Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2006,2 decreta:

Capitolo 1: Oggetto Art. 1 1

La presente legge disciplina, nell'ambito della politica di Stato ospite: a.

il conferimento di privilegi, di immunità e di facilitazioni;

b.

il conferimento di aiuti finanziari e l'attuazione di altre misure di sostegno.

Sono fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché i contributi finanziari secondo il diritto internazionale o altre leggi federali.

2

Capitolo 2: Privilegi, immunità e facilitazioni Sezione 1: Beneficiari Art. 2 1 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti:

1 2

a.

organizzazioni intergovernative;

b.

istituzioni internazionali;

c.

organizzazioni quasi intergovernative;

RS 101 FF 2006 7359

2006-1778

4163

Legge sullo Stato ospite

d.

missioni diplomatiche;

e.

posti consolari;

f.

missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;

g.

missioni speciali;

h.

conferenze internazionali;

i.

segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;

j.

commissioni indipendenti;

k.

tribunali internazionali;

l.

tribunali arbitrali;

m. altri organismi internazionali.

La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti: 2

a.

persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1;

b.

personalità che esercitano un mandato internazionale;

c.

persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compreso il personale domestico privato.

Sezione 2: Contenuto, campo d'applicazione e durata Art. 3 1

Contenuto

I privilegi e le immunità comprendono: a.

l'inviolabilità della persona, dei locali, dei beni, degli archivi, dei documenti, della corrispondenza e della valigia diplomatica;

b.

l'immunità di giurisdizione e di esecuzione;

c.

l'esenzione dalle imposte dirette;

d.

l'esenzione dalle imposte indirette;

e.

l'esenzione dai dazi e da altri tributi all'importazione;

f.

la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari;

g.

la libertà di comunicazione, spostamento e circolazione;

h.

l'esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero;

i.

l'esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera;

j.

l'esenzione da qualsivoglia servizio personale, da qualsivoglia servizio pubblico e da oneri e obblighi militari di qualsiasi natura.

4164

Legge sullo Stato ospite

2

Le facilitazioni comprendono: a.

le modalità di accesso al mercato del lavoro per le persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e c;

b.

il diritto di fare uso di una bandiera e di uno stemma;

c.

il diritto di rilasciare lasciapassare e di farli riconoscere dalle autorità svizzere come documenti di viaggio;

d.

le facilitazioni in materia di immatricolazione di veicoli.

Il Consiglio federale può accordare altre facilitazioni di portata meno ampia di quelle di cui al capoverso 2.

3

Art. 4

Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione personale e materiale dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni è stabilito di caso in caso in funzione:

1

a.

del diritto internazionale, degli impegni internazionali della Svizzera e degli usi internazionali;

b.

dello statuto giuridico del beneficiario e dell'importanza delle funzioni che il beneficiario assume nelle relazioni internazionali.

L'esenzione dalle imposte dirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2. Alle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2, se di cittadinanza svizzera, l'esenzione è tuttavia accordata solo a condizione che il beneficiario istituzionale presso il quale esse sono chiamate abbia introdotto un sistema d'imposizione interno, nella misura in cui il diritto internazionale permetta di porre una condizione del genere.

2

L'esenzione dalle imposte indirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2. Alle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta sugli oli minerali è tuttavia accordata solo se esse godono dello statuto diplomatico.

3

L'esenzione dai dazi e da altri tributi all'importazione può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2.

4

Il Consiglio federale decide le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2, nella misura in cui il diritto internazionale lo permetta.

5

Art. 5

Durata

La durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere limitata.

4165

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Sezione 3: Condizioni Art. 6

Condizioni generali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali: a.

che hanno la sede principale o una sede sussidiaria in Svizzera oppure esercitano un'attività in Svizzera;

b.

che perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;

c.

che esercitano un'attività nell'ambito delle relazioni internazionali; e

d.

la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.

Art. 7

Istituzioni internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle istituzioni internazionali: a.

che hanno strutture simili a quelle di un'organizzazione intergovernativa;

b.

che svolgono compiti statali o compiti normalmente affidati a un'organizzazione intergovernativa; e

c.

che godono di un riconoscimento internazionale nell'ordinamento giuridico internazionale, in particolare in virtù di un trattato internazionale, di una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un documento politico approvato da un gruppo di Stati.

