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21.058 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Tunisia del 18 agosto 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Tunisia è il risultato di lavori avviati molti anni fa. La Convenzione corrisponde agli ultimi accordi conclusi dalla Svizzera e agli standard internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il suo scopo è quello di coordinare i sistemi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Stati contraenti al fine di ridurre gli svantaggi o le discriminazioni che i cittadini dell'altro Stato possono subire.

Situazione iniziale Dopo l'istituzione di un partenariato in materia di migrazione tra la Svizzera e la Tunisia nel 2012, i lavori per la conclusione di una convenzione di sicurezza sociale, in corso da diversi anni, sono stati ripresi e hanno portato alla Convenzione.

Contenuto del progetto La Convenzione applica il modello adottato negli accordi conclusi finora dalla Svizzera, che riflettono i principi generali vigenti nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, in particolare le disposizioni sulla parità di trattamento a favore dei cittadini degli Stati contraenti, il versamento delle rendite all'estero, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento dei lavoratori e la reciproca assistenza amministrativa. Essa prevede inoltre una base per la lotta agli abusi e alle frodi.

La Convenzione si applica, per quanto riguarda la Svizzera, all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il presente messaggio descrive nella prima parte la genesi della Convenzione, presenta poi il sistema di sicurezza sociale della Tunisia e contiene infine un commento delle singole disposizioni.

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Messaggio 1 Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Tunisia si sono intensificate dopo la caduta del regime tunisino nel 2011, che non ha influito sul funzionamento dell'amministrazione nazionale. La Tunisia è un Paese partner del programma svizzero per il Nord Africa, prolungato per il periodo 2017­2020, nell'ambito del quale la Svizzera sostiene il processo di transizione democratica in Tunisia, il rafforzamento dei diritti umani, la crescita e la creazione di posti di lavoro. Un nuovo programma per il periodo 2021­2024 è in corso di realizzazione. Un partenariato in materia di migrazione permette di trattare le questioni relative ai movimenti di persone. I due Paesi sono legati da un accordo di libero scambio attraverso l'Associazione europea di libero scambio e da un accordo sulla protezione reciproca degli investimenti e hanno stipulato altri accordi economici nel quadro della transizione democratica.

In Tunisia risiedono attualmente 1457 cittadini svizzeri. In Svizzera risiedono circa 8000 cittadini tunisini e circa 12 500 figurano nei nostri registri delle assicurazioni sociali.

Il nostro Paese è un partner economico importante per la Tunisia, che conterebbe oltre un centinaio di imprese svizzere o con partecipazione di capitale svizzero, che impiegano circa 14 000 persone.

La Convenzione costituisce un elemento della promozione degli scambi economici tra i due Paesi.

La Tunisia ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con Stati europei quali la Germania, la Francia, l'Italia, l'Austria, il Lussemburgo, il Belgio, i Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati I primi contatti tra la Svizzera e la Tunisia per la conclusione di una convenzione di sicurezza sociale risalgono a più di vent'anni fa. Le discussioni svoltesi a partire dal 1996 hanno portato a un testo di convenzione. Nell'ottobre del 2000 il Consiglio federale ha approvato la sottoscrizione di questa convenzione, vincolando nel contempo la sua conclusione a un accordo con la Tunisia sulla riammissione degli immigrati in situazione irregolare. A causa dei ritardi nei lavori concernenti l'accordo di riammissione, la convenzione di sicurezza sociale negoziata all'epoca non ha mai potuto essere firmata. Dopo la conclusione di un Memorandum of Understanding tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica tunisina sull'istituzione di un partenariato in materia di migrazione e di un accordo di cooperazione in materia di migrazione nel 2012, le autorità tunisine hanno chiesto di riprendere i lavori. Poiché il contenuto della convenzione negoziata nel 2000 non corrispondeva più agli ultimi accordi conclusi dalla Svizzera, è stato necessario elaborare un nuovo testo. Il nuovo 3 / 14

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progetto è stato negoziato nel corso di due riunioni, tenutesi nel novembre del 2016 e nel maggio del 2017, e poi finalizzato per corrispondenza.

