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Messaggio concernente la convenzione sul commercio del grano del 1986 dell'accordo internazionale sul grano del 1986 del 10 settembre 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la convenzione sul commercio del grano del 1986 dell'accordo internazionale sul grano del 1986.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 settembre 1986

1986-755

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Egli II cancelliere della Confederazione, Buser

30 Foglio federale. 69° anno. Voi. Ili

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Compendio Dopo anni di sforzi volti a stabilizzare il mercato mondiale dei cereali ed a rafforzare la sicurezza alimentare, i principali Paesi produttori e importatori di cereali convenirono per la prima volta un accordo internazionale sui cereali nel 1949.

Detto accordo conteneva disposizioni di ordine economico, segnatamente sui prezzi minimi e massimi e sugli obblighi di fornitura e di acquisto in materia di commercio del grano e di altri cereali. Esso fu ripetutamente rinegoziato; successivamente, nel 1967, nell'ambito del Kennedy Round del GA TT fu elaborato, per la prima volta, un atto comprendente due strumenti giuridici distinti, segnatamente la Convenzione sul commercio del grano e la convenzione sull'aiuto alimentare. Questo ordinamento, di più vasta portata, fu sostituito nel 1971 con un nuovo accordo internazionale sul grano. Le Parti che avevano aderito alla convenzione sul commercio del grano non riuscirono però, né allora né in seguito, ad accordarsi sulle disposizioni d'ordine economico. Fu quindi necessario prorogare ripetutamente e senza modifiche questo accordo del 1971; l'ultima proroga, quella del 1983, è giunta a scadenza il 30 giugno 1986.

A Ginevra, la conferenza sui cereali della CNUCED del febbraio 1979 si occupò approfonditamente della conclusione di un nuovo accordo internazionale sul grano; fu però necessario rinviarla sine die, poiché non fu possibile giungere ad un consenso, in particolare sulle previste disposizioni d'ordine economico. D'altro canto, i membri della convenzione sull'aiuto alimentare giunsero ad un intesa sul contenuto di una nuova convenzione, che fu poi concretizzata nel 1980, indipendentemente dalla convenzione sul commercio del grano.

Nel 1984 il Consiglio internazionale del grano incaricò un gruppo di lavoro di trovare le possibilità di aprire nuovi negoziati per la convenzione sul commercio del grano e l'accordo internazionale sul grano. Sin dall'inizio delle sue consultazioni, detto gruppo di lavoro dovette riconoscere che non vi era nessuna probabilità di giungere alla conclusione di una nuova convenzione sul commercio del grano, contenente disposizioni d'ordine economico. Si limitò quindi a rielaborare l'accordo esistente e ad adattarne il contenuto, meramente amministrativo e informativo, alle attuali condizioni del commercio granario. Nel
dicembre del 1985 il Consiglio del grano decise di concludere, nella primavera del 1986, le discussioni in corso e, a tale scopo, invitò tutti i membri della CNUCED. Il 14 marzo 1986 i dibattiti terminarono positivamente con l'approvazione del nuovo accordo internazionale del grano del 1986, che è entrato in vigore il 1 ° luglio 1986.

La Svizzera partecipò all'accordo internazionale sul grano già all'inizio. Il presente messaggio sottolinea che, malgrado l'assenza di disposizioni d'ordine economico, giova al nostro Paese partecipare alla convenzione sul commercio del grano (parte integrante dell'accordo internazionale sul grano del 1986), onde assicurare l'approvvigionamento di cerealipanificabili e di altre varietà cerealicole.

Il messaggio aggiunge che sarebbe opportuno partecipare alla nuova convenzione anche per considerazioni di politica commerciale, nonché per assicurare la continuità delle relazioni della Svizzera con il Consiglio internazionale del grano.

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I II

Parte generale Antefatti

Dopo anni di sforzi, volti a stabilizzare il mercato mondiale dei cereali, i Paesi esportatori ed importatori giunsero per la prima volta ad un accordo internazionale sul grano nel 1949. L'accordo conteneva disposizioni d'ordine economico come meccanismi di prezzo, interventi coordinati di mercato, obblighi di fornitura e di acquisto. L'accordo fu oggetto di ripetuti ritocchi, negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1967 e 1971. Nel 1967, nell'ambito della sessione «Kennedy» del GATT (accordo generale su le tariffe e il commercio), entrò in vigore l'accordo internazionale sul grano del 1967, che comprendeva per la prima volta due strumenti giuridici distinti, segnatamente la convenzione sul commercio del grano, da un lato, e la convenzione sull'aiuto alimentare, dall'altro. In occasione dei negoziati del 1971 le Parti contraenti non riuscirono più a giungere ad un'intesa sulle disposizioni concernenti i prezzi massimi e minimi, gli obblighi di fornitura e di acquisto, soprattutto a causa di forti divergenze d'opinione sull'ammontare dei prezzi minimi e sulle modalità di calcolo di quest'ultimi. Da allora la convenzione sul commercio del grano non reca più disposizioni d'ordine economico. La Svizzera è stata ininterrottamente membro di tutti gli accordi internazionali sui cereali e sul grano finora conclusi.

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Dall'accordo internazionale sul grano del 1971 a quello del 1986

L'accordo internazionale sul grano del 1971 (RS 0.916.111.311) comprendeva due strumenti giuridici distinti, segnatamente: - la convenzione sul commercio del grano del 1971 (RU 1972 420) e - la convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, sostituita da quella del 1980 (RU 1981 200).

La Svizzera partecipò in qualità di membro ad entrambe le convenzioni e cooperò attivamente agli sforzi volti a realizzare un nuovo accordo di stabilizzazione del mercato mondiale del grano e a migliorare la sicurezza alimentare mondiale. Verso la fine del 1978, detti sforzi erano progrediti già in misura sufficiente per permettere la conclusione di un nuovo accordo internazionale sul grano di più vasta portata. Nel febbraio del 1979 si tenne quindi una conferenza sui cereali su invito del segretario generale dell'ONU e nell'ambito della CNUCED (Conferenza delle Nazioni Unite su il commercio e lo sviluppo). Alla conferenza fu presentato per esame un progetto di convenzione sul commercio del grano, che riguardava anche quello di cereali secondari (granoturco, avena, orzo, sorgo, ecc.). Le ampie disposizioni economiche di stabilizzazione dei prezzi comprendevano i meccanismi di prezzo, gli obblighi di fornitura e di acquisto, come anche la costituzione e il finanziamento di scorte.

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Convenzione sul commercio del grano

Nonostante i ripetuti tentativi, non fu possibile ottenere un consenso, soprattutto sulle disposizioni sostanziali d'ordine economico, cosicché, il 14 febbraio 507

1979, la conferenza fu rinviata sine die. Essa incaricò però il Consiglio internazionale del grano di proseguire gli sforzi onde giungere alla conclusione di un nuovo accordo sul grano; fu prevista l'eventualità di convocare una nuova conferenza sui cereali appena si fossero presentare le premesse favorevoli per un esito positivo dei negoziati.

L'ultima proroga dell'accordo internazionale sul grano del 1971, approvata mediante protocollo, giunse a scadenza il 30 giugno 1979, e l'accordo, insieme alla convenzione sul commercio del grano, fu prorogato per altri due anni, fino al 30 giugno 1981. Da allora la validità dell'accordo fu reiteratamente prorogata; l'ultima proroga di tre anni è giunta a scadenza il 30 giugno 1986. La convenzione sul commercio del grano rimase invece sempre immutata.

Nel 1984 il Consiglio internazionale del grano istituì un gruppo di lavoro incaricato di trovare la possibilità di nuovi negoziati per la conclusione di un accordo internazionale sul grano contemplante disposizioni d'ordine economico. Sin dall'inizio delle consultazioni per una nuova convenzione sul commercio del grano, apparve chiaro che gli Stati Uniti d'America, uno dei Paesi produttori più importanti per l'approvvigionamento di grano della popolazione mondiale, non erano disposti a partecipare a un atto contenente disposizioni interventistiche e restrizioni del libero scambio. Il gruppo di lavoro si limitò quindi a rielaborare la convenzione esistente e ad adattarla alle nuove relazioni di produzione e di approvvigionamento.

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Convenzione sull'aiuto alimentare

In occasione della conferenza della CNUCED sui cereali del febbraio del 1979, si ottennero progressi sostanziali verso la conclusione della convenzione sull'aiuto alimentare, in quanto i principali Paesi esportatori di cereali aumentarono considerevolmente i loro obblighi minimi. I Paesi importatori di cereali Norvegia, Austria e Svizzera rinunciarono ad un aumento delle loro forniture reali. Benché non fu possibile raggiungere l'obiettivo di un aiuto cerealicolo annuo di 10 milioni di tonnellate, prefisso nel 1974 dalla conferenza mondiale sull'alimentazione, tutti i Paesi donatori si impegnarono ad incrementare i loro contributi minimi, da 4,2 a 7,6 milioni di tonnellate. Una novità di rilievo fu la possibilità di fornire riso. I contributi in denaro furono concessi in base al prezzo indicativo del mercato mondiale, stabilito ogniqualvolta dal Consiglio internazionale del grano, di modo che i Paesi donatori dovevano soddisfare i loro impegni con equivalenti in grano e non più in base a un fattore di conversione fittizio.

