Termine di referendum: 30 giugno 1986

Legge federale sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale

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(Legge sulle pubblicazioni ufficiali)

del 21 marzo 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1983°, decreta:

Capitolo 1: Raccolta ufficiale delle leggi federali Sezione 1: Contenuto Art. l Diritto interno Nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (Raccolta ufficiale, RU) sono pubblicati: a. la Costituzione federale; b. le leggi federali; e. i decreti federali di obbligatorietà generale; d. gli altri atti che contengono norme di diritto, emanati dalle autorità federali o da altri enti cui sono affidati compiti federali; e. altri atti, se così ne decide l'Assemblea federale.

Art. 2 Diritto internazionale Nella Raccolta ufficiale sono pubblicati: a. i trattati internazionali che sottostavano al referendum giusta l'articolo 89 capoversi 3 a 5 della Costituzione federale; b. gli altri trattati internazionali e le decisioni di organizzazioni internazionali (decisioni internazionali) vincolanti per la Svizzera, se contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne; e. altri trattati e decisioni internazionali, se un interesse particolare lo giustifica.

»FF 1983 III 333 1986 - 268

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali Art. 3 Diritto intercantonale 1 Nella Raccolta ufficiale sono pure pubblicati: a. gli accordi intercantonali sottoposti al Consiglio federale ed aperti all'adesione di tutti i Cantoni, se contengono norme di diritto od obbligano ad emanarne; b. altri accordi e atti intercantonali, se un interesse speciale lo giustifica.

2 Possono essere inoltre pubblicati nella Raccolta ufficiale gli atti, contenenti norme di diritto, emanati da istituzioni intercantonali in virtù di accordi intercantonali giusta il capoverso 1.

Art. 4 Pubblicazione di un rimando 1 L'atto normativo, il trattato, la decisione internazionale o l'accordo intercantonale che, per il suo carattere speciale, non si presti alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, vi è menzionato soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, segnatamente se: a. concerne soltanto una piccola cerchia di destinatari; b. è di natura tecnica e si rivolge soltanto a specialisti ovvero, per motivi tecnici di stampa, dev'essere pubblicato in un formato più grande di quello della Raccolta ufficiale; e. una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale lo ordini.

2 In tal caso, il testo è pubblicato in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata. Le norme concernenti la pubblicazione nella Raccolta ufficiale si applicano per analogia.

Art. 5 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione Gli atti che contengono norme di diritto e che devono essere mantenuti segreti nell'interesse della difesa integrata non sono pubblicati.

Sezione 2: Pubblicazione Art. 6 Principio 1 Gli atti emanati dalla Confederazione devono essere di regola pubblicati nella Raccolta ufficiale almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

2 La presente disposizione si applica, per quanto possibile, anche alla pubblicazione di trattati, decisioni internazionali, accordi intercantonali e atti emanati da istituzioni intercantonali.

Art. 7 Pubblicazione straordinaria 1 Gli atti emanati dalla Confederazione possono essere in un primo tempo divulgati in altro modo se: 740

Legge sulle pubblicazioni ufficiali a. ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia; b. a causa di urgenza (art. 89bis Cost.) o di altre circostanze straordinarie, la pubblicazione ordinaria nella Raccolta ufficiale non è possibile prima dell'entrata in vigore.

2 L'autorità competente dispone esplicitamente la pubblicazione straordinaria e menziona specialmente la data d'entrata in vigore.

3 L'atto dev'essere pubblicato appena possibile nella Raccolta ufficiale.

Sezione 3: Lingue ufficiali e testo determinante Art. 8 Lingue ufficiali 1 La pubblicazione nella Raccolta ufficiale è fatta nelle tre lingue ufficiali della Confederazione.

2 II Consiglio federale può decidere di non far tradurre in ogni lingua ufficiale 0 di non far tradurre affatto i trattati, le decisioni internazionali e gli accordi intercantonali menzionati nella Raccolta ufficiale soltanto con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che non vincolino direttamente il singolo.

Art. 9 Testo determinante 1 Per gli atti del diritto interno, le tre versioni pubblicate nella Raccolta ufficiale fanno parimente fede. Se vi sono menzionate soltanto con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenute, il testo determinante è quello cui si rimanda.

2 II testo determinante dei trattati e delle decisioni internazionali è quello ch'essi designano come tale.

3 Le versioni determinanti degli accordi e atti intercantonali sono stabilite in conformità del diritto intercantonale.

Sezione 4: Effetti per il singolo e consultazione Art. 10 Effetti per il singolo 1 Gli atti normativi, i trattati e le decisioni internazionali vincolano il singolo soltanto se pubblicati giusta la presente legge. La presente disposizione si applica anche agli accordi e atti intercantonali se la loro entrata in vigore è subordinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale. È salvo l'articolo 5.

2 Se un atto normativo è divulgato senza pubblicazione nella Raccolta ufficiale, l'interessato può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Capitolo 2: Raccolta sistematica del diritto federale Art. 11 1

La Raccolta sistematica del diritto federale (Raccolta sistematica, RS) è un repertorio, aggiornato e ordinato per materie, degli atti normativi, dei trattati, delle decisioni internazionali e degli accordi intercantonali pubblicati nella Raccolta ufficiale ed ancora in vigore, nonché delle costituzioni cantonali.

2 L'aggiornamento avviene parecchie volte all'anno a date determinate. Il Consiglio federale può rinunciare ad inserirvi atti normativi di breve durata.

