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21.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2020 Estratto: Capitolo I del 5 marzo 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2020.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-1018

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Rapporto Capitolo I

All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale.

Cancelleria federale 2016 P 16.3219

Un piano d'azione per il voto elettronico (N 14.9.16, Romano)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di presentare un rapporto concernente un piano d'azione relativo al voto elettronico. Si tratta di autorizzare votazioni ed elezioni con sistemi ­ riconosciuti e autorizzati dalla Confederazione ­ che garantiscano la massima trasparenza e sicurezza e il cui codice sorgente della versione corrente sia accessibile in Internet. Il piano d'azione deve garantire il ruolo centrale dello Stato nella gestione del voto elettronico. Soltanto lo Stato deve disporre delle chiavi e di tutte le informazioni necessarie per decifrare i voti. I sistemi devono essere utilizzati da un numero sufficiente di Cantoni.

La Cancelleria fedearle (CaF) ha elaborato assieme ai Cantoni le basi per la riorganizzazione dei test di voto elettronico. A tale scopo hanno avuto un ampio dialogo con esperti del mondo scientifico e dell'industria e in seguito hanno elaborato un catalogo di misure. Questo catalogo prevede misure a breve, medio e lungo termine per l'ulteriore sviluppo dei sistemi, per il controllo efficace, per l'aumento della trasparenza e dell'interazione con il mondo scientifico. Per la ripresa dei test e per la riorganizzazione a lungo termine è stato proposto di procedere a tappe. Il rapporto finale del Comitato direttivo Vote électronique del 30 novembre 2020 intitolato «Neuausrichtung und Wiederaufnahme der Versuche» è pubblicato alla pagina www.bk.admin.ch > Diritti politici > Voto elettronico > Rapporti e studi. Il Consiglio federale ha preso atto di questo rapporto finale il 18 dicembre 2020. Ha incaricato la CaF di attuare a tappe le misure e presentargli entro metà 2021 un avamprogetto da porre in consultazione, inteso ad adeguare le basi giuridiche in materia. La richiesta di pubblicare il codice sorgente dei sistemi di voto elettronico è stata già inserita nel 2018 nell'ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (RS 161.116; RU 2018 2279) e verrà mantenuta.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2017 P 16.4078

Digitalizzazione. Permettere il voto elettronico senza carta (N 12.6.17, Dobler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui esamina come attuare un sistema di voto completamente automatizzato (quindi senza carta) e quali condizioni legali e tecniche siano necessarie a tal fine. La votazione elettronica completamente automatizzata va considerata in particolare sotto i seguenti punti di vista: 1.

implicazioni legislative (LPD, ODP);

2.

sicurezza: sostituzione della carta di legittimazione con un sistema di autenticazione sicuro che garantisca la verificabilità e la segretezza del voto;

3.

conseguenze per gli aventi diritto di voto: registrazione, autenticazione, ricezione della documentazione;

4.

ponderazione dei costi: costi di attuazione compensati dai risparmi d'esercizio (abolizione della spedizione postale e dei costi della stampa);

5.

possibili sinergie con altre applicazioni del governo elettronico;

6.

utilità pratica per gli aventi diritto di voto e in particolare per gli Svizzeri all'estero;

7.

possibile aumento della partecipazione al voto;

8.

fattibilità di una rapida introduzione del voto elettronico completamente automatizzato per un test pilota;

9.

sostenibilità (rinuncia al supporto cartaceo).

Il «Gruppo di esperti sul voto elettronico» istituito dalla Cancelleria federale ha, fra gli altri temi, trattato ampiamente gli aspetti legati alla dematerializzazione menzionati nel postulato. Il rapporto finale del Gruppo di esperti dell'aprile 2018 è pubblicato. Il Gruppo di esperti è giunto alla conclusione che attualmente non vi sono le condizioni per instaurare con mezzi proporzionati una procedura di voto completamente elettronica e nel contempo affidabile. La sicurezza del voto elettronico, ossia la verificabilità individuale, poggia al contrario sull'invio dei codici di verifica per posta, quindi in modo indipendente dai mezzi informatici. Questi risultati sarebbero stati inseriti nel passaggio all'esercizio ordinario, che avrebbe dovuto avvenire nel 2019 con la revisione della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Nel nuovo testo normativo sarebbero state stabilite le basi per la dematerializzazione pur sapendo che la dematerializzazione completa non avrebbe potuto essere messa in pratica nell'immediato. La legge avrebbe lasciato lo spazio necessario allo sviluppo. Durante la procedura di consultazione la maggioranza dei partecipanti si è espressa per principio a favore del voto elettronico ma, in particolare la maggior parte dei partiti, ha considerato prematuro passare all'esercizio ordinario. Il 26 luglio 2019 il Consiglio federale ha pertanto deciso di rinunciare per il momento alla revisione della LDP e di puntare su una riorganizzazione dei test pilota. Nell'ambito della riorganizzazione si sta attualmente lavorando all'approntamento di un sistema sicuro e affidabile e alle necessarie basi. L'obiettivo è quello di allestire un sistema di test pilota stabile utilizzando un sistema completamente verificabile. Il Consiglio federale ritiene che con i 3 / 56

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lavori svolti dal Gruppo di esperti sul voto elettronico si sia tenuto conto delle richieste del postulato. Nel quadro della riorganizzazione è però emerso che la questione della dematerializzazione dovrà essere ulteriormente approfondita solo dopo che si sarà instaurato un sistema test stabile.

Il Consiglio federale non vuole mantenere il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3149

Uniformare e rendere più efficiente la procedura di consultazione (N 12.6.17, Hausammann)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare con quali misure è possibile aumentare l'efficienza delle procedure di consultazione e d'indagine conoscitiva e sgravare dal profilo amministrativo i partecipanti alle procedure. Nel caso in cui vengano elaborate eventuali soluzioni informatiche occorre tener conto delle esigenze dei destinatari della consultazione riguardo alla procedura.

2018 P 17.4017

Sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia civica (S 27.2.18, Müller Damian)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare come i cittadini possano partecipare meglio al processo politico in Svizzera grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia civica. Dovrà presentare le sue riflessioni e le future possibilità concrete di applicazione e di azione in una strategia complementare alla sua Strategia «Svizzera digitale». L'accento dovrà essere posto sull'ulteriore sviluppo digitale delle forme esistenti di partecipazione politica, quali le petizioni, la consultazione e l'audizione. I diritti e i processi relativi alle votazioni, alle elezioni e al governo elettronico non dovranno invece essere contemplati nella relazione.

Postulati adempiuti con il rapporto dell'8 maggio 2020 «Tecnologia civica e semplificazione della procedura di consultazione: sviluppi e misure».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti entrambi i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

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Dipartimento federale degli affari esteri 2015 M 14.3423

Posizionare la Svizzera come piattaforma internazionale per la regolamentazione di Internet (N 26.9.14, Gruppo liberale radicale; S 3.3.15)

Testo depositato: Per la società e l'economia digitali del XXI secolo è essenziale conservare la sicurezza e l'accessibilità di Internet. La Ginevra internazionale prevede di elaborare le regole e gli standard necessari per una piattaforma Internet neutra per governi, industria e organizzazioni della società civile.

Il Consiglio federale è incaricato di: 1.

posizionare la Svizzera come piattaforma internazionale per la regolamentazione di Internet;

2.

presentare una serie di misure per assicurare a Ginevra una posizione strategica nella regolamentazione di Internet a livello mondiale.

Già nel 2018 la Svizzera ha lanciato il Dialogo di Ginevra sul comportamento responsabile nel ciberspazio (Dialogo di Ginevra), con l scopo di definire i ruoli e le responsabilità dei vari attori ­ Stati, economia, società civile ­ nel ciberspazio per contribuire a raggiungere maggiore sicurezza e stabilità. Nell'ambito di questo Dialogo numerose aziende internazionali hanno concordato definizioni e buone pratiche pertinenti. È stato anche pubblicato un relativo documento finale. Il Dialogo continuerà nel gennaio 2021 e la partecipazione sarà ampliata.

La Svizzera ha sostenuto fortemente il gruppo di alto livello per la cooperazione digitale (High-level Panel on Digital Cooperation) del segretario generale dell'ONU e ha partecipato ai lavori di follow-up e alle discussioni successive, che sono culminati nella roadmap del segretario generale dell'ONU sulla cooperazione digitale, pubblicata nel giugno 2020. La Svizzera ha partecipato, l'11 giugno 2020, anche al lancio virtuale di questa roadmap.

In generale, la Svizzera ha continuato a impegnarsi nel sostenere gli attori già presenti e nel portare nuove iniziative e manifestazioni a Ginevra per rafforzare i forum esistenti e la rete di organizzazioni internazionali, ONG e think tank con sede nella città e per sfruttare meglio il loro potenziale. Le iniziative sostenute dalla Svizzera, in particolare la Geneva Internet Platform (GIP), la Geneva Science-Policy Interface (GSPI) e la Geneva Science and Diplomacy Anticipator Foundation (GESDA), sono state ulteriormente ampliate.

La Strategia di politica estera digitale 2021­2024, adottata dal Consiglio federale nel novembre 2020, sottolinea l'importanza di rafforzare la Ginevra internazionale come centro del dibattito globale sulla digitalizzazione e sul progresso tecnologico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2016 M 16.3624

Cooperazione internazionale. Accordare un'importanza particolare al tema della montagna (S 15.9.16, Commissione della politica estera CS; N 5.12.16)

Testo depositato: Nell'ambito dell'attuazione del messaggio sulla cooperazione internazionale 2017­2020, il Consiglio federale è incaricato di accordare un'importanza particolare al tema della montagna.

Durante il periodo oggetto del messaggio concernente la cooperazione internazionale (CI) 2017­2020, la Svizzera si è adoperata per migliorare le condizioni di vita di gruppi di popolazione che devono far fronte a simili sfide strutturali grazie alle preziose competenze ed esperienze acquisite nelle proprie regioni di montagna, spesso di piccole dimensioni (cfr. anche il resoconto del Consiglio federale del 19 febbraio 2020 «La cooperazione internazionale della Svizzera è efficace. Rapporto finale sull'attuazione del messaggio 2017­2020» www.eda.admin.ch> DSC> Pubblicazioni). In Georgia il sostegno del Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ha consentito ai contadini delle zone di montagna di avere un migliore accesso al mercato per i loro prodotti e quindi di ottenere un reddito più elevato. Nella regione montuosa di confine tra il Tagikistan e il Kirghizistan, il DFAE si è impegnato a migliorare la gestione dei conflitti per l'accesso alle risorse naturali. Il programma di prevenzione delle catastrofi nelle Ande boliviane è stato completato con successo dopo 13 anni. I Comuni e i governi delle province dispongono ora di carte dei pericoli, risorse di personale e procedure migliori per proteggere le basi vitali (abitazioni, campi, bestiame, ambiente) e l'infrastruttura rurale (strade, approvvigionamento idrico) contro i pericoli naturali e il cambiamento climatico. Nell'Himalaya indiano è stato creato un nuovo standard per registrare la vulnerabilità delle regioni di montagna in carte dei rischi come base per le misure di pianificazione. Inoltre, sono state elaborate linee guida per gestire i pericoli dovuti allo straripamento delle acque dei laghi dei ghiacciai. Il tema delle montagne è rilevante anche nella Strategia CI 2021­2024 (FF 2020 2313), tra le altre cose nel contesto della pianificazione e dell'attuazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei settori dei pericoli naturali e del regime idrologico, e nella promozione della cooperazione transnazionale delle regioni di montagna.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2017 M 16.3289

Impedire l'uso di denaro pubblico per scopi razzisti, antisemiti e di incitamento all'odio (N 8.3.17, Imark; S 27.9.17, N 27.9.17; testo adottato con modifiche)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare le leggi, le ordinanze e i regolamenti pertinenti affinché i fondi pubblici svizzeri non possano più essere utilizzati per sovvenzionare, direttamente o indirettamente, progetti di cooperazione allo sviluppo se le ONG sostenute sono implicate in azione razziste o antisemite oppure in campagne di incitamento all'odio o campagne BDS. Con campagne di incitamento all'odio si devono intendere per esempio campagne di ONG che potrebbero essere considerate provocazioni da parte di gruppi rivali di persone o di Stati

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sovrani. Con campagne BDS si devono intendere forme di boicottaggio, ritiro di investimenti o sanzioni, dirette contro gruppi rivali o Stati sovrani.

2018 P 18.3820

Rapporto dettagliato sui finanziamenti a ONG palestinesi e israeliane (N 14.12.18, Bigler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in maniera dettagliata le attività svolte dalle ONG palestinesi e israeliane che ha sostenuto finanziariamente nel 2017, gli accordi stipulati dal DFAE con tali organizzazioni, il modo in cui il DFAE controlla l'impiego dei fondi e le relative attività e quali risultati sono stati raggiunti in base agli accordi presi.

Postulato adempiuto con il rapporto del 29 gennaio 2020 «La collaborazione con le organizzazioni non governative nei Paesi partner della cooperazione internazionale».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti la mozione e il postulato e propone di toglierli dal ruolo.

2018 P 17.3789

Permettere alla Svizzera di diventare l'epicentro della governance internazionale del digitale (N 15.3.18, Béglé)

Testo depositato: Il Consiglio federale è pregato di studiare un modo che consenta alla Svizzera di diventare l'epicentro mondiale della governance internazionale del ciberspazio. Si tratta di promuovere l'adozione di una convenzione di Ginevra sul digitale contenente i principi garanti di un uso pacifico del ciberspazio, di prevedere la creazione di un organismo neutrale ­ sul modello del CICR ­ incaricato dell'applicazione di questi principi e di promuovere attivamente Ginevra come sede di tale organismo. Questi sforzi rientrano nella natura stessa dell'impegno svizzero a livello internazionale. La Svizzera deve potersi posizionare rapidamente e in modo inequivocabile sul dossier in esame.

Rapporto del Consiglio federale del 4 novembre 2020 «Strategia di politica estera digitale 2021­2024» Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato 17.3789 e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3557

UNRWA. Bilancio e prospettive dopo 70 anni (N 28.9.18, Nantermod)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto concernente l'UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente). Il rapporto dovrà concentrarsi sulle questioni seguenti: 1.

Sviluppo storico dell'UNRWA nell'ambito della crisi mediorientale.

2.

Posizione della Svizzera rispetto all'UNRWA nel corso degli anni.

3.

Evoluzione del budget dell'organizzazione e dei contributi svizzeri.

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4.

Analisi delle critiche rivolte periodicamente all'UNRWA (antisemitismo, incitamento al terrorismo, discriminazione positiva dei profughi palestinesi rispetto alle popolazioni locali ecc.) e delle misure adottate per rispondervi.

5.

Statuto di cui godono i palestinesi rispetto ad altri profughi e rifugiati che rientrano nel mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).

6.

Situazione attuale e prospettive.

