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Protocollo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto del 27 giugno 2019

La Confederazione Svizzera e l'Unione europea e e il Principato del Liechtenstein, di seguito congiuntamente denominati «Parti», considerando che il 26 ottobre 2004 è stato firmato l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera1 (di seguito denominato «Accordo del 26 ottobre 2004»); considerando che il 28 febbraio 2008 è stato firmato il Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera2 (di seguito denominato «Protocollo del 28 febbraio 2008»); rammentando che il 26 giugno 2013 l'Unione europea (di seguito denominata «Unione») ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3; rammentando che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono uno sviluppo che modifica o è basato sulle disposizioni dell'acquis Eurodac ai sensi dell'Accordo del 26 ottobre 2004 e del Protocollo del 28 febbraio 2008; RS ...

1 RS 0.142.392.68 2 RS 0.142.393.41 3 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

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considerando che è opportuno concludere un protocollo tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»), l'Unione e il Principato del Liechtenstein (di seguito denominato «Liechtenstein») per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate in Svizzera e nel Liechtenstein di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti; considerando che l'applicazione alla Svizzera e al Liechtenstein del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Svizzera e dal Liechtenstein; considerando che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente Protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio4; considerando che è altresì opportuno applicare le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; considerando che alle autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbe essere consentito l'accesso soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio5, non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai
sensi di tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere

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Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

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un controllo nell'ambito di Eurodac a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra; considerando che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio6, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto; considerando che a tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le nuove disposizioni legislative e i nuovi atti o provvedimenti di cui all'Accordo del 26 ottobre 2004 e al Protocollo del 28 febbraio 2008, inclusi quelli relativi al ruolo del comitato misto istituito ai sensi dell'Accordo del 26 ottobre 2004, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 La Svizzera attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Svizzera nell'ambito delle sue relazioni con il Liechtenstein e con gli altri Stati partecipanti.

1

Il Liechtenstein attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Liechtenstein nell'ambito delle sue relazioni con la Svizzera e con gli altri Stati partecipanti.

2

Gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Essi applicano alla Svizzera e al Liechtenstein le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.

3

La Danimarca, l'Islanda e la Norvegia sono considerate Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione europea vigono accordi analoghi al presente Protocollo che riconoscono la Svizzera e il Liechtenstein quali Stati partecipanti.

4

Art. 2 Il presente Protocollo non entra in vigore, per la Svizzera, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 relative al trattamento dei dati personali, nonché le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti detto trattamento siano state attuate e applicate dalla Svizzera in relazione al trattamento dei dati personali da 1

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Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

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parte delle sue autorità designate ai fini di cui all'articolo 1 paragrafo 2 di detto regolamento.

Il presente Protocollo non entra in vigore, per il Liechtenstein, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 relative al trattamento dei dati personali, nonché le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti detto trattamento siano state attuate e applicate dal Liechtenstein in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle sue autorità designate ai fini di cui all'articolo 1 paragrafo 2 di detto regolamento.

2

Art. 3 A tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto si applicano le disposizioni dell'Accordo del 26 ottobre 2004 e del Protocollo del 28 febbraio 2008 in materia di nuove disposizioni legislative e nuovi atti o provvedimenti, incluse quelle relative al comitato misto istituito ai sensi dell'Accordo del 26 ottobre 2004.

Art. 4 Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti. La ratifica o l'approvazione sono notificate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del presente Protocollo.

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Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 da parte dell'Unione e di almeno una delle altre Parti.

2

Il presente Protocollo non si applica alla Svizzera prima che la Svizzera abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI7.

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Il presente Protocollo non si applica al Liechtenstein prima che il Liechtenstein abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI.

4

Art. 5 Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo inviando una dichiarazione scritta al depositario. La dichiarazione ha effetto sei mesi dopo il suo deposito.

1

Il presente Protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione o, congiuntamente, della Svizzera e del Liechtenstein.

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Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

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Il presente Protocollo cessa di essere applicabile alla Svizzera se l'Accordo del 26 ottobre 2004 cessa di essere applicabile alla Svizzera.

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Il presente Protocollo cessa di essere applicabile al Liechtenstein se il Protocollo del 28 febbraio 2008 cessa di essere applicabile al Liechtenstein.

4

Il recesso di una delle Parti dal presente Protocollo o la sospensione o denuncia del medesimo nei confronti di una delle Parti non incidono sull'Accordo del 26 ottobre 2004 né sul Protocollo del 28 febbraio 2008.

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Art. 6 Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

L'originale è depositato presso il depositario, che ne predispone una copia certificata conforme per ciascuna delle Parti.

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