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Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Riduzione dei premi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 20211, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 65 cpv. 1ter­1septies Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel Cantone.

1ter

La quota minima è calcolata in base alla quota media dei premi sul reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue: 1quater

1 2

a.

se i premi rappresentano meno del 10 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 5 per cento delle spese lorde;

b.

se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde;

c.

tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare.

FF 2021 2383 RS 832.10

2021-3125

FF 2021 2385

Assicurazione malattie. LF (Riduzione dei premi)

1quinquies

FF 2021 2385

Il calcolo della quota minima si basa su:

a.

il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta;

b.

i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme d'assicurazione.

Per valutare se un Cantone adempie la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti di cui si fa carico in virtù dell'articolo 64a capoverso 4 e della quota del sussidio della Confederazione che gli spetta secondo l'articolo 66.

1sexies

Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni.

1septies

II Disposizione transitoria della modifica del ...

Nei primi due anni civili che seguono l'entrata in vigore della modifica del ... la quota minima di cui all'articolo 65 capoverso 1ter corrisponde in tutti i Cantoni al 5 per cento delle spese lorde.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 23 gennaio 20204 «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle case malati (Iniziativa per premi meno onerosi)».

2

Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle case malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

3

4

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 4

2/2

RS 642.11 FF 2020 1548