Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 13 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 giugno 20061, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 A. Adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra) B. Adeguamento salariale valido per il Cantone di Ginevra II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 30 giugno 2009.

13 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2006 5315­5316 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-1969

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

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