# S T #

86.042

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati

del 27 agosto 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifica della legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati.

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo le seguenti mozioni: 1983 M 83.565 Istituti di previdenza in favore del personale.

Sorveglianza (CS 6.12.83, Kündig; CN 15.12.83) 1983 M 83.563 Istituti di previdenza in favore del personale.

Sorveglianza (CN 15.12.83, [Muheim] - Reimann; CS 6.12.83) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 agosto 1986

1986-654

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Egli II cancelliere della Confederazione, Buser

8 Foglio federale. 69° anno. Vol. Ili

109

Compendio Nel dicembre 1983 il Legislativo ha approvato, contro il parere dell'Esecutivo, due mozioni identiche in cui si chiedeva a quest'ultimo di procedere ad una revisione della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA; RS 961.01) escludendone gli istituti di previdenza in favore del personale di più datori di lavoro privati qualora sottoposti alla sorveglianza secondo le norme della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40/ // messaggio spiega che, conformemente a tale mandato, il disegno di legge opera una nuova delimitazione del campo d'applicazione della sorveglianza delle assicurazioni; esso aggiunge infatti, a quelli già esonerati, gli istituti assicurativi delle associazioni professionali in favore del personale iscritti nel registro della previdenza professionale o costituiti in forma di fondazioni e retti parzialmente dalla LPP giusta l'articolo 89bis capoverso 6 del Codice civile svizzero. Con questo sistema si eviterà eh 'essi vengano sottoposti, contemporaneamente, al controllo secondo la LSA e secondo la LPP.

Il disegno di legge subordina l'esonero dalla sorveglianza alla condizione che detti istituti pratichino l'assicurazione come compito accessorio delle associazioni menzionate e assicurino essenzialmente soltanto i membri ed i lavoratori da essi occupati. Gli istituti assicurativi in favore del personale che non adempiono questa duplice condizione e la cui situazione di fatto risulta per conseguenza analoga a quella degli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza secondo la LSA, sottostanno parimenti a detta sorveglianza per motivi di parità di trattamento. La revisione dell'articolo 4 LSA farà perdere all'articolo 3 capoverso 2 LSA molta della sua rilevanza; pertanto se ne propone l'abrogazione.

Simultaneamente alla revisione del campo d'applicazione della LSA si propone di modificare l'articolo 25 in modo che l'Ufficio federale delle assicurazioni . private (UFAP) possa pubblicare il proprio rapporto annuale sulla situazione degli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza, senza l'approvazione preliminare del Consiglio federale.

110

I II III

Parte generale Situazione iniziale Cenni storici

La nuova normativa concernente il campo d'applicazione della sorveglianza, questione tra le più controverse nel settore della sorveglianza delle assicurazioni, ha costituito l'obiettivo principale della revisione della legge del 1885 sulla sorveglianza delle assicurazioni che ha dato vita alla nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 1978 (LSA; RS 961.01). Nel corso dei lavori preparatori si era allora risposto affermativamente alla domanda se gli istituti assicurativi delle associazioni e quelli analoghi delle imprese private in favore del personale dovessero essere considerati «imprese private nel ramo delle assicurazioni» ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 Cost. ed essere, in quanto tali, sottoposti al principio della sorveglianza. Il progetto del 1971, elaborato dalla commissione d'esperti, fu sottoposto per consultazione agli ambienti interessati, con termine di risposta per il 31 dicembre 1972. L'articolo 34quater Cost. proposto dal nostro Collegio (vedere messaggio FF 1971 II 1205), che forma in particolare la base costituzionale della legislazione in materia di previdenza professionale, venne approvato il 30 giugno 1972 dal Parlamento e, successivamente, dal popolo e dai Cantoni nella votazione popolare del 3 dicembre 1972.

