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Messaggio sulla revisione della legge federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini del 15 agosto 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di legge modificante la legge federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini (LAF).

Inoltre vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1972 P 11278 Assegni per i figli nell'agricoltura (S 26.9.72, Krauchthaler) 1972 P 11350 Assegni per i figli nell'agricoltura (N 20.12.72, Rippstein) 1972 P 11178 Assegni familiari nell'agricoltura (N 3.10.72, Tschumi) 1973 M ad 11651 Assegni familiari nell'agricoltura; legge federale (N 14.12.73; Commissione del Consiglio nazionale; S 14.12.73) 1975 P 75.346 Artigiani delle regioni di montagna. Assegni per i figli (N 18.12.75, Tschumi) 1976 P 76.303 Assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini (N 24.6.76, Hungerbuhler) 1976 P 76.304 Assegni familiari nell'agricoltura (N 24.6.76, Muff) 1978 P 78.423 Assegni familiari ai piccoli contadini (N 5.10.78, Roth) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 agosto 1979

1979 - 535 46

Foglio federale 1979, Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Hürlimann II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio Dal 1944 i lavoratori agricoli e i piccoli contadini di montagna fruiscono di assegni familiari.

Nel 1962, l'ordinamento degli assegni è stato esteso ai piccoli contadini di pianura.

Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli consistono in assegni per l'economia domestica e in assegni per i figli; i piccoli contadini ricevono unicamente gli assegni per i figli. L'assegno per l'economia domestica è di 100 franchi il mese mentre l'assegno per i figli è di 50 franchi il mese per figlio nelle regioni di pianura e di 60 franchi nelle regioni di montagna. Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli sono parzialmente finanziati dai contributi dei datori di lavoro dell'agricoltura (1,8% dei solari). La parte delle spese non coperte da questi contributi, nonché la totalità delle spese cagionate dall'attribuzione degli assegni per i figli ai piccoli contadini sono a carico dei poteri pubblici (Confederazione %, Cantoni %).

Ricevono gli assegni per i figli unicamente i piccoli contadini che svolgono la loro attività principale nell'agricoltura e il cui reddito non supera un determinato limite. Durante l'ultima revisione della LAF, che ha preso effetto nel 1964, il limite di reddito è stato fissato a 16 000 franchi annui; questa somma è aumentata di 1 500 franchi per ogni figlio. Da allora, il numero degli assegnatari è sensibilmente diminuito susseguentemente all'evoluzione dei redditi e, soprattutto, al riadeguamento delle aliquote per la determinazione del reddito fiscale. Con interventi parlamentari e richieste emananti da enti agricoli, si domandava un aumento del limite di reddito, maggiore elasticità nella sua determinazione nonché una delega di competenza al Consiglio federale per il riadeguamento del medesimo all'evoluzione economica. D'altro canto, è apparso necessario estendere T attribuzione degli assegni per i figli agli agricoltori esercitanti la loro attività a titolo accessorio.

Infine, è stato parimenti richiesto l'aumento dell'aliquota degli assegni per i figli.

Come già annunciato nel nostro quinto rapporto sull'agricoltura del 22 dicembre 1976 (FF 1977 / 244 cap. 325) il disegno di legge che vi sottoponiamo contiene, oltre a .punti d'ordine secondario, le modificazioni domandate, escluso il limite di reddito graduato.

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I II

Parte generale Domande di revisione

Attualmente, diversi interventi per una revisione della LAF sono pendenti alle Camere federali. Tale revisione è stata parimenti oggetto di tre richieste sottoposte al Dipartimento federale dell'interno.

Ili

Interventi parlamentari

Le domande di revisione concernono i punti seguenti:

111.1

Soppressione del limite di reddito e riscossione di contributi dagli agricoltori indipendenti

Con le mozioni Krauchthaler e Rippstein, di analogo tenore, adottate sotto forma di postulati dal Consiglio degli Stati il 26 settembre e dal Consiglio nazionale il 20 dicembre 1972, si chiedeva il versamento di sussidi per i figli a tutti gli agricoltori, indipendentemente dal loro reddito. Giusta tali interventi occorrerebbe prevedere simultaneamente la riscossione di contributi dagli agricoltori indipendenti, secondo il sistema della scala regressiva utilizzato per le quote dell'AVS. Gli attuali beneficiari di sussidi per i figli con reddito modesto dovrebbero essere esonerati da questi contributi.

111.2

Aumento del limite di reddito

II postulato Hungerbühler, adottato dal Consiglio nazionale il 24 giugno 1976, chiede un rialzo equo dei limiti di reddito. Tra l'altro, chiede una soluzione più elastica per l'adeguamento di questi limiti. Non dovrebbe accadere che un numero importante di piccoli contadini abbia ad essere immediatamente privato del diritto agli assegni per i figli per poi esservi successivamente riammesso, in seguito all'aumento dei limiti di reddito.

Con la mozione Roth, accettata sotto forma di postulato dal Consiglio nazionale il 5 ottobre 1978, si chiedono limiti di reddito più elevati, adeguati al rincaro intervenuto negli ultimi anni.

111.3

Prolungamento dei periodi di computo e di tassazione

Secondo il postulato Muff, adottato dal Consiglio nazionale il 24 giugno 1976, converrebbe portare a una durata da 4 a 6 anni il periodo determinante per il computo del reddito, attualmente di 2 anni. S'intende con questo il prolungamento dei periodi di computo e di tassazione.

111.4

Istituzione di un limite di reddito graduato

II postulato Muff chiede una modificazione della regolamentazione vigente affinchè, in caso di superamento del limite stabilito, il beneficiario non per695

da tutto l'assegno per i figli ma che quest'ultimo venga graduato secondo il reddito. In altri termini, detto intervento tende ad introdurre un limite di reddito graduato onde attenuare gli effetti di una repentina soppressione del diritto agli assegni in caso di superamento del limite.

In un'interpellanza del 28 novembre 1977, il consigliere nazionale RisiSvitto chiede al Consiglio federale di prevedere una graduazione del limite di reddito, destinata a sostituire il rigido limite attuale.

Con una interrogazione del 6 marzo 1978, il consigliere nazionale Jung chiede di completare le prescrizioni d'esecuzione alfine di introdurre un margine di tolleranza che permetta, qualora il limite venisse superato di meno di 1 000 franchi, di continuare il versamento degli assegni.

Giusta la mozione Roth, la revisione della legge deve garantire un diritto continuo agli assegni, nonostante determinate fluttuazioni del reddito.

111.5

Adeguamento degli assegni per i figli

Nella sua interpellanza, il consigliere nazionale Risi-Svitto, chiede un aumento degli assegni per i figli nell'agricoltura e, in avvenire, un adeguamento dei detti assegni alle circostanze nonché ad intervalli relativamente brevi.

111.6

Assegni per i figli ai piccoli contadini che esercitano accessoriamente la loro attività

Col postulato Tschumi, adottato dal Consiglio nazionale il 3 ottobre 1972, si pregava il Consiglio federale d'esaminare se non convenisse sopprimere il principio secondo cui i beneficiari di assegni debbono dedicare la loro attività principale all'agricoltura. In tal modo, ogni piccolo contadino continuerebbe a riscuotere gli assegni, anche se il suo reddito non proviene esclusivamente dall'agricoltura.

La mozione delle Camere federali del 14 dicembre 1973 ha una portata più vasta dacché chiede che tutti i piccoli contadini esercitanti la loro attività a titolo accessorio possano beneficiare di sussidi per i figli. Secondo detta mozione, nondimeno, il limite di reddito deve essere mantenuto (contrariamente alle esigenze delle mozioni Krauchthaler e Rippstein).

Nella sua interpellanza, il consigliere nazionale Risi-Svitto chiede al Consiglio federale se è disposto a proporre l'attribuzione degli assegni per i figli ai contadini che traggono solamente un reddito accessorio dal loro esercizio agricolo.

111.7

Istituzione di assegni per i figli agli artigiani delle regioni di montagna

Nel postulato Tschumi, del 13 marzo 1975, trasmesso al Consiglio federale dal Consiglio nazionale il 18 dicembre 1975, si invita l'Esecutivo ad esami696

tiare la possibilità di versare gli assegni per i figli alle persone esercitanti una professione indipendente fuori dell'agricoltura, nelle regioni di montagna.

112 112.1

Postulati delle organizzazioni agricole Soppressione del limite dì reddito e riscossione di contributi dagli agricoltori indipendenti

Con una richiesta del 24 luglio 1978, la Lega svizzera dei contadini considera giunto il momento di riesaminare l'insieme dell'ordinamento federale sugli assegni familiari nell'agricoltura. Si domanderebbe viepiù l'estensione degli assegni per i figli a favore di tutti gli agricoltori. Gli ambienti interessati sarebbero disposti a versare delle quote sui redditi superanti un certo limite. Tuttavia, siccome per tale riesame fondamentale occorre tempo, la revisione della legge dovrebbe essere intrapresa senza indugio sugli altri punti.

La comunità di lavoro delle associazioni d'impiegati agricoli (ABLA) chiede, nella sua domanda del 21 settembre 1978, di riesaminare il problema dell' estensione degli assegni per i figli a tutti gli agricoltori. All'uopo, si dovrebbe ponderare la possibilità di riscuotere quote dagli agricoltori, il cui reddito supera un dato limite.

112.2

Aumento del limite di reddito

La Lega svizzera dei contadini chiede che il limite di reddito venga portato a 24 000 franchi almeno e il supplemento per ogni figlio a 2 000 franchi.

// Gruppo svizzero di lavoro per la popolazione di montagna (SAB), nella sua richiesta del 21 agosto 1978, vorrebbe portare il limite di base da 24 000 a 26 000 franchi e il supplemento per ogni figlio a 2 000 franchi. La Lega svizzera dei contadini chiede invece di delegare al Consiglio federale la competenza di adeguare questo limite all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche. La SAB, dal canto suo, desidera che il limite di reddito possa essere adeguato all'accrescimento dei redditi agricoli e non agricoli o che si deleghi al Consiglio federale la competenza di adeguarlo periodicamente.

112.3

Introduzione di un limite di reddito graduato

La SA B chiede il riesame della questione inerente all'introduzione di un limite di reddito graduato.

112.4

Adeguamento degli assegni per i figli

La Lega svizzera dei contadini reclama aumenti degli assegni per i figli da 50 a 70 franchi in pianura e da 60 a 80 franchi in zona di montagna, da considerarsi come minimi assoluti. La SAB raccomanda di portare l'as697

segno per i figli a 100 franchi nelle regioni di montagna mentre l'ABLA chiede un aumento di detti assegni a 80 franchi in pianura e a 100 in montagna.

