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21.053 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo temporaneo tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi del 30 giugno 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-2296

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Compendio L'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Services Mobility Agreement, SMA) è stato concluso il 14 dicembre 2020. L'Accordo disciplina la prestazione di servizi di breve durata da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi di breve durata. L'obiettivo è mantenere un accesso reciproco quanto più ampio possibile al mercato per i prestatori di servizi dopo l'estinzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e il Regno Unito.

Situazione iniziale L'ALC tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) è stato applicato alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito solo fino al 31 dicembre 2020, ragione per cui dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi non beneficiano più del libero accesso reciproco al mercato convenuto per una durata massima di 90 giorni per anno civile. Senza il SMA, a partire dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi della Svizzera avrebbero ancora accesso nel Regno Unito solo agli 11 settori in cui quest'ultimo si è impegnato nel quadro dell'Accordo generale sul commercio di servizi (GATS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I prestatori di servizi transfrontalieri del Regno Unito che esercitano la loro attività in Svizzera per un massimo di 90 giorni per anno civile sarebbero invece soggetti alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti acquisiti dei cittadini tutela per cinque anni (a partire dal 1°gennaio 2021) i diritti acquisiti dai prestatori di servizi in base all'ALC, ma nel settore dei servizi si applica unicamente ai contratti conclusi prima della fine del 2020 e la cui esecuzione è iniziata prima della fine del 2020.

Per garantire la continuità dell'accesso reciproco agevolato al mercato per i prestatori di servizi i cui contratti sono stati stipulati o hanno iniziato a essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2020, il SMA è applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 fino a quando le procedure di approvazione interne non saranno portate a termine.

Contenuto del progetto Il nucleo del SMA è costituito dagli
impegni in materia di accesso ai rispettivi mercati.

Dal canto suo, il Regno Unito apre il mercato nei confronti della Svizzera assumendo impegni in settori supplementari di servizi rispetto a quelli del GATS. Il Regno Unito accorda inoltre ai prestatori di servizi della Svizzera ulteriori condizioni preferenziali, permettendo ad esempio anche agli stranieri residenti permanentemente in Svizzera, oltre che ai cittadini svizzeri, di beneficiare dell'accesso al suo mercato. Inoltre, i prestatori di servizi della Svizzera non sono soggetti a una verifica della necessità economica per poter accedere ai settori in cui il Regno Unito ha assunto impegni e non devono fornire la prova della conoscenza della lingua inglese. Essi hanno accesso al mercato britannico per 12 mesi nell'arco di un periodo di 24 mesi. In base a

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queste condizioni, l'Accordo consente alle aziende svizzere di continuare a beneficiare di un ampio accesso al mercato britannico per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche.

La Svizzera mantiene per i prestatori di servizi del Regno Unito la procedura di notifica finora praticata, già nota agli ambienti economici, per periodi fino a 90 giorni all'anno. Le aziende svizzere potranno così continuare ad avvalersi in tempi rapidi di prestatori del Regno Unito per servizi di breve durata. Le misure di accompagnamento nei confronti del Regno Unito vengono interamente mantenute. Nel 2019 sono stati registrati in Svizzera circa 3800 prestatori di servizi del Regno Unito soggetti a notifica per periodi fino a 90 giorni.

L'accesso al mercato del Regno Unito in base al SMA è attualmente limitato alle persone con qualifiche di livello universitario o equivalente. Il Regno Unito si è però impegnato in uno scambio di lettere a riesaminare il riconoscimento dei titoli di formazione professionale svizzeri.

La durata del SMA è per ora fissata a due anni. Le Parti possono decidere di prorogarlo di comune intesa.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

L'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Services Mobility Agreement, SMA)1 è stato concluso il 14 dicembre 2020. L'Accordo disciplina la prestazione di servizi di breve durata da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi di breve durata. L'obiettivo è mantenere un accesso quanto più ampio possibile al mercato per i prestatori di servizi dopo l'estinzione dell'Accordo del 21 giugno 19992 sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e il Regno Unito.

Nell'ambito della strategia «Mind the Gap» il Consiglio federale si è prefissato l'obiettivo di garantire il più possibile i diritti e gli obblighi esistenti nei confronti del Regno Unito anche dopo la sua uscita dall'UE e di approfondire la cooperazione laddove esista un interesse reciproco. Come altri accordi già applicati nei settori del commercio, della migrazione, del trasporto stradale, del trasporto aereo e delle assicurazioni, il SMA si inserisce in questa strategia.

L'ALC tra la Svizzera e l'UE è stato applicato alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, ragione per cui dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi non beneficiano più del libero accesso reciproco al mercato convenuto per la prestazione di servizi di una durata massima di 90 giorni per anno civile. Senza un accordo, a partire dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi della Svizzera avrebbero ancora accesso nel Regno Unito solo agli 11 settori in cui quest'ultimo si è impegnato nel quadro dell'Accordo generale del 15 aprile 19943 sul commercio di servizi (General Agreement on Trade in Services, GATS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4. I prestatori di servizi transfrontalieri del Regno Unito che esercitano la loro attività in Svizzera per un periodo fino a 90 giorni per anno civile sarebbero invece soggetti alla legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

L'Accordo del 25 febbraio 20196 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione
delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini) tutela i diritti acquisiti dai prestatori di servizi in base all'ALC e permette loro di continuare a fornire le prestazioni di servizi 1 2 3 4

5 6

RS 0.946.293.671.2 RS 0.142.112.681 RS 0.632.20 Contabilità, pubblicità, architettura, ingegneria, consulenza legale, consulenza gestionale, servizi di ricognizione sul campo, consulenza fiscale, servizi tecnici di prova e di analisi, traduzione, servizi urbanistici e paesaggistici.

RS 142.20 RS 0.142.113.672

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iniziate prima della fine del 2020 e per le quali esiste un contratto scritto. Ciò significa che per i rapporti contrattuali esistenti tra prestatori di servizi della Svizzera e clienti del Regno Unito, e viceversa, i diritti e gli obblighi derivanti dall'ALC devono essere mantenuti per un periodo di cinque anni. I contratti stipulati o iniziati dopo il 31 dicembre 2020 non sono coperti dall'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Nell'ambito del riconoscimento dei diplomi, tale Accordo contiene già disposizioni sufficienti fino al 2024, applicabili alle persone che hanno iniziato o terminato una formazione in uno dei due Stati prima della data di cessazione della validità dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito.

1.2

Alternative esaminate

Nel corso di colloqui esplorativi svoltisi nell'estate del 2020 la Svizzera e il Regno Unito hanno valutato se un accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi potesse essere d'interesse per entrambe le Parti. I due Paesi hanno concluso che sarebbe stato opportuno avviare negoziati per evitare che a partire da gennaio 2021 l'accesso al mercato per i prestatori di servizi risultasse molto più difficile rispetto a quanto avveniva con il regime dell'ALC.

