06.098 Rapporto sulla politica economica esterna 2006 e Messaggi concernenti accordi economici internazionali del 10 gennaio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «la legge») vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 8.1.1 e 8.1.2).

Vi proponiamo di prenderne atto (art. 10 cpv. 1 della legge). Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoversi 2­3 della legge, vi sottoponiamo due messaggi concernenti accordi economici internazionali.

Vi proponiamo di adottare i decreti federali relativi all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU e all'Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU (n. 8.2.1 e allegati) nonché l'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (n. 8.2.2 e allegato).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 gennaio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-2482

853

Compendio Per quanto attiene alla politica economica esterna il 2006 è stato caratterizzato da tre eventi: le incertezze nell'OMC, l'accettazione della legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est in occasione della votazione popolare del 26 novembre e l'apertura della procedura di consultazione concernente la revisione della legge sugli ostacoli tecnici al commercio, che vuole introdurre in Svizzera il principio Cassis de Dijon applicato nell'UE.

Attuazione della strategia di politica economica esterna della Svizzera Il Consiglio federale ha illustrato l'orientamento strategico della Svizzera nel suo rapporto 2004 sulla politica economica esterna. L'attuazione di tale strategia ha posto l'accento nel 2006 sui negoziati nell'OMC, la conclusione di nuovi accordi di libero scambio e l'elaborazione di strategie per Paesi.

OMC e Ciclo di Doha Indipendentemente dall'esito del Ciclo di Doha, l'attuale dispositivo dell'OMC ha un'importanza capitale per la Svizzera (cfr. n. 3.2). Considerato che non esistono (ancora) accordi di libero scambio con la maggior parte dei nostri partner commerciali, l'OMC costituisce la base delle nostre relazioni commerciali con questi ultimi.

Questo concerne anche partner importanti come gli Stati Uniti, il Giappone, il Brasile, la Cina e l'India e vale per le relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti o il Giappone. Oltre all'accordo di libero scambio attuale, l'OMC offre alle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'UE una certa protezione contro le restrizioni al commercio.

Per tale ragione le conquiste del sistema dell'OMC non vanno rimesse in gioco dagli insuccessi dei negoziati. È invece assai importante rafforzare il sistema commerciale mondiale e impegnarsi a favore della conclusione dei negoziati di Doha.

La Svizzera è pronta a contribuirvi in modo considerevole. Il Ciclo potrà tuttavia concludersi soltanto se anche i nostri partner commerciali saranno disposti a operare concessioni.

Accordi di libero scambio Conformemente alla sua strategia in materia di politica economica esterna la Svizzera, concludendo accordi di libero scambio, si prefigge di assicurare alle proprie imprese un accesso a determinati mercati esteri equivalente a quello di cui godono i principali concorrenti esteri (in particolare quelli dell'UE, degli Stati Uniti e del Giappone; cfr. n. 3.3). Gli svantaggi sui mercati esteri che risultano da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con altri Paesi concorrenti possono essere evitati o eliminati soltanto se la Svizzera conclude anch'essa in tempo utile accordi preferenziali con detti partner.

854

Quando negozia un accordo di libero scambio, la Svizzera tende a prevedere un campo di applicazione quanto più ampio possibile, includendo la circolazione delle merci, la concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale, gli investimenti, il commercio di servizi e gli appalti pubblici. Gli accordi di libero scambio migliorano la certezza del diritto e la stabilità delle condizioni quadro delle nostre relazioni economiche esterne con i Paesi partner interessati. Non servono soltanto a evitare gli svantaggi ma contribuiscono altresì a diversificare e dinamizzare le nostre relazioni economiche esterne. Questo concerne innanzitutto i Paesi che, in ragione della dimensione del loro mercato, lasciano intravedere sbocchi commerciali particolarmente interessanti.

Gli accordi di libero scambio non possono sostituirsi al sistema commerciale multilaterale dell'OMC, che deve dunque proseguire il suo sviluppo. L'aumento, su scala internazionale, del numero di accordi preferenziali ha come effetto inevitabile di relativizzare le regole commerciali mondiali. Comporta il rischio di frammentare l'ordine commerciale internazionale: regole di origine complesse e restrittive possono rafforzare ulteriormente le ripercussioni negative degli accordi preferenziali sul commercio di Stati terzi o complicare notevolmente il ricorso alle preferenze già negoziate. Questo ultimo effetto concerne le economie strettamente interdipendenti con l'estero, come è il caso dell'economia svizzera, le cui esportazioni si compongono in gran parte di prestazioni preliminari importate. Esiste inoltre il rischio che Stati più piccoli o economicamente meno sviluppati suscitino minor interesse quali Parti ad accordi di libero scambio e che la loro partecipazione al sistema economico mondiale ne risulti ostacolata. Occorre tener conto anche di questi aspetti nel quadro dell'estensione della rete di accordi di libero scambio.

Strategie nei confronti dei Paesi del BRIC Nel 2006, per la prima volta, il Consiglio federale ha adottato strategie specifiche per la politica economica della Svizzera nei confronti degli Stati del «BRIC» (Brasile, Russia, India e Cina). L'importanza di questi Paesi emergenti nell'economia mondiale è enormemente aumentata durante questi ultimi dieci anni. Il capitolo introduttivo (cfr. n. 1) è dedicato all'importanza
economica dei Paesi del BRIC a livello mondiale e alle implicazioni per la Svizzera.

Ripercussioni sulla politica del mercato interno L'OMC e gli accordi di libero scambio non fanno soltanto parte della prima dimensione della politica economica esterna (accesso ai mercati esteri e dispositivo normativo internazionale); favoriscono altresì la concorrenza tra gli importatori e rientrano per questa ragione nella seconda dimensione della politica economica esterna (politica del mercato interno svizzero). Contribuiscono infine a integrare Paesi in sviluppo o emergenti nella ripartizione internazionale del lavoro (terza dimensione: il contributo allo sviluppo economico dei Paesi partner).

I negoziati nel quadro dell'OMC e degli accordi di libero scambio necessitano di un margine di manovra adeguato. Mentre la Svizzera può mostrarsi aperta e liberale per quanto riguarda la riduzione dei dazi doganali sui prodotti industriali, tenuto contro del loro livello assai basso, deve invece assicurarsi, in occasione delle tratta-

855

tive nel settore dell'agricoltura, che le riforme interne progrediscano allo stesso ritmo degli sviluppi sul piano internazionale. Per questa ragione l'accettazione e l'attuazione della riforma «Politica agricola 2011» rivestono un'importanza primordiale. Attacchi a questo progetto di riforma potrebbero porre l'agricoltura svizzera di fronte a un'enorme sfida se i lavori all'OMC ­ o altri negoziati ­ portassero repentinamente a un'ampia e rapida apertura delle frontiere. Il perseguimento della riforma agricola permette inoltre, fra l'altro, di evitare che la Svizzera sia tenuta in disparte in occasione del futuro processo di liberalizzazione dell'UE.

Sta quindi nell'interesse della Svizzera prendere decisioni autonomamente per migliorare la capacità competitiva della sua economia, ad esempio introducendo il principio Cassis de Dijon, agevolando e armonizzando gli appalti pubblici o procedendo alla riforma delle Poste e dei mercati delle telecomunicazioni, del traffico ferroviario e dell'energia elettrica. Le riforme intraprese nel Paese permettono inoltre alla Svizzera di assumersi i rispettivi impegni a livello internazionale al fine di ottenere come controparte un migliore accesso al mercato per i prodotti e i servizi svizzeri all'estero.

Attività di politica economica esterna nel 2006 Dopo l'accettazione da parte del popolo, il 26 novembre, della legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è ora possibile avviare i negoziati con i dieci nuovi Stati membri dell'UE per la conclusione di accordi bilaterali di cooperazione nel quadro del contributo svizzero alla riduzione delle disparità in seno all'Europa allargata (cfr. n. 2).

Un accordo di libero scambio è stato firmato in luglio tra gli Stati dell'AELS e quelli dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU; cfr. n. 8.2.1). L'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia è entrato in vigore il 1° giugno mentre quello concluso con la Repubblica di Corea il 1° settembre (cfr. n. 3.3).

I negoziati di Doha dell'OMC sono stati sospesi in luglio e ripresi in novembre, almeno sul piano tecnico, per decisione dell'organo supremo di negoziazione (cfr.

n. 3.2).

L'OCSE ha esaminato la politica sanitaria della Svizzera (cfr. n. 3.1).

Nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo, la Svizzera ha versato 154 rispettivamente 80 milioni di franchi ai Paesi in sviluppo e in transizione (cfr. n. 5).

A inizio 2006, sotto l'egida di UNCTAD, si sono conclusi con successo i negoziati per un nuovo accordo internazionale sui legni tropicali (cfr. n. 8.2.2).

Nel mese di maggio è stato istituito un forum per la cooperazione sul commercio e gli investimenti fra la Svizzera e gli Stati Uniti. Con l'Azerbaigian, il Kenya e la Colombia sono stati conclusi accordi di protezione degli investimenti (cfr. n. 6).

Per quanto attiene alla garanzia contro i rischi delle esportazioni sono state accordate nuove garanzie per un importo di 2,7 miliardi di franchi. L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2007; sostituisce il GRE (cfr. n. 7).

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Indice Compendio

854

Elenco delle abbreviazioni

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1 I Paesi del BRIC: importanza per l'economia mondiale e implicazioni per la Svizzera 1.1 L'importanza dei Paesi del BRIC per l'economia mondiale 1.2 Potenziale dei Paesi del BRIC per l'economia svizzera 1.2.1 L'importanza dei Paesi del BRIC per l'economia esterna svizzera 1.2.2 Brasile 1.2.3 Russia 1.2.4 India 1.2.5 Cina 1.3 Sfide per l'economia svizzera 1.3.1 Commercio di beni 1.3.2 Servizi e investimenti 1.3.3 Appalti pubblici 1.3.4 Proprietà intellettuale 1.3.5 Mercato del lavoro 1.3.6 Politiche orizzontali 1.4 Misure di politica economica esterna della Svizzera nei confronti dei Paesi del BRIC 1.4.1 Misure multilaterali 1.4.2 Misure plurilaterali 1.4.3 Misure bilaterali 1.4.4 Scelta di misure prioritarie 1.5 Contributo allo sviluppo economico 1.6 Prospettive

877 877 878 879 880 881 882

2 Integrazione economica europea 2.1 Relazioni tra la Svizzera e l'UE 2.1.1 Relazioni nel quadro degli accordi vigenti 2.1.1.1 Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-CE del 1972 2.1.1.2 Accordi settoriali Svizzera-CE del 1999 2.1.1.3 Accordi settoriali Svizzera-CE del 2004 2.1.1.3.1 Stato dell'approvazione e dell'applicazione 2.1.1.3.2 Accordi nel dettaglio 2.1.2 Sviluppi negli altri settori 2.2 Associazione europea di libero scambio (AELS) 2.3 Cooperazione europea nel settore della ricerca e della tecnologia 2.3.1 Eureka 2.3.2 COST

883 883 884 884 885 889 889 890 892 894 895 895 895

3 Cooperazione economica multilaterale 3.1 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 3.1.1 Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello dei ministri 3.1.2 Punti salienti delle attività analitiche

896 896 896 897

866 866 868 868 870 871 872 872 873 873 874 875 875 876 876

857

3.2

3.3

3.4

3.5

3.1.2.1 Riunione dei ministri dell'educazione 3.1.2.2 Riunione congiunta dei ministri dello sviluppo e dell'ambiente 3.1.2.3 Esame della riforma della regolamentazione in Svizzera 3.1.2.4 Esame della politica sanitaria svizzera 3.1.2.5 Esame della politica svizzera dell'invalidità 3.1.2.6 Raccomandazioni dell'OCSE sulla crescita economica 2006 3.1.2.7 Politica degli scambi 3.1.3 Strumenti nel settore degli investimenti 3.1.3.1 Regole di investimento 3.1.3.2 Linee guida destinate alle imprese multinazionali 3.1.3.3 Lotta alla corruzione 3.1.4 Strumenti in altri settori 3.1.4.1 Cooperazione internazionale nel settore della concorrenza 3.1.4.2 Principi dell'OCSE relativi al governo societario 3.1.4.3 Concorrenza fiscale nociva Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 3.2.1 Sospensione e ripresa del Ciclo di Doha 3.2.2 Composizione delle controversie 3.2.3 Commercio e sviluppo 3.2.4 Appalti pubblici 3.2.5 Procedura d'adesione Relazioni dell'AELS con i Paesi terzi e accordi di libero scambio con i Paesi al di fuori dell'UE 3.3.1 Relazioni dei Paesi dell'AELS con partner della zona euromediterranea 3.3.2 Relazioni dei Paesi dell'AELS con partner al di fuori della zona euro-mediterranea 3.3.3 Relazioni bilaterali di libero scambio della Svizzera con partner al di fuori dell'UE Nazioni Unite (ONU) 3.4.1 UNCTAD 3.4.2 UNIDO 3.4.3 Seguito di Rio e Johannesburg 3.4.4 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) Cooperazione multilaterale nel settore dell'energia

4 Sistema finanziario internazionale 4.1 Fondo monetario internazionale 4.1.1 Situazione dell'economia mondiale 4.1.2 Importanti dossier del FMI 4.1.3 Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI 4.2 Il Gruppo dei Dieci (G10) 4.3 Organi internazionali di sorveglianza 4.3.1 Comitato di Basilea per la supervisione bancaria 4.3.2 Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (IOSCO) 858

897 897 898 898 899 899 900 900 900 901 901 902 902 903 903 904 904 906 907 908 908 908 909 910 911 912 912 913 913 914 915 916 916 916 917 918 919 919 919 920

4.3.3 Joint Forum 4.3.4 Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni (IAIS) 4.3.5 Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI)

920 921 921

5 Cooperazione economica allo sviluppo 5.1 Misure di aiuto ai Paesi in sviluppo e in transizione 5.1.1 Paesi in sviluppo 5.1.1.1 Aiuto macroeconomico 5.1.1.2 Cooperazione nel settore finanziario 5.1.1.3 Cooperazione allo sviluppo legata al commercio 5.1.1.4 Promozione degli investimenti 5.1.1.5 Finanziamento delle infrastrutture 5.1.2 Europa dell'Est e CSI 5.1.2.1 Finanziamento delle infrastrutture 5.1.2.2 Aiuto macroeconomico 5.1.2.3 Cooperazione legata al commercio 5.1.2.4 Promozione degli investimenti 5.2 Istituzioni multilaterali di finanziamento 5.2.1 Gruppo della Banca mondiale 5.2.1.1 Buona gestione degli affari pubblici e lotta alla corruzione 5.2.1.2 Attività relative al cambiamento climatico e all'energia pulita 5.2.1.3 Realizzazione dell'iniziativa multilaterale per la riduzione del debito 5.2.1.4 Attività del gruppo della Banca mondiale nel settore privato 5.2.2 Banche regionali di sviluppo 5.2.2.1 Banca africana di sviluppo 5.2.2.2 Banca asiatica di sviluppo 5.2.2.3 Banca interamericana di sviluppo 5.2.3 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

922 923 923 923 924 924 925 926 926 926 927 927 927 928 928 928

930 930 930 931 931 931

6 Rapporti bilaterali 6.1 Europa occidentale 6.2 Europa centrale e CSI 6.3 Europa sudorientale 6.4 America settentrionale 6.5 America centrale e meridionale 6.6 Asia/Oceania 6.7 Vicino Oriente 6.8 Africa

932 932 933 934 934 935 935 937 937

929 929

859

7 Politica economica esterna autonoma 7.1 Controllo delle esportazioni e misure d'embargo 7.1.1 Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa e dei loro vettori nonché di armi convenzionali 7.1.1.1 Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione 7.1.1.2 Controllo dei beni soggetti a dichiarazione 7.1.1.3 Dati di riferimento sulle esportazioni soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego 7.1.2 Misure di embargo 7.1.2.1 Misure di embargo dell'ONU 7.1.2.2 Misure di embargo dell'UE 7.1.3 Misure relative ai «diamanti insanguinati» 7.2 GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni, conversione del debito 7.2.1 Garanzia dei rischi delle esportazioni 7.2.2 Garanzia dei rischi degli investimenti 7.2.3 Finanziamento delle esportazioni 7.2.4 Conversione del debito 7.3 Promozione delle esportazioni, della piazza economica e del turismo 7.3.1 Promozione dell'esportazione 7.3.2 Promozione della piazza economica 7.3.3 Turismo 8 Allegati 8.1 Allegati 8.1.1­8.1.2 8.1.1 Impegno finanziario della Svizzera nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo nel 2006 8.1.2 Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco eseguite in Svizzera per conto di Stati esteri 8.2 Allegati 8.2.1­8.2.2 8.2.1 Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU (Disegno) Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU 8.2.2 Messaggio concernente l'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali Decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (Disegno) Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

860

938 939 939 939 940 941 942 942 944 945 946 946 947 947 947 948 948 949 950 951 951 952 954 956 957 969 971 991 1039 1049 1051

Elenco delle abbreviazioni AELS

Associazione europea di libero scambio

AfDB

African Development Bank Banca africana di sviluppo

AFTA

Asian Free Trade Association Associazione asiatica di libero scambio

AIE

Agenzia internazionale dell'energia

AIEA

Agenzia internazionale dell'energia atomica

AGC

Accordi generali di credito del FMI

ALS

Accordo di libero scambio Svizzera-CEE

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation Cooperazione economica dei Paesi del Bacino del Pacifico

AsDB

Asian Development Bank Banca asiatica di sviluppo

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations Associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico

ASRE

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

BERS

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

BRIC

Brasile, Russia, India, Cina

CAC

Convenzione sulle armi chimiche (180 membri)

CAFTA

US-Central American Free Trade Agreement Accordo di libero scambio tra USA e Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Repubblica Dominicana

CAS

Comitato per l'aiuto allo sviluppo (OCSE)

CCG

Consiglio di cooperazione del Golfo (membri: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar)

CE

Comunità europea

CEEA (Euratom) Comunità europea dell'energia atomica CIME

Committee on International Investment and Multinational Enterprises Comitato per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali (OCSE)

CSI

Comunità degli Stati indipendenti

Cleaner Production Centers

Centri di tecnologie ambientali

Club di Parigi

Riunione degli Stati creditori più importanti

Comunità andina

Membri: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù. Il Cile è membro associato 861

Corporate Governance

Governo societario

COST

Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica

CSD

Commission for Sustainable Development Commissione per lo sviluppo sostenibile

DSP

Diritti speciali di prelievo

ECOSOC

United Nations Economic and Social Council Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

Equity Fund

Fondo equity

Eureka

European Research Coordination Agency Agenzia europea di coordinamento della ricerca

FCAS

Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale

FMI

Fondo monetario internazionale

FTAA (ZLEA)

Free Trade Area of the Americas Zona panamericana di libero scambio

G10

Gruppo dei 10 (comitato informale che riunisce gli ora 11 principali Stati donatori del FMI)

G8

Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Russia

GAFI

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali

GATS

General Agreement on Trade in Services Accordo generale sul commercio di servizi

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

GEF

Global Environment Facility Fondo mondiale per l'ambiente

Global Compact (Patto Mondiale)

Iniziativa delle Nazioni Unite avente per obiettivo di impegnare (su base volontaria) le imprese attive su scala mondiale al rispetto dei diritti dell'uomo, all'osservanza di giuste condizioni di lavoro e alla protezione dell'ambiente

GRE

Garanzia dei rischi delle esportazioni

GRI

Garanzia dei rischi degli investimenti

Gruppo di Cairns Membri: Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda, Paraguay, Filippine, Thailandia, Sudafrica e Uruguay HIPC

862

Heavily Indebted Poor Countries Iniziativa del FMI e della Banca mondiale per sgravare l'onere del servizio del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati

IAIS

International Association of Insurance Supervisors Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni

IBRD (BIRS)

International Bank for Reconstruction and Development Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

IDA

International Development Association Associazione internazionale per lo sviluppo

IDB

Interamerican Development Bank Banca interamericana di sviluppo

IMFC

International Monetary and Financial Committee Comitato internazionale monetario e finanziario del FMI

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (OICV)

ITTO

International Tropical Timber Organization Organizzazione internazionale dei legni tropicali

Joint Implementation

Attuazione congiunta da parte dei Paesi in sviluppo e dei Paesi industrializzati di provvedimenti di protezione del clima

LDC

Least Developed Countries Paesi meno avanzati

LOCATION Switzerland

Ente della Confederazione per la promozione della piazza economica e finanziaria svizzera

Mercosur

Mercado Común del Sur Mercato comune dell'America del Sud (membri: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela)

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti

MTCR

Missile Technology Control Regime Regime di controllo della tecnologia missilistica

NAC

Nuovi accordi di credito del FMI

NAFTA

North American Free Trade Agreement Accordo di libero scambio nordamericano (USA-Canada-Messico)

NEPAD

New Partnership for Africa's Development Iniziativa «Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa»

NSG

Nuclear Suppliers Group Gruppo di fornitori nucleari

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

OMPI

Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

863

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

ONG

Organizzazione non governativa

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

OPCW

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche

OPEP

Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio

Osec

Osec Business Network Switzerland Ufficio svizzero per l'espansione commerciale

Peer Review

Esame condotto da altri Stati membri delle prestazioni di un Stato membro in un settore determinato allo scopo di sostenerlo per migliorare la politica e la prassi applicate e rispettare le regole convenute

PMI

Piccole e medie imprese

PRGF

Poverty Reduction and Growth Facility Fondo per la riduzione della povertà e per la crescita

Processo di Kimberley

Comitato consultivo (dal nome di una città mineraria del Sudafrica) istituito per lottare contro il commercio dei «diamanti della guerra»

SACU

Southern African Customs Union Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland)

SDFC

Swiss Development Finance Corporation Società svizzera per il finanziamento dello sviluppo

SEE

Spazio economico europeo

SFI

Società finanziaria internazionale

Sifem AG

Swiss Investment Fund for Emerging Markets Società svizzera di finanziamento per lo sviluppo

SII

Società interamericana di investimenti

SIPPO

Swiss Import Promotion Program Programma svizzero per il promovimento delle importazioni dei Paesi in sviluppo o in transizione

SOFI

Swiss Organisation for Facilitating Investments Organizzazione svizzera per il promovimento degli investimenti dei Paesi in sviluppo o in transizione

SPG

Sistema delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (decreto sulle preferenze tariffali, RS 632.91)

STEP

Fondazione che promuove il rispetto di condizioni di lavoro eque nella fabbricazione e nel commercio dei tappeti

TRIPS

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (ADPIC)

864

UE

Unione europea (primo pilastro: CE, CECA, CEEA; secondo pilastro: politica estera e in materia di sicurezza comune, terzo pilastro: collaborazione nei settori della giustizia e degli affari interni)

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo

UNDP

United Nations Development Program Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNEP

United Nations Environment Program Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

865

Rapporto 1

I Paesi del BRIC: importanza per l'economia mondiale e implicazioni per la Svizzera I Paesi del BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) rivestono particolare importanza per la Svizzera: il Consiglio federale l'ha già rilevato nei capitoli introduttivi dei rapporti sulla politica economica esterna 2004 e 2005. In questi due documenti si poneva l'accento sull'orientamento strategico della politica economica esterna svizzera.

Nel frattempo, il Dipartimento federale dell'economia ha elaborato, per ognuno dei Paesi interessati, un'analisi delle prospettive dal punto di vista della politica economica esterna. Tali strategie sono da intendere come l'applicazione settoriale della strategia della Confederazione in materia di politica economica esterna. Le misure che propongono si iscrivono anch'esse nella strategia generale, in modo da garantire un coordinamento complessivo.

Il presente capitolo offre un compendio di queste strategie: in esso si propone un'analisi dettagliata dei Paesi del BRIC per quel che riguarda la prima e la terza dimensione della politica economica esterna della Svizzera («Accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale» e «Contributo allo sviluppo economico dei Paesi partner»). Viene presentato il modo in cui la strategia di economia esterna della Svizzera viene concretamente applicata nei Paesi del BRIC, che per la Svizzera diventano sempre più importanti.

1.1

L'importanza dei Paesi del BRIC per l'economia mondiale

Brasile, Russia, India e Cina ­ i Paesi del BRIC o, in forma abbreviata, il BRIC ­ sono Paesi emergenti dotati di un potenziale che li porterà fra non molto al livello delle principali potenze economiche mondiali1. Il loro peso politico ed economico è quindi destinato a crescere. Dal 1995 la loro quota nel commercio mondiale è praticamente raddoppiata e oggi si situa attorno al 10 per cento2.

I tassi di crescita che i Paesi del BRIC hanno fatto segnare negli ultimi cinque anni sono eloquenti. Prima fra tutti vi è la Cina, con un tasso annuo medio di circa l'8 per cento, seguita dall'India e dalla Russia (ognuna con il 6 %). Il Brasile, con una crescita media annua del 2 per cento, resta invece un poco distanziato3.

1

2 3

866

L'acronimo BRIC è stato coniato nel 2001. In uno studio pubblicato due anni dopo, intitolato «Dreaming with the BRICs: The Path to 2050», la banca Goldman Sachs calcolava la crescita potenziale dei Paesi del BRIC rispetto a quelli del G6 (Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia). Il fatto di riunire Brasile, Russia, India e Cina sotto il termine «BRIC» può far pensare che questi quattro Stati formino un blocco omogeneo. Non è così: vi sono anzi differenze notevoli per quanto attiene il loro sistema politico ed economico, la disponibilità di risorse naturali, la demografia ecc.

Fonte: Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Fonte: Fondo monetario internazionale (FMI), World Economic Outlook.

Diversi sono i fattori politici ed economici che spiegano il grande sviluppo di questi Paesi. Decisivo, soprattutto per Cina e Russia, è stato il passaggio dall'economia pianificata all'economia di mercato. Inoltre, tutti i Paesi del BRIC hanno aperto i loro mercati verso l'esterno; in particolare la Cina che, sia nel corso dei negoziati per l'adesione all'OMC sia dopo esservi stata ammessa nel 2001, ha notevolmente ridotto gli ostacoli al commercio.

Le migliori condizioni quadro hanno avuto effetti positivi anche sul clima degli investimenti, con un incremento degli investimenti diretti stranieri nei Paesi del BRIC. Considerate le favorevoli prospettive, si può prevedere che questa evoluzione si manterrà anche nei prossimi anni.

La dimensione di questi mercati costituisce già di per sé un potenziale enorme. Il 40 per cento della popolazione mondiale vive attualmente nei Paesi del BRIC, anche se Cina e India, con 1,3 rispettivamente 1,1 miliardi di abitanti, distanziano nettamente gli altri due Stati (179 milioni di abitanti in Brasile, 143 milioni in Russia)4. Per quanto riguarda l'evoluzione demografica, Brasile e India continuano ad avere un tasso di crescita annuo superiore all'1 per cento, mentre in Cina la politica del figlio unico rallenta sempre più la crescita demografica. La Russia si trova già oggi in una situazione di regresso demografico, fattore questo che a lungo termine rischia di ripercuotersi negativamente sulla crescita economica.

Attualmente, il BRIC è all'origine di circa un quarto della crescita economica mondiale. Nei prossimi anni il suo peso economico dovrebbe aumentare ulteriormente, a condizione che i quattro Paesi proseguano nelle loro politiche di stabilità macroeconomica e di crescita e intraprendano le necessarie riforme strutturali.

La crescente importanza che i Paesi del BRIC vanno acquistando nell'economia mondiale conferisce loro anche un maggior peso nei negoziati internazionali. Il Brasile, alla testa del G20 (gruppo di Paesi emergenti o in sviluppo di cui fanno parte anche Cina e India), reclama con insistenza nell'ambito dell'OMC la soppressione, da parte dei Paesi industrializzati, delle sovvenzioni agricole all'esportazione.

In tal senso, si sta impegnando a fondo affinché ai Paesi emergenti o in sviluppo siano concessi numerosi trattamenti speciali. In
linea generale, la politica economica esterna del Brasile è volta a ridurre la sua dipendenza dai principali partner commerciali ­ Stati Uniti ed Europa ­ e a diversificare le sue relazioni economiche a livello mondiale. Il Paese s'impegna quindi a far progredire l'integrazione economica all'interno del subcontinente (nell'ambito del Mercosur5 e della sua cooperazione con la Comunità andina6, nonché in seno alla Comunità sudamericana delle nazioni, istituita di recente). Parallelamente, si sforza di intensificare la sua cooperazione con Paesi quali la Cina, l'India, la Russia, il Sudafrica e gli Stati arabi.

Per quanto riguarda la Cina, il suo atteggiamento in seno all'OMC è improntata a una certa cautela. Il governo cinese reputa di aver fatto sufficienti concessioni durante il processo di adesione, tanto da non ritenere più necessarie ulteriori aperture del suo mercato. Dalla sua adesione all'OMC, il Paese cerca nondimeno di rafforzare e di istituzionalizzare le sue relazioni economiche regionali: lo fa, da un lato concentrandosi sui Paesi dell'Associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico (ASEAN)7, 4 5 6 7

Fonte: Banca mondiale, World Development Indicators.

Membri: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

Membri: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perù. Il Cile è membro associato.

Membri: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam.

867

d'altro lato volgendosi sempre più ai mercati con un forte potere d'acquisto come il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Russia e l'India, nonché il continente africano. Un'impresa per nulla agevole, dato che la Cina viene vista sempre più come un concorrente troppo potente, soprattutto nella regione asiatica.

Anche l'India è impegnata a sviluppare le sue relazioni commerciali internazionali attraverso trattati bilaterali e multilaterali. Europa e Stati Uniti restano partner importanti, ma il Paese cerca di allacciare anche relazioni su scala regionale e interregionale. L'India sta infatti conducendo trattative con diversi blocchi economici regionali, come l'ASEAN, l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU)8, il Mercosur e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)9. A fine giugno 2006 il gruppo di studio congiunto ha pubblicato il suo rapporto riguardante un possibile accordo di libero scambio con il Giappone. Inoltre, l'India cura sempre più le sue relazioni con gli altri Paesi del BRIC. Nei negoziati dell'OMC, l'India sta diventando un attore sempre più importante e consapevole della propria forza.

La Russia, che da ormai più di dieci anni sta negoziando la sua adesione all'OMC, verosimilmente farà presto parte dell'organizzazione. Diversi anni contrassegnati da una forte espansione hanno conferito alla sua politica economica una rinnovata fiducia nei propri mezzi. La Russia ha di nuovo assunto un ruolo di guida a livello regionale; nel contempo essa si sforza di integrarsi meglio nell'economia mondiale, dando la priorità alle relazioni con le ex repubbliche sovietiche e alla sua appartenenza al G8.

1.2 1.2.1

Potenziale dei Paesi del BRIC per l'economia svizzera L'importanza dei Paesi del BRIC per l'economia esterna svizzera

I Paesi del BRIC influiscono sempre più sulla crescita dell'economia svizzera. Se nel 1995 le nostre importazioni da questi Paesi rappresentavano solo il 2,4 per cento del volume totale, dieci anni dopo la quota era già salita al 3,3 per cento. Lo stesso vale per le esportazioni: nello stesso periodo la quota degli Stati del BRIC è cresciuta infatti del 67 per cento, attestandosi al 4,7 per cento10.

8 9 10

868

Membri: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland.

Membri: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

Fonte: Amministrazione federale delle dogane.

Grafico 1

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

5%

Brasile

4%

Russia

3% 2% 1%

Percentuale

Mio. CHF

Evoluzione delle esportazioni svizzere di merci verso i Paesi del BRIC, 1995­2005

0% 1995

2000

India Cina Quota del BRIC alle esportazioni CH (asse a destra)

2005

Grafico 2 Composizione delle esportazioni svizzere di merci verso i Paesi del BRIC, 2005 Prodotti chimici 12%

21%

19% uu

8%

Prodotti farmaceutici Macchinari Orologi

40%

Altro

I Paesi del BRIC diventano sempre più importanti anche per gli investimenti diretti svizzeri. Se in Brasile, tra il 2000 e il 2005, non vi è stata alcuna particolare evoluzione, nello stesso periodo il tasso di crescita è stato del 70 per cento in Cina, dell'80 per cento in India e addirittura del 200 per cento in Russia11.

11

Fonte: Banca nazionale svizzera.

869

Grafico 3 Investimenti diretti svizzeri nei Paesi del BRIC, 1994­2004 6000 5000 Brasile

Mio. CHF

4000

Russia 3000

India

2000

Cina

1000 0 1994

1999

2004

L'importanza crescente dei Paesi del BRIC per l'economia svizzera ha indotto il Dipartimento federale dell'economia a definire una strategia economica esterna specifica per ciascuno di essi. Questa misura fa parte della cosiddetta «prima dimensione» dell'orientamento strategico della Svizzera in materia di politica economica esterna (accesso al mercato estero e dispositivo normativo internazionale), così come illustrato dal Consiglio federale nel rapporto sulla politica economica esterna 2004.

Le quattro strategie per i Paesi del BRIC sono state approvate dal Consiglio federale alla fine del 2006.

1.2.2

Brasile

Il Brasile è da sempre un importante mercato per l'economia svizzera. Nel corso degli anni Novanta le esportazioni svizzere verso il Brasile hanno superato il miliardo di franchi; dal 2000 si assiste tuttavia a una stagnazione, anzi addirittura a un calo, del volume delle esportazioni. Analoga tendenza si constata per le importazioni svizzere dal Brasile.

Se si considera il forte aumento, registrato a partire dal 2000, del volume commerciale globale del Brasile, questa evoluzione solleva qualche interrogativo. Il posizionamento dell'economia svizzera non sembra ottimale.

Da un lato, tra il 1999 e il 2004 la nostra industria d'esportazione in Brasile ha patito la svalutazione della valuta locale (real). D'altro canto, la debole congiuntura brasiliana e la concomitante ripresa di altri Paesi emergenti hanno indotto l'economia svizzera a concentrarsi negli ultimi anni su mercati con tassi di crescita più elevati.

870

L'industria farmaceutica e biotecnica brasiliana dovrebbe conservare anche in futuro la sua importanza, anche perché il governo la considera un settore prioritario. Le apparecchiature mediche fanno parte anch'esse dei settori economici che offrono buone prospettive per il futuro, vista la crescita nei centri urbani del numero di assicurati che beneficiano di una copertura privata e che pretendono cure di qualità sempre più elevata. La microtecnica, benché ancora poco sviluppata in Brasile, è pure un mercato in forte espansione e offre buone prospettive alle imprese svizzere.

Nuove possibilità potrebbero aprirsi anche nel settore dell'energia, soprattutto alla luce delle crescenti difficoltà su scala mondiale. Anche la gestione patrimoniale e l'investment banking fanno parte dei settori dell'economia brasiliana che, verosimilmente, acquisteranno sempre più importanza.

