Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria Conclusa il 15 marzo 2006 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Ratificata con strumenti scambiati il ...

Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la Convenzione seguente:

Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (1) Per l'applicazione della presente Convenzione si intendono per: 1.

«Svizzera» Confederazione Svizzera, «Bulgaria» Repubblica di Bulgaria;

2.

«territorio» in relazione alla Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera, in relazione alla Bulgaria: il territorio della Repubblica di Bulgaria;

3.

«cittadini» in relazione alla Svizzera: le persone di nazionalità svizzera, in relazione alla Bulgaria: le persone in possesso della nazionalità della Repubblica di Bulgaria ai sensi della Costituzione di detto Stato;

1

Traduzione dall'originale in lingua tedesca.

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4.

«norme giuridiche» le leggi menzionate nell'articolo 2 e le relative ordinanze;

5.

«autorità competente» in relazione alla Svizzera: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in relazione alla Bulgaria: il Ministro per il lavoro e la politica sociale;

6.

«istituzione d'assicurazione» in relazione alla Svizzera: l'ente cui spetta l'applicazione delle norme giuridiche di cui all'articolo 2 capoverso 1 numero 1, in relazione alla Bulgaria: l'Istituto nazionale di assicurazione;

7.

«risiedere» dimorare abitualmente;

8.

«soggiornare»

9.

«domicilio»

dimorare temporaneamente o abitualmente; in relazione alla Svizzera, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; 10. «periodi d'assicurazione» i periodi di contribuzione o i periodi ad essi parificati, riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti; 11. «rendita» o «prestazione in denaro» rendita o prestazione in denaro, inclusi i supplementi e gli aumenti versati allo stesso tempo; 12. «familiari e superstiti» i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o apolidi; 13. «rifugiati» i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati; 14. «apolidi» le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi.

(2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro nelle norme giuridiche applicabili.

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Art. 2 (1) La presente Convenzione si riferisce: 1.

in Svizzera: 1.1 alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; 1.2 alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità; 1.3 alla legge federale sull'assicurazione malattie; 1.4 alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura;

2.

in Bulgaria: 2.1 alla legge sulle assicurazioni sociali per quanto concerne le indennità, gli aiuti e le rendite messi a disposizione dall'assicurazione statale in caso di incapacità temporanea al lavoro, invalidità, maternità, vecchiaia e decesso, fatte salve le donazioni una tantum in caso di decesso; 2.2 alla legge sugli aiuti familiari per i figli.

(2) Fatto salvo il capoverso 3, la presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le norme giuridiche di cui al capoverso 1.

(3) La presente Convenzione si applica a leggi e ordinanze che estendono i sistemi assicurativi esistenti a nuove categorie di persone solo se entrambi gli Stati contraenti danno il loro accordo.

Art. 3 Se non prevede altro, la presente Convenzione si applica: 1.

ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai loro familiari e superstiti;

2.

ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati contraenti;

3.

anche a persone non menzionate nei numeri 1 e 2 per quanto riguarda gli articoli 7 capoversi 1­3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2, 10­13 nonché i titoli IV e V.

Art. 4 (1) Fatte salve le disposizioni derogatorie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati membri, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti.

(2) Il capoverso 1 non si applica: 1.

alle norme giuridiche svizzere concernenti l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

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2.

alle norme giuridiche svizzere concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di un'organizzazione designata nell'articolo 1 capoverso 1a lettera c numeri 2 e 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

3.

alla concessione di assegni per l'economia domestica ai sensi delle norme giuridiche svizzere relative agli assegni familiari nell'agricoltura nel caso in cui il coniuge e i figli risiedono all'estero.

Art. 5 (1) Fatte salve le disposizioni derogatorie della presente Convenzione, le rendite e altre prestazioni in denaro che possono essere richieste secondo le norme giuridiche elencate nell'articolo 2 capoverso 1 numero 1 sottonumeri 1.1 e 1.2 e numero 2 sottonumero 2.1, sono concesse alle persone menzionate nell'articolo 3 numero 1, a condizione che risiedano nel territorio di uno Stato contraente o di uno Stato terzo.

In caso di domicilio nel territorio di uno Stato contraente la prima frase si applica per analogia alle persone menzionate nell'articolo 3 numero 2.

(2) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono concessi solo se il beneficiario risiede in Svizzera ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 numero 9.

