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ad 20.485 Iniziativa parlamentare Adeguamento del limite d'etą in vigore presso il Ministero pubblico della Confederazione Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 13 aprile 2021 Parere del Consiglio federale del 19 maggio 2021
Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 13 aprile 20211 concernente l'iniziativa parlamentare 20.485 «Adeguamento del limite d'etą in vigore presso il Ministero pubblico della Confederazione».
Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
19 giugno 2021
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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FF 2021 997
2021-1721
FF 2021 1209
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Parere 1
Situazione iniziale
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) propone di modificare l'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 20102 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali (art. 4 cpv. 2 e 8 cpv. 2 e 3) innalzando a 68 anni il limite d'etą applicabile alle cariche di procuratore generale e di sostituto procuratore generale, analogamente a quanto vale per la carica di giudice federale. In tal modo la CAG-S intende abrogare una regolamentazione che considera superata e discriminatoria e al contempo estendere la cerchia di potenziali candidati per queste cariche fortemente esposte.
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Parere del Consiglio federale
La proposta di allineare il limite d'etą delle cariche di procuratore generale e di sostituto procuratore generale a quello in vigore per la carica di giudice federale appare giustificata per le ragioni addotte dalla CAG-S. Il disciplinamento proposto attua correttamente questo obiettivo; il Consiglio federale sostiene pertanto le modifiche d'ordinanza proposte dalla Commissione.
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Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di approvare il progetto.
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RS 173.712.23