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Decisione di modifica concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per test di prova di diversi sistemi di illuminazione di aerogeneratori eseguiti dalla Parco Eolico San Gottardo (PESG) e dall'autorità per l'aviazione militare (MAA) del 13 gennaio 2021

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Nel quadro di un progetto pilota congiunto tra la Parco Eolico San Gottardo SA (PESG) e l'autorità per l'aviazione militare svizzera (MAA), è prevista l'installazione di un'illuminazione a infrarossi supplementare sulle pale di cinque aerogeneratori facenti parte del parco eolico del Passo del San Gottardo, al fine di assicurare la loro migliore visibilità da parte degli aeromobili. Diversi sistemi di illuminazione sono oggetto di test, anche in relazione ai cosiddetti «night vision goggles» (NVG), che vengono impiegati tra l'altro dai piloti militari durante i voli notturni. Grazie all'illuminazione a infrarossi delle pale dei rotori, le operazioni NVG delle Forze aeree e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) possono essere effettuati nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori.

Per poter effettuare i voli di prova, l'8 luglio 2020 la MAA ha inoltrato all'UFAC una domanda di istituzione di una zona regolamentata (TEMO RA) attivabile temporaneamente. Con decisione del 13 ottobre 2020 è stata istituita una TEMPO RA a beneficio della MAA e delle Forze aeree. La TEMPO RA ha potuto essere attivata per i mesi di novembre e dicembre 2020, in sei date predefinite. Per ragioni legate alla pandemia COVID-19 e a condizioni meteorologiche avverse, tuttavia, ha potuto essere sfruttata un'unica attivazione. Di conseguenza, l'8 dicembre 2020 la MAA ha inoltrato all'UFAC una domanda di proroga fino al 31 marzo 2021. Gli utenti dello spazio aereo interessati, già sentiti in relazione alla decisione del 13 ottobre 2020, non hanno presentato obiezioni alla proroga richiesta. Alla MAA vengono pertanto concesse sei attivazioni

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supplementari fino al 31 marzo 2021, fermo restando che tutti gli oneri formulati nella decisione del 13 ottobre 2020 rimangono validi.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0), in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSIA, RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 10 lettera a dell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione: 1. I numeri 4 e 6 del dispositivo della decisione del 13 ottobre 2020 relativa a una modifica temporanea dello spazio aereo svizzero affinché la Parco Eolico San Gottardo SA (PESG) e l'autorità per l'aviazione militare (MAA) possano testare diversi sistemi di illuminazione di pale di aerogeneratori sono modificati come segue: «Fino al 31 marzo 2021 la TEMPO RA può essere attivata per al massimo sei giorni dalle 1600Z alle 1900Z e dalle 1700LT alle 2000LT.» (n. 4 del dispositivo) «La struttura temporanea dello spazio aereo entra in vigore il 13 gennaio 2021.» (n. 6 del dispositivo) 2. Le restanti parti del dispositivo della decisione del 13 ottobre 2020 rimangono in vigore invariate.

3. Per la presente decisione di modifica non sono riscossi emolumenti.

4. La presente decisione di modifica è notificata alla richiedente, all'autorità di controllo del traffico aereo Skyguide e alla Guardia aerea svizzera di soccorso REGA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta; una copia della decisione è trasmessa per lettera raccomandata a tutte le parti interpellate.

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Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo svizzero interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La presente decisione di modifica è notificata agli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Per la sospensione dei termini si rimanda all'articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

21 gennaio 2021

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il vicedirettore, Martin Bernegger

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