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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)», depositata il 23 gennaio 20202; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 20213, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2020 «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 117 cpv. 34 Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi č finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l'importo rimanente dai Cantoni.

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RS 101 FF 2020 1548 FF 2021 2383 La numerazione definitiva del presente capoverso sarą stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerą con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerą in tutto il testo dell'iniziativa.

2021-3124

FF 2021 2384

Iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)». DF

FF 2021 2384

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie) Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d'esecuzione non č entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarą stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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