La convenzione sull'aiuto alimentare fu successivamente rinegoziata nel 1980, indipendentemente dalla convezione sul commercio del grano. Il nuovo atto prevedeva la fornitura di un ammontare annuo di 7,6 milioni di tonnellate di cereali o di loro derivati. Il contributo della Svizzera ammontava a 27 000 tonnellate, ovvero allo 0,35%.

La convenzione fu prorogata per l'ultima volta nel 1983, insieme a quella sul commercio del grano, ed è giunta a scadenza il 30 giugno 1986.

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Essa, al pari di quella sul commercio del grano, è stata semplicemente rielaborata all'inizio del 1986 e non reca nessuna modifica sostanziale.

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Accordo internazionale sul grano del 1986

Dopo la conclusione delle consultazioni preparative, si tennero a Londra dal 10 al 14 marzo 1986 le sessioni straordinarie dei membri delle due convenzioni, e le conferenze sulle trattative finali concernenti i testi delle convenzioni. Dette trattative ebbero esito positivo e sfociarono nell'approvazione del nuovo accordo internazionale sul grano del 1986, comprendente rispettivamente la convenzione sul commercio del grano e quella sull'aiuto alimentare. Vi è un unico preambolo per le due convenzioni, che non contiene tuttavia nessuna disposizione imperativa, ma rappresenta soltanto uno strumento ausiliario di diritto internazionale per l'interpretazione delle convenzioni.

11 nuovo accordo internazionale sul grano del 1986 è una versione rielaborata dell'accordo previgente, dal quale non diverge sostanzialmente.

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Esito delle consultazioni

II nuovo accordo internazionale sul grano del 1986 è stato presentato alle organizzazioni del commercio svizzero d'importazione dei cereali per ottenere un parere. Giacché esso non implica né diritti né obblighi (tranne quello di annunciare alla segreteria del Consiglio internazionale del grano nonché al comitato per l'aiuto alimentare di Londra), non sono state mosse obiezioni da parte dei commercianti di grano e dei mugnai svizzeri. Come finora, gli annunci saranno fatti dall'Amministrazione federale dei cereali.

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Parte speciale

Le due convenzioni sono state aperte alla firma dal 1° maggio al 30 giugno 1986, presso la segreteria generale dell'ONU a New York e sono state firmate dalla Svizzera il 26 giugno 1986. Il nostro Paese ha espresso una dichiarazione d'applicazione provvisoria della convenzione sul commercio del grano e ha ratificato la convenzione sull'aiuto alimentare. Gli atti amministrativi concernenti la convenzione sul commercio del grano sono stati adempiuti dall'Assemblea federale con riserva della sua approvazione.

Entrambe le convenzioni, e con esse l'accordo internazionale sul grano del 1986, sono entrate in vigore in data 1° luglio 1986. È stato necessario soddisfare le seguenti premesse: - Convenzione sul commercio del grano Entro il 30 giugno 1986 i Paesi esportatori ed importatori, detentori di almeno il 60% dei voti in qualità di membri, dovevano aver depositato strumenti di ratificazione o un documento equivalente oppure una dichiarazione di applicazione provvisoria.

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- Convenzione relativa all'aiuto alimentare Entro il 30 giugno 1986 tutti i membri di cui all'articolo III del nuovo accordo dovevano aver depositato gli strumenti di ratificazione o un documento equivalente oppure una dichiarazione di applicazione provvisoria.

L'allegato 1 del presente messaggio fornisce chiarimenti sullo stato delle condizioni adempiute per la messa in vigore il 30 giugno 1986.

La convenzione sul commercio del grano giunge a scadenza il 30 aprile 1991.

In seguito può essere prorogata senza protocollo, mediante decisione speciale del Consiglio internazionale del grano (= maggioranza dei due terzi dei 1000 voti dei Paesi esportatori e dei 1000 voti dei Paesi importatori calcolati separatamente), per un massimo di due anni.

La convenzione sull'aiuto alimentare è valida per tre anni, ossia fino al 30 giugno 1989. In seguito può essere prorogata automaticamente e senza protocollo per periodi successivi di due anni al massimo, con il comune accordo dei membri. Tuttavia la convenzione sull'aiuto alimentare può entrare in vigore ed essere prorogata soltanto se la convenzione sul commercio del grano rimane in vigore nello stesso periodo.

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II nuovo accordo internazionale sul grano comparato con quello previgente

Nel nostro messaggio del 19 maggio 1971 (FF 1971 I 998) vi abbiamo illustrato l'accordo internazionale del 1971, giunto a scadenza il 30 giugno 1986. Ci limitiamo quindi a trattare le principali differenze esistenti fra i due accordi.

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Convenzione sul commercio del grano

A tutt'oggi la convenzione non contiene disposizioni d'ordine economico, come i meccanismi di prezzo, gli interventi coordinati di mercato, gli obblighi di fornitura e di acquisto, le prescrizioni sul mantenimento delle riserve ecc.

Dopo il mancato raggiungimento di un consenso al riguardo, durante la conferenza sui cereali tenutasi a Ginevra nel febbraio del 1979 e nell'ambito delle trattative del gruppo di lavoro del Consiglio internazionale del grano, le parti si limitarono ad adottare il vecchio accordo alla situazione attuale dell'approvvigionamento mondiale di cereali e a redigere dichiarazioni d'intenzione, in modo da permetterne un'applicazione pratica quanto possibile efficiente. L'accordo sul commercio del grano del 1986 non contiene modifiche sostanziali; è stato negoziato sotto l'egida del Consiglio internazionale del grano e non sotto quella della CNUCED. Tutti i membri della CNUCED, unitamente ai membri del Consiglio internazionale del grano, sono stati invitati soltanto alla conferenza finale.

Gli scopi principali possono essere riassunti nel seguente modo: - migliorare le premesse per un libero commercio mondiale del grano e promuovere d'ora in poi il commercio di altri cereali, onde assicurare la stabilità del mercato e dell'alimentazione mondiale; 510

- intensificare gli scambi di informazioni fra i membri, con particolare riguardo ai cambiamenti nelle politiche cerealicole nazionali e alle incidenze di queste ultime sugli approvvigionamenti internazionali; - analizzare l'approvvigionamento mondiale di cereali, tramite il sottocomitato sulla situazione del mercato; - evitare influenze negative sui rapporti di produzione e sulle relazioni commerciali internazionali, ad esempio mediante limitazioni delle esportazioni, da un lato, e programmi volti a favorire le esportazioni o misure protezionistiche, dall'altro; - condurre studi speciali su problemi materiali che influiscono sul commercio mondiale di cereali.

Una delle disposizioni più importanti prevede la conclusione di un nuovo accordo internazionale sul grano contenente disposizioni d'ordine economico di vasta portata, soprattutto nell'interesse dei Paesi in sviluppo, appena ne siano date le premesse. La convenzione reca inoltre le seguenti innovazioni: - Semplificazione della procedura di proroga, da effettuarsi tramite decisione del Consiglio e senza presentazione di un protocollo speciale.

Per il nostro Paese, l'adesione alla convenzione sul commercio del grano del 1986 ha la conseguenza che le future proroghe di questo atto saranno definitivamente decise dal Consiglio internazionale del grano a maggioranza qualificata. Pertanto, la competenza di procedere alle proroghe vien contrattualmente demandata a un organo internazionale. Il nostro Collegio può, come autorità incaricata delle relazioni esterne della Confederazione, accettarle o non accettarle e pertanto decidere, in virtù dell'articolo 33 numero (2) della convenzione, se il nostro Paese intende restarvi partecipe (cfr. al riguardo messaggio del 27 ott. 1982 sui trasporti internazionali per ferrovia; FF 1982 III 871).

- Possibilità per i membri della convenzione di recedere dalla stessa in qualsiasi momento, osservando però un termine di preavviso di 90 giorni, alla fine di ogni annata agricola [30 giugno (art. 29)]. Ciò è di particolare rilievo, ove il Consiglio decidesse di apportare una modificazione della convenzione che non possa essere accettata dai singoli membri (art. 32).