Taluni ambienti consultati fecero così rilevare che si era determinata una nuova situazione e che il settore della previdenza professionale doveva essere disciplinato esclusivamente dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La commissione d'esperti, incaricata di rivedere la LSA, si attenne però al principio dell'assoggettamento alla sorveglianza degli istituti in favore del personale di più datori di lavoro. Il nostro Collegio aderì a questo parere sicché nel messaggio e nel disegno di LSA (FF 1976 II 859) propose di sottoporre detti istituti assicurativi in favore del personale alla sorveglianza delle assicurazioni. In occasione delle deliberazioni sulla LSA nell'ambito della Commissione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, alcuni membri proposero che tutti gli istituti assicurativi di più imprese private a fini previdenziali venissero esonerati dalla sorveglianza. Tali proposte però furono respinte visto che le due commissioni parlamentari non ritenevano sufficiente la
sorveglianza prevista dalla LPP (quantunque fossero a conoscenza dei dibattiti contemporaneamente in corso circa un disegno di LPP) ma auspicavano che la stessa, a talune condizioni semplificata, venisse applicata appunto anche agli istituti assicurativi di più imprese private in favore del personale. La LSA è stata quindi elaborata tenendo conto del disegno di LPP.

Le vostre Camere, il 23 giugno 1978, hanno adottato il disegno della LSA e la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 1979. Dopo quattro anni, ossia il 25 giugno 1982, hanno dato il loro accordo anche alla LPP (RS 831.40).

112

Situazione giuridica attuale

La LSA opera la delimitazione tra istituti sottoposti alla sorveglianza e quelli esonerati secondo il metodo seguente: l'articolo 3 è una clausola generale che 111

definisce gli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza e statuisce il principio della sorveglianza obbligatoria per tutti gli istituti. Le eccezioni sono definite in modo esaustivo nell'articolo 4 capoverso 1; secondo la lettera e sono esonerati gli istituti assicurativi in favore del personale di un datore di lavoro privato o di uno o più datori di lavoro pubblici come anche di più datori di lavoro privati fra i quali sussistono stretti vincoli economici o finanziari.

Gli istituti assicurativi del personale di vari datori di lavoro privati fra i quali non sussistono stretti vincoli economici o finanziari sottostanno quindi alla sorveglianza e devono essere autorizzati dal Dipartimento federale di giusti/.ia e polizia (DFGP) ad esercitare la loro attività. Secondo l'articolo 53 capoverso I LSA, gli istituti che sottostanno alla sorveglianza semplificata giusta l'articolo 6 possono chiedere l'autorizzazione, sempreché si siano adeguati alla legge entro la fine del 1988 ed abbiano già esercitato la loro attività in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della LSA. Per gli istituti in favore del personale che sottostanno alla sorveglianza, la LPP prevede parimenti una sorveglianza a decorrere dal 1° gennaio 1985 se sono iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 LPP) oppure costituiti in forma di fondazioni che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 89bis cpv. 6 del Codice civile; RS 270). Conformemente all'articolo 44 LSA e all'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza del 29 giugno 1983 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (OPP 1; RS 831.435.1), l'esercizio della sorveglianza su questi istituti, secondo la LSA e la LPP, e se del caso anche secondo il Codice civile, incombe esclusivamente all'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) non appena gli istituti hanno ottenuto l'autorizzazione dal DFGP. Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) esercita l'alta vigilanza secondo la LPP (art. 64 LPP e 4 OPP 1).

12

Interventi parlamentari

II 20 settembre 1983 sono state depositate due mozioni identiche dai presidenti delle commissioni parlamentari incaricate di studiare il disegno di LPP, una al Consiglio degli Stati da M. Kündig, l'altra al Consiglio nazionale da A. Muheim, ripresa successivamente da F. Reimann. Il testo è il seguente: «Der Bundesrat wird beauftragt, den Entwurf für eine Aenderung von Artikel 4 Absatz l Buchstabe c des Bundesgesetzes über die Aufsicht über die privaten Versicherungseinrichtungen vom 23. Juni 1978 zu unterbreiten, wodurch die Personalvorsorgeeinrichtungen eines oder mehrerer privater und/oder öffentlicher Arbeitgeber von der Versicherungsaufsicht befreit werden, sofern sie der Aufsicht gemäss Artikel 61 und 62 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 unterliegen.»