1.2.3

Russia

Per quanto riguarda gli scambi bilaterali, che nel 2005 hanno raggiunto i 2,5 miliardi di franchi, le nostre esportazioni hanno conosciuto un'ottima evoluzione. Dal 2000 sono infatti triplicate, raggiungendo 1,5 miliardi di franchi. La bilancia commerciale della Svizzera con la Russia, tradizionalmente deficitaria, dal 2004 registra un'eccedenza, dovuta sopratutto all'aumento delle nostre esportazioni.

Malgrado l'importanza della Russia quale esportatore di vettori energetici, le importazioni svizzere di energia dalla Russia costituiscono solo il 12 per cento delle importazioni svizzere complessive da questo Paese. La dipendenza reale è tuttavia molto maggiore, considerato soprattutto il fatto che i dati non tengono conto delle importazioni di gas naturale, che avvengono ad esempio via Germania.

Nei prossimi anni la Russia dovrebbe realizzare importanti entrate nel settore delle materie prime. Ciò favorirà anzitutto lo sviluppo economico del Paese, permettendo a una parte viepiù crescente della popolazione di beneficiare dei frutti della ripresa economica. In tal modo, anche gli esportatori svizzeri potranno approfittare della richiesta di beni di consumo di alta qualità. Permangono tuttavia taluni rischi legati all'afflusso di divise. La rivalutazione, attualmente in corso, della valuta russa potrebbe causare una perdita di competitività industriale e a una deindustrializzazione.

Nel quadro del commercio bilaterale, sono soprattutto le industrie farmaceutica, meccanica, orologiera e chimica a trarre profitto del continuo progresso economico della Russia. Pure i servizi finanziari fanno segnare una forte crescita, in particolare nel settore della gestione patrimoniale.

Le imprese svizzere sono tuttavia ancora restie a effettuare investimenti diretti in Russia, poiché le condizioni quadro sono considerate ancora insufficienti, soprattutto per quel che concerne la certezza del diritto. Secondo dati russi, la Svizzera figura nondimeno al quinto posto degli investitori diretti stranieri: ciò si spiega, oltre che con gli investimenti svizzeri di cui si è già detto, con gli investimenti di capitali russi effettuati dalla Svizzera.

871

1.2.4

India

Nel 2005 gli scambi commerciali con l'India hanno raggiunto per la prima volta i 2 miliardi di franchi. Nello stesso anno l'eccedenza commerciale con questo Paese ha fatto segnare un nuovo record: un dato tanto più notevole se si considera che nello stesso periodo sono aumentate anche le importazioni di origine indiana.

Malgrado gli scambi commerciali con l'India rappresentino solo lo 0,7 per cento del commercio esterno svizzero, esiste un grande potenziale di sviluppo. La dimensione del suo mercato e le competenze di cui l'India dispone nel settore nelle tecnologie di punta (informatica, biotecnologia, industria farmaceutica) offrono alle imprese svizzere molte possibilità di cooperazione e di sviluppo. L'attrattiva dell'India sull'economia svizzera continua a crescere nel settore dei servizi finanziari e per quel che riguarda l'insediamento di unità BPO (business process outsourcing).

Anche il settore turistico si trova, da una parte come dall'altra, su una buona strada.

La Svizzera è fra i dieci più importanti investitori diretti stranieri in India. Nel Paese sono presenti circa 140 aziende svizzere. Poche dispongono tuttavia in loco di proprie unità di produzione. Ciò è dovuto principalmente alla lacunosa protezione della proprietà intellettuale. Per contro, alla piazza economica svizzera s'interessano sempre più aziende indiane di servizi e di software, o di biotecnologia.

1.2.5

Cina

Il commercio bilaterale con la Cina ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo straordinario e la sua crescita è al di sopra della media anche in rapporto al volume commerciale totale della Svizzera. Già oggi la Cina risulta il nostro terzo fornitore (preceduta solo da UE e Stati Uniti) e il quarto mercato di sbocco per i prodotti svizzeri (dopo UE, Stati Uniti e Giappone). Dal 2003 la Svizzera fa segnare una (lieve) eccedenza commerciale con la Cina.

Data la complementarietà delle due economie, il potenziale di sviluppo delle relazioni commerciali bilaterali rimane assai importante. La Cina, grazie alle dimensioni del suo mercato e alla dinamica di crescita, diventa un partner sempre più importante per il nostro Paese, mentre per lo Stato asiatico la Svizzera resta un partner commerciale relativamente piccolo12.

La Svizzera è invece un grosso investitore in Cina. Nel 2005 i nostri investimenti diretti sono ammontati a 2,4 miliardi di franchi. Oltre alle grandi aziende presenti già da tempo sul mercato cinese, cresce il numero delle PMI. Una nuova tendenza è data dall'apertura di centri di ricerca e sviluppo, in particolare nel settore farmaceutico, i quali assumono ricercatori locali e collaborano con università cinesi.

Gli investimenti operati sulla scia dell'industrializzazione cinese stimoleranno la richiesta di tecnologie di punta, offrendo interessanti prospettive alla nostra industria meccanica e tecnologica.

Il ceto medio cinese, in continua crescita e con abitudini al consumo viepiù orientate al mondo occidentale, genera una domanda crescente di articoli di marca e di prodotti di alta qualità: si va dagli alimenti imballati agli orologi di lusso, passando per 12

872

La Svizzera rappresenta soltanto lo 0,26 % delle esportazioni della Cina, e lo 0,59 % delle sue importazioni.

gli articoli di design. La Cina si profila insomma come un mercato che offre grandi opportunità alle imprese svizzere, anche se le lacune che si riscontrano nel sistema di protezione della proprietà intellettuale continuano a costituire un serio problema.

La graduale apertura del settore bancario cinese alle banche private straniere offre nuove possibilità agli istituti finanziari svizzeri, i quali si muovono in un mercato ancora poco sviluppato.

1.3

Sfide per l'economia svizzera

Di seguito verranno esposti, con l'aiuto di esempi13, i principali ostacoli al commercio nei Paesi del BRIC come risultano da numerosi rapporti di portata internazionale14 e da un'inchiesta condotta fra le imprese svizzere attive in questi Paesi.

Si constata in maniera generale che gli attori economici esteri sono confrontati alle condizioni locali spesso difficili dei Paesi del BRIC e che l'economia svizzera non subisce gravi discriminazioni rispetto ai concorrenti di Paesi terzi.

1.3.1

Commercio di beni

a) Ostacoli tariffali al commercio I dazi doganali applicati dai Paesi del BRIC non sono valutati in modo univoco. Un buon numero di imprese svizzere deplora ad esempio i dazi doganali troppo elevati praticati in Brasile, in India, e almeno per alcuni prodotti, in Russia, mentre giudica ragionevole il loro livello in Cina15.

b) Ostacoli non tariffali al commercio Benché i problemi legati agli ostacoli non tariffali al commercio nei Paesi del BRIC siano considerati dalle imprese interessate come meno gravi, per taluni mercati essi costituiscono una sfida piuttosto importante. Il Brasile esige licenze di importazione in diversi settori quali le apparecchiature mediche, i pezzi di ricambio o i macchinari. In Cina, l'insufficienza di informazioni in lingua inglese complica la preparazione dei documenti necessari. È inoltre criticata la mancanza di trasparenza e un certo arbitrio nelle operazioni di sdoganamento di questo Paese.

13

14 15

Ricordiamo che si tratta di una stima soggettiva delle imprese che hanno partecipato all'inchiesta. L'analisi non affronta i potenziali problemi di accesso al mercato di imprese svizzere non rappresentate in questi Paesi.

WTO Trade Policy Reviews; USTR Reports; EU Market Access Sectoral and Trade Barriers Database.

Secondo le «Trade Policy Reviews» dei Paesi membri condotte regolarmente nel quadro dell'OMC, i dazi applicati alla nazione più favorita (qui di seguito dazi NPF) del Brasile (10,4 % nel 2004) sono di poco superiori a quelli della Cina (9,7 % nel 2005). Il Brasile tuttavia, contrariamente alla maggioranza dei Paesi membri dell'OMC, riscuote sui prodotti industriali dazi doganali leggermente più elevati rispetto ai dazi prelevati sui prodotti agricoli: questo potrebbe spiegare la differenza di valutazione delle imprese svizzere relativa ai livelli dei dazi doganali vigenti nei due Paesi.

873

Tutti i mercati del BRIC hanno in comune la complessità delle procedure doganali nel commercio di beni e una mancanza di trasparenza. Questi due fenomeni lasciano ampi margini di apprezzamento ai funzionari doganali nell'applicazione delle prescrizioni, favorendo l'arbitrio e la corruzione.

Gli ostacoli tecnici al commercio svolgono un ruolo non trascurabile nei Paesi del BRIC. La Cina, ad esempio, applica a oltre 130 prodotti il suo sistema di certificazione, che prevede ispezioni nelle fabbriche dei Paesi di esportazione16. Tali procedure non solo richiedono molto tempo ma sono altresì assai onerose. In Brasile i fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici o di apparecchiature mediche sono sottoposti a lunghe procedure di registrazione e di certificazione. Simili problemi si riscontrano anche in India e in Russia. Quest'ultima non riconosce inoltre il marchio svizzero di identificazione dei metalli preziosi e questo pone problemi soprattutto alla nostra industria orologiera.

1.3.2

Servizi e investimenti

I mercati di servizi dei Paesi del BRIC non sono ancora completamente aperti alle imprese svizzere.

In Brasile, ad esempio, esiste sempre un monopolio di Stato nel settore della riassicurazione. In Russia, intere parti del settore dei servizi restano inaccessibili alle imprese estere. Le imprese svizzere dei settori bancario e assicurativo sono inoltre vittime di alcune discriminazioni rispetto ai concorrenti esteri, provenienti soprattutto dall'UE. Tali svantaggi tuttavia scompariranno, almeno in parte, con l'adesione della Russia all'OMC.

In India il settore dei servizi, escluse le telecomunicazioni, è ancora ampiamente al riparo dalla concorrenza estera. Questa situazione nuoce principalmente alle banche e alle assicurazioni svizzere.

Dei Paesi del BRIC la Cina è quello che si mostra più aperto ai fornitori esteri di servizi. Le grandi banche svizzere vi sono bene introdotte e hanno concluso partenariati strategici con le banche di Stato. Aspetto nuovo nel panorama bancario cinese, una banca svizzera ha addirittura potuto ottenere il controllo di un istituto finanziario locale. Tali evoluzioni possono agevolare le riforme di cui il settore necessita e di questo, a medio termine, dovrebbero approfittare anche le banche di minori dimensioni e le banche private praticamente ancora escluse dal mercato. Sebbene un assicuratore svizzero abbia ricevuto nel 2006 l'autorizzazione ad aprire una filiale a Pechino, il settore delle assicurazioni vita resta tuttavia escluso.

Nonostante queste restrizioni, numerosi servizi possono essere proposti nei Paesi del BRIC su base transfrontaliera e ciò permette di attenuare in parte le difficili condizioni locali.

Ad eccezione di singoli settori quali le risorse naturali, i mercati dei Paesi del BRIC sono generalmente aperti agli investitori svizzeri nei settori primario e industriale.

Soprattutto in Cina gli investimenti diretti esteri hanno conosciuto un'evoluzione assai dinamica a partire dall'adesione del Paese all'OMC avvenuta nel 2001.

16

874

CCC ­ China Compulsory Certification Mark.

Occorre tuttavia deplorare un'infinità di procedure di autorizzazione, sinonimo di lungaggini amministrative, e condizioni difficilmente comprensibili applicate agli investimenti esteri. Questi ostacoli intralciano soprattutto le PMI. Non è raro che sorgano problemi in occasione del pagamento di diritti di licenza o della valutazione delle prestazioni fornite in seno a uno stesso gruppo. Generalmente le lacune dal profilo dello Stato di diritto pregiudicano i bisogni degli investitori in materia di sicurezza e di prevedibilità.

1.3.3

Appalti pubblici

Le imprese estere sono ancora completamente escluse dagli appalti pubblici in tutti i Paesi del BRIC. Nessuno dei quattro Paesi ha firmato l'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici. Di conseguenza la politica seguita in questo ambito dalla Cina privilegia apertamente i prodotti e i servizi indigeni. Anche in India i fornitori di servizi esteri non vengono presi in considerazione se la loro offerta non è più vantaggiosa di almeno il 10 per cento rispetto a quella dei loro concorrenti indigeni. In Russia per partecipare a gare pubbliche d'appalto le imprese estere ricorrono a partner locali. Tali procedure sono tuttavia giudicate talmente poco trasparenti da scoraggiare la maggior parte delle imprese svizzere. Il Brasile infine ha sviluppato un sistema elettronico di gare pubbliche d'appalto allo scopo di aumentare la trasparenza negli appalti pubblici. Ciononostante, siccome il prezzo resta il criterio di selezione principale per gli appalti pubblici di questo Paese, le imprese svizzere non hanno alcuna possibilità di essere prese in considerazione.

1.3.4

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale è uno dei temi che preoccupa maggiormente le imprese svizzere nei Paesi del BRIC. Il ventaglio dei problemi va dalla protezione lacunosa dei brevetti e del primo depositante, alla falsificazione e all'utilizzazione abusiva della denominazione di origine «Swiss» nonché alla concessione illegale di licenze obbligatorie.

In Brasile è soprattutto l'industria farmaceutica svizzera a doversi confrontare con seri problemi per l'ottenimento e l'imposizione di diritti in materia di brevetti. Da un canto la procedura che regola il rilascio dei brevetti è assai lunga e complicata.

D'altro lato il diritto brasiliano autorizza i concorrenti a indicare, nella loro domanda di immissione in commercio di generici, i dati di test sottoposti all'autorità competente dal primo depositante nel quadro della sua domanda di ammissione del prodotto originale. La protezione del primo depositante non è garantita a dispetto degli obblighi internazionali. Le ditte farmaceutiche e chimiche sono confrontate con simili problemi anche in India.

Nei quattro Paesi del BRIC esistono poi enormi problemi nel settore della contraffazione e della pirateria; il problema è assai acuto in Cina. In tutto il mondo la fabbricazione e il commercio di prodotti contraffatti e piratati di ogni tipo provocano danni economici dell'ordine di miliardi. Da un punto di vista svizzero le imprese maggiormente toccate da questo fenomeno sono le industrie orologiere, del settore macchine, farmaceutico e chimico.

875

I quattro Paesi del BRIC, soprattutto quelli membri dell'OMC, dispongono tutti di un arsenale giuridico che, anche se parzialmente lacunoso, mira a proteggere la proprietà intellettuale. Tuttavia spesso le autorità competenti non sono in grado di tradurre nei fatti questa protezione o non sono disposte a farlo.

1.3.5

Mercato del lavoro

Le imprese svizzere deplorano le lungaggini burocratiche che frenano le procedure per la concessione di visti ai lavoratori stranieri in Cina, ma anche in Brasile e in Russia. In Cina può risultare problematico addirittura impiegare personale proveniente da un'altra provincia. In Brasile le ditte svizzere si lamentano per la sovraregolamentazione e la mancanza di elasticità della legislazione relativa al mercato del lavoro e per gli oneri sociali elevati che favoriscono un'economia sotterranea.

1.3.6

Politiche orizzontali

Sul piano delle politiche orizzontali, si osservano difficoltà nei Paesi del BRIC segnatamente in materia di concorrenza, di fiscalità e di principi dello Stato di diritto. Ne risultano sfide in termini di responsabilità delle imprese (Corporate Responsability).

a) Concorrenza Anche se tutti i Paesi del BRIC sono dotati di disposizioni che disciplinano il settore della concorrenza, queste sono ancora assai lacunose e applicate spesso senza convinzione. Nonostante l'introduzione in India di un nuovo diritto della concorrenza nel 2002, gli organi incaricati di vigilare sulla sua osservanza non sono ancora operativi. La Cina invece non dispone ancora di una legge che reprima la concorrenza sleale. Tuttavia, dovrebbe entrare in vigore prossimamente una legge antimonopolio, il cui progetto è stato di recente sottoposto al governo cinese e che tiene conto delle particolarità dell'«economia di mercato socialista».

b) Fiscalità Nei Paesi del BRIC le imprese estere devono misurarsi con un sistema fiscale complesso e in costante mutamento, che soffre di una mancanza di trasparenza. Spesso le autorità fiscali stesse faticano ad applicare le direttive politiche e questo complica la pianificazione alle imprese.

Soprattutto in Brasile l'imposizione dei beni è assai elevata. Le tasse interne possono raggiungere un valore compreso tra il 50 e il 100 per cento del valore del prodotto. Le autorità indiane hanno introdotto recentemente un'imposta sui supplementi di salario (Fringe Benefits), che è fonte di enormi problemi amministrativi per le imprese. Inoltre, molte imposte limitano la libera circolazione delle merci anche all'interno del Paese tra i diversi Stati dell'Unione indiana.

In Cina il 1° aprile 2006 è stata introdotta un'imposta supplementare del 20 per cento sugli orologi di lusso.

876

c) Stato di diritto Benché nei Paesi del BRIC in questi ultimi cinque anni il quadro legale sia migliorato in molti settori, continuano a sussistere lacune regolamentari e, in particolare, l'esecuzione delle prescrizioni rappresenta spesso ancora un problema. In generale le imprese svizzere giudicano inefficienti, lenti e oberati i sistemi giudiziari. Inoltre la loro indipendenza è lungi dall'essere un fatto acquisito. A queste insufficienze si aggiunge una corruzione ancora ampiamente diffusa in tutti i Paesi del BRIC, in particolare in Russia, dove costituisce un grave problema per le imprese estere. Il Brasile, l'India e la Cina occupano insieme il 70° posto nella classifica della Corruption Perception Index 2006 pubblicato da Transparency International, mentre la Russia si situa al 121° posto su 163.

d) Responsabilità delle imprese La responsabilità delle imprese (Corporate Responsability) ha un peso maggiore quando i disciplinamenti presentano lacune importanti o sono applicati in modo insoddisfacente. Le imprese svizzere attive nei Paesi del BRIC possono ispirarsi agli standard e alle raccomandazioni riconosciuti a livello internazionale, quali i principi direttivi dell'OCSE, dell'OIL e del Patto mondiale delle Nazioni Unite (UN Global Compact).

1.4

Misure di politica economica esterna della Svizzera nei confronti dei Paesi del BRIC

Gli ostacoli al commercio menzionati precedentemente potrebbero dare l'impressione che le imprese svizzere rimettano in questione il loro impegno nei Paesi del BRIC. In generale questo non succede. La grande maggioranza delle imprese interrogate crede che questi mercati offrano un potenziale di crescita enorme e che valga la pena di sviluppare le attività e realizzare altri investimenti.

La politica economica esterna della Svizzera si prefigge di sostenere le imprese in questo progetto e di offrire loro le migliori condizioni quadro possibili. A questo scopo sono state elaborate strategie nazionali specifiche per i quattro Paesi del BRIC che prevedono ciascuna un catalogo di misure. L'attuazione di tali misure si inserisce in un processo continuo nel quadro della politica esterna della Svizzera che deve essere coordinato a tutti i livelli e fra tutti gli uffici federali interessati.

1.4.1

Misure multilaterali

Il vantaggio della via multilaterale rispetto ai negoziati bilaterali risiede nel fatto che l'insieme delle Parti contraenti beneficia delle concessioni in virtù del principio del trattamento della nazione più favorita. La Svizzera può dunque difendere i propri interessi con i Paesi che sostengono posizioni simili (like-minded countries).

Nel settore del commercio di beni, una nuova riduzione, vale a dire una soppressione degli ostacoli tariffali e non tariffali al commercio per i prodotti industriali, sarà negoziata all'OMC nel quadro del ciclo di Doha (negoziati sull'AMNA). La Svizzera è favorevole all'applicazione di una formula efficace volta a ridurre i dazi doganali e ad avviare negoziati settoriali sulla franchigia doganale. Sostiene parimenti una semplificazione delle formalità doganali e una riduzione degli ostacoli non tariffali 877

al commercio. Un successo di questi negoziati si ripercuoterebbe positivamente sulle imprese svizzere che intrattengono relazioni commerciali con il Brasile, l'India e la Cina, tutti membri dell'OMC. Conviene tuttavia tenere presente che questi negoziati si protrarranno nel tempo e porteranno i loro frutti soltanto a medio e lungo termine.

I diritti di proprietà intellettuale sono trattati in due forum multilaterali. Nel quadro dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), si affrontano questioni relative ai diritti e doveri derivanti dall'Accordo e dalle relative legislazioni nazionali. La Svizzera si adopera in seno all'OMC a favore fra l'altro dell'estensione della protezione delle indicazioni geografiche, di cui oggi beneficiano i vini e le bevande alcoliche, ad altri prodotti agricoli e industriali (formaggi, orologi, «Swiss made» ecc.).

Parallelamente all'OMC, citiamo l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), istituita per trattare dette questioni e di cui tutti i Paesi del BRIC sono membri. I diritti di proprietà intellettuale costituiscono in generale un tema politico sensibile e di questo occorre tenere conto negli interventi nei riguardi di taluni Stati.

Questa considerazione non costituisce tuttavia un motivo di impedimento nell'esaminare la compatibilità del diritto della proprietà immateriale vigente nei Paesi del BRIC con il diritto internazionale.

I negoziati nel settore dei servizi possono essere condotti sotto l'egida dell'OMC nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services; GATS). Le richieste avanzate dalla Svizzera nel quadro di questo accordo concernono principalmente i servizi altamente tecnici o a forte valore aggiunto (ad es. la riassicurazione) e quei servizi che svolgono un ruolo importante di fornitura di prestazioni preliminari (ad es. servizi finanziari, logistica). Di questi passi dovrebbero beneficiare anche i fornitori di servizi svizzeri nei Paesi del BRIC.

1.4.2

Misure plurilaterali

Oltre alle misure multilaterali, la Svizzera e taluni partner si adopereranno per attuare altre misure volte ad agevolare gli scambi. Si tratta principalmente di accordi di libero scambio (ALS) con Paesi terzi, che la Svizzera negozia e conclude generalmente con i suoi partner dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), vale a dire la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Nella misura del possibile occorre eliminare gli ostacoli per le imprese svizzere, offrire loro condizioni stabili e prevedibili e garantire le stesse condizioni dei loro concorrenti principali (segnatamente dei Paesi dell'UE, degli Stati Uniti e del Giappone).

Fondamentalmente la Svizzera è interessata a concludere un accordo di libero scambio con ciascuno dei Paesi del BRIC17. Attualmente, questo interesse è giustificato più dalla dimensione dei mercati che dall'intento di colmare eventuali discrimina-

17

878

Per valutare potenziali partner di negoziati per un ALS, sono stati elaborati quattro criteri nel quadro dell'orientamento strategico della politica economica esterna: a. il peso economico attuale o potenziale del partner; b. lo svantaggio di cui soffre o potrebbe soffrire la Svizzera rispetto agli altri Paesi se non concludesse un accordo con il partner; c. la volontà del partner di avviare negoziati e d. l'opportunità politica di avviare negoziati.

zioni rispetto ai propri concorrenti18. Gli ALS contribuiscono a diversificare e a dinamizzare le nostre relazioni economiche esterne. Migliorando l'accesso al mercato nei Paesi partner, la certezza del diritto e la stabilità delle condizioni quadro su questi mercati, si rafforza la competitività delle nostre imprese. Il 1° dicembre 2006 è stato istituito un gruppo di studio comune AELS­India che redigerà un rapporto sulla fattibilità di un ALS globale tra gli Stati dell'AELS e l'India. Al momento la conclusione di un ALS fra l'AELS e il Mercosur è poco probabile. Il Brasile e i suoi partner del Mercosur sono in trattative con l'UE: sospesi per un determinato periodo, i negoziati sono stati ripresi soltanto di recente. Gli Stati dell'AELS conducono dal canto loro discussioni con i membri del Mercosur sulla base di una dichiarazione di collaborazione firmata nel dicembre 2000. L'obiettivo è di rafforzare la cooperazione economica tra le Parti. Gli Stati dell'AELS decideranno dell'apertura dei negoziati di libero scambio con gli Stati del Mercosur a dipendenza dell'evoluzione dei negoziati tra l'UE e il Mercosur. La Russia si è detta interessata a colloqui con l'AELS, ma auspica dapprima di concludere il suo processo di adesione all'OMC.

Gli Stati dell'AELS si interessano infine a un ALS con la Cina e sono entrati nel merito con le autorità cinesi.

La Svizzera sostiene parimenti la collaborazione dell'OCSE con questi Paesi. Lo scopo è di fare beneficiare gli Stati non membri come quelli del BRIC delle esperienze dei Paesi dell'OCSE e di informare gli interlocutori dei governi, delle amministrazioni e dell'economia sui principi e sulle norme in materia di buon governo e di buone pratiche commerciali. Esistono programmi di lavoro con la Russia e la Cina che coprono praticamente tutti i settori politici (segnatamente la politica economica, ambientale, fiscale, la Corporate Governance, le riforme della regolamentazione e la lotta alla corruzione). Da qualche tempo in seno all'OCSE si discute anche delle misure di lotta contro le violazioni del diritto della proprietà intellettuale.

1.4.3

Misure bilaterali

A livello bilaterale la Svizzera dispone di un'ampia gamma di strumenti per migliorare le sue relazioni economiche con i Paesi del BRIC.

Nel corso degli anni la Svizzera ha costruito una rete di accordi economici bilaterali in tutto il mondo. Si tratta di accordi di cooperazione economica generali, ma anche in particolare di accordi bilaterali di protezione degli investimenti (API), di convenzioni sulla doppia imposizione (CDI) e di accordi di cooperazione scientifica.

Occorre ora completare questa rete e, all'occorrenza, aggiornarla. Con il Brasile, ad esempio, non sono stati conclusi né CDI né API. Siccome gli approcci dei due Paesi sono diversi, i negoziati in questi settori rischiano tuttavia di essere complessi e di protrarsi per qualche tempo. Sono inoltre previsti negoziati con la Russia allo scopo di rivedere l'API del 1991 e la CDI del 1997, nonché con la Cina per aggiornare l'API che risale al 1987. In ragione del rilevamento di SWISS da parte di Lufthansa, occorrerà inoltre adattare gli accordi sul traffico aereo con la Cina e l'India.

18

Attualmente l'UE non ha concluso ALS bilaterali con nessun Paese del BRIC. Al momento è in trattative con il Mercosur. In occasione del vertice UE­India che si è tenuto a Helsinki nell'ottobre 2006, le due Parti hanno deciso di avviare le trattative per un ALS a inizio 2007, che dovrebbero concludersi entro due anni. L'UE mira inoltre a un «partenariato strategico» con la Cina, che coprirà anche questioni economiche.

879

Un ulteriore strumento che permette di discutere su un piano istituzionalizzato è rappresentato dalle commissioni governative miste. Un primo organismo di questo genere è stato istituito nel 1974 nel quadro dell'accordo commerciale concluso con la Cina, un secondo nel 1995 con la Russia. Una commissione di questo tipo è parimenti stata istituita con l'India ed è in corso un progetto in questa direzione con il Brasile. È inoltre possibile costituire gruppi di lavoro bilaterali per questioni puntuali, come quello previsto con l'India per le contraffazioni nel settore farmaceutico. La Svizzera ha inoltre l'intenzione di avviare un dialogo bilaterale con la Cina nel quadro di un gruppo di lavoro in materia di proprietà intellettuale, al fine di affrontare i problemi delle imprese svizzere. Si auspica di coinvolgere il settore privato sia nelle commissioni governative miste sia nei gruppi di lavoro bilaterali.

I contatti personali a livello governativo sono indispensabili per mantenere buone relazioni fra i Paesi partner. Questi incontri possono avvenire anche nell'ambito di delegazioni economiche miste, vale a dire con rappresentanti dell'economia. Bisognerebbe moltiplicare questi contatti con i Paesi del BRIC. Le ambasciate di Svizzera svolgono inoltre un ruolo importante poiché assicurano il contatto quotidiano con i governi e le autorità amministrative ma anche con le imprese svizzere insediate nel Paese.

Altre misure bilaterali interessano la promozione delle esportazioni e della piazza economica. Osec Business Network Switzerland sostiene ad esempio le PMI svizzere mediante le Swiss Business Hubs (SBH) insediate nei Paesi del BRIC; le SBH aiutano le PMI a cogliere occasioni di affari e a realizzare i loro progetti. Vista la crescente domanda di servizi in materia di consigli all'esportazione per i Paesi del BRIC, l'Osec intende rafforzare l'anno prossimo le SBH in questi Paesi sia da un punto di vista finanziario sia in termini di personale. Le SBH potranno così sviluppare le loro attività nei settori nei quali l'economia svizzera possiede vantaggi comparativi.

In ragione della crescente importanza dei Paesi del BRIC, LOCATION Switzerland, il programma di promozione della piazza economica della Confederazione, ha inoltre adeguato la propria strategia e iniziato a sondare i mercati cinese, russo e indiano.

1.4.4

Scelta di misure prioritarie

La tavola seguente fornisce una sintesi di una serie di misure prioritarie della politica economica esterna della Svizzera in relazione con i Paesi del BRIC. Occorre tuttavia rilevare che si tratta di obiettivi che potranno essere raggiunti soltanto se il Paese partner è intenzionato a cooperare. Questo presuppone inoltre che la Svizzera sia disposta a entrare nel merito su oggetti importanti per i suoi partner. Rispetto agli accordi di libero scambio questo significa sempre più spesso che la Svizzera deve dare prova di maggiore flessibilità nel settore agricolo.

880

Paese

Misure

Brasile

­ lavori in vista di ridurre i dazi doganali per i beni industriali nel quadro dell'OMC ­ ripresa dei negoziati concernenti la CDI e l'API ­ promozione del commercio e degli investimenti da parte dell'Osec/delle SBH ­ istituzione di una commissione economica mista

Russia

­ colloqui per la conclusione di un ALS AELS­Russia ­ semplificazione delle formalità per la concessioni di visti e permessi di lavoro ­ aggiornamento dell'API del 1991 ­ aggiornamento della CDI del 1997

India

­ lavori in vista di ridurre i dazi doganali per i beni industriali nel quadro dell'OMC ­ istituzione di un gruppo di lavoro bilaterale in materia di diritti della proprietà intellettuale ­ colloqui per la conclusione di un ALS AELS­India ­ rinegoziazione dell'accordo sul traffico aereo

Cina

­ lavori in vista di ridurre i dazi doganali per i beni industriali nel quadro dell'OMC ­ istituzione di un gruppo di lavoro bilaterale in materia di diritti della proprietà intellettuale ­ aggiornamento dell'API del 1987 ­ colloqui per la conclusione di un ALS AELS­Cina

1.5

Contributo allo sviluppo economico

La rapidità dello sviluppo economico dei Paesi del BRIC, sempre più importanti per la Svizzera e l'economia mondiale, deve accompagnarsi all'istituzione, in parallelo, di istituzioni statali e private. Contribuire alla prosperità dei Paesi obiettivo costituisce la «terza dimensione» della strategia della Svizzera in materia di politica economica esterna. La Svizzera ha due opzioni. Può operare, in particolare nei Paesi meno sviluppati, grazie a strumenti della cooperazione allo sviluppo, ossia di aiuto alla transizione, oppure può influenzare la politica economica nel quadro del suo impegno nelle organizzazioni economiche internazionali (FMI/Banca mondiale, OMC, OIL e altre organizzazioni specializzate dell'ONU) di cui i Paesi del BRIC fanno già parte o alle quali desiderano aderire.

Fino a tempi recenti, la Svizzera era impegnata nei quattro Paesi del BRIC nel quadro di diversi strumenti della cooperazione allo sviluppo. Il suo impegno è stato più intenso e duraturo in India, dopo il cambiamento del sistema di politica econo881

mica. Era presente anche in Russia e in Cina e, in modo puntuale, in Brasile. Considerato il livello di sviluppo raggiunto e l'impegno sempre più importante del settore privato nei Paesi del BRIC, il DFE ha deciso di abbandonare le misure tradizionali impiegate nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo in questi Paesi. La Svizzera sarà ancora presente soltanto nel quadro di progetti precisi, di cui beneficeranno le due Parti, ad esempio nel settore della protezione dell'ambiente, o per migliorare l'efficienza di istituzioni importanti. Anche in futuro sarà possibile lanciare iniziative regionali che includano i Paesi limitrofi più poveri del Brasile, dell'India, della Cina e della Russia.

La Svizzera è favorevole alla partecipazione dei Paesi del BRIC in qualità di membri attivi alle organizzazioni economiche internazionali. L'integrazione e l'impegno dei Paesi del BRIC nelle istituzioni di Bretton Woods costituiscono una sfida, soprattutto perché questi Paesi chiedono, a giusto titolo, di essere meglio integrati. Il loro impegno in queste istituzioni inoltre dà a queste ultime la necessaria legittimazione a livello mondiale. Le consultazioni bilaterali concernenti le politiche monetaria, finanziaria e di sviluppo del FMI e della Banca mondiale in questi Paesi e i dibattiti che ne sono seguiti in seno ai comitati di direzione e di vigilanza sono un importante strumento che permette a questi Paesi di assumersi la loro parte di responsabilità nella stabilità dell'economia mondiale. La Svizzera difende inoltre i propri interessi per mezzo di un gruppo di voto di cui assume la presidenza.

I difficili negoziati in seno all'OMC riflettono in gran parte la rinascita della consapevolezza di questi Paesi. Come nelle altre organizzazioni specializzate dell'ONU, i Paesi del BRIC difendono i loro interessi in diversi modi, talvolta autonomamente ma più spesso facendo blocco con altri partner. L'OCSE e il G7 si adoperano altresì per rafforzare la loro collaborazione con il BRIC. Questi tentativi permettono di promuovere il dialogo e di richiamare i Paesi del BRIC ai loro doveri, ad esempio nella riduzione dell'inquinamento ambientale, nelle questioni inerenti alle materie prime o nel consolidamento dei diritti dei lavoratori.

L'ordine mondiale multipolare è rafforzato dalla crescita della potenza
dei Paesi del BRIC. La Svizzera dovrà dunque compensare la sua perdita di influenza relativa posizionandosi in modo adeguato in seno a organizzazioni internazionali importanti e migliorando costantemente la propria competitività internazionale grazie a pertinenti riforme economiche interne.

1.6

Prospettive

Negli ultimi dieci anni i Paesi del BRIC hanno acquisito enorme importanza nell'economia mondiale, una tendenza destinata a persistere. È dunque assai probabile che la loro influenza sulla politica economica continui ad aumentare.