Art. 8

Organizzazioni quasi intergovernative

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni quasi intergovernative: a.

i cui membri sono in maggioranza Stati, organizzazioni di diritto pubblico o enti che svolgono compiti statali;

b.

che hanno strutture simili a quelle di un'organizzazione intergovernativa; e

c.

che esercitano un'attività sul territorio di due o più Stati.

Art. 9

Conferenze internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle conferenze internazionali: a.

4166

riunite sotto l'egida di un'organizzazione intergovernativa, di un'istituzione internazionale, di un'organizzazione quasi intergovernativa, di un segretariato o di un altro organo istituito da un trattato internazionale, oppure sotto l'egida della Svizzera o su iniziativa di un gruppo di Stati; e

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b.

i cui partecipanti sono in maggioranza rappresentanti di Stati, di organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali, di organizzazioni quasi intergovernative oppure di segretariati o di altri organi istituiti da un trattato internazionale.

Art. 10

Segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai segretariati o ad altri organi la cui istituzione risulti da un trattato internazionale che attribuisce loro compiti finalizzati all'attuazione del trattato.

Art. 11

Commissioni indipendenti

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle commissioni indipendenti: a.

che fondano la propria legittimazione su una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un'istituzione internazionale oppure incaricate da un gruppo di Stati o dalla Svizzera;

b.

che godono di un ampio sostegno politico e finanziario presso la comunità internazionale;

c.

incaricate di esaminare una questione importante per la comunità internazionale;

d.

con un mandato a tempo determinato; e

e.

se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale all'adempimento del loro mandato.

Art. 12

Tribunali internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali internazionali istituiti da un trattato internazionale o da una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un'istituzione internazionale.

Art. 13

Tribunali arbitrali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali arbitrali: a.

istituiti in applicazione di una clausola di arbitrato che figura in un trattato internazionale o in virtù di un accordo tra i soggetti di diritto internazionale che sono parti nella procedura arbitrale; e

b.

se le parti di cui alla lettera a forniscono la prova che il foro svizzero della giurisdizione arbitrale corrisponde a un bisogno particolare.

Art. 14

Altri organismi internazionali

A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali:

4167

Legge sullo Stato ospite

a.

che collaborano strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali stabilitesi in Svizzera o con Stati per svolgere compiti che spettano per principio a queste organizzazioni, a queste istituzioni o a questi Stati;

b.

che svolgono una funzione decisiva in un ambito importante delle relazioni internazionali;

c.

che godono di un elevato grado di notorietà sul piano internazionale; e

d.

se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale all'adempimento del loro mandato.

Art. 15

Personalità che esercitano un mandato internazionale

A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni a personalità che esercitano un mandato internazionale, se: a.

il mandato è esercitato a tempo determinato ed è stato conferito loro da un'organizzazione intergovernativa, un'istituzione internazionale o un gruppo di Stati;

b.

sono di cittadinanza straniera;

c.

risiedono in Svizzera per la durata del mandato e precedentemente non erano domiciliati in Svizzera;

d.

non esercitano un'attività lucrativa; e

e.

la loro presenza in Svizzera è necessaria per l'adempimento del mandato internazionale loro affidato.

Capitolo 3: Acquisto di fondi per scopi ufficiali Art. 16

Acquisto di fondi

I beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono acquistare fondi per i loro bisogni ufficiali. La superficie non deve essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione.

1

2 L'acquirente invia la propria richiesta al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento), con copia all'autorità competente del Cantone interessato.

Consultata l'autorità competente del Cantone interessato, il Dipartimento verifica se l'acquirente è un beneficiario istituzionale di cui all'articolo 2 capoverso 1 e se l'acquisto è effettuato per scopi ufficiali; dopo di che emana una decisione. Una decisione positiva presuppone che le autorizzazioni necessarie, segnatamente i permessi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza, siano state accordate dalle autorità competenti.

3

L'iscrizione nel registro fondiario di un acquisto di fondi ai sensi del capoverso 1 presuppone una decisione positiva conformemente al capoverso 3.