Rapporto in adempimento del postulato del 14 ottobre 2020 «UNRWA. Bilancio e prospettive dopo 70 anni».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 18.4111

Democratizzazione delle Nazioni Unite (S.13.3.19, Jositsch)

Testo depositato: Conformemente all'articolo 123 della legge sul Parlamento, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande e a prendere posizione attraverso un rapporto: 1.

Il Consiglio federale ritiene che vi sia un deficit di democrazia in seno alle Nazioni Unite?

2.

Pensa che vi siano soluzioni per colmare questo eventuale deficit?

3.

Reputa che la creazione di un'Assemblea parlamentare all'interno dell'ONU ­ a immagine di una seconda Camera che rappresenti la popolazione, analogamente a quanto avviene nel sistema svizzero ­ potrebbe essere una soluzione appropriata?

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Demokratisierung der Vereinten Nationen».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3967

Seggio della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Coinvolgimento del Parlamento (S 17.9.19, Commissione della politica estera CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare, entro la metà del 2020, un rapporto che indichi in che modo intenda eventualmente coinvolgere il Parlamento durante il mandato assunto dalla Svizzera in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU, precisando in particolare in quale forma e con quali strumenti intende operare.

Postulato adempiuto con il rapporto dell'11 settembre 2020 «Seggio della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Coinvolgimento del Parlamento».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2019 P 19.4297

Certezza del diritto per le esportazioni (N 20.12.19, Schilliger [Vitali])

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di verificare e riferire in che modo si può correggere la situazione attuale per quanto riguarda le diverse interpretazioni, all'interno dell'Amministrazione, della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) nell'ottica di garantire la certezza del diritto a vantaggio delle esportazioni.

Postulato adempiuto con il rapporto del 12 febbraio 2020 «Überprüfung des Bundesgesetzes über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen im Hinblick auf Kohärenzprobleme mit der Exportkontrollgesetzgebung».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 M 18.4129

Per una riforma della cooperazione allo sviluppo (N 22.3.19, Schneider-Schneiter; S 15.9.20; punti 1­3 e 5 adotatti.)

Testo depositato: Le esigenze della cooperazione allo sviluppo sono cambiate. In vari Paesi africani e in numerose aree del mondo arabo, nonostante l'intervento della cooperazione, vi sono ancora grandi deficit di sviluppo che si manifestano in sottodisoccupazione, conflitti e una pressione migratoria destinata ad aumentare nei prossimi anni. Solo riforme, modelli di governo più trasparenti e meno corrotti, una maggiore certezza del diritto, investimenti nella formazione e nell'infrastruttura e l'integrazione di questi Paesi nell'economia globale riescono a creare stabilità. La cooperazione internazionale svizzera dovrebbe adeguarsi a queste esigenze.

Il Consiglio federale è invitato a modificare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2021­2024 come segue: 1.

Le priorità geografiche devono essere rielaborate completamente. La cooperazione bilaterale allo sviluppo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dovrebbe concentrarsi in particolare su quelle regioni da cui potrebbero provenire flussi di migranti oppure su quelle interessate da tali flussi (nella consapevolezza che una cooperazione allo sviluppo efficace deve avere una dimensione a lungo termine e non può essere adattata rapidamente al numero di domande d'asilo).

2.

È necessario verificare l'efficacia dei progetti a lungo termine. Si dovrebbe inoltre controllare se non sarebbe più opportuno che l'aiuto fosse fornito da Stati che si trovano nelle immediate vicinanze.

3.

L'aiuto umanitario dovrebbe essere destinato maggiormente ai Paesi che accolgono profughi in quella regione. Questi Paesi dovrebbero essere assistiti anche mediante misure di sviluppo economico. Inoltre il rimpatrio di migranti dovrebbe essere promosso mediante una pressione o un'offerta coordinate sui Paesi di origine.

4.

Occorrerebbe inoltre fare in modo che le istituzioni multilaterali riducano i propri programmi negli Stati che non sono pronti per una riforma. L'aiuto bilaterale dovrebbe concentrarsi su quei Paesi che si dichiarano pronti ad 9 / 56

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accettare un'interazione tra cooperazione internazionale e questioni di natura migratoria.

5.

La cooperazione internazionale svizzera dovrebbe appoggiarsi maggiormente alle imprese (svizzere), poiché queste potrebbero incoraggiare lo sviluppo economico investendo nei Paesi africani. Bisognerebbe valutare la creazione di un adeguato fondo di sviluppo o d'investimento. Ove opportuno occorrerebbe combinare un maggiore impegno bilaterale della Svizzera a negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti.

Il messaggio del 19 febbraio 2020 concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021­2024 (Strategia CI 2021­2024) (FF 2020 2313) tiene conto dei punti 1­ 3 e 5 adottati dalle due Camere. Il legame strategico tra la politica migratoria e la CI è quindi intensificato e la cooperazione bilaterale allo sviluppo del Dipartimento federale degli affari esteri si concentra su quattro regioni prioritarie. Le considerazioni di politica migratoria sono prese in considerazione in misura ancora maggiore.

L'Aiuto umanitario organizza costantemente il suo lavoro in base alle esigenze umanitarie della popolazione e contribuisce all'attuazione del legame strategico tra la cooperazione internazionale e la politica migratoria, in particolare nell'ambito della protezione nelle regioni di provenienza. La cooperazione con le aziende del settore privato viene rafforzata.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2020 M 20.3131

Credito aggiuntivo per l'aiuto umanitario (N 6.5.2020, Commissione della politica estera CN; S 11.6.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di aumentare i crediti destinati all'aiuto umanitario per il 2020 mediante crediti aggiuntivi per un importo complessivo di 100 milioni di franchi. Con i fondi supplementari sarà fornito un contributo sostanziale agli appelli delle seguenti organizzazioni internazionali: ­

ONU (Global Humanitarian Response Plan COVID-19)

­

CICR (ICRC operational response to COVID-19)

­

FICR (Revised Emergency Appeal COVID-19 Outbreak)

Con tali mezzi finanziari saranno inoltre ampliati l'aiuto bilaterale e la fornitura di materiale a favore della lotta contro il COVID-19 e della relativa prevenzione. Saranno pure sostenuti in maniera mirata i Paesi europei più colpiti, fra l'altro per finanziare l'aiuto d'urgenza volto a migliorare l'approvvigionamento nei campi profughi.

Negli Stati afflitti da povertà, conflitti e catastrofi la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 aggrava una situazione già precaria. Nella sua seduta del 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha quindi deciso di attenuare questa evoluzione negativa con ulteriori 400 milioni di franchi. Nella sessione estiva 2020 entrambe le Camere hanno sostenuto la partecipazione della Svizzera agli sforzi internazionali per combattere la crisi legata alla COVID-19 attraverso i relativi crediti aggiuntivi (prestiti di 200 milioni di franchi e contributi di 107,5 milioni di franchi). Questi fondi approvati dal Consiglio federale e dal Parlamento soddisfano la richiesta della mozione.

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Con questi fondi, oltre al prestito senza interessi erogato al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), la Svizzera ha versato un contributo di 25 milioni di franchi al Fondo per il contenimento delle catastrofi del Fondo monetario internazionale. Con 175 milioni (dai fondi supplementari ed esistenti), la Svizzera ha sostenuto, tra le altre cose, gli appelli per contrastare la COVID-19 del CICR, della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, dell'ONU, dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'«Access to COVID-19 Tools Accelerator», incluse l'OMS, la «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)», l'Alleanza globale per i vaccini, (GAVI), la Fondazione per una nuova diagnostica innovativa (FIND) e la fondazione «Wellcome Trust». Per affrontare la crisi causata dalla COVID-19, il DFAE ha stanziato complessivamente più di 400 milioni di franchi (da fondi supplementari e già esistenti) per sostenere gli appelli internazionali e per apportare adeguamenti mirati ai programmi in corso e ai contributi della Direzione dello sviluppo e della cooperazione.

A complemento degli aiuti umanitari del DFAE, il DFGP ha deciso di concedere un credito di 1,1 milioni di franchi per finanziare alcuni progetti, tra cui quelli dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, che vanno soprattutto a favore dei bambini e dei giovani nei campi profughi delle isole dell'Egeo greco, e varie misure d'emergenza volte a prevenire la diffusione della COVID-19 nelle strutture di accoglienza.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'interno

Ufficio federale della sanità pubblica 2011 M 10.4161

Assicurazione malattia. Franchigie opzionali e durata contrattuale (N 18.3.11, Stahl; S 29.9.11)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta di modifica dell'articolo 62 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) affinché possa essere introdotta una durata contrattuale più lunga per le franchigie opzionali. Scopo di questa modifica è di rafforzare la solidarietà fra «malati» e «sani» e fra «giovani» e «anziani».

L'introduzione di una durata contrattuale pluriennale nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stata oggetto di numerosi interventi parlamentari e di progetti del Consiglio federale e del Parlamento. Già la mozione Stahl 08.3658 (LAMal. Durata dei contratti più lunga per ottimizzare il potenziale di risparmio dei costi; tolta dal ruolo il 1° ottobre 2020) ne aveva segnalato i vantaggi. Anche la modifica della LAMal adottata dall'Assemblea federale il 30 novembre 2011 nel contesto dell'oggetto 04.062 (revisione parziale della LAMal inerente al cosiddetto Managed Care) stabiliva che per talune forme particolari d'assicurazione (cure integrate) potesse essere prevista una durata fino a tre anni del rapporto contrattuale. Contro il progetto concernente il Managed Care è stato lanciato il referendum. Il progetto è stato respinto in votazione popolare il 17 giugno 2012. Inoltre, il progetto relativo all'oggetto 09.053 (LAMal. Misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi per le franchigie opzionali) prevedeva obbligatoriamente una durata contrattuale di due anni per le franchigie opzionali. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio nazionale ha respinto il progetto nella votazione finale.

Il tema della durata contrattuale pluriennale è stato trattato per l'ultima volta nel quadro dell'iniziativa parlamentare Brand (Borer) 15.468 «Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal». Il progetto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale prevedeva che gli assicurati con franchigie opzionali dovessero mantenerle per tre anni. Il 26 novembre 2018 il progetto è stato accolto dal Consiglio nazionale. Tuttavia, nel marzo del 2019 il Consiglio degli Stati e nel giugno del 2019 anche il Consiglio nazionale non sono entrati nel merito. Nel frattempo l'affare è stato liquidato.

Come illustrato, il Consiglio federale ha più volte attuato la richiesta di una durata contrattuale pluriennale
per le franchigie opzionali, ma per motivi diversi i progetti non hanno mai ottenuto una maggioranza. Alla luce del fallimento dell'iniziativa parlamentare Brand (Borer) 15.468 il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

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2014 P 13.3224

Sgravare l'assicurazione malattie da costi ingiustificati (N 9.9.14, Humbel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di accertare in che misura l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sia gravata da costi irragionevoli e ingiustificati dovuti essenzialmente al rilascio di certificati medici d'incapacità al lavoro. Si dovrà inoltre studiare come impedire queste spese, quali modifiche legislative siano eventualmente necessarie allo scopo e come le parti sociali possano concordare un finanziamento comune di questa misura di disciplinamento dei salariati.

Postulato adempiuto con il rapporto del 21 ottobre 2020 «Entlastung der Krankenversicherung von ungerechtfertigten Kosten».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2015 P 13.3543

Aumento sproporzionato degli emolumenti.

Un ostacolo all'ingresso delle PMI sul mercato (N 4.6.15, de Courten)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le conseguenze, per la competitività e la capacità delle PMI di entrare nel mercato, dell'aumento degli emolumenti riscossi dalle autorità svizzere di omologazione e di vigilanza e di studiare come strutturare e applicare le tariffe in modo tale da non svantaggiare le PMI.

Con la modifica del 29 aprile 2015 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102; RU 2015 1255), il Consiglio federale ha adeguato l'ultima volta gli emolumenti per le ammissioni nell'elenco delle specialità (ES). L'adeguamento è entrato in vigore il 1° marzo 2015. Sono stati aumentati soltanto gli emolumenti per le domande che devono essere presentate alla Commissione federale dei medicamenti (CFM) e la tassa annuale per i medicamenti ammessi nell'ES. Tutti gli altri emolumenti, in particolare anche quelli per le domande semplici (p. es. le domande concernenti i generici o le nuove confezioni e i nuovi dosaggi) non sono stati aumentati. Le PMI menzionate, che fabbricano o distribuiscono principalmente generici, biosimilari o medicamenti con brevetto scaduto, erano dunque interessate soltanto marginalmente dagli adeguamenti degli emolumenti. Anche sulla base delle indicazioni del postulato, il Consiglio federale ha badato a che questi emolumenti fossero riscossi, conformemente al principio di causalità, dalle aziende farmaceutiche che presentano domande complesse e non dalle PMI.

Tuttavia gli emolumenti sono essenziali per finanziare le risorse necessarie alla valutazione. A causa dell'accresciuta complessità delle domande per nuovi preparati originali, in futuro saranno necessari ulteriori aumenti degli emolumenti per la valutazione di domande complesse da presentare alla CFM. Le aliquote degli emolumenti sono conformi ai principi dello Stato di diritto e il Consiglio federale illustrerà in modo differenziato tutti gli effetti degli aumenti nei rapporti esplicativi relativi alle modifiche degli emolumenti. Pertanto un ulteriore rapporto in questo contesto non è né utile né opportuno.

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Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 M 15.4222

Le franchigie opzionali devono incentivare i comportamenti giusti (N 28.9.17, Weibel; S 15.3.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di mantenere invariate le franchigie opzionali attualmente vigenti nell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie conformemente alla LAMal.

2018 M 17.3633

Sconto massimo per le franchigie opzionali. Non penalizzare gli assicurati che si comportano in modo responsabile (N 11.12.17, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 15.3.18)

2018 M 17.3637

Sconto massimo per le franchigie opzionali. Non penalizzare gli assicurati che si comportano in modo responsabile (N 11.12.17, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; S 15.3.18)

Testo depositato: il Consiglio federale è incaricato di mantenere per tutte le franchigie opzionali lo sconto massimo al 70 per cento del rischio supplementare assunto.

Dal 17 agosto al 12 novembre 2015 il Dipartimento federale dell'interno ha posto in consultazione una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) concernente le franchigie opzionali. Oggetto dell'avamprogetto era la riduzione del numero delle franchigie opzionali e la riduzione degli sconti sui premi. Dopo la consultazione il Parlamento ha accolto le mozioni Weibel 15.4222 (Le franchigie opzionali devono incentivare i comportamenti giusti), nonché CSSS-N 17.3633 e CSSS-S 17.3637 (Sconto massimo per le franchigie opzionali. Non penalizzare gli assicurati che si comportano in modo responsabile), che chiedevano il mantenimento di tutti i livelli di franchigia e gli attuali sconti. Viste le resistenze, il DFI ha rinunciato alla sua proposta. Pertanto i livelli di franchigia e gli sconti sono rimasti immutati.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2016 P 16.3352

Ripartire l'aumento dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono (N 19.9.16, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare come l'aumento dei costi delle cure possa essere ripartito tra tutti i soggetti che li sostengono ­ assicuratori, poteri pubblici e privati ­ e come i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle prestazioni fornite con la necessaria qualità, in modo efficiente ed economico possano essere adeguati regolarmente al rincaro.