L'economia svizzera deve operare per posizionarsi adeguatamente sui loro mercati e continuare a partecipare al progresso di questi Paesi. Le imprese svizzere beneficiano di vantaggi comparativi in molti settori in cui nei Paesi del BRIC la domanda è in crescita. Le prospettive sono promettenti, sia per i nostri settori di esportazione tradizionali quali l'industria meccanica, chimica, farmaceutica e orologiera sia per le imprese di servizi finanziari svizzere, anche se non è ancora dato sapere quando i Paesi del BRIC liberalizzeranno i settori interessati e fino a che punto. Se l'economia svizzera riuscirà a mantenere la sua produttività ad alto livello non dovrà temere la concorrenza crescente dei Paesi del BRIC. Al contrario le merci importate dai 882

Paesi che dispongono di maggiori risorse naturali e minori costi di produzione completano idealmente la gamma di prodotti fabbricati in Svizzera e abbassano i prezzi a vantaggio dei consumatori.

La politica economica esterna della Svizzera deve sostenere le imprese svizzere nei Paesi del BRIC e facilitarne l'accesso a tali mercati. Per farlo dispone di un'ampia scelta di strumenti. Bisogna innanzitutto che le misure si completino reciprocamente ai diversi livelli e che seguano linee direttive politiche coerenti.

È importante accordare maggiore attenzione ai mercati del BRIC e mobilitare le risorse necessarie per consolidare le nostre relazioni economiche con questi Stati.

Per la prima volta nel 2006, il Consiglio federale ha adottato strategie di politica economica specifiche per ogni Paese del BRIC. Dette strategie non vanno considerate immutabili; si tratta di uno strumento di lavoro che deve essere costantemente aggiornato e adeguato alle circostanze. Le esperienze acquisite e i progressi realizzati nei Paesi del BRIC devono parimenti essere integrati in queste strategie. La Svizzera potrà così affrontare efficacemente le sfide poste dai mutamenti nell'ordine economico mondiale che dovrà raccogliere nel corso dei prossimi anni e decenni e potrà approfittare delle occasioni che le si presenteranno.

2

Integrazione economica europea L'integrazione economica della Svizzera in Europa si fonda, per quanto riguarda le relazioni con l'UE, sugli accordi bilaterali ­ segnatamente l'accordo di libero scambio del 1972, i sette accordi settoriali («Bilaterali I») del 1999 e i nove accordi settoriali («Bilaterali II») del 2004 ­ nonché, nelle relazioni con i partner dell'AELS, sulla Convenzione istitutiva dell'AELS.

2.1

Relazioni tra la Svizzera e l'UE

L'Accordo sull'ambiente e l'Accordo MEDIA (Bilaterali II) nonché il Protocollo sull'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri dell'UE (Bilaterali I) sono entrati in vigore il 1° aprile. Il 17 maggio il Consiglio federale ha adottato un mandato di negoziazione per la conclusione di un accordo nel settore dell'energia elettrica. Il 28 giugno il Consiglio federale ha approvato il rapporto Europa 2006, che conferma che la cooperazione bilaterale costituisce attualmente lo strumento più appropriato per la Svizzera per far valere i suoi interessi nei confronti dell'UE. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto sui risultati dell'inchiesta concernenti un accordo di libero scambio nel settore dei prodotti agricoli e dei generi alimentari e ha conferito un mandato per l'avvio di colloqui esplorativi con la Commissione europea. Il 26 novembre il popolo svizzero ha adottato, con il 53,4 per cento dei voti, la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est che era stata approvata dal Parlamento il 24 marzo. Questa legge costituisce infatti la base legale del contributo svizzero alla riduzione delle disparità

883

economiche e sociali in seno all'UE allargata. Le sue modalità sono disciplinate in un protocollo d'intesa («Memorandum of Understanding») firmato il 27 febbraio da Svizzera e UE e la sua trasposizione dovrebbe avvenire nel corso del 2007.

2.1.1

Relazioni nel quadro degli accordi vigenti

2.1.1.1

Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-CE del 1972

L'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la CE del 1972 (RS 0.632.401) costituisce tuttora uno dei pilastri delle relazioni economiche bilaterali.

Comitato misto Nel quadro della 52a seduta del Comitato misto, tenutasi il 14 dicembre 2006, la Svizzera si è interessata alle misure regolamentari attuate dalla Polonia per quanto attiene all'importazione di prodotti farmaceutici (riduzione dei prezzi fissati per tutti i medicamenti farmaceutici importati). Le discussioni hanno parimenti interessato le misure di controllo dell'UE tuttora applicate nel settore dell'importazione dell'acciaio. Sono state inoltre trattate le quote tessili imposte dall'UE alla Cina: tali misure si ripercuotono indirettamente sull'industria tessile svizzera poiché talune merci interessate dalle restrizioni al commercio sono state fabbricate a partire da materie prime di origine svizzera. Infine la Svizzera ha espresso dubbi sull'intenzione dell'UE di introdurre l'obbligo di contrassegnare l'origine dei tessili, che interesserebbe esclusivamente i prodotti di Paesi terzi, tra cui quelli di origine svizzera.

In occasione di una riunione organizzata il 5 maggio 2006 su richiesta della Commissione europea, il Comitato misto si è occupato di una richiesta di informazioni della Commissione europea concernente disposizioni cantonali relative all'imposizione delle società. La Svizzera ha esposto nel dettaglio il suo punto di vista secondo cui l'attuazione di disposizioni cantonali relative all'imposizione delle società non rientra nel campo di applicazione dell'ALS. La Svizzera e la Commissione europea si sono scambiate pareri opposti in merito a tale questione senza giungere a un consenso.

Protocollo n. 2 (prodotti agricoli trasformati) Il 1° febbraio 2006 sono entrate in vigore due decisioni del Comitato misto relative al Protocollo n. 2 dell'ALS per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (RS 632.401.2; RU 2006 1163). La possibilità di attuare provvedimenti di compensazione dei prezzi all'esportazione è stata introdotta anche per le bevande contenenti componenti del latte la cui esportazione ha conosciuto un aumento notevole nel corso degli ultimi anni; il libero accesso reciproco al mercato dell'alcol etilico è stato esteso all'alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 per cento volume.

884

Nel corso dell'anno in rassegna, la soluzione detta del «doppio zero» per lo zucchero, che prevede una mutua rinuncia ai provvedimenti di compensazione dei prezzi, ha causato difficoltà. Questa soluzione presuppone che i prezzi dello zucchero siano identici in Svizzera e nell'UE. Tale condizione non era più soddisfatta: mentre in Svizzera aumentava parallelamente all'aumento dei prezzi mondiali, il prezzo dello zucchero restava per lo più costante nell'UE. Per compensare le risultanti differenze di prezzo, è stato necessario adeguare i dazi doganali sullo zucchero stabiliti nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (RS 916.01).

Comitato doganale In occasione della 50a riunione del Comitato doganale il dibattito ha interessato la revisione del codice delle dogane dell'UE e le sue ripercussioni sulla Svizzera.

L'introduzione dell'obbligo di preavviso nello scambio transfrontaliero di merci con Paesi terzi avrebbe infatti conseguenze sulla Svizzera. Per questa ragione la Svizzera auspica l'elaborazione di un disciplinamento sulla base dell'Accordo bilaterale del 21 novembre 1990 riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (RS 0.631.242.05), disciplinamento secondo cui sarebbero almeno riconosciute reciprocamente l'equivalenza delle analisi dei rischi effettuate dalle Parti contraenti e le autorizzazioni degli «operatori economici autorizzati» (Authorized Economic Operators, vale a dire imprese cui sono accordate agevolazioni per controlli doganali rilevanti dal punto di vista della sicurezza). In questo modo sarebbe possibile rinunciare all'obbligo di preavviso. Sono previsti negoziati in questo senso con la Commissione europea a inizio 2007. Nel frattempo specialisti della Commissione europea e le autorità federali hanno discusso delle questioni di dettaglio nel quadro di riunioni tecniche.

2.1.1.2

Accordi settoriali Svizzera-CE del 1999

I sette accordi settoriali Svizzera-CE del 21 giugno 1999 (RU 2002 1527) sono in vigore dal 1° giugno 2002 («Bilaterali I»).

Accordo sugli scambi di prodotti agricoli L'Accordo agricolo (RS 0.916.026.81) facilita gli scambi di prodotti agricoli sopprimendo i dazi doganali e riducendo gli ostacoli non tariffali al commercio. Oltre al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni tecniche applicabili per esempio nei settori della protezione fitosanitaria, dell'agricoltura biologica e della medicina veterinaria, l'Accordo prevede un accesso agevolato al mercato per taluni prodotti agricoli. La liberalizzazione totale reciproca del commercio del formaggio alla fine di un periodo transitorio di cinque anni rappresenta la colonna portante dell'Accordo agricolo. Dal 1° giugno 2007 tutti i tipi di formaggi potranno essere importati ed esportati liberamente, vale a dire senza restrizioni quantitative né dazi doganali.

L'UE sopprimerà la procedura attuale in materia di licenze per le importazioni di formaggi svizzeri.

Nell'atto finale dell'Accordo le Parti contraenti hanno riaffermato la loro intenzione di estendere ad altri prodotti agricoli e derrate alimentari il campo di applicazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) e della denominazione di origine controllata (DOC), già applicate ai vini e alle bevande spiritose. Nel 2005 il Consiglio 885

federale ha adottato un mandato di negoziazione a questo scopo. La Commissione europea invece non dispone ancora di un mandato. Nel corso dell'anno in rassegna sono avvenuti numerosi colloqui informali al fine di esaminare altre soluzioni.

Si sono del resto tenuti colloqui fra specialisti sul tema della comunitarizzazione dei contingenti doganali bilaterali relativi ai salumi che la Svizzera accorda a taluni Stati membri dell'UE (Italia, Francia, Germania e Ungheria). Da tempo l'UE auspica che questi contingenti nazionali siano commutati in un contingente comunitario. I certificati di controllo per il commercio di prodotti bio devono essere soppressi.

L'Allegato 11 dell'Accordo agricolo (detto «allegato veterinario») è stato aggiunto su decisione del Comitato misto veterinario (RU 2006 2077). È stabilita così l'equivalenza delle legislazioni svizzera e comunitaria nell'intero settore dei prodotti di origine animale e ciò permetterà di sopprimere i controlli veterinari alle frontiere.

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità L'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81) consente di evitare le duplici procedure di controllo (test, ispezioni, certificati) e di autorizzazione prescritte dal diritto svizzero e dal diritto comunitario per la maggior parte dei prodotti industriali. I lavori per l'estensione dell'Accordo ad altri prodotti ­ ossia materiali di costruzione e prodotti chimici ­ sono proseguiti. Il Comitato misto ha inoltre deciso di aggiornare il capitolo sugli strumenti di misura per tenere contro della nuova legislazione in questo settore entrata contemporaneamente in vigore in Svizzera e nell'UE il 30 ottobre 2006.

La Svizzera e la CE hanno firmato il 22 dicembre a Bruxelles un accordo sulla revisione dell'accordo bilaterale del 1999. Finora l'articolo 4 (clausola dell'origine) limitava il campo di applicazione dell'accordo ai prodotti originari della Svizzera e della CE. L'Accordo verrà applicato a tutti i prodotti coperti da quest'ultimo indipendentemente dalla loro origine. Ciò significa che i produttori svizzeri non rischieranno più di perdere d'un tratto il riconoscimento delle loro certificazioni di origine nella CE nel caso in cui, a causa di un cambiamento nella catena di produzione,
aumentassero le componenti fabbricate da produttori extra europei. Gli organismi di valutazione della conformità svizzeri potranno inoltre certificare prodotti fabbricati nei Paesi non europei in vista della loro commercializzazione nella CE o il SEE. Le modifiche dell'Accordo entreranno in vigore il 1° febbraio 2007.

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Quanto alle relazioni tra la Svizzera e l'UE, l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) estende il campo di applicazione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) ai Comuni e alle imprese private concessionarie attive, in virtù di un diritto speciale o esclusivo, nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'approvvigionamento di acqua e di energia.

La Svizzera e l'UE hanno introdotto procedure per escludere dal campo di applicazione dell'Accordo il settore delle telecomunicazioni, nel quale dominano manifestamente le condizioni di concorrenza. Un'eventuale esenzione del trasporto ferroviario di merci è attualmente oggetto di colloqui fra specialisti.

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Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Con l'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72), la Svizzera ha ottenuto un accesso agevolato al mercato europeo dei trasporti ferroviari e su strada. A inizio 2001 la Svizzera ha introdotto la «tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni» (TTPCP). Il 1° gennaio 2005 ­ contemporaneamente all'aumento a 40 tonnellate del limite di peso per i mezzi pesanti ­ è avvenuto un primo aumento della TTPCP di circa il 45 per cento. Nel corso dell'anno in rassegna, in occasione di due riunioni ordinarie del Comitato misto, la Svizzera ha riaffermato la sua intenzione di aumentare nuovamente la TTPCP al 1° gennaio 2008, come previsto nell'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. A partire da quella data la tariffa media della TTPCP per un mezzo pesante di 40 tonnellate che effettua un tragitto di riferimento di 300 chilometri sarà portata da 292,50 franchi a 325 franchi. L'insieme della TTPCP genererà allora entrate nette di circa 1,3 miliardi di franchi all'anno. Un terzo di queste risorse è versato ai Cantoni che ne fanno uso essenzialmente per costruire la rete stradale e due terzi alla Confederazione che li impiega principalmente per finanziare la NFTA e altri progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti pubblici.

Queste misure intendono sostenere gli sforzi volti a favorire il trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia. Tra il 2000 e il 2005 il numero di mezzi pesanti che hanno attraversato le Alpi è diminuito del 14 per cento dopo essere aumentato di circa l'8 per cento annuo negli anni Novanta. A causa della chiusura durata un mese della galleria stradale del Gottardo, in seguito a un franamento del terreno il 31 maggio 2006, il transito dei mezzi pesanti attraverso le Alpi svizzere è diminuito di 30 000 veicoli rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Se si prescinde da questo incidente, il traffico è rimasto stabile nel primo semestre 2006 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Per quanto attiene all'Osservatorio del traffico previsto nell'articolo 45 dell'Accordo, il Comitato misto ha deciso di affidare il rilevamento dei dati pertinenti all'evoluzione del traffico nella regione delle Alpi a un
organismo esterno i cui rapporti sono trasmessi per approvazione al Comitato misto per il tramite di un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Svizzera e della Comunità.

Accordo sul trasporto aereo L'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68) disciplina, su base reciproca, l'accesso senza discriminazioni delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato del trasporto aereo in Europa.

Il Comitato misto per il trasporto aereo ha deciso di adottare diversi atti comunitari nell'allegato dell'Accordo (RU 2006 1413), segnatamente il disciplinamento in materia di indennizzo dei passeggeri aerei e di assistenza in caso di negato imbarco e di annullamento o di ritardo importante di un volo, la responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità e l'allestimento di una base di dati alimentata da annunci volontari di incidenti. Sono state prese altre decisioni in merito all'adozione degli atti principali che istituiscono uno spazio aereo unico («Single European Sky»), il cui obiettivo è di migliorare la sicurezza e la competitività dello spazio aereo europeo, nonché la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Quest'ultima è essenzialmente incaricata della certificazione dei prodotti dell'industria aeronautica

887

e riprende progressivamente i compiti che prima erano affidati alle «Joint Aviation Authorities» (JAA).

Il ricorso depositato il 13 febbraio 2005 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità Europee (CGCE) contro la decisione della Commissione europea a proposito dell'ordinanza tedesca relativa agli atterraggi e ai decolli all'aeroporto di ZurigoKloten è tuttora pendente. Tale ricorso concerne principalmente le restrizioni unilaterali imposte dalla Germania che, secondo la Svizzera, violano il principio di proporzionalità e discriminano le compagnie aeree svizzere. Il procedimento è stato trasmesso al Tribunale di prima istanza.

Accordo sulla libera circolazione delle persone Entrato in vigore il 1° giugno 2002, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP; RS 0.142.112.681) prevede l'introduzione progressiva della libera circolazione dei cittadini degli allora Paesi membri dell'UE (Europa dei Quindici) e della Svizzera. Fino al 31 maggio 2007 i lavoratori dell'Europa dei Quindici soggiaceranno a un contingentamento (annualmente 15 300 permessi di soggiorno di lunga durata e 115 700 permessi di soggiorno di breve durata), mentre i cittadini svizzeri beneficiano già di un libero accesso al mercato del lavoro dell'Europa dei Quindici.

Nel periodo tra il 1° giugno 2004 e il 30 settembre 2006, i contingenti per i soggiorni di lunga durata sono stati tutti esauriti. I contingenti relativi ai soggiorni di breve durata non sono invece stati tutti sollecitati. Tra il giugno 2004 e il giugno 2006, il numero di frontalieri (non soggetti a contingentamento) è aumentato del 3,6 per cento, passando da 176 605 a 182 944. Questa crescita relativamente debole è dovuta al fatto che numerosi vecchi frontalieri si sono visti assegnare un permesso di soggiorno (procedura agevolata) e si sono stabiliti in Svizzera.

Nel quadro del Comitato misto, la decisione 1/2006 ha permesso di effettuare il secondo aggiornamento tecnico dell'allegato II dell'Accordo (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Il Protocollo all'Accordo di libera circolazione delle persone che estende la libera circolazione ai cittadini degli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 (RU 2006 995) è entrato in vigore il 1° aprile 2006 dopo la ratifica da parte della Svizzera e del Consiglio dei ministri dell'UE. Analogamente al
disciplinamento adottato in seno al SEE, il regime transitorio previsto nel Protocollo, strutturato in tre fasi, durerà al massimo fino al 30 aprile 2011. Le prime esperienze mostrano che i cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE sollecitano anzitutto permessi di soggiorno di breve durata e utilizzano invece assai poco i contingenti relativi ai soggiorni di lunga durata. Ciò si spiega con il fatto che attualmente i lavoratori provenienti da questi Stati sono per lo più impiegati come ausiliari nei settori quali l'agricoltura e alberghiero.

Parallelamente al Protocollo all'Accordo di libera circolazione delle persone, il 1° aprile 2006 sono entrate in vigore misure collaterali rafforzate (vale a dire l'impiego di ispettori del mercato del lavoro, l'inasprimento delle sanzioni nel caso di violazioni del diritto del lavoro svizzero nel quadro del distaccamento di personale oppure l'onere della prova per i lavoratori indipendenti; RU 2006 961, 963, 965).

Il 20 aprile 2006 la SECO ha presentato un rapporto completo relativo all'attuazione di misure collaterali in vigore dal 1° giugno 2004 volte a combattere il dumping salariale e sociale. L'attuazione delle misure nel corso del 2005 si è rivelata soddisfacente. Sono state constatate violazioni del diritto del lavoro svizzero e presunzio888

ni di frode nel 6,7 per cento delle 9600 imprese controllate e nel 16 per cento dei 31 000 salariati controllati.

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica I programmi quadro dell'UE sono lo strumento principale dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca in Europa. Essi sono aperti a tutte le istituzioni di ricerca private e pubbliche dei Paesi partecipanti. I sesti programmi quadro dell'UE (2002­ 2006) sono dotati di un budget complessivo di 19,1 miliardi di euro. Questi fondi sono assegnati ai migliori progetti di ricerca per il tramite di bandi di concorso. Non esiste una chiave di ripartizione tra i differenti Paesi.

Dal 2004 la Svizzera partecipa in toto ai sesti programmi quadro di ricerca grazie a un accordo bilaterale (RS 0.420.513.1). Secondo le statistiche comunitarie disponibili attualmente, la Commissione ha assicurato ai partner svizzeri mediante contratto circa 276 milioni di euro fino al 24 gennaio 2006. La Commissione ha ammesso il 24 per cento delle proposte di progetto con partecipazione svizzera, mentre la media dei progetti condotti a buon fine negli Stati membri dell'UE è del 20 per cento.

Siccome questo Accordo scadrà con la conclusione della presente generazione di progetti, sono attualmente in corso discussioni con la Commissione sul rinnovo dell'Accordo in prospettiva della partecipazione della Svizzera ai settimi programmi quadro di ricerca (2007­2013) (cfr. messaggio del 13 settembre 2006, FF 2006 7445).

2.1.1.3

Accordi settoriali Svizzera-CE del 2004

2.1.1.3.1

Stato dell'approvazione e dell'applicazione

Degli otto accordi settoriali del 2004 («Bilaterali II»), sei sono già in vigore. Mentre l'Accordo sui prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.23), l'Accordo sulle pensioni (RS 0.672.926.81) e l'Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81) erano entrati in vigore già nel 2005, gli Accordi sull'ambiente (RS 0.814.092.681) e i media (RS 0.784.405.226.8) si applicano dal 1° aprile 2006 e l'Accordo sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81) dal 1° gennaio 2007. Per quanto concerne i rimanenti Bilaterali II (lotta contro la frode e Schengen/Dublino), la procedura di approvazione non è ancora conclusa; entreranno in vigore quando la procedura di ratifica sarà terminata.

In quanto accordo «misto», l'Accordo concernente la lotta contro la frode deve essere approvato e ratificato non solo dalla Svizzera e dalla Comunità europea ma anche da tutti i 25 Stati membri dell'UE. Nel novembre 2006 nove Stati membri (Austria, Danimarca, Estonia, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria) lo avevano approvato.

La Svizzera ha ratificato l'accordo di associazione nel quadro di Schengen/Dublino il 20 marzo 2006. Nell'UE la sua approvazione e ratifica sono ancora in sospeso. In seguito alla ratifica, il Consiglio dell'UE avvierà una procedura di valutazione dell'applicazione delle disposizioni di Schengen in Svizzera prima dell'entrata in vigore dell'accordo prevista per il 2008.

889

2.1.1.3.2

Accordi nel dettaglio

Fiscalità del risparmio L'Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81), entrato in vigore il 1° luglio 2005 e completato dalla legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio (RS 641.91), ha permesso di introdurre in Svizzera una ritenuta d'imposta sui redditi da risparmio delle persone imponibili nell'UE. Un altro elemento importante dell'Accordo è la soppressione dell'imposizione di dividendi, interessi e canoni tra società figlie nello Stato d'origine, grazie alla quale le imprese svizzere attive nell'UE sono sgravate sul piano fiscale. Gli accordi di doppia imposizione tra la Svizzera e i diversi Stati membri dell'UE prevedono inoltre, sulla base della reciprocità, un'assistenza amministrativa in materia di frode fiscale e altri reati simili.

Le ritenute d'imposta sono versate mediante bonifico all'Amministrazione federale delle contribuzioni dal 31 marzo 2006. L'importo lordo riscosso nel corso del periodo di rilevamento di sei mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 2005) ammonta a 159,4 milioni di franchi. Parallelamente, come alternativa alla ritenuta d'imposta, in più di 35 000 casi si è ricorso alla possibilità di una dichiarazione volontaria dei pagamenti di interessi negli Stati di residenza dei beneficiari dei redditi da risparmio.

Schengen/Dublino La conclusione dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera a «Schengen» (FF 2004 5747) e a «Dublino» (FF 2004 5777) è stata resa possibile dal fatto che la Svizzera ha ottenuto una deroga indeterminata nell'assistenza giudiziaria nel settore della fiscalità diretta. La Svizzera non fornisce assistenza giudiziaria in materia di sottrazione di imposte dirette; la stessa cosa vale se le pertinenti disposizioni di Schengen saranno modificate nel quadro di un possibile sviluppo ulteriore.

Il segreto bancario sarà così garantito a lunga scadenza.

La partecipazione della Svizzera al sistema di Schengen/Dublino evita che con controlli sistematici i Paesi vicini ostacolino considerevolmente e a lungo termine il traffico transfrontaliero di persone. L'introduzione in Svizzera del visto di Schengen dovrebbe ripercuotersi positivamente sul flusso dei turisti e degli uomini d'affari.

L'attuazione dell'Accordo di associazione a Schengen/Dublino in Svizzera necessita di diversi adeguamenti giuridici. I lavori pertinenti a
livello di legislazione federale sono in gran parte conclusi. Attualmente sono stati effettuati gli adeguamenti necessario a livello di ordinanze. Nei Cantoni di Berna e del Giura è previsto di adeguare la legislazione applicabile in materia di reati fiscali all'acquis di Schengen fino all'entrata in vigore dell'Accordo di associazione a Schengen. La Svizzera ha parimenti negoziato protocolli con l'UE e il Principato del Liechtenstein in vista di un'adesione del Liechtenstein al suddetto Accordo. Questi protocolli sono stati parafati il 21 giugno. Il protocollo che disciplina la partecipazione della Danimarca all'Accordo di associazione svizzero a Dublino è stato firmato lo stesso giorno.

Lotta contro la frode L'Accordo sulla lotta contro la frode (FF 2004 5801) permetterà di rafforzare la cooperazione tra la Svizzera e l'UE nella lotta contro il contrabbando e altri tipi di reato in materia di fiscalità indiretta (dazi doganali, IVA, imposte sul consumo), sovvenzioni e appalti pubblici. L'Accordo concerne l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale per detti settori.

890

Accordi di cooperazione Il pacchetto di negoziati dei «Bilaterali II» contiene accordi relativi a una più stretta cooperazione nei settori seguenti: ­

statistica: l'accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (RS 0.431.026.81; FF 2004 5649), permetterà di armonizzare progressivamente le statistiche della Svizzera e dell'UE. La possibilità di un confronto e lo scambio di dati saranno così migliorati. La Svizzera disporrà di un migliore accesso alle informazioni statistiche pubblicate nell'UE e beneficerà di una migliore visibilità in Europa;

­

ambiente: l'accordo, entrato in vigore il 1° aprile 2006 (RS 0.814.092.681; RU 2006 1111), permette alla Svizzera di partecipare all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) che ha sede a Copenaghen. Questa autorità è incaricata dell'osservazione dell'ambiente a livello europeo. Essa raccoglie e analizza dati sullo stato dell'ambiente, mette tali dati a disposizione degli Stati membri e degli Stati partner e ne garantisce la comparabilità allo scopo di costituire una base scientifica per la politica europea dell'ambiente. La Svizzera ha accesso a tutti i dati della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET). La divulgazione dei dati svizzeri nelle pubblicazioni dell'AEA è assicurata;

­

educazione, formazione professionale, gioventù: una piena partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in favore dell'educazione e della gioventù è in sospeso da parecchi anni. Nel 2002 l'UE ha ufficialmente espresso la sua intenzione di prevedere la partecipazione integrale della Svizzera alla generazione di programmi 2007­2013. A questo scopo le due Parti hanno convenuto in uno scambio di lettere di organizzare ogni anno riunioni ad alto livello, considerandole come parte dei Bilaterali II (cfr. n. 1.3.9 del messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5273). Nel corso delle discussioni che si sono svolte da quel momento, le due Parti hanno confermato a più riprese la loro intenzione di concludere un accordo. Siccome nell'UE il processo di approvazione dei programmi Apprendimento lungo tutto l'arco della vita» e «Gioventù» ha subìto ritardi, non è ancora stato possibile avviare i negoziati;

­

promozione della produzione cinematografica: l'accordo (RS 0.784.405.226.8; RU 2006 1041) disciplina la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE «MEDIA Plus» (incentivazione dello sviluppo e della distribuzione di opere audiovisive) e «MEDIA Formazione» (programma di formazione per i professionisti nell'industria dei programmi audiovisivi) per il periodo in corso che si è concluso a fine 2006. Le Parti contraenti auspicano l'avvio dei negoziati per il proseguimento della partecipazione della Svizzera alla prossima generazione di programmi (2007­2013).

891

2.1.2

Sviluppi negli altri settori

Contributo all'UE allargata Il 27 febbraio 2006 rappresentanti del Consiglio federale, della Commissione europea e della Presidenza del Consiglio dell'UE hanno firmato a Bruxelles un protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding) contenente le modalità del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata. Il 24 marzo 2006 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est che costituisce la base legale del contributo svizzero all'allargamento ai nuovi Stati dell'UE. Contro questa legge è stato lanciato un referendum. La legge è stata approvata dal 53,4 per cento dei voti in occasione della votazione popolare del 26 novembre 2006. In questo modo sarà possibile intavolare negoziati con i dieci nuovi Stati membri dell'UE per accordi bilaterali di cooperazione nel quadro del contributo all'allargamento. L'attuazione dei programmi dovrebbe avere inizio alla fine del 2007.

Elettricità Il 1° luglio 2004 un nuovo regime comunitario concernente il commercio transfrontaliero di energia elettrica è entrato in vigore nell'UE. In seguito al «black out» prodottosi il 28 settembre 2003 in Italia, la Commissione europea ha proposto alla Svizzera di concludere un accordo bilaterale, al fine di permettere ai gestori di rete svizzeri di partecipare al nuovo regime comunitario. La Svizzera si è dichiarata disposta a esaminare la possibilità di un accordo che, oltre al transito di energia elettrica, interessi parimenti l'accesso al mercato, il riconoscimento delle prove d'origine per l'elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili e l'armonizzazione delle norme di sicurezza. Tra il 2004 e il 2005 si sono svolti quattro incontri esplorativi in questo senso. Le Parti sono concordi in linea di principio nel concludere un accordo sotto forma di protocollo all'Accordo di libero scambio del 1972. Il Consiglio federale ha adottato un mandato di negoziazione il 17 maggio 2006 e il Consiglio dei ministri dell'UE il 23 ottobre 2006.

L'Accordo avrà lo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei due partner in un mercato dell'energia elettrica liberalizzato e disciplinerà l'ordinamento del mercato (gestore di rete indipendente, regolatore, libero accesso alla rete), la regolamentazione del transito
(procedure di gestione delle congestioni, compensazione dei costi di transito), il riconoscimento delle prove d'origine per l'«elettricità verde» e l'armonizzazione delle norme di sicurezza. L'accordo non comprenderà il mercato del gas.

Salute Al fine di migliorare la cooperazione tra Svizzera e UE in materia di protezione della salute pubblica, si sono tenute discussioni fra specialisti su un'eventuale associazione della Svizzera al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), all'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), a diversi sistemi di allarme rapido e di preallarme nonché a diversi programmi d'azione nel settore della salute pubblica. In base ai risultati di questi incontri, prossimamente verranno avviate discussioni esplorative con la Commissione europea.

892

GALILEO GALILEO è progetto comune dell'UE e dell'Agenzia spaziale europea (ESA) che intende offrire, dal 2011, un sistema di navigazione satellitare più affidabile e preciso di quello attuale, l'americano Global Positioning System (GPS). Finora la Svizzera partecipa al progetto per il tramite dell'ESA. Nel 2007 i diritti di proprietà e il controllo del sistema saranno affidati a un'agenzia di diritto europeo. La Svizzera prevede di associarsi a tale agenzia, beneficiando così di un ampio accesso agli innumerevoli servizi del sistema e di alcuni diritti di partecipazione ai lavori e di codecisione. Nel 2006 si sono svolti due colloqui esplorativi con la Commissione UE. I mandati di negoziazione non sono ancora stati approvati poiché in seno all'UE rimangono controversi taluni valori di riferimento concernenti la partecipazione di Stati terzi e poiché nel corso dei negoziati correnti non è stato possibile chiarire alcune questioni fondamentali con il concessionario di GALILEO.

Libero scambio nel settore dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari Nel gennaio 2006 il Consiglio federale ha incaricato il DFE e il DFAE di esaminare la fattibilità, i vantaggi e gli inconvenienti sul piano economico di un accordo di libero scambio nel settore dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari. Dopo un primo riscontro piuttosto positivo, il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha incaricato i due dipartimenti di condurre sia consultazioni in Svizzera presso le cerchie interessate sia sondaggi presso la Commissione europea allo scopo di determinare in quale misura il progetto potrebbe interessare l'Europa. Sulla base dei risultati di queste consultazioni il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso di effettuare colloqui esplorativi con la Commissione europea e, parallelamente, di esaminare approfonditamente le conseguenze economiche di tale accordo nonché le misure collaterali adeguate. A inizio 2007 il DFE e il DFAE presenteranno al Consiglio federale un rapporto sul risultato delle consultazioni.

Oltre alla soppressione progressiva dei dazi doganali sui prodotti e le derrate alimentari, questo accordo permetterebbe altresì di eliminare la maggior parte degli ostacoli non tariffali al commercio dei prodotti agricoli, comprendendo anche le fasi anteriori e ulteriori della catena di produzione
alimentare, e potrebbe entrare in vigore il più presto nel 2010.

Assicurazioni L'Accordo del 1989 concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, conosciuto come «accordo sulle assicurazioni » (RS 0.961.1), garantisce alla compagnie assicurative della Svizzera e dell'UE la libertà di stabilirsi sul territorio di una o dell'altra Parte contraente. Le compagnie con sede in Svizzera possono inoltre aprire agenzie o succursali nei Paesi membri dell'UE per esercitarvi un'attività nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

L'Accordo non è applicabile alle assicurazioni sulla vita, alla riassicurazione né ai sistemi legali di sicurezza sociale. Non vale nemmeno per la prestazione di servizi transfrontalieri.

Nel 2006 l'Ufficio federale delle assicurazioni private ha concluso con le autorità di vigilanza di tutti gli Stati dell'UE e dell'AELS (tranne un'eccezione) accordi (protocolli d'intesa) per una cooperazione amministrativa. Tali autorità hanno il compito di agevolare lo scambio di informazioni in materia di sorveglianza di gruppi assicurativi e conglomerati finanziari nonché migliorare la cooperazione nel settore della sorveglianza degli assicuratori in generale.

893

Rapporto Europa 2006 Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha presentato il rapporto Europa 2006 (FF 2006 6263) che si prefigge di studiare i diversi strumenti di politica europea nell'ottica di una protezione massima degli interessi della Svizzera in Europa. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, grazie agli accordi bilaterali esistenti e al loro adeguamento ai nuovi bisogni e alle clausole apportate, gli obiettivi della Svizzera possono essere raggiunti in ampia misura. Nelle circostanze attuali questo approccio è possibile fintanto che alla Svizzera vengono garantite possibilità sufficienti di partecipazione al processo decisionale e un certo margine di manovra, se l'UE offre soluzioni nel quadro degli accordi bilaterali e se le condizioni economiche non cambiano a sfavore della Svizzera. Su questi fattori tuttavia la Svizzera ha un influsso limitato. Se tali parametri dovessero mutare, sarebbe allora necessario adeguare gli strumenti di politica europea.

Le priorità della politica europea della Svizzera a breve e medio termine si concretizzano nel modo seguente: ­

gli accordi bilaterali esistenti devono essere attuati il più efficacemente possibile e va assicurata la loro perennità; essi devono parimenti essere adeguati alle nuove condizioni;

­

conviene concludere nuovi accordi sempre che ciò sia opportuno e possibile;

­

la Svizzera contribuisce alla riduzione delle disparità economiche e sociali in Europa.