4

4168

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Art. 17

Definizioni

Per acquisto di fondi si intendono l'acquisto della proprietà, di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o dell'usufrutto su un fondo, nonché l'acquisto di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo, in particolare la locazione a lungo termine di un fondo qualora gli accordi pattuiti eccedano le relazioni d'affari usuali.

1

2

Un cambiamento di destinazione è equiparato a un acquisto.

Per fondi destinati a scopi ufficiali si intendono gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per l'adempimento delle funzioni ufficiali del beneficiario istituzionale.

3

Capitolo 4: Aiuti finanziari e altre misure di sostegno Art. 18

Scopi

Gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno sono finalizzati in particolare a: a.

migliorare le condizioni di accoglienza, di lavoro, di integrazione e di sicurezza in Svizzera dei beneficiari di cui all'articolo 19;

b.

far conoscere meglio la Svizzera quale Stato ospite;

c.

promuovere le candidature svizzere ad accogliere i beneficiari di cui all'articolo 2;

d.

promuovere le attività nell'ambito della politica di Stato ospite.

Art. 19

Beneficiari

Possono essere accordati aiuti finanziari e altre misure di sostegno a: a.

i beneficiari di cui all'articolo 2;

b.

le organizzazioni internazionali non governative (cap. 5);

c.

le associazioni e le fondazioni le cui attività rispondano agli scopi definiti nell'articolo 18.

Art. 20

Forme

La Confederazione può: a.

accordare aiuti finanziari unici o periodici;

b.

accordare ai beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, sia direttamente sia per il tramite della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, mutui edilizi a interesse zero, rimborsabili in 50 anni;

c.

finanziare conferenze internazionali in Svizzera;

4169

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d.

accordare aiuti in natura unici o periodici, come la messa a disposizione di personale, locali o materiale;

e.

istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;

f.

incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari alle misure prese in applicazione degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico, come previsto dalla legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

Art. 21

Indennità ai Cantoni

La Confederazione può indennizzare adeguatamente i Cantoni per i compiti che svolgono in applicazione dell'articolo 20 lettera f e per i quali non sono competenti in virtù della Costituzione federale.

Art. 22

Finanziamento

I mezzi finanziari necessari per l'applicazione della legge sono iscritti nel preventivo. Se devono essere contratti impegni per oltre un anno contabile vanno richiesti crediti d'impegno.

Art. 23

Condizioni, procedura e modalità

Il Consiglio federale disciplina le condizioni, la procedura e le modalità relative al conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno.

Capitolo 5: Organizzazioni internazionali non governative Art. 24

Principi

Le organizzazioni internazionali non governative (OING) si stabiliscono in Svizzera conformemente al diritto svizzero.

1

La Confederazione può facilitare lo stabilimento in Svizzera o le attività di una OING nei limiti del diritto applicabile. Può accordare a una OING gli aiuti finanziari o le altre misure di sostegno previste dalla presente legge.

2

3 Le OING possono beneficiare di misure previste da altre leggi federali, in particolare delle esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta e delle facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera.

4 Le OING non fruiscono tuttavia di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi della presente legge.

3 4

RS 120 RS 642.11

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Legge sullo Stato ospite

Art. 25

Definizione

Sono OING nel senso della presente legge le organizzazioni: a.

costituite in forma di associazione o fondazione di diritto svizzero;

b.

che hanno come membri persone fisiche di differenti cittadinanze o persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale di differenti Stati;

c.

che esercitano un'attività effettiva in più Stati;

d.

che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta;

e.

che collaborano con un'organizzazione intergovernativa o un'istituzione internazionale, per esempio quando dispongono di uno statuto di osservatore presso una simile organizzazione o istituzione; e

f.

la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.

Capitolo 6: Competenze Art. 26 1

2

3

Il Consiglio federale: a.

accorda i privilegi, le immunità e le facilitazioni;

b.

accorda gli aiuti finanziari e prende le altre misure di sostegno nei limiti dei crediti stanziati.