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2019 P 19.3002

Cure e finanziamento unitario delle prestazioni nel settore ambulatoriale e ospedaliero (N 14.3.19, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, congiuntamente con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, se le cure secondo gli articoli 25a capoverso 1 LAMal e 7 OPre e i contributi degli enti pubblici (Cantoni e Comuni) nell'ambito del finanziamento dei costi residui LAMal possono essere integrati nel finanziamento unitario delle prestazioni nel settore ambulatoriale e ospedaliero. Si tratta di acquisire conoscenze che chiariscono in particolare i seguenti aspetti: ­

creare trasparenza nei costi;

­

definire e consolidare le quote dei diversi attori del finanziamento delle cure;

­

delimitare le prestazioni di cura rispetto alle prestazioni di assistenza;

­

definire in modo unitario i livelli delle cure nel settore ambulatoriale e ospedaliero;

­

armonizzare le regole di remunerazione per i trattamenti ambulatoriali e ospedalieri;

­

creare un organo nazionale che si occupi delle questioni relative alla struttura tariffaria nel finanziamento delle cure.

Postulato adempiuto con il rapporto del 25 novembre 2020 «Pflegefinanzierung: Integration in eine einheitliche Finanzierung oder Anpassung der OKP-Beiträge an die Kostenentwicklung».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2017 P 17.3880

Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi (N 15.12.17, Humbel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare proposte su come strutturare in maniera più efficace ed equilibrata il finanziamento della riduzione dei premi da parte della Confederazione e dei Cantoni. È inoltre opportuno valutare un modello che vincoli la quota federale al contributo finanziario cantonale.

Postulato adempiuto con il rapporto del 20 maggio 2020 «Überprüfung der Finanzierung der Prämienverbilligung».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2018 P 18.3384

Migliorare l'assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita (13.6.18, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato, in collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni e gli specialisti interessati, di elaborare un rapporto con raccomandazioni per migliorare l'assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita.

Il rapporto dovrà indicare: 1.

come garantire che le cure palliative generali e specializzate siano radicate a lungo termine e in modo sostenibile in tutte le regioni della Svizzera e a disposizione dell'intera popolazione e come poterle finanziare;

2.

come integrare meglio nel settore sanitario la pianificazione sanitaria precoce (p. es. Advance Care Planning, direttive del paziente/testamento biologico);

3.

come garantire la sensibilizzazione della popolazione e l'informazione in merito al tema del «fine vita», così da migliorare l'autodeterminazione in questa fase della vita;

4.

se e in quali ambiti il Consiglio federale reputa necessario una normativa.

Postulato adempiuto con il rapporto del 18 settembre 2020 «Bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 M 19.3419

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Considerare l'aumento del volume delle prestazioni nelle negoziazioni tariffarie (N 6.3.19, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 12.12.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in modo tale che in occasione delle negoziazioni tariffali, le parti alle convenzioni tariffali non stabiliscano soltanto i prezzi, bensì anche il volume delle prestazioni.

Il Consiglio federale ha già attuato questo incarico nel suo messaggio del 21 agosto 2019 sulla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi ­ Pacchetto 1) (FF 2019 4981). La modifica di legge presentata dal Consiglio federale ai due rami del Parlamento obbliga i partner tariffali a prevedere misure per la gestione dei costi nelle convenzioni tariffali o in convenzioni separate valide in tutta la Svizzera e a sottoporle al Consiglio federale per approvazione.

Nelle convenzioni i partner tariffali devono disciplinare la sorveglianza dell'evoluzione del volume delle diverse posizioni previste per le prestazioni e la sorveglianza dell'evoluzione dei costi fatturati. Inoltre devono prevedere correttivi per gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi rispetto all'anno precedente. Ciò significa che i partner tariffali devono fissare congiuntamente fino a che limite l'aumento del volume delle prestazioni e dei costi che possa essere considerato giustificato, ad esempio, 16 / 56

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dall'evoluzione demografica o da trasferimenti dal settore stazionario a quello ambulatoriale e stabilire correttivi per il caso in cui l'aumento del volume delle prestazioni e dei costi superi questo limite. Spetta ai partner tariffali definire i dettagli di questi correttivi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2013 P 13.3813

Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni (N 13.12.13, Weibel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di studiare e proporre modifiche che riammettano i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni.

Postulato adempiuto con l'ordinanza del 26 agosto 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2016 P 16.3637

Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera (N 16.12.16, Rickli Natalie)

2016 P 16.3644

Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera (S 6.12.16, Jositsch)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto che risponda alle seguenti domande: 1.

quali sono gli effetti di progetti di prevenzione come «Kein Täter werden» o «Dis No» su potenziali autori di reati pedosessuali, in altre parole quanto sono efficaci questi progetti nella pratica;

2.

una vasta offerta preventiva per gli autori di reati pedosessuali sarebbe in grado di impedirne gli eventuali abusi;

3.

se efficace, come si potrebbe garantire una simile offerta e quale ruolo dovrebbe assumere la Confederazione.

Postulati adempiuti con il rapporto dell'11 settembre 2020 «Misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2017 P 15.3945

Impedire la violenza sulle persone anziane (N 15.6.17, Glanzmann)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto globale sul tema della violenza sulle persone anziane.

Postulato adempiuto con il rapporto del 18 settembre 2020 «Impedire la violenza sulle persone anziane».

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Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 M 15.3905

Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni (N 15.6.17, Weibel; S 15.3.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni sull'investimento del patrimonio degli istituti di previdenza in modo tale che 1.

la categoria d'investimento «investimenti infrastrutturali» sia menzionata in un nuovo articolo 53 capoverso 1 lettera f OPP 2 e non venga più inclusa tra gli «investimenti alternativi»;

2.

in una nuova lettera f del capoverso 1 dell'articolo 55 OPP 1 sia previsto un limite massimo del 10 per cento per la categoria «investimenti infrastrutturali», senza modificare i limiti delle lettere a-e.

Mozione adempiuta con l'ordinanza del 26 agosto 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 M 19.3971

Giustizia per i bambini che hanno subito collocamenti coatti (N 16.12.19, Commissione degli affari giuridici CN; S 16.12.19)

2019 M 19.3973

Giustizia per i bambini che hanno subito collocamenti coatti (S 16.12.19, Commissione degli affari giudici CS; N 16.12.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di prendere le misure necessarie affinché alle persone che nella loro infanzia hanno subito collocamenti coatti sia versata senza indugio l'indennità prevista a titolo di riparazione morale, senza che tale importo sia preso in considerazione nel regime delle prestazioni complementari.

L'obiettivo delle mozioni è stato raggiunto con la modifica della legge federale del 20 dicembre 2019 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13; RU 2020 2229), adottata in seguito all'iniziativa parlamentare 19.476 «Garantire il diritto alle prestazioni complementari alle persone che nell'infanzia hanno subito collocamenti coatti e alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa».

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 2017 M 15.4114

Regole appropriate per l'etichettatura «senza OGM/senza ingegneria genetica» (N 18.3.16, Bourgeois; S 14.3.17)

Testo depositato: ll Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione in modo che anche in Svizzera le derrate alimentari prodotte senza ricorrere all'ingegneria genetica possano essere valorizzate secondo modalità analoghe a quelle praticate nei Paesi vicini. L'adeguamento s'impone soprattutto per le derrate alimentari d'origine animale prodotte senza utilizzare animali o foraggi transgenici.

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso una modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02, RU 2020 2229) che consente l'indicazione «senza OGM» se per l'alimentazione degli animali non sono stati utilizzati né piante foraggere geneticamente modificate né prodotti da esse derivati. La modifica è in vigore dal 1° luglio 2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2017 P 16.3762

Attenzione pericolo! Deodoranti contenenti sali di alluminio (N 2.5.17, Mazzone)

Testo depositato: La scienza avanza a tutta velocità. Dopo la discussione sul postulato 14.3344 durante la sessione estiva del 2016, sono stati resi pubblici i preoccupanti risultati di uno studio condotto dal professore e oncologo André-Pascal Sappino con alcuni collaboratori della facoltà di medicina dell'Università di Ginevra. Per la prima volta è stata dimostrata la tossicità del cloridrato di alluminio per le cellule mammarie umane. Il 90 per cento circa dei deodoranti contiene questa sostanza. Ricordiamoci che nel caso dell'amianto ci sono voluti 50 anni prima che fosse vietato, con gravi conseguenze per la salute delle persone direttamente interessate. Inoltre, più aumenta la pressione sui sali di alluminio, più l'industria cercherà alternative che permettano di limitare efficacemente la secrezione sudorale. Dopo la pubblicazione di questo nuovo studio, la Confederazione deve assolutamente rivolgere la sua attenzione a questo problema e valutare la possibilità di adottare misure specifiche. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di: 1.

analizzare gli studi pubblicati sull'argomento e le possibilità d'intervento della Confederazione;

2.

studiare la possibilità d'introdurre un'avvertenza sui prodotti interessati per mettere in guardia i consumatori dalle conseguenze per la salute;

3.

valutare l'opportunità di vietare sul mercato svizzero i deodoranti contenenti sali di alluminio e di presentare un rapporto in merito.

Postulato adempiuto con il rapporto del 1° luglio 2020 «Attenzione pericolo! Deodoranti contenenti sali di alluminio».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2017 P 17.3418

Permettere la macellazione in azienda anche per il consumo non privato (N 29.9.17, Vogler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali modifiche del diritto sulle derrate alimentari ed eventualmente di altri ambiti sono necessarie per permettere la macellazione in azienda anche per il consumo non privato.

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso una modifica dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190, RU 2020 2521) che disciplina l'uccisione in azienda e al pascolo per la produzione di carne. La modifica è in vigore dal 1° luglio 2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3967

Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari (S 29.11.17, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS)

Testo depositato: ll Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che illustri come poter rafforzare la dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari che non corrispondono alle norme svizzere.

Postulato adempiuto con il rapporto dell'11 settembre 2020 «Obligatorische Deklaration der Herstellungsmethoden von Nahrungsmitteln».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 M 17.3715

Rendere più efficienti i controlli negli allevamenti (N 15.12.17, Munz; S 18.9.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15) affinché i controlli mirati alla protezione e al benessere degli animali migliorino dal punto di vista della qualità e dell'efficienza. La quantità complessiva dei controlli deve invece diminuire.

La modifica deve entrare in vigore il 1° gennaio 2019.

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP; RS 817.032, RU 2020 2441). Sono così date le basi legali che consentono alle autorità d'esecuzione di effettuare controlli sulla protezione degli animali basati sui rischi e quindi di ridurre in funzione dei rischi il numero totale dei controlli.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2020 M 18.3849

Commercializzare il latte delle mucche che allattano (N 14.12.18, Munz; S 12.3.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni quadro giuridiche necessarie affinché il latte delle mucche che allattano possa essere commercializzato legalmente.

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Il 27 maggio 2020 il Dipartimento federale dell'interno ha deciso le modifiche dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108, RU 2020 2281) e dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1; RU 2020 2545) che consentono di commercializzare anche il latte delle mucche che allattano.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Swissmedic 2018 P 18.3092

Scandalo Depakin. Analisi della situazione in Svizzera (S 13.6.18, Maury Pasquier)

Testo depositato: Prego il Consiglio federale di presentare un rapporto sulle vittime degli effetti teratogeni dell'acido valproico, principio attivo del farmaco antiepilettico Depakin e dei suoi generici. Il rapporto dovrà comprendere gli elementi seguenti: 1.

Il numero di reazioni congenite indesiderate scatenate dall'acido valproico registrate finora da Swissmedic e una stima del numero di casi che potrebbero verificarsi in futuro.

2.

Una valutazione dell'efficacia delle misure recentemente adottate per prevenire nuovi casi, quali l'aggiornamento del foglietto illustrativo e della confezione del medicamento o l'informazione ai professionisti e ai pazienti.

3.

Spiegazioni sul tempo intercorso tra la scoperta degli effetti teratogeni e il momento in cui le donne ne sono state sistematicamente informate e proposte per evitare che quanto accaduto si ripeta con altri medicamenti.

4.

Un quadro delle disposizioni legali vigenti o delle modifiche legislative eventualmente necessarie per garantire alle vittime la possibilità di essere risarcite anche a distanza di anni dalla lesione (p. es. estensione del termine di prescrizione in caso di danno fisico differito, come inizialmente previsto nel progetto 13.100).

Postulato adempiuto con il rapporto del 6 dicembre 2019 «Depakine-Skandal. Untersuchung der Situation in der Schweiz». Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia 2014 P 14.3382

Bilancio sull'attuazione in Svizzera del diritto a essere sentiti di cui all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (N 8.9.14, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, in collaborazione con i cantoni, se il diritto a essere sentiti di cui all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CDF) è rispettato in Svizzera, soprattutto nelle procedure giuridiche e amministrative, e dove sono necessari miglioramenti. Dovrà stilare un rapporto che tracci un bilancio dettagliato sull'attuazione di questa convenzione nel nostro Paese e formulare raccomandazioni per il futuro.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 2 settembre 2020 «Das Recht des Kindes auf Anhörung. Bilanz der Umsetzung von Artikel 12 der Kinderrechtskonvention in der Schweiz».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2015 P 14.4026

Presa in carico medica dei casi di violenza domestica.

Politiche e prassi cantonali e opportunità di un mandato esplicito nella LAV (N 5.5.15, Gruppo socialista)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di rilevare le politiche e prassi cantonali relative alla presa in carico medica dei casi di violenza domestica e di analizzare l'opportunità di sancire un mandato esplicito in materia nella legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV).

Postulato adempiuto con il rapporto del 20 marzo 2020: «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt. Politische Konzepte und Praktiken der Kantone sowie Prüfung eines ausdrücklichen Auftrages im Opferhilfegesetz».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2015 P 15.4045

Diritto all'utilizzo dei dati personali. Diritto alla copia (N 18.12.15, Derder)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui esamina in che misura i privati e l'economia potrebbero approfittare dell'ulteriore utilizzo dei dati personali, valutando in particolare il «diritto alla copia» per i privati.

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2016 P 16.3386

Riappropriazione dei dati personali. Favorire l'autodeterminazione informatica (N 30.9.16 Béglé)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di vagliare il miglior mezzo per favorire la riappropriazione dei dati personali da parte delle persone.

La digitalizzazione dell'economia e della società si fonda sulla trasmissione di dati personali il cui controllo sfugge alle persone. È ormai possibile correggere questa situazione e passare da un «big data» incontrollato a un «self data» responsabile. Per conseguire tale obiettivo negli Stati Uniti è praticata una politica di «smart disclosure».

Si tratterebbe di indurre gli enti privati e pubblici a permettere ai cittadini di accedere senza condizioni ai loro dati in formati aperti e standard, semplificandone il riutilizzo.