(3) Le rendite non dovute in seguito a un'attività lucrativa, autorizzate secondo la legislazione bulgara, sono versate in Svizzera, a condizione che l'avente diritto vi risieda. Sono fatte salve le rendite sociali per la vecchiaia.

Titolo II Norme giuridiche applicabili Art. 6 Fatti salvi gli articoli 7­10, l'obbligo assicurativo delle persone menzionate nell'articolo 3 è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano un'attività lucrativa.

Art. 7 (1) I lavoratori dipendenti di un'impresa con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti inviati temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altro Stato contraente rimangono sottoposti, duranti i primi 24 mesi, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha la sede. Se il distacco dovesse prolungarsi oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato contraente potranno continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti.

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(2) I lavoratori dipendenti di un'impresa di trasporto con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti che sono occupati sul territorio dei due Stati contraenti sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato contraente. Tuttavia, se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, tali persone sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato contraente.

(3) I lavoratori dipendenti di un servizio pubblico di uno degli Stati contraenti inviati sul territorio dell'altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente che li ha distaccati.

(4) I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e risiedono sul territorio di uno di essi sono assicurati secondo le norme giuridiche dello Stato contraente in cui risiedono.

Art. 8 (1) I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare sul territorio dell'altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente.

(2) I cittadini di uno degli Stati contraenti assunti sul territorio dell'altro Stato contraente per essere impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l'applicazione delle norme giuridiche del primo Stato contraente entro un termine di tre mesi a contare dall'inizio della loro occupazione o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) Il capoverso 2 si applica per analogia: 1.

ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno degli Stati contraenti sul territorio dell'altro Stato contraente;

2.

ai cittadini di uno degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell'altro Stato contraente al servizio personale di uno dei cittadini del primo Stato contraente menzionati nei capoversi 1 e 2.

(4) Una missione diplomatica o una sede consolare di uno degli Stati contraenti che occupa sul territorio dell'altro Stato contraente persone assicurate conformemente al capoverso 2 secondo le norme giuridiche di quest'ultimo deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa norma si applica anche ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano tali persone al loro servizio personale.

(5) I capoversi 1­4 non si applicano né ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.

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Art. 9 (1) I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati sul territorio dell'altro Stato contraente al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo che non sono assicurati né secondo le norme giuridiche di detto Stato terzo né secondo quelle del loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche dello Stato in cui esercitano la loro attività lucrativa.

(2) Riguardo all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che soggiornano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati secondo il diritto interno del loro Paese.

Art. 10 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 capoversi 1­3.

Art. 11 (1) Se, durante l'esercizio dell'attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona ai sensi degli articoli 7, 8 capoversi 1­3 o 10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell'altro Stato contraente, questo vale anche per il coniuge e i figli che soggiornano con essa sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino un'attività lucrativa.

(2) Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità Applicazione delle norme giuridiche svizzere Art. 12 (1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Bulgaria in Svizzera si assicura, per prestazioni in denaro in caso di malattia o di maternità, presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione bulgara, i periodi di assicurazione compiuti presso quest'ultima sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

(2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l'assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

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Applicazione delle norme giuridiche bulgare Art. 13 Per la concessione di prestazioni in denaro in caso di malattia o di maternità secondo le norme giuridiche bulgare a una persona residente e assicurata in Bulgaria, le istituzioni d'assicurazione bulgare prendono in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti secondo le norme giuridiche svizzere.

Capitolo 2 Vecchiaia, invalidità e decesso Applicazione delle norme giuridiche svizzere Art. 14 (1) Se l'importo della rendita ordinaria parziale dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini bulgari o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il dieci per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato secondo le norme giuridiche svizzere. I cittadini bulgari o i loro superstiti che hanno beneficiato di una simile rendita parziale e lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un'indennità analoga pari al valore attuale della rendita al momento della partenza.

(2) Se l'importo della rendita ordinaria parziale è superiore al dieci per cento, ma non supera il venti per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini bulgari o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che lasciano definitivamente il Paese possono scegliere tra il versamento della rendita e il versamento di un'indennità unica. Tale scelta deve intervenire durante la procedura di fissazione della rendita se gli aventi diritto non risiedono in Svizzera all'insorgere dell'evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.

(3) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora e i periodi assicurativi corrispondenti.

(4) I capoversi 1­3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all'invalidità.

