Legge federale Disegno concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20072, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina i compiti e l'organizzazione dei musei e delle collezioni della Confederazione.

Art. 2

Obiettivi

La Confederazione persegue segnatamente i seguenti obiettivi: a.

conservare importanti beni culturali mobili della Svizzera;

b.

rafforzare la sensibilità della popolazione per le culture della Svizzera;

c.

dotare di un chiaro profilo i musei e le collezioni della Confederazione;

d.

migliorare la collaborazione nel paesaggio museale svizzero;

e.

sostenere dal punto di vista tecnico altri musei e collezioni in Svizzera.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

1 2

a.

museo della Confederazione: un museo aggregato, in termini organizzativi, all'Amministrazione federale centrale o decentralizzata;

b.

collezione della Confederazione: il fondo di beni culturali mobili di proprietà della Confederazione o di un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata.

RS 101 FF 2007 6181

2007-0826

6211

Legge sui musei e le collezioni

Capitolo 2: Compiti dei musei e delle collezioni della Confederazione Art. 4 1

I musei e le collezioni della Confederazione hanno i seguenti compiti: a.

curare la memoria materiale del Paese in collaborazione con gli altri musei e collezioni in Svizzera;

b.

elaborare strategie collezionistiche nonché coordinarle tra loro e con altri musei e collezioni in Svizzera;

c.

svolgere ricerche sugli oggetti;

d.

far conoscere alla popolazione, in particolare mediante mostre e pubblicazioni, temi legati alla società, alle culture e all'identità della Svizzera;

e.

consentire l'accesso del pubblico alla cultura;

f.

offrire le loro prestazioni agli altri musei e collezioni in Svizzera;

g.

promuovere la formazione nell'ambito della museologia.

Il Consiglio federale descrive i dettaglio i compiti dei musei aggregati all'Amministrazione federale decentralizzata e delle collezioni di proprietà di un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata.

2

L'Ufficio federale della cultura descrive, in collaborazione con l'unità amministrativa interessata, i singoli compiti dei musei aggregati all'Amministrazione federale centrale e delle collezioni di proprietà della Confederazione.

3

Capitolo 3: Museo nazionale svizzero Sezione 1: Forma giuridica e campo di attività Art. 5

Forma giuridica

Il Museo nazionale svizzero (MNS) è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

1

2

Esso si organizza da sé e tiene una propria contabilità.

Art. 6 1

Composizione

Il MNS si compone: a.

del Museo nazionale di Zurigo;

b.

del Castello di Prangins;

c.

del Forum della storia svizzera di Svitto;

d.

del Centro delle collezioni di Affoltern am Albis.

6212

Legge sui musei e le collezioni

Il Consiglio federale può annettergli ulteriori musei e collezioni storico-culturali della Confederazione.

2

Art. 7

Compiti

Il MNS adempie i compiti di cui all'articolo 4 nel settore storico-culturale. Vi rientrano in particolare: a.

la rappresentazione della storia della Svizzera e dei suoi rapporti con l'estero;

b.

la riflessione sull'identità della Svizzera;

c.

la consulenza e il supporto tecnico ad altri musei e collezioni in Svizzera.

Art. 8

Attività commerciali

Il MNS può fornire prestazioni commerciali e conferire diritti a condizione che ciò sia strettamente legato ai suoi compiti e che l'adempimento di quest'ultimi non risulti compromesso.

1

2

Il MNS può in particolare: a.

fornire prestazioni a musei e istituzioni analoghe;

b.

gestire aziende accessorie oppure farle gestire da terzi;

c.

mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o immobili oppure conferire diritti su di essi.

Per le sue attività commerciali il MNS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da potere documentare spese e utili delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.

3

Nell'ambito delle attività commerciali il MNS è subordinato alle stesse norme degli operatori privati.

4

Art. 9

Rapporti giuridici

Nella misura in cui la presente legge non prevede altrimenti, i rapporti giuridici del MNS sottostanno al diritto privato.

Sezione 2: Organi e personale Art. 10 1

Organi

Gli organi del MNS sono: a.

il consiglio museale;

b.

il comitato direttivo;

c.

l'ufficio di revisione.

6213

Legge sui musei e le collezioni

2 I membri del consiglio museale e del comitato direttivo tutelano gli interessi del MNS. In caso di conflitto d'interessi il membro interessato deve astenersi. Se il conflitto d'interessi permane, il membro è escluso dal consiglio museale.