Le persone potrebbero quindi condividere i loro dati, negoziarli o gestirli a fini personali. Queste nuove esigenze favorirebbero la nascita di tutta un'industria di servizi digitali innovativi.

Nel quadro della strategia «Svizzera digitale» il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale della giustizia di analizzare la necessità di regolamentazione per l'introduzione della portabilità dei dati personali specifica al campo e al settore. Nel frattempo, tuttavia, nell'ambito della revisione totale della legge sulla protezione dei dati (nLPD; 17.059) il Parlamento ha introdotto un generale «diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi», la cosiddetta «portabilità dei dati» (art. 28 e seg. nLPD). Il progetto è stato approvato nella votazione finale del 25 settembre 2020 (FF 2020 6695).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i due postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2016 P 16.3897

Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati) (N 16.12.16, Arslan)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di verificare l'efficacia della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati) e di allestire un corrispondente rapporto all'attenzione del Parlamento. Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o lo sono stati soltanto in parte, dovrà indicare le misure da adottare.

Postulato adempiuto con il rapporto del 29 gennaio 2020: «Evaluation der Bestimmungen im Zivilgesetzbuch zu Zwangsheiraten und Minderjährigenheiraten».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 M 17.3264

Estensione della cosiddetta piccola normativa sui pentiti ai membri di organizzazioni terroristiche (N 31.5.17, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale, nel quadro dell'approvazione e dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla prevenzione del terrorismo, una normativa volta

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a estendere ai membri di organizzazioni terroristiche la disposizione riguardante l'attenuazione della pena contenuta nell'articolo 260ter numero 2 del Codice penale (la cosiddetta piccola normativa sui pentiti).

Il Consiglio federale ha soddisfatto la richiesta della mozione concernente l'estensione della cosiddetta piccola normativa sui pentiti ai membri di organizzazioni terroristiche, presentata nel disegno di legge e nel messaggio del 14 settembre 2018; 18.071. Il progetto è stato approvato nella votazione finale del 25 settembre 2020 (FF 2020 6945).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2018 M 16.3945

Garantire la sicurezza delle comunità religiose dalla violenza terroristica ed estremista (S 9.3.17, Jositsch; N 7.3.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare, insieme ai Cantoni, quali misure di ampia portata possono essere adottate per garantire la sicurezza delle comunità religiose particolarmente minacciate dalla violenza terroristica ed estremista e quali basi legali sarebbero necessarie per la loro eventuale attuazione.

La mozione ha condotto a diversi lavori d'attuazione volti ad aumentare la sicurezza delle comunità religiose e di altro tipo dalla violenza terroristica ed estremista. Il 24 novembre 2017 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle città hanno elaborato congiuntamente e adottato il Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (PAN), che prevede 26 misure. Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso un finanziamento d'incentivazione di 5 milioni di franchi per l'attuazione delle misure. Il 1° novembre 2019 è entrata in vigore l'ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (RS 311.039.6), che consente alla Confederazione di concedere aiuti finanziari per progetti di prevenzione e di sicurezza, in particolare anche negli ambiti edile, tecnico e organizzativo. Pertinenti domande sono già state accolte nel 2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2018 P 17.4181

Fare luce sulle adozioni illegali dalla Svizzera di bambini provenienti dallo Sri Lanka negli anni 80 (N 16.3.18, Ruiz Rebecca)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, in collaborazione con i Cantoni, le pratiche degli intermediari privati nonché delle autorità cantonali e federali concernenti le adozioni di bambini provenienti dallo Sri Lanka negli anni Ottanta. Stilerà un rapporto che faccia luce sulle allegazioni di pratiche illecite, sulle informazioni in possesso delle autorità e sulle misure adottate all'epoca. Il rapporto indicherà pure gli sforzi profusi e i mezzi a disposizione per sostenere le persone interessate nella ricerca delle loro origini. Infine, il rapporto analizzerà il quadro normativo attuale relativo alle procedure internazionali di adozione e formulerà raccomandazioni sulle pratiche e sul quadro legislativo attuale e futuro.

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FF 2021 747

Postulato adempiuto con il rapporto dell'14 dicembre 2020: «Adozioni illegali di minori provenienti dallo Sri Lanka: analisi storica, ricerca delle origini, prospettive».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3530

Riforma delle pene detentive «a vita» per i reati particolarmente gravi (S 19.9.18, Caroni)

2019 P 18.3531

Riforma delle pene detentive «a vita» per i reati particolarmente gravi (N 13.6.19, Rickli Natalie [Schwander])

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come si potrebbe riformare l'attuale sistema delle pene detentive «a vita» (e la relativa liberazione) per tenere meglio conto dei reati particolarmente gravi.

Postulati adempiuti con il rapporto del 25 novembre 2020: «Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe für besonders schwere Straftaten».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2020 M 20.3157

Sospensione delle esecuzioni. Deroga per il settore del turismo (N 6.5.20, Commissione degli affari giuridici CN, S 6.5.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di prolungare fino al 30 settembre 2020, esclusivamente a beneficio del settore del turismo, la sospensione delle esecuzioni. Questa misura si applica unicamente ai crediti dei clienti nei confronti delle agenzie di viaggio e dei tour operator (ovvero il diretto partner contrattuale del cliente) e dunque non ad altri crediti, come ad esempio quelli concernenti il contratto di locazione. Questo significa che fino a tale data i clienti non potranno escutere le agenzie di viaggio o avviare un procedimento giudiziario nei loro confronti.

Nella seduta del 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha emanato una sospensione temporanea delle esecuzioni per il settore del turismo. Con l'emanazione dell'ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi (RU 2020 1749) ha pertanto adempiuto la mozione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale di polizia 2018 P 18.3551

Misure contro le mutilazioni genitali femminili (N 28.9.18, Rickli Natalie)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le misure che permettono di proteggere meglio le minorenni e le donne dalle mutilazioni genitali femminili. Può ad esempio effettuare un confronto giuridico con altri Paesi, analizzando le misure preventive da essi adottate..Deve pure esaminare i motivi per cui questi reati non sono denunciati in Svizzera e le possibilità di migliorare la situazione.

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FF 2021 747

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 25 novembre 2020 «Massnahmen gegen die weibliche Genitalverstümmelung».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato della migrazione 2016 M 15.3484

Rifugiati. Alla luce delle tragedie nel Mediterraneo, fornire un aiuto rapido e concreto in loco e aprire una breccia nella fortezza Europa (N 10.12.15, Gruppo dei Verdi; S 16.6.16; punti 1-4 e 6 respinti.)

Testo depositato: La Svizzera può, autonomamente e in collaborazione con gli Stati Dublino, contribuire in maniera determinante a mitigare tale catastrofe: 1.

Il Consiglio federale ripristina rapidamente, tramite decreto federale urgente, la possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate.

2.

Provvede ad attuare rapidamente la decisione di accogliere 3000 rifugiati siriani (contingenti di rifugiati e ricongiungimento familiare). Insieme ai cantoni provvede inoltre ad approntare rapidamente i preparativi necessari ad accogliere un importante contingente supplementare di rifugiati siriani.

3.

Si adopera in favore di una riforma del sistema Dublino volta a introdurre tra gli Stati contraenti una ripartizione dei rifugiati a seconda della forza economica dei singoli Paesi.

4.

Si adopera affinché gli Stati Dublino introducano un meccanismo che consenta ai rifugiati di presentare una domanda d'asilo senza dover immigrare illegalmente per il tramite di passatori.

5.

Aiuta direttamente i Paesi UE più sollecitati, Italia e Grecia, ad affrontare le particolari sfide con cui sono confrontati. Il sostegno può essere di tipo finanziario o logistico.

6.

Potenzia considerevolmente e celermente l'aiuto in loco per i rifugiati della guerra civile siriana.

Di questi sei punti, solo il numero 5 è stato trasmesso.

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato il patto sulla migrazione e l'asilo, volto a dare nuovi impulsi alle discussioni sulla riforma dell'asilo a livello dell'UE. Il Consiglio federale continua ad adoperarsi per una riforma durevole del sistema Dublino e una equa ripartizione dei richiedenti l'asilo. La Svizzera s'impegna a livello bilaterale ed europeo negli Stati Dublino Grecia e Italia. In Grecia in particolare, nel 2020 ha sostenuto progetti tesi a migliorare le condizioni di ammissione e di alloggio di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) e misure di lotta alla COVID-19. In occasione dell'incendio del settembre 2020 nel campo profughi Moria sull'isola di Lesbo, la Svizzera ha inoltre immediatamente inviato materiale di soccorso e una squadra di pronto intervento. Nel 2020 ha anche accolto un totale di 91 bambini e adolescenti provenienti dalla Grecia. Al fine di consolidare la gestione della migrazione negli Stati dell'UE, nel quadro del suo secondo contributo ad alcuni 26 / 56

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Stati membri dell'UE (crediti quadro «coesione» e «migrazione») la Svizzera intende pure finanziare progetti nei Paesi europei particolarmente toccati dai flussi migratori.

Il Parlamento ha in linea di massima approvato i due crediti quadro durante la sessione invernale 2019, tuttavia con la riserva di non prendere impegni se e fintantoché l'UE adotterà misure discriminatorie nei confronti della Svizzera. A causa di questa riserva, finora la collaborazione non è stata avviata.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione (in particolare il numero 5, unico punto accolto da entrambe le Camere) e propone di toglierla dal ruolo.

2016 P 15.3955

Migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente (N 3.3.16, Pfister Gerhard)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di chiarire e illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Dovrà parimenti chiarire in che misura i richiedenti l'asilo possono essere integrati nel mercato del lavoro non appena ripartiti tra i Cantoni.

In origine era previsto di considerare la richiesta del postulato nel quadro del rapporto alla base della decisione del Consiglio federale sul proseguimento dei lavori relativi al programma pilota Pretirocini d'integrazione. Il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha adottato misure di promozione del potenziale di lavoro già presente sul territorio e deciso di estendere il suddetto programma a ulteriori gruppi di persone prolungandolo di due anni. Non è quindi più necessario che il Consiglio federale presenti un rapporto sul pretirocinio d'integrazione, in quanto la SEM informa regolarmente in merito ai risultati del programma pilota, sottoposto a continua valutazione.

La richiesta del postulato è stata ampiamente soddisfatta con il rapporto del gruppo di coordinamento dell'Agenda Integrazione Svizzera, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 25 aprile 2018, nonché con la decisione del Consiglio federale del 10 aprile 2019 di attuare l'Agenda Integrazione e di aumentare l'importo forfetario per l'integrazione. Con l'Agenda Integrazione è in particolare adempiuta la richiesta del postulato di migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Nel quadro del mandato successivo relativo all'Agenda Integrazione è stato pure analizzato il sistema di finanziamento nel settore dell'asilo e dei rifugiati (importo forfetario globale) e sono stati proposti miglioramenti del sistema d'incentivazione a livello tecnico. Questi miglioramenti si trovano attualmente in consultazione presso i Cantoni. Si prevede che il Consiglio federale possa decidere gli adeguamenti del sistema di finanziamento nel secondo trimestre 2021.

La seconda richiesta del postulato, ossia che i richiedenti l'asilo possano essere integrati nel mercato del lavoro non appena ripartiti tra i Cantoni, è già stata adempiuta con la velocizzazione della procedura d'asilo. Ai Cantoni sono attribuiti meno
richiedenti l'asilo e le decisioni sono prese più rapidamente. Con la revisione della legge sull'asilo del 1° marzo 2019 è stato inoltre abrogato il divieto di lavorare durante i primi sei mesi dall'entrata nel Paese, per cui i richiedenti l'asilo possono in linea di massima già iniziare a esercitare un'attività lucrativa non appena sono attribuiti a un 27 / 56

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Cantone. Dall'entrata in vigore dell'Agenda Integrazione, il 1° maggio 2019, i Cantoni possono impiegare risorse federali per la promozione precoce in ambito linguistico e formativo per i richiedenti l'asilo. Nel quadro dei suddetti lavori di approfondimento relativi all'Agenda Integrazione sono infine state formulate raccomandazioni a destinazione dei Cantoni volte a migliorare con pertinenti misure anche la rapida integrazione professionale dei richiedenti l'asilo.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3381

Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers (N 12.6.18, Commissione delle istituzioni politiche CN)

Testo depositato: Tenendo conto delle esperienze fatte nel Cantone di Ginevra con l'operazione «Papyrus», il Consiglio federale è incaricato di esaminare i seguenti punti e di presentare in un rapporto: ­

un elenco di tutti i diritti ad affiliarsi alle assicurazioni sociali e a percepire le relative prestazioni che sono accordati anche alle persone prive di un regolare statuto di soggiorno (sans papiers);

­

le conseguenze di un'eventuale revoca di questi diritti sia per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, sia per i sans papiers coinvolti;

­

l'accesso dei sans papiers alle scuole e ad altri servizi pubblici;

­

l'attuale prassi inerente allo scambio di dati fra le diverse autorità che sono in contatto con i sans papiers;

­

l'esecuzione delle pertinenti disposizioni penali e la prassi giuridica in caso di infrazioni che hanno un legame con i sans papiers (impiego, proposte d'impiego, locazione di abitazioni);

­

il numero annuo di casi giuridici sull'arco degli ultimi cinque anni, classificati per tipo di infrazione;

­

la pratica corrente in materia di regolarizzazione del soggiorno di sans papiers nonché l'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa in base ai criteri che definiscono i casi particolarmente gravi (art. 31 LAsi)

­

il numero annuo di regolarizzazioni sull'arco degli ultimi cinque anni;

­

le possibili soluzioni per persone senza permesso di soggiorno.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2020 «Gesamthafte Prüfung der Problematik der Sans-Papiers».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3506

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Armonizzazione della procedura di contravvenzione in caso di violazione della procedura di notifica ai sensi della legge sui lavoratori distaccati e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (S 19.9.18, Abate)

FF 2021 747

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di studiare una modifica dell'Ordinanza concernente la graduale introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP), affinché per il mancato rispetto della procedura di notifica da parte di un prestatore di servizio indipendente o da parte di un datore di lavoro svizzero, possa essere comminata una sanzione amministrativa, anziché una multa di natura penale.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 18 novembre 2020 «Meldepflicht nach dem Entsendegesetz und nach der Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs. Sanktionsverfahren bei Verstössen vereinheitlichen».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 M 18.3409

Attuazione di una politica d'asilo equa in materia di Eritrea (S 19.9.18, Müller Damian; N 4.3.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di attuare una politica d'asilo equa per quanto concerne l'Eritrea. L'Eritrea è un tema ampiamente dibattuto. Da tutti i partiti piovono interventi, che perseguono quasi tutti l'obiettivo di rimpatriare il più rapidamente possibile i richiedenti l'asilo eritrei. Gli Eritrei nelle stazioni e nei luoghi culturali e turistici costituiscono un tema scottante. Secondo la statistica sull'asilo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), 13 504 cittadini eritrei si trovano in procedura d'asilo in Svizzera (stato: 30 aprile 2018). Circa 9400 sono stati ammessi provvisoriamente. Quasi due terzi di loro (6000) sono considerati rifugiati.

