Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 24 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo (CCNL), allegato al decreto del Consiglio federale del 18 agosto 20061, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Appendice 10 Adeguamento salariale Salari minimi II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entro in vigore il 1° luglio 2007 ed è valido sino al 31 dicembre 2009.

24 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2006 6201­6204 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-1176

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

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