Nel corso delle trattative, il Consiglio internazionale del grano aveva tentato di ridisciplinare le proporzioni fra i diritti di voto. Nell'accordo
previgente le quote di voti furono assegnate ai singoli membri sulla base di una soluzione di compromesso. Poiché tale assegnazione non era più adatta alle attuali proporzioni e all'importanza dei singoli membri in rapporto alla loro partecipazione al commercio mondiale del grano, il Consiglio cercò di ripartire i voti sulla base dei quantitativi importati ed esportati dei singoli membri. Ciò avrebbe fatto sì che soprattutto all'Unione Sovietica, e alla maggior parte dei Paesi in sviluppo, sarebbero state assegnate quote di voti notevolmente superiori, data la rilevanza delle loro importazioni. Inoltre, la nuova ripartizione avrebbe imposto anche un maggior onere finanziario all'Unione Sovietica ed alla maggior parte dei Paesi in sviluppo, poiché la base di calcolo per la determinazione delle partecipazioni alle spese del Consiglio internazionale del grano sarebbe stata quella dell'assegnazione delle quote di voti.

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Detti Paesi protestarono vivamente, allegando che il nuovo accordo si distingueva dal previgente soltanto in virtù di taluni adeguamenti d'ordine amministrativo, motivo per il quale la ripartizione dei voti avrebbe dovuto fondarsi sulle basi preesistenti. L'Unione Sovietica non avrebbe concepito un'altra ripartizione, salvo nel caso in cui la convenzione fosse stata interamente rielaborata e rinegoziata sotto l'egida della CNUCED. Anche i Paesi in sviluppo interessati espressero riserve circa l'aumento dell'onere fiscale loro imposto; non sarebbe stato escluso che avrebbero magari rinunciato a un'ulteriore collaborazione alla nuova convenzione sul commercio del grano. Visto quanto precede, i principali Paesi esportatori e i Paesi importatori industrializzati -- fra cui il Giappone, la Nigeria, la Svezia e la Svizzera -- convennero nuovamente di cercare una soluzione di compromesso. La delegazione svizzera si fondò sul fatto che la nuova convenzione, per la sicurezza dell'approvvigionamento di cereali panificabili nel nostro Paese, assumeva la stessa importanza dell'atto previgente.

La nostra delegazione dichiarò in particolare che lo sgravio finanziario per la Svizzera non doveva essere operato a scapito dei Paesi in sviluppo. I Paesi esportatori, dal conto loro, convennero una ripartizione dei voti che teneva conto delle argomentazioni dell'Unione Sovietica e dell'Argentina, Paese in sviluppo. La nuova attribuzione delle proporzioni di voto figura nell'allegato 2 del presente messaggio. Benché la nuova soluzione di compromesso non tenga sufficientemente conto di tutte le tesi, è doveroso ricordare che il diritto di voto non è importante, se non per l'attribuzione dei contributi annui, visto che il Consiglio cerca quasi sempre il consenso nelle sue decisioni.

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Convenzione sull'aiuto alimentare

All'inizio delle trattative per la nuova convenzione sull'aiuto alimentare, i Paesi donatori erano ancora impressionati dalla crisi alimentare in Africa. Taluni membri si dichiararono pertanto disposti ad aumentare globalmente il contributo minimo annuo. Erano quindi date le premesse per raggiungere l'obiettivo prefisso dalla conferenza mondiale dell'alimentazione del 1974, consistente nell'ottenere un obbligo minimo annuo complessivo di 10 milioni di tonnellate.

Tale prospettiva appariva concretizzabile anche in quanto, negli anni 1984/1985, i membri della convenzione avevano fornito complessivamente più di 12 milioni di tonnellate di aiuto alimentare sotto forma di cereali, ancorché l'obbligo minimo fosse soltanto di 7,6 milioni di tonnellate.

Nel 1985 però, alcuni Paesi africani tra quelli maggiormente colpiti dalla siccità e da agitazioni politiche fruirono di un buon raccolto che in alcuni casi poté persine validamente compensare gli aiuti giunti troppo tardi. Considerata questa situazione, la delegazione svizzera fece notare, già nel corso delle trattative preliminari, che, in qualità di Paese importatore di cereali, la Svizzera intendeva mantenere una certa flessibilità nell'utilizzazione dei fondi per l'aiuto allo sviluppo, sotto forma rispettivamente di cooperazione tecnica e di cereali per l'aiuto alimentare e che inoltre non voleva impegnarsi a versare una contribuzione più elevata. La delegazione osservò che la Svizzera riconosce l'utilità, soprattutto per motivi umanitari, e la necessità dell'aiuto alimentare che però de512

v'essere di breve durata. Essa affermò che, a medio e lungo termine, dev'essere data la priorità a un aiuto eh consenta ai Paesi in sviluppo di assicurare autonomamente l'approvvigionamento. In caso di necessità, il nostro Paese sarebbe nuovamente pronto a fornire un ammontare superiore al suo contributo minimo, come precedentemente già l'aveva fatto durante la crisi alimentare africana.

Tale posizione fu approvata dal Comitato per l'aiuto alimentare. Anche gli altri Paesi donatori -- eccezion fatta della Finlandia, che ha a tutt'oggi aumentato il suo contributo da 20 000 a 25 000 tonnellate -- rinunciarono ad un aumento dei loro contributi. L'ammontare dell'obbligo minimo annuo è quindi tutt'ora di 7,6 milioni di tonnellate. I contributi dei membri di cui all'articolo III sono illustrati nell'allegato 3 del presente messaggio.

Già nell'ambito della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, i Paesi importatori di cereali si impegnarono in linea di massima ad acquistare i cereali nei Paesi membri della convenzione sul commercio del grano e rispettivamente di quella sull'aiuto alimentare. Con questo impegno s'intendeva dare la precedenza ai Paesi in sviluppo membri di entrambe le convenzioni e aventi eccedenze di esportazioni conformi alle abitudini alimentari dei Paesi beneficiari.

Detta disposizione ha dato buoni risultati ed è stata applicata anche dalla Svizzera. Il nostro Paese considera siffatto aiuto particolarmente valido soprattutto dal punto di vista della politica dello sviluppo, poiché le transazioni triangolari consentono di aiutare contemporaneamente due Paesi in sviluppo. Una transazione triangolare è una transazione in cui il Paese donatore si procura i suoi aiuti alimentari da un Paese in sviluppo con produzione eccedentaria e li fornisce ad un Paese in sviluppo con penurie alimentari. La Svizzera, ad esempio, acquista granoturco dallo Zimbabwe e lo fornisce alla popolazione bisognosa d'aiuto di un Paese africano in sviluppo, quale, ad esempio, il Botswana o il Mozambico.

Durante gli ultimi anni, alcuni Paesi in sviluppo che dipendono dall'aiuto alimentare, hanno potuto migliorare la loro produzione locale a tal punto che in alcune regioni all'interno di uno stesso Paese sono state ottenute eccedenze.

Data però la carenza di infrastrutture e di mezzi di trasporto, sono venute
a mancare le premesse rispettivamente per l'immagazzinamento e lo smistamento delle eccedenze alimentari nelle zone con deficienze di produzione (India, Rwanda). La delegazione svizzera quindi, insieme ai rappresentanti delle CEE, ha suggerito l'inserimento di disposizioni che consentano i cosiddetti acquisti locali: fornitore e destinatario degli aiuti è il medesimo Paese. I principali Paesi donatori, per poter escludere ogni abuso, ritenevano necessario stabilire che tali aiuti dovevano essere ammessi solo in casi eccezionali, come ad esempio nel caso di afflusso di rifugiati allorché l'approvvigionamento diventa più difficile.

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Applicazione della convenzione concernente il commercio del grano

La convenzione giunta a scadenza il 30 giugno 1986 ha fornito un importante contributo, nonostante l'assenza delle cosiddette disposizioni di regolazione del 513

mercato, per la sicurezza dell'approvvigionamento mondiale di cereali e quindi la sicurezza alimentare in generale. In particolare, anche le esperienze acquisite con altri accordi sulle materie prime (stagno, cacao, zucchero ecc.) hanno dimostrato che, per quanto concerne le disposizioni d'ordine economico in essi contenute, non è facile nell'applicazione conciliare la domanda e l'offerta di materie prime.

Anche sotto questo aspetto la convenzione sul commercio del grano ha raggiunto il suo scopo, per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali panificabili per il nostro Paese. Gli obblighi accettati nell'ambito della convenzione non ci hanno cagionato difficoltà; va inoltre rilevato che la Svizzera ha partecipato attivamente e ininterrottamente agli sforzi del Consiglio internazionale del grano per un'applicazione ed un'esecuzione più efficaci della convenzione.

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Applicazione della convenzione sull'aiuto alimentare

Per l'applicazione dell'aiuto alimentare svizzero sotto forma di cereali, il nostro Collegio ha istituito un comitato interdipartimentale, composto dei rappresentanti delle direzioni per la cooperazione per lo sviluppo e l'aiuto umanitario, di organizzazioni internazionali, dell'amministrazione federale- delle finanze, degli Uffici federali dell'economia esterna e dell'agricoltura, come anche dell'Amministrazione federale dei cereali.

