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Legge federale

Disegno

concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 20211, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1bis 1bis Se

il Cantone in cui il datore di lavoro distacca i lavoratori prevede disposizioni sui salari minimi e se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d'applicazione materiale e personale di queste disposizioni, il datore di lavoro deve garantire loro il salario minimo cantonale.

Art. 7 cpv. 1bis 1bis Il

rispetto delle disposizioni cantonali sui salari minimi secondo l'articolo 2 capoverso 1bis è controllato dall'autorità competente del Cantone interessato. Quest'ultima applica le pertinenti disposizioni cantonali al posto dei capoversi 1 lettera d e 2­5 nonché degli articoli 7a, 9 e 11­13.

Art. 7b

Inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione

La Confederazione riduce o sopprime le indennità di cui all'articolo 7a capoverso 3 e all'articolo 7 capoverso 5, se i seguenti organi non adempiono o adempiono in maniera parziale i loro compiti: 1

1 2

FF 2021 1120 RS 823.20

2021-1417

FF 2021 1121

Legge sui lavoratori distaccati

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a.

le commissioni tripartite: i compiti di osservazione secondo l'articolo 360b capoversi 3­5 CO3 e i compiti di esecuzione previsti dalla presente legge e da una convenzione sulle prestazioni conclusa in virtù dell'articolo 7a capoverso 3;

b.

gli altri organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1: i compiti di esecuzione previsti dalla presente legge e da una convenzione sulle prestazioni conclusa in virtù degli articoli 7 capoverso 5 o 7a capoverso 3.

Se l'inadempienza totale o parziale ai compiti di osservazione e di esecuzione è constatata soltanto dopo il versamento dell'indennità, la Confederazione esige la restituzione totale o parziale dell'indennità nonché un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

2

Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione, soppressione o restituzione dell'indennità.

3

Art. 8 cpv. 2 secondo periodo ... A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a.

2

Art. 8a

Piattaforma per la comunicazione elettronica

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi di controllo di cui all'articolo 7 di trasmettere informazioni e documenti secondo l'articolo 8 capoverso 2.

1

La SECO può conservare i dati personali trasmessi mediante la piattaforma, compresi i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale.

Inoltre, può eseguire le attività necessarie per la manutenzione della piattaforma.

2

La piattaforma mette a disposizione un'interfaccia per il collegamento alla piattaforma di applicazioni specialistiche. La trasmissione delle informazioni e dei documenti avviene in forma criptata.

3

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla sicurezza dei dati; in particolare, stabilisce i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia. Disciplina inoltre l'accesso ai dati da parte degli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nonché la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma.

4

Art. 9 cpv. 3 primo periodo L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla SECO e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. ...

3

3

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RS 220

Legge sui lavoratori distaccati

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II Le legge del 17 giugno 20054 contro il lavoro nero è modificata come segue: Art. 16, rubrica Spese dei controlli Inserire prima del titolo della sezione 11 Art. 16a

Inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione

La Confederazione riduce o sopprime l'indennità di cui all'articolo 16 capoverso 2 se un organo cantonale di controllo non adempie o adempie in maniera parziale i suoi compiti di esecuzione previsti dalla presente legge e da un'eventuale convenzione sulle prestazioni tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Cantone.

1

Se l'inadempienza totale o parziale ai compiti di esecuzione è constatata dopo il versamento dell'indennità, la Confederazione esige la restituzione totale o parziale dell'indennità nonché un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

2

In casi di rigore, la Confederazione può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione, soppressione o restituzione dell'indennità.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 822.41

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