Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20072, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del ... tra la Svizzera e l'Unione europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 20063 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) è approvato.

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Conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea circa l'adempimento dei requisiti costituzionali riguardanti lo scambio di note di cui al capoverso 1.

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Art. 2 La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri (LStr) è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana, su richiesta, una decisione motivata e impugnabile utilizzando uno speciale modulo. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero deve essere reso attento a questa possibilità. Il

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RS 101 FF 2007 7149 GU n. L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1.

RS ...; FF 2004 5747 RS 142.20; FF 2005 6545

2007-1048

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen. DF

rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

3 Se, giusta l'articolo 23 del codice frontiere Schengen6, i controlli al confine svizzero sono ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile utilizzando uno speciale modulo7. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 64 cpv. 2 Su richiesta presentata senza indugio, l'autorità competente emana su un modulo speciale una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo.

Su richiesta, l'autorità di ricorso decide entro dieci giorni in merito alla restituzione dell'effetto sospensivo.

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Art. 65

Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo al confine eseguito all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

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L'Ufficio federale emana entro 48 ore su un modulo speciale una decisione motivata e impugnabile8. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

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La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi9).

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Art. 66

Rubrica e cpv. 2 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato

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Con l'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

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Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GU n. L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1 Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen (GU n. L 105 del 13.4.2006, pag. 23).

Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen (GU n. L 105 del 13.4.2006, pag. 23).

RS 142.31

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