112.5

Assegni per i figli ai piccoli contadini che esercitano accessoriamente la loro attività

La Lega svizzera dei contadini vorrebbe che si estendesse l'attribuzione degli assegni ai piccoli contadini esercitanti accessoriamente la loro attività.

La medesima domanda è contenuta nelle richieste della S AB e dell'A B L A.

112.6

Introduzione di assegni per i figli a favore degli artigiani nelle regioni di montagna

La SA B appoggia la domanda intesa ad estendere il regime degli assegni familiari agli artigiani di modeste condizioni nelle regioni di montagna.

12

Parere del Gruppo di lavoro della Conferenza delle casse cantonali di compensazione

Le domande di revisione sono state esaminate da un gruppo di lavoro della Conferenza delle casse cantonali di compensazione. Sulla base del rapporto finale di questo gruppo, presentato nel dicembre 1978, è stato elaborato un avamprogetto di legge.

13

Avvio della procedura di consultazione

L'avamprogetto della legge, sottoposto in procedura di consultazione il 28 febbraio 1979 dal Dipartimento federale dell'interno, prevedeva segnatamente un aumento degli assegni per figli da 50 a 70 franchi nelle regioni di pianura e da 60 a 80 franchi nelle regioni di montagna. Essendo però stata respinta la riforma delle finanze federali nella votazione federale del 20 maggio 1979, la situazione delle finanze della Confederazione continua ad essere precaria. Non possiamo dunque proporvi un aumento degli assegni nella misura prevista. Riesamineremo questo problema nel numero 26.

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Risultati della procedura di consultazione

Sino al maggio scorso, tutti i Cantoni, sette partiti e dodici associazioni avevano espresso il loro parere; un'associazione ha anzi manifestato di proprio moto la sua opinione.

Dai risultati ottenuti si può dedurre che la modificazione della LAF è approvata di principio. A più riprese si afferma che questa revisione risponde a un bisogno sociale urgente, specialmente per le regioni di montagna.

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Il direttorio dell'Unione svizzera del commercio e dell'industria si astiene dall'approvare le modificazioni con incidenze finanziarie rilevanti. A suo avviso, si dovrebbe mettere un termine all'incremento continuo delle prestazioni, segnatamente nel campo dei contributi federali per l'agricoltura.

Il direttorio potrebbe rinunciare a queste obiezioni solo se si provvedesse a realizzare risparmi corrispondenti nelle spese dei poteri pubblici per l'agricoltura.

L'Unione centrale delle associazioni padronali svizzere costata che in sé le riforme proposte non sollevano generalmente opposizioni di principio da parte degli ambienti padronali. Essa è nondimeno preoccupata dall'aumento incessante delle aliquote degli assegni familiari. Visto l'inarrestabile processo di «socializzazione» del salario, ritiene che giungerà il momento in cui il datore di lavoro dovrà, nella sua politica del personale, tener conto degli oneri sociali che cagiona l'assunzione di padri di famiglia numerosa. Inoltre, vista la situazione ancor precaria delle finanze federali, giudica che la revisione della LAF non rappresenta un compito prioritario.

La Federazione romanda dei sindacati padronali s'oppone soprattutto all' estensione degli assegni familiari agli agricoltori che esercitano accessoriamente la loro attività. Essa ritiene che bisogna mantenere il principio secondo cui gli assegni familiari sono versati a titolo d'attività principale.

Ogni deroga in merito rimetterebbe in causa le basi stesse di tutti gli ordinamenti degli assegni familiari. Inoltre, gli interessati considererebbero il controllo esercitato sulla loro attività come una misura irritante.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri subordina la propria approvazione al disegno di legge, alla condizione espressa che la revisione non dia luogo a un aumento generale delle spese, bensì a un trasferimento dei mezzi, nel quadro delle uscite attuali della Confederazione, a favore delle persone beneficiane di prestazioni della LAF.

Ritorneremo sui pareri dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni trattando ogni domanda di revisione.

2 21

Parte speciale Titolo e preambolo

Allo scopo di rendere il testo più breve e conciso, in francese soprattutto, il titolo deve essere modificato come segue: «Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura»; farà seguito l'abbreviatura usuale della legge «LAF» tra parentesi.

Nel preambolo, il riferimento all'articolo 32 della Costituzione federale dovrà essere cancellato poiché detta disposizione contiene semplicemente direttive per l'esercizio di una competenza. Per quanto concerne l'articolo 34quinquies della Costituzione, occorre precisare che trattasi dell'applicazione del secondo capoverso.

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22

Limite di reddito

II diritto agli assegni familiari dei piccoli contadini soggiace a un limite di reddito. Originariamente la LAF aveva previsto un limite di base di 3 500 franchi e un supplemento per ogni figlio di 350 franchi. In seguito detto limite è stato aumentato a più riprese, l'ultima volta il 1° aprile 1974. Attualmente il limite di base tocca i 16000 franchi e il supplemento per ogni figlio 1 500 franchi.

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Soppressione del limite di reddito e riscossione di un contributo dagli agricoltori indipendenti

Non si può sopprimere i limiti di reddito solo nella zona di montagna e, conseguentemente, versare gli assegni per i figli a tutti gli agricoltori indipendenti esercitanti l'attività a titolo principale in questa zona, dacché questo provvedimento dovrebbe essere esteso alla zona di pianura. Il versamento di assegni per i figli, finanziati dai poteri pubblici, agli agricoltori gestori di ampi poderi produttivi susciterebbe critiche e solleverebbe opposizioni negli ambienti agricoli e non agricoli anche se le spese fossero coperte in parte dai contributi degli agricoltori indipendenti.

Nei Cantoni di montagna, la maggior parte dei contadini, occupati in funzione principale nell'agricoltura, beneficiano d'assegni per i figli, senza partecipare al finanziamento del sistema. La soppressione del limite di reddito, con l'introduzione simultanea dell'obbligo della contribuzione -- anche con l'elaborazione di una scala regressiva -- incontrerebbe un'opposizione categorica nei Cantoni menzionati. Non si capirebbe perché un sistema non contributivo debba essere sostituito con un sistema contributivo, unicamente atto a permettere la concessione di assegni alle persone agiate.

La circostanza secondo cui tutti i Cantoni, che hanno instaurato indennità a favore delle persone indipendenti ed estranee all'agricoltura, abbiano previsto limiti di reddito, dimostra che ampie cerehie ritengono detti limiti necessari e giustificati.

Tutti i Cantoni, ad eccezione del Giura, nonché le organizzazioni mantello e i partiti politici sono favorevoli, in principio, al mantenimento del limite di reddito. Il Canton Giura motiva la sua opposizione affermando che la sua Costituzione prevede la generalizzazione degli assegni familiari. Per il Canton Friburgo sarebbe opportuno rivedere la proposta già formulata da altri ambienti, tendente alla soppressione dei limiti di reddito. Il gruppo svizzero per la popolazione di montagna sostiene fermamente la proposta intesa a mantenere il limite di reddito e a rinunciare alla riscossione di contributi dagli agricoltori indipendenti. La Lega svizzera dei contadini è del parere che una soluzione al problema dell'estensione degli assegni familiari a tutti i figli degli agricoltori deve, senza indugio, essere oggetto di esame in stretta collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché con i rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni agricole, indipendentemente dalla presente revisione. Anche la Comunità del lavoro 700

delle associazioni dei lavoratori agricoli sottolinea che il problema dell'estensione degli assegni a tutti gli agricoltori è lungi dall'essere risolto.

Per i motivi suindicati, rinunciamo nondimeno a proporvi la soppressione del limite di reddito come anche la riscossione di contributi dai gestori.

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Aumento del limite di reddito

Mentre il limite di reddito non ha subito modificazione alcuna, il numero degli assegnatari per contro è diminuito, tra il 1975 e il 1978, da 18 000 a 11 500 nelle regioni di pianura e da 14 000 a 12 400 nelle zone di montagna (vedi tavola 6). Considerata questa forte regressione, non dovuta a un aumento reale corrispondente del reddito, s'impone un aumento del limite.

In quale misura deve essere aumentato detto limite? Possiamo stabilire paragoni con regolamentazioni analoghe.

Giusta l'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna, del 13 gennaio 1971, le famiglie il cui reddito annuo non eccede i 26 000 franchi -- al quale va aggiunto un supplemento di 3 000 franchi per ogni figlio -- hanno diritto all'aiuto federale.

Secondo l'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (modificazione del 5 aprile 1978), il limite di reddito superiore per l'applicazione della scala regressiva delle quote è fissato a 25 200 franchi.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha aperto un'inchiesta presso le casse cantonali di compensazione onde determinare il numero dei piccoli contadini di pianura e di montagna che hanno perso il loro diritto agli assegni inseguito al rinnovo delle tassazioni, avvenuto nel 1978.

È stato così accertato che il 78 per cento dei 4 000 agricoltori non più assegnatari avevano un reddito superiore al limite legale, di un ammontare sino a 8 000 franchi. Tale superamento non è dovuto certo ad una modificazione strutturale delle aziende, la quale per altro avrebbe provocato un forte aumento del reddito reale; al contrario è stato causato da un aumento delle aliquote del rendimento lordo che servono di base per il computo del reddito agricolo fiscale. Di conseguenza appare giusto versare nuovamente gli assegni per i figli a coloro che ne avevano perso il diritto e riadeguare al riguardo il limite di reddito.

Riteniamo opportuno, e sul. piano socio-politico efficace, rialzare sostanzialmente il supplemento per ogni figlio affinchè possano fruirne, in primo luogo, le famiglie numerose.

Tale provvedimento s'impone dacché rinunciamo all'introduzione di un limite di reddito graduato (vedi cap. 223) e poiché le
famiglie con prole numerosa subirebbero un grave pregiudizio in caso di soppressione del diritto agli assegni per i figli.

Per tale ragione, nella circolare ai governi cantonali, partiti politici e associazioni abbiamo proposto di aumentare il limite di base da 16 000 a 22 000 701

franchi e il supplemento per ogni figlio da 1 500 a 3 000 franchi. Siccome ogni assegnatario ha in media tre figli, esso fruirebbe di un aumento medio del limite di reddito di 10500 franchi. Gli agricoltori, il cui reddito ha superato il limite nel 1978, secondo ogni probabilità, rientrerebbero nella categoria degli assegnatari Il gruppo degli assegnatari includerebbe inoltre gli agricoltori che nel 1977 e negli anni precedenti non riscuotevano prestazioni.

