Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Disegno

(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 84 della Costituzione federale1; in esecuzione dell'accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20073, decreta: Art. 1

Scopo

Per proteggere la regione alpina, il traffico merci pesante attraverso le Alpi è trasferito dalla strada alla ferrovia in maniera duratura.

1

Il rapporto tra i diversi vettori di trasporto del traffico merci attraverso le Alpi deve essere equilibrato dal punto di vista ecologico e corrispondere alle esigenze dell'economia.

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Art. 2

Campo di applicazione

La presente legge si applica al traffico merci su strada e su ferrovia attraverso le Alpi.

Art. 3

Obiettivo del trasferimento

Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito nella regione alpina (art. 2 della legge federale del 17 giugno 19944 concernente il transito stradale nella regione alpina) l'obiettivo da raggiungere è di al massimo 650 000 viaggi annui.

1

L'obiettivo deve essere conseguito al più tardi due anni dall'avvio dell'esercizio della galleria di base del San Gottardo.

2

L'obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da un'evoluzione dell'economia e del traffico particolarmente forte.

3

1 2 3 4

RS 101 RS 0.740.72 FF 2007 3997 RS 725.14

2007-0628

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Legge sul trasferimento del traffico merci

A partire dal 2011 si applica un obiettivo intermedio di al massimo 1 000 000 di viaggi annui.

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Art. 4

Tassa sul transito alpino

Per realizzare l'obiettivo del trasferimento il Consiglio federale può prelevare a carico del traffico merci pesante attraverso le Alpi una tassa per l'utilizzo di determinate infrastrutture alpine delle strade di transito (tassa sul transito alpino).

1

2 La tassa sul transito alpino è prelevata in modo non discriminatorio a carico degli autoveicoli pesanti immatricolati in Svizzera o all'estero e adibiti al trasporto di merci.

La quota della tassa sul transito alpino rispetto alla tassa complessiva di transito dovuta da tali veicoli per un viaggio attraverso le Alpi è al massimo del 15 per cento.

3

4 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati viaggi oppure emanare normative speciali.

Art. 5

Aumento temporaneo della tassa complessiva di transito per un viaggio attraverso le Alpi

Il Consiglio federale può, per un periodo di sei mesi, aumentare di al massimo il 12,5 per cento l'aliquota massima della tassa complessiva di transito dovuta dagli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per un viaggio attraverso le Alpi qualora, malgrado prezzi ferroviari competitivi, il tasso medio di uso delle capacità relative all'offerta ferroviaria nel trasporto di merci attraverso le Alpi sia inferiore al 66 per cento per un periodo di 10 settimane.

1

Il Consiglio federale può prolungare l'applicazione di tale misura una volta per sei mesi.

2

Nei 5 anni successivi a un aumento dell'aliquota massima, è ammesso soltanto un aumento ulteriore, applicabile al più presto:

3

a.

12 mesi dopo la scadenza di un'applicazione durata 6 mesi;

b.

18 mesi dopo la scadenza di un'applicazione durata 12 mesi.

Art. 6

Borsa dei transiti alpini

Il Consiglio federale può istituire una borsa dei transiti per il traffico merci pesante sulle strade di transito attraverso le Alpi (borsa dei transiti alpini), coordinata con i Paesi dell'intero arco alpino. Può concludere gli accordi internazionali necessari a tale scopo.

1

Nella borsa dei transiti alpini sono venduti all'asta, in modo non discriminatorio e secondo i principi dell'economia di mercato, singoli diritti di transito attraverso le Alpi per autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci (diritti di transito).

2

3 Dopo l'istituzione della borsa dei transiti alpini possono attraversare le Alpi sulle strade di transito soltanto gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, immatricolati in Svizzera o all'estero, muniti del relativo diritto di transito. Il Consiglio

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federale può prevedere eccezioni per determinati viaggi oppure emanare normative speciali.

Il Consiglio federale stabilisce il numero di diritti di transito per ogni singolo anno.

A tale scopo si basa sull'articolo 3.

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Art. 7

Diritti di transito

Qualsiasi persona fisica o giuridica svizzera o estera e qualsiasi ente pubblico può acquistare e rivendere diritti di transito.

1

Il detentore del veicolo risponde del pagamento del diritto di transito; per i veicoli immatricolati all'estero ne risponde anche il conducente. Il Consiglio federale può dichiarare altre persone solidalmente responsabili.

2

3

La prova della detenzione del diritto di transito deve trovarsi a bordo del veicolo.

Il Consiglio federale può prescrivere l'installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione e l'invalidazione del diritto di transito.

4

Art. 8

Utilizzazione dei proventi netti della borsa dei transiti alpini

I proventi netti della borsa dei transiti alpini sono utilizzati per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia e per la garanzia dell'infrastruttura ferroviaria sulle tratte di transito principali in Svizzera e all'estero, sempreché gli accordi internazionali concernenti la borsa dei transiti alpini non prevedano un utilizzo diverso.

Art. 9

Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento, il Consiglio federale può adottare misure di promovimento del trasporto di merci per ferrovia. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti dei trasportatori svizzeri o esteri nel traffico merci.

Art. 10

Valutazione

Il Consiglio federale valuta periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, l'efficacia della presente legge, in particolare il raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento.

1

Sottopone in merito un rapporto all'Assemblea federale in cui propone i cambiamenti necessari.

2

Art. 11

Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge. Può delegare interamente o in parte l'esecuzione della borsa dei transiti alpini ai Cantoni o a organizzazioni private.

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Art. 12

Disposizioni penali

Chiunque intenzionalmente sottrae o compromette la tassa sul transito alpino oppure effettua un viaggio sulle strade di transito attraverso le Alpi con un autoveicolo pesante adibito al trasporto di merci senza essere in possesso del relativo diritto di transito, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è competente per il perseguimento e il giudizio. Può delegare a un'autorità subordinata il perseguimento, il giudizio e l'esecuzione della pena per determinate infrazioni.

2

Art. 13

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale dell'8 ottobre 19995 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi è abrogata.

Art. 14

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RU 2000 2864

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