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Messaggio per un complemento della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 24 ottobre 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, con proposta d'adozione, un progetto di completamento della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (rinnovo del termine impartito al figlio di madre svizzera per chiedere d'essere riconosciuto cittadino svizzero).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 ottobre 1979

1979 -- 802 42

Foglio federale 1979, Voi, III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Hürlimann II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio Giusta l'articolo 57 capoverso 6 della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, entrata in vigore, simultaneamente al nuovo diritto di filiazione, il 1° gennaio 1978, il figlio di padre straniero e di madre svizzera d'origine poteva, nel termine di un anno, proporre all'autorità competente di essere riconosciuto cittadino svizzero; questa facoltà gli era data se i genitori erano domiciliati in Svizzera al momento della sua nascita. Orbene il Tribunale federale, con sentenza pronunciata il 29 giugno 1979, cioè dopo la scadenza del termine d'un anno qui sopra indicato, ha interpretato l'espressione «madre svizzera d'origine» in modo tale da ampliare considerevolmente il campo d'applicazione del disposto in questione. Ne è nata una grave aporia in quanto le persone che, attenendosi all'interpretazione più ristretta sino allora-ammessa, avevano rinunciato a prevalersi di quelle facoltà o, essendosene prevalse, avevano accettato una decisione negativa, non avevano ormai più, per decorrenza del termine, alcuna possibilità di far valere il loro diritto d'essere riconosciute cittadini svizzeri. Occorre dunque rioffrire loro, mediante un nuovo termine, l'occasione di far valere tale loro diritto: è appunto quanto prospettiamo di fare col complemento che oggi vi proponiamo.

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Situazione iniziale

Giusta l'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost), accettato nel 1928, la Confederazione può stabilire che il figlio nato da genitori stranieri sia cittadino svizzero sin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera per origine e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al tempo della nascita del figlio. Lo scopo originario di questa disposizione, stabilita per lottare contro l'inforestierimento, non era quello di elevare a principio generale la concessione della cittadinanza svizzera ai figli di madre d'origine svizzera (messaggio del 9 novembre 1920 e messaggio complementare del 14 novembre 1922; FF 7920 II 605 e 1922 ediz.

frane. III 683). Nel 1952, la legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) concretò in forma attenuata ' l'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione (messaggio del 9 agosto 1951; FF 1951 893, 904 seg.). Infatti, l'articolo 27 di questa legge apriva la via alla naturalizzazione agevolata per i figli di madre nata svizzera. A contare dall'entrata in vigore della LCit, nel 1953, furono considerate madri nate svizzere solo quelle che erano svizzere «per origine» a tenore dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione, le donne cioè cui la legge attribuiva sin dalla nascita il diritto di cittadinanza svizzera in virtù della loro discendenza, non a quelle però che l'avevano acquisito sia per matrimonio, sia beneficiando della naturalizzazione del proprio padre, sia facendosi esse stesse naturalizzare. Questa interpretazione era stata più volte sostenuta dal Consiglio federale, che era allora autorità di ricorso (messaggio dell'8 giugno 1956; FF 1956 ediz. frane. I 1187).

È stata però soltanto la nuova regolamentazione del diritto di cittadinanza dei figli nati da madre svizzera (legge federale del 25 giugno 1976 che modifica il Codice civile svizzero [filiazione]), entrata in vigore il 1° gennaio 1978 e emanata nell'ambito della revisione del diritto di filiazione, che ha permesso di esaurire tutte le possibilità derivanti dalle disposizioni costituzionali. Essa ha stabilito .che il figlio di madre svizzera e di padre straniero acquista dalla nascita la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, e con ciò la cittadinanza svizzera, se la madre è svizzera d'origine e i genitori
sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita (art. 5 n. 1 lett. a LCit). In virtù della disposizione transitoria dell' articolo 57 capoverso 6 LCit, inserita nel testo di legge soltanto nel corso dei dibattiti parlamentari, i figli nati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e che, al momento della nascita, avrebbero adempiuto le condizioni poste da quest'ultimo, potevano, se non avevano ancora compiuto il 22° anno di età, chiedere nel termine di un anno d'essere riconosciuti cittadini svizzeri. Con questa nuova disposizione, U legislatore intendeva, nella misura del possibile, conferire alla madre gli stessi diritti del padre di trasmettere ai figli la cittadinanza svizzera, nei limiti stabiliti dall'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione (messaggio del 5 giugno 1974; FF 1974 II 112 seg.). Questa disposizione corrispondeva a un bisogno reale. Fino al 31 agosto 1979, sono state accettate 35 863 domande in tal senso.

Nel termine annuale previsto per il deposito delle domande di riconosci655

mento della cittadinanza svizzera conformemente all'articolo 57 capoverso 6 LCit, le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione della legge si sono principalmente attenute all'interpretazione usuale della nozione di «cittadina svizzera per origine», d'intesa con le autorità federali interessate. In seguito, tuttavia, cambiamenti di dottrina hanno incitato certi Cantoni a considerare questa interpretaziune troppo restrittiva. Poiché il Tribunale federale, ormai competente in materia 1), non aveva emanato alcuna sentenza divergente dalla prassi abituale nel corso dell'anno in cui potevano essere presentate le pertinenti domande, il Consiglio federale non ha ritenuto opportuno, nella risposta del 20 dicembre 1978 sull'interrogazione ordinaria urgente Christinat, di protrarre il termine previsto nell'articolo 57 capoverso 6 LCit, che giungeva a scadenza il 31 dicembre 1978. Soltanto nella sentenza del 29 giugno 1979, il Tribunale federale si è pronunciato sulla nozione «cittadina svizzera per origine», dichiarando che, contrariamente alla concezione tradizionale, occorreva considerare tali anche le cittadine che avevano acquisito la cittadinanza svizzera grazie alla naturalizzazione dei loro genitori o mediante una procedura di naturalizzazione agevolata. Determinante per questa decisione è stato il fatto che anche in questi due casi l'«origine» ha la sua importanza. Visto questo stato di cose, nella risposta data il 1° ottobre 1979 all'interrogazione urgente Blunschy, il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe proposto al Parlamento di stabilire un nuovo termine per la presentazione di richieste fondate sull'articolo 57 capoverso 6 LCit.

