Termine di referendum: 1° ottobre 1979

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Legge federale

sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto d'articolo 22quater della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 19781), decreta: Titolo primo: Introduzione Art. l Scopi 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinchè il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

2 Essi sostengono con misure pianificatone in particolare gli sforzi intesi a: a. proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; b. creare e conservare insediamenti accoglienti e le premesse territoriali per le attività economiche; e. promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; d. garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; e. garantire la difesa nazionale.

Art. 2 Obbligo di pianificare 1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale.

2 Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività.

3 Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.

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Pianificazione del territorio Art. 3 Principi pianificatori 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso.

2 II paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: a. mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee; b. integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; e. tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; d. conservare d siti naturali e gli spazi ricreativi; e. permettere che di bosco adempia le sue funzioni.

3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: a. ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e renderli sufficientemente accessibili con una rete viaria pubblica; b. preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; e. mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; d. assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; e. inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.

4 Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: a. tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; b. rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; e. evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia.

Art. 4 Informazione e partecipazione 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.

2 Esse provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.

3 1 piani previsti dalla presente legge sono pubblici.

Art. 5 Compensazione e indennizzo 11 diritto cantonale prevede un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge.

2 Per le restrizioni della proprietà equivalenti a espropriazione, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge, è dovuta piena indennità.

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Pianificazione del territorio 3 1 Cantoni possono prescrivere che il pagamento di indennità per restrizioni della proprietà sia menzionato nel registro fondiario.

Titolo secondo: Misure pianificatone Capitolo 1: Piani direttori dei Cantoni Art. 6 Fondamenti 1 In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni determinano le grandi linee del proprio sviluppo territoriale.

2 Essi designano i territori che: a. sono idonei all'agricoltura; b. sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita; e. sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive.

3 Essi informano sullo stato e lo sviluppo auspicabile: a. dell'insediamento; b. del traffico e dell'approvvigionamento, degli edifici e impianti pubblici.

4 Essi tengono conto delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali.

Art. 7 Collaborazione tra autorità 1 1 Cantoni collaborano con le autorità federali e dei Cantoni vicini allorché 1 rispettivi compiti interferiscono.

2 Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la Confederazione, sulla coordinazione delle loro attività d'incidenza territoriale, può essere richiesta la procedura di conciliazione prevista dall'articolo 12.

3 1 Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine.

Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori I piani direttori indicano almeno: a. le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo auspicabile; b. i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione di questi compiti.

Art. 9 Obbligatorietà e adattamento I 1 piani direttori vincolano le autorità.

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Pianificazione del territorio 2

In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori sono riesaminati e, se necessario, adattata.

3 Di regola, i piani direttori sono riesaminati globalmente ogni 10 anni e, se necessario, rielaborati.

Art. 10 Competenza e procedura 1 Cantoni disciplibabi competenza e procedura.

2 Essi regolano, per l'elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni e degli altri enti ai quali incombono compiti d'incidenza territoriale.

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Art. 11 Approvazione del Consiglio federale 1 II Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini.

2 1 piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale.

Art. 12 Conciliazione 1 Se non può approvare i piani direttori o parti di questi, il Consiglio federale, sentiti gli interessati, ordina una procedura di conciliazione.

2 Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull'esito della stessa.

3 Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide il più tardi entro tre anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione.

Capitolo 2: Misure particolari della Confederazione Art. 13 Concezioni e piani settoriali 1 La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compili d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro.

2 Essa collabora con i Cantoni e comunica loro per tempo le sue concezioni, i suoi piani settoriali e i suoi progetti edilizi.

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Pianificazione del territorio Capitolo 3: Piani di utilizzazione Sezione 1: Scopo e contenuto Art. 14 Definizione 1 1 piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo.

2 Essi delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.

Art. 15 Zone edificabili Le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione: a. già edificati in larga misura o b. prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.

Art. 16 Zone agricole 1 Le zone agricole comprendono: a. i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura, o b. i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.

Art 17 Zone protette 1 Le zone protette comprendono: a. i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive; b. i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale; e. i siiti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali; d. i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.

2 E diritto cantonale può prevedere, in> vece delle zone protette, altre misure adatte.

Art. 18 Altre zone e comprensori 1 II diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione.

2 Esso può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.

3 L'area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.

Art. 19 Urbanizzazione 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei 372

Pianificazione del territorio liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.

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Le zone edificabili sono urbanizzate tempestivamente dall'ente pubblico.

Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietär] fondiari.

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II diritto cantonale può prevedere che i proprietari fondiari provvedano da sé all'urbanizzazione dei fondi, secondo i piani approvati dall'ente pubblico.

Art. 20 Ricomposizione particellare La ricomposizione particellare può essere ordinata d'ufficio ed anche eseguita, se i piani d'utilizzazione lo esigono.

Sezione 2: Effetti Art. 21 Obbligatorietà e adattamento 1 1 piani d'utilizzazione vincolano ognuno.

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In caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se necessario, adattati.

Art. 22 Autorizzazione edilizia Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.

2 L'autorizzazione è rilasciata solo se: a. gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione e b. il fondo è urbanizzato.

3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

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Art. 23 Eccezioni nelle zone edificabili II diritto cantonale disciplina le eccezioni nelle zone edificabili.

Art. 24 Eccezioni fuori delle zone edificabili 1 In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: a. la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e b. non vi si oppongono interessi preponderanti.