In mancanza di un accordo, i prestatori di servizi della Svizzera avrebbero infatti potuto accedere nel Regno Unito solo agli 11 settori in cui quest'ultimo si è impegnato nel quadro del GATS. Gli informatici o i consulenti assicurativi, per esempio, non avrebbero più potuto accedere al mercato dei servizi in questo Paese. Dal canto loro, i prestatori di servizi del Regno Unito sarebbero stati sottoposti alla LStrI e avrebbero dovuto richiedere ai Cantoni un permesso di lavoro. Tramite il GATS la Svizzera si è impegnata a consentire l'accesso dei prestatori di servizi stranieri al suo mercato solo in tre settori7, per i quali si applicano condizioni di accesso agevolate rispetto agli altri settori. Le aziende svizzere avrebbero pertanto avuto maggiori difficoltà a disporre in modo tempestivo di prestatori di servizi del Regno Unito.

Per queste ragioni, la Svizzera e il Regno Unito hanno deciso di avviare negoziati per la conclusione di un accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

I negoziati sono stati avviati il 17 settembre 2020 con l'obiettivo di concludere un accordo volto a mitigare l'impatto negativo sull'economia che sarebbe derivato, per la prestazione di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche, dall'estinzione dell'ALC tra le due Parti.

La maggiore difficoltà nelle trattative è stata rappresentata dalla situazione straordinaria: in seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, dopo una ventina di anni l'ALC non è più applicabile ai rapporti tra la Svizzera e questo Paese. Il nuovo sistema di immigrazione del Regno Unito, fondamentalmente diverso da quello della Svizzera, 7

Servizi di ingegneria, servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware per computer, servizi di implementazione di software.

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non prevede la libera circolazione delle persone e non opera una distinzione tra UE, Spazio economico europeo (SEE), Svizzera e Paesi terzi. Inoltre, alcuni parametri del futuro regime britannico non erano ancora ben definiti, così come non erano note eventuali regolamentazioni che sarebbero state applicate tra l'UE e il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.

I negoziatori hanno quindi dovuto trovare in tempi serrati una soluzione su misura per l'Accordo, disponendo solo di informazioni incomplete. La pandemia di COVID-19 ha comportato ulteriori sfide: i negoziati si sono svolti dall'inizio alla fine esclusivamente in modalità virtuale; i negoziatori di entrambe le Parti vi hanno partecipato in telelavoro, seguendo ritmi intensi, talvolta con diverse riunioni al giorno, affinché l'Accordo potesse essere concluso in tempo utile in vista della sua applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2021. I negoziati si sono conclusi con successo il 13 novembre 2020 e l'Accordo è stato firmato a Londra il 14 dicembre 2020.

La Svizzera ha raggiunto i suoi principali obiettivi negoziali. Da un lato, nonostante le nuove condizioni generali dovute all'uscita del Regno Unito dall'UE, il SMA permette alle aziende svizzere di continuare a beneficiare di un ampio accesso al mercato britannico per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche. È stato possibile negoziare impegni del Regno Unito per i settori di servizi particolarmente importanti per l'economia svizzera. D'altro lato, l'Accordo permette alle imprese svizzere di continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende del Regno Unito, rafforzando così la competitività dell'economia svizzera.

Il libero accesso al mercato finora accordato ai prestatori di servizi della Svizzera nel Regno Unito non ha potuto essere mantenuto. Il motivo è da ricercare nel nuovo sistema di immigrazione di quest'ultimo, che non prevede più la libera prestazione di servizi. La Svizzera è comunque stata in grado di ottenere importanti concessioni dal Regno Unito, assicurandosi un ampio accesso al mercato di questo Paese. Tali concessioni includono una vasta copertura settoriale, l'estensione dei diritti ai residenti permanenti in Svizzera (oltre che ai cittadini svizzeri) e l'estensione della durata di soggiorno
consentita a 12 mesi nell'arco di 24 mesi.

Dal 1° gennaio 2021 l'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito non è più applicabile.

Al fine di garantire la continuità dell'accesso reciproco agevolato al mercato per i prestatori di servizi anche per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2020 o la cui esecuzione è iniziata dopo tale data, il SMA è applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021, con il consenso delle Commissioni parlamentari competenti e in attesa che le procedure di approvazione interne vengano portate a termine. Il SMA è limitato a due anni. Le Parti possono decidere di prorogarlo di comune intesa.

Il 30 dicembre 2020 il Regno Unito e l'UE hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, TCA)8 che regola anche la prestazione di servizi da parte di persone fisiche. Va rilevato che la Svizzera ha ottenuto un risultato negoziale simile all'UE per quanto riguarda l'accesso al mercato del Regno Unito in relazione alla prestazione di servizi contrattuali da parte di

8

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

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persone fisiche e su alcuni punti ha raggiunto un risultato che va oltre le disposizioni del TCA (cfr. n. 4.2).

1.4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente Accordo non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20209 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202010 sul programma di legislatura 2019­2023.

L'Accordo si basa sulla strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale il 19 ottobre 2016, ripresa come obiettivo del Consiglio federale per il 2020 e il 2021 (risp. obiettivo 12 e 4), che prevede l'ampliamento della rete di accordi a sostegno delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in vista della Brexit allo scopo di preservare ed estendere il più possibile i diritti e gli obblighi reciproci.

2

Risultati della consultazione

La consultazione si è svolta dal 17 febbraio al 30 aprile 202111. Sono stati invitati a pronunciarsi sul progetto i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate.

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti in totale 35 pareri. Tutti i partecipanti si esprimono a favore del SMA. Alcuni pareri sollevano critiche su singoli aspetti dell'Accordo o chiedono miglioramenti nell'eventualità di una sua proroga.

In generale i partecipanti sono favorevoli al proseguimento di un accesso al mercato quanto più ampio possibile per i prestatori di servizi della Svizzera nel Regno Unito.

Sono valutate positivamente in particolare la vasta copertura settoriale, la durata del soggiorno nel Regno Unito e l'estensione dell'Accordo agli stranieri che risiedono permanentemente in Svizzera. Diversi partecipanti apprezzano il fatto che l'Accordo preserverà la competitività dell'economia svizzera e che impedirà la discriminazione dei prestatori di servizi della Svizzera rispetto a quelli dell'UE. Suscita invece molte critiche la restrizione alle persone con un titolo universitario o una qualifica equivalente. Due partecipanti sono favorevoli all'estensione della copertura ai settori della ristorazione e dei servizi legali. Un partecipante critica il requisito del visto per l'accesso al mercato dei prestatori di servizi di breve durata nel Regno Unito.