L'aumento da noi proposto è più favorevole di quello della Lega svizzera dei contadini (fr. 24 000 + 2 000) per le famiglie con tre figli e oltre. Per le famiglie con un unico figlio invece il limite di reddito è meno elevato di quello proposto dalla Lega menzionata. Con due figli però, il limite è identico nelle due proposte.

Gli ambienti consultati si dichiarano, per la maggioranza, favorevoli all'amento.

Il Canton Friburgo si chiede se la proposta della Lega svizzera dei contadini (ammontare di base 24 000 franchi e supplemento per ogni figlio 2 000 franchi) non risponda meglio agli imperativi d'ordine sociale; infatti, in alcuni Cantoni la media del numero dei figli per ogni assegnatario è inferiore a tre.

Il Cantone dei Grigioni propone di portare la somma di base a 24 000 franchi e il supplemento per ogni figlio a 3 000 franchi.

Per il Canton Vallese converrebbe applicare limiti analoghi a quelli previsti nelle disposizioni concernenti il miglioramento dell'alloggio nelle regioni di montagna e nell'AVS (scala regressiva); esso propone quindi di fissare il limite di base a 26 000 franchi e il supplemento per ogni figlio a 3 000 franchi.

Il partito democristiano svizzero auspica che il limite di base venga adeguato al sistema della scala regressiva utilizzata per le quote AVS e che sia fissato a 25 200 franchi, permettendo così un adeguamento regolare.

Il partito liberale svizzero chiede che il supplemento per ogni figlio venga fissato a 3 500 franchi. Quanto al partito svizzero del lavoro, si pronuncia per un aumento del limite di base a 26 000 franchi.

Il Gruppo svizzero per la popolazione di montagna chiede di fissare a 23 000 franchi la somma di base. Il direttorio dell'Unione svizzera dell'industria e del commercio giudica l'aumento proposto considerevole e, a suo parere, insufficientemente motivato. La Federazione romanda dei
sindacati padronali ritiene che basta aumentare a 2 000 franchi il supplemento per ogni figlio.

Visto il risultato della consultazione proponiamo di fissare il limite di base a 22 000 franchi e il supplemento per ogni figlio a 3 000 franchi (art. 5 cap.

2 del disegno di legge). Esso è pressocché conforme alla finalità della politica sociale perseguita dalla LAF, ossia la concessione di assegni alle famiglie con prole numerosa.

702

223

Introduzione di un limite di reddito graduato e dilazione del perìodo di tassazione

Sin dal 1962 e ad ogni revisione della LAF, si è tentato d'introdurre un limite di reddito graduato, che permetta di ridurre progressivamente, in caso di superamento del detto limite, il numero dei figli che danno diritto all'assegno, oppure l'importo di quest'ultimo. Tutti questi tentativi però sono falliti poiché le soluzioni proposte avrebbero condotto all'istituzione di un sistema molto complesso e contradditorio. È infatti paradossale prevedere un supplemento per figli onde tener conto degli oneri familiari per dover poi diminuire il numero dei figli aventi diritto all'assegno quando il reddito supera il limite previsto. Sarebbe inoltre inaccettabile che gli agricoltori con reddito relativamente elevato abbiano a beneficiare ancora di assegni per uno o due figli.

Nessun Cantone ha formulato la proposta d'introdurre un limite graduato.

Il partito radicale democratico svizzero comprende perfettamente i motivi invocati, tuttavia è dispiaciuto che non si sia tenuto conto della domanda intesa a istituire un limite di reddito graduato.

La Lega svizzera dei contadini auspica che il problema della determinazione di un limite di reddito più elastico venga esaminata senza indugio, indipendentemente dalla revisione in corso.

Il Gruppo svizzero per la popolazione di montagna chiede di riprendere in considerazione la questione di un limite di reddito graduato.

L'introduzione di un margine di tolleranza, da considerarsi come una delle varianti di un sistema di limite graduato (vedi interrogazione Jung) concorrerebbe ad incrementare il limite di reddito; il problema rimane insoluto, dacché si pone per i redditi elevati. Se con ciò s'intende mantenere il diritto agli assegni unicamente per i vecchi beneficiari, in caso di superamento inferiore a 1 000 franchi, risulterebbe violato il principio dell'uguaglianza dei diritti, cosicché questo disciplinamento non entra in considerazione.

La LAF prevede un periodo di computo e di tassazione di due anni, come in materia d'imposta per da difesa nazionale. I due anni precedenti il periodo di tassazione costituiscono il periodo di computo, essendo determinante il reddito annuo medio ottenuto durante detto periodo.

Considerate le numerose modificazioni delle condizioni di reddito che potrebbero intervenire in un lasso di tempo relativamente breve, una dilazione
del periodo di tassazione favorirebbe un numero non trascurabile di piccoli contadini che continuerebbero a ricevere assegni, benché il loro reddito abbia già superato il limite legale. Se il reddito è accertato solamente alcuni anni dopo il suo ottenimento, si dovrà ricorrere a tassazioni intermedie ed esigere la restituzione degli assegni per i figli indebitamente riscossi, con ovvie conseguenze disagevoli.

Il Canton Vaud nonché la Lega svizzera dei contadini vorrebbero che la legge autorizzi le casse di compensazione a tener conto del reddito medio dei tre ultimi periodi fiscali, quando il reddito di uh agricoltore, già beneficiario di assegni nel periodo precedente, supera il limite stabilito.

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Per ragioni già invocate rinunciamo però ad inserire disposizioni corrispondenti nel disegno di legge.

224

Competenza del Consiglio federale di adeguare il limite di reddito

L'attuale ordinamento, secondo cui ogni aumento del limite di reddito esige una modificazione della legge, s'è rivelato troppo rigido, specialmente nel corso di questi ultimi anni. Pertanto il postulato Hungerbuhler chiede una procedura più rapida per l'adeguamento del medesimo. Questa istanza può essere ottimalmente soddisfatta solo con una delega di competenza al Consiglio federale. Tutti gli ambienti consultati approvano, di norma, detta innovazione. Prevedendo tale delega -- già nota in altre leggi -- occorrerà pure stabilire i criteri secondo i quali il limite sarà adeguato all'evoluzione economica.

Il reddito dei piccoli contadini è condizionato dal rendimento dell'azienda.

Le autorità fiscali lo calcolano secondo il metodo detto del reddito lordo rettificato, che è la parte del reddito lordo previa deduzione delle spese correnti d'esercizio; esso è uguale in tutte le aziende d'analoga categoria. Per tale motivo è calcolabile partendo da aliquote medie per unità di bestiame grosso o per ettaro, fissate per il periodo di tassazione in funzione delle condizioni di reddito del periodo -di computo precedente. Il reddito non dipende tuttavia unicamente dall'evoluzione dei prezzi e dei salari, bensì ancora dalle condizioni atmosferiche.

In ragione dell'aumento delle aliquote del reddito lordo rettificato, cagionato dall'incremento della produttività e dall'inflazione, il numero degli assegnatari è regredito in questi ultimi anni. È particolarmente urtante che i piccoli contadini perdano il loro diritto agli assegni semplicemente perché il loro reddito eccede il limite legale, quando si consideri che tale superamento è provocato da un rialzo delle aliquote del reddito lordo rettificato, senza aumento della capacità produttiva.

Un'indicizzazione del limite non sembra costituire una soluzione appropriata dal momento che l'aumento della produttività e le condizioni atmosferiche esercitano un'influenza sul reddito. Prevedendo un adeguamento del limite all'evoluzione delle aliquote del reddito lordo rettificato e, conseguentemente, all'evoluzione del reddito, si potrebbero evitare eccessive fluttuazioni nel numero degli assegnatari. Le aliquote del reddito sociale per la tassazione in materia d'imposta di difesa nazionale non sono tuttavia che raccomandazioni; di conseguenza non vengono applicate
uniformemente in tutti i Cantoni.

La maggior parte dei Cantoni non prendono in considerazione, nelle loro aliquote, le prestazioni versate ai detentori di bestiame nelle regioni di montagna, e neppure il valore locativo delle abitazioni. Occorre aggiungere che in avvenire i piccoli contadini esercitanti accessoriamente la loro attività fruiranno di indennità (cfr. cap. 23); orbene, il reddito degli interessati si compone non solo d'introiti derivanti dall'esercizio agricolo, bensì del pro704

dotto di un'attività non agricola. In queste condizioni si dovranno trovare criteri meno rigidi onde non limitare troppo le nostre competenze quando dovremo adeguare il limite. Giusta quanto precede, proponiamo che ci venga affidata la cura di adeguare il limite menzionato all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche (art. 5 cpv. 2 del disegno di legge).

Il reddito agricolo è determinato ogni biennio, come per l'imposta per la difesa nazionale. È opportuno quindi che il Consiglio federale, per il nuovo periodo fiscale, abbia ad adeguare il limite di reddito ogni biennio.

23

Assegni per i figli agli agricoltori che esercitano accessoriamente la loro attività

Giusta il vigente ordinamento, hanno diritto agli assegni per i figli unicamente i piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo principale.

Sono considerate persone esercitanti la loro attività principale come piccoli contadini quelle che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell'anno all'esercizio della loro azienda agricola e che provvedono in misura preponderante con il prodotto di detta attività al mantenimento della loro famiglia (art. 5 cpv. 2 LAF). L'attività agricola deve dunque accaparrare la maggior parte del tempo dell'agricoltore e costituire la fonte essenziale del suo guadagno. Occorre che queste due condizioni siano adempiute cumulativamente. Detto ordinamento impedisce quindi il versamento degli assegni per i figli ai piccoli contadini che svolgono accessoriamente la loro attività, ossia prevalentemente gli agricoltori che lavorano nell'industria edile. Malgrado la recessione, il numero di questi piccoli contadini con professione accessoria non ha regredito.

In montagna, soprattutto, un numero non trascurabile di piccoli agricoltori è costretto a svolgere un'attività accessoria. L'esercizio di un'attività accessoria deve essere incoraggiato e non intralciato sopprimendo il diritto alle indennità agli agricoltori con redditi extraprofessionali. Occorre quindi colmare le lacune esistenti nell'ambito degli assegnatari. All'uopo conviene ricordare le relazioni esistenti tra il regime federale degli assegni per i piccoli contadini e le leggi cantonali sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.