Sul piano del contenuto, la Convenzione corrisponde ad altre convenzioni di sicurezza sociale concluse di recente dalla Svizzera. Queste ultime contengono in particolare una disposizione che garantisce la collaborazione nella lotta agli abusi e alle frodi. La Convenzione garantisce inoltre un'ampia parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti e prevede l'esportazione delle prestazioni.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale La Convenzione non è annunciata né nel messaggio del 29 gennaio 20201 sul programma di legislatura 2019­2023, né nel decreto federale del 21 settembre 20202 sul programma di legislatura 2019­2023, perché, data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera, si tratta di un oggetto a carattere ripetitivo.

2 Rinuncia a una procedura di consultazione Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione (LCo), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)4 o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. e la recente modifica della prassi, la Convenzione sottostà a referendum facoltativo (cfr. n. 8.2).

Tuttavia, secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare in quanto è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. Ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 LCo, la rinuncia alla procedura di consultazione deve essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

In occasione della riunione del 24 febbraio 2020, la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata consultata in merito alla Convenzione. Nella Commissione sono rappresentati gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione, la Confederazione e i Cantoni nonché le persone disabili e il settore dell'aiuto agli invalidi (art. 73 LAVS5 e art. 65 LAI6). La Commissione rappresenta quindi in modo completo gli ambienti interessati per quanto riguarda le convenzioni di sicurezza sociale. Nell'ambito della 1 2 3 4 5 6

FF 2020 1565 FF 2020 7365 RS 172.061 RS 101 RS 831.10 RS 831.20

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presentazione sono state fornite spiegazioni dettagliate sulle disposizioni della Convenzione. La Commissione ha accolto favorevolmente la Convenzione e l'ha approvata senza opposizione. Le posizioni degli ambienti interessati sono pertanto note e documentate, motivo per cui, sulla base dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, è stato possibile rinunciare a una procedura di consultazione.

3 Punti essenziali della Convenzione La struttura e il contenuto della Convenzione con la Tunisia sono in linea con gli accordi bilaterali conclusi di recente dalla Svizzera e con gli standard internazionali in materia di normative di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Convenzione è tesa a coordinare le assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Stati contraenti, al fine di evitare che i cittadini di uno Stato vengano penalizzati o discriminati rispetto a quelli dell'altro. Per quanto riguarda la Svizzera, la Convenzione si applica all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e all'assicurazione per l'invalidità (AI) e, per quanto riguarda la Tunisia, alle assicurazioni corrispondenti.

La Convenzione accorda la parità di trattamento nella maggior misura possibile tra i cittadini dei due Stati contraenti, facilita l'accesso alle prestazioni degli Stati contraenti, in particolare computando i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, garantisce il pagamento integrale delle prestazioni all'estero e istituisce la collaborazione tra le autorità degli Stati contraenti. Essa prevede inoltre una clausola sulla lotta agli abusi e disciplina il rimborso di prestazioni erogate indebitamente.

Inoltre, con disposizioni sulla legislazione applicabile ai lavoratori che hanno un legame con entrambi gli Stati contraenti, la Convenzione intende facilitare la mobilità delle persone ed evitare i casi di doppio assoggettamento. Le disposizioni sull'assoggettamento prevedono in particolare che le persone inviate dal loro datore di lavoro nel territorio dell'altro Stato contraente per un'attività temporanea (distacco) rimangano assicurate nel loro Stato d'origine e sono dunque esonerate dall'obbligo contributivo nello Stato d'invio.

In materia di prestazioni, i cittadini tunisini che hanno versato contributi in Svizzera potranno beneficiare della rendita svizzera anche se lasciano il nostro Paese. La Convenzione lascia loro tuttavia la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi AVS, a titolo di diritto d'opzione.

4 Il sistema di sicurezza sociale in Tunisia 4.1 In generale Il sistema di previdenza tunisino si compone di un regime per i dipendenti pubblici e di diversi regimi specifici per i lavoratori del settore privato, gestiti dalla Caisse nationale de sécurité sociale, competente in materia di assicurazione per la vecchiaia, i

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superstiti e l'invalidità, di assicurazione contro la disoccupazione e di prestazioni familiari. I regimi del settore privato coprono i lavoratori dipendenti e indipendenti. Il più importante è il regime generale dei lavoratori dipendenti. Gli altri regimi coprono categorie professionali specifiche, quali i lavoratori del settore agricolo, i pescatori, i lavoratori domestici e gli artisti.

