Termine di referendum: 29 settembre 1986

Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici # S T #

(Legge sulla caccia, LCP) del 20 giugno 1986

L' Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24sexies capoverso 4, 24septies, 25 e 25bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983 1 >, decreta:

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione Art. l Scopo La presente legge si prefigge di : a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; b. proteggere le specie animali minacciate; e. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica; d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

I Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

1

Art. 2 Campo di applicazione La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: a. uccelli; b. predatori; e. artiodattili; d. leporidi; e. castori, marmotte e scoiattoli.

Capitolo 2: Caccia Art. 3 Principi I 1 Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura e della protezione della natura.

11

FF 1983 II 1169

482

W«6 -- 5h5

Legge sulla caccia La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

2 1 Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.

3 Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.

4 II Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.

Art. 4 Autorizzazione di caccia 1 Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2 L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.

3 1 Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: a. cervo dal 1° febbraio al 31 luglio b. cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno e. daino, cervo Sika e mufloné dal 1° febbraio al 31 luglio d. capriolo dal 1° febbraio al 30 aprile e. camoscio dal 1° gennaio al 31 luglio f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio al 30 settembre g. marmotta dal 16 ottobre al 31 agosto h. volpe dal 1° marzo al 15 giugno i. tasso dal 16 gennaio al 15 giugno k. martora e faina dal 16 febbraio'al 31 agosto 1. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1° dicembre al 15 ottobre m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio

1

483

Legge sulla caccia n. fagiano comune dal 1° febbraio al 31 agosto o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto p. beccaccia dal 15 dicembre al 15 settembre.

2 Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'islanda e fistone turco.

3 Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno : a. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito; b. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.

4 1 Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

5 Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento), accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

6 II Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.

Art. 6 Messa in libertà di selvaggina 1 1 Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.

2 Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

Capitolo 3: Protezione Art. 7 Specie protette 1 Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

2 1 Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio (Ufficio federale), prevedere l'abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.

484

Legge sulla caccia 3

Gli stambecchi possono essere cacciati dal 1° settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi. I Cantoni presentano ogni anno al Dipartimento, per approvazione, una pianificazione degli abbattimenti. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.

4

1 Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

5 Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.

6 Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale.

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 9 Autorizzazioni della Confederazione 1 Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole: a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi ; b. mettere in libertà animali delle specie protette; e. importare, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili; d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

2 II Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 10 Animali protetti tenuti in cattività 1 Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

2 II Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.

Art. 11 Zone protette 1 II Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale.

485

Legge sulla caccia 2

Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.

3 Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale.

4 1 Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

5 Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

6 II Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. La Confederazione sopporta il 30-50 per cento delle spese di sorveglianza.

Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina 1 1 Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Sono eccettuati gli animali protetti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 13 capoverso 4. 1 Cantoni possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

3 I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.

4 Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.

2 1 Cantoni
disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

486

Legge sulla caccia Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

3 Per i danni causati dalla selvaggina di una bandita federale, la Confederazione sopporta il 30-50 per cento del risarcimento.

4 Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.

Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca

Art. 14 1 1 Cantoni provvedono affinchè la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici,.sui loro bisogni e sulla loro protezione.

2 Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

3 La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti.

Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

4 La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.

6 11 Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione Art. 15 Responsabilità civile 1 Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

2 Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni *> concernenti gli atti illeciti.

Art. 16 Assicurazione 1 Chi è titolare di un'autorizzazione di caccia deve concludere un'assicurazione " RS 220

487

Legge sulla caccia per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

2 II danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.

3 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dàlia legge federale sul contratto d'assicurazione *> non sono opponibili al danneggiato.

4 L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione *>.

Capitolo 7: Disposizioni penali Art. 17 Delitti È punito con la detersione fino a un anno o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: a. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; b. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; e. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; d. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; e. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un' arma di tiro; f. scaccia o attira animali fuori delle zone protette; g. mette in libertà animali; h. affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; i. fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

1

Art. 18 Contravvenzioni È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà; b. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un arma da tiro; 1

" RS 221.229.1

488

Legge sulla caccia e. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi ; d. lascia cacciare cani; e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi; f. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili; g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi ; h. ostacola l'esercizio della caccia.

2 II tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4 Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.

5 1 Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.

Art. 19 Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali È applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo *>.

Art. 20 Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia 1 Chi ha un'autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se: a. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia; b. ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice.

2 II ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera.

3 1 Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell'autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale Art. 21 Perseguimento 1 II perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

2 L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni in rapporto con l'importazione, il transito o l'esportazione. Se vi è simultaneamente violazione della legge federale sulle dogane 2), l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane che emana anche il decreto penale.

11 2)

RS 313.0 RS 631.0

489

Legge sulla caccia 3

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 9 marzo 1978 1) sulla protezione degli animali, alla legge federale sulle dogane 2) alla legge federale dell'8 dicembre 1905 3) sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo o alla legge federale del 1° luglio 1966 4> sulle epizoozie, che devono essere perseguite dalle medesime autorità amministrative federali, la pena inflitta sarà quella prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere aumentata adeguatamente.

Art. 22 Obbligo di notifica Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. Questo ne informa i Cantoni.

Art. 23 Risarcimento di danni L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 >.

Capitolo 9: Esecuzione Art. 24 Confederazione II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 25 Cantoni L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione. Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della presente legge.

2 Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dal Consiglio federale.

3 Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

1

11

RS 45S RS 631.0 3) RS 817.0 41 RS 916.40 51 RS 220 21

490

Legge sulla caccia Art. 26 Diritto di perquisizione e di sequestro 1 Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali Art.

27 Abrogazione e modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 10 giugno 19251' sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.

2. La legge federale del 1° luglio 19662' sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Art. 23

Specie animali Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegee vegetali estranee tali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso autorizzazione obbligatoria dels Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

3. Il Codice delle obbligazioni 3> è modificato come segue: Art. 56 cpv. 3

Abrogato Art. 28 Disposizioni transitorie 1 1 Cantoni disciplinano la validità delle autorizzazioni di caccia rilasciate prima dell'introduzione dell'esame.

2 Salvo l'articolo 5 capoversi 4 a 6, la pernice grigia può essere cacciata soltanto dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

" CS 9 552; RU 1954 455, 1959 953, 1962 852,1971 855, 1977 1907, 1981 497 RS 451 RS 220

21 3)

491

Legge sulla caccia Consiglio degli Stati, 20 giugno 1986 II presidente: Gerber II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 20 giugno 1986 II presidente: Bundi II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 1° luglio 1986 *> Termine di referendum: 29 settembre 1986

" FF 1986 II 482

492

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) del 20 giugno 1986

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1986

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.07.1986

Date Data Seite

482-492

Page Pagina Ref. No

10 115 100

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.