Decreto federale concernente l'iniziativa federale «per la cultura»
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del 20 dicembre 1985
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa federale «per la cultura», depositata l'il agosto 1981 «; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 1984 2) , decreta:
Art. l 1 L'iniziativa federale «per la cultura», dell'I 1 agosto 1981, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
2 L'iniziativa recita: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 27septies 1 La Confederazione rende possibile e promuove la creazione culturale; essa protegge il patrimonio culturale esistente ed agevola l'accesso alla vita culturale. Le misure prese dalla Confederazione tengono conto degli interessi particolari delle minoranze e delle regioni del Paese meno favorite. La sovranità dei Cantoni nel campo culturale è garantita.
2 La Confederazione: a. preserva la pluralità linguistica e culturale della Svizzera; b. sostiene la creazione artistica e le infrastructure culturali; e. promuove le relazioni culturali tra le regioni del Paese e con l'estero; d. conserva e tutela i beni culturali e i monumenti.
3 Per adempiere questi compiti, la Confederazione dispone annualmente dell'uno per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione; l'Assemblea federale può, tenendo conto della situazione finanziaria della Confederazione, aumentare o ridurre di un quarto questo ammontare.
4 Le disposizioni d'esecuzione sono emanate in forma di leggi federali o di decreti federali d'obbligatorietà generale.
Disposizione transitoria Fino all'emanazione delle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 27septies ) y Consiglio federale gestisce le spese culturali previste nell' articolo 27septies capoverso 3 giusta le leggi e i decreti federali vigenti.
» FF 1981 III 153 > FF 1984 II 441
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Iniziativa federale per la cultura
Art. 2 Simultaneamente, è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.
2 II controprogetto recita: 1
La Costituzione federale è completata come segue: Art. 27septie 1
Nello svolgimento dei propri compiti, la Confederazione tiene conto dei bisogni culturali di tutte le parti della popolazione, nonché della pluralità culturale del Paese.
2 La Confederazione può sostenere il promovimento della cultura praticato dai Cantoni e dai privati e prendere propri provvedimenti.
Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.
Consiglio degli Stati, 20 dicembre 1985 Consiglio nazionale, 20 dicembre 1985 II presidente : Gerber II presidente : Bundi II segretario: Huber II segretario: Zwicker
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Decreto federale concernente l'iniziativa federale «per la cultura» del 20 dicembre 1985
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Jahr
1986
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1
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01
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14.01.1986
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46-47
Page Pagina Ref. No
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