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Art. 15 (1) I cittadini bulgari che, all'insorgenza dell'evento assicurato, sono soggetti all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera. L'articolo 16 si applica per analogia.

(2) I cittadini bulgari senza attività lucrativa che, all'insorgenza dell'invalidità, non adempiono le condizioni d'età relative all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che risiedono in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini bulgari domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del capoverso 2.

(4) I bambini nati invalidi in Bulgaria la cui madre abbia soggiornato in questo Paese complessivamente al massimo durante due mesi prima della nascita sono equiparati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del bambino l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi per le prestazioni fornite in Bulgaria durante i primi tre mesi dopo la nascita entro i limiti delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.

(5) Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi insorti in uno Stato terzo solo se le prestazioni devono essere fornite d'urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 16 Per il riconoscimento del diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all'assicurazione per l'invalidità, i cittadini bulgari che, in seguito a un infortunio o a una malattia, devono cessare l'attività lucrativa in Svizzera, ma la cui invalidità è stata accertata in questo Paese, sono considerati assicurati ai sensi di tali norme giuridiche per la durata di un anno a
partire dall'interruzione del lavoro cui è seguita l'invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera.

Art. 17 (1) I cittadini bulgari hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie per superstiti, alle rendite straordinarie d'invalidità o alle rendite straordinarie di vecchiaia che sostituiscono una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è stata

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richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno cinque anni interi.

(2) Per l'applicazione del capoverso 1: 1.

i periodi durante i quali la persona interessata era esentata dall'affiliazione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono computati nella durata di residenza in Svizzera;

2.

la durata di residenza è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato;

3.

i rimborsi dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell'entrata in vigore della Convenzione nonché le indennità uniche secondo l'articolo 14 capoversi 1­4 non ostano alla concessione di rendite straordinarie secondo il capoverso 1; in questi casi tuttavia le rendite straordinarie vengono calcolate tenendo conto dei contributi rimborsati o delle indennità uniche versate.

Applicazione delle norme giuridiche bulgare Art. 18 (1) Se le condizioni di diritto alla rendita sono adempiute in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche bulgare, l'istituzione d'assicurazione determina il diritto alla rendita e il relativo importo in base ai suddetti periodi esclusivamente secondo le norme giuridiche bulgare.

(2) Se in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche bulgare non sussiste alcun diritto alla rendita, l'istituzione d'assicurazione prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, a condizione che non si sovrappongano a quelli compiuti in Bulgaria.

L'importo della rendita è determinato secondo le norme giuridiche bulgare in funzione del reddito in base al quale sono stati versati i contributi per i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche bulgare.

Titolo IV Disposizioni diverse Art. 19 Le autorità competenti: 1.

concludono gli accordi necessari per l'applicazione della presente Convenzione;

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2.

s'informano reciprocamente, non appena possibile, su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione e sulle modifiche delle rispettive norme giuridiche concernenti detta applicazione;

3.

designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 20 (1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d'assicurazione degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell'applicazione delle proprie norme giuridiche. Fatte salve le spese in contanti, l'assistenza è gratuita.

(2) Per la valutazione del grado d'invalidità, le istituzioni d'assicurazione di ognuno degli Stati contraenti possono tenere conto delle informazioni e delle constatazioni mediche fornite dalle istituzioni d'assicurazione dell'altro Stato contraente. Esse conservano tuttavia il diritto di far esaminare l'assicurato da un medico di loro scelta.

(3) Il capoverso 1 primo periodo si applica anche agli esami medici. I rapporti medici e i documenti in possesso dell'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio soggiorna o risiede la persona interessata sono messi gratuitamente a disposizione dell'istituzione competente dell'altro Stato contraente. Gli esami e i rapporti medici che sono effettuati in applicazione delle norme giuridiche di un solo Stato contraente e riguardano una persona che soggiorna o risiede sul territorio dell'altro Stato contraente sono ordinati dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza dello Stato di residenza o di domicilio su richiesta e a carico dell'istituzione competente. Gli esami e i rapporti medici effettuati in applicazione delle norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti sono a carico dell'istituzione dello Stato di soggiorno o di residenza.

Art. 21 L'esenzione dal pagamento o la riduzione di imposte e diritti di bollo previste dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre in loro applicazione sono estese ad analoghi atti e documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell'altro Stato contraente o della presente Convenzione.