Art. 11 1

Consiglio museale

Il consiglio museale è composto da sette a nove membri qualificati.

Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio museale per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto una volta.

2

3

Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio museale per gravi motivi.

4

Il consiglio museale ha i seguenti compiti: a.

provvedere all'attuazione degli obiettivi strategici e rendere conto al Consiglio federale circa il loro raggiungimento;

b.

adottare il preventivo;

c.

adottare il rapporto di gestione e pubblicarlo dopo l'approvazione del Consiglio federale;

d.

nominare, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale, il direttore;

e.

nominare, su proposta del direttore, gli altri membri del comitato direttivo;

f.

sorvegliare la gestione aziendale;

g.

emanare, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale, il regolamento del personale;

h.

emanare il regolamento interno.

Art. 12

Comitato direttivo

Il comitato direttivo è l'organo operativo. Esso adempie tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.

1

2

3

Il direttore presiede il comitato direttivo. Egli: a.

è responsabile della gestione operativa del MNS;

b.

assume il personale del MNS;

c.

rappresenta il MNS nelle relazioni con l'esterno.

Il regolamento interno disciplina i particolari.

Art. 13 1

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

Il mandato, lo statuto, le attribuzioni, l'indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni3, fatto salvo il capoverso 3.

2

3

RS 220; FF 2005 6473

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Legge sui musei e le collezioni

3 L'ufficio di revisione rende conto al consiglio museale e al Consiglio federale sul risultato del suo esame.

4

Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per gravi motivi.

Art. 14

Personale

I rapporti di lavoro del personale del MNS sono disciplinati dalla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.

1

Il personale del MNS è affiliato alla cassa pensioni della Confederazione. Il MNS non è abilitato a uscire dalla cassa pensioni della Confederazione.

2

Sezione 3: Oggetti delle collezioni e immobili Art. 15

Oggetti delle collezioni

La Confederazione concede al MNS l'usufrutto degli oggetti delle sue collezioni conservati dal «Gruppo MUSEE SUISSE» sino all'entrata in vigore della presente legge nonché l'usufrutto dei relativi diritti immateriali. Sono fatti salvi gli oggetti delle collezioni contrattualmente o tematicamente appartenenti al Museo degli automi musicali di Seewen.

1

La Confederazione può concedere al MNS l'usufrutto di ulteriori oggetti delle collezioni e di ulteriori diritti immateriali.

2

Per legge i nuovi oggetti delle collezioni acquisiti dal MNS sono di proprietà della Confederazione. La Confederazione concede al MNS l'usufrutto di questi oggetti e dei relativi diritti immateriali.

3

In linea di principio il MNS non assicura gli oggetti delle collezioni della Confederazione che gli sono affidati. La Confederazione può prevedere una copertura dei rischi per gli oggetti delle collezioni affidati al MNS da essa stessa o da terzi.

4

I particolari dell'usufrutto e dell'assicurazione di cui al capoverso 4 sono definiti in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il MNS.

5

Art. 16

Immobili

La Confederazione concede al MNS l'usufrutto degli immobili utilizzati dai musei e dal Centro delle collezioni di cui all'articolo 6 capoverso 1. Gli immobili restano di proprietà della Confederazione, che provvede alla loro manutenzione.

1

Il MNS versa alla Confederazione un'indennità adeguata per l'utilizzo degli immobili.

2

La costituzione dell'usufrutto e le modalità dell'utilizzo degli immobili sono definite in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il MNS.

3

4

RS 172.220.1

6215

Legge sui musei e le collezioni

Sezione 4: Finanze Art. 17

Finanziamento

La Confederazione concede al MNS contributi annuali nel quadro dei fondi stanziati conformemente all'articolo 24 capoverso 3 della legge del ...5 sulla promozione della cultura.

1

2

Il MNS si procura ulteriori fondi in particolare mediante: a.

le entrate risultanti dall'esercizio dei musei;

b.

le entrate risultanti da prestazioni commerciali e dal conferimento di diritti;

c.

gli importi provenienti da sponsorizzazioni;

d.

i sussidi dei Cantoni e dei Comuni in cui ha sede;

e.

le liberalità di terzi.

Art. 18

Tesoreria

Le liquidità del MNS sono amministrate dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) nel quadro della sua tesoreria centrale.

1

L'AFF accorda al MNS mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 7.

2

I particolari sono definiti in un contratto di diritto pubblico tra il MNS e la Confederazione.