Giusta dette leggi, le indennità sono versate per il tempo d'attività svolta in qualità di salariato, pro rata temporis. Un piccolo contadino che esercita una professione non agricola può, per tutto M periodo della sua attività, riscuotere gli assegni per i figli conformemente alle leggi cantonali. Per contro, se è un salariato con professione principale non agricola, non può esigere gli assegni per i figli per tutto il tempo dedicato al proprio podere, fatto questo assai urtante.

La necessità d'introdurre gli assegni per gli agricoltori che esercitano accessoriamente la loro attività non può essere contestata.

L'articolo 5 capoverso 1 del disegno di legge enumera conseguentemente le tre categorie di persone che possono beneficiare di assegni per piccoli contadini, vale a dire quelli esercitanti un'attività agricola a titolo princi705

pale, quelli esercitanti l'attività a titolo accessorio (nuovo) e gli alpigiani.

Quest'ultima categoria di assegnatari si distingue dalle prime due in quanto, come già nella vigente regolamentazione, il diritto agli assegni per gli alpigiani non soggiace a un limite di reddito.

Le nozioni d'attività principale e accessoria, nonché quella di alpigiano saranno definite nell'ordinanza d'esecuzione. Tale soluzione ci sembra la più giudiziosa per facilitare qualsiasi eventuale adeguamento delle disposizioni concernenti i piccoli agricoltori a titolo accessorio.

Per quanto attiene agli agricoltori che esercitano la loro attività a titolo principale, l'attuale ordinamento sarà ripreso integralmente.

Il diritto agli assegni dei piccoli contadini che esercitano accessoriamente la loro attività deve essere disciplinato separatamente e, in alcuni punti, in deroga alle disposizioni applicabili agli agricoltori a titolo principale. Le norme concernenti gli alpigiani devono essere adeguate redazionalmente.

I piccoli contadini esercitanti l'attività a titolo accessorio nonché gli alpigiani riscuoteranno le indennità pro rata temporis, vale a dire durante tutto il tempo dedicato al loro esercizio. Il piccolo contadino a titolo accessorio, per il periodo in cui ha già diritto agli assegni in qualità di salariato o indipendente non agricolo, non può esigere gli assegni giusta la LAF, onde evitare un cumulo di prestazioni (art. 10 cpv. 3 del disegno di legge).

Allo scopo di evitare il pagamento di sussidi derisori ai piccoli contadini di professione accessoria, occorrerà prevedere che gli interessati devono ottenere un reddito minimo dalla loro azienda agricola oppure che ivi svolgano un'attività di una durata minima.

Nella maggior parte dei casi, il guadagno derivante da un'attività accessoria agricola risulta dalla tassazione fiscale; è quindi la soluzione più semplice per determinare il reddito dell'azienda agricola. In alcuni casi, le casse di compensazione dovranno nondimeno determinare il tempo d'occupazione nell'agricoltura; all'uopo il loro compito potrà essere agevolato dall'utilizzazione di fattori di conversione stabiliti dall'Ufficio federale di statistica 1).

II criterio «tempo» sarà utilizzato solo sussidiariamente. I limiti saranno stabiliti nell'ordinanza d'esecuzione. Risulterà più facile
adeguare i provvedimenti in questione alle modificazioni avvenute e tener conto delle esperienze.

Prevediamo di inserire nell'ordinanza d'esecuzione una disposizione che stabilisce i limiti minimi seguenti: reddito dall'esercizio agricolo di 2 000 franchi oppure durata d'attività minima di due mesi nell'azienda agricola. Per giungere a una soluzione uniforme, la durata d'occupazione per un alpigiano (cfr. art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione vigente) verrebbe pure ridotta da 3 a 2 mesi, mentre che, in questo caso, la durata d'esercizio è di almeno tre mesi.

Gli assegni dovuti in virtù della LAF saranno pagati agli agricoltori esercitanti la loro attività accessoriamente a fine d'anno, poiché, in quel mo!)

Statistica della Svizzera / 580° fascicolo, censimento federale delle aziende 1975, aziende agricole, Voi. 1,1 parte, pag. 14.

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mento, le casse di compensazione potranno stabilire, fondandosi sui certificati di salario, i periodi per i quali il piccolo contadino ha già ottenuto assegni secondo il diritto cantonale. L'assegno federale persegue l'unico scopo di colmare lacune. Gli assegni in favore degli alpigiani continueranno pure ad essere pagati a fine d'anno (art. 14 cpv. 2 del disegno di legge), dacché questa soluzione ha fatto buona prova.

In occasione della procedura di consultazione, l'estensione degli assegni agli agricoltori di professione accessoria è stata generalmente approvata in ampia misura. Il Cantone di Vaud respinge però questa innovazione, allegando che la determinazione, da parte della cassa di compensazione, del reddito minimo o della durata minima dell'attività agricola accessoria conferente il diritto all'assegno esigerebbe ricerche aleatorie, onerose e irritanti. Tra le associazioni, .soltanto la Federazione romanda dei sindacati padronali si pronuncia contro questo allargamento della cerchia dei beneficiari. Il Cantone di Sottoselva vorrebbe che il diritto agli assegni, riconosciuto agli agricoltori di professione accessoria, sia esonerato da qualsiasi limite di reddito, come nell'ordinamento applicabile agli alpigiani. Dacché il diritto agli assegni degli agricoltori esercitanti la loro attività a titolo principale continua ad essere subordinato a un limite di reddito, non si potrebbe rinunciare a detto Umile per gli agricoltori di professione accessoria, fosse solo per la necessità di rispettare il principio dell'eguaglianza dei diritti. Gli alpigiani, a loro volta, esercitano la loro attività soltanto per un periodo ben determinato, durante il quale non possono dedicarsi ad alcuna altra attività redditizia.

In taluni pareri si osserva segnatamente che deve essere escluso un cumulo degli assegni e che il nuovo disciplinamento non dovrebbe provocare gravi complicazioni amministrative. Il Canton Vallese propone che il divieto del cumulo degli assegni abbia ad applicarsi parimente agli agricoltori esercitanti la loro attività a titolo principale.

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Assegni per i figli pagati agli artigiani delle regioni di montagna

La situazione economica nelle regioni di montagna costituisce incontestabilmente un problema d'intenso interesse in tutto il Paese. Le difficoltà economiche del piccolo artigiano di montagna si sono aggravate con l'evoluzione congiunturale, ancorché questa situazione possa essere costatata anche in altri rami. Si potrebbe dunque assumere la responsabilità di favorire i piccoli artigiani soltanto se lo giustificano interessi superiori di natura socio-economica. Inoltre, i mezzi finanziari necessari per l'applicazione dei provvedimenti previsti dovrebbero essere utilizzati selettivamente onde abbiano a giovare ottimalmente ai beneficiari. Orbene, ciò non sarebbe affatto possibile nel caso degli assegni per i figli.

La Confederazione ha già istituito altre misure d'aiuto (legge federale sull' aiuto in materia d'investimenti, concessioni di fideiussioni in regioni di montagna).

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Dal 1° luglio 1962, i piccoli contadini di pianura beneficiano parimente d'assegni per i figli poiché un numero considerevole fra di essi non beneficiava di condizioni migliori a quelle dei colleghi di montagna. La concessione di assegni per i figli non potrebbe neppure essere limitata esclusivamente ai piccoli artigiani delle regioni di montagna.

Gli assegni per i figli versati ai piccoli contadini sono unicamente finanziati dalla Confederazione e dai Cantoni. Gli assegni per gli artigiani delle regioni di montagna, a loro volta, potrebbero essere istiuiti soltanto se fossero coperti totalmente o parzialmente con contributi dei poteri pubblici. Questi contributi però, tenuto conto della situazione precaria delle finanze della Confederazione e di parecchi Cantoni, non entrano in considerazione.

D'altronde, è lecito chiedersi se la concessione degli assegni agli artigiani delle regioni di montagna non incomberebbe ai Cantoni piuttosto che alla Confederazione. In effetti, i Cantoni di Appenzello Interno, Lucerna, Svitto, San Gallo, Uri e Zugo hanno già istituito assegni in favore delle persone indipendenti, estranee all'agricoltura.

Nella procedura di consultazione, la maggior parte dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni ha condiviso il nostro parere. Il Cantone di Berna reputa però che la situazione degli indipendenti, di condizione modesta, della regione montana deve essere considerata, prescindendo da quella dei piccoli artigiani e commercianti di pianura. Il Cantone dei Grigioni è spiaciuto che non si possa attribuire assegni agli artigiani e ai commercianti della regione di montagna e giudica che questo problema dovrebbe essere risolto in occasione di una prossima revisione. L'Unione democratica di centro propone un ulteriore esame del problema.

Il Gruppo svizzero per la popolazione di montagna mantiene la sua esigenza intesa a porre i piccoli indipendenti delle regioni di montagna a beneficio degli assegni.

A sua volta, l'Unione svizzera delle arti e mestieri condivide gli argomenti sviluppati nella predetta circolare: «Gli assegni per i figli ai piccoli artigiani e commercianti possono essere considerati soltanto un provvedimento di politica regionale volto allo sviluppo delle regioni di montagna e solo in questo senso sono giustificati. In nessun caso essi potrebbero
infatti costituire uno strumento di politica sociale inteso a favorire le arti e i mestieri.

La legge sottoposta a revisione ha nondimeno un evidente carattere di aiuto sociale in favore degli ambienti agricoli delle regioni di montagna e di pianura che devono affrontare condizioni particolarmente difficili. Occorre dunque rinunciare a introdurre gli assegni per i piccoli artigiani e commercianti».

Nel disegno di legge abbiamo escluso dagli assegnatari gli artigiani delle regioni di montagna.

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Figli che danno diritto all'assegno

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Definizione della nozione di «figlio» (art. 9 cpv. 1 del disegno)

II nuovo diritto di filiazione è fondato sull'unità del rapporto di filiazione e assimila i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi; anche i figli adottivi sono interamente parificati agli altri. Finora, anche la LAF prevedeva che ogni figlio aveva diritto all'assegno; l'articolo 9 capoverso 1 deve essere perciò adeguato solo redazionalmente al nuovo diritto di filiazione dacché basta utilizzare, alla lettera a, la nozione di «figli».

