Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2008­2011 del 20 settembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1 Per gli anni 2008­2011 č stanziato un limite di spesa di 2327,9 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr e gli impegni contratti secondo il diritto anteriore.

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L'importo č ripartito nel modo seguente:

2008:

509,4 milioni di franchi;

2009:

545,4 milioni di franchi;

2010:

604,4 milioni di franchi;

2011:

668,7 milioni di franchi.

Art. 2 Per gli anni 2008­2011 č stanziato un credito d'impegno di 270,7 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 LFPr.

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Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per gli anni 2008­2011 č stanziato un limite di spesa di 109,6 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP).

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RS 101 RS 412.10 FF 2007 1131

2006-2837

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Finanziamento della formazione professionale negli anni 2008­2011. DF

Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007

Consiglio nazionale, 20 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

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