2.2

Associazione europea di libero scambio (AELS)

L'Associazione europea di libero scambio (AELS) è stata fondata dalla Convenzione di Stoccolma del 4 gennaio 1960. Detta Convenzione è stata modificata in gran parte nel 2001 e viene adeguata regolarmente alle modifiche degli accordi settoriali Svizzera-UE («Bilaterali I»). Fanno oggi parte dell'AELS l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

Il Consiglio dell'AELS si è riunito a due riprese a livello ministeriale (il 26 e 27 giugno a Höfn/Islanda e il 1° dicembre a Ginevra). Gli adeguamenti della Convenzione istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31) alle modifiche degli accordi settoriali Svizzera-CE del 1999 hanno interessato il trasporto aereo. La Svizzera è inoltre disposta, insieme ai suoi partner dell'AELS, a esaminare su base reciproca eventuali tappe verso la liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli di base e dei prodotti agricoli trasformati.

Si confronti il numero 3.3 per quanto concerne le attività dell'AELS nel quadro delle relazioni con i Paesi terzi.

894

2.3

Cooperazione europea nel settore della ricerca e della tecnologia

La Svizzera è membro fondatore di Eureka e COST. Questi due programmi sono caratterizzati da un approccio «dal basso»: l'iniziativa di lanciare progetti e azioni emana infatti dai ricercatori interessati. Insieme ai programmi quadro dell'UE, che seguono un approccio «dall'alto», Eureka e COST rappresentano i fondamenti della ricerca europea.

2.3.1

Eureka

Istituito nel 1985, Eureka è uno strumento internazionale di cooperazione transfrontaliera tra le imprese e i centri di ricerca europei. Esso mira a rafforzare la produttività e la competitività dell'Europa in materia di tecnologie di punta e a ridurre il ritardo tecnologico rispetto al Giappone e agli Stati Uniti. Eureka conta 38 membri: 37 Stati e la Commissione europea.

In occasione della XXII Conferenza ministeriale Eureka, tenutasi nel giugno 2006 a Praga, sono stati approvati 185 nuovi progetti Eureka per un importo complessivo di 259 milioni di euro. In Svizzera 59 progetti beneficiano attualmente dello statuto Eureka. 112 partner nazionali partecipano a questi progetti (34 imprese industriali, 39 PMI, 21 scuole superiori/scuole universitarie professionali/università e 18 istituti di ricerca). Il costo globale di questi progetti ammonta a circa 71 milioni di franchi.

2.3.2

COST

La «Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica» (COST), istituita nel 1971, è uno strumento internazionale destinato alla messa in rete di attività di ricerca nazionali. Le azioni COST interessano la ricerca precompetitiva e fondamentale a fini civili e di interesse pubblico. COST raggruppa attualmente 34 Stati membri e un Paese cooperante nonché più di 90 istituzioni di altri 19 Paesi.

Circa 30 000 ricercatori di tutta Europa partecipano alle 180 azioni COST attualmente in corso. Nel 2006 sono state approvate 35 nuove azioni COST. La Svizzera partecipa a circa l'80 per cento delle azioni COST in corso. Nell'anno in rassegna le spese assunte dalla Confederazione per COST ammontavano complessivamente a 8,4 milioni di franchi. La partecipazione elvetica è ripartita come segue: PF (38%), università e scuole universitarie professionali (36%), imprese private (6%), diversi uffici federali (10%) organizzazioni senza scopo di lucro (10%).

895

3

Cooperazione economica multilaterale

3.1

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Al termine della riunione del Consiglio dei ministri, tenutasi il 23 e 24 maggio, il Segretario generale dell'OCSE Donald Johnston (Canada) ha affidato il suo mandato ad Angel Gurría (Messico).

La Svizzera è stata sottoposta dall'OCSE a un esame per Paesi nel settore della politica sanitaria. Il rapporto sull'esame della riforma della regolamentazione in Svizzera, realizzato nel 2005, è stato pubblicato all'inizio del 2006.

3.1.1

Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello dei ministri

Il Consiglio dell'OCSE a livello dei ministri si è riunito il 23 e 24 maggio a Parigi, sotto la presidenza della Grecia. La Svizzera era rappresentata dal capo del DFE e dal segretario di Stato dell'economia. All'insegna della «Garanzia della prosperità», i ministri hanno affrontato tre temi: la situazione economica, il futuro orientamento dell'OCSE e il sistema multilaterale degli scambi. L'OCSE ha invitato alla riunione diversi Paesi non membri, fra cui il Brasile, la Cina, l'India, la Russia e il Sudafrica.

I ministri si sono trovati concordi sulla necessità che nello spazio OCSE si rafforzi l'interazione fra le politiche macroeconomiche e che si attuino riforme strutturali e regolamentari. I ministri hanno approvato la revisione della strategia dell'OCSE riguardo all'impiego, che chiede l'adozione di adeguamenti dei mercati del lavoro, segnatamente per quel che concerne le sfide della globalizzazione e della delocalizzazione di attività.

I ministri hanno approvato il rapporto dell'OCSE sull'impatto dei beni intellettuali e sulla creazione di valore e hanno adottato linee generali d'azione per l'investimento.

Questo strumento dovrà stimolare l'investimento privato al servizio di una crescita continua e di uno sviluppo sostenibile.

Durante la riunione, la Svizzera ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo al rischio che possano insorgere nuovi ostacoli commerciali o che si ritorni addirittura a un sistema protezionistico, qualora gli sforzi per un consolidamento del sistema multilaterale di scambi non fossero coronati dal successo. La Svizzera ritiene che l'OCSE, nella sua funzione di forum di chiarificazione analitica e di dialogo, potrebbe indicare delle vie atte a garantire il necessario complemento fra il sistema multilaterale e gli sforzi regionali e bilaterali di liberalizzazione.

I ministri hanno approvato i programmi di riforma dell'OCSE e accolto la nomina, da parte dei Paesi membri, del nuovo Segretario generale. Dalla sua elezione nel 1996, Donald Johnston (Canada) ha contribuito a dare credibilità e maggior visibilità all'OCSE. Dal nuovo Segretario generale Angel Gurría la Svizzera si aspetta che metta a buon frutto tutti i vantaggi offerti nell'ambito multilaterale dell'organizzazione, in modo da affrontare le sfide della globalizzazione.

896

3.1.2

Punti salienti delle attività analitiche

3.1.2.1

Riunione dei ministri dell'educazione

I ministri dell'educazione dell'OCSE, riuniti ad Atene il 27 e 28 giugno sotto la presidenza del ministro greco dell'educazione e della cultura Marietta Giannakou, hanno proceduto a uno scambio di pareri sul futuro dell'insegnamento superiore. La delegazione svizzera era guidata dal capo del DFI e da Hans Ulrich Stöckling, presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Al centro dei dibattiti erano i temi riguardanti l'assicurazione della qualità, la condotta e il finanziamento delle scuole superiori, nonché le ripercussioni dell'insegnamento e della ricerca universitaria sull'innovazione e il mercato del lavoro. Fra gli altri temi affrontati vi è stato quello della cosiddetta fuga di cervelli (Brain Drain), un fenomeno che in un contesto di crescente internazionalizzazione colpisce soprattutto i Paesi meno attrattivi sul piano scientifico, e quello relativo alla continua estensione della rete internazionale di università. Per stabilire parametri che rilevino in modo più efficace qualità e prestazioni, il Segretario generale dell'OCSE ha proposto di istituire un «programma PISA per l'insegnamento superiore». Nel marzo 2007 il Comitato dell'educazione dell'OCSE deciderà quali ulteriori passi intraprendere.

3.1.2.2

Riunione congiunta dei ministri dello sviluppo e dell'ambiente

Il Comitato per l'aiuto allo sviluppo (Development Assistance Committee, CAS) e il Comitato delle politiche ambientali (Environment Policy Committee, EPOC) hanno organizzato per la prima volta una riunione congiunta, che si è tenuta il 4 aprile a Parigi. La Svizzera vi era rappresentata a livello ministeriale dai direttori della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

I lavori hanno messo in risalto la volontà d'instaurare una maggior cooperazione fra i due comitati, allo scopo di migliorare il coordinamento tra politiche ambientali e politiche dello sviluppo.

I ministri si sono pronunciati a favore di un coordinamento coerente dei temi trattati nei due settori. Le questioni riguardanti l'ambiente figurano spesso in fondo alla lista delle agende politiche dei Paesi in sviluppo, e questo nonostante siano proprio le popolazioni povere ad essere maggiormente colpite dai cambiamenti ambientali, dato che i loro mezzi di sussistenza vengono perlopiù ricavati dallo sfruttamento delle risorse naturali. Nell'ambito della lotta contro la povertà e della promozione dello sviluppo economico occorre quindi inglobare, in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche la protezione dell'ambiente e la preservazione delle risorse naturali.

I ministri hanno adottato una dichiarazione nella quale i Paesi membri e l'OCSE sono chiamati a intervenire in modo più incisivo contro le conseguenze dei cambiamenti climatici, affinché le misure necessarie possano essere meglio integrate negli attuali progetti di cooperazione allo sviluppo.

Il prossimo incontro si terrà, in analogo contesto, nel 2009 e servirà a stilare un bilancio dei lavori svolti.

897

3.1.2.3

Esame della riforma della regolamentazione in Svizzera

Il rapporto dell'OCSE sull'esame della riforma della regolamentazione è stato pubblicato all'inizio del 2006 con il titolo «Switzerland ­ Seizing the Opportunities for Growth» (Svizzera: cogliere le opportunità di crescita). Nel documento l'OCSE osserva che le caratteristiche istituzionali svizzere (il federalismo, il referendum, la democrazia diretta, la concordanza) conferiscono certo elevata legittimazione alle leggi, tuttavia, per quanto concerne la realizzazione delle riforme, esse causano tempi più lunghi rispetto a quelli necessari in sistemi politici caratterizzati da un partito di governo e un'opposizione. Di fronte a un modo di governare spesso improntato a una logica dipartimentalista, l'OCSE invita la Svizzera a cercare una concezione globale nella politica di regolamentazione e di riforma. I vantaggi delle riforme dovrebbero venir presentati al popolo sovrano in modo più convincente.

All'inizio del 2007 il segretario di Stato dell'economia organizzerà una conferenza della SECO sulla riforma, in modo da ravvivare il dibattito in questo settore.

Inoltre, alla luce della pronunciata frammentazione politica della Svizzera data dall'elevato numero di Cantoni e Comuni, l'OCSE propone di comparare le loro prestazioni (benchmarking) in modo da innescare una dinamica di riforme.

Le regolamentazioni possono costituire anche un importante fattore di costo per le imprese. Per questo motivo, l'OCSE ritiene che occorre considerare con maggiore attenzione le conseguenze derivanti dalla regolamentazione. In futuro la SECO si occuperà maggiormente di tali conseguenze ed esaminerà con gli uffici specializzati se esse sono compatibili con le PMI.

Per quanto concerne l'economia esterna, l'OCSE consiglia maggior apertura per la concorrenza interna ed esterna. A tal proposito occorre rifarsi ai lavori della SECO per la soppressione degli ostacoli tecnici al commercio (tra gli altri, la revisione de la legge sugli ostacoli tecnici al commercio).

3.1.2.4

Esame della politica sanitaria svizzera

In ottobre l'OCSE e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno pubblicato un rapporto congiunto sul sistema sanitario svizzero19. Questo documento è stato richiesto dalla Svizzera e annunciato nel maggio 2004 dal capo del DFI in occasione della prima riunione ministeriale dell'OCSE sulla salute. Il rapporto riunisce i lavori dell'OCSE, dedicati all'interazione fra economia e salute, e quelli dell'OMS, il cui principale obiettivo è migliorare lo stato di salute della popolazione e ridurre le disuguaglianze per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche. Lo studio offre quindi una panoramica sul sistema sanitario svizzero, sia dal punto di vista della salute pubblica sia da quello dell'economia.

Entrambe le organizzazioni riconoscono la qualità del nostro sistema sanitario, pur raccomandando un contenimento dei costi. Paragonata ad altri Paesi dell'OCSE, la qualità del sistema sanitario svizzero è elevata. Il sistema offre una copertura assicurativa sanitaria completa che permette l'accesso a una vasta gamma di moderni 19

898

Disponibile in francese: OCDE/OMS (2006), Rapport de l'OCDE sur le système de santé suisse, OCDE, Paris. Fonte: http://www.bag.admin.ch/aktuell ­ cfr. anche: www.oecd.org.

servizi medici. Tuttavia, i costi della salute pubblica costituiscono la percentuale più elevata nell'area dell'OCSE, dopo quella degli USA, mentre altri Paesi dell'OCSE ottengono risultati paragonabili, se non migliori, a fronte di una spesa minore. Nel 2003 la Svizzera ha destinato alla salute l'11,5 per cento del PIL, rispetto alla media dell'OCSE dell'8,8 per cento. Nonostante le elevate spese sanitarie generali, la Svizzera destina soltanto il 2,2 per cento di esse alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute, rispetto alla media del 2,7 per cento dei Paesi dell'OCSE.

Il rapporto raccomanda tra l'altro l'adozione di misure che aumentino l'efficienza dei costi. Nell'ambito delle cure stazionarie, un sistema rimunerativo basato su prezzi fissi differenziati per patologia favorirebbe una maggiore efficienza dei costi e ospedalizzazioni più brevi. Nel settore delle cure ambulatoriali si potrebbero prendere in considerazione modelli basati maggiormente sul medico HMO e sul medico di famiglia, e in minor misura sulla fatturazione dei servizi. Se le autorità svizzere prevedono di controllare i costi mediante la concorrenza del mercato, dovrebbero limitare la possibilità degli assicuratori di scegliere gli assicurati in base ai rischi derivanti dal loro stato di salute. Inoltre, la concorrenza fra assicuratori e fornitori di prestazioni dovrebbe anche oltrepassare i confini cantonali.

Infine, un miglioramento a lungo termine dell'efficacia comporterà un cambiamento nella gestione del sistema sanitario. Malgrado le dimensioni contenute della Svizzera e il numero ridotto della sua popolazione, il suo sistema sanitario è formato da 26 sistemi semiautonomi: una situazione che rende difficile lo sviluppo di politiche nazionali uniformi e la creazione di mercati competitivi nei settori dell'assicurazione sanitaria, dei servizi di cure mediche e dei prodotti farmaceutici. Il rapporto raccomanda di adottare una legge quadro sulla salute pubblica valida per tutti, che comprenda la legislazione vigente in materia di assicurazione sanitaria e le future politiche di prevenzione, raggruppando i dati nazionali e adottando una visione d'insieme sull'efficacia del sistema sanitario. Si dovrebbero anche fissare obiettivi nazionali e responsabilità di finanziamento, nonché fare in modo che le assicurazioni malattie e l'assistenza sanitaria siano accessibili al di là delle frontiere cantonali.

3.1.2.5

Esame della politica svizzera dell'invalidità

In novembre l'OCSE ha pubblicato il rapporto «Malattia, invalidità e lavoro ­ abbattere gli ostacoli». Si tratta di una prima analisi delle relazioni esistenti fra i mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale destinati alle persone invalide. La Svizzera fa parte con Norvegia e Polonia del primo gruppo dei Paesi esaminati.

3.1.2.6

Raccomandazioni dell'OCSE sulla crescita economica 2006

Secondo gli obiettivi dell'OCSE, tutti i suoi Stati membri dovranno raggiungere gradualmente il livello di benessere dei Paesi più sviluppati. In quest'ambito, l'OCSE ricerca le misure più efficaci in materia di politica economica, procede a numerosi confronti fra Paesi membri in modo da stabilire una graduatoria ed emana ogni anno specifiche raccomandazioni destinate a ciascun Paese membro, affinché questi possa raggiungere al più presto il gruppo di testa. Dal 2005, i rapporti annuali

899

«Going for Growth» riassumono le priorità più attuali della politica economica di ciascun Paese membro.

Nel 2006 la Svizzera ha ricevuto dall'OCSE le seguenti raccomandazioni: ­

ridurre il sostegno all'agricoltura e svincolare la produzione dalle sovvenzioni. In seno ai Paesi dell'OCSE, la Svizzera ha infatti una delle quote di sostegno più alte. Per di più questo settore contribuisce a rendere la Svizzera un'isola dei prezzi elevati.

­

ridurre gli ostacoli alla concorrenza per le industrie di rete, in particolare nei settori dell'elettricità, dei servizi postali e del gas. L'OCSE rileva che in Svizzera le riforme procedono più lentamente che nell'UE.

­

incoraggiare la partecipazione a tempo pieno delle donne al mercato del lavoro, riformando la legge fiscale e sviluppando un sistema per la presa a carico dei figli. Questa raccomandazione si fonda sulla constatazione che la partecipazione delle donne svizzere al mercato del lavoro, se calcolata in ore, non risulta particolarmente elevata nel confronto internazionale.

­

abbassare gli ostacoli tecnici al commercio internazionale delle merci (adozione del principio Cassis de Dijon) e migliorare la normativa del settore sanitario, abrogando in particolare l'obbligo a contrarre e integrando i mercati cantonali della salute (cfr. n. 3.1.2.4).

3.1.2.7

Politica degli scambi

Le analisi allestite dal Comitato degli scambi mostrano i vantaggi derivanti da una liberalizzazione dei mercati dei beni e dei servizi, di cui beneficerebbero in particolare i Paesi in sviluppo. Il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale comporterebbe vantaggi sostanziali alla comunità internazionale in termini di accesso al mercato. Il Comitato osserva pure che i maggiori ostacoli agli scambi si hanno fra Paesi in sviluppo, e non fra i membri dell'OCSE e altri Paesi non membri. Con i Paesi emergenti e i Paesi in sviluppo si sono avuti stretti contatti sulle principali questioni di natura commerciale. L'interesse si è focalizzato sull'agevolazione degli scambi e sull'aiuto al commercio. Il Comitato si è occupato inoltre della necessità di intavolare nuovi negoziati al di fuori del ciclo di Doha. Per analizzare questi temi nel quadro dell'OCSE, consiglia l'adozione di una strategia a medio termine.

3.1.3

Strumenti nel settore degli investimenti

3.1.3.1

Regole di investimento

Nel settore degli investimenti internazionali, che occupa un posto importante nell'economia mondiale, continua a mancare un dispositivo normativo universale. A questa lacuna cerca di sopperire la vasta rete di accordi bilaterali in materia di investimenti (circa 2500) e le regolamentazioni plurilaterali e multilaterali istituite da gruppi di Stati. Le più importanti di queste norme rimangono quelle elaborate dall'OCSE: nel complesso, circa il 90 per cento degli investimenti diretti verso l'estero (outflows) e il 75 per cento dei flussi di capitale provenienti dall'estero (inflows) seguono attualmente le regole di base elaborate dall'OCSE sui movimenti 900

di capitali e la non discriminazione. La Svizzera è particolarmente interessata a queste regole: i circa 450 miliardi di franchi che il nostro Paese investe all'estero costituiscono infatti una cifra particolarmente elevata nel confronto internazionale.

Il Comitato d'investimento dell'OCSE non vigila solo sul rispetto e sull'aggiornamento di queste norme. Esso svolge pure un ruolo trainante in materia di politica e diritto degli investimenti internazionali. Da diversi anni offre pure la propria consulenza a Stati non membri e intrattiene un dialogo bilaterale con i più importanti di essi. Nel 2006 sono stati pubblicati nuovi risultati sulla cooperazione approfondita dell'OCSE con la Russia e la Cina. Il programma regionale che si trova nella fase più avanzata è quello con l'Europa sudorientale. Si trova invece ancora in una fase iniziale la cooperazione con gli Stati della regione MENA (Medio Oriente e Nordafrica). Entrambi i progetti beneficiano del sostegno finanziario della Svizzera. Inoltre, nell'anno in rassegna vi è stata l'adozione da parte dell'OCSE del Piano d'azione per gli investimenti (Policy Framework for Investment), un'iniziativa di vasta portata destinata a sostenere l'organizzazione del dialogo sugli investimenti dell'OCSE, soprattutto con i Paesi in sviluppo. Sul piano tematico il Comitato d'investimento nel 2007 si occuperà prioritariamente delle nuove tendenze protezionistiche osservate in taluni Paesi, compresi alcuni dell'OCSE, e per le quali si adducono motivazioni legate alla sicurezza nazionale o a interessi strategici.

3.1.3.2

Linee guida destinate alle imprese multinazionali

Importanza crescente ha acquistato in questi ultimi anni la questione riguardante il comportamento responsabile delle imprese nel loro contesto (Corporate Responsibility). Anche su mercati molto meno regolamentati e sorvegliati di quelli della maggior parte dei Paesi dell'OCSE ci si attende che gli attori economici si attengano a determinate norme minime. Le «Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali» costituiscono ormai un importante riferimento in materia. Attualmente esse costituiscono, nel settore della Corporate Responsibility, l'unico strumento di portata internazionale adottato dai governi (quelli dei 30 Paesi membri dell'OCSE e di 9 Stati non membri) e dotato di un efficace meccanismo di applicazione, malgrado esso non sia vincolante per le imprese. La violazione da parte di un'impresa multinazionale di una di queste linee guida su un qualsiasi mercato estero può essere segnalata, in ogni Stato parte, a un «Punto di contatto nazionale» (PCN), senza seguire alcuna formalità. Il PCN si adopera nel fornire la propria mediazione. L'intera procedura resta confidenziale; viene reso pubblico solo il risultato dell'intervento del PCN. Dalla revisione approfondita dei principi direttivi, avvenuta nel 2000, nei 39 Stati parte sono state registrate un centinaio di queste procedure. Insediato presso la Segreteria di Stato dell'economia, il PCN svizzero durante l'anno in rassegna è stato attivo in numerosi casi.

3.1.3.3

Lotta alla corruzione

Nell'ultimo decennio, l'atteggiamento della comunità internazionale nei confronti della corruzione è mutato in modo sostanziale. Il cambiamento è avvenuto con la Convenzione dell'OCSE del 1997 (RS 0.311.21). Ad essa hanno fatto seguito altri accordi internazionali contro la corruzione, l'ultimo dei quali è la Convenzione 901

dell'ONU, entrata in vigore nel 2005. La Convenzione dell'OCSE non solo ha fatto in modo che la corruzione di pubblici ufficiali stranieri sia vietata allo stesso modo nei 36 Stati parte (i membri dell'OCSE e 6 Paesi terzi), ma ha portato all'istituzione di un meccanismo di vigilanza e di valutazione dell'applicazione delle sue disposizioni, compresa una serie di misure d'accompagnamento. Questo meccanismo ­ l'esame per Paese ­ è un processo di ampia portata strutturato a tappe. Come concordato in un primo tempo, il programma d'esami si concluderà all'inizio del 2008.

Presieduto dalla Svizzera, il Gruppo di lavoro dell'OCSE contro la corruzione sta attualmente fissando le priorità per i prossimi anni in materia di vigilanza, sviluppo delle norme e cooperazione con gli Stati non membri. Per la Svizzera l'applicazione effettiva della Convenzione dell'OCSE in tutti gli Stati parte resta il compito principale. Tuttavia, per garantire il buon funzionamento della concorrenza sui mercati internazionali è sempre più importante che le regole nella lotta alla corruzione vengano rispettate anche dalle potenze economiche emergenti che non hanno sottoscritto la Convenzione dell'OCSE.

3.1.4

Strumenti in altri settori

3.1.4.1

Cooperazione internazionale nel settore della concorrenza

Nell'anno in rassegna, il Comitato della concorrenza dell'OCSE si è occupato a più riprese della sanzione di diritto privato delle violazioni del diritto della concorrenza.

La Svizzera segue con grande interesse l'evoluzione internazionale in questo settore.

Le azioni per il risarcimento di danni nell'ambito del diritto della concorrenza servono a vari scopi: in primo luogo, esse servono a risarcire coloro che hanno subito una perdita a causa di una pratica anticoncorrenziale; grazie al loro carattere dissuasivo esse forniscono anche un importante contributo a livello di prevenzione. Tuttavia, in molti Paesi vi sono ancora numerosi ostacoli procedurali che impediscono la piena efficacia di questo effetto preventivo. Per esempio, l'effetto deterrente dipende molto dall'ammontare (massimo) dell'eventuale risarcimento, e in tal senso la questione della liceità dei moltiplicatori (multipliers) risulta particolarmente controversa. La Commissione europea sta seriamente pensando di applicare i cosiddetti double damages, sulla scorta dei treble damages praticati soprattutto negli Stati Uniti (ossia la possibilità che il risarcimento da versare sia il triplo dell'ammontare dei danni stimati).

Dall'ottobre 2006 la Svizzera è di nuovo rappresentata dal professor Walter Stoffel, presidente della Comco, in seno all'organo direttivo del Comitato della concorrenza dell'OCSE. Il nostro Paese ritiene poco felice la decisione di sospendere i lavori del Gruppo «commercio e concorrenza», benché anche l'OMC abbia deciso di non occuparsi più di questo argomento. Questo Gruppo aveva lavorato in modo efficace e utile, soprattutto per quanto riguarda le questioni di concorrenza negli accordi internazionali sul commercio.

902

3.1.4.2

Principi dell'OCSE relativi al governo societario

Nel 2006 il Consiglio direttivo per il governo societario (Corporate Governance) ha istituito un ufficio direttivo: è stato chiamato a farvi parte anche un rappresentante della Svizzera. Dopo la revisione dei Principi dell'OCSE in materia di governo societario, effettuata nel 2004 con l'intento principale di garantirne una migliore applicazione, il Consiglio direttivo ha elaborato un catalogo dei criteri in base ai quali è possibile valutare la qualità di questa applicazione: un esercizio che dovrebbe tra l'altro agevolare il dialogo politico. Questo nuovo strumento fa in modo che nell'applicazione dei singoli principi venga considerato il risultato d'assieme. Esistono vari modi per conformarsi ai principi dell'OCSE relativi al governo societario: l'impegno del settore privato può essere più o meno marcato, il ruolo del mercato più o meno importante. Il catalogo di questi criteri servirà alla stessa Banca mondiale qualora intenda svolgere esami in tal senso. Queste verifiche, che restano in ogni caso facoltative, suscitano notevole interesse nei Paesi in sviluppo e in transizione.

I lavori del Consiglio direttivo sono orientati soprattutto sulla questione relativa ad un'efficace regolamentazione dei mercati, ben consapevoli che un approccio troppo intrusivo potrebbe scoraggiare gli attori del mercato, ad esempio nella quotazione in borsa. Il Consiglio direttivo ha inoltre invitato personalità di alto livello del settore privato a illustrare in che modo è possibile tradurre nella pratica i principi elaborati dall'OCSE. Prosegue la cooperazione con i Paesi che non aderiscono all'OCSE: l'intento è che anch'essi applichino tali principi. Dal punto di vista tematico, il Consiglio direttivo prevede di occuparsi di controllo delle imprese, di strutture di capitale e di protezione degli azionisti di minoranza.

3.1.4.3

Concorrenza fiscale nociva

Il Global Forum on Taxation dell'OCSE si è occupato di questioni riguardanti lo scambio internazionale di informazioni (bancarie o di altro genere) e la trasparenza del diritto fiscale. Questo forum è un organo ad hoc che riunisce sia Stati membri sia Stati non membri dell'OCSE. Fra questi ultimi figurano enti territoriali che nel frattempo sono diventati cooperanti (ex «paradisi fiscali»). Lo scopo dei lavori del forum è introdurre uno standard internazionale in materia di trasparenza e di cooperazione fiscale internazionale, secondo il quale l'assistenza amministrativa fiscale venga concessa senza alcuna esigenza di doppia incriminazione e con un accesso illimitato ai documenti bancari, finanziari o di altro tipo. L'assistenza amministrativa deve estendersi inoltre a tutti i dati pertinenti che sono in possesso delle autorità o che lo devono essere in un modo o in un altro.

La messa a punto di un siffatto denominatore comune della trasparenza e della cooperazione ­ che l'OCSE chiama «level playing field» ­ non corrisponde alla politica svizzera in questo settore, nonostante i recenti impegni che il nostro Paese ha assunto per migliorare la sua cooperazione a livello internazionale. Per questo motivo, nel 2006 la Svizzera ha ribadito la sua astensione di principio nei confronti di questi lavori. Intende in tal modo assicurare che la sua posizione sia rispettata in seno all'OCSE. Nel novembre 2005 la Svizzera è stata invitata per la prima volta a una riunione del Global Forum, svoltasi a Melbourne. Vi ha partecipato con uno statuto d'osservatore, e quindi non è vincolata alle decisioni prese dal forum.

903

Uno dei principali obiettivi del Global Forum on Taxation è la conclusione di accordi di assistenza amministrativa in materia fiscale fra Stati membri dell'OCSE ed enti territoriali cooperanti, sulla base di un modello che non contiene alcuna esigenza di doppia incriminazione e che prevede in particolare l'accesso incondizionato a informazioni di natura bancaria a scopi fiscali.

Per il momento i progressi sono modesti, soprattutto perché alcuni enti territoriali fanno notare che taluni Stati dell'OCSE sono incapaci di attenersi agli standard in materia di trasparenza e di cooperazione che sono loro richiesti. Queste circostanze potrebbero in futuro far aumentare la pressione sulla Svizzera.

In un primo momento l'OCSE aveva ritenuto opportuno promuovere l'idea di adottare misure difensive coordinate contro gli Stati che non si adeguano ai futuri standard. L'idea nel frattempo è stata accantonata: attualmente si ritiene infatti che gli scopi possano essere meglio raggiunti attraverso il dialogo fra gli Stati non membri dell'OCSE e un'ampia partecipazione al forum. La questione delle misure difensive resterà probabilmente di competenza esclusiva dei singoli Stati membri dell'OCSE.

3.2

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Sospesi alla fine di luglio, i negoziati di Doha all'OMC sono ripresi il 16 novembre 2006 su decisione dell'organo supremo dei negoziati del Ciclo di Doha. Oltre a questi negoziati, l'attività dell'OMC si è concentrata sull'applicazione dei suoi accordi, sui negoziati d'adesione, sugli esami dei Paesi e sulla procedura di composizione delle controversie.

3.2.1

Sospensione e ripresa del Ciclo di Doha

Nel dicembre 2005 la Conferenza ministeriale di Hong Kong aveva stabilito il quadro operativo per la continuazione dei negoziati di Doha. Si prevedeva che le decisioni sulle modalità di negoziazione nei settori dell'agricoltura e dei prodotti industriali venissero prese entro fine aprile 2006. Ciò non è stato tuttavia possibile a causa delle ampie divergenze che hanno diviso i maggiori partner commerciali sulle questioni principali (in particolare sulla riduzione dei dazi doganali). A fine giugno il direttore generale Pascal Lamy ha perciò indetto una riunione dell'organo di negoziazione alla quale hanno partecipato 60 ministri. Nemmeno in questa occasione è però stato possibile trovare uno spiraglio d'intesa sui principali parametri dei dossier riguardanti il commercio agricolo e i prodotti industriali ­ questioni essenziali che il direttore generale ha definito un triangolo20. Ognuna delle grandi potenze commerciali ha assunto infatti una posizione difensiva su una o l'altra di queste importanti questioni: dall'UE si attendevano ulteriori concessioni sull'accesso al 20

904

(1) accesso al mercato per l'agricoltura (riduzione tariffale, trattamento e numero di prodotti sensibili); (2) sostegno agricolo interno (riduzione del sostegno che provoca distorsioni commerciali); (3) diritti doganali sui prodotti industriali (riduzione tariffale nel quadro della formula svizzera armonizzata ed estensione delle eccezioni).

mercato dei prodotti agricoli, dagli Stati Uniti una maggior riduzione del sostegno interno e dalle economie emergenti come il Brasile e l'India un miglior accesso al mercato dei prodotti industriali. Tuttavia, solo l'UE ha mostrato una certa flessibilità prima delle discussioni.

Dopo l'esito infruttuoso delle trattative di fine giugno, i capi di Stato presenti al G8 di San Pietroburgo ­ vertice al quale hanno partecipato anche importanti Paesi in sviluppo ­ hanno cercato di dare i necessari impulsi politici per aprire almeno uno spiraglio nelle trattative, e questo entro tre settimane. Il tentativo è però fallito. Il 24 luglio l'organo supremo di negoziazione dell'OMC ha dovuto riconoscere che la sospensione dei negoziati era ormai inevitabile. Questo provvedimento ha interessato tutti i settori di negoziazione del Ciclo di Doha, compresi i servizi e le norme. Nei mesi successivi diversi gruppi ­ il G20, il Gruppo di Cairns e il neo-costituito G6 ­ si sono riuniti per ridare impulso ai negoziati21. Parallelamente si sono svolte discussioni informali ­ che il direttore generale Lamy ha definito di «quiet diplomacy» ­ per valutare le possibilità di una ripresa dei negoziati.

Nel corso dell'autunno, a Ginevra si è giunti alla conclusione che i negoziati avrebbero dovuto riprendere almeno a livello tecnico; in caso contrario, ciò sarebbe stato interpretato come il definitivo fallimento del Ciclo di Doha. Il 16 novembre l'organo supremo di negoziazione ha perciò deciso la loro ripresa. A seguito di questa decisione, tutti i gruppi di negoziazione (quindi non solo quelli sull'agricoltura e dei prodotti industriali/NAMA) hanno ripreso i negoziati almeno a livello tecnico.

Benché la maggior parte delle delegazioni si sia espressa a favore di una ripresa dei negoziati, questo non significa (ancora) che si crede che nei prossimi mesi possa aprirsi uno spiraglio nelle trattative. Si è tuttavia coscienti che oltre alle questioni politiche, sulle quali non è stato possibile trovare un accordo in luglio (p. es. sulle cifre di riduzione in materia di accesso al mercato e di sostegno interno), occorre chiarire da un punto di vista tecnico anche molte questioni specifiche. Queste ultime potrebbero venir trattate nell'ambito dei gruppi di negoziazione.