Gli affiliati, a loro volta, devono costituire l'oggetto di una menzione separata alla lettera b, poiché per essi non esiste un vero rapporto di filiazione secondo l'articolo 252 COS. I figliastri assumono, rispetto al patrigno e alla matrigna, una posizione simile a quella degli affiliati, come risulta in particolare dall'ordinamento analogo sulla rappresentanza nell'esercizio dell'autorità parentale. I figliastri danno quindi diritto agli assegni, senza che risulti necessario di provvedere a una menzione speciale.

Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera e LAF, danno diritto agli assegni soltanto gli affiliati per i quali l'assegnatario assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. Secondo la giurisprudenza, la gratuità è sempre ancora ammessa, qualora i contributi pagati da terzi siano inferiori al quarto delle spese di mantenimento assunte per il figlio. Nel corso di questi ultimi anni, in diverse legislazioni cantonali sugli assegni per i figli, è stato viepiù adottato il principio della custodia, secondo il quale, se vi è concorso di diritti, la pretesa agli assegni spetta alla persona che custodisce il figlio. Questo principio vale parimente qualora uno dei genitori paghi elevate pensioni alimentari per un figlio. Gli affiliati sono sempre affidati alla custodia degli affilianti cosicché il loro diritto agli assegni è poziore a quello dei genitori del sangue. Ne segue che gli assegni per i figli devono sempre essere concessi agli affilianti, indipendentemente dal pagamento di contributi da parte di terze persone. Anche in questi casi, l'onere costituito dal mantenimento e dall'educazione dell'affiliato, tanto dal profilo pecuniario, quanto da quello' del tempo dedicatovi, è talmente importante da giustificare la rinuncia alla condizione della gratuità.

Per sua natura, lo statuto di affiliato esige che il
figlio sia ammesso nella comunione domestica dell'assegnatario e che quest'ultimo assicuri il suo mantenimento e la sua educazione per un periodo indeterminato. Conformemente all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sulla filiazione (RS 211.222.338), per accogliere un minorenne durante più di tre mesi o per una durata indeterminata, è richiesta un'autorizzazione dell'autorità. Nel caso di dubbio riguardo allo statuto di affiliato, potrebbe dunque servire da criterio la durata di tre mesi.

Per queste considerazioni, non abbiamo più recepito nel disegno i criteri della gratuità e della durata dello statuto di affiliato. D'altronde, in occasione della procedura di consultazione, questo adeguamento al nuovo diritto di filiazione è stato unanimemente approvato.

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Foglio federale 1979, Voi. II

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Diritto all'assegno per l'economia domestica

Giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera a LAF soltanto i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il loro coniuge o con i loro figli legittimi o adottivi o con i loro figliastri possono pretendere un assegno per l'economia domestica. Il legislatore non ha menzionato scientemente i figli naturali, per cui questa disposizione deve parimente essere adeguata al nuovo diritto di filiazione. Il diritto agli assegni sarà pertanto concesso a tutti i lavoratori che vivono nella comunione domestica con illoro coniuge o i loro figli oppure che vivono nella comunione domestica del datore di lavoro.

Al momento della procedura di consultazione, tutte le cerehie interessate hanno approvato quest'adeguamento al nuovo diritto di filiazione.

Finora, i lavoratori stranieri potevano pretendere l'assegno per l'economia domestica soltanto se vivevano con la loro famiglia in Svizzera (art. 1 cpv. 3 LAF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, gli stagionali soggiornanti in Svizzera con il loro coniuge non avevano diritto agli assegni. Questo ordinamento ingiusto è stato criticato dalla Commissione federale consultiva per i problemi degli stranieri, per cui occorre modificarlo in modo che i lavoratori esteri possano parimente beneficiare degli assegni per l'economia domestica, se soggiornano in Svizzera con la famiglia (cfr. art. 1 cpv. 3 del disegno).

253

Limite d'età per i figli incapaci di esercitare un'attività lucrativa

Per evitare il cumulo degli assegni per i figli e delle rendite dell'Ai concesse a contare dal diciottesimo anno d'età, parecchi Cantoni hanno- previsto, nelle rispettive leggi sugli assegni familiari, una norma secondo cui dal diritto agli assegni sono esclusi i figli che ricevono una rendita dell'Ai; altri Cantoni hanno invece diminuito il limite d'età da 20 a 18 anni. Secondo il nostro parere questo cumulo deve pure essere escluso dalla LAF. Nondimeno, dacché esistono casi di figli inattivi di più di 18 anni d'età senza rendite AI, abbiamo mantenuto, di principio, il limite di 20 anni, escludendo dal diritto agli assegni i figli che ricevono una rendita intera dell'Ai (art. 9 cpv. 2 del disegno).

Questo disciplinamento è stato approvato nella procedura di consultazione.

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Concorso di diritti

Secondo l'articolo 9 capoverso 3 LAF, il medesimo figlio ha diritto soltanto ad un unico assegno. Anche le leggi cantonali sugli assegni familiari contengono una disposizione che vieta il cumulo di due assegni per lo stesso figlio.

Nella procedura di consultazione è stata reiteratamente espressa l'opinione secondo cui dovrebbero essere inserite nel disegno disposizioni riguardanti il concorso di diritti, soprattutto in vista della concessione di assegni ai pic710

coli contadini esercitanti un'attività agricola a titolo accessorio. Quando diverse persone possono pretendere un assegno per il medesimo figlio, la legge deve stabilire un ordine di priorità. Vi è concorso di diritti, ad esempio, tra genitori divorziati, tra parenti del sangue e affilianti, oppure tra uno dei genitori del sangue e il patrigno o la matrigna. La soluzione più adeguata per disciplinare il concorso di diritti consiste nella determinazione di un ordine di priorità (art. 9 cpv. 4 del disegno).

Avantutto, il diritto agli assegni spetta alla persona che ha là custodia del figlio, poiché così è data la garanzia che gli assegni sono utilizzati regolarmente per il mantenimento del medesimo. Tutte le leggi cantonali sugli assegni per i figli, eccettuate quelle del Canton Turgovia e dei due Appenzelli, hanno pure adottato il principio della custodia. Una persona può però anche avere la custodia del figlio -senza essere détentrice dell'autorità parentale; il diritto agli assegni dei genitori affilianti, che, nel nuovo disciplinamento, non è più vincolato a condizioni particolari, è quindi poziore al diritto dei genitori del sangue. Per d figli di genitori divorziati, separati o non coniugati, il diritto alle prestazioni spetterebbe prioritariamente al genitore che ospita il figlio.

Secondariamente, ossia qualora nessuno degli aventi diritto assuma la custodia del figlio, il diritto agli assegni spetterebbe al genitore esercitante l'autorità parentale.

In terzo luogo, ossia se nessuno degli aventi diritto assume la custodia del figlio o esercita l'autorità parentale, il diritto agli assegni spetta alla persona che sopperisce maggiormente al mantenimento del figlio.

Nel caso in cui i genitori vivono in comunione domestica, il diritto agli assegni spetta di norma al marito. Quest'ordinamento s'applica sempre qualora i genitori affilianti o il genitore del sangue e il patrigno o la matrigna abbiano ambedue diritto agli assegni.

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Aumento degli assegni familiari e dei contributi dei datori di lavoro Assegni per i figli

L'avamprogetto di legge, sottoposto alla consultazione dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni, dal .'Dipartimento federale dell'interno, prevedeva di aumentare gli assegni per i figli da 50 a 70 franchi nella regione di pianura e da 60 a 80 franchi nella regione di montagna.

L'ampiezza dell'aumento è stata di principio approvata da tutti i Cantoni, le organizzazioni e i partiti.

Essendo però stata respinta la riforma delle finanze federali nella votazione popolare del 20 maggio 1979, la situazione delle finanze della Confederazione continua ad essere precaria, cosicché non possiamo proporvi un aumento nella misura prevista.

Per questi motivi proponiamo un aumento dell'assegno per i figli da 50 a 60 franchi nella regione di pianura e da 60 a 70 franchi in quella di montagna, 711

così da consentire un adeguamento delle aliquote a quelle previste negli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari in favore dei salariati. Dal paragone tra gli importi proposti e quelli stabiliti nelle leggi cantonali risulta che l'aliquota legale è inferiore in un solo Cantone (Vaud: 50 franchi), dove però la cassa cantonale di compensazione e la maggior parte delle casse private pagano assegni pari a 70 franchi. In dieci Cantoni l'aliquota è di 60 franchi (cfr. tavola 1 dell'allegato).

Quando s'istituiscono paragoni, deve pure essere tenuto conto del fatto che gli assegni familiari cantonali pagati ai salariati sono coperti in parte da contributi dei datori di lavoro, fissati in una percentuale dei salari, mentre che gli assegni per i figli ai piccoli contadini sono integralmente finanziati dalla Confederazione e dai Cantoni.

Gli assegni familiari ai salariati agricoli sono bensì finanziati parzialmente da contributi dei datori d lavoro; le spese suppletive risultanti da un aumento sono però minime in rapporto a quelle cagionate dal rialzo degli assegni ai piccoli contadini.

Reputiamo parimente che un aumento di 10 franchi al mese e per figlio (aliquota degli assegni in pianura: 60; aliquota in montagna: 70 franchi) tiene equamente conto tanto della necessità di adeguare gli assegni a quelli pagati nei Cantoni ai salariati non agricoli, quanto delle conseguenze della reiezione della riforma delle finanze federali del 20 maggio 1979.

Tutti i Cantoni, le associazioni e i partiti politici hanno approvato di principio un aumento di 20 franchi. In taluni pareri è stato persino proposto di prevedere aliquote ancora più elevate per la regione di montagna. Il Canton Vallese auspicherebbe che la differenza delle aliquote tra pianura e montagna risulti maggiormente marcata. I Cantoni di San Gallo e del Giura, le organizzazioni rurali, la Confederazione dei sindacati cristiani come anche la Federazione svizzera Pro Famiglia vorrebbero che gli assegni siano stabiliti a 80 franchi in pianura e a 100 franchi in montagna.

Taluni Cantoni e un partito politico s'interrogano circa l'opportunità di delegare al Consiglio federale la competenza di stabilire gli importi degli assegni. Consideriamo nondimeno che il Parlamento debba mantenere questa competenza, come d'altronde lo prevedono quasi unanimemente le leggi cantonali sugli assegni familiari.

262

Assegno per l'economia domestica

Nella procedura di consultazione non è stato chiesto un aumento dell'assegno per l'economia domestica, presentemente ammontante a 100 franchi per mese, che d'altronde neppure si impone. Nella sua istanza del 21 settembre 1978, il gruppo di lavoro delle associazioni di impiegati agricoli ha esplicitamente rinunciato a chiedere un aumento di quest'assegno. Un rialzo degli assegni per i figli soddisfa meglio gli imperativi di politica sociale; in effetti, esso risulta maggiormente in grado di aiutare le famiglie numerose che molto più delle altre sono tributarie di assegni familiari.