I contributi salariali del regime generale ammontano al 12,5 per cento, di cui il 4,74 per cento è a carico dei lavoratori dipendenti e il 7,76 per cento dei datori di lavoro. Gli indipendenti pagano un contributo del 14,71 per cento calcolato sulla totalità dei redditi per i rischi di malattia, maternità e vecchiaia.

Il salario minimo interprofessionale garantito (SMIG) mensile è di 403 dinari per 48 ore di lavoro alla settimana, pari a 133 franchi.

Questi regimi legali coprono la maggior parte della popolazione attiva. Una delle priorità della politica sociale del governo tunisino è quella di aumentare la copertura effettiva estendendola ad altre categorie professionali.

4.2 Vecchiaia L'età di pensionamento è fissata a 60 anni per i lavoratori dipendenti del regime generale (55 anni per i minatori o in caso di svolgimento di lavori usuranti) e a 65 anni per gli indipendenti. Per aver diritto a una rendita occorre aver versato contributi durante 120 mesi e aver cessato l'attività professionale. Se la durata di contribuzione è inferiore a 120 mesi, viene concessa una rendita calcolata pro rata. Se è inferiore a 60 mesi, viene versata soltanto un'indennità unica.

La rendita si basa sui redditi soggetti a contribuzione realizzati dall'assicurato nei dieci anni precedenti. Per 120 mesi di contribuzione, la rendita ammonta al 40 per cento (30 % per gli indipendenti) del reddito di riferimento. Se la durata di contribuzione è superiore a 120 mesi, la rendita viene aumentata dello 0,5 per cento per ogni tre mesi di contributi supplementari fino a un massimo dell'80 per cento del reddito.

L'importo minimo della rendita di vecchiaia non può essere inferiore ai due terzi dello SMIG, ossia a circa 90 franchi. L'importo massimo della rendita di vecchiaia è di circa 640 franchi (80 % del reddito medio mensile dell'assicurato fino a un massimo di 6 SMIG).

4.3 Decesso Hanno diritto alle prestazioni per i superstiti il coniuge e i figli di un assicurato che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità o ha versato contributi per almeno 60 mesi. Se l'assicurato muore prima dei 60 anni in seguito a un infortunio non professionale, non si applica alcuna durata minima di contribuzione. Il coniuge superstite deve essere sposato con il defunto al momento del decesso. Il suo diritto alla rendita si estingue se contrae un nuovo matrimonio prima dei 55 anni.

Gli orfani ricevono le prestazioni fino all'età di 16 anni (25 anni se studiano). In caso d'invalidità vi hanno diritto senza limitazione d'età.

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L'importo della rendita del coniuge superstite dipende dal numero di figli. Un coniuge senza figli ha diritto a una rendita pari al 75 per cento di quella che il defunto percepiva o avrebbe potuto percepire. Un coniuge con un figlio riceve il 70 per cento e il figlio il 30 per cento. Un coniuge con due o più figli riceve il 50 per cento e i figli si dividono l'altro 50 per cento. L'importo cumulato delle rendite del coniuge superstite e degli orfani non può superare l'importo della rendita del defunto.

4.4 Invalidità La rendita d'invalidità è concessa se l'assicurato presenta almeno una riduzione dei due terzi della capacità al lavoro, non ha raggiunto l'età di pensionamento e ha versato i contributi durante almeno 60 mesi (nessuna durata minima di contribuzione in caso di infortuni non professionali).

L'importo della rendita d'invalidità è pari al 50 per cento del salario di riferimento basato su un periodo compreso tra 60 e 180 mesi (indipendenti: 30 % del reddito degli ultimi 60 mesi). Se ha versato contributi durante più di 180 mesi, l'assicurato ha diritto, per ogni periodo di tre mesi, a un aumento dello 0,5 per cento fino a un massimo dell'80 per cento del salario di riferimento. Quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento, la rendita d'invalidità è trasformata in rendita di vecchiaia.

La rendita d'invalidità minima ammonta ai due terzi dello SMIG.

5 Commento ai singoli articoli della Convenzione Disposizioni generali (Titolo I) Art. 2

Campo di applicazione materiale

La Convenzione si applica, per quanto riguarda la Svizzera, alla legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e alla legislazione sull'assicurazione per l'invalidità. Per quanto concerne la Tunisia, si applica alle legislazioni di sicurezza sociale in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei settori pubblico e privato.