Ad essi non si applica la prassi inasprita che la SEM persegue fondandosi su una decisione del Tribunale amministrativo federale del 2016. Quest'ultimo ha infatti confermato che non si può parlare di guerra, guerra civile o situazione di violenza generalizzata in Eritrea, per cui non si può ritenere generalmente inesigibile l'esecuzione degli allontanamenti verso l'Eritrea. Secondo il segretario di Stato Mario Gattiker, la SEM esaminerà a fondo gli altri 3400 casi entro la fine del 2019. Si prevede di avviare a breve un corrispondente progetto pilota con 200 partecipanti.

In concreto, il Consiglio federale è incaricato di: 1.

utilizzare in maniera più sistematica il margine di manovra giuridico per revocare il maggior numero possibile di ammissioni provvisorie (soprattutto di persone non integrate e a carico dell'aiuto sociale);

2.

riesaminare i casi dei 3400 Eritrei ammessi provvisoriamente e redigere entro fine febbraio 2020 un rapporto all'attenzione del Parlamento che illustri i motivi per cui l'ammissione provvisoria non è stata revocata e indichi se gli interessati sono già partiti o si trovano ancora in Svizzera;

3.

potenziare senza indugi la presenza diplomatica in Eritrea in modo da poter eseguire i rinvii decisi. Il suddetto rapporto dovrà illustrare in dettaglio gli sforzi profusi dal Consiglio federale nell'ambito dei rimpatri coatti in Eritrea.

Mozione adempiuta con il rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2020 «Eritrea: Überprüfung von vorläufigen Aufnahmen wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs durch das Staatssekretariat für Migration SEM».

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale 2010 M 09.4081

Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro (S 16.3.10, Hess; N 15.9.10)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di assicurare che il servizio di polizia aerea (interventi) sarà adeguatamente garantito anche al di fuori dei normali orari di lavoro.

L'esercito ha previsto un'attuazione a tappe della mozione entro la fine del 2020. Da tale data è garantito un servizio permanente di polizia aerea. Il progetto procede come previsto. Il necessario aumento del personale ha potuto essere gradualmente realizzato. Per contro, non è ancora stato possibile concretizzare nell'entità auspicata l'aumento del personale della sicurezza aerea presso skyguide; tuttavia, le prestazioni nel quadro della QRA (quick reaction alert) possono essere fornite in qualsiasi momento grazie all'ottimizzazione dell'impiego.

Nel 2016 è stata attuata la prima tappa. Sull'arco di 50 settimane due FA/-18 armati posti di volta in volta in prontezza d'allarme dalle ore 08.00 alle 18.00 hanno potuto decollare entro 15 minuti al massimo. Conformemente a quanto pianificato, il 2 gennaio 2017 la prontezza è stata estesa al fine settimana e a tutti i giorni festivi. Dal 1° gennaio 2019 alla fine del 2020 i due aerei QRA hanno garantito nel quadro della terza tappa di ampliamento una prontezza quotidiana dalle ore 06.00 alle ore 22.00.

Dalla fine del 2020 la prontezza è garantita sull'arco delle 24 ore, in completo adempimento di quanto auspicato dall'autore della mozione. Il progetto sarà formalmente concluso a fine marzo 2021.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Difesa 2018 M 17.3507

Un comando Cyber Defence con cybertruppe per l'esercito svizzero (S 25.9.17, Dittli; N 13.12.17; S 6.3.18; testo adottato con modifiche)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di costituire in seno all'esercito svizzero, per l'adempimento dei compiti dell'esercito (secondo l'art. 58 della Costituzione), un comando Cyber Defence militare di dimensioni adeguate, comprendente cybertruppe (militari di milizia). Il comando sarà formato da 100 a 150 specialisti informatici/cyber professionisti e le cybertruppe di milizia comprenderanno 400 a 600 militari, organizzati ad esempio come un cyberbattaglione. Per l'istruzione delle cybertruppe sarà creata una scuola reclute cyber. Il nuovo comando Cyber Defence 30 / 56

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dell'esercito svizzero e le rispettive cybertruppe di milizia devono adempiere almeno i compiti seguenti: 1.

proteggere in permanenza e in tutte le situazioni i sistemi e le infrastrutture dell'esercito da cyberattacchi;

2.

in caso di difesa, devono essere abilitati a condurre autonomamente cyberoperazioni (cyberesplorazione, cyberdifesa, cyberattacchi) come corpo di truppa completo o con parti di esso;

3.

nell'ambito della legge federale sulle attività informative, a titolo sussidiario appoggiare il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e proteggere i sistemi di quest'ultimo;

4.

fornire un appoggio sussidiario ai gestori di infrastrutture critiche;

5.

fornire un appoggio sussidiario alle autorità federali e cantonali civili nelle questioni cyber. A tal fine, l'esercito svizzero;

6.

instaura una stretta cooperazione con gli istituti accademici (ad es. i Politecnici di Zurigo e Losanna), con il settore dell'informatica e con i rappresentanti di infrastrutture potenzialmente minacciate (energia, trasporti, banche, ecc.);

7.

predispone prontamente i concetti organizzativi necessari, quali la struttura e la composizione del comando, la dottrina d'impiego, la ricerca di specialisti informatici/cyber, il reclutamento di soldati informatici/cyber, l'istruzione, l'acquisizione delle risorse, ecc.

Il Consiglio federale ha dato seguito alla richiesta della mozione nel quadro della revisione della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito 2023; posta in consultazione a inizio ottobre 2020, la revisione sarà trattata dalle Camere federali negli anni 2021/22. In tale contesto si prevede di trasformare, per inizio 2024, la Base d'aiuto alla condotta (BAC) in un Comando militare Ciber orientato all'impiego. Il futuro Comando Ciber dovrà fornire tutte le capacità chiave necessarie negli ambiti monitoraggio della situazione, ciberdifesa, prestazioni TIC, aiuto alla condotta, crittologia e guerra elettronica. Negli anni a venire si prevede inoltre di aumentare gli effettivi di personale nel settore ciber. I dati precisi sugli effettivi del personale professionista sono classificati. In seno alle formazioni di milizia dell'esercito saranno creati, per il 1° gennaio 2022, un battaglione ciber e uno stato maggiore specializzato ciber, con un aumento degli effettivi della milizia dagli attuali circa 200 militari a 575 militari.

L'aumento degli effettivi del personale di milizia è volto soprattutto a incrementare la capacità di resistenza dei mezzi operativi dell'esercito nell'ambito ciber. Nel 2018 si è svolto per la prima volta il corso di formazione ciber. Finalizzato alla formazione di specialisti in materia, il corso dura complessivamente 40 settimane. Dall'autunno 2019, le persone che hanno assolto il corso di formazione possono conseguire l'attestato professionale federale di «cyber security specialist». In diverse scuole universitarie l'assolvimento del corso di formazione è computato al ciclo di studi, di principio o a seconda dei casi, con fino a 21 crediti ETCS. Per incrementare ulteriormente la qualità dell'istruzione, la formazione in seno all'esercito è completata con uno stage pratico in collaborazione con partner esterni (segnatamente presso diversi corpi di polizia, gestori di infrastrutture critiche e grandi aziende svizzere attive nei settori IT 31 / 56

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e ciber). Gli obiettivi perseguiti dall'autore della mozione potranno essere realizzati nel quadro delle misure già attuate e di quelle pianificate per gli anni a venire.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 M 19.3427

Rinuncia all'inutile istituzione di un Comando Supporto nell'esercito (N 27.09.19, Gruppo UDC; S 16.06.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di rinunciare all'istituzione di un Comando Supporto e, pertanto, al raggruppamento della Base d'aiuto alla condotta e della Base logistica dell'esercito nonché di sottoporre al riguardo al Parlamento una corrispondente modifica della legge militare. Attualmente non è più ravvisabile alcun plusvalore di tale ampia riorganizzazione ed estensione della burocrazia nel Dipartimento federale della difensa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) si era previsto di raggruppare in un nuovo Comando Supporto, a partire dal 2023, la Base d'aiuto alla condotta (FUB), la Base logistica dell'esercito (BLEs) e il servizio sanitario dell'esercito. Al momento attuale l'istituzione di un Comando Supporto non comporterebbe tuttavia alcuna possibilità di ottimizzazione rispetto all'organizzazione attuale. Le unità organizzative interessate e i rispettivi processi funzionano correttamente e sono oggetto di costanti miglioramenti.

Si rinuncia pertanto all'istituzione di detto Comando. L'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (RS 513.1), che è stata posta in consultazione a inizio ottobre 2020 e sarà trattata dalle Camere federali negli anni 2021/22, sarà modificata di conseguenza.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale della protezione della popolazione 2015 M 14.3590

Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile (N 26.9.14, Müller Walter; S 10.3.15)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali affinché i militi della protezione civile abbiano diritto alla riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio.

Nel messaggio del 21 novembre 2018 concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile il Consiglio federale ha espresso il parere che la mozione di Walter Müller può essere tolta dal ruolo (FF 2019 477, pag. 493). Il 14 giugno 2019 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di non toglierla dal ruolo. Il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio nazionale e il 9 settembre 2019 si è espresso a sua volta contro lo stralcio della mozione adducendo la motivazione che non era ancora disponibile l'adeguamento dell'ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO).

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Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'OTEO per il 1° gennaio 2021. I dettagli del computo dei giorni di servizio sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono ora disciplinati in tal sede. Ai fini dell'adempimento della mozione sono determinanti in particolare le disposizioni concernenti il computo dei giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell'inizio dell'assoggettamento alla tassa (art. 5a cpv. 2), il riporto all'anno successivo di giorni di servizio di protezione civile non ancora computati (art. 5a cpv. 3) e il computo di giorni di servizio di protezione civile prestati dai sottoufficiali superiori e dagli ufficiali dopo il termine dell'obbligo di assoggettamento (art. 54a).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

armasuisse 2017 P 17.3243

Innovazione e sicurezza. Un'alleanza d'interessi cruciale per la prosperità e l'autonomia della Svizzera (N 16.6.17, Golay)

Testo depositato: Il Consiglio federale è pregato di presentare un rapporto interdipartimentale sulla sua strategia d'incoraggiamento al rafforzamento delle imprese svizzere di punta che, data la natura specifica della loro tecnologia o della loro attività, sono essenziali per il futuro sviluppo economico e per la sicurezza nazionale. È vero che la «Base tecnologica e industriale importante per la sicurezza» censisce, come prevede la politica d'armamento del Consiglio federale, alcune imprese che ne fanno richiesta. Ma il fatto di essere censiti non offre alcuna garanzia di collaborazione con il governo e non riesce quindi a impedire la fuga all'estero di know-how e prodotti. La Commissione per la tecnologia e l'innovazione svolge un ruolo notevole d'incoraggiamento all'innovazione, ma il suo settore d'interesse è ampio. Il rapporto richiesto dovrà trattare trasversalmente incoraggiamenti affinché le tecnologie identificate come cruciali per la prosperità e la sicurezza del Paese si sviluppino e poi vengano sfruttate in Svizzera.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Innovation und Sicherheit. Ein Tandem, da für den Wohlstand und die Unabhägigkeit del Schweiz entscheidend ist» Il Consiglio federale ritiente adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale dello sport 2018 M 18.4150

Cofinanziamento dell'attività di gara e allenamento presso gli impianti sportivi di importanza nazionale (S 13.3.19, Engler; N 6.6.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali per il cofinanziamento di attività di gara e di allenamento presso impianti sportivi di importanza nazionale tramite l'adeguamento dell'ordinanza sulla promozione dello sport (art. 41 cpv. 3 lett. e, nuovo), affinché essi possano essere utilizzati conformemente alla loro destinazione per la pratica dello sport popolare e di competizione da bambini, giovani e adulti.

Il 13 dicembre 2019 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo; RS 415.01). In tal sede è stato precisato che i contributi federali sono destinati anche al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale. I contributi federali sono calcolati in base all'uso effettivo di tali impianti (art. 41 cpv. 3 e 5). Le relative disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2020.

Con il preventivo 2020 sono stati iscritti nel budget dell'Ufficio federale dello sport 10 milioni di franchi per l'uso di impianti sportivi di importanza nazionale. Tali contributi a destinazione vincolata sono versati alle federazioni sportive nazionali da Swiss Olympic nel quadro di una convenzione sulle prestazioni (art. 41 cpv. 1 e 2 OPSpo).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale delle finanze Segreteria generale 2017 M 17.3508

Creazione di un centro di competenza per la cyber-sicurezza a livello di Confederazione (S 19.9.17, Eder, N 7.12.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare, nell'ambito della corrente rielaborazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC), un centro di competenza per la cybersicurezza a livello di Confederazione e di introdurre le misure necessarie a tale scopo. Questa unità organizzativa ha il compito di rafforzare e coordinare le competenze richieste per garantire la cybersicurezza in tutta l'amministrazione federale. Il centro di competenza deve agire in modo efficace a livello interdipartimentale; ciò significa che deve avere la facoltà di impartire istruzioni agli uffici nell'ambito della cybersicurezza. Inoltre collabora con i rappresentanti del mondo scientifico (università, politecnici, scuole universitarie professionali), con l'industria informatica e con le grandi aziende che gestiscono l'infrastruttura (segnatamente nei settori dell'energia e dei trasporti).

2018 P 16.4073

Cyberrischi. Per una protezione globale, indipendente ed efficace (N 28.2.18, Golay)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto sull'applicazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC) i cui effetti sono impercettibili per la popolazione e l'economia. Il rapporto dovrà affrontare le questioni e i rischi inerenti alla suddivisione tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) delle competenze in quest'ambito, la gestione delle crisi importanti e di portata nazionale, le questioni e i rischi connessi a una dipendenza da fornitori di servizi con sede all'estero o di proprietà estera, il mantenimento di competenze avanzate in Svizzera nonché l'intensificazione delle collaborazioni tra il mondo accademico, l'industria e la Confederazione.

2018 P 18.3003

Una ciberstrategia globale chiara per la Confederazione (N 6.3.18, Commissione della politica di sicurezza CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare, entro la fine del 2018, una strategia globale chiara per la protezione e la difesa del cyberspazio civile e militare. A tal fine si devono tenere in considerazione i lavori in corso nell'ambito della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC). La strategia globale, che non deve consistere semplicemente nel raggruppare i piani d'azione che i dipartimenti hanno già elaborato o stanno elaborando (il risultato di questa operazione deve essere maggiore della somma di due elementi), deve contenere almeno i punti seguenti:

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­

una chiara definizione del mandato dell'esercito nell'ambito della cyberdifesa;

­

una chiara definizione del mandato delle autorità civili competenti in questo ambito;

­

una delimitazione e una rappresentazione delle competenze (organigramma con tutti gli organi coinvolti nella protezione contro i cyber-rischi, compresi i capitolati d'oneri della Confederazione) sulla base dei punti precedenti;

­

un piano di finanziamento (contenente gli eventuali acquisti e i relativi costi d'esercizio) e un piano realistico di reclutamento del personale per la Difesa e le autorità civili competenti in materia di cyberdifesa;

­

un confronto internazionale ­ tra la Svizzera e i Paesi rilevanti in termini di struttura, volume e approccio ­ per quanto concerne le risorse e i mezzi finanziari a disposizione per il cyberspazio militare e civile.