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti: a.

il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni;

b.

lo statuto fiscale dei beneficiari di cui all'articolo 2;

c.

lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, in materia di assicurazioni sociali svizzere;

d.

il conferimento di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno, fatta salva la competenza budgetaria dell'Assemblea federale;

e.

la cooperazione con i Paesi limitrofi nell'ambito della politica di Stato ospite.

Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza: a.

5

Conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni, nonché degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno

di accordare privilegi, immunità e facilitazioni per una durata limitata;

RS 642.11

4171

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b.

di accordare aiuti finanziari limitati nel tempo, di finanziare conferenze internazionali in Svizzera e di accordare, per durate limitate, aiuti in natura conformemente (art. 20);

c.

di incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all'articolo 20 lettera f.

Art. 27

Condizioni di lavoro delle persone beneficiarie

Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi.

1

Il Consiglio federale disciplina in particolare, per il personale domestico privato a tenore dell'articolo 2 capoverso 2, le condizioni salariali e di lavoro di base, nonché la protezione sociale in caso di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

2

Art. 28

Composizione delle controversie di diritto privato in caso di immunità di giurisdizione e di esecuzione

Quando conclude un accordo di sede con uno dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, il Consiglio federale vigila affinché il beneficiario prenda disposizioni adeguate per comporre in modo soddisfacente: a.

le controversie derivanti da contratti di cui il beneficiario istituzionale fosse parte e altre controversie di diritto privato;

b.

le controversie in cui fosse implicato un funzionario del beneficiario istituzionale che, per la sua situazione ufficiale, gode dell'immunità, sempreché questa non gli sia stata levata.

Art. 29

Collaborazione dei Cantoni

Prima di stipulare un accordo di una durata di almeno un anno o di durata illimitata sul conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni, il Consiglio federale consulta il Cantone in cui ha sede il beneficiario e i Cantoni limitrofi.

1

2 Quando i privilegi, le immunità e le facilitazioni derogano al diritto fiscale del Cantone in cui ha sede il beneficiario, il Consiglio federale decide d'intesa con il Cantone.

3 I Cantoni partecipano alla negoziazione di accordi internazionali nel settore della politica di Stato ospite conformemente alla legge federale del 22 dicembre 19996 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione.

6

RS 138.1

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Legge sullo Stato ospite

Art. 30

Informazione

Il Dipartimento può dare alle persone che forniscono la prova di avere un interesse particolare informazioni concernenti: a.

i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati, i beneficiari e il relativo campo d'applicazione;

b.

gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno accordati, nonché i loro beneficiari.

Art. 31

Osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

Il Consiglio federale sorveglia l'osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati e prende le misure necessarie quando ne accerta un abuso.

Può, se del caso, denunciare gli accordi conclusi o ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati.

1

Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona beneficiaria.

2

Art. 32

Sospensione, ritiro e rimborso degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno

Il Consiglio federale, o il Dipartimento nei limiti delle sue competenze, può sospendere il versamento degli aiuti finanziari o l'attuazione delle altre misure di sostegno, porvi fine o esigere il rimborso totale o parziale degli aiuti versati se, nonostante diffida, il beneficiario non svolge il compito nella maniera prevista oppure lo svolge solo in modo lacunoso.

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 33 1

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Il Consiglio federale può associare i Cantoni o persone giuridiche di diritto privato all'esecuzione della legge.

2

3 Il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi nell'ambito della politica di Stato ospite a persone giuridiche di diritto privato.

Art. 34

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

4173

Legge sullo Stato ospite

Art. 35

Coordinamento con la legge del 16 dicembre 20057 sugli stranieri (LStr)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LStr o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso entrata in vigore simultanea delle due leggi, la cifra II numero 2 dell'allegato della presente legge diviene priva d'oggetto e l'articolo 98 cpv. LStr riceve il seguente tenore: Art. 98 cpv. 2 Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20078 sullo Stato ospite.

2

Art. 36

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 luglio 20079 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

7 8 9

FF 2005 6545 RS ... ; FF 2007 4163 FF 2007 4163

4174

Legge sullo Stato ospite

Allegato (art. 34)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Sono abrogati: 1.

il decreto federale del 30 settembre 195510 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera;

2.

la legge federale del 5 ottobre 200111 concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

3.

la legge federale del 23 giugno 200012 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 5 cpv. 1 lett. b 1

Per assumere la direzione in materia di sicurezza interna, il Consiglio federale: b.

