FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Termine di referendum: 20 gennaio 2022
Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei tributi e dell'economia del Consiglio nazionale del 2 febbraio 20211; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 20212, decreta: I La legge del 29 aprile 19983 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 19 cpv. 2 Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 20164 sull'approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026.
2
Art. 54 cpv. 2bis Fino al 2026, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell'agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è versato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno.
2bis
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FF 2021 457 FF 2021 748 RS 910.1 RS 531
2021-2081
FF 2021 2324
Legge sull'agricoltura
FF 2021 2324
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022
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