9 10 11

FF 2020 1565 FF 2020 7365 I documenti relativi alla consultazione e il rapporto sui risultati della consultazione sono disponibili su: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DEFR.

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Per quanto riguarda l'accesso al mercato in Svizzera, molti dei partecipanti alla consultazione approvano espressamente il mantenimento della procedura di notifica, affinché l'economia svizzera possa continuare a reclutare in modo rapido e senza grandi oneri amministrativi lavoratori qualificati del Regno Unito per servizi di breve durata.

Da più parti è accolto con soddisfazione il fatto che in tal modo i Cantoni e le imprese non dovranno sostenere compiti esecutivi supplementari né ulteriori oneri amministrativi, finanziari o per il personale. Alcuni partecipanti suggeriscono che l'accesso agevolato al mercato sia concesso attraverso la procedura di notifica anche ai prestatori di servizi indipendenti con cittadinanza UE/AELS e stabiliti nel Regno Unito.

Diversi partecipanti accolgono con favore il mantenimento delle misure di accompagnamento per i prestatori di servizi del Regno Unito.

Alcuni sono favorevoli al proseguimento dei colloqui su un accordo globale per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro di un gruppo di lavoro.

Per molti partecipanti l'applicazione provvisoria ha il vantaggio che dopo un certo periodo di tempo l'Accordo può essere sottoposto a una valutazione e, se necessario, migliorato in singoli punti. Infine, alcuni sono favorevoli al mantenimento dell'ampio accesso reciproco al mercato per i prestatori di servizi di breve durata anche una volta trascorsi i due anni previsti.

3

Consultazione delle commissioni parlamentari

Le commissioni parlamentari competenti sono state consultate in merito all'applicazione provvisoria dell'Accordo ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3bis della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento (LParl) e non si sono opposte (cfr. n. 7.4).

4

Punti essenziali dell'Accordo

4.1

Contenuto

L'Accordo disciplina la prestazione di servizi di breve durata da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi di breve durata. L'obiettivo è mantenere un accesso quanto più ampio possibile per i prestatori di servizi dopo l'estinzione dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito. Lo scambio di lettere aggiuntivo conferma la volontà del Regno Unito di garantire che l'autorità britannica competente (National Recognition Information Centre, NARIC) esamini il riconoscimento dell'equivalenza di determinati titoli della formazione professionale svizzera.

Il SMA comprende quattro capitoli e due allegati. Il capitolo 1 contiene disposizioni generali. Stabilisce gli obiettivi generali, il campo di applicazione territoriale e il rapporto tra il SMA e altri accordi internazionali. Contiene inoltre un articolo sulla trasparenza e uno sulle consultazioni. Gli ultimi due articoli prevedono l'integrazione

12

RS 171.10

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nell'Accordo delle eccezioni generali e delle eccezioni in materia di sicurezza previste dal GATS.

Il capitolo 2 regola la prestazione di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche.

Il campo di applicazione del capitolo è limitato alle misure concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi. Questo capitolo non riguarda né le misure relative all'accesso al mercato del lavoro né le misure relative alla nazionalità o alla cittadinanza, alla residenza o all'occupazione a titolo permanente. Va notato che le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le misure in materia di previdenza sociale e condizioni di lavoro, comprese le leggi e le ordinanze in materia di salari minimi e i contratti collettivi di lavoro (p. es. salari, orari di lavoro), rimangono valide. Ciò significa che le misure di accompagnamento e le corrispondenti disposizioni della legge dell'8 ottobre 199913 sui lavoratori distaccati continuano ad applicarsi ai prestatori di servizi del Regno Unito che svolgono un'attività in Svizzera per un massimo di 90 giorni per anno civile dopo essersi conformati alla procedura di notifica. Il capitolo contiene anche disposizioni sulla trasparenza della prestazione di servizi transfrontalieri. Gli impegni specifici delle Parti in materia di accesso al mercato dei prestatori di servizi sono indicati negli allegati 1 e 2.

Il capitolo 3 contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi di breve durata. Poiché l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini contiene già una regolamentazione sufficiente per il riconoscimento dei diplomi fino al 2024, la situazione iniziale in quest'ambito è favorevole. Per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali vengono quindi fissati solo dei principi. L'Accordo prevede inoltre che un gruppo di lavoro prosegua le discussioni volte a negoziare un accordo globale e duraturo tra le Parti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

Il capitolo 4 contiene le disposizioni finali, tra cui norme concernenti l'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria e la durata di validità dell'Accordo. Il SMA si applica provvisoriamente a partire dalla data in cui l'ALC ha cessato di essere valido per il Regno Unito, ossia dal 1° gennaio 2021. Entrerà
in vigore non appena si concluderanno le procedure di approvazione interne e le Parti l'avranno notificato l'una all'altra. La durata di validità del SMA è limitata a due anni e le Parti possono decidere di prorogarlo di comune intesa. La competenza in materia viene conferita al Consiglio federale tramite decreto federale.

Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante dell'Accordo e contengono gli impegni di entrambe le Parti in materia di accesso al mercato. L'allegato 1 regola l'accesso per i prestatori di servizi del Regno Unito, indipendenti e dipendenti, al mercato svizzero.

Queste persone possono continuare a prestare i loro servizi per un massimo di 90 giorni per anno civile, come avvenuto finora con l'ALC. Per fornire i loro servizi non necessitano di un'autorizzazione, ma devono sempre notificare in anticipo la loro attività secondo la procedura di notifica applicabile anche ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'UE/AELS. Nell'allegato viene inoltre stabilito che le condizioni salariali e lavorative nonché le disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti in Svizzera sono mantenute e che, per quanto riguarda i prestatori di servizi del Regno Unito, tali requisiti continuano a essere controllati e applicati dalle autorità competenti (misure 13

RS 823.20

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di accompagnamento). La prestazione di servizi per più di 90 giorni non è coperta dal SMA ed è dunque sottoposta alle condizioni di ammissione stabilite nella LStrI.

L'allegato 2 regola l'accesso al mercato del Regno Unito per i prestatori di servizi della Svizzera. Dal 1° gennaio 2021, dopo che si è concluso il periodo di transizione, il Regno Unito ha introdotto un nuovo sistema di immigrazione e quindi di accesso al mercato per i prestatori di servizi di breve durata, che in linea di principio si applica in modo uniforme a tutti gli Stati. Di conseguenza, non fa più una distinzione tra UE/SEE/Svizzera e Paesi terzi. Il nuovo sistema comporta inoltre nuove disposizioni per i visti, anch'esse applicabili in linea di principio a tutti i Paesi. In base al SMA, il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi della Svizzera le seguenti condizioni preferenziali di accesso al mercato.

