Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un'età di pensionamento flessibile»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per un'età di pensionamento flessibile» depositata il 28 marzo 20062; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20063, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 28 marzo 2006 «per un'età di pensionamento flessibile» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 112 cpv. 2 lett. e (nuova) e.

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chi ha cessato l'attività lucrativa ha diritto a una rendita di vecchiaia al compimento dei 62 anni. La legge disciplina il diritto alla rendita in caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. La legge fissa una franchigia per i bassi redditi da attività lucrativa. La rendita riscossa prima dell'età incondizionata di pensionamento non è ridotta se il reddito da attività lucrativa dell'assicurato era inferiore al 150 per cento del reddito massimo considerato per il calcolo della rendita AVS. Il diritto incondizionato alla rendita di vecchiaia sorge il più tardi con il compimento dei 65 anni.

RS 101 FF 2006 3679 FF 2007 381

2006-2833

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Iniziativa popolare «per un'età di pensionamento flessibile». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)4 8. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 2 lett. e Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera e l'Assemblea federale non ha adottato la legislazione corrispondente, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'articolo 197 numero 6 della Costituzione federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 novembre 2004, il decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) e, il 27 novembre 2005, l'iniziativa popolare federale «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche», l'articolo 197 della Costituzione federale contiene già i numeri 6 e 7. L'iniziativa popolare federale «per un'età di pensionamento flessibile» non intende sostituire queste disposizioni, Pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'articolo 197 numero 8 della Costituzione federale.