Legge sul cinema Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) 20082011 per sostenere istituzioni specializzate e progetti volti alla promozione della cultura cinematografica nella società Iniziative per la gioventù
L'Ufficio federale della cultura (UFC), visti gli articoli 5 lettera a e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (legge sul cinema, LCin, RS 443.1); visti gli articoli 2 lettera c e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin, RS 443.113); visto il n. 5.3 dei regimi di promozione cinematografica per gli anni 20062010 (regimi di promozione, Allegato OPCin), informa:
1. Bando di concorso a) Scadenze Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per sostenere istituzioni specializzate o progetti realizzati in Svizzera che promuovono la cultura cinematografica nella società è bandito il 15 novembre 2007.
Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 15 gennaio 2008. La relativa documentazione deve essere consegnata all'UFC o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.
b) Procedura Dopo un primo esame delle documentazioni inoltrate, l'UFC effettuerà una selezione preliminare e sottoporrà le candidature scelte a una commissione.
La comunicazione delle decisioni è prevista per l'aprile del 2008.
2. Contesto a) Obiettivi del CP In virtù dell'articolo 5 lettera a LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la cultura cinematografica. A tal fine può concedere aiuti a istituzioni specializzate e progetti.
L'UFC intende in questo modo promuovere la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema. Gli aiuti hanno lo scopo di sostenere gli sforzi volti a fare accedere i giovani alla cultura cinematografica (n. 5.3.1 dei regimi di promozione).
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b) Criteri Le candidature devono soddisfare soprattutto i seguenti criteri:
progetti di sensibilizzazione dei giovani al cinema che soddisfano esigenze elevate, sono adeguati all'età e poggiano su una strategia di pedagogia mediatica;
attività nazionale o riferita almeno a un'intera regione linguistica;
continuità e professionalità.
Nel quadro dei contratti di prestazioni non sono sostenute singole manifestazioni.
c) Durata I CP sono stipulati per una durata di tre anni a partire dal 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2011.
d) Modalità Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio, ammontano al massimo al 50 per cento del budget.
Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.
3. Documentazione di candidatura I candidati sono tenuti a presentare all'UFC, in otto esemplari, la documentazione necessaria corredata dei seguenti documenti:
formulario d'iscrizione completo (cfr. formulario);
orientamento dell'istituzione specializzata o del progetto;
presentazione degli obiettivi per i tre anni successivi alla richiesta e delle modalità per l'attuazione degli stessi, tenendo conto in particolare della portata geografica;
organigramma e struttura;
budget 20082011;
piano finanziario 20082011;
ultimo rapporto d'attività in cui figurino il numero dei partecipanti e dei film presentati, informazioni sui principali avvenimenti dell'anno, la contabilità certificata (se possibile dell'ultimo triennio), ecc.;
altri documenti ritenuti utili.
L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Christian Ströhle, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema (cfr. contatti) 20 novembre 2007
Ufficio federale della cultura: Sezione cinema
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