Decreto federale concernente il nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese # S T #

del 22 giugno 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1978 1) decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue : Art. 31bis cpv. 3 lett. e Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni: 3

e. per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.

II II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 1979 II presidente: Luder II segretario: Sauvant

Consiglio nazionale, 22 giugno 1979 II presidente: Generali II segretario: Zwicker

" FF 1978 II 693 1979 -- 508

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Decreto federale concernente il nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese del 22 giugno 1979

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1979

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03.07.1979

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401-401

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