Da parte svizzera vi è interesse a una rapida ripresa dei
negoziati, pur se questi dovessero protrarsi ancora per diversi anni. La mancanza di progressi risulta infatti dannosa per il sistema commerciale multilaterale ed è inutile, in quanto restano in sospeso numerose questioni inerenti a tutti i settori di negoziazione. La ripresa dei negoziati non deve tuttavia suscitare eccessive speranze: il cammino verso un'effettiva apertura dei negoziati è ancora lungo. Sarà ad ogni modo necessario l'impegno di tutte le parti: una maggior riduzione del sostegno interno da parte degli Stati Uniti potrebbe avere un effetto catalizzatore e contribuire a rilanciare il processo di negoziazione. Tuttavia, senza nuove concessioni dell'UE e del G1022 sull'accesso al mercato dei prodotti agricoli e di India, Brasile e Australia sull'accesso al mercato dei prodotti industriali, non sarà possibile giungere a una rapida conclusione dei 21

22

Il G20 comprende Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Cuba, Egitto, Filippine, Guatemala, India, Indonesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Sudafrica, Tanzania, Thailandia, Uruguay, Venezuela e Zimbabwe. Il Gruppo di Cairns comprende Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Filippine, Guatemala, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda, Paraguay, Sudafrica, Thailandia e Uruguay. Il «nuovo G6» («Gruppo di Oslo») riunisce Canada, Cile, Indonesia, Kenya, Norvegia e Nuova Zelanda; si è posto l'obiettivo di giungere presto a un rilancio dei negoziati attraverso «risposte creative» su alcune delle questioni più ardue.

Il G10 comprende Corea, Giappone, Islanda, Israele, Liechtenstein, Mauritius, Norvegia, Svizzera e Taipei cinese.

905

negoziati. Risultati conseguiti in questi ambiti potrebbero infatti prolungare la Trade Promotion Authority del presidente degli Stati Uniti, in modo da concludere il Ciclo di Doha entro la fine del 2007 o a metà 2008.

3.2.2

Composizione delle controversie

Nel periodo in rassegna la Svizzera non è stata direttamente Parte a una procedura di composizione delle controversie, nemmeno a titolo di Parte terza. Diversi gruppi speciali (Panel) e l'organo d'appello sono stati invitati a pronunciarsi su questioni di interpretazione in ambiti importanti. È degno di nota il rapporto del 29 settembre 2006 sulle azioni dell'Argentina, del Canada e degli Stati Uniti contro l'Unione europea in materia di OGM (EC-Biotech)23.

Il rapporto del Panel ha per oggetto la moratoria di fatto relativa all'ammissione di nuovi organismi geneticamente modificati (OGM), in vigore nell'UE tra il 1998 e l'istituzione del gruppo speciale nell'agosto 2003. Nuovi prodotti geneticamente modificati sarebbero potuti entrare sul territorio dell'UE solo dopo l'adozione di nuove disposizioni legali più severe in materia di coesistenza, etichettatura e tracciabilità. Nel frattempo tali prescrizioni sono entrate in vigore nell'UE, ma esse non costituivano l'oggetto della procedura davanti al gruppo speciale. Si trattava di stabilire se le procedure d'autorizzazione dell'UE per 27 prodotti geneticamente modificati e nove misure preventive specifiche adottate da Paesi membri a titolo individuale (Germania, Austria, Francia, Grecia, Italia e Lussemburgo) erano compatibili con il diritto dell'OMC.

Il Panel non si è pronunciato in modo esplicito né sulle questioni riguardanti la nocività per la salute e l'ambiente di prodotti geneticamente modificati, né sulla ricevibilità della procedura d'autorizzazione dell'UE in quanto tale e nemmeno sulle misure legali di protezione emanate dagli Stati membri.

Nel suo rapporto il Panel ha confermato l'esistenza di una moratoria di fatto. È partito dal fatto che, durante il periodo in questione, molte richieste d'autorizzazione di prodotti geneticamente modificati erano state accettate dalle istanze scientifiche dell'UE ed erano di conseguenza mature per essere giudicate. Il Panel ha considerato assodato il fatto che in 24 casi su 27 la procedura era stata ritardata dalle autorità responsabili dell'UE. Nella sua valutazione legale, il Panel è arrivato alla conclusione che la moratoria di fatto applicata dall'UE contravveniva alle disposizioni dell'Accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS; RS 0.632.20, allegato 1A.4), che
prevede che i membri dell'OMC eseguano senza ritardo le procedure volte a garantire l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie24. Si trattava quindi di una violazione procedurale e non materiale. Il Panel ha osservato in modo esplicito che nulla di quel che è stato menzionato nel suo giudizio potrebbe essere interpretato nel senso che ogni moratoria verrebbe in tutti casi automaticamente considerata un'infrazione alle disposizioni fissate nell'accordo SPS. Il Panel è infine giunto alla conclusione che sei Stati membri dell'UE, rifiutando in forma preventiva l'omologazione di nove prodotti geneticamente modificati, hanno violato le disposizioni che prevedono che le misure sanitarie o fitosanitarie 23 24

906

European Communities ­ Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, DS 291, DS 292, DS 293.

Art. 8 SPS in combinato disposto con l'art. 1 lett. a dell'allegato C dell'accordo SPS.

siano adottate solo sulla base di un'appropriata valutazione del rischio (art. 5.1 e 5.7 SPS). Alle parti sono concessi 60 giorni per inoltrare ricorso contro il rapporto del Panel.

Nel 2003 la Svizzera non aveva partecipato alla procedura poiché a quell'epoca la situazione giuridica era incerta a causa dell'iniziativa sulla moratoria. Inoltre, l'Amministrazione federale non voleva influenzare la decisione popolare del 27 novembre 2005. Oggi la Costituzione federale (art. 197 cpv. 3) vieta fino al 2010 la coltura di piante geneticamente modificate e l'allevamento di animali domestici geneticamente modificati. Occorre rilevare che la situazione in Svizzera si discosta su taluni punti fondamentali da quella dell'UE fra il 1998 e il 2003. Da un lato, la Costituzione federale non vieta l'importazione di derrate alimentari e di foraggi geneticamente modificati, né l'immissione sperimentale nell'ambiente. Eventuali richieste (p. es. per l'importazione di foraggi geneticamente modificati) potrebbero venire accettate dalle autorità svizzere. Nel settembre 2005, cioè poco prima dell'accettazione della moratoria da parte di Popolo e Cantoni, non era comunque pendente alcuna domanda per la coltura di piante geneticamente modificate o l'allevamento di animali domestici geneticamente modificati. Per questa ragione non è possibile rimproverare alla Svizzera un ritardo nella procedura di omologazione.

3.2.3

Commercio e sviluppo

La presa in considerazione nella «Dichiarazione di Doha» (FF 2002 1156) degli interessi dei Paesi in sviluppo che, in linea generale, non erano favorevoli a un nuovo ciclo di negoziati, è stato un elemento chiave per trovare un accordo a Doha per lanciare un nuovo ciclo di negoziati. Da allora questo nuovo ciclo viene comunemente chiamato «il ciclo di sviluppo di Doha». Con l'avanzare dei negoziati è apparso sempre più evidente che gli elementi del piano di lavoro rischiavano di superare le capacità di negoziazione dei membri. I temi in materia di sviluppo, come l'eliminazione della progressione tariffaria e delle aliquote più elevate per i prodotti agricoli trasformati e i beni industriali a largo impiego di manodopera, la sicurezza alimentare, le condizioni quadro per l'aiuto alimentare, la protezione delle risorse genetiche, l'apertura dei mercati socialmente sostenibile del settore industriale, non hanno fatto segnare alcun sviluppo nel periodo in rassegna. È particolarmente spiacevole constatare come la decisione presa a Hong Kong di offrire ai Paesi in sviluppo più poveri un accesso al mercato in franchigia doganale e senza contingente stenti a trovare un'applicazione concreta.

I negoziati che hanno l'obiettivo di migliorare i flussi commerciali (Trade Facilitation) ma anche le discussioni sul tema dell'«aiuto al commercio» (aiuto allo sviluppo commerciale; cfr. n. 5.1.1) si sono invece sviluppati in modo positivo.

L'approccio sviluppato attualmente per l'attuazione di un futuro accordo di Trade Facilitation riconosce per la prima volta le capacità reali dei Paesi di adempiere agli obblighi di un accordo, distanziandosi da un approccio generalizzato per l'insieme dei Paesi in sviluppo. La Svizzera svolge in quest'ambito un ruolo determinante.

907

3.2.4

Appalti pubblici

Gli Stati membri dell'Accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) hanno raggiunto un'apertura nei negoziati sulla sua revisione e all'inizio di dicembre è stato possibile raggiungere un accordo sul suo tenore. L'accordo riveduto tiene conto dei nuovi sviluppi nel diritto e nella prassi d'attribuzione degli Stati membri. Fra gli elementi essenziali di tale adeguamento si possono citare l'introduzione degli strumenti d'attribuzione per via elettronica, la possibilità di effettuare aste elettroniche, l'applicazione di regole più restrittive per prevenire e combattere la corruzione e la cattiva gestione, l'adozione di nuove definizioni nella procedura d'attribuzione, la semplificazione dei criteri di qualifica e di attribuzione, nonché il riesame delle scadenze.

Non è stato ancora possibile concludere i negoziati sull'accesso al mercato, ma ciò dovrebbe avvenire alla fine di aprile 2007. In primavera nove partner al negoziato avevano presentato le loro offerte per l'estensione dell'accesso ai loro mercati pubblici (Canada, Corea, Giappone, Israele, Norvegia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e UE). Finora solo gli Stati Uniti hanno presentato un'offerta riveduta.

Nel caso in cui i negoziati si concludano come da programma, nella primavera 2007 sarà possibile firmare l'accordo riveduto sui mercati pubblici.

3.2.5

Procedura d'adesione

Con l'adesione del Vietnam in occasione di una sessione speciale del Consiglio generale del 7 novembre 2006, l'OMC conterà, non appena questo Paese avrà ratificato la sua adesione, 150 membri. Tonga, che era già stato accolto come membro nel dicembre 2005 in occasione della Conferenza ministeriale di Hong Kong, non ha ancora ratificato la sua adesione. Attualmente sono in corso negoziati di adesione con 29 Paesi (tra cui l'Algeria, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Bosnia e Erzegovina, il Kazakistan, il Libano, il Montenegro, la Russia, la Serbia e l'Ucraina). La Svizzera ha concluso in novembre la parte bilaterale dei negoziati con il Kazakistan. Anche la Russia ha concluso la parte bilaterale dei suoi negoziati con la Cina, gli Stati Uniti, la Svizzera e l'Unione europea, ma non ha ancora raggiunto un'intesa bilaterale con alcuni partner commerciali come la Georgia e la Moldavia.

3.3

Relazioni dell'AELS con i Paesi terzi e accordi di libero scambio con i Paesi al di fuori dell'UE

In luglio è stato firmato un accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e quelli della SACU e sono stati finalizzati i negoziati di libero scambio con l'Egitto. L'accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Tunisia, applicato fino ad allora a titolo provvisorio, è entrato in vigore il 1° giugno, quello con la Repubblica di Corea il 1° settembre e quello con il Libano il 1° gennaio 2007. I lavori per l'estensione del cumulo paneuropeo delle origini ai Paesi mediterranei («Pan-Euro-Med») avanzano come da programma. I negoziati di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e il Canada sono ripresi, sono proseguiti quelli con la Tailandia, mentre hanno preso avvio quelli con gli Stati del GCC.

908

Il rapporto del gruppo di studio congiunto relativo a un accordo di libero scambio AELS­Indonesia dovrebbe esser pronto per l'inizio del 2007. La Colombia e il Perù hanno confermato il loro interesse all'avvio di negoziati di libero scambio con gli Stati dell'AELS.

Dai colloqui esplorativi a livello bilaterale tra la Svizzera e gli Stati Uniti è risultato che non esistono, a breve termine, le condizioni per concludere un accordo di libero scambio. Positiva è invece la conclusione contenuta nel rapporto del gruppo di studio congiunto bilaterale Svizzera-Giappone riguardo alla fattibilità di un accordo di libero scambio fra i due Paesi.

3.3.1

Relazioni dei Paesi dell'AELS con partner della zona euro-mediterranea

In Europa e nella regione del Mediterraneo gli Stati dell'AELS dispongono di una rete di undici accordi di libero scambio. Il 1° gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'UE; in quella data si sono conclusi gli accordi di libero scambio dell'AELS con questi Paesi (Bulgaria: RS 0.632.312.141; RU 1994 1349; Romania: RS 0.632.316.631; RU 1994 860). Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e i due Paesi in questione proseguono sulla base degli accordi bilaterali fra la Svizzera e la CE, segnatamente dell'Accordo di libero scambio del 1972 (RS 0.632.401).

L'accordo con la Tunisia (RS 0.632.317.581), firmato nel dicembre 2004 e applicato provvisoriamente dal 1° giugno 2005, è entrato definitivamente in vigore il 1° giugno 2006. La Svizzera e il Libano hanno ratificato l'accordo di libero scambio concluso nel giugno 2004 tra gli Stati dell'AELS e il Libano (FF 2005 1103); esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. I negoziati di libero scambio con l'Egitto hanno potuto essere finalizzati. La firma di questo accordo è prevista per la prima metà del 2007. Mediante tale accordo, le relazioni economiche e commerciali fra gli Stati membri dell'AELS e l'Egitto verranno rafforzate. In particolare, gli svantaggi esistenti sul mercato egiziano per gli attori economici degli Stati membri dell'AELS, dovuti all'accordo d'associazione UE-Egitto, entrato in vigore nel giugno 2004, verranno eliminati in ampia misura. L'Algeria ha rinviato all'inizio del 2007 l'apertura dei negoziati di libero scambio con gli Stati dell'AELS.

In seguito all'estensione del cumulo paneuropeo delle origini ai Paesi mediterranei, le regole di origine che figurano negli accordi conclusi dagli Stati dell'AELS con la Turchia (RS 0.632.317.631), la Giordania (RS 0.632.314.671), la Bulgaria (RS 0.632.312.141) e la Romania (RS 0.632.316.631) sono state adattate al modello Euromed.

Nel quadro dell'accordo esistente, il Comitato misto AELS-Turchia si è riunito e ha deciso di apportare altri emendamenti tecnici alle sue disposizioni.

Gli Stati membri dell'AELS esaminano costantemente la situazione in rapporto alla possibilità di avviare colloqui esplorativi o negoziati di libero scambio con altri partner in Europa e nell'area mediterranea, continuando a intrattenere contatti con questi Paesi, in particolare con la Russia, l'Ucraina e gli Stati dell'Europa sudorientale.

909

3.3.2

Relazioni dei Paesi dell'AELS con partner al di fuori della zona euro-mediterranea

Nel luglio 2006 è stato firmato un accordo di libero scambio tra gli Stati membri dell'AELS e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU)25, che presumibilmente entrerà in vigore, dopo la ratifica delle parti contraenti, all'inizio del 2007 (cfr.

allegato, n. 8.2.1). L'accordo liberalizza il commercio dei prodotti industriali (compresi i prodotti agricoli trasformati, nonché il pesce e gli altri prodotti del mare). Per quel che concerne la prestazione di servizi e la protezione della proprietà intellettuale, gli attuali obblighi dell'OMC sono confermati. L'accordo contiene inoltre clausole evolutive per i settori della proprietà intellettuale, della prestazione di servizi, degli investimenti e dei mercati pubblici. Le concessioni doganali nel settore dei prodotti agricoli di base sono oggetto di accordi bilaterali conclusi singolarmente da ogni Stato dell'AELS con gli Stati della SACU. Mediante l'accordo di libero scambio, le relazioni economiche e commerciali con gli Stati della SACU sono rafforzate, mentre vengono eliminati quasi completamente gli svantaggi sul mercato sudafricano che sono sorti a causa dell'accordo commerciale concluso fra il Sudafrica e l'UE, in vigore dal gennaio 2000. In compenso, le esportazioni provenienti dagli Stati della SACU fruiranno di un trattamento preferenziale, garantito per contratto, sui mercati degli Stati membri dell'AELS.

L'accordo di libero scambio di ampia portata concluso fra gli Stati membri dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.318.811; RU 2006 3731), nonché l'accordo in materia di investimenti (RS 0.975.228.1; RU 2006 3829) e gli accordi bilaterali sul commercio di prodotti agricoli (RU 2006 3766), che sono stati firmati nel dicembre 2005, sono entrati in vigore il 1° settembre dopo essere stati ratificati da tutte le parti.

I negoziati di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e il Canada sono ripresi nel mese di novembre. L'obiettivo delle parti è di giungere a una conclusione dei negoziati all'inizio del 2007. I negoziati di libero scambio avviati nel 2005 tra l'AELS e la Tailandia sono proseguiti. Nel giugno 2006 sono inoltre stati avviati i negoziati tra gli Stati membri dell'AELS e gli Stati arabi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)26 in merito a un accordo di libero scambio di ampia portata. Il rapporto del gruppo di studio
congiunto AELS-Indonesia relativo a un accordo di libero scambio di ampia portata dovrebbe esser pronto all'inizio del 2007. Sulla base di questo documento si deciderà se avviare i relativi negoziati di libero scambio. Durante la conferenza ministeriale dell'AELS del 1° dicembre, è stato istituito un gruppo di studio congiunto AELS-India allo scopo di esaminare la fattibilità di un accordo di libero scambio di ampia portata. Il gruppo di studio dovrebbe presentare il proprio rapporto nel corso del 2007. Durante il mese di aprile rispettivamente di maggio, gli Stati membri dell'AELS hanno firmato dichiarazioni di cooperazione con il Perù e la Colombia. I Comitati misti istituiti da queste dichiarazioni si sono riuniti per la prima volta nel mese di ottobre. Sia il Perù che la Colombia hanno confermato il loro interesse all'avvio di negoziati di libero scambio con gli Stati membri dell'AELS. Una decisione in merito sarà presa nei primi mesi del 2007.

25 26

910

Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar

In dicembre Cina e Islanda hanno deciso di avviare negoziati di libero scambio a livello bilaterale. Sia l'Islanda sia gli altri Stati membri dell'AELS mirano a estendere questo processo a tutti gli Stati appartenenti all'AELS, ciò che non viene escluso dalla Cina, perlomeno per un periodo successivo.

Gli Stati membri dell'AELS esaminano costantemente la situazione in rapporto ad altri potenziali partner di libero scambio, come ­ in particolare ­ gli Stati del Mercosur27, la Malaysia nonché altri Stati del Sudest asiatico.

Nel quadro dell'accordo di libero scambio AELS-Cile (RS 0.632.312.451), nel gennaio 2006 si è tenuto il primo incontro del Comitato misto. In quell'occasione si è deciso di apportare emendamenti tecnici a diverse disposizioni dell'accordo (in particolare una modifica della cosiddetta norma del «trasporto diretto» nell'allegato sulle regole d'origine, modifica che in futuro permetterà la suddivisione degli invii in uno Stato di transito sotto sorveglianza doganale, senza perdita dell'origine). Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, taluni adeguamenti all'allegato dell'accordo sono stati adottati con procedura scritta. Per quel che riguarda i lavori nel quadro della clausola evolutiva concernente i servizi dell'accordo di libero scambio AELS-Messico (RS 0.632.316.631.1), la Svizzera sta finalizzando specifiche liste d'impegno. Essa si adopererà all'interno dell'AELS per una rapida conclusione dei lavori e affinché il Comitato misto AELS-Messico prenda una decisione in tempi rapidi.

3.3.3

Relazioni bilaterali di libero scambio della Svizzera con partner al di fuori dell'UE

A livello bilaterale la Svizzera ha condotto colloqui esplorativi sulla possibilità di instaurare relazioni di libero scambio con gli Stati Uniti e con il Giappone. Dai colloqui con gli Stati Uniti è risultato, alla fine del mese di gennaio 2006, che non esistono, a breve termine, le condizioni per avviare le trattative. Entrambe le parti si dichiarano tuttavia disposte a prendere in considerazione in un secondo tempo la possibilità di concludere un accordo di libero scambio. Allo scopo di sfruttare le premesse positive poste dai colloqui esplorativi per un'ulteriore approfondita cooperazione, nel mese di maggio è stato istituito un Forum di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti su commercio e investimenti (cfr. n. 6.4).

Nel 2005 è stato istituito un gruppo di studio congiunto Svizzera-Giappone (cfr.

n. 6.6) per esaminare le possibilità di consolidare le relazioni economiche bilaterali.

Il gruppo di studio, che trasmetterà il suo rapporto ai governi dei due Paesi nel gennaio 2007, raccomanda di avviare negoziati su un accordo di libero scambio di ampia portata. Una decisione governativa in merito all'avvio di tali negoziati è attesa per l'inizio del 2007.

27

Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay; il Venezuela ha aderito al Mercosur nel 2006

911

3.4

Nazioni Unite (ONU)

Le istituzioni delle Nazioni Unite che presentano un interesse particolare per la Svizzera nel quadro della sua politica economica esterna sono la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), l'Agenda 21 legata alla Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD) e al seguito di Rio e Johannesburg, la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla biodiversità e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

3.4.1

UNCTAD

La Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), fondata nel 1964 e con sede a Ginevra, persegue lo scopo di integrare i Paesi in sviluppo nell'economia mondiale attraverso il rafforzamento del commercio.

All'interno del sistema delle Nazioni Unite è la principale responsabile delle questioni inerenti al commercio e allo sviluppo. La Svizzera ne è membro fondatore Il piano d'azione «Consenso di São Paulo», adottato nel 2004, è stato sottoposto a una verifica di metà percorso. Il relativo rapporto chiede che l'UNCTAD sfrutti meglio le sinergie create nel quadro dei lavori eseguiti nei settori «ricerca e analisi», «ricerca del consenso politico» e «cooperazione tecnica». Istituzione basata sulla conoscenza, le cui attività sono orientate verso la ricerca e l'analisi nei settori del commercio e dello sviluppo, l'UNCTAD dovrebbe intensificare il suo lavoro di base sugli aspetti che accomunano i due settori del commercio e dello sviluppo.

La Svizzera fornisce il proprio aiuto finanziario a determinati progetti dell'UNCTAD per la promozione del commercio. Essa sostiene infatti il programma regionale COMPAL, inteso a rafforzare la politica della concorrenza e la protezione dei consumatori in America latina (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua e Perù), e il programma «Bio Trade» nei Paesi andini, in Costa Rica e nell'Africa australe. Quest'ultimo favorisce la promozione commerciale di prodotti la cui coltivazione sostenibile contribuisce a mantenere la biodiversità. Anche per quanto concerne gli investimenti, la Svizzera partecipa ai lavori dell'UNCTAD che si prefiggono di preparare i Paesi in sviluppo o in transizione a negoziare accordi in materia d'investimenti e ad applicare con gli investitori privati le procedure per la composizione delle controversie così come previsto negli accordi. In seno all'UNCTAD la Svizzera si impegna inoltre per l'introduzione nei Paesi in sviluppo o in transizione di regole internazionali in materia di contabilità.

Sotto l'egida dell'UNCTAD, all'inizio del 2006 è stato possibile concludere i negoziati per un nuovo accordo internazionale sui legni tropicali. L'applicazione di questo accordo spetta, come il precedente, all'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO), che ha sede Yokohama (cfr. allegato, n. 8.2.2).

912

3.4.2

UNIDO

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) è stata fondata nel 1966 e ha sede a Vienna. Lo scopo dell'organizzazione è di promuovere lo sviluppo industriale sostenibile nei Paesi in sviluppo e in transizione. L'UNIDO è inoltre incaricata, assieme ad altre organizzazioni, di attuare il Protocollo di Montreal per la protezione dello strato d'ozono nonché i progetti del Fondo globale dell'ambiente. La Svizzera fa parte dell'UNIDO sin dalla sua fondazione ed è rappresentata nel Consiglio direttivo (Industrial Development Board) e, da poco, anche nel Comitato del programma e del budget.

Entrato in carica nel gennaio 2006, il direttore generale dell'UNIDO Kandeh Yumkella (Sierra Leone) ha deciso di orientare le attività dell'organizzazione, nella prima parte del suo mandato, alla riduzione della povertà attraverso lo sviluppo industriale, verso la creazione di capacità commerciali e il sostegno nel settore dell'energia e dell'ambiente.

La Svizzera collabora con l'UNIDO nell'intento di promuovere metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e socialmente sostenibili attraverso l'insediamento di centri di tecnologie ambientali (Cleaner Production Centers). Dal marzo 2006, uno Svizzero è a capo del settore-chiave della cooperazione tecnica dell'UNIDO (Energy and Cleaner Production Branch). La Svizzera sostiene inoltre alcuni programmi dell'organizzazione volti a consolidare le capacità dei Paesi in sviluppo nel settore delle norme industriali. Un progetto di questo tipo è stato lanciato nel 2006 in Ghana. Rappresentanti dell'ente di normalizzazione tanzaniano sono giunti in Svizzera per incontrare gli esperti dell'Associazione svizzera di normalizzazione e dell'Ufficio federale di metrologia (METAS) nell'ambito di un programma attualmente in corso in Tanzania.

3.4.3

Seguito di Rio e Johannesburg

In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCTAD), tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, è stato adottato il piano d'azione di Rio («Agenda 21») ed è stata istituita la Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD). Inoltre sono state concluse la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, nonché un'iniziativa sulla gestione ecologicamente razionale delle sostanze chimiche e l'Agenda 21 (sviluppo sostenibile). Nell'ambito del Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile del settembre 2002, la comunità internazionale si è impegnata ad adottare provvedimenti per attuare in modo più deciso lo sviluppo sostenibile.

In novembre si è tenuta a Nairobi una conferenza sul clima.

Nel 2006 i lavori nel quadro del seguito di Rio e Johannesburg si sono concentrati sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01) e sul Protocollo di Kyoto (RS 0.814.011). Una conferenza su questo 913

tema si è tenuta nel mese di novembre a Nairobi, in occasione della quale è stata decisa l'adozione di un programma di lavoro. Esso ha per oggetto la determinazione di nuovi impegni nell'ambito del Protocollo di Kyoto dopo il 2012. Questo programma di lavoro è un segno positivo per i mercati del commercio di emissioni, che possono contare sul fatto che i meccanismi di Kyoto saranno mantenuti anche dopo il 2012. Nel corso dei negoziati la Svizzera si è adoperata con successo affinché, nell'elaborazione del futuro regime climatico, siano considerate la collaborazione internazionale e l'efficacia economica delle misure.

3.4.4

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

L'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) è un'organizzazione specializzata dell'ONU che ha sede a Ginevra. La sua peculiarità è data dal tripartitismo: in tutte le sue istanze sono rappresentati i governi degli Stati membri e i partner sociali (organizzazioni dei lavoratori e del padronato). I compiti dell'OIL consistono essenzialmente nel migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel mondo mediante l'elaborazione di norme internazionali sul lavoro e la vigilanza sul loro rispetto. Gli sforzi per un'applicazione a livello mondiale delle norme fondamentali sul lavoro rappresentano una delle attività centrali dell'OIL a favore di un lavoro dignitoso.

Promuovere le possibilità di ottenere un lavoro dignitoso e un'occupazione produttiva è l'obiettivo fondamentale dell'OIL, organizzazione di cui la Svizzera fa parte sin dalla fondazione. Le attività dell'OIL sono principalmente incentrate sui risultati delle grandi conferenze dell'ONU, ma anche sulla dichiarazione finale 2006 del Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC), che ha definito il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro, la protezione sociale e il dialogo sociale ­ tutti obiettivi strategici dell'OIT ­ elementi centrali delle strategie di sviluppo e della cooperazione internazionale fra le organizzazioni bilaterali e multilaterali di aiuto allo sviluppo, istituzioni di Bretton Woods comprese. La Svizzera ha già fornito il suo sostegno per la promozione di una migliore coerenza politica nell'ambito del rapporto pubblicato nel 2004 dalla Commissione mondiale sulla dimensione sociale della mondializzazione.

Il rapporto della Commissione mondiale, la risoluzione finale del Vertice mondiale del 2005 dell'ONU e la dichiarazione finale dell'ECOSOC del 2006 hanno contribuito a consolidare il mandato dell'OIL. Questi deve pertanto conferire maggior forza d'azione al suo apparato normativo e alla sua attività di consulenza politica. In occasione di una discussione di principio prevista per la 96a Conferenza internazionale del lavoro del 2007, i gruppi membri dell'organizzazione avranno la possibilità di adottare misure di natura istituzionale e strategica che permettano all'OIL di rispondere in modo più efficace ai bisogni dei suoi membri, che sotto l'influsso del processo di globalizzazione sono soggetti a rapidi cambiamenti. La
Svizzera prenderà parte attivamente a questa discussione così importante per il futuro.

I progetti dell'OIL sostenuti dalla Svizzera nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo della SECO hanno dato buona prova sul terreno. È il caso del progetto per la promozione di centri di produzione in Vietnam e in India, destinato a sostene914

re le imprese d'esportazione nell'assicurare una produzione rispettosa delle norme sociali e di lavoro, o del progetto elaborato in giugno presso la SECO, che persegue gli stessi obiettivi in Sudafrica. Questi progetti mirano a facilitare la partecipazione delle imprese di questi Paesi alle catene di produzione mondiali e ad aumentare le loro opportunità di essere competitive sui mercati mondiali. In tal modo, danno un importante contributo affinché si creino le condizioni per un'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso, per lottare contro la povertà e per una gestione sostenibile dei movimenti migratori legati al lavoro.

L'attuazione del piano d'azione elaborato dall'OIL e dal governo del Myanmar (ex Birmania), inteso a lottare contro il lavoro forzato in questo Paese, incontra continuamente ostacoli. La Conferenza internazionale del lavoro di giugno ha chiesto al governo del Myanmar di liberare al più presto tutte le persone incarcerate per aver preso contatto con l'OIL e di sospendere le azioni penali nei loro confronti. Con l'OIL verrà d'altronde istituito un meccanismo di cooperazione affidabile per il trattamento delle denunce di lavoro forzato, che comprenderà anche garanzie per la sicurezza dei ricorrenti. A dipendenza di come si evolverà la situazione nel Myanmar, il Consiglio d'amministrazione dell'OIL deciderà se proseguire la cooperazione con questo Stato. Nel mese di giugno, il Consiglio federale ha deciso di inasprire le sanzioni decretate contro il Myanmar (cfr. n. 7.1.2.2), ribadendo in tal modo la richiesta che il Paese adotti riforme in termini di democrazia, Stato di diritto e diritti dell'uomo.

3.5

Cooperazione multilaterale nel settore dell'energia

L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) è un'istituzione autonoma nell'ambito dell'OCSE e conta 26 Stati membri. I suoi obiettivi principali sono di assicurare un approvvigionamento regolare di energia mediante il petrolio e di lottare contro le crisi di approvvigionamento. Nei suoi trent'anni di esistenza l'Agenzia ha esteso la questione della sicurezza dell'approvvigionamento nel settore petrolifero verso una differenziazione delle fonti energetiche e la promozione di un maggior rendimento energetico. Il Trattato sulla Carta dell'energia, entrato in vigore il 16 aprile 1998, costituisce il quadro legale di una cooperazione europea ed euroasiatica a lungo termine nel settore dell'energia.

Nell'anno in rassegna, i lavori dell'AIE sono stati contrassegnati dalla situazione sul mercato petrolifero, che rimane sempre tesa. L'attuale «mix» energetico degli Stati dell'OCSE viene definito dall'AIE «vulnerabile, inquinante e caro». Già in occasione del vertice del G8 del 2005, svoltosi a Gleneagles, all'AIE era stato chiesto di occuparsi maggiormente delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione la situazione dei Paesi in sviluppo. Il vertice di San Pietroburgo del luglio 2006, che ha esaminato la «sicurezza dell'approvvigionamento in prospettiva globale», ha esteso questo mandato. Alla fine del 2006 il consiglio d'amministrazione ha perciò deciso di adottare una nuova strategia di cooperazione con i Paesi non membri, fra i quali figurano la Cina e l'India, due grandi consumatori di petrolio. In futuro questi Paesi dovranno poter partecipare alle consultazioni dell'AIE su una base ad hoc. Si persegue anche una collaborazione con la Russia, ma essa si rivela di difficile realizza915

zione. L'AIE ha inoltre intensificato la sua partecipazione alle conferenze internazionali sulle questioni energetiche, fra cui quelle sul clima.

In reazione alla controversia sul gas che oppone Russia e Ucraina, l'AIE ha deciso di procedere a una sorveglianza sistematica del mercato del gas naturale, non solo di quello del petrolio. Nel gennaio 2006, l'incremento dell'utilizzo di gas per la produzione di energia elettrica, dovuto alle basse temperature, ha provocato una crisi del gas in Italia che ha interessato anche il sud del Ticino.

La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è pure divenuta una componente essenziale della Carta dell'energia (RS 0.730.0). Ciò ha portato a una collaborazione più stretta fra organizzazioni che perseguono scopi analoghi. Su iniziativa delle istituzioni firmatarie della Carta dell'energia, questo tema andrà discusso congiuntamente fra l'OSCE e l'AIE. L'UE sembra abbia accantonato la speranza che la Russia ratifichi questo documento. La sua ratifica avrebbe rafforzato la certezza del diritto per quel che riguarda gli investimenti stranieri in Russia nel settore dell'energia. Si sono profusi sforzi per la conclusione di un accordo di partenariato UE-Russia che riprenda sostanzialmente le disposizioni della Carta.

4

Sistema finanziario internazionale L'economia mondiale continua a crescere in modo impressionante, tanto che dall'inizio del 2006 il volume dei crediti in corso del Fondo monetario internazionale (FMI) si è ridotto ancora del 51 per cento, fissandosi a 32,8 miliardi di franchi. Le attività del FMI si sono concentrate sull'applicazione della strategia a medio termine dell'istituzione e sulla riforma delle condizioni di voto e delle quote dei suoi Paesi membri.

In Svizzera, l'accordo «Basilea II» sul capitale proprio entrerà in vigore nel gennaio 2007. Inoltre, per quel che concerne il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sono in preparazione gli adeguamenti legislativi ispirati dal GAFI.

Negli altri organi internazionali di sorveglianza, la Svizzera ha continuato a partecipare attivamente all'elaborazione di nuove norme e linee direttive.

4.1

Fondo monetario internazionale

4.1.1

Situazione dell'economia mondiale

Il Fondo monetario ha rivisto verso l'alto le sue previsioni della crescita economica mondiale per il 2006 e il 2007, che passano al 5,1 rispettivamente al 4,9 per cento.

Nonostante il ruolo trainante di Stati Uniti e Cina, la ripresa dell'economia mondiale poggia ormai su basi allargate. Contemporaneamente, però, i rischi di una rettifica verso il basso sono aumentati in ragione delle maggiori aspettative inflazionistiche, dell'evoluzione incerta del prezzo del petrolio e di possibili tendenze protezionistiche. Inoltre, permane il rischio di un'eliminazione disordinata degli squilibri mondiali della bilancia dei pagamenti.