­

Nell'ambito di un distacco, i prestatori di servizi contrattuali della Svizzera (contractual service suppliers) ottengono l'accesso al mercato britannico in 20 settori supplementari rispetto agli 11 settori nei quali il Regno Unito ha già assunto impegni nel quadro del GATS.

­

I professionisti indipendenti della Svizzera (independent professionals) ottengono l'accesso al mercato britannico in 16 settori; in base al GATS il Regno Unito non aveva invece assunto alcun impegno per questa categoria di lavoratori.

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Il Regno Unito rinuncia alla verifica della necessità economica (Economic Needs Test, ENT) nei settori in cui ha assunto impegni, mentre nel GATS richiede una tale verifica per diversi di questi settori, ad esempio per i servizi di ingegneria e la consulenza alle aziende.

­

L'accesso al mercato del Regno Unito si applica non solo ai cittadini svizzeri, ma anche ai residenti permanenti in Svizzera.

­

I prestatori di servizi della Svizzera ottengono l'accesso per 12 mesi nell'arco di due anni civili, mentre in base al GATS hanno accesso solo per un massimo di tre mesi per anno civile negli 11 settori in cui il Regno Unito ha assunto impegni.

­

I prestatori di servizi della Svizzera non sono tenuti a fornire certificati che attestino la loro conoscenza della lingua inglese.

Gli impegni del Regno Unito concernenti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi della Svizzera sono limitati ai titolari di diplomi universitari o equivalenti. In uno scambio di lettere la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati per facilitare l'accesso anche alle persone in possesso di titoli della formazione professionale. Il Regno Unito conferma la volontà di garantire che l'autorità britannica competente esamini il riconoscimento dell'equivalenza di determinati titoli della formazione professionale svizzera.

L'attuazione del SMA non richiede alcuna modifica a livello legislativo. Secondo l'Accordo ­ in linea con la regolamentazione dell'ALC ­ la prestazione di servizi per un massimo di 90 giorni per anno civile da parte di prestatori del Regno Unito è esente da una procedura di autorizzazione ai sensi della LStrI e resta soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge sui lavoratori distaccati e dell'articolo 6

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dell'ordinanza del 21 maggio 200314 sui lavoratori distaccati in Svizzera. L'ordinanza del 22 maggio 200215 sulla libera circolazione delle persone è stata modificata dal Consiglio federale il 18 dicembre 202016 per consentire l'applicazione provvisoria dell'Accordo. L'ingresso, l'oggetto e il campo di applicazione di questa ordinanza sono stati adeguati in modo che l'obbligo di notifica si applichi anche ai prestatori di servizi indipendenti coperti dall'Accordo. Il testo riveduto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

La versione originale del SMA è in inglese. Non esiste una versione originale in una lingua ufficiale della Svizzera. Per consentire un'applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2021, tenendo conto delle procedure di approvazione interne, una volta terminati i negoziati, a metà novembre, non è più stato possibile tradurre l'Accordo in una lingua ufficiale della Confederazione e permettere il controllo della traduzione quale seconda versione autentica da parte del Regno Unito prima della firma. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 giugno 201017 sulle lingue, i trattati internazionali possono essere conclusi in inglese se vi è una particolare urgenza. Tali condizioni erano presenti per i motivi sopra esposti.

4.2

Valutazione

Il SMA attenuerà per un periodo limitato (due anni, con possibilità di estensione) gli effetti economici negativi, nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, derivanti dalla cessazione della libera prestazione di servizi per un massimo di 90 giorni per anno civile. L'applicazione provvisoria consente di mantenere senza interruzioni l'accesso reciproco agevolato al mercato per i prestatori di servizi, mentre la limitazione a due anni consente di rivalutare la situazione non appena saranno state acquisite esperienze concrete con il nuovo sistema di immigrazione del Regno Unito. Il nucleo dell'Accordo è costituito dagli impegni assunti, che garantiscono un ampio accesso ai rispettivi mercati per le persone fisiche che prestano servizi. Nonostante i diversi approcci, il SMA assicura in generale un buon equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle due Parti. Salvo rare eccezioni concernenti i settori, la Svizzera mantiene la libera prestazione di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. D'altra parte, il Regno Unito concede alla Svizzera un ampio accesso al mercato nell'ambito del suo nuovo sistema migratorio, con una vasta copertura settoriale e altre condizioni preferenziali.

In riferimento al sistema duale di ammissione svizzero, va rilevato che il SMA è il primo accordo che permette ai prestatori di servizi di un Paese terzo (Regno Unito) di fornire servizi in Svizzera alle stesse condizioni valide per quelli di uno Stato membro dell'UE/AELS. Risponde in tal modo all'interesse espresso dai rappresentanti di vari settori economici, in vista dei negoziati, di poter continuare a ricorrere ai servizi del Regno Unito alle stesse condizioni di prima. Gran parte di questi prestatori di servizi è attiva nei settori delle banche, delle assicurazioni e della consulenza; al fine di garantire la competitività dell'economia svizzera è importante facilitare il più possibile 14 15 16 17

RS 823.201 RS 142.203 RU 2020 6413 RS 441.11

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l'accesso ai loro servizi. Inoltre, il mantenimento della procedura di notifica già collaudata per i prestatori di servizi del Regno Unito consente di limitare i costi di esecuzione per la Confederazione, i Cantoni e gli operatori economici. In particolare, non vi sarà alcun onere amministrativo supplementare per le imprese.

Viceversa, il SMA evita che i prestatori della Svizzera siano svantaggiati rispetto a quelli provenienti da altri partner di libero scambio del Regno Unito e conferisce loro un vantaggio rispetto ai concorrenti di Paesi che non hanno concluso un accordo di libero scambio o un accordo sulla mobilità con questo Stato.

Il livello di impegno del Regno Unito nel SMA è paragonabile, per quanto riguarda i prestatori di servizi, a quello del TCA concluso tra l'UE e il Regno Unito. Non vi è quindi motivo di temere che i prestatori di servizi della Svizzera ricevano un trattamento meno favorevole dei prestatori di servizi dell'UE. In alcuni ambiti il SMA si spinge oltre le disposizioni del TCA; a differenza di quest'ultimo, non si applica unicamente ai cittadini svizzeri, ma anche agli stranieri che risiedono permanentemente in Svizzera. Si tratta di un aspetto importante perché ­ considerato l'elevato tasso di stranieri fra le persone che svolgono un'attività lucrativa nel nostro Paese ­ una parte relativamente significativa di prestatori di servizi della Svizzera non possiede la cittadinanza elvetica. Inoltre, a differenza del TCA, il SMA stabilisce espressamente che non può essere richiesto alcun requisito linguistico. Il Regno Unito ha anche accettato di aprire alla Svizzera, ma non all'UE, l'importante settore della revisione contabile.

