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Termine di referendum: 20 gennaio 2022
Legge federale sul materiale bellico (LMB) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20211, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale3, Art. 22a
Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero
Nella valutazione di una domanda per l'autorizzazione di affari con l'estero secondo l'articolo 22 e per la conclusione di contratti secondo l'articolo 20 occorre considerare: 1
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a.
il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
b.
la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti dell'uomo e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;
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c.
le iniziative della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; occorre tener conto in particolare dell'eventualità che il Paese destinatario figuri tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)4;
d.
il comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
e.
la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
L'autorizzazione per affari con l'estero conformemente all'articolo 22 e per la conclusione di contratti conformemente all'articolo 20 non è rilasciata se: 2
a.
il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
b.
il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo;
c.
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
d.
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.
In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per singole armi da fuoco portatili o corte di qualunque calibro e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.
3
In deroga al capoverso 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per affari con l'estero relativi a interventi in favore della pace che si basano su un mandato delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o di un'organizzazione sovranazionale il cui obiettivo è il promovimento della pace.
4
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
È il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 24 giugno 20195 «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)».
2
Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» sarà stata ritirata6 o respinta in votazione popolare.
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L'elenco stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE è disponibile al seguente indirizzo: www.oecd.org (disponibile solamente in francese e in inglese).
FF 2019 4297 FF 2021 2342
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022
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