712

Al riguardo osserviamo che il termine «Blutsverwandte» deve essere sostituito nel testo tedesco dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b con il termine «Verwandte», conformemente alla nuova terminologia del Codice civile (art. 328 cpv. 1).

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Contributi dei datori di lavoro

Nel 1978, i contributi dei datori di lavoro agricoli sono stati pari a 5,7 milioni di franchi e hanno così coperto circa la metà delle spese per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli (11,2 milioni). L'avamprogetto sottoposto nella procedura di consultazione, che perseguiva lo scopo di aumentare gli assegni per i figli da 50 a 70 franchi in pianura e da 60 a 80 franchi in montagna, prevedeva un aumento del contributo dei datori di lavoro dall'1,8 al 2 per cento dei salari, aumento che avrebbe dovuto procurare introiti suppletivi di 0,6 milioni di franchi. Considerata la situazione precaria delle finanze federali, vi proponiamo di rialzare il contributo dei datori di lavoro dell'agricoltura al 2 per cento, anche se gli assegni per i figli sono aumentati soltanto di 10 franchi. In questo modo, i datori di lavoro continuerebbero a coprire circa la metà degli assegni familiari pagati ai lavoratori rurali. Nel disegno è quindi stabilita un'aliquota del 2 per cento, che dovrebbe tradursi in introiti suppletivi di circa 0,6 milioni di franchi (art. 18 cpv. 1 del disegno).

Tutti i Cantoni, salvo quello< d'Argovia, come anche tutti i partiti politici, salvo il partito socialista, condividono la proposta di aumentare il contributo dei datori di lavoro al 2 per cento dei salari. Il Canton Argovia e il partito socialista chiedono un rialzo del contributo al 2,2 per cento, affinchè la metà delle spese continui a essere coperta dai datori di lavoro (tenuto conto dell'aumento di 20 franchi previsto nella procedura di consultazione).

Come rivela il Canton San Gallo, le cerehie rurali obiettano al riguardo che le aziende medie, occupanti lavoratori celibi, contribuiscono con i loro contributi a finanziare gli assegni pagati ai lavoratori di aziende di cui è dubbio il carattere agricolo (ad es. aziende di allevamento e di trasformazione animale senza fondi agricoli).

Il Canton Vaud muove obiezioni analoghe, come anche la Lega svizzera dei contadini che si dichiara favorevole al mantenimento dell'aliquota di contributo all'1,8 per cento.

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Rapporti con l'Ai

I rapporti tra LAF e l'AVS sono chiaramente disciplinati. I lavoratori agricoli, beneficiari di una rendita giusta la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non hanno diritto all'assegno per l'economia domestica (art. 3 cpv. 4 LAF). I figli per i quali è pagata una rendita per figli o una rendita d'orfano, conformemente alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non hanno diritto all'assegno per i figli (art. 9 cpv. 4 LAF).

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La LAF non contiene alcuna disposizione concernente i rapporti con le rendite dell'AI. Secondo l'attuale prassi amministrativa, i lavoratori rurali e i piccoli contadini bénéficiant! di rendite intere dell'Ai non ricevono assegni familiari. I lavoratori agricoli che ricevono una mezza rendita dell'Ai hanno diritto a mezzi assegni familiari. I piccoli contadini bénéficiant! di una mezza rendita dell'Ai sono considerati esercitanti un'attività agricola a titolo principale e hanno dunque diritto agli assegni integrali.

Il Tribunale federale delle assicurazioni, per contro, fondandosi sul testo legale e sulle discussioni parlamentari sorte al momento dell'ultima revisione della LAF, ammette, a sua volta, un diritto agli assegni in tutti i casi.

Le rendite coprono attualmente i bisogni vitali; gli assegni per i figli non sono più prestazioni relativamente modeste. Il cumulo delle rendite e degli assegni per figli dovrebbe essere evitato poiché i loro scopi sono identici.

Le rendite, dal momento in cui hanno perso la loro caratteristica di prestazione di base, costituiscono incontestabilmente una parte essenziale del reddito assicurante l'esistenza di una famiglia.

Non è esatto assimilare le rendite a un reddito agricolo, dacché, con la concessione di una rendita intera dell'Ai, il piccolo contadino diventa un redditiere che, nella comunione rurale, non è più considerato un agricoltore esercitante la sua attività a titolo principale. Non sorprende pertanto se l'agricoltore ammette che i beneficiari di rendite intere dell'Ai non abbiano, più a riscuotere assegni per i figli.

Non è quindi giustificato un trattamento diverso delle rendite AVS e AI.

Vi proponiamo conseguentemente di sospendere il pagamento degli assegni familiari a coloro i quali ottengono rendite intere dall'Ai. Se è pagata una mezza, rendita AI, gli assegni familiari completi continueranno ad essere concessi, sia ai lavoratori agricoli sia ai piccoli contadini, tanto più che il pagamento degli assegni per i figli sarà esteso agli agricoltori esercitanti la loro attività a titolo accessorio. È infatti importante, in materia di pagamento delle mezze rendite, disporre di un disciplinamento uniforme per i lavoratori agricoli e i piccoli contadini (art. 3 cpv. 4 e art. 9 cpv. 5 del disegno).

La soluzione propostavi è stata approvata quasi unanimemente dalle cerehie consultate.

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Ricupero di assegni familiari non ricevuti

Poiché gli assegni agli agricoltori esercitanti la loro attività a titolo accessorio sono pagati a fine d'anno, il termine per il ricupero degli assegni non ricevuti deve essere aumentato da uno a due anni (art. 12 cpv. 2 del disegno).

Tutti i Cantoni, salvo uno, e tutti i partiti e le organizzazioni consultate si sono pronunciati in favore di questa modificazione.

714

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

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Ripercussioni finanziarie

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Assegni familiari ai lavoratori agricoli

Non essendo aumentato l'assegno per l'economia domestica, entra in considerazione soltanto il rialzo degli assegni per i figli da 50 a 60 franchi in pianura e da 60 a 70 franchi in montagna.

Nel 1978, 4806 salariati in pianura e 618 salariati in montagna hanno beneficiato d'assegni per 9947 figli e l'importo totale delle prestazioni è ammontato a 6,2 milioni di franchi. Un aumento di 10 franchi provoca una spesa suppletiva annua di 1,2 milioni di franchi.

Tenuto conto che l'aumento dell'aliquota di contribuzione dei datori di lavoro dall'1,8 al 2 per cento dovrebbe tradursi in introiti suppletivi pari a 0,6 milioni di franchi, la spesa complementare si riduce di 0,6 milioni di franchi.

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Assegni familiari ai piccoli contadini

Nel 1978, 11 453 piccoli contadini di pianura e 12380 piccoli agricoltori di montagna hanno beneficiato di assegni familiari per un importo complessivo di 45,9 milioni (cfr. tavola 6 dell'allegato: 33 667 assegni X 50 X 12 + 35 655 assegni X 60 X 12).

312.1

Aumento del limite di reddito

Per determinare il numero dei piccoli contadini che, nel caso di aumento del limite di reddito di 10 500 franchi in media (6 000 franchi per l'importo di base e 1 500 franchi per il supplemento per figli, in ragione di 3 figli per assegnatario in media) riceveranno nuovamente assegni, abbiamo tenuto conto degli agricoltori, il cui reddito ha superato il limite nel 1978 e che pertanto non hanno più ricevuto assegni, ossia 3 165 gestori di pianura e 727 di montagna. Considerata la diminuzione costante del numero delle aziende e il fatto che una parte degli agricoltori fruirà di un reddito eccedente ancora il nuovo limite, aumentato in media di 10 500 franchi, occorrerà tener conto che il 90 per cento dei piccoli contadini di pianura interessati e il 95 per cento di quelli di montagna fruiranno nuovamente di assegni. Stabilendo gli assegni a 60 franchi in pianura e a 70 franchi in montagna e tenendo conto di una media di figli del 2,9 (cfr. tavola 6 dell'allegato, numero degli assegni pagati diviso per il numero degli assegnatari), le spese suppletive annue ammonteranno a 5,9 milioni di franchi per la pianura e a 1,7 milioni per la montagna, ossia complessivamente a 7,6 milioni di franchi.

Il numero degli agricoltori che non avevano diritto agli assegni nel 1977, ma che ritorneranno a beneficiare di queste prestazioni a cagione dell'aumento del limite di reddito, non è notevole, in particolare ove si consideri la recessione generale del numero delle aziende e della natalità.

715

312.2

Assegni familiari agli agricoltori esercitanti la loro attività a titolo accessorio

II costo degli assegni per questo gruppo di piccoli contadini è stato calcolato tenuto conto dei risultati del censimentO' federale delle aziende del 1975.

Ove si considerino soltanto le aziende con una durata di occupazione di 750 a 1500 ore annue (250 ore corrispondono a un mese), il numero degli agricoltori esercitanti la loro professione a titolo accessorio può essere valutato a 7300 in pianura e a 8500 in montagna. Secondo talune stime, il 60 per cento di questi agricoltori {ossia 4400 in pianura e 5100 in montagna) hanno figli d'età inferiore a 16 anni. A cagione del limite di reddito si può prevedere che il 60 per cento degli interessati abitanti nella regione di pianura (2600) e P80 per cento di quelli abitanti nella regione di montagna (4000) riceveranno assegni. Nella valutazione, possono essere ignorati gli agricoltori di professione accessoria che sono occupati da 500 a 750 ore l'anno, poiché trattasi, per la maggior parte del tempo, di salariati esercitanti una piccola azienda fuori delle ore di lavoro e già beneficianti di assegni come salariati durante tutto l'anno; va inoltre osservato che il loro reddito supererebbe, di norma, il limite stabilito nella LAR Riteniamo che gli agricoltori di professione accessoria lavorano durante 4 mesi circa l'anno nella loro azienda e che, per questo periodo, ricevono gli assegni.

Dacché il numero medio di figli per assegnatario è di 2,9 per cento e tenuto conto che gli assegni concessi sono pari a 60 franchi in pianura e a 70 franchi in montagna, le spese suppletive ammonteranno a 1,8 milioni di franchi in pianura e a 3,2 milioni in montagna. I costi suppletivi globali saranno dunque pari a 5 milioni di franchi l'anno.