Il Dipartimento federale degli affari esteri assume l'esecuzione dell'aiuto in cereali e l'Amministrazione federale dei cereali è incaricata delle forniture.

Con il nostro messaggio del 21 novembre 1984 concernente la concentrazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 1985 I 129), vi abbiamo informato su la natura e l'utilizzazione dell'aiuto in cereali.

Nel quadro dei nostri contributi, mettiamo a disposizione farina panificabile svizzera. Negli ultimi anni, l'aiuto in questa forma è stato pari in media a 10 000 tonnellate (circa 14 500 t d'equivalenti in cereali). La farina è ottenuta con la macinatura di grano estero, in quanto l'utilizzazione di prodotti indigeni esigerebbe importanti fondi supplementari. Le organizzazioni assistenziali apprezzano in particolare la nostra disponibilità ad inviare loro, nel luogo di destinazione ed entro i termini più brevi, in quantità relativamente poco importanti, la farina panificabile di cui abbisognano assolutamente. Un'aiuto temporaneo di questa natura consente l'avvio immediato di un'operazione di soccorso che verrà successivamente proseguita con le forniture più importanti di altri Paesi.

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Valutazione dell'accordo internazionale sul grano del 1986

La Svizzera è stata partecipe di tutti gli accordi previgenti. Dovrebbe continuare a partecipare all'accordo sul commercio del grano, mantenere le relazioni con il Consiglio internazionale del grano e assicurarne così la continuità, vista la necessità di garantire l'approvvigionamento con cereali panificabili e con altri cereali soprattutto in periodi di crisi. La partecipazione all'accordo 514

non comporta diritti e doveri di politica commerciale, poiché il nuovo accordo ha carattere meramente amministrativo ed informativo. Gli oneri finanziari ed amministrativi inerenti all'applicazione dell'accordo sono modesti.

La Svizzera continua ad unirsi anche agli sforzi a livello internazionale per risolvere il problema della fame nel mondo, testimoniando così la sua solidarietà. La nostra partecipazione all'accordo sull'aiuto alimentare ha pertanto anche una giustificazione umanitaria e politica.

3 31

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Convenzione sul commercio del grano

Gli impegni finanziari derivanti dalla partecipazione della Svizzera alla convenzione sul commercio del grano consistono unicamente in un contributo annuo compreso fra i 25 000 e i 30 000 franchi circa, inteso a coprire i costi amministrativi del Consiglio internazionale del grano, a condizione che i corsi di cambio non subiscano mutamenti drastici. Per questo scopo, il bilancio di previsione per il 1986 e il piano finanziario per il 1987 prevedono ognuno un importo di 27 000 franchi a titolo di contributo annuo.

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Convenzione sull'aiuto alimentare

L'aiuto cerealicolo svizzero fa parte del credito quadro per la prosecuzione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione. Il credito attualmente vigente giusta il decreto federale del 3 giugno 1985 (FF 1985 II 292) comprende le spese per l'aiuto cerealicolo dal 1986 al 1989.

Le spese amministrative della convenzione vengono sostenute dalla segreteria del Consiglio internazionale del grano, di modo che i membri del comitato per l'aiuto alimentare non devono fornire contributi separati.

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Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'attività d'ordine amministrativo inerente all'applicazione delle due convenzioni può essere espletata con l'attuale effettivo del personale.

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Linee direttive della politica di governo

L'obiettivo del presente messaggio non è ovviamente menzionato nel rapporto sulle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121). La convenzione sul commercio del grano rispecchia nondimeno gli sforzi miranti ad assicurare al nostro Paese, in ogni circostanza, l'approvvigionamento di materie prime, tra le quali anche i cereali panificabili e quelli di altre varietà. I cereali panificabili costituiscono come sempre uno degli alimenti di base più rilevanti, che la Svizzera deve in parte importare. Questo vale in modo particolare per il grano duro, non coltivato nel nostro Paese, utilizzato soprattutto 515

nella produzione di pasta alimentare. Anche per quanto riguarda il grano tenero, l'attività molitoria è incentrata, per motivi qualitativi, sull'importazione e la miscela di grano straniero di alta qualità. L'ulteriore partecipazione alla convenzione sul commercio del grano rappresenterà per la Svizzera un contributo alla realizzazione pratica degli obiettivi sopraenunciati e assicurerà l'adempimento di uno dei compiti della nostra politica estera.

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Costituzionalità

La base costituzionale delle due convenzioni è fornita dall'articolo 8 della Costituzione federale, giusta il quale la Confederazione ha il diritto di conchiudere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si deduce dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

La convenzione sul commercio del grano del 1986 è stata firmata dalla Svizzera il 26 giugno 1986 che contemporaneamente ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria. Entrambi gli atti ufficiali sono vincolati all'approvazione, da parte dell'Assemblea federale, della convenzione sul commercio del grano.

Visto l'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), il nostro Collegio può modificare la partecipazione svizzera alla nuova convenzione sull'aiuto alimentare. Vi ha provvisto mediante il decreto del 2 giugno 1986, e contemporaneamente ha incaricato l'osservatore svizzero presso le Nazioni Unite di New York di firmare e depositare lo strumento di ratifica. Detti atti ufficiali sono stati compiuti il 26 giugno 1986.

Il decreto federale non sottosta al referendum sui trattati internazionali, secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale, poiché la nuova convenzione sul commercio del grano può essere disdetta con un breve preavviso e non implica nessuna unificazione multilaterale del diritto. Non inficia né gli obiettivi iniziali né le attività del Consiglio internazionale del grano esistente, motivo per il quale non si può parlare di una nuova adesione. L'approvazione riguarda quindi soltanto la convenzione nuovamente negoziata, non già l'adesione ad una organizzazione internazionale.

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Conclusioni

L'approvvigionamento di grano panificabile e di quello di altre varietà, in ogni situazione, riveste un'importanza massima per il nostro Paese. Anche in questa forma d'ordine meramente amministrativo e informativo, la convenzione sul commercio del grano costituisce una base importante per il promovimento della cooperazione internazionale nel commercio dei cereali e contribuisce agli sforzi miranti alla sicurezza alimentare nel mondo. La convenzione reca però una dichiarazione d'intenti per la conclusione di una convenzione più ampia, appena si presenteranno le premesse necessarie. Per motivi di politica commerciale dovremmo però continuare a partecipare anche a questa convenzione, benché la sua portata sia limitata.

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Allegato 1 Stato delle condizioni adempiute fino al 30 giugno 1986 per la messa in vigore della convenzione sul commercio del grano del 1986 Membri

Paesi esportatori Argentina Australia Comunità economica europea (CEE) Canada Kenya3 Spagna '' Stati Uniti d'America Svezia Unione delle repubbliche socialiste sovietiche

Numero di voti

x x x x x x x x

102 102 107 284 5 5 284 9

x x x x

x

102

x

Totale Paesi importatori Algeria Arabia Saudita Austria Barbados Bolivia Brasile Città del Vaticano Comunità economica europea (CEE) Costa Rica Cuba El Salvador Equatore Finlandia Ghana Giappone Gran Bretagnaa) Guatemala India Iran Iraq Israele Libia Kenya3» Libano

D'ora in poi

x x

1000

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

.

14 12 1 1 5 78 1 325 3 2 2 3 2 2 198 8 3 39 2 5 5 5 11

x* x* x* x* x x* x x x* x x* x x x* x x* x x* x* x* x* x* x*

517

Membri

Finora

Numero di voti

D'ora in poi

Paesi importatori (seguito) Malta Marocco Mauritius Nigeria Norvegia Pakistan Panama Perù2 Portogallo 0 Repubblica araba d'Egitto Repubblica araba di Siria Repubblica araba dello Yemen Repubblica di Corea Repubblica Dominicana Svizzera Sud Africa Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Venezuela Totale

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 10 2 8 16 18 2 28 15 71 5 2 18 1 18 11 4 5 4 33

x* x x* x* x x x*

x* x* x* x x x x x* x x x*

1000

Fonte: Consiglio internazionale del grano, Londra La ripartizione dei voti tra i membri dei due gruppi avrà luogo durante la sessione del Consiglio del grano del dicembre 1986. Ognuno dei due gruppi detiene nuovamente 1000 voti.

11

La Spagna e il Portogallo hanno aderito alla Comunità economica europea (CEE) con effetto dal 1° gennaio 1986.

II Perù non aderirà alla nuova convenzione.

I1 Kenya è ormai tra i Paesi importatori.

a) Sino al 30 giugno 1986 per quanto concerne la tutela degli interessi dei territori nazionali.

x Membri che hanno soddisfatto le condizioni richieste per la messa in vigore dell'Accordo internazionale sul grano.

x* Membri considerati provvisoriamente partecipi, secondo la decisione del Consiglio internazionale del grano, e che possono, entro il 30 giugno 1987, ancora aderire alla convenzione.

