A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Disegno (soluzione costituzionale)

(LMSI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20071, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2 e 68 capoverso 4 della Costituzione federale3; Art. 24b

Aree vietate

Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate.

1

2

Il divieto è valido per la durata massima di un anno.

Il divieto è pronunciato mediante decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona risiede o in cui ha partecipato agli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti hanno la precedenza. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

3

1 2 3

FF 2007 5875 RS 120 RS 101

2007-1444

5893

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Art. 24d 1

Obbligo di presentarsi alla polizia

Una persona può essere obbligata a presentarsi alla polizia in determinati orari se: a.

negli ultimi due anni ha violato il divieto di accedere a un'area determinata, secondo l'articolo 24b, o il divieto di recarsi in un Paese determinato, secondo l'articolo 24c;

b.

in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non la distolgono dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure

c.

l'obbligo di presentarsi alla polizia rappresenta nel caso particolare la misura meno severa.

La persona interessata deve presentarsi al posto di polizia designato nella decisione, negli orari indicati. Di principio si tratta di un posto di polizia nel luogo di residenza. Nel designare luogo e orari, l'autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.

2

L'obbligo di presentarsi alla polizia è imposto con decisione formale dall'autorità del Cantone di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

3

Art. 24e 1

Fermo preventivo di polizia

Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se: a.

vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro persone o cose; e

b.

è l'unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti.

Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.

2

La persona interessata deve presentarsi all'ora indicata al posto di polizia del luogo di residenza o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.

3

Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.

4

Su richiesta della persona interessata, un'autorità giudiziaria esamina la legalità della privazione della libertà.

5

Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la precedenza.

6

5894

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 2010, su riserva dell'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni del disposto costituzionale sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive4.

2

4

FF 2007 5893

5895

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

5896

B Legge federale Disegno (soluzione sulla base di un concordato) sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20075, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue: Art. 2 cpv. 4 lett. f 4

Sono misure preventive: f.

le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a e 24c.

Art. 24a cpv. 2, frase introduttiva Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:

2

Art. 24b Abrogato Art. 24c cpv. 1 lett. a Una persona può essere assoggettata, per un periodo determinato, al divieto di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

1

a.

5 6

essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

FF 2007 5875 RS 120

2007-1444

5897

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Art. 24d­24e Abrogati Art. 24f

Età minima

Le misure secondo l'articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni.

Art. 24g

Effetto sospensivo

Il ricorso contro le misure secondo l'articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Art. 24h Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5898