Termine di referendum: 24 gennaio 2008
Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue: Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a.
sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell'azienda è fissata come frazione di un'unità standard di manodopera e non può essere inferiore a tre quarti di una siffatta unità;
Art. 7 cpv. 1 È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera.
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Art. 58 cpv. 2 I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.
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FF 2006 5815 RS 211.412.11
2006-1331
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Legge federale sul diritto fondiario rurale
Art. 62 lett. f L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: f.
allo scopo di rettificare o di migliorare i confini;
Art. 66 cpv. 2 I Cantoni possono aumentare questa percentuale sino al 15 per cento al massimo nella loro legislazione.
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Art. 89
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni su ricorso pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza soggiacciono al ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli articoli 8289 della legge federale del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale.
Art. 95b
Disposizione transitoria della modifica del 5 ottobre 2007
Gli articoli 94 e 95 si applicano anche alla modifica della presente legge del 5 ottobre 20074.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 16 ottobre 20075 Termine di referendum: 24 gennaio 2008
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RS 173.10 RU ... (FF 2007 6529) FF 2007 6529
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