Il rapporto dovrà menzionare a) il sostegno ausiliario fornito alle autorità civili e b) le possibili situazioni di emergenza e di difesa nelle quali il Consiglio federale impiega alcune unità dell'esercito come riserva strategica.

Mozione e postulati adempiuti con il rapporto del Consiglio federale del 27 novembre 2019 «Bericht über die Organisation des Bundes zur Umsetzung der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti la mozione e i due postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2018 P 17.4295

Standard di sicurezza per i dispositivi connessi a Internet, che costituiscono una delle maggiori minacce per la cyber-sicurezza (N 16.3.18, Glättli)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare un breve rapporto che illustri come, nel settore in rapida crescita dei dispositivi connessi a Internet («Internet of Things», loT), si possa migliorare la sicurezza di questi dispositivi e renderne più difficile l'uso improprio per fini criminali.

Elenco non esaustivo dei punti da esaminare o illustrare: 1.

una breve panoramica dei principali attacchi in rete tramite dispositivi connessi a Internet;

2.

un resoconto delle direttive internazionali in materia di sicurezza applicabili a questi dispositivi (analogamente alle norme di omologazione per gli apparecchi elettrici) e del loro stato di attuazione in Svizzera;

3.

l'introduzione di direttive interne per la Confederazione e le aziende parastatali che comprendano condizioni di sicurezza per l'acquisto e l'uso dei dispositivi connessi a Internet;

4.

l'introduzione di direttive in materia di sicurezza per i gestori di infrastrutture critiche: requisiti di sicurezza da rispettare per l'acquisto e l'uso di questi dispositivi;

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5.

la possibilità di aumentare, tramite obblighi di notifica o incentivi, le probabilità che le lacune note in materia di sicurezza dei dispositivi siano segnalate a un servizio centrale (ad es. Melani);

6.

la possibilità di chiedere ai produttori, almeno durante il periodo di garanzia, aggiornamenti di sicurezza per colmare le lacune riscontrate.

Il rapporto deve essere semplice e conciso e presentare eventualmente proposte concrete per l'attuazione a livello di ordinanza o di legge. Laddove possibile, è preferibile il sostegno all'elaborazione di standard internazionali o al loro recepimento piuttosto che una soluzione specifica per la Svizzera.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 29 aprile 2020 «Sicherheitsstandards für Internet-of-Things-Geräte (IoT)».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2017 P 17.3842

Quale è l'impatto delle normative svizzere sulle opportunità d'investimento delle nostre PMI in Africa?

(N 15.12.17, Chevalley)

Testo depositato: Chiedo al Consiglio federale di analizzare come si ripercuotono le diverse normative svizzere (accesso al finanziamento bancario, politica di attuazione delle direttive della FINMA, governo d'impresa imposto alle aziende ecc.) sulle opportunità di investimento delle nostre imprese nel continente africano. Le costrizioni causate da queste normative non pongono un freno agli investimenti e alla partecipazione di un numero considerevole di PMI svizzere allo sviluppo di un continente in piena crescita economica? Quali provvedimenti andrebbero presi per migliorare la situazione?

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 2 settembre 2020 «Einfluss der Schweizer Finanzmarktregulierung auf Investitionsmöglichkeiten von Schweizer KMU in Afrika».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 17.3620

Trasparenza circa le conseguenze in termini di costi delle circolari FINMA (S 19.9.17, Germann)

2018 P 17.3566

Trasparenza circa le conseguenze in termini di costi delle circolari FINMA (N 6.3.18, Vogler)

Testo depositato (dei postulati 17.3566 e 17.3620): Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto i costi a cui devono far fronte gli istituti finanziari a seguito dell'attività di regolamentazione esercitata dalla FINMA tramite lo strumento delle circolari.

Postulati adempiuti con il rapporto del Consiglio federale del 20 marzo 2020 «Kostenfolgen von FINMA-Rundschreiben».

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Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2018 P 17.4204

La vigilanza bancaria è sufficiente a fermare il rischio di riciclaggio di denaro nel settore delle materie prime?

(S 7.3.18, Seydoux-Christe)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sull'efficacia della vigilanza indiretta sugli scambi commerciali effettuati dagli intermediari finanziari nell'ottica del riciclaggio di denaro. Il rapporto fornirà una stima della percentuale delle transazioni di commercio effettuate in uscita dalla Svizzera che sono oggetto di un finanziamento bancario. Illustrerà inoltre in dettaglio quali sono gli obblighi di diligenza delle banche nelle operazioni di questo tipo e analizzerà in quale misura essi vengono attuati concretamente. Analizzerà infine l'efficacia di tale dispositivo e i mezzi per migliorarlo.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 26 febbraio 2020 «Aufsicht über die Rohstoffhandelstätigkeiten unter dem Blickwinkel der Geldwäscherei».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 P 19.3127

Sviluppi internazionali in materia di sostenibilità. Come mantenere la competitività del nostro settore finanziario?

(N 2.3.20, Thorens Goumaz [Girod])

Testo depositato: Nel settore finanziario si sta affermando una tendenza di portata fondamentale a favore della sostenibilità. Al riguardo, l'UE ha pubblicato un ambizioso piano d'azione. La Germania ha appena comunicato che intende diventare il Paese leader nel settore della finanza sostenibile ed elaborare un relativo piano d'azione; il Lussemburgo vuole svolgere un ruolo pionieristico nello sviluppo di prodotti finanziari sostenibili; la Francia ha già emanato disposizioni legislative in materia nonché costituito l'associazione «France for Tomorrow». Si sono mossi nella stessa direzione il Regno Unito e Singapore, rispettivamente con la «Green Finance Initiative» e l'«Asia Soustainable Finance Initiative». Anche alcune organizzazioni internazionali come l'ONU, l'OCSE e il G20 si occupano della tematica. L'Accordo di Parigi sul clima esige che i flussi finanziari siano compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra. Le nuove generazioni, in particolare i millennial, riflettono sulle ripercussioni dei loro investimenti sull'ambiente. In tutto il mondo ci sono investitori che tengono conto di criteri in materia di sostenibilità nell'ambito delle loro decisioni di investimento.

Secondo il Consiglio federale, la finanza sostenibile offre delle opportunità. Nel raffronto con le piazze finanziarie concorrenti, la Svizzera non può rischiare di restare indietro e deve quindi cogliere queste opportunità. Pertanto il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che: 1.

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tracci un bilancio, incentrato sulla sostenibilità, che contempli lo sviluppo delle condizioni quadro e dei mercati sulle piazze finanziarie europee nonché presso i maggiori concorrenti della piazza finanziaria svizzera;

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2.

descriva le conseguenze di questi sviluppi ­ considerando gli atti di «soft law» e in particolare il piano d'azione dell'UE sulla finanza sostenibile ­ per quanto riguarda il raggiungimento degli standard giuridici da parte della Svizzera, la sua competitività e il suo accesso al mercato; spieghi inoltre come assicurare il raggiungimento degli standard giuridici suddetti, la competitività e l'accesso al mercato della Svizzera sul medio e lungo periodo;

3.

indichi eventuali fattori che, nelle condizioni quadro attuali, potrebbero ostacolare l'adattamento ottimale del settore finanziario agli sviluppi sopra descritti; proponga possibili misure che, su base volontaria o in un'altra forma, possano affiancare in modo sensato gli operatori del settore e consentire loro di utilizzare al meglio la trasformazione in atto a livello internazionale verso una finanza più sostenibile.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 24 giugno 2020 Sostenibilità nel settore finanziario svizzero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle finanze 2019 M 16.3399

Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale (N 14.12.17, Bigler; S 17.9.18; N 12.3.19; testo adottato con modifiche)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di ridurre del 4 per cento all'anno, nei tre anni successivi all'accoglimento della mozione, le uscite per l'attribuzione di mandati di consulenza esterna. Oltre a ridurre i costi e potenziare l'efficienza all'interno dell'Amministrazione, deve esporre con trasparenza i costi dei mandati esterni suddivisi per Dipartimento. Deve altresì elaborare direttive che indichino come preservare le conoscenze all'interno dell'Amministrazione federale nei casi normali e quali conoscenze devono essere invece generate attraverso mandati esterni nei casi straordinari.

Il calcolo della riduzione del 4 per cento all'anno poggia sul piano finanziario 2020­ 2022 del 22 agosto 2018 (anno di piano finanziario 2020; spese di consulenza: 212 mio. fr.). Le prescrizioni sono chiaramente soddisfatte nel preventivo 2021 (185 mio. fr.) e negli anni di piano finanziario 2022­2023 (ca. 175 mio. fr. annui).

Inoltre, la quota dei mandati di consulenza esterni rispetto alle uscite per il personale è pari o inferiore al 3 per cento sia nel preventivo 2021 sia negli anni di piano finanziario 2022­2023, ovvero il valore di riferimento che il Consiglio degli Stati ha completato quando ha accolto la mozione è rispettato.

Ai fini di preservare le conoscenze, la Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2020­2023, nel quadro dell'obiettivo «Sfruttare la rete di conoscenze», dispone l'implementazione di piattaforme per l'interazione e lo scambio tra collaboratori e superiori. I lavori successivi al rapporto finale del gruppo di lavoro per la digitalizzazione e l'organizzazione delle TIC prevedono invece come misura l'estensione e lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione e collaborazione. La gestione delle

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conoscenze è inoltre parte integrante della piattaforma digitale interna alla Confederazione, nella quale sono pubblicati anche aspetti su come preservare le conoscenze.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale del personale 2019 P 18.4217

Introduzione di un programma di «fellowship» per l'innovazione nell'amministrazione federale (N 12.6.19, Marti Min Li)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'introduzione di un programma di «fellowship» per l'innovazione. Con questo programma, gli specialisti di talento dei settori informatica, design o innovazione oppure quelli provenienti da aziende innovative o che vantano altre esperienze imprenditoriali fortemente orientate all'innovazione possono lavorare per un periodo determinato presso l'Amministrazione federale.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 18 settembre 2020 Introduzione di un programma di «fellowship» per l'innovazione nell'Amministrazione federale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle dogane 2017 M 17.3188

Il corpo guardie di confine svolga il proprio mandato legislativo e non si occupi di mansioni logistiche in ambito migratorio (N 13.9.17, Romano; S 12.12.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di prendere tutte le misure necessarie affinché il corpo guardie di confine (Cgcf), nell'ambito dell'attività legata ai flussi migratori, possa concentrarsi sul lavoro centrale di controllo della frontiera e di registrazione dei migranti, senza doversi occupare di attività collaterali connesse alla logistica e alla gestione della situazione straordinaria. Nello specifico è fuori luogo che le guardie di confine si occupino di trasporti di migranti, di sorveglianza di infrastrutture e di altre attività non direttamente connesse al mandato conferito dal quadro legislativo. Per queste attività di carattere logistico sono necessarie risorse straordinarie senza fare capo all'effettivo del Cgcf.

In seguito alle esperienze maturate nell'ambito della situazione migratoria nel 2015 e 2016 sono stati adeguati i processi interni, adottate le necessarie misure di efficienza ed esaminata la collaborazione con i vari partner. La situazione straordinaria vissuta nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19 ha mostrato quanto sia importante che le autorità nazionali e cantonali si concentrino sui propri compiti originari, in modo da affrontare insieme una simile situazione. Anche con l'ulteriore sviluppo dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) verso l'Ufficio federale della dogana e 40 / 56

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della sicurezza dei confini (UDSC) si va incontro a questa richiesta. Il nuovo orientamento consente all'AFD di adempiere il proprio mandato principale ­ garantire la sicurezza globale al confine a favore di popolazione, economia e Stato ­ in modo ancora più efficace ed efficiente in un ambiente in rapida evoluzione. Uno dei pilastri di questo nuovo orientamento è il rafforzamento dell'attività operativa, che permette di reagire in maniera flessibile e rapida alle sfide future. Ciò avviene, tra l'altro, mediante la creazione di un profilo professionale uniforme e la concentrazione delle forze operative in un unico ambito direzionale. Il nuovo profilo professionale «specialista dogana e sicurezza dei confini» sostituisce le attuali professioni di «guardia di confine» e «specialista doganale» e consente un controllo a 360 gradi di merci, persone e mezzi di trasporto attraverso un'unica unità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Organo direzione informatica della Confederazione 2016 P 16.3515

Dipendenza da produttori e possibilità di riduzione dei rischi nel settore degli acquisti IT (N 30.9.16, Weibel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di mostrare quanto grande sia la dipendenza dal singolo fornitore di TIC, quali sono le cause, nonché le relative ripercussioni (finanze federali, economia globale ecc.) e i rischi (controllo da parte di imprese ecc.). In particolare deve essere affrontata la problematica dei bandi in cui sono messi a concorso prodotti e dei bandi di concorso «intra-brand» (all'interno di una stessa marca). Ai sensi di una strategia di riduzione dei rischi, occorre mostrare come il Consiglio federale intende ridurre sistematicamente queste dipendenze da produttori in ambito di sistemi e di prodotti TIC esistenti e futuri.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 1° maggio 2019 «Abhängigkeit von Herstellern und Wege zur Risikominderung bei IT-Beschaffungen».

Poiché, al momento delle deliberazioni parlamentari, la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale non aveva ancora deliberato sul rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2019 (20.006), il Parlamento ha respinto lo stralcio del postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Segreteria di Stato dell'economia 2017 P 15.3679

Ridurre la burocrazia semplificando e modernizzando il diritto del lavoro (N 15.6.17, Herzog)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di passare al vaglio le disposizioni legislative e regolamentari del diritto del lavoro alle quali sono sottoposti i datori di lavoro e di presentare un rapporto che illustri in particolare le misure di semplificazione e di modernizzazione di tali disposizioni che permetterebbero di rafforzare la competitività delle imprese svizzere del settore dei servizi. Il Consiglio federale dovrà valutare e avviare sia misure concrete da adottare immediatamente sia una revisione completa della legge sul lavoro che tenga conto anche dei cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro e delle nuove forme di lavoro e nuove tecnologie che li hanno accompagnati.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 ottobre 2020 «Bürokratieabbau durch Vereinfachung und Modernisierung des Arbeitsrechts».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo 2018 P 18.3237

Come semplificare le disposizioni sull'indicazione dei prezzi (S 6.6.18, Lombardi)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di studiare le possibilità di una semplificazione delle disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi e della loro applicazione d'ufficio (articoli da 16 a 23 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, OIP) nell'interesse di tutti i partecipanti alla concorrenza e secondo il criterio del destinatario medio.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 14 maggio 2020 «Vereinfachung der Vorschriften über die Preisbekanntgabe».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo 2018 P 18.3483

Ottimizzare e coordinare gli strumenti di cooperazione allo sviluppo (N 28.9.18, Bourgeois)

Testo depositato: Chiedo al Consiglio federale di stilare un rapporto sulla cooperazione allo sviluppo che verta sui seguenti punti: 1.