21 3)

518

Allegato 2 Voti dei membri conformemente all'articolo 11 Algeria Arabia Saudita Argentina Australia Austria Barbados Bolivia Brasile Canada Città del Vaticano Comunità economica europea Costa Rica Cuba El Salvador Equatore Finlandia Ghana Giappone Guatemala India Iran Iraq Israele Kenya Libano Libia Malta Marocco Mauritius Nigeria Norvegia Pakistan Panama Perù Repubblica araba d'Egitto Repubblica araba di Siria Repubblica araba dello Yemen Repubblica di Corea Repubblica Dominicana Stati Uniti d'America Svezia Svizzera Sud Africa

14 12 88 129 1 1 5 70 286 1 424 3 2 2 3 2 2 185 3 39 2 5 5 4 10 5 2 10 2 8 15 18 2 19 71 5 2 20 1 311 10 18 11 519

Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Unione delle repubbliche socialiste sovietiche Venezuela Totale

520

4 5 4 129 30 2000

Allegato 3 Obblighi minimi dei membri della convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1986

Membri

Tonnellate metriche (equivalenti di grano) (finora)

Tonnellate metriche (equivalenti di grano) (d'ora in poi)

Argentina Australia Austria Canada Comunità economica europea (CEE)1' Finlandia Giappone Norvegia .

Spagna '' Stati Uniti d'America Svezia Svizzera

35 000 400 000 20 000 600 000 1 650 000 20000 300 000 30 000 20 000 4 470 000 40 000 27000

4 470 000 40000 27000

Totale

7 612 000

7 617 000

35 000 400 000 20 000 600 000 1 670 000 25 000 300000 30 000

"La Spagna è membro della Comunità economica europea dal 1° gennaio 1986.

31 Foglio federale. 69° anno. Voi. III

521

Decreto federale concernente la convenzione sul commercio internazionale del grano 1986, dell'accordo internazionale sul grano del 1986

Disegno

del

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1986'*, decreta:

Art. l 1 La convenzione sul commercio del grano del 1986 dell'accordo internazionale sul grano del 1986 è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

>FF 1986 III 505 522

Accordo internazionale sul grano del 1986

Preambolo I firmatari del presente accordo, considerando che l'accordo internazionale sul grano 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato più volte, per approdare alla conclusione dell'accordo internazionale sul grano 1971, considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sul grano 1971, costituito, da un lato, dalla convenzione sul commercio del grano 1971 e, dall'altro, dalla convenzione relativa all'aiuto alimentare 1980, quali sono state prorogate dal protocollo, scadranno il 30 giugno 1986 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo, hanno convenuto che l'accordo internazionale sul grano 1971 sarà attualizzato e intitolato accordo internazionale sul grano 1986, comprendente due strumenti giuridici distinti: a) la convenzione sul commercio del grano 1986, e b) la convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all'acccttazione o all'approvazione dei governi interessati.

523

Convenzione

Traduzione»

sul commercio del grano del 1986

Parte prima Aspetti generali Articolo 1 Obiettivi La presente convenzione è intesa: a) a favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio del grano e degli altri cereali, soprattutto in considerazione del fatto che questi ultimi incidono sulla situazione del grano; b) a favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e a garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile, fra l'altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell'interesse di tutti i membri, in particolare dei Paesi in sviluppo; e) a contribuire, per quanto è possibile, alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i Paesi membri, a rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e a contribuire allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; d) a fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali, e e) a fornire un quadro appropriato per l'eventuale negoziazione di un nuovo accordo internazionale o di una nuova convenzione internazionale contenente disposizioni economiche.

Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: 1. a) «consiglio» designa il consiglio internazionale del grano, costituito dall'accordo internazionale sul grano 1949 e mantenuto in essere dall'articolo 9; b) i) «membro» designa una parte della presente convenzione; ii) «membro esportatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12; iii) «membro importatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12; e) «comitato esecutivo» designa il comitato costituito ai sensi dell'articolo 15; "Dal testo originale francese.

524

Commercio del grano d) «sottocomitato per la situazione del mercato» designa il sottocomitato costituito ai sensi dell'articolo 16; e) «cereale» o «cereali» comprende il frumento, la farina di frumento, la segala, l'orzo, l'avena, il granoturco, il miglio, il sorgo e qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il consiglio potrà decidere; f) i) «acquisto» designa, a seconda del contesto, l'acquisto di cereali ai fini dell'importazione o il quantitativo di cereali acquistato; ii) «vendita» designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell'esportazione o il quantitativo di cereali venduto; iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso, nella presente convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi fra negozianti privati e acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato; g) «votazione speciale» designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente; h) «annata agricola» designa il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; i) «giorno lavorativo» designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il consiglio.

2. Si intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa a un «governo» o a «governi» vale anche per la Comunità economica europea (appresso designata CEE). Conseguentemente, nella presente convenzione, ogni menzione di «firma» o «deposito» degli «strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o di uno «strumento di adesione» o di una «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo, nel caso della CEE è inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della CEE da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CEE per la conclusione di un accordo internazionale.

Articolo 3 Informazione, relazioni e studi 1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1, rendere possibile un più completo scambio di opinioni durante le sessioni del consiglio e garantire un afflusso
continuo di informazioni nell'interesse generale dei membri, sono adottate disposizioni per garantire, regolarmente, l'elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonché, se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazioni e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente: a) sulla situazione dell'offerta, della domanda e del mercato; b) sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale; 525

Commercio del grano e) sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l'incremento degli scambi, dell'utilizzazione, del magazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei Paesi in sviluppo.

2. Al fine di aumentare la quantità e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del consiglio e di completare le direttive già impartite dal consiglio per le proprie sessioni, viene instaurato un sottocomitato per la situazione del mercato, che esercita le funzioni specifiche all'articolo 16.

Articolo 4 Consultazioni sugli avvenimenti del mercato 1. Se il sottocomitato per la situazione del mercato, nel corso dell'esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell'articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionale dei cereali possano recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all'attenzione del sottocomitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del consiglio, il sottocomitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. NelPinformare il comitato esecutivo, il sottocomitato tiene conto particolarmente delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri.

2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del consiglio di convocare una sessione del consiglio per esaminare la situazione.

Articolo 5 Acquisti commerciali e transazioni speciali 1. «Acquisto commerciale» designa, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all'articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. «Transazione speciale» designa, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono: a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni
connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale; b) le vendite per le quali i fondi necessari all'operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all'acquisto dei cereali; e) le vendite in divise del membro importatore, che non siano né trasferibili né convertibili in divise o in merci destinate a essere utilizzate nel Paese membro esportatore; 526

Commercio del grano d) le vendite effettuate in virtù di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedono conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale; e) le operazioni di permuta: i) che risultano dall'intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o ii) che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto di cereali risulti da un'operazione di permuta nella quale il Paese di destinazione finale dei cereli non sia indicato nel contratto iniziale di permuta; f) un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore; g) ogni altra categoria di transazioni che il consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle .consuete pratiche commerciali.

3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro, al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transizione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, è risolta dal consiglio.

Articolo 6 Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore 1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale.

2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno le misure necessarie per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel Paese beneficiario. Tali misure dovranno, per quanto riguarda i Paesi membri della FAO, essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l'altro, che un determinato livello di importazioni commerciali
di cereali, convenuto con il Paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale Paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrerà tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell'utilizzazione e delle importazioni, nonché della situazione economica del Paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti.

3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono entrare in consultazione con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i Paesi beneficiari.

527

Commercio del grano 4. Il segretariato riferisce periodicamente al consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.

Articolo 7 Notifica e registrazione 1. I membri notificano regolarmente e il consiglio registra per ciascuna annata agricola, distinguendo fra le transazioni commerciali e le transazioni speciali, tutte le spedizioni di .cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri. Il consiglio registra inoltre, per quanto è possibile, tutte le spedizioni effetuate da non membri a destinazione di altri non membri.

2. I membri forniscono, per quanto è possibile, le informazioni che il consiglio può richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali.

3. Ai fini del presente articolo: a) i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali, nonché di transazioni speciali, di cui il consiglio, in rapporto alle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi: I. per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite all'articolo 5; II. i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il «grado» e la qualità dei cereali in questione; b) i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d'esportazione di cui il consiglio potrebbe aver bisogno; e) il consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a,comunicare al consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.

4. Se un quantitativo di cereali giunge al Paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un Paese diverso da quello di cui il cereale è originario, i membri forniscono, per quanto è possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal Paese di origine al Paese di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato
il Paese di origine durante l'annata agricola in questione.

5. Il consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonché le modalità di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando 528

Commercio del grano uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.

Articolo 8 Controversie e denunce 1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, e, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al consiglio affinchè decida in merito.

2. Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o più membri hanno adottato delle misure tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, può rivolgersi al consiglio. Il consiglio consulta immediatamente i membri interessati, al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il consiglio approfondisce l'esame della questione e può rivolgere delle raccomandazioni ai membri interessati.

Parte seconda Disposizioni amministrative Articolo 9 Costituzione del consiglio 1. Il consiglio internazionale del grano, costituito in virtù dell'accordo internazionale sul grano 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.

2. I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio da delegati, supplementi e consiglieri.

3. Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.

Articolo 10 Poteri e funzioni del consiglio 1. Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.

3. Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente convenzione, il consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 7.

4. Il consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri 529

Commercio del grano comitati o al direttore esecutivo l'esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti: a) risoluzione delle questioni di cui all'articolo 8; b) riesame, conformemente all'articolo 11, dei voti dei membri elencati nell'allegato; e) determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all'articolo 12; d) scelta della sede del consiglio conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 13; e) designazione del direttore esecutivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 17; f) adozione del bilancio e fissazione dei contributi dei membri conformemente all'articolo 21; g) sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 21; h) qualsiasi richiesta rivolta al segretario generale dell'UNCTAD per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all'articolo 22; i) esclusione di un membro dal consiglio in virtù dell'articolo 30; j) raccomandazione di emendamento conformemente all'articolo 32; k) proroga o fine della presente convenzione in virtù dell'articolo 33. Il consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi.

5. Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri.

6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 11 Voti per l'entrata in vigore e le procedure di bilancio 1. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 28, ciascun governo detiene il numero di voti attribuitogli nell'allegato.

2. Ai fini della fissazione delle quote conformemente all'articolo 21, i voti dei membri sono basati su quelli indicati nell'allegato, essendo inteso che: a) all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio ridistribuisce i voti
assegnati nell'allegato fra i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente convenzione o strumenti di adesione alla medesima o dichiarazioni d'applicazione provvisoria della convenzione, proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato; 530

Commercio del grano b) dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogniqualvolta un governo diventa parte della convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato; e) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e ogniqualvolta la medesima viene prorogata in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 33, il consiglio riesamina e può modificare la ripartizione dei voti dei membri elencati nell'allegato.

3. Agli altri fini dell'amministrazione della presente convenzione, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 12 Determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti 1. Alla prima sessione tenuta in virtù della presente convenzione, il consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione. Il consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di grano dei membri e del parere espresso dai membri stessi.

2. Dopo che il consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtù dell'articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo.

3. Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1000 voti. Nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti.

4. Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio riesamina l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori, tenendo conto dell'evoluzione della struttura dei loro scambi di grano. A tale riesame si procede ogniqualvolta la convenzione viene prorogata in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 33.

5. Qualora un membro ne faccia richiesta, il consiglio può,
all'inizio di ogni annata agricola, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall'elenco dei membri esportatori sull'elenco dei membri importatori o dall'elenco dei membri importatori sull'elenco dei membri esportatori, secondo il caso.

6. Il consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quelle dei membri importatori ogniqualvolta l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori sono modificati in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei 531

Commercio del grano voti, effettuata in virtù del presente paragrafo, è subordinata alle condizioni enunciate al paragrafo 3 del presente articolo.

7. Ogniqualvolta un governo diventa parte della presente convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

8. Qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al consiglio in forma adeguata.

9. Se, alla data di una riunione del consiglio, un membro non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro è decaduto dal proprio diritto di voto, ha perduto il proprio diritto di voto o l'ha recuperato, in virtù di una disposizione della presente convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed è ridistribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.

Articolo 13 Sede, sessioni e quorum 1. La sede del consiglio è Londra, salvo decisione contraria del consiglio.

2. Il consiglio si riunisce durante ciascuna annata agricola almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente e lo esigano le disposizioni della presente convenzione.

3. Il presidente convoca una sessione del consiglio, se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri o b) da uno o più membri che dispongono in totale di almeno il 10% dei voti o e) dal comitato esecutivo.

4. Ad ogni riunione del consiglio, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 12, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori è necessaria
per costituire il quorum.

Articolo 14 Decisioni 1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente.

532

Commercio del grano 2. Fatta salva la completa libertà d'azione di ciascun membro nell'elaborazione e nell'applicazione della propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal consiglio in virtù delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 15 Comitato esecutivo 1. Il consiglio costituisce un comitato esecutivo composto da non più di 6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e da non più di 8 membri importatori, eletti ogni anno dai membri importatori. Il consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e può designare un vicepresidente.

2. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio ed opera sotto la direzione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espressamente assegnati dalla presente convenzione e gli altri poteri e funzioni che il consiglio può delegargli in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 10.

3. I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40% del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri importatori disponga di oltre il 40% del totale dei voti di tali membri importatori.

4. Il consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente convenzione per il consiglio, quando adotta una decisione su una questione analoga.

5. Ogni membro del consiglio che non sia membro del comitato esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che siano in gioco gli interessi di detto membro.

Articolo 16 Sottocomitato per la situazione del mercato 1. Il comitato esecutivo
istituisce un sottocomitato per la situazione del mercato, composto dai rappresentanti di non più di 6 membri esportatori e di non più di 6 membri importatori. Il presidente del sottocomitato è designato dal comitato esecutivo.

2. Il sottocomitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull'economia mondiale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il sottocomitato tiene conto, in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del consiglio.

533

Commercio del grano 3. II sottocomitato completa gli orientamenti forniti dal consiglio, per facilitare al segretariato l'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 3.

4. Il sottocomitato compie uno sforzo particolare per consentirle ad altri membri del consiglio di partecipare alle sue discussioni, qualora interessino problemi che, come quelli relativi alle loro politiche nazionali in materia di cereali o, in particolare nel caso dei Paesi in sviluppo, quelli relativi ai loro fabbisogni d'importazione, mettono direttamente in gioco gli interessi di tali membri. I membri del consiglio che non siano membri del sottocomitato possono assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori.

5. Il sottocomitato formula dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione e su qualunque problema il consiglio o il comitato esecutivo possa rinviargli.

Articolo 17 Segretariato 1. Il consiglio dispone di un segretariato composto da un direttore esecutivo, che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del consiglio e dei suoi comitati.

2. Il consiglio designa il direttore esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretariato per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal consiglio e dai suoi comitati.

3. Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal consiglio.

4. Al direttore esecutivo e al personale viene imposta come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare né ricevere da un governo o da un'autorità estranea al consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.

Articolo 18 Ammissioni di osservatori II consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia delle sue riunioni.

Articolo 19 Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative 1. Il consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l'organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, e, se del caso, con altre
istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative.

2. Considerando il ruolo particolare dell'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio la terrà al corrente, per quanto è opportuno, delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

534

Commercio del grano 3. Se il consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione ha un'incompatibilità di base con gli obblighi che l'organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilità possa nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell'articolo 32.

Articolo 20 Privilegi e immunità 1. Il consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il consiglio internazionale del grano, formato a Londra il 28 novembre 1968.

3. L'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla presente convenzione. Tuttavia esso terminerà: a) qualora venga concluso un accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il consiglio; b) nel caso in cui la sede del consiglio non sia più situata nel Regno Unito o e) nel caso in cui il consiglio cessi di esistere.

4. Qualora la sede del consiglio non sia più sistuata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del consiglio stipula con il consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal consiglio.

Articolo 21 Disposizioni finanziarie 1. Le spese delle delegazioni al consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati e sottocomitati sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per annata agricola è fissata in proporzione del numero di voti di cui dispone, fissato nell'allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell'allegato, essendo inteso che il numero di voti assegnato a ciascun membro è
adattato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11, in funzione della composizione del consiglio alla data in cui viene adottato il bilancio dell'annata agricola considerata.

2. Durante la prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio vota il proprio bilancio per il periodo che termina il 30 giugno 1987 e fissa la quota di ciascun membro.

3. Il consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni annata agricola, vota il proprio bilancio per l'annata agricola successiva e fissa la quota di ciascun membro per tale annata.

535

Commercio del grano 4. La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 27 è fissata dal consiglio in base al numero di voti che gli sarà assegnato, conformemente alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 11 e al periodo restante dell'annata agricola; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri per l'annata agricola in corso non sono modificate.

5. Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione.

6. Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota è esigibile in virtù del paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto prima. Se, allo scadere di un termine di 6 mesi a decorrere dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi diritti di voto al consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento della quota.

7. Un membro di cui siano stati sospesi i diritti di voto conformemente al paragrafo 6 del presente articolo non è privato di alcuno degli altri suoi diritti né esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente convenzione, salvo decisione del consiglio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota o ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente convenzione.

8. Il consiglio pubblica, nel corso di ciascuna annata agricola, una situazione debitamente verificata degli incassi e delle spese impegnate durante l'annata agricola precedente.

