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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane», depositata il 22 marzo 20192; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20203, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 22 marzo 2019 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 119a cpv. 4 La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontŕ contraria.

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Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti) Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 119a capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio

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RS 101 FF 2019 2645 FF 2020 8351 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarŕ stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane». DF

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federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

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