Gli autori hanno fatto valere, essenzialmente, che la LPP aveva creato una situazione del tutto nuova quanto alla sorveglianza degli istituti assicurativi in favore del personale: la sorveglianza delle fondazioni, che a quel tempo presentava lacune e non era esercitata da Cantoni e Comuni con la stessa assiduita, era stata notevolmente estesa e migliorata nell'interesse degli assicurati; la sor-

112

veglianza degli istituti assicurativi in favore del personale non presentava per contro lacune data la responsabilità degli organi interni e gli esami periodici praticati dall'organo di controllo e dall'esperto autorizzato, nonché la sorveglianza esercitata dall'autorità competente. Inoltre la LPP aveva istituito, per fronteggiare l'insolvenza degli istituti di previdenza, un fondo destinato a garantire le prestazioni legali. La sorveglianza, essendo esercitata parallelamente dall'UFAS e dall'UFAP, provocava non solo un dualismo inutile ma anche una disparità di trattamento e un increscioso pregiudizio agli assicurati. Era peraltro incomprensibile che un istituto previdenziale in favore del personale di un solo datore di lavoro privato venisse esonerato dalla sorveglianza secondo la LSA mentre non lo fossero istituzioni comuni o federative di più datori di lavoro.

Il nostro Collegio raccomandò al Legislativo di respingere le due mozioni, adducendo quanto segue (Boll. uff. CN 1983 p. 1823 s.): I problemi sollevati dalle mozioni erano stati al centro dei dibattiti del Parlamento relativi alla LSA nel 1977 e nel 1978. Adottando la LPP il legislatore non aveva recato modifiche decisive alla scelta tra la sorveglianza delle assicurazioni e quella secondo la LPP, rispetto all'atteggiamento assunto al momento delle delibere sulla LSA (giugno 1978). Non si poteva quindi dedurre che l'entrata in vigore della LPP avesse creato una situazione totalmente nuova. La sorveglianza delle assicurazioni ordinaria o semplificata, a carattere materiale e preventivo, era più severa della sorveglianza secondo la LPP e di quella delle fondazioni rafforzata dalla LPP; essa offriva maggiore protezione agli assicurati. Il fondo di garanzia previsto dalla LPP rispondeva soltanto delle prestazioni minime obbligatorie dovute dagli istituti previdenziali divenuti insolventi.

La delimitazione del campo d'applicazione della sorveglianza non sfociava in un inutile dualismo giacché, secondo l'articolo 44 LSA e l'articolo 3 capoverso 4 OPP 1, gli istituti di previdenza erano sorvegliati esclusivamente dall'UFAS.

Infine il principio della parità di trattamento esigeva che gli istituti assicurativi in favore del personale di più datori di lavoro fossero sottoposti a norme analoghe a quelle applicabili agli istituti di assicurazione
sulla vita.

Contrariamente alla raccomandazione del nostro Collegio le due mozioni sono state adottate a forte maggioranza il 6 dicembre 1983 dal Consiglio degli Stati (Boll. uff. CS 1983 p. 662) e il 15 dicembre 1983 dal Consiglio nazionale (Boll, uff. CN 1983 p. 1822).

13

Progetto preliminare del DFGP

II progetto preliminare prevedeva che sarebbero stati esonerati dalla sorveglianza, oltre a quelli già menzionati nell'articolo 4 capoverso 1 lettera e LSA che rimaneva immutato, anche gli altri istituti assicurativi in favore del personale sottoposti alla sorveglianza secondo le norme della LPP. L'assoggettamento alla sorveglianza secondo la LPP non sarebbe bastato tuttavia all'esonero dalla sorveglianza secondo la LSA poiché, se assunto come unico criterio d'eccezione, avrebbe avuto come conseguenza di sottrarre alla sorveglianza delle assicurazioni gli istituti assicurativi consortili creati da associazioni o isti113