10 11 12 13 14

appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200714 sullo Stato ospite.

RU 1956 1227 RU 2002 1902 RU 2000 2979 RS 120 RS ...; FF 2007 4163

4175

Legge sullo Stato ospite

2. Legge federale del 26 marzo 193115 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri16 Art. 25 cpv. 1 lett. f 1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. È particolarmente autorizzato a stabilire delle norme circa:

f.

il trattamento particolare da usare, nel dominio della polizia degli stranieri, nei confronti delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200717 sullo Stato ospite;

3. Legge federale del 16 dicembre 198318 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 7 lett. h Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: h.

l'acquirente, se lo esige l'interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione del fondo.

Art. 7a

Beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni

L'acquisto di un fondo effettuato per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite è disciplinato esclusivamente dal capitolo 3 della legge sullo Stato ospite.

Art. 16 cpv. 2 Abrogato

15 16 17 18 19

RS 142.20 Cfr. l'art. 35 qui innanzi della LF sullo Stato ospite (RS ...; FF 2007 4163) RS ...; FF 2007 4163 RS 211.412.41 RS ...; FF 2007 4163

4176

Legge sullo Stato ospite

4. Legge federale del 5 ottobre 199020 sui sussidi Art. 2 cpv. 4 lett. a 4

Il capitolo 3 non si applica tuttavia: a.

alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;

5. Legge federale del 2 settembre 199922 concernente l'imposta sul valore aggiunto Art. 90 cpv. 2 lett. a 2

Il Consiglio federale può in particolare: a.

disciplinare lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite.

6. Legge federale del 21 giugno 199624 sull'imposizione degli oli minerali Art. 17 cpv. 1 lett. g e h 1

Sono esenti dall'imposta:

20 21 22 23 24 25

g.

le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200725 sullo Stato ospite;

h.

le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

RS 616.1 RS ...; FF 2007 4163 RS 641.20 RS ...; FF 2007 4163 RS 641.61 RS ...; FF 2007 4163

4177

Legge sullo Stato ospite

7. Legge federale del 14 dicembre 199026 sull'imposta federale diretta Art. 15 cpv. 1 Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200727 sullo Stato ospite sono esentate dall'imposta nella misura prevista dal diritto federale.

1

Art. 56 lett. i Sono esenti dall'imposta: i.

gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200728 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;

8. Legge federale del 14 dicembre 199029 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 4a

Esenzione fiscale

Sono fatti salvi i privilegi fiscali accordati in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200730 sullo Stato ospite.

Art. 23 cpv. 1 lett. h 1

Sono esenti dall'imposta unicamente: h.

26 27 28 29 30 31

gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200731 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;

RS 642.11 RS ...; FF 2007 4163 RS ...; FF 2007 4163 RS 642.14 RS ...; FF 2007 4163 RS ...; FF 2007 4163

4178

Legge sullo Stato ospite

9. Legge federale del 13 ottobre 196532 sull'imposta preventiva Art. 28 cpv. 2 I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del 22 giugno 200733 sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.

2

10. Legge federale del 20 dicembre 194634 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 1a cpv. 4 lett. b 4

Possono aderire all'assicurazione: b.

i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200735 sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;

11. Legge federale del 18 marzo 199436 sull'assicurazione malattie Art. 3 cpv. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200737 sullo Stato ospite.

2

32 33 34 35 36 37

RS 642.21 RS ...; FF 2007 4163 RS 831.10 RS ...; FF 2007 4163 RS 832.10 RS ...; FF 2007 4163

4179

Legge sullo Stato ospite

12. Legge federale del 20 marzo 198138 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 1a cpv. 2 Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200739 sullo Stato ospite.

2

13. Legge del 25 giugno 198240 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 2a

Contributi volontari

I membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del del 22 giugno 200741 sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario possono pagare contributi.

38 39 40 41

RS 832.20 RS ...; FF 2007 4163 RS 837.0 RS ...; FF 2007 4163

4180