312.3

Aumento dell'aliquota degli assegni per figli

Nel 1978, i piccoli contadini hanno beneficiato di assegni per un importo globale di 45,9 milioni di franchi ripartiti su 69 300 figli. Ove si aumenti l'assegno per figli di 10 franchi al mese, ossia di 120 franchi per anno, le spese suppletive per 69 300 figli possono essere valutate a 8,4 milioni l'anno.

313

Spese suppletive totali

Conformemente ai dati e alle extrapolazioni, le spese suppletive cagionate ai poteri pubblici possono essere valutate nel modo seguente: In milioni di Piccoli contadini franchi - aumento del limite di reddito 7,6 - assegni agli agricoltori esercitanti la loro attività a titolo accessorio . . .

5,0 - aumento degli assegni per i figli di 10 franchi 8,4 Lavoratori agricoli - aumento degli assegni per figli di 10 franchi 0,6 Spese suppletive totali 21,6

716

La Confederazione assumerà due terzi delle spese supplementari, ossia 14,4 milioni, e i Cantoni un terzo, ossia 7,2 milioni.

A cagione di queste maggiori spese, gli assegni ai piccoli contadini raggiungeranno annualmente 66,9 milioni di franchi (pagamenti nel 1978: 45,9 milioni più spese suppletive di 21 milioni) e quelle degli assegni ai lavoratori agricoli 11,8 milioni (pagamenti nel 1978: 11,2 milioni più spese supplementari di 1,2 milioni, dalle quali occorre dedurre un importo di 0,6 milioni di introiti completivi in seguito all'aumento del contributo dei datori di lavoro).

Il direttorio dell'Unione svizzera del commercio e dell'industria, come anche il Canton Argovia sisono pronunciati, per motivi finanziari, contro la revisione o il modo di finanziamento previsto (aumento delle aliquote di 20 franchi, aumento del contributo dei datori di lavoro al 2%, come lo prevedeva il disegno sottoposto in consultazione). Gli altri interessati hanno accettato nel complesso di sopportare gli stessi oneri finanziari come finora, in considerazione dell'importanza socio-politica della revisione proposta.

È stato proposto di includere il disegno nelle linee direttive della politica di Governo 1979-1983. Delle spese suppletive è stato tenuto conto anche nel preventivo del 1980 e nel piano finanziario 1981-1983.

o

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La revisione prevista non incide affatto sull'effettivo del personale.

33

Ripercussioni a livello esecutivo per i Cantoni e i Comuni

Come finora, l'esecuzione della LAF incombe alle casse cantonali di compensazione dell'AVS. La revisione non esige lavori legislativi a livello cantonale e non dovrebbe cagionare un aumento dell'effettivo del personale.

4

Costituzionalità

La LAF, come anche le disposizioni di cui è proposta la revisione, si fondano sugli articoli 31bis capoverso- 3 lettera b, 34quinquies capoverso 2 e 64bis della Costituzione federale.

La legge si fonda avantutto sull'articolo 34quinquies (artìcolo sulla protezione della famiglia) che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo delle casse di compensazione per gli assegni familiari.

Essa si fonda parimente sull'articolo 31bis capoverso 3, poiché si ispira non soltanto ai motivi di politica familiare, ma anche a considerazioni inerenti alla politica economica e al mercato del lavoro e gli assegni familiari ai piccoli contadini sono addossati esclusivamente ai poteri pubblici. Le disposizioni penali si fondano sull'articolo 64bis Cost.

717

Allegato Elenco delle tavole Tavola 1

Assegni familiari ai salariati giusta il diritto cantonale (stato il 1° giugno 1979)

Tavola 2

Assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti giusta il diritto federale e cantonale (stato il 1° giugno 1979)

Tavola 3

Assegni familiari ai lavoratori agricoli (pagamenti 1975-1978)

Tavola 4

Assegni familiari ai piccoli contadini (pagamenti 1975-1978)

Tavola 5

Assegni familiari ai lavoratori agricoli (assegnatari e assegni il 31 dicembre 1978)

Tavola 6

Assegni familiari ai piccoli contadini (assegnatari e assegni il 31 dicembre 1978)

718

Assegni familiari ai salariati giusta il diritto cantonale (Stato il 1° giugno 1979) (in franchi) Tavola 1 Cantoni

AR.....

AI . . . ., AG . . ..

BL , BS . . . ..

BE . . . ,.

FR . . . .

GÈ . . . .

GL . . . .

GR . . . .

JU 6 > . ..

LU ... .

NE . . . .

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SZ . . . .

SO10> . .

TI . . . .

TG... .

UR . . . .

VS . . . .

VD... .

ZG ... .

ZH . . . .

Assegni per figli Aliquota mensile per figlio

Limite d'età ordinari a

speciale

60 60 65 80 80 65

16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

20

70/85*) 85/1005>

70 60 65 60 70 60 60 60 65 60/70*)

55 95 60 60 85/125*) 508> 9 >

75 70

18/252> 20/252»

25 25

Assegni per nascita

Aliquote dei datori di lavoro affiliati alle casse cantonali in per cento dei salarì

_

_

-- --

-- --

1,5 2,0 1,8

--

--

150 -- -- -- -- 80 -- -- -- -- -- -- --

600 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 300 -- --

-- --

-- --

120/160*) 909>

500 2009>

100 --

-- --

2

20/25 >

20 20

Assegni per la formazione professionale '>

115/130*)

2

18/25 > 203> 20/252»

20 20

18/252»

20

18/252' 18/252> 20/252> s> 20/252»

20

20/252) 3 > 20/252» !»

20

203> 18/202»

20

-- --

300

-- --

2,25

1,5 2,0 3,0 1,5 2,0 1,7 2,0 2,0 1,5 1,8

i;s

1,8 1,7 2,0 1,4 3,0 1,5 1,8 --,T)

1,93

1,6 1,4

') L'assegno per la formazione professionale è versato: -- nei Cantoni di Basi'.ea Campagna, Friburgo e Vallese, dal 16° al 25° anno, -- a Ginevra, dal 15° al 25° 1anno, -- nei Cantoni di Neuchâtel e Vaud, a contare dalla fine della scuola obbligatoria fino a 25 anni compiuti.

2 > II primo limite concerne i figli incapaci di esercitare un'attività lucrativa e, il secondo, gli studenti e gli apprendisti.

3 > Non è concesso l'assegno per i figli beneficiari dell'Ai.

*) La prima aliquota corrisponde a quella versata per ciascun n l i n n r i t n p i/prcafn

ni» r niacr-iin f i o l i r i

n (Tinture H a i

tfrrn

719

Tavola

Assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti giusta il diritto federale e cantonale {Stato il 1° giugno 1979) (in franchi) Assegni familiari

ConBE federazione



JU»>

NE

TI

100

100

115

100

100 100

85/1003' 50

70

50

504>

--

Lavoratori agricoli Ass. per economia domestica 100 115 Ass. per figli - regione di pianura .... 50 50 - regione di montagna . . 60 60 Ass. per la form. prof.

- regione di pianura -- -- - regione di montagna . . -- -- Ass. per nascita -- --

300

Agricoltori indipendenti1) Regione di pianura Ass. per figli ... 50 59

50

Ass. per la form. prof. ... --

--

150

--

600

--

Ass. per nascita . ... -- -- Regione di montagna Ass. per economia domestica .... -- 15 Ass. per figli ... 60 60 Ass. per la form. prof. ... --

--

Ass. per nascita

--

--

115/1302)

VD

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--

125/1402>

.

60

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60" >

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160/1752>

150

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2

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100

-- 100

600

--

400

-- 200

170/185 '

608>

50 7587> 25 >

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806>

79 -- 75/100 ' ) 130/1602» 7 > 25/508> "> 80/1102) »> a

--

--

-- 200

500

15

-- 8

-- -- 65 8587) 25 >

-- 2 7) 105/135 ' 2 45/75 > «> 10

85/1003' 59

--

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60

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60

60 >

--

.

--

808'

95/1252» T> 45/752> «> «

2 7 -- 85/1108 7>8 9> 140/170 » > 25/50 > > 80/1102> «> 1

200

500

*> I lavoratori agricoli hanno diritto a un'indennità cantonale intesa a colmare 1a differenza fra gli assegni fan liari federali e quelli versati ai salariati non agricoli.

2 > La prima aliquota concerne l'assegno versato per ognuno dei due primi figli; la seconda aliquota concer l'assegno versato per il terzo e i figli successivi.

3 > 85 franchi per i figli minori di 10 anni; 100 franchi per i figli maggiori di 10 anni.

4 ) Per i figli di 16 a 20 anni incapaci di esercitare un'attività lucrativa, l'assegno per figli ammonta a 90 frane nella regione di pianura e a 100 franchi nella regione di montagna.

s) A San Callo, gli agricoltori di attività principale, non beneficiari di assegni per figli giusta il diritto federa ricevono un assegno per figli di 50 franchi nella regione di pianura e di 60 franchi in zona di montagna il loro reddito imponibile non supera i 30 000 franchi annui. Nel Cantone di Vaud, è concesso un assegi d'economia domestica di 120 a 340 franchi annui agli esercenti agricoli.

") Gli assegni sono concessi parimente agli agricoltori il cui reddito supera il limite stabilito nella LAF.

7 > Aliquote applicabili agli agricoltori il cui reddito non supera il lìmite stabilito nella LAF.

8 > Aliquote applicabili agli agricoltori il cui reddito supera il limite stabilito nella LAF.

B > La seconda aliquota è applicabile in caso di formazione professionale nell'agricoltura.

10 > Queste aliquote sono parimente valide per i salariati esercitanti un'attività agricola indipendente, a titq accessorio.

"> La legislazione bernese sugli assegni familiari è stata ripresa provvisoriamente.

720

Assegni familiari ai lavoratori agricoli Pagamenti nel 1975-1978 Tavola 3

(in franchi) 1975

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Soprasselva Sottoselva Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna . .

Sciaffusa Appenzello Esterno . .

Ap.penzello Interno . .

