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Termine di referendum: 5 agosto 2021

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente») Modifica del 19 giugno 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20161, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Titoli prima dell'art. 957

Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza Capo primo: Disposizioni generali Titolo prima dell'art. 964bis

Capo sesto: Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari Art. 964bis A. Principio

Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se: 1

1.

1 2 3

sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 20053 sui revisori;

FF 2017 325 RS 220 RS 221.302

2021-1278

FF 2021 890

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa FF 2021 890 popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

2

2.

unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e

3.

unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi.

Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un'impresa: 1.

cui è applicabile il capoverso 1; o

2.

tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.

Art. 964ter B. Scopo e contenuto della relazione

La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

1

2

La relazione contiene in particolare: 1.

una descrizione del modello aziendale;

2.

una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

3.

una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell'impatto di tali misure;

4.

una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; sono determinanti i rischi: a. legati all'attività dell'impresa, b. legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;

5.

gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev'esservi specificato. Nell'applicare tali standard occorre garantire il pieno 3

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Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa FF 2021 890 popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

Se l'impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

4

L'impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell'ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

5

6

La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 964quater C. Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell'approvazione e della firma dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell'approvazione dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale.

1

L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione: 2

1.

sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;

2.

sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

L'articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

3

Titolo prima dell'art. 964quinquies

Capo settimo: Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile Art. 964quinquies A. Principio

Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se: 1

1.

immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o

2.

offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire.

2

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Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa FF 2021 890 popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.

3

Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

4

Art. 964sexies B. Obblighi di diligenza

Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti: 1

1.

la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

2.

la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;

3.

un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.

2

L'osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE.

4

Art. 964septies C. Relazione

L'organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull'osservanza degli obblighi di diligenza.

1

2

La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione: 3

1.

sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

2.

sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

L'articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.

4

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Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa FF 2021 890 popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.

5

Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020 Le disposizioni dei capi sesto e settimo del titolo trentesimosecondo si applicano a decorrere dall'esercizio che comincia un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020.

II Il Codice penale4 è modificato come segue: Art. 325ter Inosservanza degli obblighi di riferire

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: 1

a.

fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964bis, 964ter o 964septies del Codice delle obbligazioni5 oppure omette di presentare tali relazioni;

b.

non ottempera all'obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964quater e 964septies del Codice delle obbligazioni.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

2

III Coordinamento con la modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 giugno 20206 del Codice delle obbligazioni7 (Diritto della società anonima; qui di seguito «progetto 1») o la presente modifica (qui di seguito «progetto 2»), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso avranno il tenore seguente:

4 5 6 7

RS 311.0 RS 220 FF 2020 4987 RS 220

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Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa FF 2021 890 popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

1. Codice delle obbligazioni8 Titolo prima dell'art. 964a

Capo sesto: Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari Art. 964a, 964b e 964c = art. 964bis, 964ter e 964quater del progetto 2 Titolo prima dell'art. 964d

Capo settimo: Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime Art. 964d, 964e, 964f, 964g e 964h = art. 964a, 964b, 964c, 964d e 964e del progetto 1 Art. 964i = art. 964f del progetto 1 [con modifica del rimando: «964a­964e» diviene «964d­964h»] Titolo prima dell'art. 964j

Capo ottavo: Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile Art. 964j, 964k e 964l = art. 964quinquies, 964sexies e 964septies del progetto 2 Disposizione transitoria (progetto 2) Modifica del rimando: «disposizioni dei capi sesto e settimo» diviene «disposizioni dei capi sesto e ottavo».

Art. 7 delle disposizioni transitorie (cifra III del progetto 1) Modifica del rimando: «articoli 964a­964e» diviene «articoli 964d­ 964h».

8

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Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa FF 2021 890 popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

2. Codice penale9 Art. 325bis Inosservanza delle disposizioni concernenti la relazione sui pagamenti a favore di enti statali

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a.

fornisce false indicazioni nella relazione sui pagamenti a favore di enti statali di cui all'articolo 964d CO10 oppure omette in tutto o in parte di presentare tale relazione;

b.

viene meno all'obbligo di tenere e conservare le relazioni sui pagamenti a favore di enti statali conformemente all'articolo 964h CO.

Art. 325ter 1 È punito Inosservanza delle disposizioni concernenti mente: altre relazioni

con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzional-

a.

fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964a, 964b o 964l CO11 oppure omette di presentare tali relazioni;

b.

viene meno all'obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964c e 964l CO.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

2

Art. 325quater Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali

Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del CO12, chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale, è punito, a querela del conduttore, con la multa.

9 10 11 12

RS 311.0 RS 220 RS 220 RS 220

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Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa FF 2021 890 popolare «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Art. 326bis, titolo marginale e cpv. 1 2. Nel caso dell'articolo 325quater

Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325quater è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale13, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

1

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare del 10 ottobre 201614 «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare15.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 aprile 2021 Termine di referendum: 5 agosto 2021

13 14 15

8/8

Ora: impresa individuale.

FF 2016 7267 FF 2021 891