tuzioni analoghe con l'unico scopo di esercitare un'attività assicurativa a favore dei datori di lavoro. Tale normativa appare inaccettabile giacché permetterebbe agli istituti consortili di svolgere attività assicurative sotto il regime della LPP. Sorgerebbero così disparità di trattamento rispetto agli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza secondo la LSA, le condizioni di fatto essendo le medesime per gli uni e per gli altri. Per questa ragione il progetto preliminare esonerava dalla sorveglianza secondo la LSA unicamente quegli istituti in favore del personale assoggettati alla sorveglianza secondo la LPP che praticassero l'assicurazione come compito accessorio e con una limitata cerchia di assicurati, non essendo autorizzati ad operare sul mercato.

14

Risultato della procedura di consultazione

II 23 aprile 1985 il DFGP ha presentato il disegno preliminare di modifica del campo d'applicazione della LSA ai Cantoni, ai partiti politici, ai Tribunali federali e ad altri ambienti interessati invitandoli ad esprimere il loro parere entro il 31 luglio 1985. La finalità della revisione è stata accolta abbastanza favorevolmente giacché tra i 58 pareri ricevuti soltanto 3 Cantoni (OW AG TG), il PdL e una minoranza del PRO si sono opposti alla modifica dell'articolo 4 LSA. 20 risposte (15 Cantoni, 1 partito, 4 organizzazioni) approvano senza riserva la modifica proposta. I desiderata che si scostano dal disegno preliminare sono in sintesi i seguenti: Per sei organizzazioni interessate, di cui tre gruppi di specialisti di casse pensioni, gli istituti previdenziali iscritti nel registro della previdenza professionale devono essere esonerati senza restrizione dalla sorveglianza secondo la LSA. Le associazioni di specialisti delle casse pensioni dichiarano di poter aderire al disegno preliminare soltanto se anche i gruppi interprofessionali d'associazioni di categoria siano autorizzati a praticare l'assicurazione come compito accessorio.

Il PSS e PUDC chiedono che gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale oppure costituiti in fondazione e parzialmente retti dalla LPP secondo l'articolo 89bis capoverso 6 CC siano esonerati dalla sorveglianza in maniera generale.

Secondo il parere del PLS, della maggioranza del PRO e di quattro organizzazioni, tra cui le associazioni d'assicuratori, gli istituti previdenziali in favore del personale dovrebbero essere esonerati dalla sorveglianza delle assicurazioni alla condizione però di essere organizzati da datori di lavoro o gestiti in virtù di compiti assegnati da contratti collettivi. Le associazioni d'assicuratori auspicano tuttavia che l'esonero venga subordinato alla condizione supplementare che tutti i rischi siano coperti da un istituto assicurativo sottoposto a sua volta alla sorveglianza secondo la LSA.

114

2 21

Parte speciale Osservazioni preliminari

II 9 aprile 1986 il nostro Collegio ha preso atto dei risultati della consultazione rinunciando però a pubblicarli data la ristretta cerchia delle persone interessate dalla revisione e vista la natura speciale della materia in esame; si è limitato così a pubblicare soltanto un comunicato stampa. Gli ambienti consultati come anche altri interessati che ne hanno fatto richiesta hanno ricevuto un compendio dei risultati. Il nostro Collegio ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio ed un disegno di legge che, pur tenendo conto dei risultati ottenuti, riprendesse in sostanza la delimitazione del campo d'applicazione della sorveglianza quale prevista dal disegno preliminare.

22 221

Commento del disegno di legge Articolo 3 capoverso 2

II disegno preliminare non comprendeva nella revisione l'articolo 3 capoverso 2. In occasione del riesame conseguente alla procedura di consultazione, si è però rilevato che questa disposizione doveva essere abrogata per le seguenti ragioni: In conformità dell'articolo 3 capoverso 2 LSA gli istituti assicurativi che garantiscono una prestazione determinata in caso di decesso e di vita e fanno coprire da un terzo la parte inerente al rischio sottostanno parimenti alla sorveglianza.