916

In considerazione della netta ripresa dell'economia mondiale e della stabilità finanziaria internazionale, negli ultimi tempi il FMI non ha concesso alcun credito elevato. Di conseguenza, il volume dei crediti che il FMI deve tuttora ricuperare ha raggiunto il livello più basso degli ultimi vent'anni. Ciò ha comportato un'importante diminuzione degli interessi percepiti, con i quali il FMI finanzia le sue spese di gestione. Per l'inizio del 2007, un comitato d'insigni esperti presenterà una serie di raccomandazioni volte a garantire a lungo termine un finanziamento equilibrato dell'istituzione.

4.1.2

Importanti dossier del FMI

In seno al FMI si è iniziato ad applicare la strategia e medio termine, principalmente nei settori della rappresentanza dei suoi Paesi membri e della sorveglianza delle politiche economiche. La discussione sulla rappresentanza nel FMI è sfociata in una risoluzione che i governatori del Fondo monetario hanno accettato nella misura del 90,6 per cento dei diritti di voto. Questa riforma mira a istituire, entro due anni, un sistema di rappresentanza dei Paesi che tenga maggiormente conto dei recenti sviluppi dell'economia mondiale e che rifletta in modo più chiaro il peso economico di ciascun Paese. La risoluzione prevede che si proceda in due tappe: anzitutto si è deciso di aumentare subito dell'1,8 per cento la quota parte di Cina, Corea del Sud, Messico e della Turchia; secondariamente, entro l'assemblea annuale del 2007 si negozierà una nuova formula di calcolo delle quote parti. Il Consiglio di amministrazione del FMI è stato inoltre incaricato di proporre almeno un raddoppio dei voti di base entro l'assemblea annuale del 2007, ma al più tardi entro quella del 2008. Per proteggere i Paesi poveri occorre infine introdurre meccanismo che permetta di mantenere sempre costante la proporzione dei voti di base in rapporto all'insieme dei voti. La Svizzera sostiene questa riforma, anche se ciò comporterà una probabile riduzione della sua quota parte. Essa s'impegna quindi affinché la nuova formula tenga meglio conto dell'importanza internazionale della piazza finanziaria dei vari Paesi membri. Rammenta anche che la riforma del FMI dovrà servire a rafforzare il ruolo del Consiglio d'amministrazione e del Comitato internazionale monetario e finanziario (IMFC).

Nel settore della sorveglianza (Surveillance) in materia di politica economica, l'IMFC ha accolto con favore le consultazioni multilaterali che il Fondo monetario sta conducendo attualmente con Paesi importanti dal punto di vista sistemico e con i blocchi economici. L'IMFC è d'accordo che si compiano ulteriori sforzi per migliorare l'analisi e la valutazione dei regimi di cambio dei Paesi membri. Ha deciso che in occasione della prossima assemblea discuterà nuovamente la questione riguardante una migliore trasparenza nell'attribuzione dei mandati per la surveillance. Le discussioni tenutesi in seno all'IMFC hanno riguardato le linee di credito del
FMI per i Paesi emergenti che perseguono un consolidamento della loro politica economica ma che sono ancora vulnerabili dal punto di vista del commercio esterno.

L'IMFC ha incaricato il Consiglio d'amministrazione di elaborare uno strumento in tal senso e di presentare un progetto concreto in occasione della prossima assemblea che si terrà nella primavera del 2007.

Per quel che concerne i Paesi in sviluppo, si è deciso di inserire undici altri Stati nella lista dei Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC). Un Paese del gruppo di voto della Svizzera, la Repubblica kirghiza, è incluso in questa lista in quanto soddi917

sfa i criteri d'ammissione, che si basano sui dati economici della fine del 2004. La Svizzera ritiene la decisione corretta, in quanto rispetta le condizioni di applicazione dell'iniziativa HIPC riconosciute internazionalmente e garantisce una certa parità di trattamento. I Paesi che avranno svolto il loro programma sostenuto dal FMI secondo le condizioni dell'iniziativa HIPC beneficeranno anche dell'annullamento del loro debito nel quadro dell'iniziativa multilaterale per la riduzione del debito (cfr.

n. 5.2.1.3). Il problema ancora irrisolto riguardante i Paesi che hanno arretrati presso il FMI ­ Liberia, Somalia e Sudan ­ potrebbe portare il costo complessivo dello sdebitamento per il FMI fino a 3,6 miliardi di franchi. Dall'estate 2007 il FMI dovrà reperire altre risorse per finanziare questo annullamento di debiti e in tal senso solleciterà i Paesi donatori, fra cui la Svizzera, per ottenere i fondi necessari.

4.1.3

Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI

Nel mese di ottobre 2006 la somma delle quote parti nel FMI ammontava a 381 miliardi di franchi. La Svizzera vi contribuisce con 6,39 miliardi di franchi, che corrisponde più o meno alla sua quota di voto in seno al FMI. Per il momento, sul contributo della Svizzera il FMI ha prelevato solo 0,661 miliardi di franchi.

L'importo è versato in diritti speciali di prelievo (DSP, unità di conto del FMI) e rimunerato dagli interessi. Il contributo della Svizzera al capitale del FMI è versato dalla Banca nazionale svizzera (BNS) sulla base di una garanzia della Confederazione. I contributi rimborsabili versati dalla Svizzera al FMI sono riassunti nella tavola seguente.

Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI, fine ottobre 2006 Già utilizzati

Ancora a disposizione

Totale

in milioni di franchi, arrotondati

Posizioni di riserva presso il FMI AGC e NAC Acquisizione e cessione di DSP Fondo per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF)

661 ­ 48

5 730 2 846 691

6 391 2 846 739

221

310

531

Totale dei contributi finanziari

930

9 577

10 507

Fonte: BNS

Oltre a questi prestiti, la Svizzera stanzia contributi a fondo perso per la riduzione dei tassi del PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility ­ crediti a tasso d'interesse agevolato a favore di Stati a basso reddito e con problemi alla bilancia dei pagamenti) e per l'iniziativa di sdebitamento a favore dei Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) del 1999. Nel 2006 la Svizzera ha versato 5,84 milioni di franchi al fondo fiduciario PRGF-HIPC. Questo contributo si fonda sul decreto federale dell'11 marzo 1998 concernente la partecipazione della Svizzera al nuovo Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale (FF 1998 1065). Infine, la Bulgaria 918

deve ancora rimborsare un credito di aiuto alla bilancia dei pagamenti di 23 milioni di franchi, concesso nel 2000 in applicazione alla legge sull'aiuto monetario (RS 941.13). Concesso per aumentare un programma di adeguamento del FMI, il credito scade nel 2007.

4.2

Il Gruppo dei Dieci (G10)

Il rapporto del presidente dei sostituti del G10 Philipp Hildebrand, membro della Direzione generale della BNS, concernente il ruolo e l'organizzazione futuri del G10, è stato al centro dei dibattiti tenutisi in occasione della riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi del G10. Tutti i Paesi hanno appoggiato la sua proposta volta a far sì che anche in futuro il G10 resti un importante forum di scambio informale su questioni finanziarie internazionali. I ministri e i governatori hanno pure deciso di sopprimere la funzione di sostituto del G10, in modo da semplificare l'organizzazione e ridurre le sovrapposizioni con altri forum. Il dialogo sui temi finanziari e macroeconomici continuerà nel quadro del Financial Stability Forum (FSF), istituto di cui la Svizzera entrerà a far parte con tutta probabilità dal mese di marzo 2007. In tal modo, al nostro Paese continuerà ad avere la possibilità di partecipare direttamente al dialogo per la promozione della stabilità del sistema finanziario internazionale e della sorveglianza dei mercati finanziari. Si tratta di un aspetto di estrema importanza per la nostra piazza finanziaria.

Il Gruppo dei Dieci si è occupato inoltre della regolazione dei mercati finanziari e delle sue ripercussioni sulla concorrenza internazionale. Il G10 ha sottolineato l'importanza data dal fatto di poter valutare gli effetti delle ultime iniziative regolatrici e della loro attuazione sull'efficacia dei mercati finanziari. A tal proposito, è stata nuovamente ribadita l'importanza di una collaborazione armoniosa fra le autorità di regolazione e gli attori del mercato.

4.3

Organi internazionali di sorveglianza

4.3.1

Comitato di Basilea per la supervisione bancaria

Le attività del Comitato di Basilea si concentrano sull'attuazione dell'accordo riveduto sul capitale proprio (Basilea II). Le ripercussioni quantitative di Basilea II sono state valutate nel quinto studio d'impatto condotto a livello internazionale («Quantitative Impact Study 5»). Sulla base dei risultati di questo studio, nel maggio 2006 il Comitato ha deciso di non apportare più alcuna modifica alla calibratura dell'apparato normativo, finora fissato in modo provvisorio. Ciò ha permesso l'adozione definitiva di Basilea II, che in Svizzera entrerà in vigore nel gennaio 2007.

Il Comitato di Basilea seguirà con attenzione l'evoluzione delle esigenze in materia di capitale proprio dell'accordo Basilea II. Il comitato continuerà ad occuparsi pure dell'importanza dell'influsso della congiuntura sulle esigenze specifiche del settore bancario di Basilea II in materia di capitale proprio, per poter valutare meglio il rischio degli effetti (pro-)ciclici di Basilea II e in particolare l'approccio basato sul

919

rating interno (IRB) per la copertura dei rischi di credito. A tal proposito permane ancora una certa insicurezza.

Oltre agli ultimi lavori relativi a Basilea II, il Comitato ha riveduto i suoi principi di base per un'efficace supervisione bancaria («Core Principles for Effective Banking Supervision»), pubblicati la prima volta nel settembre 1997. Questi principi costituiscono, con l'annessa «Core Principles Methodology», una referenza riconosciuta a livello internazionale, con i quali i Paesi possono valutare meglio la qualità della loro supervisione bancaria. L'insieme dei principi è stato pubblicato nell'ottobre 2006. Sono da sottolineare soprattutto gli adeguamenti apportati a diverse raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI).

4.3.2

Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (IOSCO)

L'attuazione del Protocollo d'intesa adottato nel 2002 sulla cooperazione e lo scambio d'informazioni a livello mondiale tra le autorità preposte alla sorveglianza dei titoli di credito (IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding, MoU) resta al centro delle attività della IOSCO. Il Protocollo può essere firmato senza riserve soltanto dai membri IOSCO che adempiono tutti i requisiti e le condizioni definite dal Protocollo (i cosiddetti firmatari A). Il processo di attuazione del MoU dovrebbe inoltre indurre i membri che non adempiono ancora i requisiti ad adeguare le loro leggi nazionali (firmatari B). Nel 2004, al termine di una speciale procedura d'esame, la Commissione federale delle banche è stata inserita nell'allegato B del MoU, poiché la Svizzera ha saputo dimostrare in modo convincente di aver avviato i necessari adeguamenti legislativi. Le disposizioni della legge sulle borse riguardanti l'assistenza amministrativa (art. 38; RS 954.1) sono entrate in vigore il 1° febbraio 2006. Fondandosi su queste nuove norme, la Commissione federale delle banche si è posta ora l'obiettivo di dimostrare ai suoi omologhi stranieri che l'assistenza amministrativa funziona realmente e che soddisfa quindi le esigenze per essere ammessi quale firmatario A dell'accordo.

4.3.3

Joint Forum

Il Joint Forum è composto in parti uguali di rappresentanti di istituzioni di vigilanza delle banche, del commercio di valori mobiliari e delle assicurazioni. La Svizzera è rappresentata dalla Commissione federale delle banche. Nel 2006, suo decimo anno di esistenza, il Joint Forum ha portato a termine due progetti destinati alla pubblicazione.

Il documento «The management of liquidity risk in financial groups» (La gestione dei rischi di liquidità nei gruppi finanziari) offre una panoramica delle sfide pratiche di finanziamento affrontate da circa 40 gruppi e conglomerati finanziari attivi oltre frontiera, in modo transettoriale e transmonetario. Le valutazioni degli istituti finanziari riguardano (i) la gestione propriamente detta dei rischi di liquidità (di rifinanziamento), in particolare nei periodi di tensione, (ii) l'influenza delle esigenze in materia di regolamentazione sulla pratica e sulle strutture organizzative degli istituti (iii) gli strumenti finanziari che comportano un maggior fabbisogno di liquidità, 920

(iv) le supposizioni delle imprese per quel che concerne le liquidità disponibili, e (v) la dimensione e la scadenza delle misure previste dalle imprese per superare gli choc in materia di liquidità. Le banche centrali e le autorità di supervisione bancaria non devono preoccuparsi troppo dei rischi relativi ai modelli commerciali di questo settore; sembra tuttavia che almeno il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria continuerà a occuparsi dell'argomento in modo approfondito.

La formulazione degli «High level principles for business continuity» (Principi per la continuità dell'attività commerciale) corrispondeva a una necessità di sviluppare questi principi nell'interesse della stabilità finanziaria a livello mondiale. Diversi avvenimenti, quali catastrofi naturali, attacchi terroristici e pandemie, hanno bene evidenziato i pericoli di una discontinuità del sistema finanziario e le difficoltà che si incontrano nella gestione di tali crisi. Il documento del Joint Forum rappresenta un consenso fra le autorità di sorveglianza e gli intermediari finanziari a proposito di standard accettabili per la continuità delle attività commerciali (Business Continuity) a livello internazionale. Con i suoi sette principi, illustrati da casi concreti, lo studio si rivolge tanto alle autorità di sorveglianza quanto agli intermediari finanziari.

4.3.4

Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni (IAIS)

Nell'anno in rassegna l'IAIS ha adottato numerosi standard di controllo delle assicurazioni e delle riassicurazioni. Queste norme, anche se non sono giuridicamente vincolanti, rispecchiano talune esigenze minime dell'IAIS nei confronti dei suoi membri. I rappresentanti dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) hanno contribuito attivamente alla loro elaborazione.

Lo «Standard on Asset-Liability Management» fissa le esigenze minime per quel che riguarda la gestione del patrimonio e dei debiti degli assicuratori. È completato da un glossario e dalle spiegazioni tecniche. Lo «Standard on Disclosure Concerning Technical Risks and Performance for Life Insurers» fissa le esigenze minime per quel che riguarda la comunicazione di dati per gli assicuratori vita. Questi standard sono accompagnati da due guide. La prima rende attenti gli assicuratori sui rischi di frode assicurativa, indicando possibili contromisure; la seconda riguarda i recenti sviluppi registrati nel settore dei contratti di riassicurazione.

L'IAIS ha proseguito i lavori per l'elaborazione di uno strumento quadro per la vigilanza della solvibilità degli assicuratori. Lo «Standard on Asset-Liability Management» ne è il primo elemento. In collaborazione con la Banca mondiale, l'IAIS ha pubblicato una documentazione per la formazione nel settore della vigilanza in materia di assicurazioni.

4.3.5

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI)

Le 40 raccomandazioni del GAFI rivedute e adottate nel giugno 2003 costituiscono lo standard internazionale per la lotta contro il riciclaggio. Esse sono completate da nove raccomandazioni speciali concernenti la lotta contro il finanziamento del terrorismo. La valutazione della Svizzera svolta dal GAFI nel 2005 ha dimostrato che la legislazione svizzera è già in parte compatibile con le nuove raccomandazioni 921

del GAFI; sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti per assicurare la totale compatibilità con le raccomandazioni. In tal senso, nel gennaio 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge; i risultati della consultazione gli sono stati sottoposti a fine settembre 2006. Il Dipartimento federale delle finanze è stato incaricato di redigere un messaggio, che dovrà presentare al Consiglio federale entro l'estate 2007. Per quel che riguarda la modifica della norma sui reati insider (abrogazione dell'art. 161 n. 3 CP), l'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha trasmesso un messaggio al Parlamento.

Nel febbraio 2006 il GAFI ha adottato una nota interpretativa che spiega la Raccomandazione speciale VIII sulle organizzazioni non profit. Nella nota sono elencate in particolare misure specifiche volte a garantire che le organizzazioni non profit non siano strumentalizzate dalle organizzazioni terroristiche.

Nel quadro della terza serie di valutazioni dei Paesi membri, avviata nel gennaio 2005, il GAFI nel corso del 2006 ha proceduto alla valutazione di Danimarca, Irlanda, Islanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Svezia.

Negli ultimi dieci anni il GAFI si è adoperato per lo sviluppo di organi regionali simili al GAFI, in modo da garantire l'applicazione effettiva delle sue raccomandazioni su scala mondiale. In giugno il GAFI ha riconosciuto quale nono organismo regionale un gruppo d'azione intergovernativo africano. Per rafforzare la cooperazione con gli organi regionali, il GAFI a istituito il nuovo statuto di membro associato, che rafforza i diritti e gli obblighi di questi organi. Tre di essi (America latina, Asia-Pacifico e Consiglio d'Europa) hanno già ottenuto questo statuto.

Nel mese di ottobre 2006, su iniziativa degli Stati Uniti si è discusso sull'opportunità di includere nei temi del GAFI quello riguardante la lotta al finanziamento delle armi di distruzione di massa.

Nel 2006 il GAFI ha pubblicato tre rapporti sui metodi di finanziamento abusivo.

Il GAFI ha concluso la valutazione dei Paesi e territori non cooperativi (NCCT), stralciando l'ultimo Paese che figurava ancora sulla lista, il Myanmar. In ottobre è stato formato un gruppo di lavoro che dovrà occuparsi di problemi legati alla cooperazione internazionale.

5

Cooperazione economica allo sviluppo Le misure di aiuto ai Paesi in sviluppo o in transizione costituiscono una parte importante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Le misure di sostegno alle politiche economiche e commerciali della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) completano e rafforzano gli strumenti di cooperazione tecnica impiegati dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Il principale obiettivo di queste misure consiste nel promuovere una crescita sostenibile nell'ambito dell'economia di mercato e l'integrazione dei Paesi partner a livello mondiale. Gli strumenti per raggiungerlo sono il miglioramento delle condizioni quadro macroeconomiche, la promozione del commercio e degli investimenti e la messa a disposizione di infrastrutture di base.

922

5.1

Misure di aiuto ai Paesi in sviluppo e in transizione

Nel 2006 la Svizzera ha versato un totale di 234 milioni di franchi per progetti bilaterali nell'ambito della cooperazione economica con i Paesi in sviluppo e in transizione: 154 milioni di franchi sono stati destinati ai Paesi in sviluppo e circa 80 milioni di franchi ai Paesi dell'Europa dell'Est e alla CSI. Nell'anno in rassegna la SECO era attiva in 22 Paesi prioritari (12 Paesi in sviluppo, 10 Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI), quattro in meno che nel 2005 (Cina, India, Russia e Uzbekistan). Le istituzioni multilaterali di finanziamento hanno ricevuto contributi dell'ordine di 303 milioni di franchi.

In ottobre le Camere federali hanno adottato la legge sulle preferenze tariffali che consente di mantenere il sistema generale di preferenze tariffali accordate ai Paesi in sviluppo. La legge e la nuova ordinanza sulle preferenze tariffali entreranno in vigore il 1° marzo 2007. Nell'ambito del contributo svizzero alla riduzione delle disuguaglianze nell'UE allargata sono stati effettuati numerosi lavori preparatori che nel 2007 dovrebbero consentire di varare rapidamente i relativi progetti sulla base della nuova legge per l'aiuto ai Paesi dell'Est.

5.1.1

Paesi in sviluppo

5.1.1.1

Aiuto macroeconomico

L'aiuto macroeconomico è volto a promuovere condizioni economiche quadro stabili per stimolare la crescita e gli investimenti nei Paesi partner della Svizzera.

L'obiettivo di realizzare una politica budgetaria, monetaria e finanziaria stabile nei Paesi partner, condizione irrinunciabile per una crescita economica sostenibile e una migliore integrazione di questi Paesi nell'economia mondiale, necessita di un intervento su tre assi. Per quanto riguarda gli strumenti di aiuto finanziario (aiuto al bilancio e riduzione del debito), il dialogo politico si concentra innanzitutto sulle riforme economiche da realizzare. Mediante programmi di assistenza tecnica, inoltre, la Svizzera si impegna a rafforzare le capacità tecniche e istituzionali in settori fondamentali della politica economica.

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha presieduto tre programmi di aiuto al bilancio (Burkina Faso, Nicaragua, Tanzania) condotti assieme ad altri donatori. L'esercizio di questa funzione consente alla Svizzera, un Paese donatore relativamente piccolo, di aumentare la propria visibilità e offre l'opportunità di inserire nel dialogo di politica economica argomenti importanti quali l'aumento dell'efficacia degli aiuti, il miglioramento della trasparenza budgetaria, la diminuzione dei costi di transazione grazie a una maggiore armonizzazione e la lotta alla corruzione. Gli indicatori di prestazione concordati con i cinque Paesi destinatari dell'aiuto al bilancio sono stati in gran parte raggiunti nel 2006. Ciò ha permesso alla Svizzera di versare i suoi contributi al Burkina Faso (8 mio. di fr.), al Ghana (8,1), al Mozambico (8,5), al Nicaragua (6,5) e alla Tanzania (6). La Svizzera ha partecipato inoltre attivamente a una valutazione indipendente dell'aiuto al bilancio nell'ambito dell'OCSE/CAS. La valutazione ha confermato che l'aiuto al bilancio è lo strumento più importante per aumentare l'efficacia del sostegno. In Paesi in cui sono garantite determinate condi923

zioni di base, come la stabilità macroeconomica o il rispetto di principi democratici fondamentali, l'aiuto al bilancio può contribuire a lottare contro la povertà e a promuovere lo sviluppo economico come sostegno a progetti precisi. Un simposio internazionale organizzato dalla SECO ha offerto l'occasione di dibattere ampiamente sui benefici e sulle problematiche propri dell'aiuto al bilancio. Complemento indispensabile di quest'ultimo, i programmi di rafforzamento delle capacità istituzionali in settori quali la gestione delle finanze pubbliche, la politica delle entrate, quella fiscale e la gestione del debito sono stati proseguiti nei Paesi summenzionati.

La Svizzera continua a partecipare all'iniziativa globale in favore della riduzione del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati (Iniziativa HIPC). La riuscita delle riforme economiche e strutturali per la riduzione del debito nei Paesi HIPC (segnatamente l'elaborazione di una strategia di lotta alla povertà) rappresenta una condizione per lo sdebitamento supplementare previsto nell'ambito dell'iniziativa multilaterale. Il nuovo sistema di analisi dell'indebitamento messo a punto dalle istituzioni di Bretton Woods (Debt Sustainability Framework) è stato applicato con successo durante l'anno in rassegna. Questo nuovo strumento quadro consentirà di decidere in quale misura un Paese potrà beneficiare di crediti a tassi agevolati o di sovvenzioni.

La Svizzera sostiene detto strumento perché rappresenta un approccio innovativo per valutare l'indebitamento estero e getta dunque le basi per evitare di scivolare nuovamente nel sovraindebitamento.

5.1.1.2

Cooperazione nel settore finanziario

Nel 2006, nel settore finanziario sono stati condotti negoziati concernenti la seconda fase dell'iniziativa FIRST (Financial Reform and Strengthening Initiative, www.firstinitiative.org) sostenuta dalla Svizzera, dalla Banca mondiale, dal FMI, dalla Gran Bretagna, dai Paesi Bassi, dal Canada e dalla Svezia. L'iniziativa FIRST consente di attuare misure tecniche di sostegno al settore finanziario, per esempio per rafforzare la sorveglianza dell'infrastruttura bancaria e finanziaria oppure della regolazione nel settore assicurativo. La struttura dell'iniziativa e l'assistenza tecnica consentono ai Paesi destinatari di attuare in tempi brevi le raccomandazioni della Banca mondiale e del FMI nell'ambito dei Financial Sector Assessment Programs. I progetti contribuiscono all'applicazione degli standard riconosciuti a livello internazionale aumentando in tal modo la prevedibilità e la trasparenza delle condizioni quadro dei mercati finanziari nei Paesi in sviluppo e in transizione. Sul piano bilaterale la Svizzera ha esteso il suo impegno volto a rafforzare le capacità nel campo finanziario mediante programmi di formazione nei settori delle banche e del mercato dei capitali. L'assistenza tecnica alle banche centrali è proseguita in Vietnam, in Tanzania e in Azerbaigian, mentre in Perù è stata avviata proprio nel 2006.

5.1.1.3

Cooperazione allo sviluppo legata al commercio

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo legata al commercio, i fatti rilevanti del 2006 sono stati la creazione di una nuova base legale per il Sistema generalizzato delle preferenze e, sul piano internazionale, i negoziati relativi a un pacchetto di sviluppo nell'ambito dell'OMC (Aid for Trade). Il decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (decreto sulle preferenze 924

tariffali) è in vigore fino al 28 febbraio 2007 (RU 1997 374). Per mantenere le preferenze tariffali, il 1° marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato un messaggio relativo alla legge federale concernente la modifica del decreto federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2006 2759). Il 1° ottobre 2006 le Camere hanno approvato la legge sulle preferenze tariffali che entrerà in vigore il 1° marzo 2007 assieme alla nuova ordinanza corrispondente. Le concessioni tariffali iscritte nell'ordinanza offrono ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno avanzati un accesso al mercato svizzero esente da dazi e da contingentamenti.

L'iniziativa Aid for Trade, lanciata nel dicembre 2005 dal direttore generale Pascal Lamy in occasione della 6a Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong, è volta a stanziare risorse supplementari destinate alla cooperazione allo sviluppo legata al commercio. Sono soprattutto i Paesi in sviluppo più poveri che vanno sostenuti nei loro sforzi a partecipare più attivamente ai negoziati dell'OMC, ad aumentare le proprie capacità di esportazione e a creare condizioni quadro più favorevoli al commercio. La Svizzera partecipa a questa iniziativa perché essa, rafforzando i Paesi in sviluppo e il dispositivo normativo dell'OMC, risulta complementare alle misure della SECO in materia di cooperazione allo sviluppo legata al commercio e migliora il coordinamento tra i Paesi donatori. La Svizzera si oppone tuttavia alla creazione di un ulteriore fondo internazionale di sostegno alla politica commerciale.

Oltre a incoraggiare la produzione di nicchia dei Paesi in sviluppo (commercio equo, prodotti biologici), la Svizzera s'impegna sempre di più in progetti che promuovono la sostenibilità dei metodi di produzione in generale (mainstreaming). Soltanto il rispetto delle norme qualitative, sociali e ambientali fondamentali assicura a lungo termine l'accesso ai mercati più remunerativi. I criteri minimi sono definiti in collaborazione con rappresentanti dei diversi gruppi di interesse coinvolti nell'intera catena di valore aggiunto (produttori dei Paesi in sviluppo, rappresentanti del commercio all'ingrosso e al dettaglio e rappresentanti dell'industria alimentare) e con organizzazioni non governative. La Svizzera sostiene parecchie di queste iniziative
a livello mondiale come, per esempio, la messa a punto di un codice internazionale della sostenibilità nel settore del caffè (Common Code for the Coffee Community).

5.1.1.4

Promozione degli investimenti

Nel settore della promozione degli investimenti, la Swiss Organisation for Facilitating Investments (SOFI) ha sostenuto progetti d'investimento avviati nei Paesi partner da aziende svizzere e dei Paesi dell'OCSE, fornendo loro informazioni, contatti e consigli utili. La SOFI offre ogni anno servizi di consulenza per circa 300 progetti, per un volume d'investimenti pari a circa 100 milioni di franchi. Le attività della SECO si concentrano tuttavia sul miglioramento delle condizioni quadro per gli investimenti e sulla promozione delle PMI nei Paesi partner. Uno dei cardini di questa attività ruota attorno al finanziamento di aziende attraverso intermediari finanziari messo a punto su mandato della SECO dalla società di finanziamento dello sviluppo Sifem SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets). Nell'anno in rassegna sono state approvate sei partecipazioni per un totale di 43 milioni di franchi rafforzando così ulteriormente l'impegno della SECO per la mobilitazione di investimenti privati in Africa, Asia e America Latina. Contemporaneamente sono stati lanciati numerosi progetti nell'ambito del partenariato strategico con la Società finanziaria internazionale (SFI) volti a migliorare l'ambiente degli affari, a rafforza925

re i mercati finanziari locali in Africa e a semplificare la creazione e la registrazione di nuove imprese in America Latina.

5.1.1.5

Finanziamento delle infrastrutture

Nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture è stata data priorità all'ampliamento del programma per i Paesi in sviluppo più poveri come complemento del programma di finanziamenti misti, oggetto di un'ulteriore riduzione. Sono stati scelti nuovi progetti di trattamento dell'acqua in Tanzania e in Nicaragua, realizzati in collaborazione con partner multilaterali. In Nicaragua, per esempio, il ripristino delle reti dell'acqua potabile e dell'acqua di scarico e il sostegno al risanamento e alla riorganizzazione della società idrica consentiranno di migliorare l'approvvigionamento in modo sostenibile. Nell'ambito del progetto nel settore idrico di El Alto in Bolivia, realizzato sotto forma di un partenariato pubblico-privato, è stato possibile concludere una prima fase con la posa di condutture d'acqua potabile. Il seguito del progetto rimane poco chiaro; la città non ha infatti ancora potuto mettere a disposizione i terreni necessari e il futuro della società idrica privatizzata non è garantito.

Linee attive di finanziamenti misti esistono ancora soltanto con pochi Paesi un po' più avanzati come l'Egitto, la Giordania, la Tunisia e il Vietnam. In Cina e in Guatemala si accelera la chiusura degli ultimi progetti. Vengono finanziati soltanto progetti non commerciali nei settori della salute e dell'ambiente. Nell'anno in rassegna sono stati lanciati progetti riguardanti soprattutto le ferrovie (Vietnam, Tunisia) e il trattamento delle acque di scarico (Vietnam, Cina). In Vietnam, per esempio, si tratta di modernizzare il sistema di gestione del traffico ferroviario e di aumentare in questo modo la produttività e la capacità di numerose stazioni situate lungo le principali linee del Paese migliorando la sicurezza del traffico.

5.1.2

Europa dell'Est e CSI

5.1.2.1

Finanziamento delle infrastrutture

Il finanziamento delle infrastrutture è lo strumento più importante della cooperazione economica con l'Europa dell'Est e la CSI. Il ripristino e la modernizzazione delle infrastrutture di base permettono di migliorare sia le condizioni di vita della popolazione sia le condizioni quadro dello sviluppo economico e della crescita.

Il programma di aiuto si concentra in primo luogo sui settori dell'energia e dell'acqua, ma contiene anche, a seconda del livello di sviluppo e delle priorità nazionali, progetti nei settori dei rifiuti e dei trasporti. Per quanto riguarda i progetti nel settore dell'energia (elettricità e riscaldamento a distanza) si tratta prevalentemente di migliorare l'efficienza energetica e di contribuire quindi in modo non indifferente alla sostenibilità dell'approvvigionamento dei Paesi interessati. Nel settore dell'acqua, oltre alle reti di approvvigionamento e di smaltimento vengono finanziate anche attività volte a migliorare la gestione delle risorse idriche. Per principio gli interventi sul piano edilizio e tecnico alle infrastrutture sono integrati da un sostegno di tipo finanziario e organizzativo alle aziende di approvvigionamento e da consigli in materia di politica settoriale. Per ottenere una maggiore efficacia e sfruttare le sinergie in modo ottimale, i progetti sono elaborati in stretta collabora926

zione con i governi dei Paesi partner e, in molti casi, realizzati assieme ad altri donatori. È il caso, per esempio, di un nuovo progetto energetico condotto in Tagikistan con la Banca mondiale. L'obiettivo consiste nel migliorare l'efficienza energetica del distributore nazionale e nel consentirgli di operare coprendo i suoi costi. In questo modo si completa in modo sensato il programma in corso cofinanziato dalla Banca asiatica di sviluppo e si creano le condizioni propizie a futuri investimenti privati nel settore. Come conclusione della cooperazione con la Romania, un progetto di riscaldamento a distanza dotato di una componente già integrata atta a introdurre strutture gestionali moderne è stato lanciato assieme alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERD). In Kosovo è stato lanciato un progetto di sviluppo delle risorse idriche nella regione di Gjilan che contribuisce anche a gestire le risorse idriche di tutta la provincia gettando le basi per un loro sfruttamento sostenibile. In tutti questi progetti sono coinvolte per principio imprese svizzere e sono impiegati prodotti svizzeri.

5.1.2.2

Aiuto macroeconomico

Nell'anno in rassegna sono proseguiti i progetti di miglioramento della politica monetaria in Azerbaigian nel settore dell'aiuto macroeconomico. Un altro progetto è previsto per rafforzare i sistemi di traffico dei pagamenti. Tre Paesi del gruppo di voto presieduto dalla Svizzera presso la Banca mondiale e il FMI (Azerbaigian, Repubblica Kirghisa, Tagikistan) ricevono un aiuto per gestire i loro debiti. Questo consente di migliorare le condizioni quadro di finanziamento nell'ambito di un programma diretto dal FMI.

5.1.2.3

Cooperazione legata al commercio

Singoli Paesi del gruppo di voto presieduto dalla Svizzera presso le istituzioni di Bretton Woods ­ Azerbaigian, Montenegro, Serbia e Tagikistan ­ continuano a ricevere sostegno nel quadro del processo di adesione all'OMC. La Svizzera aiuta i Paesi partner ad analizzare le ripercussioni dell'adesione in singoli settori economici offrendo loro migliori condizioni per affrontare i negoziati specifici. La cooperazione integra nel processo di adesione responsabili dei governi e del settore privato, parlamentari, scienziati e rappresentanti di organizzazioni non governative e della società civile.

5.1.2.4

Promozione degli investimenti

L'impegno per mobilizzare capitali a lungo termine destinati alle PMI è stato rafforzato mediante la partecipazione, dell'ordine di 19 milioni di franchi, a due fondi regionali di capitali di rischio nei Balcani. Gli investimenti sono stati effettuati dalla Sifem SA su mandato della SECO. Sono stati infine approvati due progetti volti a migliorare le condizioni quadro del settore privato nell'ambito del partenariato strategico con la Società finanziaria internazionale (SFI) in Asia centrale.

927

5.2

Istituzioni multilaterali di finanziamento

Le istituzioni multilaterali di finanziamento rivestono un'importanza primaria nella lotta alla povertà. La loro forza risiede nella capacità di stabilire norme e standard a livello mondiale, di coordinare un gran numero di attori e di affrontare e risolvere complessi problemi internazionali. In qualità di Stato membro e grazie ai suoi contributi finanziari, la Svizzera partecipa direttamente a queste istituzioni e riesce a difendere efficacemente le sue posizioni in materia di politica dello sviluppo nell'ambito del sistema multilaterale28.

5.2.1

Gruppo della Banca mondiale

Il gruppo della Banca mondiale è composto dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), dall'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dalla Società finanziaria internazionale (SFI) e dall'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA). La realizzazione dell'iniziativa in favore della riduzione del debito ha occupato un posto di primaria importanza nell'anno in rassegna. Oltre alle attività di promozione degli investimenti nel settore dell'energia pulita, l'accento è stato posto sui lavori volti a rafforzare il buon governo e la lotta alla corruzione.

