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Messaggio concernente l'indennità di rincaro al personale federale

del 12 settembre 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'indennità di rincaro al personale federale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 settembre 1979

1979 - 663

58

Foglio federale 1979, Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Hürlimann II cancelliere della Confederazione, Huber

881

Compendio // decreto federale del 25 giugno 1976 concernente le indennità di rincaro al personale federale è in vigore solo fino al 31 dicembre 1980. Quindi è necessario istituire, per gli anni 1981 a 1984, un nuovo fondamento legale concernente il versamento delle indennità di rincaro al personale federale.

Poiché l'ordinamento attuale è stato soddisfacente, proponiamo di prorogarlo di quattro anni.

882

I

In generale

II

Ordinamento attuale

In virtù dell'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale, la «fissazione degli emolumenti dei funzionari federali» incombe alle Camere federali. Fino al 1960, l'Assemblea federale determinava annualmente, mediante decreto federale, l'indennità di rincaro per l'anno seguente. A contare dal 1961, la compensazione mensile del rincaro accordata ai funzionari federali fu stabilita in funzione del livello raggiunto dall'indice svizzero dei prezzi al consumo e il rincaro intervenuto nel frattempo era compensato con un' indennità unica versata alla fine dell'anno. Entrambi i sistemi miravano ad adeguare la retribuzione annua al livello medio del costo della vita.

Il considerevole rincaro avvenuto all'inizio degli anni settanta causò un forte aumento dell'indennità completiva unica versata a fine anno. Per questo motivo il legislatore chiese che l'ordinamento delle indennità di rincaro fosse modificato a contare dal 1° gennaio 1977. Mediante il decreto federale del 25 giugno 1976 (RS 172.221.153) concernente le indennità di rincaro al personale federale, l'Assemblea federale ha introdotto l'adattamento semestrale della retribuzione per il 1° gennaio e il 1° luglio.

11 versamento retroattivo di un supplemento a fine anno fu sostituito da una disposizione per cui il Consiglio federale può decidere, tenuto conto delle condizioni economiche e della situazione finanziaria della Confederazione, il pagamento di un'indennità completiva qualora l'indennità semestrale non compensi l'aumento annuo del costo della vita. Finora, il Consiglio federale non è mai ricorso a questa disposizione facoltativa. Il disciplinamento vigente definisce la retribuzione determinante (stipendio, indennità di residenza e assegni per i figli) e la garanzia minima (garanzia che gli stipendi inferiori al massimo della 21a classe diano diritto a un'indennità di rincaro calcolata sulla base di questo ammontare). Sostanzialmente, le disposizioni applicabili ai beneficiari di rendite non sono state modificate.

12

Critica

Confrontato con il disciplinamento precedente, quello concernente il pagamento di indennità di rincaro, entrato in vigore il 1° gennaio 1977, ha comportato, come previsto, una riduzione della compensazione del rincaro. Poiché l'indennità non era stata adeguata né il 1° luglio 1977 né il 1° luglio 1978 e il Consiglio federale non aveva fatto ricorso alla possibilità d'accordare un'indennità completiva di rincaro, la compensazione del rincaro per i due anni in parola è rimasta inferiore all'aumento medio del costo della vita.

A contare dal 1967, il livello medio dell'indice svizzero dei prezzi al consumo e la compensazione del rincaro accordata al personale federale sono evoluti come segue:

883

Anno

Livello medio dell'indice: 1966 = 100

1967 . .

1968 . .

1969 . .

. .

1970 1971 . .

1972 . .

. .

1973 1974 . .

1975 . .

1976 1977 .

. . . . .

1978 . .

1979 1° semestre . . . . .

103,6 106,1 108,8 112,7 120,1 128,1 139,3 152,9 163,2 166,0 168,1 169,9 173,9

Rincaro compensato fino a un indice di punti:

104,1 105,9 108,7 112,9 120,2 128,1 138,6 153,0 163,8 166,2 166,4 169,6 171,1

L'aliquota di rincaro non compensata ammontava all'I per cento circa nel 1977, allo 0,2 per cento nel 1978 e a circa l'I,5 per cento durante il primo semestre del 1979. Conseguentemente, l'ammontare delle indennità di rincaro versate per l'insieme dell'amministrazione federale è risultato inferiore di circa 100 milioni di franchi.

La compensazione semestrale del rincaro nell'amministrazione federale consente un adattamento regolare e quanto esatto possibile delle retribuzioni all' indice; questo modo di procedere evita che i salari e le indennità accusino un ritardo troppo sensibile rispetto al costo della vita, sempre che la sua evoluzione rientri nei limiti normali. All'occorrenza, l'indennità completiva, accordabile retroattivamente dal Consiglio federale, consentirebbe di compensare, a fine anno, totalmente o parzialmente l'aumento, superiore alla media, del costo della vita. Complessivamente, l'ordinamento entrato in vigore il 1° gennaio 1977 in materia di indennità di rincaro offre una gamma sufficiente di possibilità d'adattare al costo della vita, in modo equo, la retribuzione versata al personale federale.

Anche i Cantoni e talune grandi città hanno adottato il sistema della compensazione semestrale del rincaro. Due terzi delle amministrazioni pubbliche praticano l'adattamento semestrale; in parecchi Cantoni e città, l'indennità è aumentata, il 1° luglio, solo se il rincaro ha raggiunto un'aliquota minima.

Di norma, nell'economia privata, i salari continuano ad essere determinati una volta all'anno.

13

Consultazione delle associazioni del personale

Le associazioni del personale hanno avuto l'occasione di pronunciarsi sul disciplinamento delle indennità di rincaro previsto per il periodo 1981-1984.

884

Esse propongono unanimemente di prorogare di quattro anni, senza alcuna modifica, il decreto federale concernente le indennità di rincaro.

2

In particolare

Poiché il decreto federale del 25 giugno 1976 (RS 172.221.153) concernente le indennità di rincaro al personale federale giunge a scadenza a fine 1980, l'Assemblea federale deve emanare un nuovo disciplinamento in materia di compensazione del rincaro. Proponiamo quindi che il decreto federale, d'obbligatorietà generale, del 25 giugno 1976, sia prorogato di quattro anni, vale a dire sino alla fine del 1984.

Rinunciamo a commentare dettagliatamente ciascun articolo del testo in parola poiché il decreto federale vigente sarà recepito testualmente e i commenti relativi figurano nel messaggio del 15 dicembre 1975 (FF 1975 II 2189).

3

Ripercussioni finanziarie

La proroga di quattro anni dell'ordinamento attuale non consentirà all'amministrazione federale di fare risparmi ma non cagionerà spese suppletive.

4

Costituzionalità

II decreto federale concernente le indennità di rincaro al personale federale è fondato sull'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale. Il decreto vige solo per gli anni 1981 a 1984, è d'obbligatorietà generale e sottosta pertanto al referendum facoltativo.

885

Decreto federale Disegno concernente l'indennità di rincaro al personale federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1979 1), decreta: Arti II decreto federale del 25 giugno 1976 2) concernente le indennità di rincaro al personale federale è prorogato fino al 31 dicembre 1984.

Art.2 1 II presente decreto, d'obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981.

11 FF 1979 II 881 2) RS 172.221.153.0

886

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Messaggio concernente l'indennità di rincaro al personale federale del 12 settembre 1979

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1979

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39

Cahier Numero Geschäftsnummer

79.052

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02.10.1979

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881-886

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