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Decreto federale

Disegno

che stanzia un credito aggiuntivo per un contributo alla misura «circonvallazione di Oberburg» nel quadro del programma Traffico d'agglomerato del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 7 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 2 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20213, decreta:

Art. 1 Per un contributo alla misura «circonvallazione di Oberburg» è stanziato un credito aggiuntivo di 77,13 milioni di franchi al credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a del decreto federale del 25 settembre 20194 sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato.

1

Alla misura «circonvallazione di Oberburg» si applica l'aliquota di contribuzione della Confederazione stabilita per il programma d'agglomerato «Burgdorf» di terza generazione nell'allegato al decreto federale di cui al capoverso 1 (35 %).

2

Art. 2 Il Consiglio federale può aumentare il credito aggiuntivo di cui all'articolo 1 nella misura del rincaro comprovato e dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS 725.13 FF 2021 483 FF 2020 715

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Credito aggiuntivo per un contributo alla misura «circonvallazione di Oberburg» nel quadro del programma Traffico d'agglomerato. DF

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