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Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 20212, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note del 24 aprile 20203 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

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RS 101 FF 2021 1480 FF 2021 1482 RS 0.362.31

2021-1934

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema FADO. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema FADO. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 13 giugno 20085 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP) Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia di cui all'articolo 2.

Art. 2 cpv. 2 e 3 Si applica anche al trattamento dei dati da parte delle autorità federali, cantonali e comunali nonché dei soggetti privati nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online secondo il regolamento (UE) 2020/4936 (sistema FADO; art. 18a).

2

3

Gli articoli 3­6 e 19 non sono applicabili al sistema FADO.

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 3a: Sistema relativo ai documenti falsi e autentici online Inserire prima del titolo della sezione 4 Art. 18a Il sistema FADO prevede la memorizzazione elettronica e lo scambio delle informazioni relative ai documenti falsi e autentici al fine di individuare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode.

1

I dati personali e i dati degni di particolare protezione possono essere trattati solo se ciò è strettamente necessario per gestire il sistema e se sono correlati agli elementi di sicurezza o alle caratteristiche della frode di un documento.

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RS 361 Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio, versione della GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1.

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Hanno accesso al sistema FADO e ai dati di cui al capoverso 2: a.

fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 6b della legge del 22 giugno 20017 sui documenti d'identità;

b.

le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché la polizia dei trasporti, nell'ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale e per salvaguardare la sicurezza pubblica;

c.

la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, per l'adempimento dei loro compiti nei settori del diritto in materia di asilo, di stranieri e di cittadinanza nonché della procedura di rilascio dei visti;

d.

il Tribunale amministrativo federale, per l'adempimento dei suoi compiti quale autorità di ricorso nei settori del diritto in materia di asilo, di stranieri e di cittadinanza;

e.

il Dipartimento federale degli affari esteri, le rappresentanze svizzere e le missioni in Svizzera e all'estero, nell'ambito della procedura di rilascio dei visti e di altri compiti nel settore del controllo dei documenti;

f.

l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, nonché le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne di Schengen, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine;

g.

l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei suoi compiti nel settore del casellario giudiziale;

h.

le autorità giudiziarie e di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni incaricate di ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 66a o 66abis del CP8, l'articolo 49a o 49abis CPM9, l'articolo 64, 67 o 68 LStrI10 o l'articolo 65 LAsi11;

i.

il SIC, per la gestione del sistema d'informazione Quattro P (art. 55 LAIn12);

j.

le autorità cantonali, per l'adempimento dei loro compiti nel settore del controllo del mercato del lavoro;

k.

le autorità cantonali e comunali, per l'adempimento dei loro compiti nei settori del diritto in materia di cittadinanza, dello stato civile, del controllo degli abitanti nonché della polizia del commercio;

l.

gli uffici cantonali della circolazione e le autorità competenti per le misure amministrative, per l'adempimento dei loro compiti nei settori dell'ammissione alla circolazione stradale e delle misure amministrative.

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RS 143.1 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 121

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Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen che implicano una modifica dei diritti di accesso secondo il regolamento (UE) 2020/493.

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È autorizzato ad apportare, nell'ambito di un'ordinanza, modifiche di lieve entità ai diritti d'accesso di cui al capoverso 3 e, in seguito alla conclusione di trattati internazionali ai sensi del capoverso 4, a stabilire un diritto d'accesso limitato per soggetti privati quali le imprese di trasporto aereo. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.

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