Quanto al riconoscimento delle qualifiche professionali, il SMA e il TCA non prevedono un riconoscimento automatico e si limitano a definire un quadro per i futuri lavori.

5

Commento ai singoli articoli dell'Accordo

5.1

Preambolo

Il preambolo afferma la volontà di entrambe le Parti di mantenere il più possibile nelle relazioni reciproche i loro diritti e obblighi relativi alla prestazione di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche dopo l'estinzione dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito e di semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali. Le Parti confermano la loro intenzione di regolamentare in futuro nel suo insieme il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro del gruppo di lavoro esistente.

Vengono inoltre ribaditi i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («Accordo OMC»), dal GATS, dall'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e dall'Accordo commerciale dell'11 febbraio 201918 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Infine, si fa riferimento alla clausola di riesame dell'Accordo commerciale, puntualizzando che per il riesame vanno considerati anche altri settori, come gli scambi di servizi.

18

RS 0.946.293.671

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5.2 Art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali Obiettivi

L'articolo 1 definisce gli obiettivi dell'Accordo. L'obiettivo generale per i prestatori di servizi transfrontalieri è quello di mitigare per un periodo limitato l'impatto negativo sull'economia dopo l'estinzione dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'Accordo sancisce soprattutto l'impegno a proseguire i lavori per giungere a un accordo globale.

Art. 2

Campo di applicazione territoriale

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione geografico dell'Accordo, comprendente la Svizzera, il Regno Unito e Gibilterra.

Art. 3

Rapporto con altri accordi internazionali

L'articolo 3 riafferma essenzialmente il principio secondo cui vanno rispettati anche gli altri obblighi internazionali delle Parti. Inoltre, viene precisato il fatto che l'Accordo integra, e non sostituisce, le disposizioni dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

Art. 4

Adempimento degli obblighi

L'articolo 4 stabilisce che le Parti devono adempiere gli obblighi derivanti dall'Accordo e garantirne l'applicazione a tutti i livelli statali.

Art. 5

Trasparenza

L'articolo 5 tratta in particolare il dovere d'informazione che compete alle Parti. Queste ultime devono pubblicare o rendere accessibili le leggi, le regolamentazioni, le sentenze giudiziarie e le decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli accordi internazionali che possono avere un impatto sull'attuazione del SMA. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e di rispondere a domande riguardanti misure che possono influire sull'applicazione dell'Accordo. Le Parti non sono obbligate a rivelare informazioni considerate confidenziali secondo la legislazione nazionale, la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

Art. 6

Consultazioni

L'articolo 6 disciplina le consultazioni formali. Una Parte può in qualsiasi momento richiedere per scritto consultazioni con l'altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con l'Accordo. La Parte alla quale viene presentata la richiesta deve rispondere entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento. L'articolo stabilisce gli obblighi specifici delle Parti e i requisiti formali della fase di consultazione. Le Parti sono vincolate dai termini di un eventuale accordo che raggiungono nel corso di tali consultazioni e ognuna di esse deve adottare le misure necessarie per attuarlo. Poiché 13 / 26

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l'Accordo è limitato a due anni, non è stato previsto né un comitato misto né un organo di composizione delle controversie.

Art. 7

Eccezioni generali

L'articolo 7 integra le deroghe generali previste dal diritto dell'OMC (art. XIV lett.

(a), (b) e (c) GATS), in particolare sulla protezione dell'ordine pubblico e della salute.

Art. 8

Eccezioni in materia di sicurezza

L'articolo 8 integra le eccezioni rilevanti in materia di sicurezza del diritto dell'OMC (art. XIVbis GATS).

5.3 Art. 9

Capitolo 2: Circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio Obiettivo, campo di applicazione e disposizioni generali

L'articolo 9 stabilisce l'obiettivo, il campo di applicazione e le disposizioni generali del capitolo relativo alla circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio. Il capitolo si applica a misure che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi. Non sono comprese misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro, né misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

Viene inoltre specificato che continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari delle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo (p. es. la durata del soggiorno), salvo che vengano assunti impegni in questi ambiti.

Il paragrafo 5 stabilisce che continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari della Svizzera, comprese quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, concernenti le misure in materia di previdenza sociale e di lavoro. Per il nostro Paese è stata aggiunta una nota a piè di pagina per precisare il concetto di «misure in materia di lavoro». In tal modo è possibile continuare ad applicare tutte le misure di accompagnamento stabilite con il Regno Unito.

Secondo il paragrafo 6 è possibile continuare ad applicare misure per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento, purché tali misure non siano utilizzate per eludere obblighi specifici. La Svizzera può dunque continuare a mantenere i requisiti per l'ingresso e il soggiorno previsti dalle norme Schengen. Allo stesso modo il Regno Unito, in quanto non più membro dell'UE, può prevedere disposizioni in materia di visti nel quadro della sua nuova politica migratoria. In una nota a piè di pagina, entrambe le Parti specificano che il solo fatto di richiedere un visto non va interpretato come misura che compromette i vantaggi derivanti dalle disposizioni del capitolo 2.

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Art. 10

Definizioni

L'articolo 10 definisce varie nozioni. Per «stabilimento» si intende la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica (p. es. attraverso la partecipazione al capitale o l'apertura di una succursale) al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli. La definizione di «persona giuridica» è stata ripresa dal GATS. Per quanto riguarda il concetto di «prestatore di servizi», l'articolo 10 rimanda ai due allegati in cui ­ per via di approcci diversi ­ ogni Parte fornisce la propria definizione.

Art. 11

Trasparenza

L'articolo 11 obbliga le Parti a rendere pubblicamente accessibili le informazioni sull'ingresso, sul soggiorno temporaneo e sugli altri requisiti in materia di immigrazione inerenti alla prestazione di un servizio e a tenere aggiornate tali informazioni (p.

es. informazioni sui visti, sui documenti richiesti e sulle modalità di presentazione della domanda). Ciascuna Parte fornisce all'altra dettagli riguardanti le pubblicazioni pertinenti o i siti web dove sono rese accessibili tali informazioni e si impegna a informarla di qualsiasi cambiamento rilevante.

