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Legge federale sul materiale bellico

Disegno

(Legge sul materiale bellico, LMB) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20211, decreta: I La legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale3, Art. 22a

Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero

Nella valutazione di una domanda di autorizzazione per affari con l'estero secondo l'articolo 22 e per la conclusione di contratti secondo l'articolo 20 occorre considerare: 1

1 2 3 4

a.

il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;

b.

la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambinisoldato;

c.

gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; occorre tener conto in particolare del caso possibile in cui il Paese destinatario figuri tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (elenco OECD-DAC)4;

FF 2021 623 RS 514.51 RS 101 L'elenco OECD-DAC è disponibile al seguente indirizzo: www.oecd.org (disponibile soltanto in francese e in inglese).

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Legge federale sul materiale bellico

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d.

il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;

e.

la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

L'autorizzazione per affari con l'estero conformemente all'articolo 22 e per la conclusione di contratti conformemente all'articolo 20 non è rilasciata se: 2

a.

il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;

b.

il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

c.

esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o

d.

esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per singole armi da fuoco portatili di ogni calibro e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

3

In deroga al capoverso 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per affari con l'estero relativi a interventi a favore della pace effettuati sulla base di un mandato delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o di un'organizzazione sovranazionale il cui obiettivo è la promozione della pace.

4

Art. 22b

Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per affari con l'estero

Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22, il Consiglio federale può derogare ai criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a: 1

a.

in presenza di eventi straordinari; e

b.

se lo impone la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese.

Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

2

Se la deroga è concessa mediante ordinanza, il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità della stessa; la durata di validità è al massimo di quattro anni. Può prorogarla una volta. In questo caso, l'ordinanza decade, se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un disegno per l'adeguamento dei criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a.

3

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Funge da controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 24 giugno 20195 «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)».

2

Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

3

4

5

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

FF 2019 4297

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