Termine di referendum: 14 aprile 1986

Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) # S T #

del 20 dicembre 1985

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64Ws della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19841), decreta: Sezione 1: Campo dì applicazione Art. l Materia La legge si applica ai prezzi delle merci e dei servizi. Sono eccettuati i salari e le altre prestazioni derivanti da rapporti di lavoro, come pure i crediti.

Art. 2 Persone 1 La legge si applica ai cartelli e alle organizzazioni analoghe di diritto privato e di diritto pubblico giusta la legge sui cartelli 2>.

2 Le raccomandazioni di prezzi sono assimilate ai cartelli se comportano limitazioni della concorrenza o imposizioni di prezzi agli acquirenti.

Sezione 2: Preposto alla sorveglianza dei prezzi Art. 3 Nomina 1 II Consiglio federale nomina un preposto alla sorveglianza dei prezzi (Sorvegliante dei prezzi).

2 II Sorvegliante dei prezzi è subordinato al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Ha a disposizione un gruppo di collaboratori.

Art. 4 Compiti II Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi.

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»2) FF 1984 li 695 RS 251; RU . . .

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Sorveglianza dei prezzi 2

II Sorvegliante impedisce o elimina l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. Resta salva la sorveglianza di taluni prezzi da parte di altre autorità (art. 15).

3 II Sorvegliante informa il pubblico in merito alla propria attività.

Art. 5 Collaborazione 1 La sorveglianza dei prezzi è esercitata in collaborazione con le cerehie interessate.

2 II Sorvegliante dei prezzi coopera con la Commissione dei cartelli. Partecipa alle sedute di detta commissione con voto consultivo.

3 II Sorvegliante dei prezzi e la Commissione dei cartelli si informano reciprocamente in merito alle decisioni importanti.

4 Quando trattisi di problemi riguardanti il campo applicativo personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi deve, prima di decidere, consultare la Commissione dei cartelli. La Commissione dei cartelli può pubblicare i pareri.

Sezione 3: Misure intese a impedire o eliminare l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi Art. 6 Preannuncio II cartello o l'organizzazione analoga che intende procedere a un aumento di prezzi può preannunciarlo al Sorvegliante dei prezzi. Questi decide entro trenta giorni se non ha obiezioni in merito a tale aumento.

Art. 7 Denunce Chiunque supponga che vi sia stato un aumento abusivo di un prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo può denunciarlo per scritto al Sorvegliante dei prezzi. .

Art. 8 Esame II Sorvegliante dei prezzi, fondandosi sulle denunce ricevute o sulle proprie osservazioni, accerta se vi sono indizi di un aumento abusivo di prezzi o di un mantenimento di prezzi abusivi.

Art. 9 Composizione amichevole II Sorvegliante dei prezzi, se accerta un abuso, cerca una composizione amichevole con l'interessato; tale composizione non richiede forma speciale.

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Sorveglianza dei prezzi Art. 10 Decisione Se non si giunge a una composizione amichevole, il Sorvegliante dei prezzi vieta l'aumento in tutto o in parte oppure ordina una riduzione del prezzo.

Art. 11 Mutamento delle condizioni 1 La validità della composizione amichevole o della decisione deve essere limitata nel tempo.

2 Su proposta dell'interessato, il Sorvegliante dei prezzi le dichiara caduche prima del termine ove, nel frattempo, le condizioni reali si fossero considerevolmente mutate.

Sezione 4: Abuso di prezzi Art. 12 Principio della politica di concorrenza 1 Vi può essere abuso di prezzo, giusta la legge, unicamente nel caso in cui il livello dei prezzi del mercato non sia conseguenza di un'efficace concorrenza.

2 Vi è concorrenza efficace segnatamente quando gli acquirenti hanno la possibilità, senza sforzo considerevole, di scegliere fra offerte comparabili.