Art. 3

Campo di applicazione personale

La Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, ai loro familiari e superstiti, a prescindere dalla loro nazionalità, nonché ai rifugiati e agli apolidi, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Alcune disposizioni, tra cui in particolare quelle sull'assoggettamento, si applicano anche ai cittadini di Stati terzi.

Art. 4

Parità di trattamento

Conformemente ai principi generali internazionali, la Convenzione garantisce un'ampia parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti nel quadro dei rami assi-

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curativi che rientrano nel campo di applicazione materiale. Tenendo conto delle particolarità della propria legislazione, riguardo alla parità di trattamento la Svizzera ha tuttavia formulato alcune riserve, che si riferiscono in particolare all'AVS/AI facoltativa e all'AVS/AI di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate istituzioni nonché all'adesione facoltativa all'AVS/AI riservata ai funzionari internazionali di nazionalità svizzera (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 LAVS).

Art. 5

Esportazione delle prestazioni

Questa disposizione garantisce che le prestazioni pecuniarie siano versate senza alcuna limitazione ai cittadini di uno Stato contraente che risiedono sul territorio dell'altro Stato. Il versamento in uno Stato terzo è disciplinato allo stesso modo: se uno Stato lo prevede per i propri cittadini, applicherà la stessa regola ai cittadini dell'altro Stato.

La Svizzera limita l'applicazione del principio della parità di trattamento versando i quarti di rendita AI, le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI solo agli assicurati residenti in Svizzera.

Disposizioni sulla legislazione applicabile (Titolo II) Art. 6­11 Uno degli aspetti centrali disciplinati dalle convenzioni di sicurezza sociale è quello dell'assoggettamento assicurativo dei cittadini di uno Stato contraente che esercitano un'attività lucrativa sul territorio dell'altro Stato. Questi articoli si applicano anche ai cittadini di Stati terzi.

Per la Convenzione, come del resto per tutti gli altri accordi bilaterali, vale il principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro. L'articolo 6 prevede quindi che chi lavora in entrambi gli Stati contraenti sia assoggettato al sistema assicurativo di ciascuno di essi unicamente per l'attività che vi esercita. Questo vale anche per i lavoratori indipendenti.

Gli articoli 7­11 comprendono disposizioni speciali che, per determinate categorie di dipendenti, derogano al principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro.

I lavoratori dipendenti distaccati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato contraente restano sottoposti alla legislazione dello Stato contraente che li ha distaccati durante al massimo cinque anni. Questo permette di evitare un doppio assoggettamento o un'interruzione della copertura assicurativa e facilita il lavoro amministrativo del datore di lavoro. Una disposizione analoga è prevista per i lavoratori indipendenti, con una durata del distacco limitata a due anni (art. 7).

Secondo l'articolo 8, l'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo sottostà alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa o la succursale che lo impiega.

L'articolo è in linea con le convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera e riflette la prassi internazionale.

L'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente è assicurato nello Stato di bandiera, tranne se è impiegato da un datore di lavoro con sede sul territorio

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dell'altro Stato. Assimilare l'attività esercitata su una nave a quella esercitata sul territorio degli Stati permette di affiliare effettivamente le persone in questione. L'articolo non si applica alle persone che lavorano nei porti e salgono a bordo delle navi solo temporaneamente.

L'articolo 10 disciplina l'assoggettamento dei membri di missioni diplomatiche o sedi consolari. Nel rispetto delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari7, il paragrafo 2 stabilisce che i cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare di questo Stato nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alla legislazione del primo Stato. Va precisato che il termine missione diplomatica include sia l'ambasciata sia la missione permanente presso le organizzazioni internazionali. Secondo il paragrafo 3, il personale al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato contraente impiegato sul territorio dell'altro Stato è assoggettato nel luogo di lavoro. Tuttavia, può optare per la legislazione dello Stato della missione diplomatica o della sede consolare, se è cittadino di questo Stato.

Il paragrafo 4 prevede che i domestici privati, cittadini di uno degli Stati contraenti, impiegati al servizio personale di un membro di una missione diplomatica o di una sede consolare siano sottoposti alla legislazione dello Stato in cui lavorano a prescindere dalla loro nazionalità. A titolo di diritto d'opzione le persone interessate possono scegliere di essere assoggettate alla legislazione dello Stato del loro datore di lavoro (membro di una rappresentanza diplomatica o consolare).

