Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale suissetec dell'8 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione suissetec conformemente al regolamento del 17 novembre 20062.

Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite da suissetec nell'ambito della formazione professionale di base.

1

2

1 2

Si tratta concretamente di: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base; tale sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione di conoscenze, garanzia della qualità e controlling;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di base sostenute da suissetec, nonché vigilanza delle procedure inclusa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base;

f.

contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

RS 412.10 Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 101 del 29 maggio 2007.

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Obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale suissetec. DCF

g.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo relative ai compiti legati alla formazione professionale svolti da suissetec.

Art. 3 1 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per il settore della tecnica della costruzione di tutta la Svizzera.

Si applica a tutte le aziende che presentano rapporti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni sostenute da suissetec.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta rapporti di lavoro tipici del ramo conformemente all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale.

1

I contributi al Fondo si compongono di un contributo per azienda e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

2

3

Sono applicabili i seguenti importi: a.

contributo per azienda:

Fr. 150.­ all'anno

b.

contributo per collaboratore:

Fr. 50.­ all'anno

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007.

2

La dichiarazione di obbligatorietà generale ha durata illimitata.

Essa pụ essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

8 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 412.101

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