Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue: Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a.

sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell'azienda è fissata come frazione di un'unità standard di manodopera e non può essere inferiore a tre quarti di una siffatta unità;

Art. 7 cpv. 1 È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera.

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Art. 58 cpv. 2 I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.

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FF 2006 5815 RS 211.412.11

2006-1331

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Legge federale sul diritto fondiario rurale

Art. 62 lett. f L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: f.

allo scopo di rettificare o di migliorare i confini;

Art. 66 cpv. 2 I Cantoni possono aumentare questa percentuale sino al 15 per cento al massimo nella loro legislazione.

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Art. 89

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni su ricorso pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza soggiacciono al ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli articoli 82­89 della legge federale del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale.

Art. 95b

Disposizione transitoria della modifica del 5 ottobre 2007

Gli articoli 94 e 95 si applicano anche alla modifica della presente legge del 5 ottobre 20074.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20075 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

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RS 173.10 RU ... (FF 2007 6529) FF 2007 6529

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