Art. 13 Elementi di giudizio 1 Per accertare se vi è un aumento abusivo di prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto in particolare: a. dell'evoluzione dei prezzi su mercati comparabili; b. della necessità di realizzare equi benefici; e. dell'evoluzione dei costi; d. delle prestazioni specifiche delle imprese; e. delle situazioni specifiche inerenti al mercato.

2 Nella verifica dei costi, il Sorvegliante dei prezzi può parimente considerare i prezzi di base.

Sezione 5: Provvedimenti in caso di prezzi stabiliti o approvati dall'autorità Art. 14 1

Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto da un cartello o da un'organizzazione analoga, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Questi può proporre la rinuncia, completa o 71

Sorveglianza dei prezzi parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi.

2 L'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.

3 Nell'esaminare se un prezzo è abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici superiori.

Sezione 6: Provvedimenti in caso di altre sorveglianze sui prezzi previste dal diritto federale

Art. 15 I prezzi di cartelli e d'organizzazioni analoghe, già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale, sono giudicati dall'autorità competente in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi.

2 L'autorità competente agisce secondo la presente legge per quanto compatibile con le finalità del disciplinamento speciale di sorveglianza.

3 La procedura, la protezione giuridica e le conseguenze penali sono rette dalle pertinenti disposizioni del diritto federale.

Sezione 7: Rapporti tra le indagini della Commissione dei cartelli e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi

Art. 16 1 La Commissione dei cartelli può procedere ad indagini su cartelli o organizzazioni analoghe anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.

2 Resta riservato al Sorvegliante dei prezzi l'esame del carattere abusivo dei prezzi di cartelli o organizzazioni analoghe.

Sezione 8: Obbligo di informare, cooperazione e segreto Art. 17 Obbligo di informare I cartelli e le organizzazioni analoghe, come anche i terzi partecipanti al mercato, devono fornire al Sorvegliante dei prezzi tutte le debite informazioni e produrre tutti gli atti necessari. I terzi non sono tenuti a rivelare segreti di fabbrica o commerciali.

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Sorveglianza dei prezzi Art. 18 Cooperazione II Sorvegliante dei prezzi può esigere che i servizi e le autorità di vigilanza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche le organizzazioni dell'economia, cooperino alle sue ricerche e gli mettano a disposizione gli atti necessari.

Art. 19 Tutela del segreto 1 II Sorvegliante dei prezzi è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio.

2 Non deve divulgare segreti commerciali.

Sezione 9: Protezione giurìdica Art. 20 Vie di ricorso Le decisioni del Sorvegliante dei prezzi sono impugnabili, nel termine di 30 giorni, innanzi al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Contro le decisioni del Dipartimento è ammesso il ricorso di diritto amministrativo, entro 30 giorni, al Tribunale federale.

Art. 21 Diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori Le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che, conformemente ai propri statuti, si dedicano alla protezione dei consumatori hanno diritto di ricorso.

Art. 22 Procedura Sono applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Sezione 10: Disposizioni penali Art. 23 Applicazione di prezzi abusivi 1 Chiunque, intenzionalmente, a. non procede a una riduzione di prezzi impostagli ; b. aumenta un prezzo nonostante il divieto, oppure e. supera un prezzo stabilito in procedura amichevole, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

2 II tentativo è punibile.

Art. 24 Infrazioni all'obbligo di informare Chiunque, intenzionalmente, 73

Sorveglianza dei prezzi a. disattende l'obbligo di informare (art. 17), o b. fornisce indicazioni false o incomplete, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 25 Applicabilità del diritto penale amministrativo 1 Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo l).

2 L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Sezione 11: Disposizioni finali Art. 26 Esecuzione 1 II Sorvegliante dei prezzi e le autorità competenti (art. 15) sono incaricati dell'esecuzione della presente legge.

2 II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 1985 Consiglio degli Stati, 20 dicembre 1985 II presidente: Bundi II presidente: Gerber II segretario: Zwicker II segretario: Huber Data di pubblicazione: 14 gennaio 1986 2> Termine di referendum: 14 aprile 1986

» RS 313.0 FF 1986 I 69

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14.01.1986

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