9. Prima del suo scioglimento, il consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passività e della destinazione delle proprie attività e dispone dei propri archivi.

Articolo 22 Disposizioni economiche Per garantire l'approvvigionamento di grano e di altri cereali dei membri importatori nonché sbocchi per il grano e gli altri cereali dei membri esportatori a prezzi equi e stabili, il consiglio esamina in tempo opportuno la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale, che potrebbe contenere disposizioni economiche. Se risulta che il negoziato possa avere esito positivo,
il consiglio invita il segretario generale dell'UNCTAD a convocare una conferenza di negoziazione.

Parte terza Disposizioni finali Articolo 23 Depositario 1. Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente convenzione.

536

Commercio del grano 2. Il depositario notificherà a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni degli articoli 29 e 32.

Articolo 24 Firma La presente convenzione sarà aperta, presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 30 giugno 1986 inclusi, alla firma dei governi elencati nell'allegato e di ogni governo membro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

Articolo 25 Ratifica, accettazione, approvazione 1. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il depositario al più tardi il 30 giugno 1986. Il consiglio potrà tuttavia concedere una o più proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il consiglio informerà il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.

Articolo 26 Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.

Articolo 27 Adesione 1. Ogni governo elencato nell'allegato e ogni governo membro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo può, fino al 30 giugno 1986 incluso, aderire alla presente convenzione, essendo inteso che il consiglio può concedere una o più proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data.

2. Dopo il 30 giugno 1986, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente convenzione alle condizioni che il consiglio riterrà appropriate. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono
indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal consiglio.

3. Quando è fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente conven32 Foglio federale. 69° anno. Voi. III

537

Commercio del grano zione, dei membri elencati nell'allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente convenzione alle condizioni fissate dal consiglio conformemente al presente articolo si considererà elencato nel suddetto allegato.

Articolo 28 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1986 se, al 30 giugno 1986, governi che dispongono di almeno il 60% dei voti indicati nell'allegato hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.

2. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore fra essi e potranno adottare qualsiasi altra decisione imposta dalla situazione.

Articolo 29 Ritiro Ogni membro può ritirarsi dalla presente convenzione allo scadere di ciascuna annata agricola, notificando per iscritto il ritiro al depositario almeno 90 giorni prima dello scadere dell'annata agricola in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima dello scadere della suddetta annata agricola. Il membro interessato informa simultaneamente il consiglio della decisione adottata.

Articolo 30 Esclusione Se il consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obblighi imposti dalla presente convenzione e decide inoltre che l'infrazione ostacola seriamente il funzionamento della convenzione, può, con votazione speciale, escludere tale membro dal consiglio. Il consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del consiglio, il suddetto membro perde la qualità di membro del consiglio.

Articolo 31 Liquidazione dei conti 1. Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si è ritirato dalla presente convenzione o che è stato escluso dal consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente convenzione. Il consiglio conserva le somme già versate da tale membro. Quest'ultimo è tenuto a liquidare le somme dovute
al consiglio.

2. Allo scadere della presente convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del consiglio né deve coprire alcuna parte del disavanzo del consiglio.

538

Commercio del grano Articolo 32 Emendamento 1. Il consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione. L'emendamento avrà effetto 100 giorni dopo che il depositario avrà ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e da membri importatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri importatori o a una data ulteriore che il consiglio avrà fissato con votazione speciale.

Il consiglio può fissare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l'emendamento; se l'emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinchè l'emendamento abbia effetto.

2. Ogni membro in nome del quale non è stata notificata l'accettazione di un emendamento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al consiglio di non aver potuto far accettare l'emendamento entro il termine fissato a seguito di difficoltà di procedura costituzionale e il consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non è vincolato dall'emendamento fintantoché non abbia notificato la sua accettazione.

Articolo 33 Durata, proroga e fine della convenzione 1. La presente convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 1991, a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo negoziato in virtù dell'articolo 22 o da una nuova convenzione negoziata in virtù dello stesso articolo.

2. Il consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1991 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente convenzione 10 comunicheranno al consiglio e cesseranno di essere parte della presente convenzione a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

3. Il consiglio può in qualsiasi momento,
con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite.

4. Allo scadere della presente convenzione, il consiglio continua ad esistere per 11 tempo necessario a procedere alla liquidazione, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni necessari a tal uopo.

5. Il consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo.

539

Commercio del grano Articolo 34 Rapporti tra il preambolo e la convenzione La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sul grano 1986.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio governo, hanno firmato la presente convenzione alla data che figura a fronte dalla loro firma.

Fatto a Londra, il quattordici marzo millenovecentottantasei, i testi della presente convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

540

Commercio del grano

Allegato Voti dei membri secondo l'articolo 11 Algeria Arabia Saudita Argentina Australia Austria Barbados Bolivia Brasile Canada Città del Vaticano Comunità economica europea Costa Rica Cuba El Salvador Equador Finlandia Ghana Giappone Guatemala India Iran Iraq Israele Kenia Libano Libia Malta Marocco Maurizio Nigeria Norvegia Pachistan Panama Perù Repubblica araba d'Egitto Repubblica araba di Siria Repubblica araba del Yemen Repubblica di Corea Repubblica Dominicana Stati Uniti d'America Svezia

".

14 12 88 129 1 1 5 70 286 1 424 3 2 2 3 2 2 185 3 39 2 5 5 4 10 5 2 10 2 8 15 18 2 19 71 5 2 20 1 311 10 541

Commercio del grano Svizzera Sud Africa Trinidad e Tobago Tunisia Turchia URSS Venezuela

18 11 4 5 4 129 30 2000

542

Convenzione

Traduzione»

sull'aiuto alimentare del 1986

Parte I Finalità e definizioni Articolo 1 Finalità La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai Paesi in sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.

Articolo II Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione: a) per «comitato» s'intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX; b) per «membro» s'intende una Parte contraente della presente convenzione; e) per «direttore esecutivo» s'intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale del grano; d) per «segretariato» s'intende il segretariato del consiglio internazionale del grano; e) i termini «cereale» o «cereali» designano il frumento, l'avena, il granturco, il miglio, l'orzo, la segala, il sorgo e il riso nonché ogni altro tipo di cereale idoneo al consumo umano deciso dal Comitato, ovvero i rispettivi prodotti derivati, ivi compresi i prodotti di seconda trasformazione, quali risultano definiti nel regolamento interno, fatto salvo il disposto dell'articolo III paragrafo 1; f) la sigla «fob» significa franco a bordo; g) la sigla «cif» significa costo, assicurazione, nolo; h) il termine «tonnellata» designa 1000 chilogrammi; i) con il termine «anno» s'intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno.

2. Nella presente convenzione, il termine «governo» o «governi» include anche la Comunità economica europea, in appresso denominata CEE. Di conseguenza, le espressioni «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione» o «strumento di adesione» o «dichiarazione di applicaDal testo originale francese.

543

Aiuto alimentare zione a titolo provvisorio» da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorità competente della CEE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CEE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitario per la conclusione di un accordo internazionale.

Parte II Disposizioni fondamentali Articolo III Contributi dei membri 1. I membri della presente convenzione hanno convenuto di fornire ai Paesi in sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali ai sensi dell'articolo II paragrafo 1 lettera e), idonei al consumo umano e di tipo e qualità accettabili, oppure il loro equivalente hi denaro, per gli importi annui minimi precisati al paragrafo 3.

2. Per quanto possibile, i membri forniscono il loro contributo sulla base di una pianificazione preventiva, affinchè i Paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuto alimentare che riceveranno annualmente durante il periodo di validità della presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare l'importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni, nonché l'elemento «dono» degli aiuti non forniti sotto tale forma.

3. Il contributo minimo, in equivalente frumento, che ciascun membro è tenuto a fornire per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo 1 è il seguente: Membri

Tonnellate

Argentina Australia Austria Canada CEE e singoli Stati membri Finlandia Giappone Norvegia Svezia Svizzera USA

35 000 400 000 20 000 600 000 1 670 000 25 000 300 000 30 000 40 000 27 000 4 470 000

4. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni membro che avrà aderito alla medesima conformemente all'articolo XX paragrafo 2 sarà da considerarsi indicato al paragrafo 3 del presente articolo, unitamente al contributo 544

Aiuto alimentare minimo che gli sarà stato assegnato in conformità delle corrispondenti disposizioni del citato articolo XX.

5. Se, nel corso di un anno, un membro non è in grado di adempiere gli obblighi assunti in virtù della presente convenzione, gli obblighi di tale membro per l'anno successivo sono maggiorati dalla parte rimasta inadempiuta l'anno precedente.