L'articolo 3 capoverso 2 LSA è dovuto al fatto che istituti previdenziali in favore del personale, un tempo esentati dalla sorveglianza, avevano già molto tempo prima dell'entrata in vigore della LSA iniziato a scindere in una parte rischio e in un'altra risparmio le assicurazioni miste da esse offerte. In base a tale procedura il capitale risparmio è costituito dagli istituti previdenziali in favore del personale mediante parte del premio (risparmio) mentre il capitale per 1 casi di decesso avvenuti innanzi il pensionamento è assicurato mediante un'altra parte del premio (rischio) presso un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza. L'articolo 3 capoverso 2 LSA mirava a sottoporre i capitali risparmiati, promessi sotto forma di somme prestabilite con un tasso d'interesse garantito, alla legge del 25 giugno 1930 concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società d'assicurazione sulla vita (RS 916.03) che ha per scopo essenziale di garantire materialmente i capitali risparmiati. L'articolo 3 capoverso 2 LSA non ha dato i risultati auspicati. Anzi, gli istituti previdenziali potevano facilmente eluderlo promettendo, ma soltanto formalmente, prestazioni indeterminate in caso di decesso e di vita. A più riprese si è fatto ricorso a tale procedimento.

Poiché a causa della revisione dell'articolo 4 LSA il numero degli istituti assicurativi che in avvenire dovrebbero essere sottoposti alla sorveglianza sulla base dell'articolo 3 capoverso 2 subirà una notevole diminuzione, sicché detta disposizione perderà comunque molta della sua importanza, nulla dovrebbe opporsi alla sua abrogazione come previsto nel disegno. Se, nonostante l'abrogazione dell'articolo in questione, dovessero sussistere istituti di previdenza che, in base 115

alla medesima, garantiscono una prestazione determinata in caso di decesso e di vita e fanno coprire da un terzo la parte inerente al rischio, si dovrebbe esaminare, caso per caso, se si tratti di un istituto assicurativo che deve sottostare alla sorveglianza in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 e dell'articolo 4 riveduto LSA.

222

Articolo 4 capoverso 1 lettera cb

La delimitazione operata dall'articolo 4 capoverso 1 lettera cbis LSA tra gli istituti assicurativi in favore del personale che sottostanno alla sorveglianza e quelli che non lo sono, è stata ripresa dal disegno preliminare presentato in consultazione (cfr. n. 13). Una formulazione più restrittiva degli esoneri dalla sorveglianza delle assicurazioni, come auspicato da taluni ambienti consultati, contrasterebbe con l'obiettivo fissato dalle mozioni. Inversamente, una liberazione più estesa di quanto previsto dal disegno preliminare e che potrebbe giungere, secondo le proposte più estreme, fino ad esonerare tutti gli istituti di previdenza comuni e collettivi non può essere presa in considerazione per le ragioni già menzionate nel numero 13.

Far dipendere l'esonero secondo la LSA dalla condizione che l'istituto previdenziale pratichi l'assicurazione come compito accessorio d'associazioni permette di tracciare il limite tra tali istituti e quelli consortili che devono sottostare alla sorveglianza nel caso assumano autonomamente dei rischi. Il disegno esonera quindi unicamente gli istituti assicurativi in favore del personale creati da associazioni che hanno anche per scopo la gestione di tali istituti accanto alle loro attività principali. Quanto a sapere se l'esonero dalla sorveglianza debba essere limitato agli istituti previdenziali d'associazioni gestiti in virtù di impegni derivanti da contratti collettivi di lavoro od essere invece esteso anche agli istituti previdenziali costituiti liberamente è una questione a cui gli ambienti consultati hanno risposto con pareri diversi. Il nostro Collegio esclude che l'esecuzione di compiti assegnati da contratti collettivi di lavoro possa essere un criterio per determinare se la sorveglianza va retta dalla LSA o dalla LPP poiché un'associazione ha la facoltà di recedere da un contratto collettivo.