Il paragrafo 5 stabilisce che, nella loro funzione di datore di lavoro, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati contraenti sono tenute ad assicurare il personale locale secondo la legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato in cui si trova la rappresentanza.

Il paragrafo 7 garantisce che i cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati sul territorio dell'altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo possano essere assicurati nello Stato in cui lavorano, se non sono assicurati né nello Stato di origine né nello Stato terzo. Questa disposizione mira a evitare lacune assicurative.
L'articolo 11 prevede che le persone impiegate da un servizio pubblico di uno Stato contraente distaccate nel territorio dell'altro Stato rimangano assoggettate all'assicurazione del loro Stato di origine.

Art. 12

Eccezioni

Le disposizioni sulla legislazione applicabile vengono sempre integrate da una disposizione che in casi speciali permette alle autorità competenti degli Stati contraenti di concordare norme derogatorie nell'interesse di determinate persone.

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Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01); Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02).

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Art. 13

Familiari

Questa disposizione standard permette ai familiari che accompagnano una persona che lavora temporaneamente all'estero di rimanere assoggettati con essa alla legislazione dello Stato di origine per il periodo del lavoro in questione, a condizione che non vi esercitino un'attività lucrativa (par. 1).

Disposizioni relative alle prestazioni (Titolo III) Disposizioni relative alle prestazioni svizzere (art. 14­18) Art. 14

Provvedimenti d'integrazione

La disposizione si rifà alle convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera: l'accesso ai provvedimenti d'integrazione dell'AI svizzera è facilitato per i cittadini tunisini, ma comporta alcune deroghe al principio della parità di trattamento. I cittadini tunisini sottoposti all'obbligo di versare contributi all'AVS/AI svizzera (persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa) possono ottenere provvedimenti d'integrazione dell'AI svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se soggiornano in questo Stato. I cittadini tunisini affiliati all'AVS/AI non soggetti all'obbligo contributivo (persone senza attività lucrativa tra i 18 e i 20 anni e figli minorenni) hanno diritto ai provvedimenti di cui sopra se hanno risieduto in Svizzera almeno un anno o se vi sono nati invalidi.

Art. 15

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

La legislazione svizzera prevede un periodo di assicurazione minimo di tre anni per avere diritto a una rendita d'invalidità. In base alle norme internazionali di coordinamento in materia di sicurezza sociale, uno Stato che, per accordare le sue prestazioni, prevede un periodo di assicurazione minimo superiore a un anno deve tenere conto dei periodi di assicurazione compiuti nello Stato contraente per raggiungere questo termine. L'articolo 15 prevede pertanto che la Svizzera tenga conto degli eventuali periodi di assicurazione compiuti in Tunisia per permettere a un assicurato di raggiungere il periodo minimo di tre anni, a condizione che i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera non siano complessivamente inferiori a un anno.

Per contro, per calcolare la rendita d'invalidità svizzera si prendono in considerazione soltanto i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera (par. 3).

Art. 16

Indennità uniche

Questa disposizione mira a razionalizzare la gestione amministrativa. Le spese di gestione e quelle per i trasferimenti mensili all'estero sono proporzionalmente troppo elevate per rendite di modesta entità. Per questo motivo, il versamento all'estero di una rendita di vecchiaia per un cittadino tunisino pari al massimo al 10 per cento della rendita completa è sostituito da un'indennità unica pari al valore capitalizzato della rendita dovuta. Se la rendita svizzera supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, l'assicurato può scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. A determinate condizioni, quest'ultima forma di pagamento è applicabile anche alle rendite dell'AI.

