Istruzioni concernenti le misure organizzative dell'Amministrazione federale in caso di situazioni particolari o straordinarie del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano l'organizzazione e i compiti dello Stato maggiore di crisi della Cancelleria federale e degli stati maggiori di crisi dei dipartimenti, nonché la loro collaborazione con lo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic), lo Stato maggiore governativo d'appoggio all'impiego (SM appo impg GN) e gli stati maggiori speciali interdipartimentali, al fine di garantire l'attività governativa nelle situazioni particolari o straordinarie.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi delle presenti istruzioni si intende per: a.

situazione normale: situazione nella quale le procedure amministrative normali sono sufficienti per gestire i problemi e le sfide che si presentano;

b.

situazione particolare: situazione nella quale determinati compiti dello Stato non possono più essere gestiti con le procedure amministrative normali;

c.

situazione straordinaria: situazione nella quale le procedure amministrative normali non sono sufficienti per gestire i problemi e le sfide dell'attività governativa in numerosi ambiti e settori.

Art. 3

Compiti della Cancelleria federale

La Cancelleria federale assicura il coordinamento delle procedure nelle situazioni particolari o straordinarie affinché il Consiglio federale e l'Amministrazione federale possano assolvere i compiti direttivi ed esecutivi più importanti.

2007-1473

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Istruzioni concernenti le misure organizzative dell'Amministrazione federale in caso di situazioni particolari o straordinarie

Art. 4

Procedura per gli affari del Consiglio federale

Le Direttive della Cancelleria federale per gli affari del Consiglio federale si applicano anche nelle situazioni particolari o straordinarie.

Art. 5

Collaborazione con il Parlamento

La Cancelleria federale definisce d'intesa con i Servizi del Parlamento la collaborazione tra il Parlamento e l'Amministrazione federale nelle situazioni particolari o straordinarie.

Art. 6

Trasferimento negli impianti di condotta

Il Consiglio federale, su proposta di uno dei suoi membri o del cancelliere della Confederazione, stabilisce il momento del trasferimento nei centri di comando protetti del Governo nazionale (impianti di condotta). La Cancelleria federale informa previamente gli organi competenti del Parlamento riguardo al trasferimento negli impianti di condotta.

1

Il Consiglio federale, su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri, decide circa il trasferimento di tutto o di parte del corpo diplomatico straniero negli impianti di condotta.

2

Sezione 2: Stati maggiori di crisi dei dipartimenti e della Cancelleria federale Art. 7

Organizzazione

Ciascun dipartimento istituisce uno stato maggiore di crisi che funga da interlocutore della Cancelleria federale per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 8.

1

I dipartimenti informano la Cancelleria federale riguardo all'organizzazione dei rispettivi stati maggiori di crisi.

2

Art. 8

Compiti dello Stato maggiore di crisi della Cancelleria federale

Nelle situazioni particolari o straordinarie, lo Stato maggiore di crisi della Cancelleria federale assolve i compiti della Cancelleria federale di cui all'articolo 3. Tra questi rientrano in particolare:

1

a.

la preparazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio federale;

b.

il coordinamento dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale;

c.

il coordinamento dell'informazione;

d.

la sicurezza del Consiglio federale, in collaborazione con il Servizio federale di sicurezza;

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Istruzioni concernenti le misure organizzative dell'Amministrazione federale in caso di situazioni particolari o straordinarie

e.

il mantenimento della prontezza degli impianti di condotta e l'eventuale trasferimento negli stessi;

f.

i servizi tecnici e amministrativi negli impianti di condotta.

Nell'assolvimento dei compiti di cui al capoverso 1 lo Stato maggiore di crisi della Cancelleria federale può impartire istruzioni agli stati maggiori di crisi dei dipartimenti.

2

Art. 9

Compiti degli stati maggiori di crisi dei dipartimenti

Gli stati maggiori di crisi dei dipartimenti sostengono i rispettivi capi di dipartimento e collaborano con lo Stato maggiore di crisi della Cancelleria federale.

Art. 10

Impiego

Se si profila o sussiste una situazione particolare o straordinaria, i capi di dipartimento e il cancelliere della Confederazione possono impiegare tutto o parte dei rispettivi stati maggiori di crisi.

1

2

I dipartimenti ne informano la Cancelleria federale.

Sezione 3: Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza Art. 11 La collaborazione tra lo SM GSic e lo Stato maggiore di crisi della Cancelleria federale nelle situazioni particolari o straordinarie è retta da un accordo speciale.

1

D'intesa con la Cancelleria federale, lo SM GSic può far capo a parte dello SM appo impg GN, purché l'assolvimento dei compiti a favore del Consiglio federale non ne sia pregiudicato.

2

Sezione 4: Stato maggiore governativo d'appoggio all'impiego Art. 12

Compiti

Nelle situazioni particolari o straordinarie lo SM appo impg GN provvede al trasferimento negli impianti di condotta e assolve ulteriori compiti a favore del Consiglio federale.

Art. 13

Capo

Il capo dello SM appo impg GN è designato dal cancelliere della Confederazione ed è formalmente nominato dal capo dell'esercito.

1

2

In caso d'impiego, è subordinato al cancelliere della Confederazione.

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Istruzioni concernenti le misure organizzative dell'Amministrazione federale in caso di situazioni particolari o straordinarie

Sezione 5: Stati maggiori speciali interdipartimentali Art. 14 1 L'organizzazione, i compiti e l'impiego degli stati maggiori speciali interdipartimentali nelle situazioni particolari o straordinarie sono retti da normative speciali.

Nelle situazioni particolari o straordinarie gli stati maggiori speciali interdipartimentali collaborano con lo Stato maggiore di crisi della Cancelleria federale, gli stati maggiori di crisi dei dipartimenti, lo SM GSic e lo SM appo impg GN.

2

Sezione 6: Formazione e perfezionamento Art. 15 La Cancelleria federale e i dipartimenti provvedono affinché i membri dei loro stati maggiori di crisi fruiscano regolarmente di una formazione e di un perfezionamento in materia di gestione delle crisi.

1

La formazione e il perfezionamento degli stati maggiori di crisi competono alla Cancelleria federale.

2

3 La Cancelleria federale svolge periodicamente con lo SM GSic esercizi di condotta strategica.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 16 1 Le istruzioni del 21 giugno 19821 concernenti le misure organizzative dell'Amministrazione federale in caso di situazioni straordinarie sono abrogate.

2

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1

Non pubblicate nel Foglio federale.

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