Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del 22 giugno 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. bbis 1

La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: bbis. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali;

Art. 3 cpv. 2 e 4 2 All'orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.

All'apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.

4

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, 2, secondo periodo, e 3 Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l'organizzazione:

1

... I contributi non devono servire a finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.

2

Nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.

3

1 2

FF 2006 5815 RS 910.1

2006-0554

4297

Legge sull'agricoltura

Art. 14 cpv. 4 e 5 La Confederazione può definire simboli per le designazioni previste negli articoli 14­16. Il loro impiego è facoltativo.

4

L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12.

5

Art. 15 cpv. 2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l'intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l'integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.

2

Art. 16b

Difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

1

La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

2

Art. 20 cpv. 2, secondo periodo, 4 e 7 ... Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

2

Il Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).

4

7

Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.

Art. 22 cpv. 2 lett. e L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

2

e.

conformemente all'ordine della tassazione;

Sezione 4 (art. 26) Abrogata

4298

Legge sull'agricoltura

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 5: Monitoraggio del mercato Art. 27 cpv. 1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.

1

Sezione 7: Mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati Art. 27b Un mezzo di produzione o un bene d'investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all'estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.

1

2 Sono considerati agricoli i beni d'investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell'agricoltura.

Art. 36b cpv. 1, 2 e 5 I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un'organizzazione di produttori.

1

A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte.

2

Le disposizioni dei capoversi 1­3 sono applicabili dal 1° maggio 2009 o, se i membri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell'articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 2006. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2015.

5

Sezione 3 (art. 37) Abrogata Art. 38 cpv. 3 Il supplemento di 15 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008­2011. Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.

3

4299

Legge sull'agricoltura

Art. 39 cpv. 3 Il supplemento di 3 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008­2011. Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.

3

Art. 44 Abrogato Art. 54

Zucchero

La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno.

Art. 56

Semi oleosi e leguminose a granelli

La Confederazione può versare contributi per la produzione di semi oleosi e leguminose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.

Art. 57 Abrogato Titolo prima dell'art. 60

Capitolo 5: Economia vitivinicola Art. 63 1

Classificazione

I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: a.

vini a denominazione d'origine controllata;

b.

vini con indicazione geografica tipica;

c.

vini da tavola.

Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione.

2

Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria.

3

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione.

4

4300

Legge sull'agricoltura

Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.

5

Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.

6

Art. 64

Controlli

Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli.

1

2 Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati.

L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

3

L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale.

4

Art. 65 Abrogato Sezione 2 (art. 67­69) Abrogata Art. 70 cpv. 5 lett. d e 6 lett. b Il Consiglio federale determina, per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici:

5

d.

valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati;

Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può:

6

4301

Legge sull'agricoltura

b.

versare i pagamenti diretti per superfici nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane;

Titolo prima dell'art. 77a

Titolo terzo a: Impiego sostenibile delle risorse naturali Art. 77a

Principio

La Confederazione versa contributi, nell'ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

1

2

I contributi sono concessi agli enti responsabili se: a.

le misure previste nel progetto sono state coordinate;

b.

appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.

Art. 77b

Importo dei contributi

L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all'80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

1

Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

2

Art. 78 cpv. 2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.

2

Art. 79 cpv. 1bis 1bis L'aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso, purché il livello d'indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.

3 4 5

RS 631.0 RS 451 RS 814.20

4302

Legge sull'agricoltura

Art. 80 cpv. 1, frase introduttiva I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:

1

Art. 82

Rimborso in caso di alienazione con utile

Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

Art. 86a cpv. 3 3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2015.

Art. 87 cpv. 2 I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza nell'immediato raggio d'attività.

2

Art. 88, rubrica Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata Art. 89 cpv. 2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

2

a.

per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;

b.

in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.

Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:

1

b.

le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

Art. 93 cpv. 1 lett. d 1

Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: d.

costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

4303

Legge sull'agricoltura

Art. 97 cpv. 3 e 4 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.

3

Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente o sui percorsi pedonali.

4

Art. 98

Stanziamento dei mezzi finanziari

L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo l'articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l'anno in questione.

Art. 105 cpv. 1 lett. c La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per:

1

c.

costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.

Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 2 lett. e I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:

1

d.

2

per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: e.

per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

Art. 107 cpv. 1 lett. b e d 1

I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: b.

la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;

d.

progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

4304

Legge sull'agricoltura

Art. 107a

Crediti d'investimento per piccole aziende commerciali

I crediti d'investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

1

2

Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.

Art. 115 cpv. 2 Le stazioni di ricerche e di esperimenti possono offrire prestazioni commerciali.

L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

2

a.

le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione della stazione di ricerca;

b.

le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 136 cpv. 3bis La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell'ambito di accertamenti preliminari per iniziative di progetto collettive.

3bis

Art. 147 cpv. 3 L'istituto può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

3

a.

le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell'istituto;

b.

le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 160a

Importazione

I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l'importazione e la messa in commercio.

Art. 169 cpv. 1 lett. h, nonché cpv. 2 e 3 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: 1

h.

6

addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.

RS 0.916.026.81

4305

Legge sull'agricoltura

Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.

2

Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

3

a.

divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni;

b.

confisca ed eliminazione.

Art. 170 cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.

3

Art. 171a

Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato

Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell'articolo 7 della legge del 6 ottobre 19957 sui cartelli e sono punite in conformità dell'articolo 49a o 50 di tale legge.

1

Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

2

Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.

3

Art. 172

Delitti e crimini

Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.

1

Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2

7 8

RS 251 RS 0.916.026.81

4306

Legge sull'agricoltura

Art. 173 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, cbis, gbis, gter, gquater, i, k, kbis, kter e cpv. 3 lett. a Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

1

a.

contravviene alle prescrizioni sulle designazioni, emanate o riconosciute secondo gli articoli 14 capoverso 1 lettere a­c ed e, nonché 15;

cbis. non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate; gbis. non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni; gter. contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati; gquater. contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a; i.

non osserva le istruzioni per l'uso di cui all'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso di cui all'articolo 159a;

k.

senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);

kbis. senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione; kter. contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione; Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

3

a.

abrogata

Art. 179 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 181 cpv. 1 e 1bis Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.

1

1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di

4307

Legge sull'agricoltura

controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti.

Art. 182 cpv. 1 Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 19929 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

1

Art. 185 cpv. 5 e 6 La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti, nonché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo.

5

Essa può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative, nonché a perseguimenti penali e, all'occorrenza, a fini di controllo e d'inchiesta, renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo.

6

Art. 187b cpv. 8 Abrogato Art. 187c

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007

I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

1

La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è retta dal diritto anteriore.

2

Art. 188 cpv. 3 3

Gli articoli 40­42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.

II La legge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art 18a

Impianti solari

Nelle zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l'autorizzazione per l'installazione di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre 9 10 11

RS 817.0 RS 631.0 RS 700

4308

Legge sull'agricoltura

che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 luglio 200712 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

12

FF 2007 4297

4309

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