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le differenze in termini di funzionamento, fondi versati ed eventuali risultati finanziari tra la SIFEM SA ­ società federale di finanziamento dello sviluppo-, la cooperazione e lo sviluppo economici della SECO e la cooperazione svizzera allo sviluppo in generale;

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2.

le sinergie che potrebbero essere sfruttate tra questi tre sistemi di sostegno finanziario allo sviluppo e le sinergie tra investimenti pubblici e privati nei Paesi emergenti;

3.

nell'ambito delle potenziali sinergie, le misure che il Consiglio federale intente adottare per ottimizzare sul piano finanziario i fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 2020 «Optimierung und Koordinierung der Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura 2018 P 17.4059

Studiare la fattibilità e le modalità di un piano per l'abbandono progressivo del glifosato (N 26.9.18, Thorens Goumaz)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto nel quale studia la fattibilità e le modalità di un piano per l'abbandono progressivo del glifosato in concertazione con le cerchie interessate, in particolare con il settore agricolo. Questo rapporto analizzerà le opportunità e i rischi di un abbandono progressivo del glifosato, nonché il modo in cui queste opportunità possono essere sfruttate e questi rischi ridotti al minimo. Le alternative all'utilizzo del glifosato, attuali o ancora da sviluppare tramite la ricerca, saranno in particolare presentate dal punto di vista del loro potenziale e del loro impatto tecnico, ecologico ed economico.

Il glifosato è un prodotto molto controverso a causa delle incertezze legate al suo impatto sulla salute. Nel 2015 il Centro internazionale di ricerca sul cancro (CIRC), un organo dell'OMS, ha iscritto il glifosato nella categoria dei «cancerogeni probabili» per l'uomo. Poco dopo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno contestato questa valutazione. L'EFSA è stata tuttavia accusata, in seguito, di essersi fondata per il suo rapporto sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione del glifosato depositata da Monsanto, riprendendone un centinaio di pagine. Di fronte a questa situazione, la società civile si è mobilitata e numerosi Paesi europei hanno rifiutato di prorogare l'autorizzazione del glifosato. Questa è tuttavia prorogata di cinque anni grazie al voto tedesco, che ha acceso la polemica. La Francia esige tuttavia un piano europeo per l'abbandono del glifosato e ha annunciato che avvierà una procedura in tal senso entro tre anni.

La Svizzera sviluppa politiche atte a promuovere un'agricoltura di prossimità, rispettosa dell'ambiente e del territorio, che fornisce alla popolazione alimenti sani. Esse rientrano in una strategia della qualità, che distingue i nostri prodotti all'interno e al di fuori delle nostre frontiere, dalle derrate ottenute con metodi di produzione meno responsabili. Già oggi per il nostro Paese è importante valutare l'eventualità di un abbandono progressivo del glifosato. Si tratta di analizzare il modo in cui essa potrebbe avere luogo concretamente, esplorando in particolare le alternative attuali e

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future. Non lasciamoci superare da altri Paesi agricoli europei e procuriamoci i mezzi per prepararci all'opportunità di tale transizione.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Studiare la fattibilità e le modalità di un piano per l'abbandono progressivo del glifosato».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3380

Panoramica sulla politica agricola. Effetti della protezione doganale sui settori a monte e a valle del settore agricolo (N 4.6.18, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Testo depositato: La panoramica va completata da un rapporto supplementare concernente l'influsso dei dazi doganali sui settori e le industrie a monte e a valle dell'agricoltura.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 marzo 2020 «Effetti della protezione doganale sui settori e le industrie a monte e a valle dell'agricoltura».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 M 18.4087

Riforme strutturali presso Agroscope a favore della ricerca agricola (N 12.12.2018, Commissione delle finanze CN; S 11.3.2019)

Testo depositato: Nell'ambito delle riforme strutturali che il Consiglio federale sta esaminando dal 2017 per aumentare l'efficienza nell'Amministrazione federale e per sgravare le finanze federali, è prevista anche la riduzione del budget di Agroscope del 20 per cento.

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la portata dell'obiettivo di risparmio e di convertirlo in un obiettivo di efficienza. Il guadagno in termini di efficienza dovrà essere utilizzato come investimento per l'ammodernamento di Agroscope e il miglioramento della sua efficienza. In base all'evoluzione generale dei mezzi finanziari della Confederazione a favore degli istituti di ricerca e d'innovazione, il Consiglio federale verificherà l'adeguatezza del budget della ricerca agronomica in vista delle sfide nei settori dell'economia, dell'ambiente e del clima.

L'8 maggio 2020, il Consiglio federale ha licenziato il progetto dettagliato e il piano d'attuazione della strategia di ubicazione di Agroscope. In futuro Agroscope comprenderà un campus di ricerca centrale a Posieux (FR), due centri di ricerca regionali, uno a Changins (VD) e uno a Reckenholz (ZH), e varie stazioni sperimentali decentrate. L'attuazione della strategia di ubicazione di Agroscope comporterà una riduzione dei costi infrastrutturali e d'esercizio permettendo di conseguire progressivamente guadagni in termini di efficienza. Rispetto allo status quo, la realizzazione della strategia implica la necessità di effettuare investimenti anticipati e concentrati. Secondo la decisione del Consiglio federale, metà dei guadagni in termini di efficienza va impiegata per la ricerca, l'altra metà per coprire gli investimenti anticipati. Il 27 febbraio la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha depositato una mozione sul cambiamento di destinazione di tutti i guadagni in termini di efficienza a

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favore di Agroscope e della ricerca agronomica (mozione 20.3014 «Riforme strutturali presso Agroscope. La ricerca agricola deve immediatamente beneficiare del guadagno in termini di efficienza»). Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto questa mozione rispettivamente il 4 giugno e il 24 settembre 2020. L'obiettivo di risparmio è stato quindi immediatamente convertito in un obiettivo di efficienza. I guadagni in termini di efficienza sono completamente destinati al potenziamento della ricerca agronomica. Ciò consente ad Agroscope di far fronte alle sfide più importanti cui è confrontata attualmente la ricerca agronomica.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 M 18.4088

Una struttura per Agroscope incentrata sulla pratica (N 12.12.2018, Commissione delle finanze CN; S 11.3.2019 )

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una strategia per potenziare Agroscope. Per quanto riguarda la sua struttura, va esaminato un modello comprendente un campus di ricerca centrale, un centro di ricerca regionale nella Svizzera tedesca e uno nella Svizzera francese, nonché stazioni di ricerca decentrate.

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale si era espresso a favore dell'approfondimento di un progetto sull'ubicazione di Agroscope comprendente un campus di ricerca centrale a Posieux (FR), due centri di ricerca regionali ­ uno a Changins (VD) e uno a Reckenholz (ZH) ­ e varie stazioni sperimentali decentrate. Aveva quindi incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (Agroscope) di elaborare un progetto dettagliato e un piano d'attuazione della futura strategia di ubicazione. Questi ultimi sono stati elaborati da Agroscope (team di progetto e Consiglio di direzione), dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dalla Segreteria generale del DEFR, in stretta collaborazione con i vari stakeholder. L'8 maggio 2020 il Consiglio federale li ha approvati. In futuro Agroscope comprenderà un campus di ricerca centrale a Posieux (FR), due centri di ricerca regionali, uno a Changins (VD) e uno a Reckenholz (ZH), e varie stazioni sperimentali decentrate. Nelle stazioni sperimentali si svolgeranno attività di ricerca applicata e orientata alla pratica nel contesto locale, in stretta collaborazione con il settore agricolo, i partner della formazione e della formazione continua e i consulenti. Questo progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con i Cantoni e i settori.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 18.4275

Panoramica delle norme speciali sgravanti e gravanti per l'agricoltura (S 20.3.19, Caroni)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in sintesi a quali norme speciali (sgravanti e gravanti) sottostà l'agricoltura svizzera rispetto al resto dell'economia e della popolazione in Svizzera. Laddove opportuno vanno fornite anche indicazioni quantificabili.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 13 dicembre 2018 «Panoramica delle norme speciali sgravanti e gravanti per l'agricoltura».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dell'energia 2017 P 15.4013

Interramento dell'elettrodotto Chamoson-Ulrichen (N 9.3.17, Reynard)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di integrare nella pianificazione della rete elettrica svizzera la costruzione di una linea interrata lungo l'intero tracciato tra Chamoson e Ulrichen.

L'elettrodotto tra Chamoson e Ulrichen comprenderà i tre segmenti di ChamosonChippis, Chippis-Mörel/Filet e Mörel/Filet-Ulrichen. I segmenti Chamoson ­ Chippis e Mörel/Filet ­ Ulrichen sono già stati progettati e approvati come linee aeree. Il Consiglio federale non può tornare su questa decisione. Per il segmento Chippis ­ Mörel/Filet è in corso la procedura di approvazione dei piani. La questione del cablaggio della linea è oggetto della procedura, in particolare perché il Cantone del Vallese, nell'ambito di un'opposizione, ha chiesto una verifica della fissazione come dato acquisito della linea aerea nel piano settoriale. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e l'Ufficio federale dell'energia (UFE), prima di un eventuale rilascio dell'approvazione dei piani, devono quindi valutare se il piano settoriale è ancora attuale. La decisione dell'ESTI e dell'UFE potrà essere oggetto di esame da parte dei tribunali. In questo senso, la verifica richiesta avrà effettivamente luogo.

Inoltre, il Cantone del Vallese potrà ricorrere al Tribunale amministrativo federale ed eventualmente anche al Tribunale federale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato ­ nella misura in cui le richieste ivi contenute non siano già decadute ­ e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale delle strade 2017 M 17.3100

Aumentare da 80 a 100 chilometri all'ora il limite di velocità sulle autostrade svizzere per gli autoveicoli con rimorchi (N 16.6.17, Burkart; S 11.12.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di proporre una revisione di legge che aumenti da 80 a 100 chilometri all'ora il limite di velocità per gli autoveicoli trainanti rimorchi o roulotte sulle strade nazionali svizzere, a condizione che siano soddisfatti i requisiti tecnici necessari, che dovranno essere stabiliti dal Consiglio federale.

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11) riveduta, dal 1° gennaio 2021 la velocità massima per autoveicoli leggeri con rimorchio sarà di 100 km/h (RU 2020 2139).

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Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2017 M 17.3267

Condizioni eque per tutti. Ammettere la vendita e la mescita di bevande alcoliche anche nelle aree di servizio autostradali (N 13.6.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 13.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare il diritto regolamentare in modo che la vendita e la mescita di bevande alcoliche siano consentite nelle aree di servizio autostradali, o di sottoporre al Parlamento un disegno di modifica legislativa.

Il divieto di vendita e mescita di alcolici previsto dall'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza sulle strade nazionali (RS 725.111) viene abrogato con la modifica del 20 maggio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2020 2137).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2018 M 17.3666

Permesso di superare a destra su autostrade e semiautostrade.

Allentare e chiarire le disposizioni in materia ai fini della certezza di diritto (N 27.2.18, Burkart; S 13.6.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 36 capoverso 5 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11; ONC) in modo da autorizzare in linea generale su autostrade e semiautostrade il superamento a destra di veicoli mantenendo il divieto di sorpasso.

Dal 1° gennaio 2021 l'articolo 36 capoverso 5 lettera a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11) riveduta consentirà il superamento a destra in autostrada quando si circola in colonna (RU 2020 2139).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2018 M 17.4132

Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio in caso di aumento o riduzione di peso garantito e carico rimorchiato di automobili e veicoli leggeri (N 16.3.18, Regazzi; S 27.9.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché in caso di aumento o riduzione del peso garantito di automobili e veicoli leggeri non sia obbligatorio effettuare modifiche tecniche e gli organi di controllo riconosciuti possano autorizzare o aumentare i carichi rimorchiati.

Dal 1° febbraio 2019 l'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche dei veicoli stradali (RS 741.41) riveduta consente di semplificare l'aumento o la riduzione del peso garantito e del carico rimorchiato di automobili e veicoli utilitari leggeri (RU 2019 253).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Ufficio federale delle comunicazioni 2017 M 14.4075

La Posta. Distribuzione degli invii postali per tutti!

(N 12.9.16, Clottu; S 15.6.17)

2017 M 14.4091

La Posta. Distribuzione degli invii postali per tutti!

(N 12.9.16, Maire Jaques-André; S 15.6.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a riformulare il criterio iscritto nella sua ordinanza sulle poste affinché l'eccezione prevista all'articolo 14 capoverso 3 in fine della legge sulle poste non privi più della distribuzione i residenti degli insediamenti abitati tutto l'anno.

Il 18 settembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01), con cui saranno inasprite le prescrizioni per la distribuzione a domicilio (RU 2020 4125). Ora la Posta Svizzera è tenuta in linea di principio a fornire la distribuzione a domicilio in tutte le case abitate tutto l'anno e può sospendere o ridurre questo servizio soltanto in casi eccezionali. La nuova regolamentazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le due mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2017 M 16.4027

SSR e industria audiovisiva indipendente. Rafforzare il mercato indipendente e la collaborazione evitando distorsioni di mercato (N 17.3.17, Fluri; S 26.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento una revisione della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) in cui siano poste le basi legali per fissare nella concessione l'obbligo per la SSR di collaborare con l'industria svizzera dei produttori cinematografici audiovisivi indipendenti nei settori delle produzioni su commissione e delle prestazioni tecniche cinematografiche. In special modo, la SSR dovrebbe essere tenuta ad affidare una parte predefinita del proprio fabbisogno produttivo a professionisti indipendenti attivi in Svizzera.

Con la nuova concessione la SSR è obbligata ad assegnare una parte adeguata di mandati all'industria audiovisiva indipendente in Svizzera. La SSR deve disciplinare questa collaborazione in un accordo (art. 27 cpv. 1 concessione SSR, FF 2018 4659, 4668). L'obiettivo della mozione è pertanto raggiunto sulla base della concessione SSR, senza rendere necessaria una modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

Un accordo è già stato concluso tra le associazioni e la SSR. Questo è in vigore dal 1° gennaio 2018. L'accordo era inizialmente limitato sino alla fine del 2020. In seguito alla crisi dovuta al coronavirus, l'industria audiovisiva e la SSR hanno deciso di comune accordo di rinunciare ai negoziati per quest'anno e di prorogare l'accordo di un anno senza modifiche. L'accordo attuale è quindi valido sino alla fine del 2021, e quello nuovo sarà negoziato l'anno prossimo.

Tra la SSR e l'industria audiovisiva si è instaurata una cooperazione la quale non lascia presagire un futuro senza accordo. Tuttavia, se ciò dovesse accadere, il DATEC può definire delle condizioni in base alla concessione SSR. L'attuale concessione è 48 / 56

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valida sino alla fine del 2022 e si intende prorogarla. La base giuridica della concessione tesa a imporre un'adeguata considerazione dell'industria audiovisiva è quindi assicurata.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione (contrariamente al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati, che ne hanno respinto lo stralcio nella sessione invernale 2020) e propone nuovamente di toglierla dal ruolo.