3 La Raccolta sistematica è pubblicata nelle tre lingue ufficiali della Confederazione. Le costituzioni cantonali sono pubblicate nelle lingue ufficiali del Cantone.

Capitolo 3: Consultazione

Art. 12 1

Ognuno può, presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni: a. consultare la Raccolta ufficiale e la Raccolta sistematica; b. consultare e ricevere il testo integrale degli atti divulgati mediante la procedura straordinaria e non ancora pubblicati nella Raccolta ufficiale (art.

7 cpv. 1).

2 Ognuno può consultare presso la Cancelleria federale: a. il testo integrale degli atti normativi, dei trattati e delle decisioni internazionali che sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale soltanto con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso il quale possono essere ottenuti (art. 4); b. i testi autentici, non pubblicati nella Raccolta ufficiale, di trattati e decisioni internazionali (art. 9 cpv. 2); e. i trattati non pubblicati come anche gli accordi intercantonali approvati dal Consiglio federale, se accessibili al pubblico giusta il diritto cantonale.

Capitolo 4: Indici delle raccolte Art. 13 1

La Cancelleria federale pubblica annualmente un indice sistematico degli atti normativi, dei trattati, delle decisioni internazionali e degli accordi intercantonali pubblicati nella Raccolta ufficiale e nella Raccolta sistematica. L'indice sistematico è corredato di un indice analitico.

2 La Cancelleria federale pubblica periodicamente anche un indice cronologico.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali Capitolo 5: Foglio federale

Art. 14 1 Nel Foglio federale sono pubblicati: a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale concernenti modificazioni costituzionali, leggi federali e decreti federali; b. le modificazioni costituzionali votate dall'Assemblea federale, le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale sottostanti al referendum facoltativo, i decreti federali che approvano trattati internazionali, come anche i decreti federali semplici; e. rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale; d. rapporti di commissioni dell'Assemblea federale; e. altri testi che vi devono essere inseriti giusta la legislazione federale.

2 Possono inoltre esservi pubblicate istruzioni, direttive, disposizioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'amministrazione o di enti con compiti federali.

3 In lingua romancia, allegati al Foglio federale, sono inoltre pubblicati gli atti legislativi federali di particolare importanza. Tali atti sono designati dal Consiglio federale previa consultazione del governo grigionese.

4 Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto.

5 Gli articoli 8 e 9 si applicano per analogia.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 15 Esecuzione 1 II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Esso determina quali atti normativi, trattati, decisioni internazionali ed accordi intercantonali debbano essere pubblicati giusta gli articoli 2 lettera e, 3 capoversi 1 lettera b e 2, come anche giusta gli articoli 4, 5 e 7.

2 La Cancelleria federale è incaricata di eseguire la presente legge. Essa pubblica la Raccolta ufficiale, la Raccolta sistematica ed il Foglio federale.

Art. 16 Abrogazioni Sono abrogati: 1. la legge federale del 12 marzo 19481' concernente il carattere obbligatorio della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e la nuova serie della Raccolta delle leggi federali;

"RU 1949 1557, 1967 17, 1978 688, 1979 114

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali 2. la legge federale del 6 ottobre 1966° concernente la pubblicazione di una nuova Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione; 3. gli articoli 67 a 69 della legge del 23 marzo 19622) sui rapporti fra i Consigli; 4. la risoluzione federale del 25 luglio 18633) sulla stampa delle costituzioni politiche dei Cantoni.

Art. 17 Modificazioni 1. La legge federale del 17 dicembre 19764) sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 3 2 1 risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale.

2. La legge federale del 28 settembre 19565) concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è modificata come segue: Art. 14 cpv. 1 secondo periodo ' ... Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale unicamente con il titolo e l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenute, quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3. La legge federale del 19 aprile 19786) sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 5 5

1 regolamenti di tirocinio sono pubblicati nel Foglio federale unicamente con il titolo e l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

4. La legge del 6 ottobre 19607) sull'organizzazione delle PTT è modificata come segue: "RU 1967 17

2

> R U 1962 831, 1966 1363, 1978 688

»CS 1 45 4

>RS RS >RS 7 >RS 51

6

744

161.1 221.215.311 412.10 781.0

Legge sulle pubblicazioni ufficiali

2. Foglio deiifpTT

Art. 20 Gli atti contenenti norme di diritto, emanati dalla Direzione generale delle PTT, sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali unicamente con il titolo corredato di un rimando e, integralmente, nel Foglio ufficiale delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

5. La legge federale del 19 marzo 19761' sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici è modificata come segue: Art. 8 Pubblicazione Le prescrizioni sui requisiti di sicurezza e gli ordinamenti delle tasse emanati o approvati dal Dipartimento federale dell'interno sono pubblicati nel Foglio federale unicamente con il titolo e l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Art. 18 Disposizione transitoria Gli atti normativi, i trattati, le decisioni internazionali e gli accordi intercantonali che, giusta il diritto previgente, non sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale, devono essere pubblicati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge se adempiono i presupposti del nuovo diritto.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

"RS 819.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali Consiglio nazionale, 21 marzo 1986 II presidente: Bundi II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 1° aprile 1986" Termine di referendum: 30 giugno 1986

"FF 1986 I 739 746

Consiglio degli Stati, 21 marzo 1986 II presidente: Gerber II segretario: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali) del 21 marzo 1986

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01.04.1986

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