Art. 22 Per le dichiarazioni, i documenti e gli atti da produrre conformemente alla presente Convenzione non è richiesto il visto di autenticazione delle autorità diplomatiche o consolari.

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Art. 23 (1) Le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d'assicurazione di uno Stato contraente non possono rifiutare di trattare le domande e di prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.

(2) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d'assicurazione degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti nelle loro lingue ufficiali.

Art. 24 Le domande, le dichiarazioni e i rimedi giuridici che, in applicazione delle norme giuridiche di uno Stato contraente, devono essere inoltrati entro un dato termine presso un'autorità competente, un tribunale o un'istituzione d'assicurazione di questa parte contraente sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine all'autorità competente, a un tribunale o a un'istituzione d'assicurazione corrispondenti dell'altro Stato contraente. In tali casi, l'autorità, il tribunale o l'istituzione d'assicurazione che ha ricevuto il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all'organo competente del primo Stato contraente.

Art. 25 Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato contraente, le seguenti disposizioni: 1.

I dati trasmessi dall'istituzione di uno Stato contraente agli organi competenti dell'altro Stato contraente possono essere utilizzati unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle norme giuridiche alle quali essa si riferisce. Gli organi in questione potranno trattare e utilizzare le informazioni ricevute solo a questo scopo. L'utilizzazione ad altri scopi, nel quadro del diritto del secondo Stato contraente, è lecita se permette di perseguire gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie.

2.

L'organo mittente deve accertarsi che i dati siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio della proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno di ciascuno degli Stati contraenti. Se risulta che sono stati trasmessi dati che non potevano esserlo o dati inesatti l'organo ricevente deve esserne immediatamente informato. Esso provvederà alla loro rettifica o alla loro distruzione.

3.

I dati personali trasmessi devono essere conservati solo fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede. Inoltre non deve sussistere nessun motivo che lasci presupporre che la loro soppressione potrebbe pregiudicare interessi degni di protezione di un assicurato nell'ambito della sicurezza sociale.

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4.

Gli organi mittenti e gli organi riceventi sono tenuti a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.

Art. 26 (1) Le istituzioni d'assicurazione che, secondo la presente Convenzione, devono fornire prestazioni adempiono i loro obblighi versando gli importi nella valuta del loro Paese. Se la valuta in questione non è convertibile, il pagamento dovrà essere effettuato in un'altra valuta convertibile.

(2) Se un'istituzione d'assicurazione di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un'istituzione d'assicurazione dell'altro Stato contraente, questi devono avvenire nella valuta del secondo Stato. Se la valuta in questione non è convertibile, si applica per analogia il capoverso 1 secondo periodo.

(3) Se uno Stato contraente emana disposizioni volte a limitare il commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti da ambo le parti in virtù della presente Convenzione.

Art. 27 I cittadini di uno degli Stati contraenti che soggiornano sul territorio dell'altro Stato contraente hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione facoltativa secondo le norme giuridiche sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del loro Stato di origine, in particolare anche in relazione al versamento dei contributi a questa assicurazione nonché alla riscossione delle rendite acquisite.

Art. 28 (1) Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest'ultimo Stato contraente, l'istituzione d'assicurazione debitrice delle prestazioni del primo Stato contraente è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l'altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.

(2) Le istituzioni d'assicurazione dei due Stati contraenti che, in applicazione del capoverso 1, hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento sono creditrici solidali e devono ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ognuna di esse.

Art. 29 (1) Le controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione sono appianate, per quanto possibile, di comune intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

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(2) Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati contraenti, a un tribunale arbitrale che decide in conformità con il senso e lo spirito della presente Convenzione. Gli Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribunale.

Titolo V Disposizioni transitorie e disposizioni finali Art. 30 (1) La presente Convenzione si applica anche ad eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

(2) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(3) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente.

(4) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con il rimborso dei contributi.

Art. 31 (1) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l'applicazione.

(2) I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo la presente Convenzione. Il riesame non può in alcun caso comportare una riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

(3) Per i diritti fatti valere secondo il capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d'esercizio del diritto nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 32 (1) La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto.

(2) Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

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Art. 33 (1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato contraente può, per via diplomatica, denunciarla per scritto per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimangono applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 15 marzo 2006, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua bulgara, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria:

Pascal Couchepin

Emilia Maslarova

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