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Critica della situazione iniziale

Nel momento in cui il Tribunale federale emanava la decisione suaccennata, parecchie domande di riconoscimento della cittadinanza svizzera provenienti da figli la cui madre dev'essere ormai considerata cittadina svizzera «per origine» erano ancora in sospeso e si è dunque potuto dar loro seguito favorevole. Tuttavia, i richiedenti che, fidandosi delle informazioni date dalle autorità, avevano rinunciato a presentare una domanda o la cui domanda era stata semplicemente rifiutata in quanto priva di probabilità di successo, non potevano più presentare una nuova domanda in virtù dell'articolo 57 capoverso 6 LCit poiché il termine annuale era scaduto. Non era nemmeno possibile rivenire semplicemente sulle decisioni negative cresciute in giudicato, talché i figli in favore dei quali la giurisprudenza del Tribunale federale non poteva più essere applicata ne risultarono discriminati. Non si poteva aggirare l'ostacolo nemmeno applicando la naturalizzazione agevolata prevista dall'articolo 27 LCit, in quanto non vi è un diritto a tale naturalizzazione ed essa presuppone una residenza di almeno 10 anni in Svizzera. Il completamento proposto permetterà anche a queste persone di far valere il diritto derivante dall'articolo 1)

Per l'articolo 57 capoverso 6 LCit, a contare dal 1° gennaio 1978; per l'articolo 27 LCit, per contro, già a contare dal 1° ottobre 1969 (revisione del 20 dicembre 1968 della LF sull'organizzazione giudiziaria [RS 173.110]).

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44 capoverso 3 della Costituzione. Non ne conosciamo il numero esatto; tuttavia sembra che sia abbastanza elevato. È vero che le autorità federali hanno intrapreso i lavori preparatori per la revisione dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione11, ma si dovrà ancora attendere molto prima che la nuova disposizione costituzionale e la legislazione d'esecuzione possano entrare in vigore. Per questo motivo occorre risolvere già oggi questo aspetto del problema.

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Contenuto della revisione

II figlio di padre straniero e di madre svizzera per origine, se non aveva ancora compiuto i 22 anni il 1° gennaio 1978, data d'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, e se i genitori erano domiciliati in Svizzera al mento della sua nascita, avrà nuovamente la possibilità, nel termine di un anno, di domandare alle autorità del Cantone d'origine della madre di riconoscere la sua cittadinanza svizzera.

Il fatto però di accordare un nuovo termine non è d'alcuna utilità per i figli la cui domanda era stata respinta conformemente alla vecchia giurisprudenza e che non avevano ricorso contro questa decisione poiché un tal tentativo sembrava a priori destinato a fallire. Orbene, questi figli non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che, fidandosi delle informazioni ricevute dalle autorità, non avevano presentato la domanda o avevano semplicemente accettato la reiezione di quest'ultima. Il completamento proposto tiene conto di questi casi poiché dispone esplicitamente che i figli la cui domanda era stata respinta possono parimente beneficiare del nuovo termine. È questo di grande importanza pratica poiché si tratta di persone che, tenuto conto di questa chiarificazione della situazione giuridica, devono essere riconosciute cittadini svizzeri.

La situazione dei figli che non hanno potuto beneficiare della nuova giurisprudenza sancita dalla decisione del Tribunale federale del 29 giugno 1979 è direttamente all'origine della modificazione proposta. Sembra tuttavia opportuno di far parimente beneficiare del nuovo termine coloro che, per altri motivi, avevano disatteso il primo termine senza profittare della possibilità loro offerta. Un disciplinamento generale ha il vantaggio di stabilire una situazione giuridica chiara e di evitare delicati problemi di delimitazione. Essa permetterà anche di tener conto dei ricorsi, fondati sull'articolo 57 capoverso 6 LCit, ancora pendenti dinnanzi al Tribunale federale.

I}

Cfr. iniziativa parlamentare N 79.223: Costituzione federale. Cittadinanza svizzera (Weber-Altdorf), del 23 marzo 1979, e mozione Christinat del 5 ottobre 1978: Acquisizione della cittadinanza svizzera per i figli di madre svizzera (n. 417/78.517 N 20.3.79, S 2.10.79).

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4

Ripercussioni sull'effettivo del personale e sulle finanze

II completamento proposto non esige un aumento dell'effettivo del personale né inciderà sulle finanze della Confederazione. Non ne risulteranno nemmeno notevoli aggravi per i Cantoni.

5

Costituzionalità

La disposizione proposta, come già l'articolo 57 capoverso 6 LCit vigente, si fonda sull'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione.

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Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Disegno

Complemento del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1979 a) , decreta:

La legge federale del 29 settembre 19522) su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è completata come segue: Art. 57 cpv. 7 (nuovo) 7 Chiunque soddisfa le condizioni del capoverso 6 dispone, a contare dall' entrata in vigore della presente disposizione, d'un nuovo termine di un anno per proporre di essere riconosciuto cittadino svizzero. Questo diritto sussiste anche qualora una proposta, fatta nel termine di un anno giusta il capoverso 6, già fosse stata respinta.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne stabilisce la data d'entrata in vigore.

» FF 1979 III 653 2) RS 141.0

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Messaggio per un complemento della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 24 ottobre 1979

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20.11.1979

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