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Decreto federale concernente un preventivo temporaneo valido fino all'adozione del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022­2024 del 2 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 17 novembre 20202 e il parere del Consiglio federale del 25 novembre 20203, decreta:

Art. 1

Scopo

Il presente decreto federale disciplina il preventivo temporaneo valido fino all'adozione del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022­2024.

Art. 2

Base del preventivo temporaneo

Se l'esame del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022­ 2024 non può essere concluso entro la fine del 2020, il preventivo 2021 proposto dal Consiglio federale secondo i disegni dei decreti federali Ia, III e IV e l'insieme degli annunci ulteriori costituisce la base del preventivo temporaneo.

1

Se, sulla base del primo esame, le Commissioni delle finanze hanno presentato proposte di maggioranza, queste costituiscono la base del preventivo temporaneo. Nel caso in cui diverse proposte di maggioranza siano state presentate per una stessa voce di bilancio, è presa in considerazione la proposta con l'importo meno elevato.

2

Art. 3

Preventivo temporaneo

Per i primi tre mesi del 2021 o fino a una decisione definitiva anteriore dell'Assemblea federale sono autorizzati temporaneamente:

1 2 3

RS 101 FF 2021 1713 FF 2021 1714

2021-2551

FF 2021 1727

Preventivo temporaneo valido fino all'adozione del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022­2024. DF

FF 2021 1727

a.

il 100 per cento dei crediti iscritti a preventivo per superare l'epidemia di coronavirus;

b.

il 50 per cento dei restanti crediti iscritti a preventivo;

c.

il 100 per cento dei crediti d'impegno iscritti a preventivo; nonché

d.

tutte le possibilità di trasferimento di credito richieste.

Art. 4

Aggiunte urgenti

Se i crediti stanziati con il preventivo temporaneo sono insufficienti, il Consiglio federale presenta alla Delegazione delle finanze domanda di aggiunte urgenti secondo l'articolo 28 o 34 della legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione.

Art. 5 1

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Entra in vigore soltanto se l'Assemblea federale non adotta un decreto federale concernente il preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022­2024 prima della fine del 2020.

2

Consiglio nazionale, 1° dicembre 2020

Consiglio degli Stati, 2 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

4

2/2

RS 611.0