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Art. 17

Rendite straordinarie

Si tratta di una disposizione standard delle nostre convenzioni che facilita l'accesso alle rendite straordinarie per i cittadini dell'altro Stato contraente. In deroga al principio della parità di trattamento, è richiesto un periodo di residenza in Svizzera di almeno cinque anni. Inoltre, il fatto di adempiere le condizioni per l'ottenimento di una rendita straordinaria previste da una convenzione di sicurezza sociale facilita il diritto alle prestazioni complementari all'AVS/AI (cfr. art. 5 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 20068 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

Art. 18

Rimborso di contributi

Secondo la legislazione svizzera, quando lasciano definitivamente la Svizzera i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale possono ottenere il rimborso dei propri contributi AVS e di quelli versati dal loro datore di lavoro (importo limitato in funzione della rendita cui avrebbero diritto). Per principio, le convenzioni concluse dalla Svizzera escludono qualsiasi possibilità di rimborso dei contributi. Ciononostante, nelle convenzioni concluse con i Paesi più lontani, quali l'Australia, il Brasile, le Filippine o l'Uruguay, è stato deciso di mantenere questa opzione. Analizzando la situazione di diversi cittadini degli Stati contraenti, si è constatato che in certi casi il rimborso dei contributi corrispondeva meglio ai bisogni degli interessati. Gli stranieri che hanno lavorato soltanto poco tempo in Svizzera e desiderano tornare nel loro Paese, nella maggior parte dei casi molto prima dell'età di pensionamento, possono aver particolarmente bisogno di un piccolo capitale. Per l'organismo svizzero incaricato di versare le prestazioni alle persone residenti all'estero, ciò permette di semplificare in modo considerevole il lavoro amministrativo. Ecco perché la Convenzione mantiene, a titolo di diritto d'opzione, la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi. I cittadini tunisini che lasciano la Svizzera potranno quindi scegliere tra il versamento di una rendita (al momento della realizzazione del rischio) e il rimborso immediato dei contributi AVS.

Disposizioni relative alle prestazioni tunisine (art. 19­21) Poiché il regime assicurativo tunisino esige dieci anni di assicurazione per avere diritto a una rendita, l'articolo 19 prevede che i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera siano presi in considerazione per raggiungere questo termine. Se necessario, la Tunisia prenderà in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo.

Art. 22

Disposizioni relative alle prestazioni d'invalidità

Questa disposizione disciplina lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti per la valutazione dell'invalidità. I rapporti medici esistenti e il rapporto medico ini-

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RS 831.30

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ziale stabilito mediante il modulo previsto dalla Convenzione sono messi a disposizione gratuitamente. Le spese per un esame medico complementare sono assunte dall'istituzione competente dello Stato che lo ha richiesto.

Disposizioni diverse (Titolo IV) Questa parte contiene gli articoli che disciplinano la gestione amministrativa della Convenzione. Si tratta di disposizioni comuni a tutte le convenzioni. Prevedono, in particolare, la conclusione di un accordo amministrativo, lo scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione (art. 23) e l'obbligo per le autorità degli Stati contraenti di prestarsi vicendevolmente assistenza nell'applicazione della Convenzione (art. 24).

La Convenzione contempla una disposizione per prevenire e lottare contro gli abusi e le frodi, che permette di eseguire controlli supplementari sul territorio dell'altro Stato contraente e di scambiarsi informazioni concernenti i decessi, i redditi e la sostanza degli assicurati (art. 25).

Gli articoli 26 e 27 prevedono una procedura per il recupero di contributi e la ripetizione di prestazioni corrisposte indebitamente. La Convenzione contiene anche una disposizione in materia di regresso contro terzi responsabili (art. 28). La protezione dei dati personali è disciplinata nel dettaglio (art. 29). In particolare, i dati trasmessi tra gli Stati contraenti possono essere utilizzati soltanto per l'applicazione della Convenzione.

Disposizioni transitorie e finali (Titolo V) Le disposizioni transitorie e finali prevedono che la Convenzione si applichi anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore e permettono di prendere in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima di questa data.

Tuttavia, le prestazioni che ne risultano saranno versate a partire da tale data. Viene inoltre disciplinata la revisione dei diritti liquidati prima dell'entrata in vigore. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati si sono reciprocamente notificati l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie allo scopo. Conclusa per una durata indeterminata, la Convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento osservando un preavviso di 12 mesi.

6 Ripercussioni finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Le ripercussioni finanziarie della Convenzione dipendono dal numero di persone che ne trarranno beneficio. La parte essenziale dei costi supplementari di un tale accordo è costituita dal versamento delle rendite ai cittadini tunisini residenti fuori dalla Svizzera. I costi varieranno in funzione del tipo di prestazione svizzera scelto da questi assicurati. Il rimborso dei contributi AVS, soluzione attuale e proposta quale opzione nella Convenzione, non causerà costi supplementari.