6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove ciò appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario è un Paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto verrà debitamente segnalato in sede di esame dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

7. Gli acquisti di cereali di cui all'articolo IV paragrafo 1 lettera a) sono effettuati presso i membri della convenzione sull'aiuto alimentare del 1986 e della vigente convenzione sul commercio del grano, dando la preferenza ai membri in sviluppo aderenti alle due convenzioni, onde promuovere le esportazioni o le attività di trasformazione di detti membri. In sede di acquisto di cereali, si dovrà quindi seguire il criterio generale di effettuare la maggior parte degli acquisti nei Paesi in sviluppo, dando priorità ai membri in sviluppo della convenzione sull'aiuto alimentare. Queste disposizioni non impediscono tuttavia l'acquisto di cereali presso un Paese in sviluppo non aderente alla presente convenzione o alla convenzione sul commercio del grano. In tutti gli acquisti di cui al presente paragrafo si tiene particolarmente conto della qualità, dei vantaggi in materia di prezzi cif e delle possibilità di consegna rapida ai Paesi beneficiari, nonché delle esigenze specifiche di questi ultimi. I contributi in denaro non dovranno normalmente essere utilizzati per acquistare presso un Paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale Paese nel corso dello stesso anno - o nel corso degli anni precedenti, ove il quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale.

Articolo IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare
oggetto della presente convenzione potrà essere fornito sotto una delle forme seguenti: a) dono di cereali, oppure dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del Paese beneficiario; b) vendita contro una somma nella moneta del Paese beneficiario, non trasferibile né convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore "In circostanze eccezionali potrà essere concessa una dispensa non superiore al 10%.

Non si potrà tuttavia insistere su tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attività di sviluppo economico nel Paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale Paese non sia né trasferibile né convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni.

545

Aiuto alimentare e) vendita a credito, contro pagamento a rate ragionevoli ripartite su venti anni o più, ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali 1', fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare quando i beneficiari siano Paesi fortemente sottosviluppati o Paesi a basso reddito pro capite o altri Paesi in sviluppo colpiti da gravi difficoltà economiche.

Articolo V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o più Paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente convenzione.

2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative.

3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.

Articolo VI Equivalenti in frumento 1. Il comitato stabilirà, nel regolamento interno, le modalità secondo cui dovrà essere valutato il contributo di un membro spedito sotto forma di cereali diversi dal frumento o di prodotti a base di cereali; in sede di valutazione, si dovrà tener conto, se del caso, de! tenore di cereali del prodotto in càusa e del valore commerciale del cereale o del prodotto rispetto al frumento.

2. Ai fini della valutazione del contributo di un membro, la parte corrisposta in denaro per l'acquisto di cereali è valutata ai prezzi praticati per il frumento sul mercato internazionale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il comitato determina ogni anno, per l'anno successivo, il prezzo praticato sul mercato internazionale, basandosi sul prezzo mensile medio del frumento rilevato per l'anno civile precedente. Il comitato stabilirà, nel regolamento interno, le modalità per il rilevamento del prezzo mensile medio del frumento.

3. Per determinare, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, il prezzo praticato sul mercato internazionale, il comitato terrà debitamente conto di tutti i più rilevanti aumenti o ribassi del prezzo annuo medio. L'aumento o il ribasso è considerato rilevante quando il prezzo annuo medio di cui al paragrafo 2 del presente articolo registra
un incremento superiore al 20% o una contrazione superiore al 20% rispetto all'anno civile precedente. A tale proposito, il prezzo praticato sul mercato internazionale, utilizzato come base per la valutazione effettiva del contributo di un membro, non deve essere superiore di più del 20% né inferiore di più del 20% rispetto a quello dell'anno precedente.

"Per le vendite a credito, può essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%.

546

Aiuto alimentare Articolo VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare 1. Tutte le operazioni di aiuto intraprese in conformità della presente convenzione devono essere realizzate in modo compatibile con le preoccupazioni espresse nei principi e nelle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare avviate in conformità della presente convenzione in modo da evitare ogni e qualsiasi pregiudizio alla normale struttura della produzione e degli scambi internazionali.

2, Ove ciò appaia necessario, i membri si conformeranno alle direttive e ai criteri in materia di aiuto alimentare approvati dal comitato «Politiche e programmi di aiuto alimentare» del Programma alimentare mondiale.

Articolo Vili Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in Paesi in sviluppo a basso reddito di una o più regioni particolari, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal direttore esecutivo, può convocare una sessione del comitato per esaminare la gravita del deficit. Il comitato può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.

Articolo IX Comitato per l'aiuto alimentare È istituito un comitato per l'aiuto alimentare, composto di tutte le Parti contraenti della presente convenzione. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.

Articolo X Poteri e funzioni del comitato 1. Il comitato: a) riceve periodicamente dai membri una relazione sull'importo, la composizione, le modalità di distribuzione e le condizioni dei contributi da essi forniti in virtù della presente convenzione; b) segue gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in denaro, tenendo particolarmente conto degli acquisti effettuati nei Paesi in sviluppo in conformità dell'articolo III paragrafo 7; e) verifica l'adempimento degli obblighi assunti in virtù della presente convenzione; d) organizza uno scambio regolare di informazioni circa l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell'ambito della presente convenzione.

2. a) II comitato chiede al segretariato del consiglio internazionale del grano e ai segretariati delle altre organizzazioni competenti le informazioni neces547

Aiuto alimentare sarie per consentire ai membri di adempiere i loro obblighi nel migliore dei modi. Le informazioni in causa riguardano segnatamente: i) i dati sulla produzione e sulle esigenze di importazione dei Paesi in sviluppo a basso reddito, richiesti ai fini dell'applicazione dell'articolo Vili; ii) la possibilità di utilizzare le eccedenze di cereali, di cui i Paesi in sviluppo potrebbero disporre, per procedere a transazioni a norma dell'articolo III paragrafo 7; iii) l'eventuale incidenza dell'aiuto alimentare sulla produzione e sul consumo di cereali nei Paesi beneficiari.

b) II comitato può altresì consultare i Paesi beneficiari e ottenerne informazioni.

3. Il comitato farà rapporto secondo le necessità.

4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.

5. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nel presente articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.

Articolo XI Sede, sessioni e numero legale 1. Il comitato ha sede a Londra.

2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del consiglio internazionale del grano. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione.

3. Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.

Articolo XII Decisioni Le decisioni del comitato sono prese all'unanimità.

Articolo XIII Ammissione di osservatori Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali di cui possono far parte esclusivamente i governi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate.

Articolo XIV Disposizioni amministrative II comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del segretariato.

548

Aiuto alimentare Articolo XV Inosservanza degli impegni e contenzioso In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtù della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.

Parte III Disposizioni finali Articolo XVI Depositario II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.

Articolo XVII Firma La presente convenzione sarà aperta, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 30 giugno 1986 incluso, alla firma dei governi di cui all'articolo III paragrafo 3.

Articolo XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1986, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo XIX Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario può depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.

Articolo XX Adesione 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III paragrafo 3 che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1986, restando inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data.

549

Aiuto alimentare 2. La presente convenzione, quando sarà entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo XXI, sarà aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III paragrafo 3 alle condizioni che il comitato riterrà opportune.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo può depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.

Articolo XXI Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1986, a condizione che, entro il 30 giugno 1986, i governi di cui all'articolo III paragrafo 3 abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria e che sia in vigore la convenzione sul commercio del grano del 1986.

2. Se la presente convenzione non entrerà in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ovvero dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore tra i governi stessi, a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio del grano del 1986, oppure potranno prendere qualsiasi altra decisione che, a loro parere, la situazione richieda.

Articolo XXII Durata, proroga e fine della convenzione 1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione del paragrafo 4, la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 1989 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa.

2. Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1989
per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino allafine del periodo di proroga.

3. Se la presente convenzione verrà prorogata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei membri di cui all'articolo III paragrafo 3 potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli obblighi individuali, nella loro forma cosi riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga.

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Aiuto alimentare 4. Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni all'uopo necessari.

Articolo XXIII Ritiro e riammissione 1. Un membro potrà ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di ciascun anno, notificando per iscritto il suo ritiro al depositario almeno tre mesi prima della fine dell'ano in causa, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notificherà simultaneamente la propria decisione al comitato.

2. Il membro che si ritira dalla presente convenzione potrà successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione è subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall'anno in cui ridiviene parte della presente convenzione.

Articolo XXIV Rapporto tra la presente convenzione e l'accordo internazionale sul grano La presente convenzione sostituisce la convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'accordo internazionale sul grano del 1986.

Articolo XXV Notifica da parte del depositario II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, notificherà a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.

Articolo XXVI Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato la presente convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma.

Fatto a Londra, il tredici marzo millenovecentottantasei. · (Seguono le firme) 427b

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la convenzione sul commercio del grano del 1986 dell'accordo internazionale sul grano del 1986 del 10 settembre 1986

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1986

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18.11.1986

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