2018 M 16.3848

Distribuzione capillare della posta entro mezzogiorno (N 8.3.18, Candinas, S 28.11.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato ad adeguare le basi giuridiche in modo tale che, nelle regioni prive di recapito mattutino, la Posta debba essere in linea di principio distribuita a tutte le economie domestiche entro le 12.30.

Il 18 settembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01) che obbliga la Posta Svizzera a distribuire in futuro i quotidiani nelle zone senza recapito mattutino al più tardi entro le ore 12.30 (RU 2020 4125). Questa prescrizione deve essere soddisfatta almeno nel 95 per cento dei casi. La nuova regolamentazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 19.3235

Canone RTV a carico delle imprese calcolato sulla cifra d'affari.

Un problema! (S 18.6.19, Abate)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare alternative al metodo di calcolo del canone RTV a carico delle imprese, ora basato sulla cifra di affari.

In occasione della verifica del nuovo sistema del canone radiotelevisivo, il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha esaminato anche la richiesta del postulato Abate. Nella sua valutazione, il Consiglio federale giunge alla conclusione che, rispetto ad altri modelli concepibili, quello di calcolare il canone in base alla cifra d'affari totale è il più adatto per la riscossione di un canone presso le imprese. Il Consiglio federale non vede quindi alcun motivo per discostarsi dal sistema di riscossione scelto, basato sul fatturato (cfr. le considerazioni dettagliate del Consiglio federale sull'esame del postulato Abate nella scheda informativa «Esame del sistema del canone», pubblicato in quanto allegato al comunicato stampa dell'UFCOM del 16 aprile 2020: www.ufcom.admin.ch > L'UFCOM > Informazioni dell'UFCOM > Comunicati stampa > Canone radiotelevisivo ridotto di 30 franchi dal 2021 > Scheda informativa 2: Esame del sistema del canone).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2020 M 20.3145

Media indipendenti ed efficaci sono la spina dorsale della nostra democrazia (S 4.5.20 Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni; N 5.5.20)

2020 M 20.3154

Media indipendenti ed efficaci sono la spina dorsale della nostra democrazia (N 5.5.20 Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni; N 5.5.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché nel quadro dell'attuale situazione di crisi sia concesso ai media svizzeri un aiuto transitorio che li preservi da effetti irreparabili causati dalla pandemia di coronavirus.

A tal fine, prevede in particolare le seguenti misure: 1.

Il pacchetto di misure previsto per il rafforzamento dei media svizzeri, che comprende una modifica della legge sulla radiotelevisione e della legge sulle poste nonché una nuova legge sui media elettronici, è sottoposto al più presto all'esame delle Camere federali.

2.

Al più tardi entro l'entrata in vigore delle nuove basi legali, l'Agenzia telegrafica svizzera (Keystone ­ ATS) riceve risorse finanziarie supplementari per poter offrire gratuitamente ai media svizzeri il suo servizio di base in tre lingue.

3.

Al più tardi entro l'entrata in vigore delle nuove basi legali, la Posta svizzera distribuisce gratuitamente i giornali locali e regionali per garantirne la sopravvivenza. Il presupposto per beneficiare di questa agevolazione è che non vengano pagati dividendi per l'esercizio 2020. All'occorrenza, il Consiglio federale istituisce per tempo le basi legali e i mezzi finanziari necessari (ca.

25 mio. fr. all'anno).

4.

Al più tardi entro l'entrata in vigore delle nuove basi legali, la Posta svizzera distribuisce i restanti quotidiani e settimanali in abbonamento (testate nazionali con una tiratura di oltre 40 000 copie) a una tariffa vantaggiosa basata sull'attuale riduzione per la distribuzione. Il presupposto per beneficiare di questa agevolazione è che non vengano pagati dividendi per l'esercizio 2020.

All'occorrenza, il Consiglio federale istituisce per tempo le basi legali e i mezzi finanziari necessari (ca. 10 mio. fr. all'anno).

5.

Viene trovata quanto prima una soluzione per sostenere il recapito mattutino.

I lavori in corso devono essere conclusi il più rapidamente possibile.

Una minoranza della Commissione (Rutz Gregor, Giezendanner, Hurter Thomas, Quadri, Umbricht Pieren, Wobmann) propone di respingere la mozione.

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2020 M 20.3146

Covid-19. Versare prontamente le risorse dell'aiuto d'urgenza alle radio e televisioni private in Svizzera (S 4.5.20 Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni; N 5.5.20)

2020 M 20.3155

Covid-19. Versare prontamente le risorse dell'aiuto d'urgenza alle radio e televisioni private in Svizzera (N 5.5.20 Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni; N 5.5.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a versare immediatamente 30 milioni di franchi dalla riserva di fluttuazione del canone radiotelevisivo per finanziare misure di sostegno in relazione alla crisi da coronavirus. Il Governo coinvolgerà il settore interessato nell'elaborazione delle disposizioni di dettaglio. All'occorrenza, il Consiglio federale fornirà per tempo le basi giuridiche e le risorse finanziarie necessarie.

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato due ordinanze di necessità in tal senso. L'ordinanza COVID-19 del 20 maggio 2020 media elettronici (RS 784.402) prevede un sostegno diretto per le emittenti radiotelevisive private, si tratta di 30 milioni di franchi provenienti dai proventi del canone radiotelevisivo. Inoltre la Confederazione assume i costi per l'Agenzia di stampa Keystone-ATS fatturati ai media elettronici. L'ordinanza COVID-19 del 20 maggio 2020 media stampati (RS 783.03) disciplina il sostegno ai quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale. La regolamentazione è entrata in vigore il 1° giugno 2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le quattro mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

Ufficio federale dell'ambiente 2014 M 12.3334

Esecuzione nell'ambito della rivitalizzazione delle acque (N 12.6.12, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 4.6.14; N 11.9.14; Punti 1­4 e 6 respinti. frase introduttiva e punto 5 adottati con modifica)

Testo depositato: Nel quadro dell'esecuzione della legge sulla protezione delle acque entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (rivitalizzazione delle acque) il Consiglio federale è incaricato di modificare, in collaborazione con i Cantoni, l'ordinanza sulla protezione delle acque e in particolare di: 1.

tenere maggiormente conto degli interessi dell'agricoltura e dell'obiettivo di una densificazione delle aree edificabili;

2.

concedere ai Cantoni la competenza e la libertà necessarie affinché sia possibile considerare maggiormente gli interessi inerenti alla protezione delle superfici agricole utili e degli impianti agricoli a ubicazione vincolata;

3.

concedere ai Cantoni la competenza di definire in maniera flessibile, ponderando i diversi interessi, gli spazi riservati alle acque all'interno delle aree edificabili;

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4.

adeguare la definizione di «sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque» alle norme vigenti in merito alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, ossia prevedere la limitazione delle attività solo su un margine erboso con una larghezza minima di 6 metri, di cui 3 metri privi di concimi e prodotti fitosanitari;

5.

garantire una compensazione effettiva delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) secondo l'articolo 36a capoverso 3 della legge sulla protezione delle acque. Lo spazio riservato alle acque non è considerato SAC e non gli può pertanto essere attribuito lo status di «SAC potenziale»;

6.

consultare preliminarmente i proprietari e i gestori delle superfici interessate e coinvolgerli nelle decisioni.

2015 M 12.4230

Istituzione di un centro nazionale di competenza suolo quale punto di riferimento per l'agricoltura, la pianificazione del territorio e la protezione contro le piene (N 17.6.14, Müller-Altermatt; S 4.6.15)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le basi per istituire un centro amministrativo e di coordinamento indipendente per l'acquisizione di informazioni sul suolo. Nella sua funzione di centro di competenza per la gestione del suolo, tale istituto deve amministrare in termini quantitativi e qualitativi le informazioni sul suolo e stabilire e mantenere aggiornati degli standard vincolanti di rilevamento e di interpretazione dei dati.

L'8 maggio 2020, il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure per salvaguardare in modo sostenibile la risorsa suolo e il piano settoriale «Superfici per l'avvicendamento delle colture». In tale contesto, ha deciso il finanziamento a lungo termine del centro di competenza sul suolo e l'elaborazione di una strategia per una mappatura nazionale del suolo.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2017 P 17.3505

Sfruttare le opportunità offerte dall'economia circolare.

Esaminare incentivi fiscali e altre misure (S 13.9.17, Vonlanthen)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto come la Svizzera può utilizzare in modo ottimale le opportunità offerte dall'economia circolare. Il rapporto deve trattare in particolare gli incentivi fiscali e rispondere segnatamente alle seguenti domande: 1.

Quali misure fiscali hanno adottato gli altri Paesi europei per sfruttare le opportunità offerte dall'economia circolare?

2.

Quali misure sono di interesse anche per la Svizzera in vista degli obiettivi che il Consiglio federale si è posto in merito alla gestione efficiente delle risorse e alla sostenibilità?

3.

Quali conseguenze finanziarie avrebbe l'applicazione di un tasso ridotto dell'imposta sul valore aggiunto sulle riparazioni?

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4.

Quali effetti avrebbe un simile tasso agevolato sulla base delle esperienze fatte in altri Paesi europei per quanto riguarda la gestione efficiente delle risorse, la crescita economica, la creazione di valore aggiunto all'interno dei Paesi e l'occupazione?

5.

Quali misure supplementari sono ipotizzabili oltre alla riduzione del tasso dell'imposta sul valore aggiunto, per utilizzare in modo ottimale il potenziale che scaturisce dall'economia circolare?

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 19 giugno 2020 «Steuerliche und weitere Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 18.4211

Che rilevanza potrebbero avere le emissioni negative di CO2 per le future politiche climatiche della Svizzera?

(N 22.3.19, Thorens Goumaz)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto in cui illustra quale potrebbe essere l'importanza delle emissioni negative di CO 2 (cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio) per le future politiche climatiche della Svizzera.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 2 settembre 2020 «Von welcher Bedeutung könnten negative CO2-Emissionen für die künftigen klimapolitischen Massnahmen der Schweiz sein?».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3001

Semplificare l'esecuzione degli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni (N 4.6.19, Commissione delle finanze CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto in cui illustra le misure atte a semplificare l'esecuzione degli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni, indicando le potenziali sinergie per la Confederazione e i Cantoni.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale dell'11 novembre 2020 «Vereinfachung des Vollzugs der Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2011 M 10.3489

Iscrizione della protezione totale dei terreni coltivabili nella legislazione della pianificazione del territorio (N 1.10.10, Hassler; S 1.6.11; accolti i punti 1 e 3)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di iscrivere nella legislazione della pianificazione del territorio: 1.

strumenti incisivi per la protezione completa dei terreni coltivabili (in particolare, la superficie agricola utile, le superfici per l'avvicendamento delle colture e le regioni d'estivazione);

2.

la foresta e le misure da adottare per mitigare la protezione totale di cui gode;

3.

strumenti per garantire le superfici per l'avvicendamento delle colture.

2011 M 10.3659

Pianificazione del territorio e protezione efficace delle superfici coltive (N 17.12.10, Bourgeois; S 1.6. 11, accolto punto 1)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di: 1.

integrare la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) con direttive chiare in materia di piani direttori cantonali capaci di assicurare la protezione delle superfici coltive;

2.

provvedere, in particolare, affinché i mezzi del fondo infrastrutturale siano versati soltanto quando queste direttive saranno attuate.

2016 P 15.4088

Relazione tra la salvaguardia dei terreni coltivabili e le altre esigenze di salvaguardia (N 2.3.16, Commissione della gestione CN)

Testo depositato: Alla luce della scarsa importanza attribuita sul piano legislativo alla salvaguardia dei terreni coltivabili e constatata nel rapporto della CdG-N, la commissione invita il Consiglio federale a svolgere una verifica approfondita della pertinenza dell'attuale ordine di priorità per le esigenze di salvaguardia relative allo sfruttamento del terreno. Inoltre, si invita il Consiglio federale a redigere un rapporto al riguardo. In particolare, il rapporto dovrà fare il punto sulla relazione tra la salvaguardia dei terreni coltivabili e la protezione delle foreste. Il documento illustrerà inoltre in quale misura è possibile migliorare sul piano normativo il coordinamento e l'armonizzazione delle varie esigenze di salvaguardia relative allo sfruttamento del terreno (salvaguardia dei terreni coltivabili, delle foreste, dell'ambiente, delle acque, delle paludi, del patrimonio naturale, del paesaggio ecc.).

Nel quadro della consultazione relativa alla seconda fase della revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), nel 2014 il Consiglio federale aveva proposto diverse modifiche di legge che miravano a migliorare la protezione dei terreni coltivi e in particolare della parte più importante, vale a dire le superfici per l'avvicendamento delle colture. Dalla valutazione dei risultati della consultazione è emerso che le proposte non raccoglievano il necessario consenso 54 / 56

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politico. Manca pertanto la volontà politica atta a concretizzare le modifiche di legge chieste dal postulato. Il miglioramento della protezione dei terreni coltivi rimane tuttavia una richiesta importante, condivisa da ampie cerchie. Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha pertanto deciso di scorporare il tema della protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture dalla seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, proponendo di trattarlo nel quadro della rielaborazione del Piano settoriale Superfici per l'avvicendamento delle colture del 1992.

La rielaborazione e il rafforzamento del Piano settoriale intrapresi sulla base di raccomandazioni di un ampio gruppo di esperti sono stati nel frattempo conclusi. L'8 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato il Piano settoriale Superfici per l'avvicendamento delle colture rielaborato come parte del pacchetto di misure per garantire in modo sostenibile la risorsa suolo. Nel quadro dei lavori del gruppo di esperti, in uno studio indipendente è stato inoltre approfondito il rapporto tra la protezione dei terreni coltivi e le altre esigenze di protezione. Lo studio con le raccomandazioni del gruppo di esperti è stato pubblicato il 30 gennaio 2018 (www.are.admin.ch > Sviluppo e pianificazione sostenibile > Strategia e pianificazione > Concezioni e piani settoriali > Piani settoriali della Confederazione > Superfici per l'avvicendamento delle colture).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti le mozioni 10.3489 e 10.3659 nonché il postulato 15.4088 e propone di toglierli dal ruolo.

2018 P 18.3606

Risolvere la problematica del collegamento tra le strade nazionali e la rete stradale secondaria (N 28.9.18, Burkart)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come intende affrontare, nelle aree urbane, la problematica sempre crescente del collegamento tra le strade nazionali e la rete stradale secondaria e garantire che gli investimenti della Confederazione nell'ambito del Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali e delle misure previste dai programmi d'agglomerato assicurino anche in futuro l'accessibilità delle città dalle zone periferiche.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 15 settembre 2020 «Risolvere la problematica del collegamento tra le strade nazionali e la rete stradale secondaria».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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