Art. 12

Accesso per prestatori di servizi

L'articolo 12 fa riferimento agli allegati 1 e 2, che descrivono gli obblighi delle due Parti e le condizioni di accesso al mercato. Il paragrafo 3 prevede che nel Regno Unito non siano né adottati né mantenuti contingenti numerici e che non venga richiesta una verifica della necessità economica, salvo diversamente disposto dall'allegato 2. Per la Svizzera questa aggiunta non è necessaria, perché i prestatori di servizi a breve termine provenienti dal Regno Unito continueranno a essere soggetti alla procedura di notifica e l'accesso sarà quindi possibile senza contingenti o verifica della necessità economica. Conformemente al paragrafo 4 non è possibile entrare nel Regno Unito per motivi professionali qualora la finalità o la conseguenza di tale ingresso siano quelle di interferire in vertenze in materia di lavoro o di gestione.

Art. 13

Organi di contatto

L'articolo 13 stabilisce che ciascuna Parte designa un organo di contatto e comunica all'altra Parte i relativi recapiti, così come ogni cambiamento al riguardo.

5.4 Art. 14

Capitolo 3: Riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi professionali Definizioni

L'articolo 14 definisce le nozioni di «attività professionale», «professione regolamentata», «autorità competente» e «prestatore di servizi professionale». Si tratta di definizioni correnti che corrispondono ai concetti già utilizzati da entrambe le Parti all'interno dell'ALC.

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Art. 15

Norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi professionale

L'articolo 15 lettera (a) ha lo scopo di garantire che entrambe le Parti continuino ad applicare i propri sistemi nazionali nel riconoscere le qualifiche professionali.

Secondo la lettera (b) le autorità competenti delle due Parti possono prevedere, in modo autonomo o nel quadro dell'Accordo, norme più favorevoli in materia di riconoscimento, affinché le autorità delle due Parti possano instaurare un dialogo più approfondito.

Art. 16

Gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali

L'articolo prevede che un gruppo di lavoro prosegua le discussioni volte a negoziare un possibile accordo globale e duraturo tra le Parti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Quanto sancito in un accordo di questo tipo sostituirebbe le disposizioni al riguardo sia nel SMA sia nell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

5.5 Art. 17

Capitolo 4: Disposizioni finali Allegati

L'articolo 17 stabilisce che gli allegati dell'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 18

Modifiche

Secondo l'articolo 18 le Parti possono concordare per scritto di modificare l'Accordo.

L'articolo specifica quando tali modifiche entrano in vigore.

Art. 19

Entrata in vigore, applicazione provvisoria e durata

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria e la durata dell'Accordo. Quest'ultimo entra in vigore alla data in cui l'ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito (1° gennaio 2021), purché entro tale data le Parti si siano comunicate reciprocamente il completamento delle rispettive procedure di approvazione interne. Altrimenti, entra in vigore il secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti.

Il paragrafo 3 stabilisce che le Parti possono applicare l'Accordo in via provvisoria e, unitamente al paragrafo 4, disciplina i dettagli di una simile applicazione. Conformemente al paragrafo 5 una Parte può denunciare l'Accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi. Il paragrafo 6 prevede che l'Accordo scada dopo due anni dalla sua entrata in vigore, salvo che le Parti non convengano di prorogarlo. Il decreto federale autorizza il nostro Collegio a convenire una proroga dell'Accordo con il Regno Unito. Le competenze interne stabilite all'articolo 18 per modificare l'Accordo rimangono invariate.

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5.6

Allegati

5.6.1

Allegato 1: Accesso per i prestatori di servizi del Regno Unito

L'allegato 1 contiene le disposizioni sull'accesso al mercato dei prestatori di servizi del Regno Unito in Svizzera, che corrispondono in linea di massima a quanto previsto finora dall'ALC. Di conseguenza, le disposizioni rilevanti sono state riprese dall'ALC e modificate dove necessario.

Art. 1 L'articolo 1 definisce chi è un «prestatore di servizi del Regno Unito» che può beneficiare delle disposizioni dell'allegato. Conformemente alla lettera (a) sono inclusi i lavoratori indipendenti con cittadinanza britannica. Tuttavia, l'Accordo non si applica ai prestatori di servizi indipendenti con cittadinanza britannica che sono stabiliti al di fuori del Regno Unito.

Inoltre, secondo la lettera (b) sono inclusi i lavoratori dipendenti di un'azienda con sede nel Regno Unito che, a prescindere dalla cittadinanza, sono integrati nel regolare mercato del lavoro. In virtù di questo Accordo, per poter essere distaccati in Svizzera i cittadini degli Stati UE/AELS e di Stati terzi devono dunque essere stati ammessi al regolare mercato del lavoro nel Regno Unito da almeno 12 mesi.

Art. 2 L'articolo 2 prevede che i prestatori di servizi definiti nell'articolo 1 abbiano il diritto di recarsi in Svizzera e di prestarvi servizi per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Il paragrafo 2 garantisce il diritto di ingresso e di soggiorno per la durata dell'attività.

Art. 3 L'articolo 3 precisa che hanno il diritto di prestare liberamente servizi secondo l'articolo 2 le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione del Regno Unito e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro d'attività in questo Paese.

Art. 4 Secondo l'articolo 4, per un periodo fino a 90 giorni lavorativi per anno civile i prestatori di servizi del Regno Unito non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata; sono invece soggetti alla procedura di notifica, come già previsto in base all'ALC. Questo significa anche, per esempio, che la notifica deve essere presentata otto giorni prima dell'inizio della prestazione del servizio.

Art. 5 L'articolo 5 specifica che la prestazione di servizi può svolgersi per un massimo di 90 giorni lavorativi, ininterrottamente o in diversi periodi. È possibile, per esempio, 17 / 26

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eseguire due incarichi da 45 giorni lavorativi con una pausa di diversi mesi tra uno e l'altro, purché non si oltrepassino i 90 giorni lavorativi in un anno civile. Secondo il paragrafo 2 l'obbligo di garanzia del prestatore di servizi verso il suo cliente non è un motivo per superare questa soglia. Se la prestazione di servizi dovesse durare più a lungo, per il periodo successivo ai 90 giorni lavorativi il prestatore deve ottenere un permesso conformemente alla LStrI. Tuttavia, la durata massima di 90 giorni non si applica nei casi di forza maggiore.

Art. 6 Secondo l'articolo 6 le disposizioni non si applicano all'esercizio della pubblica autorità in Svizzera. Il paragrafo 2 ribadisce le disposizioni esposte all'articolo 9 paragrafo 5, in base alle quali continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari della Svizzera, comprese quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, concernenti le misure in materia di previdenza sociale e di lavoro. Queste prescrizioni vengono controllate e applicate dalle autorità competenti e in tal modo è possibile continuare ad attuare tutte le misure di accompagnamento stabilite con il Regno Unito.

