Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo negli anni 2008­2011

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 19972 che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20073, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo č stanziato un credito d'impegno di 21 milioni di franchi per gli anni 2008­2011.

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Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS 935.22 FF 2007 2029

2007-0011

2089

Finanziamento della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo negli anni 2008­2011. DF

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