Tale incertezza sull'esistenza di una condizione necessaria all'esonero dalla sorveglianza secondo la LSA contrasta con l'interesse degli assicurati e con la certezza del diritto, i quali esigono continuità nel tipo di sorveglianza applicato.

Pertanto l'articolo 4 capoverso 1 lettera cbis si applica agli istituti previdenziali gestiti da associazioni professionali sia liberamente sia in virtù di obblighi derivanti da contratti collettivi di lavoro.

L'esonero dalla
sorveglianza secondo la LSA è limitato agli istituti assicurativi in favore del personale creati da associazioni professionali. L'articolo 4 capoverso 1 lettera cbis non si applica agli istituti di questo tipo creati da altre associazioni. L'«associazione professionale» non è una nozione giuridica. Qualora un'associazione si prefigga, per esempio, di salvaguardare gli interessi dei propri membri perseguendo obiettivi di interesse generale per la professione, di creare organismi comuni per l'attuazione dei suoi scopi e favorire l'evoluzione della professione grazie a provvedimenti di formazione, si può presumere che

116

si tratti di un'associazione professionale. Quanto al termine d'associazione interprofessionale, ripreso dalla legislazione sull'AVS (art. 53 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS, RS 831.10), il disegno lo impiega onde tener conto della richiesta di taluni ambienti consultati che volevano esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA non soltanto gli istituti assicurativi d'associazioni di una sola categoria, ma anche quelli di più categorie professionali.

Gli esoneri dalla sorveglianza secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera cbis sono dettati dalla LPP; concernono quindi soprattutto gli istituti assicurativi che esercitano la loro attività nei limiti della previdenza professionale usuale. Se un istituto interessato da questa disposizione abusasse della propria situazione estendendo la sua attività a operazioni assicurative tipiche dell'assicurazione gestita dagli istituti sottoposti alla sorveglianza secondo la LSA, esso non potrebbe continuare ad avvalersene visto che l'esonero sarebbe in contrasto con il senso e lo scopo delle disposizioni in materia di sorveglianza della LSA e della LPP.

223

Articolo 4 capoverso 1 lettera cter

Data la nuova delimitazione dell'assoggettamento alla sorveglianza delle assicurazioni istituita dall'articolo 4 capoverso 1 lettera cbis conviene chiedersi a quale sorveglianza debbano sottostare i fondi di garanzia e l'istituto collettore previsti dalla LPP (art. 54 segg. LPP).

Fondandosi sull'articolo 54 capoverso 3 LPP il nostro Collegio ha promulgato, il 17 dicembre 1984, l'ordinanza istitutiva della fondazione «Fondo di garanzia LPP» (OFG 1; RS 831.432.1), secondo la quale la Confederazione istituisce sotto il nome di «Fondo di garanzia LPP» una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria, operante ai sensi degli articoli 56-59 LPP.

Questa fondazione sottosta alla sorveglianza dell'UFAS. In quanto istituto di diritto pubblico, il fondo di garanzia LPP non è interessato dalla LSA. Si può pertanto rinunciare a menzionarlo nell'articolo 4 capoverso 1 lettera cter.

Conformemente a quanto prevede l'articolo 60 LPP, l'istituto collettore è stato creato dalle organizzazioni mantello dei salariati e dei datori di lavoro sotto il nome di «Fondazione svizzera delle parti sociali per l'istituto collettore secondo l'articolo 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP)» allo scopo di contribuire alla realizzazione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, prevista nella legge a titolo obbligatorio. Secondo l'articolo 63 capoverso 3 LPP, l'istituto collettore, nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, è sottoposto al regime della sorveglianza semplificata in materia di assicurazioni. Gli enti che ne sono responsabili e la sua attività permettono nondimeno di assimilarlo agli istituti di previdenza professionale per i quali l'articolo 4 capoverso 1 lettera cbis LSA prevede l'esonero dalla sorveglianza. È quindi logico esonerare anche l'istituto collettore da detta sorveglianza. Il disegno ne tiene conto nell'articolo 4 capoverso 1 lettera cter e abrogando l'articolo 63 capoverso 3 LPP.