Con Michel Mordasini, in precedenza supplente del capo della cooperazione economica allo sviluppo nella SECO, un nuovo direttore esecutivo ha ripreso il 1° novembre la presidenza svizzera del gruppo di voto presso la Banca mondiale. Il suo predecessore Pietro Veglio aveva ricoperto questa funzione dal 1° aprile 2002.

5.2.1.1

Buona gestione degli affari pubblici e lotta alla corruzione

Una buona gestione degli affari pubblici e la lotta alla corruzione sono stati gli argomenti principali dell'assemblea annuale delle istituzioni di Bretton Woods tenutasi a settembre a Singapore. In questa occasione la Banca mondiale ha presentato una nuova strategia concepita per integrare meglio questi temi nei suoi programmi d'aiuto. Occorre tenere in maggior conto una buona gestione degli affari pubblici e la lotta alla corruzione nelle strategie nazionali e adeguare di conseguenza, laddove opportuno, gli strumenti della cooperazione e il volume dei crediti.

L'attuazione della strategia è armonizzata in funzione delle attività degli altri partner bilaterali e multilaterali e avviene in collaborazione con il settore privato e la società civile.

La Svizzera ha salutato il ruolo esemplare avuto dalla Banca mondiale in questo settore e ha sostenuto il nuovo approccio strategico. Ritiene tuttavia che la strategia debba essere ancora perfezionata e accompagnata da direttive. È importante che le decisioni della Banca mondiale poggino su criteri chiari e trasparenti e che a tutti i 28

928

L'impegno finanziario della Svizzera nella banche multilaterali di sviluppo è illustrato nell'allegato al n. 8.1.1.

Paesi sia assicurato un trattamento equo e coerente. In occasione del suo congresso di primavera nel 2007 la Banca mondiale presenterà un rapporto sui progressi fatti.

5.2.1.2

Attività relative al cambiamento climatico e all'energia pulita

In occasione del Vertice G8 nel luglio 2005 la Banca mondiale è stata chiamata ad allestire una normativa quadro per promuovere gli investimenti nel settore dell'energia pulita e dell'efficienza energetica. La comunità internazionale si trova a far fronte a una grande sfida: rispondere alla crescente domanda di energia proveniente dai Paesi in sviluppo e promuovere nello stesso tempo le energie rinnovabili.

Non bisogna inoltre dimenticare il fatto che le conseguenze del cambiamento climatico (inondazioni, siccità ecc.) pongono ulteriori nuovi problemi proprio ai Paesi in sviluppo. Durante il congresso di primavera della Banca mondiale svoltosi in aprile è stato discusso un primo rapporto relativo a questo progetto. La Banca mondiale è stata sollecitata a verificare gli strumenti finanziari esistenti e, se del caso, a svilupparne di nuovi per incentivare gli investimenti nel settore. Si è tuttavia coscienti del fatto che i bisogni in materia di investimenti per ampliare e rinnovare l'intera infrastruttura energetica dei Paesi in sviluppo sono enormi e superano di gran lunga le possibilità delle istituzioni multilaterali di finanziamento. In questo contesto anche i Paesi in sviluppo sono stati chiamati a intraprendere le necessarie riforme istituzionali e regolatrici al fine di creare un clima favorevole agli investimenti nazionali e internazionali. Anche le banche regionali di sviluppo hanno iscritto questo tema tra le loro priorità e hanno lanciato iniziative.

La Svizzera approva le misure proposte dalla Banca mondiale pur ritenendo che gli strumenti già esistenti (come il Fondo mondiale per l'ambiente, GEF) debbano essere anch'essi presi in considerazione. Secondo la Svizzera la Banca mondiale dovrebbe concentrarsi su settori in cui possiede un vantaggio comparativo, come per esempio la promozione di progetti pilota nel settore delle energie rinnovabili.

5.2.1.3

Realizzazione dell'iniziativa multilaterale per la riduzione del debito

La realizzazione dell'iniziativa multilaterale per la riduzione del debito ha preso il via il 1° luglio. Il suo obiettivo è di accordare ai Paesi in sviluppo più poveri una riduzione dei loro debiti nei confronti dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del Fondo africano di sviluppo (ADF) e del Fondo monetario internazionale (FMI). I costi complessivi dell'iniziativa, che si estenderà sui prossimi 40­50 anni, ammontano a circa 37 miliardi di dollari per l'IDA e a 9,1 miliardi di dollari per l'ADF. Queste cifre si fondano sull'ipotesi che tutti e 40 i Paesi presi in considerazione adempiano le condizioni poste dall'iniziativa. Per quanto riguarda le modalità della stessa, gli Stati membri hanno ritenuto decisivo il fatto che la capacità finanziaria delle istituzioni internazionali di finanziamento interessate non venga indebolita dalla riduzione del debito. È stato dunque deciso di coprire in permanenza gli eventuali arretrati verso l'IDA e l'ADF mediante contributi supplementari versati dagli Stati membri. La riduzione del debito è accompagnata da misure volte a rafforzare la gestione del preventivo e a migliorare la coerenza tra le strategie nazionali di 929

sviluppo (PRS) e i budget degli Stati. L'obiettivo consiste nell'evitare un nuovo sovraindebitamento dei Paesi beneficiari grazie a una politica budgetaria e finanziaria sostenibile.

5.2.1.4

Attività del gruppo della Banca mondiale nel settore privato

La Società finanziaria internazionale (SFI), il braccio della Banca mondiale nel settore privato, ha registrato nell'anno in rassegna i suoi primi successi nell'attuazione dell'ambizioso piano di crescita adottato nel 2005 dal consiglio di amministrazione. Il piano prevede un ampliamento del volume d'affari del 50 per cento su tre anni, ma gli obiettivi quantitativi sono già stati superati nell'anno fiscale 2005/2006.

Considerata quest'evoluzione, il consiglio di amministrazione ha autorizzato un aumento del budget dell'11,7 per cento per l'anno fiscale in corso 2006/2007 e un rafforzamento della gestione del personale e dei rischi. La SFI si è inoltre impegnata a migliorare l'efficacia e la sostenibilità dei suoi progetti. Da febbraio lavora quindi sulla base degli standard ambientali e sociali sottoposti a revisione adottati da oltre 40 istituzioni finanziarie nell'ambito delle loro attività di finanziamento di progetti.

L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) ha diversificato ulteriormente il suo portafoglio di Paesi, settori e clienti. Il suo risultato aziendale non è invece stato all'altezza delle aspettative. Se l'autonomia dell'Agenzia possa essere ancora giustificata, rimane una questione di attualità.

5.2.2

Banche regionali di sviluppo

Le Banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo sono in gran parte di proprietà dei Paesi membri delle regioni interessate e possiedono, di conseguenza, un carattere regionale specifico. Hanno un'importanza centrale nella cooperazione regionale e per molti Stati rappresentano una delle maggiori fonti di credito.

Nell'anno in rassegna i nuovi presidenti di tutte e tre le istituzioni hanno intrapreso una riorganizzazione strategica e strutturale di grande portata.

5.2.2.1

Banca africana di sviluppo

L'anno in rassegna si è contraddistinto per un profondo cambiamento ai vertici della Banca. Nel suo primo anno di attività, il presidente Donald Kaberuka (Ruanda) ha sostituito la quasi totalità dei quadri superiori. La misura è stata radicale e si è ripercossa sulle attività e sul volume di credito della Banca, ma la maggioranza dei Paesi membri l'ha ritenuta necessaria e l'ha accolta con favore. Il nuovo presidente si è sforzato di consolidare il processo di riforma avviato sotto il suo predecessore. Dopo che nel passato il risanamento finanziario della Banca era stato il compito principale, Kaberuka si è concentrato sulla riorganizzazione delle strutture interne dell'istituto con l'obiettivo di rafforzare la selezione dei Paesi e la decentralizzazione e di migliorare la realizzazione dei progetti.

930

La Banca africana di sviluppo partecipa all'iniziativa multilaterale per la riduzione del debito. Nell'aprile 2006 è stato deciso di ridurre il debito di 33 Paesi presso il Fondo africano di sviluppo (FAS) per un importo di circa 9,1 miliardi di dollari. Gli Stati membri si sono impegnati ad assumere i costi della riduzione del debito per mantenere la stabilità finanziaria del FAS.

5.2.2.2

Banca asiatica di sviluppo

Quando è entrato in carica nel febbraio 2005, il presidente Haruhiko Kuroda (Giappone) aveva dichiarato di voler riorientare la strategia della Banca asiatica di sviluppo e adattarla alla rapida evoluzione della regione. Dopo lunghe discussioni, in maggio è stato definito un nuovo quadro strategico a medio termine per il periodo 2006­2008 in cui sono fissate cinque priorità per le attività della Banca nei prossimi anni. Lo sviluppo del settore privato e la promozione della cooperazione e dell'integrazione regionali figurano al primo posto. Si auspica inoltre una crescita economica che comprenda tutti gli strati della popolazione. Infine, occorre intensificare gli sforzi nell'ambito della buona gestione degli affari pubblici e della lotta alla corruzione e promuovere uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente soprattutto per quanto riguarda i progetti energetici. Alla fine del 2008 si verificherà se gli obiettivi sono stati raggiunti.

5.2.2.3

Banca interamericana di sviluppo

In occasione dell'assemblea annuale della Banca interamerica di sviluppo (IDB) in aprile un comitato di governatori è stato incaricato di avviare negoziati su una riduzione del debito a favore di quattro Paesi HIPC dell'America Latina e dei Caraibi (Bolivia, Honduras, Guyana, Nicaragua) e di Haiti. Contemporaneamente la Banca è stata invitata a presentare proposte sul modo in cui potrebbe ridurre il debito di questi Paesi, ammontante a circa 3,5 miliardi di dollari, senza pregiudicare la propria stabilità finanziaria. Durante i primi due incontri del comitato gli Stati membri non sono ancora riusciti a trovare un consenso a causa dei diversi punti di vista sugli scenari di finanziamento possibili.

In ottobre il presidente della IDB ha sottoposto una prima proposta completa di riorganizzazione della Banca i cui obiettivi principali consistono nell'aumentarne l'efficienza e l'efficacia economica. Gli strumenti per raggiungerli sarebbero una struttura dirigenziale semplificata, una gestione orientata ai risultati e la delega di competenze decisionali agli uffici regionali.

5.2.3

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

Durante l'assemblea annuale il Consiglio dei governatori della BERS ha approvato l'orientamento strategico della Banca per i prossimi cinque anni. Il piano strategico prevede il potenziamento delle attività dell'istituto nei Balcani e negli Stati della CSI e il suo ritiro dall'Europa centrale. L'approvazione del piano è stata preceduta da accese discussioni protrattesi per mesi tra i 23 membri del direttorio soprattutto in 931

merito alle fasi di ritiro dai nuovi Stati membri dell'UE. Il consenso poggia sull'idea che i nuovi Stati membri dell'UE rinunceranno al loro status di Paese destinatario nel prossimo periodo di pianificazione e che la percentuale di tutti gli Stati dell'Europa centrale al volume di affari della Banca diminuirà, passando dal 41 per cento del 2005 al 6 per cento circa nel 2010. La Svizzera ha accolto favorevolmente questo riorientamento in favore dei Paesi in transizione più poveri. Ha considerato un successo l'intenzione di Estonia, Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca di ridurre progressivamente la loro partecipazione fino al 2010. L'attuazione del riorientamento significherà per la Banca adeguare le proprie modalità di funzionamento; essa può tuttavia contare su una posizione finanziaria forte.

Nel settore della sicurezza nucleare la Svizzera partecipa a cinque fondi gestiti dalla BERS, il Nuclear Safety Account (NSA), il Chernobyl Shelter Fund (CSF) e tre Decomissioning Fonds (IDSF) e ha versato finora complessivamente 41,5 milioni di franchi. L'IDSF finanzia progetti per lo smantellamento delle centrali nucleari di Kozloduy (Bulgaria), Ignalina (Lituania) e Bohunice (Slovacchia), i cui lavori procedono come da programma. I progetti del NSA, volti a migliorare la sicurezza delle centrali nucleari nell'Europa dell'Est e in Russia, lamentano ulteriori ritardi a causa di problemi tecnici insorti durante la costruzione di depositi provvisori per scorie radioattive (liquide e solide). La massima priorità del CSF è innanzitutto costruire un nuovo sarcofago per proteggere il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, distrutto nel 1986. La sua costruzione dovrebbe iniziare nel 2007.

6

Rapporti bilaterali Le missioni economiche svizzere in Arabia Saudita, Egitto, India, Giordania, Kuwait, Lituania, Malesia, Polonia, Tailandia e Vietnam sono servite a rafforzare le relazioni economiche bilaterali e a far valere gli interessi dell'economia.

In maggio tra la Svizzera e gli Stati Uniti è stato creato un forum di cooperazione per il commercio e gli investimenti. Con l'Azerbaigian, la Colombia e il Kenya sono stati conclusi accordi di protezione degli investimenti.

6.1

Europa occidentale

È particolarmente importante per la Svizzera, quale Stato non membro dell'UE, utilizzare i suoi contatti bilaterali a livello governativo per presentare la politica nazionale in materia d'integrazione europea, discutere di problemi economici bilaterali ed esporre la propria posizione in seno a istituzioni multilaterali, segnatamente all'OMC.

Nel gennaio 2006 il capo del DFE ha incontrato a Berlino il ministro tedesco dell'economia Michael Glos. In febbraio ha ricevuto a Berna il ministro dell'economia del Liechtenstein, Klaus Tschütscher, mentre in marzo il ministro francese del commercio estero, la signora Christine Lagarde, è giunta in visita in Svizzera. In maggio il capo del DFE si è consultato a Vienna con il ministro dell'economia Bartenstein e il ministro dell'agricoltura Pröll.

932

Doris Leuthard, il nuovo capo del Dipartimento dell'economia in carica dal 1° agosto, in settembre ha condotto colloqui a Parigi con Dominique Bussereau, ministro francese dell'economia, e con Christine Lagarde, ministro del commercio estero. In occasione dell'inizio del suo mandato ha incontrato in ottobre a Vaduz il ministro dell'economia Tschütscher, il ministro dell'agricoltura Quaderer e il ministro degli affari esteri, la signora Kieber-Beck, mentre, sempre in ottobre, il ministro tedesco dell'economia Glos a Berlino. In precedenza il segretario di Stato dell'economia aveva ricevuto in settembre a Berna il segretario di Stato tedesco Pfaffenbach.

Inoltre, in ottobre si è svolto a Lucerna il Comitato intergovernativo Svizzera ­ Germania. Lo stesso mese il capo del DFE ha partecipato alla Conferenza economica regionale «Genova 06 ­ The Meeting» dedicata all'evoluzione dei rapporti economici italo-svizzeri. In quell'occasione ha avuto un colloquio con Emma Bonino, ministro italiano per il commercio internazionale e le politiche europee.

In novembre una nutrita delegazione composta da rappresentanti dell'economia, della scienza e della ricerca ha intrapreso, sotto la direzione del segretario di Stato dell'economia, del segretario di Stato per l'educazione e la ricerca e della direttrice dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, una missione in Spagna con l'obiettivo di identificare possibili ambiti di cooperazione nei settori della nanotecnologia e dei nuovi materiali.

6.2

Europa centrale e CSI

Discussioni intense sono state condotte anche con gli Stati dell'Europa centrale che sono diventati membri dell'UE nel 2004. Gli scambi commerciali con questo gruppo di Paesi si sono sviluppati in modo molto dinamico.

In febbraio il ministro ungherese dell'economia, Janos Koka, ha visitato la Svizzera.

In marzo il capo del DFE si è recato in visita in Polonia e Lituania accompagnato da una delegazione economica. Durante la visita ufficiale in Svizzera del presidente lituano Valdas Adamkus in novembre, hanno avuto luogo anche incontri con rappresentanti svizzeri dell'economia. In dicembre Edgar Savisaar, ministro estone dell'economia, è stato in visita a Berna.

Nell'ambito di un forum economico e finanziario russo a Zurigo, il capo del DFE ha incontrato a metà marzo il vice primo ministro russo Aleksander Joukov. L'incontro ha permesso di continuare il dialogo tra i membri dei governi dei due Paesi iniziato nell'ottobre 2005 in occasione della visita a Mosca del capo del Dipartimento.

Diverse sessioni della Commissione economica bilaterale si sono svolte a Berna con l'Azerbaigian (marzo) e il Kazakistan (novembre) e a Kiev con l'Ucraina (giugno).

In febbraio sono stati firmati con l'Azerbaigian un accordo di protezione degli investimenti, una convenzione per evitare le doppie imposizioni e un accordo quadro per la cooperazione tecnica, umanitaria e finanziaria, mentre in giugno è stata firmata con l'Armenia una convenzione per evitare le doppie imposizioni.

933

6.3

Europa sudorientale

La Bulgaria e la Romania hanno fatto sforzi considerevoli per qualificarsi in vista della loro adesione all'UE nel 2007. La Croazia ha proseguito, risoluta, i suoi negoziati per l'adesione all'UE. In maggio Branko Vukelic, ministro dell'economia croato, è stato in Svizzera in visita di lavoro. Sul piano economico tutti i Paesi della regione hanno registrato progressi, anche se l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Macedonia, il Montenegro e la Serbia dovrebbero ancora dipendere per un certo tempo dal sostegno internazionale. Per il «Swiss Import Promotion Program» (SIPPO) e la «Swiss Organisation for Facilitating Investment» (SOFI) essi rimangono Paesi prioritari.

Il consolidamento di una cooperazione di buon vicinato tra i Paesi dell'Europa sudorientale è sostenuto dalla comunità internazionale nell'ambito del «Patto di stabilità per l'Europa sudorientale». La Segreteria di Stato dell'economia ha contribuito ampiamente al progetto «Investment Compact», volto a migliorare le condizioni quadro per gli investimenti. Essa sostiene inoltre attivamente i negoziati per un accordo regionale di libero scambio che rimpiazzerà i circa trenta accordi di questo tipo esistenti nell'Europa sudorientale.

La costituzione di rapporti contrattuali bilaterali tra la Svizzera e i Paesi della regione verrà proseguita tenendo presenti le nuove condizioni politiche. L'accordo di protezione degli investimenti firmato il 7 dicembre 2005 con la Serbia e il Montenegro (cfr. il messaggio del 22 settembre 2006, FF 2006 7767) è stato ratificato in maggio dal parlamento della confederazione dei due Stati che nel frattempo si sono separati. Il Montenegro è diventato indipendente in giugno e ha comunicato ufficialmente alla Svizzera di voler rispettare tutti gli accordi firmati al tempo della confederazione. Per quanto riguarda la Serbia, dopo la dichiarazione d'indipendenza del Montenegro essa riprende de jure gli obblighi internazionali della confederazione.

6.4

America settentrionale

Nel gennaio 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati dei colloqui esplorativi in merito a un possibile accordo di libero scambio condotti con gli Stati Uniti ed è giunto alla conclusione che le condizioni necessarie per entrare nelle trattative formali non sono adempiute (cfr. n. 3.3.3).

In considerazione degli stretti rapporti economici bilaterali ­ particolarmente intensi nell'anno in rassegna ­ e degli interessi comuni identificati nel corso dei colloqui esplorativi, nel maggio 2006 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo che ha consentito di istituire un Forum di cooperazione su commercio e investimenti il cui obiettivo consiste nel consolidare i legami economici tra i due Paesi.

Nell'ambito del Forum sono già iniziate discussioni segnatamente nei settori della proprietà intellettuale, dell'e-commerce e del commercio della carne di manzo, del vino e dei prodotti biologici.

Sempre in maggio un accordo («Memorandum of Understanding Establishing a Framework for Intensified Cooperation» ­ MoU) firmato da parte svizzera dal segretario di Stato del DFAE ha consentito di istituire condizioni quadro per una cooperazione più intensa con gli Stati Uniti. Il memorandum copre tutta la gamma di relazioni con gli USA e prevede un dialogo politico regolare su questioni attuali 934

d'interesse comune. Il dialogo è iniziato in settembre a Berna e proseguirà nella prima metà del 2007.

In giugno la Commissione economica bilaterale (Joint Economic Commission) ha tenuto la sua quinta riunione a Washington. Le discussioni si sono concentrate soprattutto sulla lotta al finanziamento del terrorismo, sulla corruzione, sulla proliferazione delle armi di distruzione di massa, sulla necessità di intensificare la cooperazione economica con l'Asia centrale e sulle questioni legate alla sicurezza energetica.

La cooperazione bilaterale sarà rafforzata anche nei settori della scienza, della tecnologia e dell'assistenza amministrativa in ambito doganale, in cui stanno per essere conclusi gli accordi relativi. Per quanto riguarda l'entrata di cittadini svizzeri negli USA, occorre ricordare che essa continuerà ad avvenire senza visto (Visa Waiver Program) per i detentori di passaporti svizzeri leggibili elettronicamente emessi fino al 25 ottobre 2006. I passaporti emessi dopo questa data devono invece contenere anche dati biometrici.

Con il Canada, i negoziati per un accordo di libero scambio con i Paesi dell'AELS sono stati ripresi in novembre (cfr. n. 3.2.3).

6.5

America centrale e meridionale

Per il terzo anno consecutivo l'America latina ha registrato nel 2006 una crescita economica nel complesso soddisfacente. Paesi come l'Argentina, il Cile, il Perù e il Venezuela hanno registrato tassi di crescita compresi tra il 5,5 e l'8 per cento, mentre il Brasile è rimasto ancora una volta al di sotto delle aspettative con una crescita del 3,5 per cento.

Le esportazioni svizzere verso l'America centrale e meridionale, dopo aver stagnato nel 2005, hanno ripreso a crescere nel 2006. Con la Colombia è stato firmato il 17 maggio un accordo di protezione degli investimenti (cfr. il messaggio del 22 settembre 2006, FF 2006 7767) grazie al quale sono state migliorate le condizioni quadro per gli investimenti svizzeri in Colombia, il suo quarto partner commerciale più importante in America latina. Con l'Argentina è stato firmato un protocollo che modifica la convenzione per evitare le doppie imposizioni; in questo modo dovrebbe essere spianata la strada verso la ratifica della convenzione applicata provvisoriamente dall'Argentina dal 2001. Nell'anno in rassegna è stato possibile parafare una convenzione per evitare le doppie imposizioni anche con la Costa Rica, mentre i negoziati in tal senso sono proseguiti in Cile e sono stati avviati con la Colombia.

Nell'ambito dei Paesi dell'AELS sono state firmate dichiarazioni di cooperazione con la Colombia e il Perù (cfr. n. 3.2.3).

6.6

Asia/Oceania

Dopo aver fatto segnare una crescita economica media dell'8,5 per cento nel 2004 e nel 2005, l'«Asia emergente» (Giappone, Australia e Nuova Zelanda esclusi) risulta essere anche nell'anno in rassegna una fra le regioni più dinamiche al mondo con una crescita dell'8 per cento circa. Le due potenze economiche emergenti nonché i Paesi più popolosi al mondo, ossia Cina e India, hanno un'importanza fondamentale 935

come motori di crescita. Anche la ripresa economica del Giappone costituisce un fattore positivo.

A metà gennaio il capo del DFE, alla guida di una delegazione di uomini d'affari, ha intrapreso una missione economica in India con tappe a Nuova Delhi, Calcutta e Bangalore. Durante il soggiorno ha potuto incontrare il ministro dell'industria e del commercio ed è stato ricevuto dal presidente per una visita di cortesia. Fulcro della visita ufficiale di lavoro, oltre all'approfondimento delle relazioni economiche bilaterali, sono stati la promozione della piazza economica svizzera in India e il potenziale di cooperazione tra ditte svizzere e indiane in diversi settori. Sempre in gennaio il capo del DFE ha incontrato il ministro neozelandese del commercio per un colloquio in occasione del Forum economico mondiale 2006 (World Economic Forum 2006) di Davos.

Istituito nel 2005, il «Joint Governmental Study Group for strengthening economic relations between Switzerland and Japan» ha esaminato, in occasione di quattro incontri svoltisi nell'anno in rassegna, elementi di un possibile accordo di libero scambio e ulteriori misure di approfondimento della cooperazione bilaterale (cfr. n. 3.3.3). L'argomento è stato dibattuto anche in occasione della visita in Svizzera di una delegazione dell'associazione giapponese d'imprese Keidanren in giugno e di altre visite bilaterali a livello ministeriale e viceministeriale.

In luglio il capo del DFE si è recato in Malesia accompagnato da una delegazione mista composta da rappresentanti di ditte e di associazioni. Si è trattato della prima visita ufficiale di un consigliere federale in questo Paese del Sud-est asiatico dal 1998. L'obiettivo della missione economica consisteva nell'approfondire il dialogo con le autorità malesi e di rafforzare le relazioni economiche bilaterali con uno dei partner più importanti della Svizzera nella dinamica regione dell'ASEAN.

Nell'ambito delle discussioni governative a Kuala Lumpur, il capo del DFE ha incontrato il ministro dell'industria e del commercio e il ministro della scienza, della tecnologia e dell'innovazione e ha reso una visita di cortesia al vice primo ministro.

In settembre la SECO ha condotto una missione economica in Vietnam e in Tailandia in collaborazione con la «Swiss-Asian Chamber of Commerce for ASEAN (SACC)» e
la «Swiss Organisation For Facilitating Investments (SOFI)». In Vietnam la missione è coincisa con la visita di una delegazione parlamentare svizzera guidata dalla vicepresidente del Consiglio nazionale svoltasi nell'ambito dei festeggiamenti per il 35 anni di esistenza delle relazioni tra la Svizzera e il Vietnam. La visita ufficiale ha consentito di incontrare numerosi rappresentanti di alto rango del governo in un momento molto importante per il Vietnam, ossia in vista della sua adesione all'OMC. In viaggio ha dimostrato che la Svizzera gode in Vietnam di una fama eccellente grazie alle sue relazioni economiche sviluppatesi in modo molto positivo negli ultimi quindici anni.

In dicembre il segretario di Stato dell'economia si è recato in Cina e in Giappone per una visita di lavoro che ha offerto l'occasione di passare in rassegna tutta una serie di questioni bilaterali. Per quanto riguarda la Cina, le prospettive di approfondire il dialogo bilaterale nell'ambito della proprietà intellettuale sono buone. Con il Giappone sono stati discussi gli ulteriori passi da fare in vista di un possibile «accordo di partenariato economico».

Un numero crescente di delegazioni economiche cinesi sono venute in visita in Svizzera. Citiamo in particolare quella del governatore di Guangdong alla nuova capo del DFE in novembre.

936

6.7

Vicino Oriente

Nell'anno in rassegna il Vicino Oriente è stato caratterizzato da tre importanti avvenimenti o evoluzioni politiche. In gennaio si sono tenute in Iraq le elezioni politiche e si è formato il nuovo governo senza tuttavia che la precaria situazione economica e della sicurezza nel Paese ne traesse un sensibile vantaggio. In luglio i violenti combattimenti tra Israele e la milizia sciita di Hezbollah nel sud del Libano hanno causato, oltre a numerose vittime, importanti danni economici che hanno fortemente compromesso gli sforzi di ricostruzione del Paese già parecchio avanzati dal tempo della guerra civile. Nonostante i costi elevati causati dalla guerra, la crescita dell'economia israeliana non ha subito che un lieve rallentamento. L'Iran è rimasto fedele al suo programma di arricchimento dell'uranio nonostante le minacce di sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La comunità internazionale ritiene la situazione un enorme fattore d'instabilità nella regione del Golfo e anche le imprese svizzere che intrattengono relazioni commerciali con l'Iran ne sono disorientate.

All'inizio di aprile il capo del DFE si è recato in Arabia Saudita e in Kuwait accompagnato da un'importante delegazione economica. Grazie all'impennata dei prezzi del petrolio sul mercato mondiale, entrambi i Paesi registrano entrate record che desiderano investire nella diversificazione della loro economia. Per farlo hanno bisogno di investimenti diretti e di know-how tecnico stranieri, fattore che apre prospettive commerciali lucrative anche a ditte svizzere. In quest'occasione è stato firmato un accordo bilaterale di protezione degli investimenti ed è stato istituito un Swiss Saudi Business Council in Arabia Saudita, entrambi strumenti atti a promuovere le relazioni commerciali tra ditte svizzere e saudite. La data della missione era particolarmente favorevole in considerazione dell'adesione del reame saudita all'OMC avvenuta nel dicembre 2005. La visita nel Kuwait di un rappresentante del Consiglio federale è stata invece la prima dal 1961, anno dell'indipendenza del Paese. Le due missioni hanno permesso di sensibilizzare i ministri competenti alla necessità di avere un decorso rapido dei negoziati di libero scambio tra l'AELS e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) di cui l'Arabia Saudita e il Kuwait sono membri.
Nel maggio 2006 il segretario di Stato dell'economia si è recato in Egitto e in Giordania accompagnato da rappresentanti del settore privato svizzero. La visita ha consentito di dare nuovo slancio ai negoziati tra l'AELS e l'Egitto su un accordo di libero scambio. Ad Amman il segretario di Stato ha inaugurato, assieme al ministro giordano dell'industria e del commercio, lo Swiss Jordanian Business Club. Il miglioramento della protezione della proprietà intellettuale è stato uno dei principali argomenti di discussione dei due Paesi.

In giugno il primo ministro libanese Fouad Siniora ha effettuato una visita ufficiale di lavoro in Svizzera. In quest'occasione ha incontrato anche rappresentanti del mondo economico svizzero per informarli sulle possibilità d'investire in Libano.

6.8

Africa

Nonostante una buona crescita economica del 5,4 per cento, l'Africa è rimasta un continente difficile sul piano politico ed economico. La brutale guerra civile nella regione sudanese del Darfur è continuata nonostante un accordo di pace concluso in 937

maggio tra il governo di Khartum e parti dell'esercito dei ribelli. Nemmeno la Costa d'Avorio è uscita dalla crisi politica che sta attraversando. Il declino economico dello Zimbabwe è proseguito. La Nigeria, il principale produttore africano di petrolio, è stata scossa da disordini che hanno agitato il delta del Niger dove si concentrano i giacimenti di idrocarburi; la situazione si è ripercossa negativamente sul prezzo del petrolio a livello mondiale. L'Africa orientale ha sofferto periodi di forte siccità.

Non si sa se le elezioni presidenziali e politiche svoltesi nella Repubblica democratica del Congo sconvolto dalla guerra permetteranno di vedere realizzate le speranze in un futuro più pacifico. Un rapporto intermediario sullo stato degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo stabiliti dalle Nazioni Unite, grazie ai quali si spera di ridurre della metà la povertà nel mondo entro il 2015, fa temere che, se non si faranno sforzi ulteriori, nessun Paese africano raggiungerà gli obiettivi per lo sviluppo a parte gli Stati nordafricani e Mauritius. Cina e India incrementano la loro presenza economica nel continente africano al fine di assicurarsi mercati pubblici per il petrolio e i minerali metallici.

Il 13 aprile il capo di Stato nigeriano Olusegun Obasanjo ha effettuato una visita ufficiale in Svizzera. In quest'occasione ha incontrato anche rappresentanti del settore privato svizzero per convincerli a investire in progetti in Nigeria in considerazione del potenziale economico del Paese.

La firma dell'accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), apposta in luglio, rappresenta per la Svizzera un avvenimento importante nelle relazioni economiche bilaterali con l'Africa australe (cfr. n. 3.3). Un accordo di protezione degli investimenti tra la Svizzera e il Kenya è stato firmato a Nairobi in novembre. In giugno è stato possibile concludere con l'Algeria una convenzione per evitare le doppie imposizioni e, un mese più tardi, un accordo concernente il rimborso anticipato dei debiti algerini ammontanti a 82 milioni di franchi (cfr. n. 7.2.4).

7

Politica economica esterna autonoma Per quanto concerne la non proliferazione, l'attenzione si è concentrata sugli sviluppi in corso in Iran e in Corea del Nord. Sono state pronunciate sanzioni contro la Bielorussia, la Corea del Nord e l'Uzbekistan. Sono state prese due nuove misure d'embargo nei confronti del Libano (gruppi armati) e di alcune persone implicate nell'attentato perpetrato contro l'ex primo ministro Hariri.

In materia di garanzia contro i rischi delle esportazioni, sono state accordate nuove garanzie per un importo di 2,7 miliardi di franchi. L'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), che sostituisce i fondi GRE, ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2007.

938

7.1

Controllo delle esportazioni e misure d'embargo

7.1.1

Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa e dei loro vettori nonché di armi convenzionali

Per quanto concerne la non proliferazione, l'attenzione si è concentrata sugli sviluppi in corso in Iran e in Corea del Nord.

Poiché l'Iran non ha voluto aderire all'offerta di negoziati dei 5+1 (le cinque potenze nucleari, ossia la Cina, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia più la Germania) e non ha dato seguito al termine del 31 luglio impartito dalla risoluzione 1696 del Consiglio di sicurezza dell'ONU volta a far cessare ogni attività di arricchimento dell'uranio e di ritrattamento, la politica svizzera di controllo all'esportazione rimane prudente nei confronti di questo Paese.

La Corea del Nord è oggetto di controlli rafforzati all'esportazione da quando ha proceduto a esperimenti missilistici in luglio e ha effettuato un primo test nucleare in ottobre. Le risoluzioni 1695 e 1718 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottate rispettivamente il 15 luglio e il 14 ottobre, prevedono tra l'altro il divieto di fornire alla Corea del Nord beni che possono contribuire al suo programma missilistico e nucleare o ad altri programmi di armi di distruzione di massa.

Decisa nel luglio 2005 in una dichiarazione di principio, la collaborazione tra gli Stati Uniti e l'India in materia di nucleare civile continua a suscitare numerosi interrogativi nei membri del gruppo del Regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), in particolare sulla separazione degli impianti nucleari militari e civili in India, sul contenuto dell'accordo di garanzia auspicato tra l'India e l'AIEA, sulle conseguenze che una collaborazione con gli Stati Uniti avrebbe sulle regole del NSG e sul regime di non proliferazione nucleare.

7.1.1.1

Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione i beni menzionati negli allegati all'ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1), che elencano i beni soggetti ai quattro regimi di controllo delle esportazioni (Gruppo Australia/AG, Regime di non proliferazione nel settore nucleare /NSG, Regime di non proliferazione nel settore missilistico/MTCR e intesa di Wassenaar/WA), e nell'ordinanza del 3 settembre 1997 sul controllo dei composti chimici (OCCC; RS 946.202.21), che attua in Svizzera la convenzione sulle armi chimiche (CAC).