Nel paragrafo 3, in linea con quanto disciplinato nell'ALC, sono esclusi dal campo di applicazione i seguenti servizi: attività di collocamento e fornitura di personale, così come servizi finanziari che necessitano di un'autorizzazione preliminare e il cui prestatore è soggetto alla vigilanza prudenziale. Conformemente al paragrafo 4 è possibile limitare la libera prestazione di servizi di cui all'articolo 2 paragrafo 1 se vi sono seri motivi d'interesse pubblico o se ciò è giustificato dalla sicurezza e dall'ordine pubblici.

5.6.2

Allegato 2: Accesso per i prestatori di servizi della Svizzera

L'allegato 2 comprende le disposizioni relative all'accesso al mercato del Regno Unito per i prestatori di servizi della Svizzera: questo accesso è accordato sotto forma di un'ampia apertura settoriale e di ulteriori agevolazioni.

Il paragrafo 1 prevede l'obbligo per il Regno Unito di garantire ai prestatori di servizi distaccati o indipendenti della Svizzera di poter prestare i loro servizi conformemente all'articolo 12 dell'Accordo nei settori elencati nell'allegato 2, fatte salve le limitazioni elencate al paragrafo 15 di questo allegato.

Il paragrafo 2 definisce le nozioni di «prestatore di servizi contrattuali», «professionisti indipendenti», «persona giuridica della Svizzera», «persona fisica della Svizzera» e «prestatore di servizi della Svizzera». I prestatori di servizi contrattuali sono persone alle dipendenze di una persona giuridica della Svizzera che hanno stipulato un contratto per la prestazione di un servizio a un consumatore finale (un privato o un acquirente commerciale) nel Regno Unito. Sono esclusi i dipendenti delle agenzie di collocamento e di fornitura del personale e le persone giuridiche stabilite nel Regno Unito.

I professionisti indipendenti sono persone fisiche stabilite in Svizzera in qualità di lavoratori autonomi che hanno stipulato un contratto per la prestazione di un servizio 18 / 26

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a un consumatore finale nel Regno Unito. Va sottolineato che, secondo la lettera (d), l'Accordo concerne non solo i cittadini svizzeri ma anche i residenti permanenti della Svizzera.

Al paragrafo 4 il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni e procedure in materia di licenze per prestatori di servizi della Svizzera che non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo.

Il paragrafo 6 ribadisce, conformemente all'articolo 12 paragrafo 4, che non è possibile entrare nel Regno Unito per motivi professionali qualora la finalità o la conseguenza di tale ingresso siano quelle di interferire in vertenze in materia di lavoro o di gestione.

Secondo il paragrafo 7 i prestatori di servizi della Svizzera nel Regno Unito non devono soddisfare i requisiti di lingua inglese come condizione per l'ingresso temporaneo.

Il paragrafo 9 elenca i settori in cui il Regno Unito ha assunto impegni specifici per quanto riguarda i prestatori di servizi contrattuali della Svizzera, mentre il paragrafo 10 precisa le condizioni che questi ultimi devono rispettare. In particolare, i prestatori di servizi devono avere un contratto per la prestazione di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi, essere impiegati da almeno un anno nell'impresa che li distacca, avere almeno tre anni di esperienza professionale nel settore di attività pertinente e possedere un titolo universitario o una qualifica equivalente e la qualifica professionale per esercitare l'attività. Inoltre, il prestatore di servizi distaccato nel Regno Unito non può ricevere altra remunerazione che quella corrisposta dall'impresa che lo distacca. L'accesso accordato riguarda unicamente l'attività del servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di avvalersi del titolo professionale in uso nel Regno Unito. Inoltre, il numero delle persone contemplato dal contratto di servizi non deve superare quello necessario per l'adempimento dello stesso.

Conformemente al paragrafo 11, per i prestatori di servizi contrattuali la durata del soggiorno è ammessa per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi nell'arco di 24 mesi oppure per la durata del contratto, se tale durata è più breve.
I paragrafi da 12 a 14 stabiliscono, in modo analogo ai paragrafi da 9 a 11, i settori in cui il Regno Unito ha assunto impegni specifici per quanto riguarda i professionisti indipendenti e le condizioni che questi ultimi devono rispettare. Queste persone possono operare in meno settori rispetto ai prestatori di servizi distaccati, ma le condizioni sono per lo più identiche; vi sono differenze soprattutto per quanto riguarda l'esperienza professionale richiesta (6 anni).

La tabella del paragrafo 15 specifica nella colonna di sinistra i settori elencati nei paragrafi 9 e 12 e nella colonna di destra le restrizioni per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti. Nei settori in cui ha assunto impegni specifici, il Regno Unito non applica limitazioni al numero totale di prestatori di servizi della Svizzera e non ne verifica la necessità economica, per cui nella colonna riservata alle restrizioni si legge «Nessuna». Per quanto riguarda invece i settori in cui non ha assunto impegni, in quest'ultima colonna si legge «Nessun impegno».

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5.7

Commento allo scambio di lettere

Gli impegni del Regno Unito concernenti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi della Svizzera sono limitati ai titolari di diplomi universitari o equivalenti. In uno scambio di lettere la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati per facilitare l'accesso anche alle persone in possesso di titoli della formazione professionale. Il Regno Unito conferma la volontà di garantire che l'autorità britannica competente (NARIC) esamini il riconoscimento dell'equivalenza di determinati titoli della formazione professionale svizzera. Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 contemporaneamente all'applicazione in via provvisoria dell'Accordo.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'Accordo non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

Non ne derivano nuovi compiti esecutivi in quanto la procedura di notifica veniva già applicata prima dell'uscita del Regno Unito dall'UE ai prestatori di servizi del Regno Unito interessati dall'Accordo.

6.1.2

Ripercussioni finanziarie

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Non ne derivano nuovi compiti esecutivi in quanto la procedura di notifica veniva già applicata prima dell'uscita del Regno Unito dall'UE ai prestatori di servizi del Regno Unito interessati dall'Accordo. La procedura di notifica non distingue tra la continuazione di un servizio iniziato prima del 1° gennaio 2021 (sulla base dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini) e un nuovo servizio (sulla base del SMA). Il SMA viene quindi applicato in modo analogo all'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale per Cantoni e Comuni. Non ne derivano nuovi compiti esecutivi in quanto la procedura di notifica veniva già applicata prima dell'uscita del Regno Unito dall'UE ai prestatori di servizi del Regno Unito interessati dall'Accordo. L'Accordo non ha ripercussioni per quanto riguarda la ripartizione dei compiti tra Cantoni e Comuni.

