Termine di referendum: 19 gennaio 1987

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Legge sulla tariffa delle dogane

(LTD)

del 9 ottobre 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985 1) decreta: Sezione 1: Principi Art. l Obbligo doganale generale 1 Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera sono soggette a dazio in conformità della tariffa generale allegata.

2 Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

Art. 2 Computo dei dazi 1 Le merci sono sdoganate secondo il peso lordo, se non è prescritta un'altra modalità di misura per il loro sdoganamento.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare lo sdoganamento secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.

3 II peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

Sezione 2: Tariffe doganali Art. 3 Tariffa generale II Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento.

Art. 4 Tariffa d'uso 1 Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può " FF 198S III 327 1986 -- 866

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Tariffa delle dogane applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch'esso può applicare provvisoriamente in virtù dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 '> sulle misure economiche esterne.

2 II Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.

3 Indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale, il Consiglio federale, dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali, può diminuire adeguatamente le aliquote se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono.

Art. 5 Tariffa d'esportazione 1 Le merci non menzionate nella tariffa d'esportazione sono esenti dai dazi d'uscita.

- Se, per effetto di condizioni straordinarie all'estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d'esportazione non siano sufficienti a impedire l'esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stata stabilita un'aliquota.

3 II Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d'esportazione non più giustificate dallo stato dell'approvvigionamento del Paese.

4 II Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l'esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d'esportazione.

Sezione 3: Misure straordinarie Art. 6 Stato di necessità In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.

Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l'estero Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

" RS 946.201

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Tariffa delle dogane Sezione 4: Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane Art. 8 Modificazione della tariffa generale 1 Se il Consiglio federale aumenta, di sua iniziativa, singole aliquote della tariffa generale (art. 3), deve contemporaneamente presentare una relativa proposta di modificazione di legge.

2 Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l'entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall'Assemblea federale o dal popolo.

Art. 9 Applicazione provvisoria di accordi e altre misure 1 II Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale, due volte l'anno, se applica provvisoriamente accordi (art. 4 cpv. 1) o se ha preso misure in virtù degli articoli 4 a 7.

2 L'Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure.

Sezione 5: Statistica del commercio Art. 10 1

Su l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio).

2 Allo sdoganamento all'importazione va corrisposta una tassa di statistica che ascende al 3 per cento dell'ammontare del credito doganale. Essa non viene riscossa all'esportazione, al transito e all'importazione in franchigia.

3 Le disposizioni particolareggiate per la statistica del commercio e per la tassa di statistica saranno stabilite in via d'ordinanza. Nell'ordinanza concernente la tassa di statistica, il Consiglio federale può, per ragioni economiche o di tecnica doganale, accordare agevolezze, oppure l'esenzione totale dalla tassa, per merci, traffici o casi particolari determinati.

Sezione 6: Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci Art. 11 1 II Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell'articolo 16 della Con-

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Tariffa delle dogane venzione internazionale del 14 giugno 1983 1) sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.

I Esso può, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera e di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d'uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell'aggravio daziario.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 12

II Consiglio federale istituisce una commissione peritale doganale quale organo consultivo.

Art. 13 Esecuzione 1 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.

2 L'Amministrazione delle dogane pubblica la tariffa d'uso.

Art. 14 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente 1 II Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.

2 La legge federale del 19 giugno 1959 2> su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.

Art. 15 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1986 II presidente: Bundi II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 21 ottobre 1986 3) Termine di referendum: 19 gennaio 1987 "RU ...

2) 3)

RU 1959 1397 (RS 632.10) FF 1986 III 317

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Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1986 II presidente: Gerber II segretario: Huber

Allegato alla Legge sulla tariffa delle dogane (art. 1 e 14 cpv. 1)

Tariffa delle dogane svizzere

Questo allegato viene stampato a parte. Il volume (di 450 pagine) è ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

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Legge sulla tariffa delle dogane (LTD) del 9 ottobre 1986

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1986

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41

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21.10.1986

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10 115 194

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