San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra1' Giura

1 083 224 1 817 161 979 471 27100 305 796 44788 49499 10489 142 522 631 792 241 339 22514 189510 57412 107094 38649 644779 379 060 792 142 596 683 343 687 2 026 505 841 955 280 844

Svizzera 11

1977

1978

1 296 132 1 824 024 1 028 281 20057 271 275 46672 41081 11341 149616 652 660 251 632 41954 194 994 61700 108 326 37346 614906 387318 776 075 649 184 352 221 1 569 377 782 862 270116 -- --

1 171312 1 686 160 971 590 25318 245 725 35169 33216 17153 145 488 606 564 248 272 19340 188417 62124 104301 32432 659 095 385 930 763 813 632 892 347 659 1 733 179 977017 264 038 -- --

1 205 880 1 500 258 974 986 27821 282 359 34442 37575 13393 147 863 592 261 225 039 21382 181 932 60940 101 115 30946 658091 333 924 739 702 568 904 328 681 2 056 873 827 570 244 684

11439150

11356204

11274597

1976

Cantoni

-- --

11654015

-- 77976

La legge federale del 20 giugno 1952 non è applicabile nel Cantone di Ginevra.

721

Assegni familiari ai piccoli contadini Pagamenti nel 1975-1978 Tavola 4

(in franchi) Cantoni

1975

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Soprasselva Sottoselva Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna . .

Sciaffusa Appenzello Esterno . .

Appenzello Interno . .

San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra1' Giura

2367917 15567011 9 741 105 1 128 552 2 974 249 1277330 970815 438 608 973 150 4362110 1 190265 --.

614 060 179 100 1 020 745 1 007 460 7251535 3 283 662 3 728 284 2 677 470 582380 1 933 037 1 785 080 1 056 225 -- --

2 059 865 13 531 756 8 943 072 1 063 390 2 401 920 1 187810 948 290 434 676 825 640 3 701 250 1 168975 -- 364 670 121 650 1 013 045 1 001 100 6310824 3 059 109 3 108 709 2207615 509 900 2132380 1416902 843 800 -- --

2 041 350 13 557 765 8 741 321 1 001 292 2651 107 1 186800 931210 416 258 848 740 3417580 983 306 -- 388 820 114110 979 060 921 120 6 023 026 2961397 2 824 588 1 974 380 447550 1 321 205 1 253 212 803 740 -- --

1 804 765 10 954 650 7 742 258 954 760 2 382 003 1 138 340 872 899 404 702 765 000 3 044 660 856313 -- 284 820 80200 941 140 907 500 5 221 783 2686451 1 922 147 1 522 300 303 190 1 351 854 1 066 302 627110

Svizzera

66110150

58356348

55788937

48848787

])

1976

1977

1978

1 013 640

La legge federale del 20 giugno 1952 non è applicabile nel Cantone di Ginevra.

722

Assegni familiari ai lavoratori agricoli Numero degli assegnatari e degli assegni il 31 dicembre 1978 Tavola 5 Cassa cantonale di compensazio-"

Di pianura

ZH BE LU UR SZ

443

Di montagna

Assegnii- Assegni per tari l'econ.

dom.

Assegni Assegna- Assegni" per tari per l'econ.

i figli dom.

Totale Assegni per i figli

359 255 5 55 7 8 3 51 332 74 35 78 24 10 -- 131 55 390 245 189 1351 593 113 --

425 346 239 5 54 6 7 2 48 257 71 33 46 24 9 -- 123° 53 245 223 117 838 397 89 --

844 559 690 11 136 13 17 5 113 493 124 78 160 42 13 -- 286 94 806 460 322 2201 1097 184 --

8 129 20 8 35 21 3 1 3 17 27 -- 12 -- 33 26 23 47 1 4 4 75 103 18 --

8 127 20 7 35 20 3 1 3 13 25 -- 10

16 273 54 20 66 32 4 2 7 32 62

-- 31 23 23 36 1 4 2 71 29 13 --

Totale . . 4806

3657

8748

618

505

ow . . . .

NW . . . .

GL ZG FR SO BS BL SU AR AI SG GR . . . .

AG . . . .

TG TI VD VS NE GÈ1» ...

Assegna- Assegni per tari l'econ.

dom.

Assegni per i figli

-- 70 54 58 93 2 8 7 92 190 32 --i

451 488 275 13 90 28 11 4 54 349 101 35 90 24 43 26 154 102 391 249 193 1426 696 131 --

433 473 259 12 89 26 10 3 51 270 96 33 56 24 40 23 146 89 246 227 119 909 426 102 --

860 832 744 31 202 45 21 7 120 525 186 78 185 42 83 54 344 187 808 468 329 2293 1287 216 --

1199

5424

4162

9947

-- 25

La legge federale del 20 giugno 1952 non è applicabile nel Cantone di Ginevra.

723

Assegni familiari ai piccoli contadini Numero degli assegnatali e degli assegni il 31 dicembre 1978 Tavola 6 Di montagna

Cassa canto-

Di pianura

pensazione

Assegnatari

Assegni per i figli

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SO GR AG TG TI VD

858 2062 2228 55 351 115 87 21 186 1 256 291 -- 136 36 21 -- 1060 54 974 729 42 633 173 85 --

2395 5116 7967 175 1095 357 268 60 674 3330 866

11453

vs

NE GÈ1)

Totale . . . . .

Totale

Assegnata ri

Assegni per i figli

Assegnata ri

Assegni per i figli

351 10071 3954 1 159 2259 1245 946 460 468 1 112 330 -- 60 -- 1378 1208 4040 3801 29 146 292 600 1061 685 --

981 5809 3345 400 1086 520 377 210 323 1684 393 -- 153 36 460 390 2368 1506 988 768 149 913 595 379

2746 15187 11921 1334 3354 1602 1214 520 1 142 4442 1 196

-- 375 104 54 --- 3422 148 2918 2276 176 1324 401 166 --

123 3747 1 117 345 735 405 290 189 137 428 102 -- 17 -- 439 390 1308 1452 14 39 107 280 422 294 --

33667

12380

35655

-- 23833

-- 69322

-- 435 104 1432 1208 7462 3949 2947 2422 468 1924 1462 851

'> La legge federale del 20 giugno 1952 non è applicabile nel Cantone di Ginevra.

724

Legge federale Disegno concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 agosto 1979 1), decreta:

La legge federale del 20 giugno 1952 2> concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Preambolo Visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b, 34quinquies capoverso 2 e 64bis della Costituzione federale; I titoli marginali diventano titoli centrali Art. l cpv. 2 lett. a e cpv. 3 2

a. (Concerne unicamente il testo tedesco) 1 lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia; il Consiglio federale può, tuttavia, ordinare il pagamento degli assegni per i figli residenti all'estero e stabilire, in tale caso, la riserva della reciprocità.

3

Art. 2 cpv. 3 3 L'assegno per i figli è di 60 franchi il mese per figlio, secondo l'articolo 9, nelle regioni di pianura e di 70 franchi nelle regioni di montagna.

'> FF 1979 II 693 !)

RS 836.1 48

Foglio federale 1979, Voi. II

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Assegni familiari Art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 1 Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica: a. i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli ; 4 1 lavoratori agricoli che godono di una rendita a norma della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) *> o di una rendita intera a norma della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) 2) non hanno diritto all'assegno per l'economia domestica.

Art. 5 Persone aventi diritto 1 Hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini : a. i contadini di condizione indipendente occupati principalmente nell'agricoltura; b. i contadini di condizione indipendente, occupati accessoriamente nell'agricoltura ; e. gli alpigiani.

2 1 piccoli contadini esercitanti l'attività nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito non supera i 22 000 franchi annui. Il limite aumenta di 3000 franchi per ciascun figlio giusta l'articolo 9. Il Consiglio federale adegua tale limite di reddito all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche, per norma ogni due anni.

3 II Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e dell'attività di alpigiano, come anche il modo di valutazione e di determinazione del reddito; esso può incaricare le autorità cantonali di accertare il reddito dei piccoli contadini e obbligarle a notificare siffatto reddito alle casse cantonali di compensazione.

Art. 7 Specie di assegni; importi L'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9; esso ammonta a 60 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 70 franchi il mese nelle regioni di montagna.

Art. 9 Assegno per i figli 1 Danno diritto all'assegno per ifigli: a. i figli; b. gli affiliati; e. i fratelli e le sorelle dell'avente diritto agli assegni, che sono da questo mantenuti in misura preponderante.

'> RS 831.10 2 > RS 831.20

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Assegni familiari 2

Gli assegni sono pagati per ogni figlio sino al compimento dei 16 anni d'età.

Il diritto all'assegno dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o a tirocinio e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per malattia o infermità sono incapaci di guadagnare e non beneficiano di una rendita intera giusta la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità 1) 3

Per lo stesso figlio può essere concesso solo un assegno.

4

Se giusta la presente legge o altre disposizioni parecchie persone hanno diritto all'assegno, tale diritto è stabilito come segue: 1. alla persona che custodisce il figlio; 2. al titolare dell'autorità parentale; 3. alla persona che provvede preponderantemente a mantenere il figlio.

Se dei coniugi viventi in comunione domestica hanno entrambi diritto all'assegno, per norma quest'ultimo spetta al marito.

6

1 figli per i quali è accordata una rendita per figli o per orfani giusta la legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti 2> oppure una rendita intera per figli giusta la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità non hanno diritto all'assegno.

6 (precedente capoverso 5) Art. 10 Divieto di cumulare gli assegni; durata del diritto all'assegno 1 Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari per lavoratori agricoli e quelli per piccoli contadini.

2 1 piccoli contadini che esercitano la propria attività a titolo principale pur avendo un'attività accessoria hanno diritto agli assegni anche per la durata di quest'ultima attività. Se sono assunti temporaneamente come lavoratori agricoli, essi possono scegliere per questo periodo tra i due generi di assegni.

3

1 piccoli contadini che esercitano l'attività accessoriamente come anche gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o alpe. Essi non possono pretendere gli assegni per un figlio che già ha diritto ad assegni familiari in virtù di altre prescrizioni.

Art. 12 cpv. 2 2 Gli assegni non ricevuti possono essere pretesi soltanto per i due anni che precedono la data alla quale l'interessato ha fatto valere il suo diritto.

" RS 831.20 2) RS 831.10

727

Assegni familiari

Art. 14 cpv. 2 2 Di regola, gli assegni familiari devono essere versati ai lavoratori agricoli ogni mese, trimestralmente ai piccoli contadini occupati principalmente nell'agricoltura e alla fine dell'anno ai piccoli contadini occupati accessoriamente nell'agricoltura e agli alpigiani.

Art. 18 cpv. 1 1 1 datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della legge sull'AVS.

II 1 2

La presente modificazione sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

728

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sulla revisione della legge federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini del 15 agosto 1979

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1979

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11.09.1979

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