6.3

Ripercussioni sull'economia

L'Accordo attenua gli effetti negativi, nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, dell'abolizione della libertà di fornire servizi per un massimo di 90 giorni in un anno 20 / 26

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civile. Garantirà infatti anche in futuro un ampio accesso al mercato del Regno Unito per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche in provenienza dalla Svizzera. I beneficiari sono soprattutto le PMI e le grandi imprese che distaccano personale nel Regno Unito per la prestazione di servizi contrattuali, così come i prestatori di servizi indipendenti della Svizzera. Senza l'Accordo l'accesso al mercato britannico sarebbe molto limitato e i prestatori di servizi della Svizzera sarebbero svantaggiati rispetto a quelli provenienti da Paesi che hanno concluso un siffatto accordo con il Regno Unito, in particolare dai Paesi membri dell'UE.

Inoltre, grazie al SMA le imprese svizzere potranno continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende britanniche. Nel 2019 sono stati registrati in Svizzera circa 3800 prestatori di servizi del Regno Unito soggetti a notifica per periodi fino a 90 giorni, più della metà dei quali nel settore comprendente banche, assicurazioni e consulenza (30,4 %) e in quello comprendente chiesa, cultura, sport e intrattenimento (23,4 %); circa il 15 per cento era attivo nel settore delle costruzioni e circa il 6 per cento in quello alberghiero e della ristorazione e del commercio.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

L'Accordo si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)19, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199720 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).

In assenza di un'autorizzazione conferita al Consiglio federale da una legge speciale, l'Esecutivo può comunque concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 LOGA), in particolare quando il nuovo trattato non istituisce nuovi obblighi né comporta la rinuncia a diritti esistenti, quando serve all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale o a precisare quanto sancito in questi trattati e quando è diretto alle autorità e disciplina questioni tecnico-amministrative (art. 7a cpv. 3 lett. a­c LOGA). Non deve inoltre sussistere una controeccezione di cui all'articolo 7a capoverso 4 LOGA.

Nel caso dell'Accordo non sussiste un'autorizzazione mediante legge speciale e non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata; pertanto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale.

L'Accordo è inoltre conciliabile con l'articolo 121a Cost. Secondo questo articolo la Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri tramite tetti massimi 19 20

RS 101 RS 172.010

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annuali e contingenti annuali; questi tetti e contingenti per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri. L'Accordo concerne unicamente i prestatori di servizi che soggiornano in Svizzera per un massimo di 90 giorni per anno civile, che non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'articolo 121a Cost. Il SMA non regola pertanto l'immigrazione. La proroga della durata della prestazione di servizi oltre i 90 giorni è soggetta all'esame del mercato del lavoro a livello cantonale secondo la LStrI e, in caso di soggiorni superiori a quattro mesi, ai tetti fissati. La Svizzera sarà quindi ancora in grado di gestire autonomamente, mediante tetti e contingenti annuali, i soggiorni dal Regno Unito di durata superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile.

7.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo sui servizi GATS dell'OMC prevede in linea di principio l'obbligo di applicare la clausola della nazione più favorita per tutte le misure che incidono sugli scambi di servizi. Tuttavia, la Svizzera ha fatto valere un'esenzione da tale obbligo nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri per quanto concerne la prestazione di servizi da parte di persone fisiche. Il Regno Unito non è più membro dell'UE, ma lo era al momento in cui la Svizzera ha annunciato questa esenzione all'OMC. Il Regno Unito ha ora annunciato un'esenzione analoga all'OMC. Dal momento che sussistono tali esenzioni, l'Accordo è conciliabile con gli obblighi dei due Paesi nei confronti di tale organizzazione.

La conclusione dell'Accordo non è in contraddizione nemmeno con gli obblighi della Svizzera nei confronti degli Stati membri dell'UE e con gli obiettivi della politica europea del nostro Paese. In particolare, è compatibile con l'ALC e gli altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

7.3

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale contiene importanti disposizioni normative, in quanto disciplina la prestazione a breve termine di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche e contempla dunque disposizioni fondamentali che riguardano diritti e doveri delle persone (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.).

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Il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

7.4

Applicazione provvisoria

Secondo l'articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

Il nostro Collegio ritiene che la condizione della salvaguardia di importanti interessi della Svizzera sia adempiuta per i seguenti motivi.

L'obiettivo dell'Accordo è mantenere l'accesso più ampio possibile al mercato per i prestatori di servizi dopo l'estinzione dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito e di attenuare fortemente gli effetti negativi sull'economia che ne derivano. Se l'Accordo non avesse potuto essere applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021, l'accesso reciproco agevolato al mercato per i prestatori di servizi tra la Svizzera e il Regno Unito non avrebbe potuto proseguire con continuità dopo l'estinzione dell'ALC tra i due Paesi. Le aziende svizzere non avrebbero infatti potuto beneficiare di un ampio accesso al mercato nel Regno Unito per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche e al contempo per l'economia svizzera sarebbe stato difficile accedere a prestatori di servizi del Regno Unito.

Il nostro Collegio ritiene che la condizione della particolare urgenza sia adempiuta per i seguenti motivi.

Ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2, l'Accordo entra in vigore alla data in cui l'ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito e se a quel momento ogni Parte ha notificato all'altra che le proprie procedure di approvazione interne sono terminate. Dal 1° gennaio 2021 l'ALC non è più applicabile al Regno Unito essendo terminato il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE. In tale data non era tuttavia ancora stata conclusa la procedura di approvazione nazionale del SMA. Quest'ultimo entrerà pertanto in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. La procedura di approvazione interna della Svizzera ha potuto essere avviata soltanto una volta conclusi i negoziati, a metà novembre 2020, e non ha potuto essere terminata fino all'estinzione dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito (31 dicembre 2020). È stato
dunque necessario ricorrere a un'applicazione provvisoria dell'Accordo per coprire il periodo tra l'estinzione del regime dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito e la conclusione della procedura di approvazione da parte del Parlamento.

Abbiamo quindi deciso di applicare provvisoriamente l'Accordo a partire dal 1° gennaio 2021. Le commissioni parlamentari competenti sono state consultate ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3bis LParl (la CPE-N il 9 dicembre e la CPE-S il 10 dicembre 2020).

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Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa se il Consiglio federale, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato. Con la presentazione di questo messaggio il termine previsto è rispettato.

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Abbreviazioni ALC

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)

CPE-N

Commissione della politica estera del Consiglio nazionale

CPE-S

Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati

FF

Foglio federale

GATS

Accordo generale del 15 aprile 1994 sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services, RS 0.632.20)

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

LParl

Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10)

LStrI

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)

NARIC

National Recognition Information Centre

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

RS

Raccolta sistematica

SMA

Accordo temporaneo del 14 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Services Mobility Agreement, RS 0.946.293.671.2)

TCA

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (Trade and Cooperation Agreement)

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