FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei tributi e dell'economia del Consiglio nazionale del 2 febbraio 20211; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 20212, decreta: I La legge del 29 aprile 19983 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 19 cpv. 2 Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 20164 sull'approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026.

2

Art. 54 cpv. 2bis Fino al 2026, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell'agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è versato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno.

2bis

1 2 3 4

FF 2021 457 FF 2021 748 RS 910.1 RS 531

2021-2081

FF 2021 2324

Legge sull'agricoltura

FF 2021 2324

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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