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Sebbene dalle esperienze fatte in altri Stati si sia constatato che ben oltre la metà delle persone sceglie il rimborso dei contributi quando lascia la Svizzera, la stima seguente si basa sull'ipotesi che a farlo sarà la metà delle persone interessate. In un primo tempo, a causa del calo delle richieste di rimborso dei contributi da parte dei cittadini tunisini che lasciano la Svizzera, le spese dell'AVS diminuiranno. In seguito i costi aumenteranno quando i cittadini tunisini che avranno lasciato la Svizzera chiederanno una rendita svizzera. Si stima che a lungo termine (media su circa 60 anni) i costi raggiungeranno complessivamente l'importo di 2,7 milioni di franchi all'anno, ripartiti come segue: 2,2 milioni di franchi a carico dell'AVS e dell'AI e 500 000 franchi a carico della Confederazione. In compenso, va sottolineato che il versamento all'estero delle rendite favorisce la partenza dalla Svizzera dei beneficiari di rendite.

Questo permette di realizzare risparmi nelle prestazioni di assistenza, quali le prestazioni complementari, i sussidi ai premi dell'assicurazione malattie o l'aiuto sociale, dato che queste prestazioni non vengono versate al di fuori della Svizzera.

La conclusione della Convenzione non determinerà la necessità di posti di lavoro supplementari né per la Confederazione né per la Cassa svizzera di compensazione, avente sede a Ginevra e competente per il versamento all'estero delle rendite e per determinate attività amministrative necessarie all'applicazione della Convenzione.

7 Conseguenze sull'economia nazionale, la società, l'ambiente e altre conseguenze Ad eccezione del moderato impatto finanziario derivante da possibili futuri pagamenti di pensioni invece di rimborsi di contributi (cap. 6), la Convenzione non ha alcun impatto sull'economia nazionale. Non sono previsti ad ogni modo effetti sulla società, l'ambiente o altro. Un esame approfondito dei costi della regolamentazione causati dall'accordo è stato quindi dispensato.

8 Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità Il disegno si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 20029 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

Poiché non vi è alcuna delega di competenze, in questo caso l'approvazione della Convenzione spetta all'Assemblea federale.

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RS 171.10 RS 172.010

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FF 2021 2018

8.2 Forma dell'atto Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il presente trattato internazionale è direttamente vincolante e definisce i diritti e gli obblighi dei cittadini degli Stati contraenti nei rami assicurativi che rientrano nel campo di applicazione materiale. La Convenzione stabilisce tra l'altro la legislazione applicabile. Di regola, l'assoggettamento a un sistema di sicurezza sociale comporta l'obbligo contributivo nello Stato in questione. Inoltre, la Convenzione definisce i diritti dei cittadini degli Stati contraenti, quali il versamento delle rendite all'estero o le condizioni meno rigide per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione. Tali disposizioni devono essere emanate dal diritto nazionale sotto forma di legge federale.

Conformemente alla prassi del Parlamento e del Consiglio federale, le convenzioni di sicurezza sociale (analogamente agli accordi di libero scambio e a quelli di promozione e protezione reciproche degli investimenti) comprendenti disposizioni che non creano obblighi più ampi rispetto a numerosi trattati analoghi già conclusi dalla Svizzera sono considerate come accordi standard e non sottostanno a referendum.

Nell'ambito della revisione della legge federale del 6 ottobre 200011 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si era previsto d'introdurre nelle diverse leggi in materia di assicurazioni sociali una disposizione in virtù della quale l'Assemblea federale avrebbe avuto la facoltà di approvare le convenzioni di sicurezza sociale mediante decreto federale semplice. Il Parlamento ha tuttavia respinto questa proposta. Nel messaggio concernente la convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo12 (n. 6.2), il Consiglio federale aveva già indicato
che avrebbe raccomandato di sottoporre a referendum facoltativo gli accordi a venire, se l'Assemblea federale non avesse approvato la delega di competenze proposta nell'ambito della revisione della LPGA. La Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina è stato il primo accordo soggetto a referendum facoltativo13.

La Convenzione con la Tunisia comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, motivo per cui il decreto federale che approva il trattato deve sottostare a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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RS 830.1 Messaggio del 30 novembre 2018 concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo (FF 2019 99).

Decreto federale del 19 marzo 2021 che approva la Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina (FF 2021 672).

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