2 II diritto cantonale può permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

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Pianificazione del territorio

Sezione 3: Competenza e procedura Art. 25 Competenze cantonali 1 1 Cantoni disciplinano competenza e procedura.

2 Le eccezioni previste dall'articolo 24 sono autorizzate dall'autorità cantonate o con il suo consenso.

Art 26 Approvazione dei piani d'utilizzazione da parte dell'autorità cantonale 1 Un'autorità cantonale approva i piani d'utilizzazione e le loro modificazioni.

2 Essa esamina se sono conformi con i piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale.

3 1 piani d'utilizzazione diventano vincolanti approvati che siano dall'autorità cantonale.

Art. 27 Zone di pianificazione 1 Se i piarti d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati. All'interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

2 Le zone di pianificazione possono essere stabilite per cinque anni al massimo; cil diritto cantonale può prevedere una proroga.

Titolo terzo: Sussidi federali Art. 28 Sussidi per i piani direttori La Confederazione sussidia fino al 30 per cento le spese per i piani direttori.

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1 fondi federali sono stanziati in forma di credito quadro.

Art. 29 Sussidi per le indennità conseguenti a misure di protezione La Confederazione può sussidiare le indennità conseguenti a misure di protezione particolarmente importanti giusta l'articolo 17.

Art. 30 Presupposto per altri sussidi I sussidi della Confederazione, previsti da altre leggi federali, per provvedimenti d'incidenza territoriale sono subordinati alla congruenza di questi con i piani direttori approvati.

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Pianificazione del territorio Titolo quarto: Organizzazione Art. 31 Uffici cantonali 1 Cantoni istituiscono un ufficio per la pianificazione del territorio.

Art. 32 Ufficio federale della pianificazione del territorio L'Ufficio federale della pianificazione del territorio è il servizio competente de'lla Confederazione.

Tìtolo quinto: Protezione giuridica Art. 33 Diritto cantonale 1 1 piani d'utilizzazione sono pubblicati.

2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio di diritto contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla presente legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali.

3 II diritto cantonale garantisce: a. la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; b. il riesame completo da parte di almeno una istanza.

Art. 34 Diritto federale 1 II ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5) e autorizzazioni giusta l'articolo 24.

2 Cantoni e Comuni sono legittimati a ricorrere.

3 Le altre decisioni cantonali da ultima istanza sono definitive; è riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Titolo sesto: Disposizioni finali Art. 35 Termini per i piani direttori e d'utilizzazione 1 1 Cantoni provvedono affinchè: al. i piani direttori siano al più tardi presenti cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge; b. i piani d'utilizzazione siano elaborati in tempo utile, o comunque presenti otto anni dopo l'entrata in vigore della legge.

2 II Consiglio federale può eccezionalmente prorogare il termine per i piani direttori.

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1 piani direttori e i piani d'utilizzazione cantonali vigenti al momento dell' entrata in vigore della presente legge rimangono validi secondo il diritto cantonale fintante che non saranno approvati dall'autorità competente.

Art. 36 Misure introduttive dei Cantoni 1 1 Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'applicazione della legge.

2 1 governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisionali, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27) fintante che il diritto cantonale non avrà designato altre autorità.

3 In assenza di zone edificabili e salvo diversa disposizione del diritto cantonale, il comprensorio già largamente edificato vale quale zona edificabilc provvisoria.

Art. 37 Zone d'utilizzazione transitorie Ove territori agricoli particolarmente idonei, paesaggi o siti particolarmente significativi siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federate può stabilire zone d'utilizzazione transitorie. Entro tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell'utilizzazione.

2 Appena i piani d'utilizzazione sono presenti, il Consiglio federale abroga le zone di utilizzazione transitorie.

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Art. 38 Modificazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque La legge federale dell'8 ottobre 19711} contro l'inquinamento delle acque è modificata come segue:

Permessi di costruzione a. Entro il perimetro del progetto generale di canalizzazione

" RS 814.20

Art. 19 Permessi per la costruzione o la trasformazione di edifici e impianti di ogni genere nelle zone edificabili o, dove queste mancano, nel perimetro del progetto generale di canalizzazione sono concessi unicamente ove, per l'evacuazione delle acque di rifiuto, sia garantito il raccordo con la rete di canalizzazione. L'autorità competente, sentito il servizio tecnico cantonale per la protezione delle acque, può eccezionalmente concedere permessi di costruzione per edifici e impianti minori che, per ragioni perentorie, non possono ancora essere allacciati alla rete, sempreché le condizioni prime per il raccordo siano create a breve scadenza e in quanto sia garantito nel frat-

Pianificazione del territorio tempo un altro metodo soddisfacente d'eliminazione delle acque di rifiuto. Rimangono riservate le eccezioni previste neh" articolo 18 capoverso 1.

b. Fuori del perimetro del progetto generale di canalizzazione

Art. 20 Permessi per la costruzione o la trasformazione di edifici e impianti di ogni genere fuori delle zone edificabli o, dove queste mancano, fuori dei perimetro del progetto generale di canalizzazione possono essere concessi unicamente se sia stabilito un sistema d'evacuazione e di depurazione o un altro appropriato sistema di eliminazione delle acque di rifiuto e sia stato sentito il servizio tecnico cantonale per la protezione delle acque.

Art. 39 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 1979 II presidente: Luder II segretario : Sauvant

Consiglio nazionale, 22 giugno 1979 II presidente: Generali II segretario : Zwicker

Data di pubblicazione: 3 luglio 1979 a > Termine di referendum : 1 ° ottobre 1979

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Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979

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1979

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26

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.07.1979

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368-377

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