117

224

Articolo 25

La modifica del campo d'applicazione della LSA offre l'occasione di rivedere parimenti l'articolo 25 allo scopo di alleggerire i compiti del nostro Collegio, benché non vi sia alcun nesso tra la modifica di questa disposizione e gli altri punti della revisione. In base all'attuale tenore dell'articolo 25, l'Ufficio federale delle assicurazioni private pubblica il suo rapporto sulla situazione degli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza previa approvazione del Consiglio federale. Tale rapporto contiene soprattutto indicazioni numeriche riprese dai rapporti degli istituti assicurativi sorvegliati ed è sempre stato approvato dal nostro Collegio senza commento alcuno. Onde permettere una pubblicazione più rapida ed evitare complicazioni amministrative, l'articolo 25 modificato non prevede più l'approvazione del nostro Collegio.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

II disegno di legge non ha ripercussioni dirette sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione. Non avendo incidenze sul bilancio non è menzionato nel piano finanziario.

L'autorità di vigilanza sulle assicurazioni non vedrà comunque alleggerito il suo lavoro poiché gli istituti assicurativi da esonerare non sono stati finora sorvegliati in quanto beneficiano per lo più del termine d'adeguamento previsto dall'articolo 53 LSA. Per contro l'aumento del personale, a suo tempo annunciato nel messaggio concernente la LSA (FF 1976 II 859 n. 42), potrà essere evitato.

4

Linee direttive della politica di governo

II disegno di legge non è annunciato nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983/87 dato che le mozioni ci sono state trasmesse soltanto nel 1983. Esso va considerato urgente poiché gran parte degli istituti assicurativi in favore del personale che saranno esonerati dalla sorveglianza in virtù del medesimo, vi si ritroverebbero nondimeno sottoposti dal 1° gennaio 1989 al più tardi, termine del periodo d'adeguamento previsto dall'articolo 53 LSA, se la modifica della legge non entrasse in vigore entro tale data. Secondo gli autori delle mozioni si dovrebbe invece proprio evitare che questi istituti assicurativi in favore del personale abbiano a seguire l'intero iter per l'ottenimento dell'autorizzazione secondo la LSA, per poi essere nuovamente esonerati dalla sorveglianza con l'entrata in vigore del disegno di legge.

118

5

Costituzionalità

La LSA si fonda in particolare sull'articolo 34 capoverso 2 Cost., secondo cui le operazioni delle imprese private di assicurazione sottostanno alla sorveglianza ed alla legislazione federali. La presente revisione si fonda sulla medesima disposizione costituzionale.

399

119

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Disegno

(LSA) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 19861', decreta:

I La legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 Abrogato Art. 4 cpv. 1 lett. cbis e cter (nuovi) 1 Sono esonerati dalla sorveglianza: cbis. le istituzioni d'assicurazione in favore del personale di associazioni professionali o interprofessionali o d'istituzioni analoghe che esercitano l'assicurazione come compito accessorio ed assicurano soltanto il loro personale, i loro membri e i lavoratori da questi occupati; queste istituzioni d'assicurazione devono essere iscritte nel registro della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 19823) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP]) ove non trattisi di fondazioni di previdenza in favore del personale, operanti nel settore della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; cter l'istituto collettore previsto nell'articolo 60 LPP; Art. 25 Rapporto dell'autorità di sorveglianza L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla situazione degli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza.

1)FF 1986 III 109 961.01 > RS 831.40

2 )RS 3

120

Sorveglianza degli assicuratori II

La legge federale del 25 giugno 19821' sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 63 cpv. 3 Abrogato III 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

400

» RS 831.40

121

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati del 27 agosto 1986

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1986

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

37

Cahier Numero Geschäftsnummer

86.042

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.09.1986

Date Data Seite

109-121

Page Pagina Ref. No

10 115 171

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.