3

Art. 19

Consuntivo

Il consuntivo del MNS espone integralmente la situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi conformemente alle circostanze effettive.

1

2 Il consuntivo è allestito secondo i principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

3

4

Il Consiglio federale può emanare disposizioni per il consuntivo.

Art. 20

Imposte

Nel quadro delle sue attività non commerciali il MNS è esentato da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

1

5

RS ...; FF 2007 4449

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Legge sui musei e le collezioni

2

Sono fatte salve le seguenti imposte federali: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva;

c.

le tasse di bollo.

Il MNS è soggetto a imposizione per gli utili delle attività commerciali di cui all'articolo 8.

3

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 21 1

Vigilanza

Il MNS sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

Il Consiglio federale svolge la sua funzione di vigilanza in particolare mediante la nomina del consiglio museale e l'approvazione del rapporto di gestione, nonché dando scarico al consiglio museale.

2

Art. 22

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici del MNS. Esso fa in modo che il consiglio museale venga previamente consultato.

1

Il Consiglio federale verifica annualmente l'adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio museale e su eventuali altre verifiche.

2

Capitolo 4: Rimanenti musei e collezioni della Confederazione Art. 23

Compiti

I rimanenti musei e collezioni della Confederazione adempiono i compiti di cui all'articolo 4 nei settori non coperti dal MNS.

Art. 24

Alienazione a terzi e gestione da parte di terzi

Il Consiglio federale può alienare a terzi musei aggregati all'Amministrazione federale centrale e collezioni di proprietà della Confederazione oppure affidarne la gestione a terzi.

6217

Legge sui musei e le collezioni

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 25

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati: a.

la legge federale del 27 giugno 18906 sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero;

b.

il decreto federale del 21 giugno 19027 a compimento di quello del 27 giugno 1890 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero;

c.

il decreto federale del 5 marzo 19708 concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali.

Art. 26

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 16 dicembre 19949 sugli acquisti pubblici è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. e (nuova) 1

Alla presente legge sottostanno: e.

il Museo nazionale svizzero.

Art. 27

Costituzione del MNS

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui il MNS ottiene una personalità giuridica propria e viene a sostituire i musei e il Centro delle collezioni di cui all'articolo 6 capoverso 1. Il MNS subentra nei rapporti giuridici vigenti per questi musei e per il Centro delle collezioni e, se necessario, li rivede.

1

Il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti per il trasferimento dei valori, dei diritti e degli obblighi al MNS e per la sua operatività:

2

3

6 7 8 9

a.

determina la data dell'iscrizione al registro fondiario dell'usufrutto di cui all'articolo 16 capoverso 1; le iscrizioni sono esenti da imposte e tasse;

b.

approva l'inventario degli oggetti delle collezioni che appartengono contrattualmente o tematicamente al Museo degli automi musicali di Seewen oppure ivi conservati da tempo.

Il Consiglio federale prende inoltre i seguenti provvedimenti: a.

trasferisce i mezzi del fondo speciale del «Gruppo MUSEE SUISSE» al MNS;

b.

approva il bilancio di apertura del MNS;

RU 11 690, 19 246, 43 439, 45 517, 63 265, 1973 929, 1985 152 RU 19 246 RU 1970 1033, 1987 32 RS 172.056.1

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Legge sui musei e le collezioni

c.

designa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici per ulteriori diritti e doveri relativi al MNS.

Qualora al momento dell'entrata in vigore della presente legge non fosse ancora disponibile il limite di spesa per il MNS di cui all'articolo 24 capoverso 3 della legge del ...10 sulla promozione della cultura, il MNS può disporre nel frattempo dei crediti iscritti nel preventivo della Confederazione per i musei e il Centro delle collezioni di cui all'articolo 6 capoverso 1.

4

Art. 28

Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale dei musei e del Centro delle collezioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 sono trasferiti al MNS nel momento in cui questo assume una personalità giuridica propria.

Art. 29 1

Datore di lavoro competente

Il MNS è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a.

che dipendono dai musei e dal Centro delle collezioni del «Gruppo MUSEE SUISSE»;

b.

le cui rendite di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge presso la cassa pensioni della Confederazione.

Il MNS è considerato il datore di lavoro competente anche se una rendita di invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'inabilità al lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità sia sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

10

RS ...; FF 2007 4449

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Legge sui musei e le collezioni

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