Decisione generale dell'organo di notifica di prodotti chimici concernente l'agevolazione dell'etichettatura di prodotti venduti sciolti in imballaggi di contenuto non superiore a 3 litri in farmacie e drogherie secondo l'articolo 47 capoverso 1bis dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 7 agosto 2007
L'organo di notifica di prodotti chimici d'intesa con i servizi di valutazione, visto l'articolo 47 capoverso 1bis dell'ordinanza del 18 maggio 20051 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim), ordina: 1. Agevolazione dell'etichettatura di prodotti venduti sciolti in imballaggi di contenuto non superiore a 3 litri in farmacie e drogherie 1.1
Agevolazione a. D'intesa con un utilizzatore finale, una farmacia o una drogheria può etichettare in una sola lingua ufficiale una sostanza o un preparato forniti agli stessi utilizzatori.
b. Le dimensioni dell'etichettatura devono essere di almeno 40 × 60 mm.
c. Ogni simbolo di pericolo, indipendentemente dalla grandezza dell'etichetta, deve occupare una superficie di almeno 1 cm2.
1.2
Condizioni
L'imballaggio può contenere un volume massimo di 3 litri. La sostanza o il preparato devono essere travasati per un determinato utilizzatore finale.
1
RS 813.11
2007-1784
5501
2. Rimedi giuridici In virtù dell'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA), contro tale decisione è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).
7 agosto 2007
Ufficio federale della sanità pubblica Il direttore: Thomas Zeltner
La data del passaggio in giudicato della presente decisione sarà indicata sul Foglio ufficiale.
L'organo di notifica di prodotti chimici è l'organo comune di contatto e di decisione per i prodotti chimici dell'UFAM, dell'UFSP e della SECO.
2
RS 172.021
5502