Con i suoi 180 attuali membri, la CAC ha fatto un nuovo importante passo verso l'universalità.

L'aggiornamento degli elenchi di controllo deciso nel quadro dei regimi di controllo delle esportazioni sono regolarmente ripresi negli allegati all'OBDI. L'ultimo aggiornamento è stato effettuato in agosto.

Il totale dei beni di cui è stata autorizzata l'esportazione è molto più elevato dei 585 milioni di franchi indicati nella tabella qui di seguito (n. 7.1.1.3), poiché tale importo non tiene conto dei beni che sono stati esportati verso i 29 Stati dell'allegato 4 OBDI 939

in base a un permesso generale di esportazione ordinario (PGO). Questi Stati assorbono l'80 per cento circa delle esportazioni svizzere. Nel periodo in rassegna, sono state respinte sette domande d'esportazione, che concernevano principalmente forniture destinate al Vicino e Medio Oriente e all'Asia.

Nel quadro dell'attuazione della CAC, i rappresentanti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) hanno effettuato regolari ispezioni presso le imprese industriali e il laboratorio di Spiez del DDPS. Alla fine di settembre dell'anno in esame, erano state effettuate cinque ispezioni di questo tipo. Complessivamente, circa 50 imprese svizzere e il laboratorio di Spiez sono soggetti alle ispezioni dell'OPAC e all'obbligo di dichiarare conformemente alla CAC la fabbricazione, lo stoccaggio, il trattamento, l'importazione e l'esportazione di prodotti chimici soggetti a controllo.

7.1.1.2

Controllo dei beni soggetti a dichiarazione

Secondo l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, gli esportatori hanno segnatamente l'obbligo di dichiarare alla SECO la prevista esportazione di beni non soggetti al regime d'autorizzazione, se sanno che tali beni sono destinati ­ o potrebbero esserlo ­ allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o di loro sistemi vettori. Questa clausola, detta «Catch all» (obbligo di dichiarazione secondo l'art. 4 OBDI) è applicabile anche quando la SECO segnala all'esportatore che i beni potrebbero essere utilizzati agli scopi menzionati. Il numero di beni che sono stati denunciati alle autorità che accordano le autorizzazioni in virtù di questa disposizione è aumentato negli ultimi anni e anche nell'anno in rassegna, perché diventa sempre più difficile determinare l'uso che il destinatario finale farà dei beni in questione. Si constata la stessa evoluzione anche negli Stati partner. Sulle 41 dichiarazioni che le sono state indirizzate nel periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006, la SECO ha rifiutato dieci esportazioni i cui destinatari erano situati nei Paesi del Vicino e Medio Oriente o in Asia. Al pari di altri partner di differenti regimi di controllo delle esportazioni, la Svizzera rifiuta più esportazioni sulla base della clausola «Catch all» di quante ne respinga per beni soggetti ad autorizzazione. In tutta evidenza, i servizi di approvvigionamento dei Paesi sospettati di proliferazione si dirigono sempre più verso questo tipo di beni. Si potrà contrastare questa evoluzione soltanto informando le cerchie economiche interessate in Svizzera e rafforzando la collaborazione tra le altre autorità federali, in particolare con l'Amministrazione delle dogane.

Nell'anno in rassegna, la SECO ha denunciato due imprese svizzere al Ministero pubblico della Confederazione per violazione della normativa sul controllo dei beni.

940

7.1.1.3

Dati di riferimento sulle esportazioni soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di dichiarazione, autorizzate o rifiutate in base all'OBDI e all'OCPCh, sono state le seguenti: Autorizzazioni1

Numero di domande

Valore in mio. di fr.

­ Settore nucleare (NSG): ­ Beni nucleari propriamente detti ­ Beni a duplice impiego

99 318

5,5 130

­ Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche (AG)

153

50,9

­ Beni a duplice impiego del settore missilistico (MTCR)

37

13,5

­ Settore delle armi convenzionali (WA) ­ Beni a duplice impiego ­ Beni militari specifici

437 232

243,8 134,1

­ Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI)2

115

2,9

­ Esplosivi (conformemente all'allegato 5 OBDI)3

32

2,9

­ Beni autorizzati secondo l'OCPCh

13

1,7

1 436

585,3

Numero

Valore (in fr.)

1 4 1 1 10

444 123 653 791 6 500 000 70 000 5 493 588

Totale

17

13 161 502

Dichiarazioni secondo l'art. 4 OBDI («Catch all»)

41

­

Totale Domande respinte ­ ­ ­ ­ ­

Nel quadro NSG Nel quadro AG Nel quadro MTCR Nel quadro WA Nel quadro della clausola «Catch all»

941

Numero di autorizzazioni generali per l'esportazione4 ­ Permesso generale ordinario (PGO secondo l'OBDI) ­ Permessi generali straordinari per l'esportazione (PGS secondo l'OBDI) ­ Autorizzazioni generali per l'esportazione (secondo l'OCPCh) Totale 1

220 14 17 251

Alcune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.

Armi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 20 giugno 1997 sulle armi; RS 514.54), ma non a un controllo internazionale.

Esplosivi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 25 marzo 1997 sugli esplosivi; RS 941.41), ma non a un controllo internazionale.

Si tratta di tutte le autorizzazioni generali per l'esportazione valide. La loro durata di validità è di due anni.

2 3 4

7.1.2

Misure di embargo

Allo scopo di vedere concretizzate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio federale ha deciso misure di coercizione nei confronti della Corea del Nord, del Libano (gruppi armati) e di alcune persone in relazione con l'attentato perpetrato contro l'ex primo ministro libanese Rafik Hariri. Sulla base delle decisioni dell'Unione europea, il Consiglio federale ha deciso misure di coercizione nei confronti dell'Uzbekistan e della Bielorussia e ha rafforzato le misure in vigore nei confronti del Myanmar. Le altre ordinanze sulle sanzioni sono state prorogate e adattate se necessario.

7.1.2.1

Misure di embargo dell'ONU

Nel periodo in esame, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha aggiornato a quattro riprese (RU 2005 5591, 2006 375 1995 4107) l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203). Le circa 500 persone, gruppi e organizzazioni che sono menzionati nell'ordinanza non devono essere riforniti di armi e i loro averi e risorse economiche sono bloccati. Alle persone fisiche menzionate nell'allegato sono vietati l'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri (RS 946.231.10; RU 2006 11), attuando in questo modo la risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quest'ordinanza prevede il blocco degli averi 942

e delle risorse economiche appartenenti a persone, imprese e organizzazioni nonché il divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera per le persone fisiche sospettate di aver partecipato all'attentato contro l'ex primo ministro libanese. Il comitato competente per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU non ha finora comunicato l'identità dei destinatari delle restrizioni finanziarie e di movimento.

Conformemente alle istruzioni del comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU competente in tema di Repubblica democratica del Congo, il DFE ha completato il 24 gennaio 2006 l'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12) fornendo informazioni atte a favorire l'identificazione delle persone elencate (RU 2006 389). L'allegato menziona le persone a cui si applicano le sanzioni finanziarie e le restrizioni di movimento.

Il DFE ha inoltre completato, il 24 gennaio, i due allegati all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16) aggiungendo i nomi di due persone fisiche e di 20 imprese e organizzazioni (RU 2006 395). L'ordinanza prevede il blocco degli averi e delle risorse economiche dei destinatari menzionati.

Le due persone in questione non sono più autorizzate a entrare in Svizzera. L'11 aprile il DFE ha iscritto dati supplementari negli allegati (RU 2006 1331) al fine di consentire una migliore identificazione di quattro persone fisiche. In applicazione delle risoluzioni 1683 (2006) e 1689 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha esteso, il 15 novembre, il campo d'applicazione di una disposizione che deroga all'embargo sulle armi e ha revocato il divieto d'importazione di legname rotondo e prodotti del legno dalla Liberia (RU 2006 4687).

Il 28 febbraio il DFE ha inserito (RU 2006 805) i nomi di tre persone fisiche nell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio (RS 946.231.13). Il 12 giugno il Dipartimento ha inserito nell'allegato dati supplementari concernenti tre persone e ha rettificato i dati precedenti (RU 2006 2367).

In applicazione della risoluzione 1672 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il DFE ha sottoposto (RU 2006 2001), il 10 maggio, quattro persone fisiche alle
sanzioni finanziarie e alle restrizioni di movimento previste dall'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18). In precedenza, nessuna persona era colpita da queste restrizioni.

Conformemente alle istruzioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza, il 15 giugno sono stati aggiunti i nomi di due imprese (RU 2006 2545) all'elenco figurante nell'allegato all'ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (RS 946.206). L'allegato all'ordinanza elenca le persone fisiche, imprese e organizzazioni i cui beni e risorse economiche sono bloccati. In seguito al rapporto finale pubblicato nell'autunno 2005 dalla commissione di inchiesta indipendente («Independent Inquiry Committee», IIC) incaricata di esaminare lo svolgimento del programma «Oil for food», sono stati avviati nell'anno in rassegna circa 30 procedimenti penali, in primo luogo dal Ministero pubblico della Confederazione, ma anche dalla SECO.

Il 25 ottobre il Consiglio federale ha emanato provvedimenti nei confronti della Corea del Nord. L'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica di Corea (RS 946.231.127.6; RU 2006 4237) attua la risoluzione 1718 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU in seguito agli 943

esperimenti nucleari nordcoreani del 9 ottobre. L'ordinanza prevede il divieto delle esportazioni e delle importazioni verso e in provenienza dalla Corea del Nord di materiale bellico pesante e di beni e tecnologie atte a contribuire ai programmi d'armamento di distruzione di massa o balistici. L'ordinanza vieta la fornitura di prodotti di lusso alla Corea del Nord e blocca gli averi e le risorse economiche appartenenti a persone, aziende e organizzazioni che contribuiscono allo sviluppo e alla costruzione di armi di distruzione di massa e di missili nordcoreani. Le persone fisiche in questione non sono più autorizzate a entrare in Svizzera. L'ONU non ha ancora pubblicato l'elenco delle persone a cui saranno applicate le restrizioni finanziarie e di movimento.

Il 1° novembre il Consiglio federale ha istituito provvedimenti nei confronti del Libano (RS 946.231.148.9; RU 2006 4299) in attuazione della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'ordinanza vieta le esportazioni di materiale d'armamento e di materiale affine. È altresì vietata la fornitura di servizi di qualsiasi tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica in relazione con il materiale d'armamento. L'embargo non è rivolto contro lo Stato libanese, bensì contro i gruppi armati, quali l'Hezbollah. Gli embarghi che concernono esclusivamente materiale d'armamento possono di principio essere attuati sulla base della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego. Dato che i provvedimenti istituiti dal Consiglio di sicurezza vanno al di là di un semplice embargo sui beni, il Consiglio federale ha deciso di emanare un'ordinanza sulla base della legge sugli embarghi per garantire un'applicazione della risoluzione 1701 (2006) scevra di lacune.

L'ordinanza dell'8 dicembre 1997 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone (RS 946.209) è stata prorogata senza modifiche.

7.1.2.2

Misure di embargo dell'UE

Il 18 gennaio il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan (RS 946.231.17; RU 2006 189). Essa prevede il divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, nonché restrizioni della libertà di movimento. A 12 persone ritenute responsabili della repressione delle manifestazioni di Andijan del maggio 2005 è stato vietato l'ingresso in Svizzera.

Il 28 giugno il Consiglio federale ha deciso provvedimenti nei confronti della Bielorussia e ha adottato un'ordinanza a tal fine (RU 2006 2749). L'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9) prevede il blocco degli averi e delle risorse economiche di 36 membri del governo e delle istituzioni politiche della Bielorussia. Essa vieta le entrate in Svizzera a 37 persone.

Le misure sono state rese necessarie dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto perpetrate in occasione delle elezioni presidenziali del 19 marzo 2006. La modifica dell'ordinanza del 21 novembre (RU 2006 4677) ha sottoposto altre quattro persone alle sanzioni.

Sempre il 28 giugno, il Consiglio federale ha deciso una revisione totale dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5, in precedenza RS 946.208.2; RU 2006 2759). La nuova ordinanza estende l'embargo sul materiale d'armamento e sui beni che potrebbero essere utilizzati per la repres944

sione interna al divieto di fornire al Myanmar servizi di qualsiasi genere legati a questo tipo di materiale e alle attività militari. Il blocco dei beni e del traffico dei pagamenti è stato esteso a tutte le risorse economiche e riguarda ora 392 membri del regime birmano e non più 270 come in precedenza. Queste persone non sono più autorizzate a entrare in Svizzera. Inoltre, l'acquisto di nuove partecipazioni a 39 imprese birmane controllate dallo Stato è ora vietato, al pari della concessione di crediti a tali imprese.

Il titolo dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207) è stato adattato il 30 agosto al contesto attuale (RU 2006 3727). L'ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2) non è stata modificata nell'anno in rassegna.

7.1.3

Misure relative ai «diamanti insanguinati»

I provvedimenti presi conformemente all'ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti; RS 946.231.11) sono stati confermati. La Svizzera attua in questo modo il sistema di certificazione conosciuto con il nome di «processo di Kimberley», che si prefigge di impedire che «diamanti insanguinati» giungano sul mercato internazionale. L'importazione ed esportazione, l'immissione in depositi doganali e l'asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi sono autorizzate soltanto se tali diamanti sono accompagnati dal certificato di un Paese partecipante al processo di Kimberley. In seguito all'adesione della Nuova Zelanda e del Bangladesh, sono ora 71 gli Stati (tra i quali gli Stati membri della Comunità europea) che partecipano al processo di Kimberley.

Nell'anno in rassegna, il sistema di certificazione entrato in vigore il 1° gennaio 2003 è stato sottoposto a un primo esame approfondito. Il rapporto di valutazione adottato ad inizio novembre a Gaborone (Botswana) in occasione dell'assemblea plenaria dà atto nell'insieme di un risultato positivo. Il successo del processo di Kimberley è dovuto in larga misura all'approccio scelto, flessibile pragmatico, e all'impegno profuso dagli Stati partecipanti, dall'industria dei diamanti e dalle ONG rappresentate nel processo. Attualmente, il processo di Kimberley controlla la quasi totalità della produzione mondiale e del commercio di diamanti grezzi. Il rapporto di valutazione contiene anche una serie di raccomandazioni volte all'ottimizzazione. A tal proposito, il rafforzamento dei meccanismi interni di controllo degli Stati partecipanti è considerato una misura prioritaria.

Tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006, la Svizzera ha rilasciato 729 certificati per diamanti grezzi. Nello stesso periodo, il valore dei diamanti grezzi importati o immessi in depositi doganali ammontava a 1,29 miliardi di dollari (9,43 milioni di carati), mentre quella dei diamanti grezzi esportati o usciti dai depositi doganali ha raggiunto il valore di 1,59 miliardi di dollari (9,38 milioni di carati). In Svizzera, più del 95 per cento del commercio di diamanti grezzi passa dai depositi doganali.

945

7.2

GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni, conversione del debito

La garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) ha accordato nuove garanzie per un ammontare complessivo di circa 2,7 miliardi di franchi. Nel 2006 la domanda maggiore ha interessato l'Ungheria e l'Algeria a causa di due grandi progetti. La domanda di GRE per esportazioni verso la Turchia e l'Iran ha continuato ad essere importante. L'impegno totale ammontava, a fine 2006, a circa 8,3 miliardi di franchi. L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) prenderà il posto della GRE a partire dall'inizio del 2007.

7.2.1

Garanzia dei rischi delle esportazioni

La domanda di garanzie è aumentate rispetto all'anno precedente. Complessivamente sono state approvate nuove garanzie per operazioni di esportazioni per un importo di circa 2,7 miliardi di franchi (1,7 mia. di fr. l'anno precedente). Le garanzie più elevate sono state concesse per forniture verso l'Ungheria e l'Algeria nel quadro di due grandi progetti nel settore dei trasporti. In termini di volume, circa il 35 per cento del totale delle nuove garanzie concernono questi due Paesi. Può essere ormai qualificata come tradizionalmente sostenuta la domanda di garanzie per esportazioni verso la Turchia e l'Iran provenienti da diverse rami dell'economia. Le nuove garanzie per forniture verso l'Ungheria ammontano a 502 milioni di franchi, a 398 milioni di franchi quelle per l'Algeria, a 281 milioni di franchi quelle per la Turchia e 272 milioni di franchi quelle per l'Iran. L'impegno totale è aumentato rispetto all'anno precedente e raggiunge ora circa 8,3 miliardi di franchi lordi (7,8 mia. di fr. a fine 2005). Oltre la metà dell'impegno riguarda cinque Paesi: il Bahrein, la Turchia, l'Iran, la Cina e il Messico.

Nell'anno in rassegna, la GRE ha indennizzato esportatori e banche per circa 20 milioni di franchi (25 mio. di fr. l'anno precedente) a causa di pagamenti in sofferenza da Cina, Pakistan e Zimbabwe. Per esperienza si sa che gli indennizzi versati possono spesso essere recuperati in un secondo tempo grazie ad accordi bilaterali di conversione con i Paesi interessati (cfr. n. 7.2.4).

La legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'assicurazione Svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE; RS 946.10) e la sua ordinanza del 25 ottobre 2006 (RU 2006 4403) entrano in vigore il 1° gennaio 2007. L'ente di diritto pubblico ASRE, il cui Consiglio d'amministrazione è stato eletto dal Consiglio federale nel corso dell'anno in esame, sostituisce dal 1° gennaio 2007 i fondi GRE senza personalità giuridica. I rischi del compratore privato saranno ora assicurabili, così che gli esportatori disporranno di un'offerta di prodotti paragonabile a quella dei loro concorrenti esteri.

946

7.2.2

Garanzia dei rischi degli investimenti

Nel 2006 non è stata accordata nessuna nuova garanzia dei rischi degli investimenti.

Alla fine dell'anno, erano dunque in corso due garanzie, per un ammontare complessivo di 12 milioni di franchi, per investimenti in Ghana e in India. I mezzi finanziari non utilizzati della GRI ammontano a 31,9 milioni di franchi.

7.2.3

Finanziamento delle esportazioni

Il Gruppo dei crediti per l'esportazione dell'OCSE si è occupato, tra l'altro, della revisione della Dichiarazione contro la corruzione, che data del 2000. I risultati dei negoziati prevedono che su domanda delle agenzie di credito all'esportazione, l'esportatore deve indicare i nomi degli agenti e l'ammontare delle commissioni pagate. Gli esportatori sono inoltre tenuti a menzionare le condanne per corruzione e i nomi dei principali attori che partecipano all'operazione d'esportazione e che figurano sulle liste d'esclusione delle istituzioni finanziarie internazionali. Alcune questioni concernenti i crediti all'esportazione, un altro argomento su cui vertevano le discussioni, sono state sottoposte ai Paesi membri nel quadro dell'esame dell'attuazione della convenzione dell'OCSE sulla lotta contro la corruzione. Le agenzie di credito all'esportazione sono tenute a conformarsi alle nuove istruzioni entro la fine dell'anno in rassegna. Tenuto conto dell'importanza che riveste la Dichiarazione contro la corruzione, si prevede di trasporla in una raccomandazione formale del Consiglio dell'OCSE.

Le raccomandazioni formulate dagli esperti ambientali delle agenzie di credito all'esportazione sono state integrate nei negoziati in merito alla revisione della Raccomandazione adottata nel 2003 sugli approcci comuni in materia di ambiente e di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno. Sono state consultate anche organizzazioni non governative e altre cerchie interessate. Le discussioni hanno riguardato principalmente le valutazioni dell'impatto ambientale affidate a organi indipendenti, la presa in considerazione degli standard pertinenti della Banca mondiale come norme di riferimento e la precisione dei resoconti destinati alle parti interessate.

Lo scambio di informazioni con i Paesi non membri che dispongono di programmi pubblici di credito all'esportazione si è intensificato nel quadro dell'accordo sui crediti all'esportazione e del Gruppo dei crediti per l'esportazione. L'obiettivo consiste nel sensibilizzare questi Paesi sugli obiettivi perseguiti nel quadro dell'accordo e del Gruppo e, se possibile, di coinvolgerli. Oltre al Brasile, che è già parte all'accordo nel quadro dei negoziati su un accordo settoriale aereo, erano presenti alle riunioni di novembre a titolo di osservatori, su invito di Paesi membri, rappresentanti della Cina, dell'India e della Romania.

7.2.4

Conversione del debito

Come nell'anno precedente, diversi Paesi debitori hanno approfittato della situazione favorevole sui mercati finanziari e delle materie prime per rimborsare in anticipo tutti i debiti nei confronti dei loro creditori del Club di Parigi. La GRE e gli enti fornitori di garanzie hanno dunque ricevuto anticipatamente 340 milioni di franchi 947

dalla Russia, 82 milioni di franchi dall'Algeria, e 49 milioni di franchi dal Brasile.

Questi tre Paesi non hanno più debiti nei confronti del Club di Parigi.

La Svizzera partecipa a due programmi di conversione del debito convenuti in seno al Club di Parigi nel quadro dell'iniziativa HICP. Il Congo (Brazzaville) profitterà di una riduzione di debiti parziale e il Camerun di uno sdebitamento quasi completo.

Questi due accordi e la conversione del debito convenuta tra il Club di Parigi e l'Honduras nell'anno precedente saranno attuati dalla Svizzera per mezzo di un accordo bilaterale.

Infine, il Club di Parigi ha concluso accordi di conversione del debito a favore dell'Afghanistan, di Grenada, di Haiti, del Malawi e della Moldova, ai quali la Svizzera non è direttamente parte perché non vi sono crediti in corso riguardanti questi Paesi.

7.3

Promozione delle esportazioni, della piazza economica e del turismo

L'ente di promozione delle esportazioni «Osec Business Network Switzerland», lo strumento di promozione economica «LOCATION Switzerland» e l'istituzione per la promozione del turismo «Svizzera Turismo» forniscono un importante contributo a uno sviluppo economico sostenibile in Svizzera.

7.3.1

Promozione dell'esportazione

Su mandato della SECO, Osec Business Network Switzerland (Osec) aiuta aziende svizzere e del Liechtenstein, segnatamente PMI, a condurre e a sviluppare le loro attività di esportazione. A complemento dell'iniziativa privata, l'Osec fornisce alle imprese informazioni generali sui mercati, i rami economici e alcuni aspetti degli affari economici esterni. Essa propone inoltre consulenze su questioni legate all'esportazione e sostegno a livello di commercializzazione all'estero (partecipazione a fiere ed esposizioni).

La base legale sulla quale si fonda la promozione delle esportazioni da parte dello Stato è costituita dalla legge del 6 ottobre 2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14). Secondo l'articolo 7 di questa legge, l'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni l'importo massimo per la promozione delle esportazioni. In deroga a questa norma, nel 2004 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento il finanziamento della promozione delle esportazioni per un periodo di due anni, ciò che ha permesso di proseguire questa promozione senza pregiudicare la forma da dare in futuro alla promozione dell'immagine della Svizzera o agli affari economici esterni.

Il finanziamento della promozione delle esportazioni, deciso conformemente a questa proposta, proseguirà fino al termine del 2007.

Il periodo di finanziamento attuale si pone sotto il segno della continuazione e del consolidamento della strada intrapresa dalla SECO e dalla nuova direzione dell'Osec dal 2004 in poi. Nell'anno in esame, l'Osec ha dunque continuato a perseguire il miglioramento dell'utilità dei suoi servizi alla clientela, una miglior integrazione dei 948

suoi partner privati nel senso del principio di sussidiarietà e il rafforzamento del coordinamento delle reti.

Occorre rilevare in proposito gli adattamenti importanti di cui sono stati oggetto l'Osec e gli Swiss Business Hub per quanto riguarda l'offerta di servizi. Basandosi sui risultati di un'ampia analisi delle aspettative della clientela, l'Osec ha ridotto nel 2006 l'offerta di servizi degli Swiss Business Hubs in Germania, Italia, Francia e Austria. In questi Paesi, l'Osec non esercita più attività di commercializzazione e non propone più, per esempio, giornate dedicate alla consulenza alle imprese. Le risorse di personale e i fondi così liberati vengono investiti nello sviluppo degli Swiss Business Hub che si trovano nei mercati emergenti più importanti per la clientela: in Cina, a Dubai e in India. Parimenti, sempre sulla base dell'analisi delle aspettative dei clienti, è stata operata una nuova segmentazione della clientela, che distingue tra le imprese che intendono esportare per la prima volta, quelle alla ricerca di nuovi mercati di esportazione e quelle che sentono il bisogno di ottimizzare le loro attività di esportazione. Le offerte di prodotti dell'Osec e degli Swiss Business Hub sono state specificatamente armonizzate in funzione di questi tre principali segmenti di clientela. Le PMI svizzere possono così beneficiare più rapidamente di una consulenza che risponda pertinentemente ai loro bisogni.

7.3.2

Promozione della piazza economica

LOCATION Switzerland, l'ente che si occupa della promozione della piazza economica Svizzera, fornisce ai potenziali investitori informazioni sulla piazza economica Svizzera e serve da piattaforma agli organi cantonali e intercantonali di promozione economica. LOCATION Switzerland affida a mandatari esterni, in Europa, America del Nord, Giappone e Cina, il compito di svolgere attività di promozione economica.

Nell'anno in rassegna, il tetto di spesa per LOCATION Switzerland ha raggiunto i 4,9 milioni di franchi. Partendo dal programma di commercializzazione 2006­2011, il lavoro di realizzazione del programma in Europa e in America del Nord è proseguito e la prospezione di mercati è stata rafforzata in Francia e sui principali mercati emergenti d'Asia. Conformemente agli obiettivi fissati con i prestatori di servizi, sono stati organizzati 41 seminari per investitori, 10 partecipazioni a fiere ed esposizioni, due viaggi di giornalisti e si sono tenute presentazioni in più di 20 città. Il coordinamento degli organi cantonali di promozione economica è stato migliorato mediante partenariati di programma. Nel 2005 gli organi di promozione economica hanno accompagnato complessivamente 510 nuovi insediamenti (526 nell'anno precedente), che hanno permesso di creare 2470 nuovi impieghi (2289 l'anno precedente).

Il fondamento giuridico di LOCATION Switzerland è la legge federale del 16 dicembre 2005 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (RS 194.2).

Il finanziamento di LOCATION Switzerland si fonda sul decreto federale del 30 novembre 2005 sul finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006­2007 (FF 2006 3677). A partire dal 2008, il Parlamento vuole conferire alla promozione dell'immagine della Svizzera un nuovo orientamento (cfr. postulati parlamentari 04.3199 CET­S «Coordinamento delle azioni della Confederazione nel settore della promozione 949

dell'immagine della Svizzera»; 04.3434 CET­N «Programma di promozione coordinata dell'immagine della Svizzera»). Il Consiglio federale ha aperto in ottobre la procedura di consultazione in proposito.

7.3.3

Turismo

Dopo i continui cali degli anni Novanta, il turismo internazionale in Svizzera ha per la prima volta accelerato il ritmo di crescita al passo di quello del turismo mondiale.

Le condizioni economiche attuali, particolarmente favorevoli, hanno contribuito a migliorare la competitività turistica e internazionale del nostro Paese. Esse hanno favorito l'aiuto finanziario accordato dalla Confederazione al marketing di destinazione. Svizzera Turismo ha compiuto uno sforzo pubblicitario considerevole sui nuovi mercati strategici (Cina, Corea, Paesi del Golfo, India, Russia) che, nonostante una crescita rapida, sono ancora poco rappresentati in Svizzera (3,4% soltanto sul totale dei pernottamenti). Il turismo internazionale in Svizzera è ancora principalmente dipendente dal mercato indigeno e dai mercati vicini. I visitatori della zona OCSE rappresentano l'87 per cento circa dei pernottamenti.

La Svizzera rinuncia deliberatamente a concludere accordi bilaterali nel settore del turismo, che viene lasciato di principio al settore privato, e privilegia la cooperazione multilaterale. Poiché il turismo internazionale in Svizzera si sviluppa essenzialmente con i Paesi industrializzati occidentali, che presentano una domanda e prodotti simili a quelli della Svizzera, il Comitato per il turismo dell'OCSE svolge un ruolo molto importante per il nostro Paese. Il futuro di questo ente di politica turistica, posto sotto la presidenza della Svizzera, è stato garantito nel corso dell'anno in rassegna. I punti forti del suo programma, tra i quali l'analisi della competitività delle destinazioni, il rilevamento statistico dell'importanza economica del turismo (per mezzo di conti satelliti della contabilità nazionale) e il potenziale del turismo per la promozione economica, rispondono pienamente ai bisogni della Svizzera.

La Svizzera ha partecipato allo sviluppo dell'Organizzazione mondiale del turismo come membro del gruppo strategico del segretario generale. Quest'organizzazione internazionale, che fa parte del sistema delle Nazioni Unite, fornisce dati statistici riconosciuti e analisi economiche di grande interesse per le Svizzera. L'organizzazione si adopera inoltre a promuovere lo sviluppo del turismo internazionale nei Paesi in sviluppo e a lottare contro la povertà.

950

8

Allegati

8.1

Allegati 8.1.1­8.1.2 Parte I:

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

951

8.1.1

Impegno finanziario della Svizzera nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo nel 2006

Versamenti della Svizzera alla Banca mondiale (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali BIRD, quota di capitale SFI, quota di capitale MIGA, quota di capitale IDA, contributi Iniziative speciali e cofinanziamenti Fondo mondiale per l'ambiente1 Fondo mondiale per l'AIDS, la tubercolosi e la malaria1 Iniziativa a favore dei Paesi poveri fortemente indebitati2 Cofinanziamento di altri programmi2 Fondo per consulenti e persone distaccate2 Partenariati SFI 2 Totale dei versamenti della Svizzera 1 2

2005

2006

153,0 0,0 0,0 0,0 153,0

159,0 0,0 0,0 0,0 159,0

65,0 22,7 5,0 0,0

60,3 19,3 6,0 0,0

17,4 2,7 17,2

13,4 2,8 18,8

218,0

219,3

Fondi gestiti dalla Banca mondiale.

Fonte: Banca mondiale; le cifre concernono l'anno fiscale 2004/05 e 2005/06.

Versamenti della Svizzera alla Banca africana di sviluppo (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali AfDB, quota di capitale AfDF, contributo Iniziative speciali e cofinanziamenti Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate Totale dei versamenti della Svizzera

952

2005

2006

43,7 1,7 42,0

55,5 1,7 53,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

43,7

55,5

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica di sviluppo (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali AsDB, quota di capitale AsDF, contributo Iniziative speciali e cofinanziamenti Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate Totale dei versamenti della Svizzera

2005

2006

17,1 0,4 16,7

15,4 0,0 15,4

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

17,1

15,4

Versamenti della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo (in mio. di fr.)

2005

2006

Impegni istituzionali IDB, quota di capitale SSI, quota di capitale FOS, contributi

4,4 0,0 1,2 3,2

1,2 0,0 1,2 0,0

Iniziative speciali e cofinanziamenti Contributo al FIM Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Totale dei versamenti della Svizzera

4,4

1,2

Versamenti della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (in mio. di fr.)

2005

2006

9,9 9,9

4,8 4,8

Iniziative speciali e cofinanziamenti Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate Fondo per il sarcofago di Cernobyl

15,7 14,7 1,0 0,0

6,8 4,4 0,8 1,6

Totale dei versamenti della Svizzera

25,6

11,6

Impegni istituzionali Quota di capitale

953

8.1.2

Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco eseguite in Svizzera per conto di Stati esteri

L'ordinanza del 17 maggio 1995 sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (RS 946.202.8), emanata in relazione con l'Accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco (RS 0.632.20, Allegato 1A.10), disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (essenzialmente la verifica di qualità, quantità e prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri da società specializzate. Tali società necessitano di un'autorizzazione del DFE per ogni Stato mandatario.

Secondo l'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni preimbarco e i Paesi ai quali essa si riferisce.

Attualmente sono cinque le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: la Société Générale de Surveillance S.A. (SGS) a Ginevra, la Cotecna Inspection S.A. (Cotecna) a Ginevra, il Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG (Véritas) a Weiningen, la Inspectorate (Suisse) S.A. (Inspectorate) a Prilly e la Intertek Testing Services Switzerland Ltd (ITS) ad Attiswil. Le rispettive autorizzazioni si riferiscono a 35 Paesi, quattro dei quali non sono membri dell'OMC. Sono elencati qui di seguito in ordine alfabetico29 i Paesi e gli enti per l'ispezione pre-imbarco interessati (stato il 1° dicembre 2006)30.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ente per le ispezioni pre-imbarco

Autorizzazione valida dal:

Angola

Véritas Cotecna SGS ITS Véritas Inspectorate Cotecna SGS Véritas SGS Véritas Cotecna Cotecna Véritas Véritas

28.02.2002 25.10.2006 31.10.2006 07.06.2000 21.06.2000 01.09.1996 10.08.2004 01.09.1996 22.05.2006 01.09.1996 02.01.2004 15.08.1996 22.08.2006 24.03.2006 15.09.2000

Bangladesh Benin Bolivia Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Ciad Comore (*) Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Costa d'Avorio

29 30

954

Questo elenco può altresì contenere autorizzazioni i cui mandati di ispezione sono semplicemente sospesi, ma non rescissi.

Questo elenco si trova anche su Internet (in tedesco): (http://www.seco.admin.ch/ imperia/md/content/aussenwirtschaft/grundlagen/versandkontrolllisted311006.pdf).

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ente per le ispezioni pre-imbarco

Autorizzazione valida dal:

Ecuador

SGS Cotecna Véritas ITS ITS Cotecna SGS SGS SGS Véritas ITS Véritas SGS ITS Cotecna SGS SGS ITS Cotecna SGS Véritas ITS Cotecna Cotecna SGS Cotecna ITS ITS SGS

01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 27.03.2001 15.02.2001 15.08.1996 12.09.2003 09.04.2003 01.03.2000 06.03.2001 02.12.2002 08.12.1997 16.04.2003 22.08.2003 03.10.2003 01.09.1996 02.11.2000 27.03.2001 08.12.1997 01.09.1999 02.01.2004 02.12.2002 22.08.2001 18.02.1999 01.04.1999 01.09.1996 27.03.2001 07.06.2000 10.04.2001

Georgia Gibuti Haiti Indonesia Iran (*)

Liberia (*) Madagascar Malawi Mali Mauritania Moldova Mozambico Niger Nigeria Repubblica Centrafricana Ruanda Senegal Tanzania (senza Zanzibar) Tanzania (solo Zanzibar) Togo Uganda Uzbekistan (*)

955

8.2

Allegati 8.2.1­8.2.2 Parte II:

956

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione)