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Termine di referendum: 8 luglio 2021

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen) del 19 marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20202, decreta:

Art. 1 1

Sono approvati: a.

1 2 3

lo scambio di note del 19 giugno 20193 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;

RS 101 FF 2020 7005 RS ...; FF 2020 7105

2021-0863

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

b.

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lo scambio di note del 19 giugno 20194 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato 1 è adottata.

Art. 3 Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato 1.

2

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021

4 5

RS ...; FF 2020 7107 RS 0.362.31

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Allegato 1 (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina7 Se, conformemente al codice frontiere Schengen8, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

3

Inserire prima del titolo del capitolo 4 Art. 9a Ex art. 103 Art. 92a Ex art. 104 Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati Art. 101

Trattamento dei dati

La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

1

6 7 8

RS 142.20 FF 2019 3819 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

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L'autorità competente per il trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione della SEM e nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e limitato a quanto necessario per l'adempimento dei propri compiti.

2

Art. 102c Ex art. 105 Art. 102d Ex art. 106 Art. 102e Ex art. 107 Titolo prima dell'art. 103 Abrogato Art. 103 Abrogato Titoli prima dell'art. 103a9

Capitolo 14a: Sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema d'informazione sulle entrate rifiutate (sistema INAD) Art. 103a, rubrica10 Abrogata

9 10

FF 2019 3819 FF 2019 3819

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Titolo prima dell'art. 103b11

Sezione 2: Sistema di ingressi e uscite (EES) e controllo di confine automatizzato Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina, 2 lett. a e bbis, nonché 412 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222613, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

1

Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale: 2

a.

i dati di identità dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati relativi ai documenti di viaggio;

bbis i dati riguardanti i visti accordati, se sussiste l'obbligo del visto; I dati dell'EES di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché al capoverso 3 sono registrati automaticamente nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

4

Art. 103d, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 314 3

Ai dati dell'EES registrati nel CIR si applica l'articolo 110h.

Art. 104 Abrogato

11 12 13

14

FF 2019 3819 FF 2019 3819 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

FF 2019 3819

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Titolo prima dell'art. 104a

Sezione 3: Sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) e accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso Art. 104a, rubrica, nonché cpv. 1bis­4 e 5, parte introduttiva Scopo e contenuto del sistema d'informazione sui passeggeri e trattamento dei dati Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

1bis

Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3.

2

Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

3

Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 92a capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3.

3bis

I dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

4

Dopo l'atterraggio del volo interessato i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.

Devono essere cancellati: 5

Art. 104b cpv. 1 I dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

1

Capitolo 14, sezione 3 (art. 105­107) Abrogata

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Titolo prima dell'art. 109a

Sezione 4: Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS) Art. 109a, rubrica, nonché cpv. 115 e 1bis Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200816.

1

I dati di identità dei richiedenti il visto, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

1bis

Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva, nonché 2bis­4 La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).

1

2

ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

2bis

Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autorità seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS: 3

15 16

a.

la SEM;

b.

le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;

c.

le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;

d.

la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;

e.

l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.

FF 2019 3819 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200817.

4

Art. 109c, rubrica e frase introduttiva Consultazione di ORBIS La SEM può permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità: Art. 109d, nota a piè di pagina Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200818 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Titolo prima dell'art. 109f

Sezione 5: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno Titolo prima dell'art. 109k

Sezione 6: Eurodac Art. 109k, nonché rubrica Rilevamento e trasmissione dei dati nell'Eurodac Ex art. 111i Art. 109l

Comunicazione di dati Eurodac

I dati personali registrati nell'Eurodac non possono essere comunicati a:

17 18 19

a.

uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino19;

b.

organizzazioni internazionali;

c.

soggetti di diritto privato.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 2.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Titolo dopo l'art. 109l

Sezione 7: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione Art. 109m La SEM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

Titolo prima dell'art. 110

Capitolo 14b: Interoperabilità tra i sistemi d'informazione Schengen/Dublino Sezione 1: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS) Art. 110 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81720 e (UE) 2019/81821 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1

a.

l'EES;

b.

il C-VIS;

c.

l'Eurodac;

d.

il SIS.

Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.

2

Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

3

20

21

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Titolo prima dell'art. 110a

Sezione 2: Archivio comune di dati di identità (CIR) Art. 110a

Contenuto dell'archivio comune di dati di identità

L'archivio comune di dati di identità (CIR) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81722 e (UE) 2019/81823 contiene i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1

a.

l'EES;

b.

l'ETIAS;

c.

il C-VIS;

d.

l'Eurodac.

Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.

2

Art. 110b 1

Consultazione del CIR a fini di identificazione

Il CIR può essere consultato per identificare: a.

i cittadini di Stati terzi, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81724 e (UE) 2019/81825;

b.

persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.

Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono consentite soltanto per prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza interna.

2

3

Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni: a.

fedpol;

b.

le autorità cantonali e comunali di polizia;

c.

l'AFD, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.

La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera a è effettuata sulla base dei dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell'identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità o dei dati relativi al documento di viaggio.

4

22 23 24 25

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera b è effettuata sulla base dei dati biometrici.

5

Art. 110c

Consultazione del CIR ai fini dell'individuazione di identità multiple

Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi: 1

a.

l'ufficio SIRENE, se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;

b.

l'AFD e le autorità cantonali di polizia nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16­18 del regolamento (UE) 2017/222626;

c.

la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'AFD e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS;

d.

la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS contenente i dati di cui all'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/124027.

Se nel CIR è presente un collegamento tra dati di più sistemi d'informazione che indica una frode di identità, le autorità di cui al capoverso 1 possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR, nella misura in cui hanno accesso all'EES, all'ETIAS, al C-VIS, all'Eurodac o al SIS in virtù della presente legge o della legge federale del 13 giugno 200828 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

2

Art. 110d

Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi

Il CIR può essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all'articolo 22 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81729 e (UE) 2019/81830 sono adempiute.

1

2

Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni:

26 27 28 29 30

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

RS 361 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

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a.

fedpol;

b.

il SIC;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione;

d.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

Se dalla consultazione risulta che nel CIR sono presenti dati, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d'informazione Schengen/Dublino interessato.

3

Per ottenere i dati del sistema d'informazione interessato, le autorità di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d'informazione in questione.

4

Titolo prima dell'art. 110e

Sezione 3: Portale di ricerca europeo (ESP) Art. 110e Il portale di ricerca europeo (ESP) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81731 e (UE) 2019/81832 permette la consultazione trasversale dell'EES, dell'ETIAS, del C-VIS, dell'Eurodac, del SIS, delle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), dei dati Europol nonché del CIR.

1

Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.

2

La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati relativi ai documenti di viaggio o dei dati biometrici.

3

Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30­33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

4

31 32

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

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Titolo prima dell'art. 110f

Sezione 4: Rilevatore di identità multiple (MID) Art. 110f

Contenuto del rilevatore di identità multiple (MID)

Il rilevatore di identità multiple (MID) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81733 e (EU) 2019/81834 serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

1

Se vengono registrati o aggiornati dati nell'EES, nell'ETIAS, nel C-VIS, nel SIS o nell'Eurodac, è automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.

2

Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS: 3

a.

per l'sBMS, i template biometrici;

b.

per l'ESP, i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio.

Se tra i dati è presente un collegamento secondo gli articoli 30­33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identità secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.

4

Art. 110g

Verifica manuale delle identità diverse nel MID

Le autorità di cui all'articolo 110c capoverso 1 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

1

La verifica manuale delle identità diverse compete all'autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui all'articolo 110f capoverso 2. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, è competente l'Ufficio SIRENE.

2

La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/81735 e (UE) 2019/81836.

3

Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d'informazione Schengen/ Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

4

33 34 35 36

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Titolo prima dell'art. 110h

Sezione 5: Comunicazione dei dati e responsabilità per il trattamento di dati Art. 110h

Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID

La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID è retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/81737 e (UE) 2019/81838.

Art. 110i

Responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID

La responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/81739 e (UE) 2019/81840.

Titolo prima dell'art. 111a

Capitolo 14c: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen Art. 111c cpv. 3 3

Gli articoli 109l, 111a e 111d si applicano per analogia.

Art. 111d cpv. 5 e 111f Abrogati Capitolo 14c (art. 111i) Abrogato Art. 120d

Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d'informazione

È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:

37 38 39 40

a.

di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a­109d;

b.

dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d;

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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c.

del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a­110d;

d.

del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.

Art. 122b cpv. 2 Una violazione dell'obbligo di comunicazione è presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

2

Art. 122c cpv. 3 lett. b La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato: 3

b.

in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all'articolo 92a capoverso 1.

Art. 126 cpv. 5 L'articolo 102e vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

5

2. Legge federale del 20 giugno 200342 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 1 cpv. 2 Sono fatti salvi gli articoli 9a, 92a, 101, 102, 102c­102e, 109k­109m e 111a­111d della legge federale del 16 dicembre 200543 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96­99, 102­102abis e 102b­102e della legge del 26 giugno 199844 sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 201445 sulla cittadinanza (LCit).

2

41 42 43 44 45

RS 172.021 RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

Art. 15

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Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD46, dagli articoli 102c­ 102e, 109k, 109l e 111a­111d LStrI47 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis, 102b e 102c LAsi48.

3. Legge del 14 marzo 195849 sulla responsabilità (LResp) Titolo prima dell'art. 19a

Capo Va: Responsabilità per danni derivanti dall'esercizio o dall'uso dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti Art. 19a cpv. 1 e 1bis La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'esercizio o all'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.

1

1bis

Per sistema d'informazione Schengen/Dublino e sue componenti si intendono:

a.

il sistema d'informazione Schengen;

b.

il sistema di ingressi e uscite;

c.

il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;

d.

il sistema centrale d'informazione visti;

e.

l'archivio comune di dati di identità;

f.

il portale di ricerca europeo;

g.

il rilevatore di identità multiple;

h.

l'Eurodac.

Art. 19b La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceità, se: 1

a.

46 47 48 49

l'autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o Dublino, nell'esercizio o nell'uso di uno dei sistemi

RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31 RS 170.32

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d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti, ha registrato dati in modo errato o indebito; e b.

sulla base di tale trattamento dei dati, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino sono elencati nell'allegato.

2

Allegato Alla presente legge è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

4. Legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei: a.

seguenti sistemi d'informazione di polizia: 1. rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9­14), 2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15), 3. registro nazionale di polizia (art. 17), 4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18);

b.

seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti: 1. parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) (art. 16), 2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16a), 3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16b), 4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 16c).

Titolo prima dell'articolo 15

Sezione 3: Sistema di ricerca informatizzato di polizia Art. 15, rubrica Abrogata

50

RS 361

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Titolo prima dell'articolo 16

Sezione 3a: Sistemi d'informazione Schengen/Dublino Art. 16 cpv. 2 lett. b Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

b.

ordinare e controllare i divieti d'entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione alla normativa di Schengen di cui all'allegato 3;

Art. 16a

Servizio comune di confronto biometrico

Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81751 e (UE) 2019/81852 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1

a.

il Sistema d'informazione Schengen (SIS);

b.

il sistema di ingressi e uscite (EES);

c.

il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);

d.

l'Eurodac.

Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.

2

Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

3

Art. 16b

Portale di ricerca europeo

Il portale di ricerca europeo (ESP) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81753 e (UE) 2019/81854 permette la consultazione trasversale del SIS, dell'EES, dell'ETIAS, del 1

51

52

53 54

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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C-VIS, dell'archivio comune di dati di identità (CIR) e dell'Eurodac di cui agli articoli 103b, 109a, 109k e 110a della legge federale del 16 dicembre 200555 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), delle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) nonché dei dati Europol.

Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.

2

La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati relativi ai documenti di viaggio o dei dati biometrici.

3

Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30­33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

4

Art. 16c

Rilevatore di identità multiple

Il rilevatore di identità multiple (MID) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81756 e (EU) 2019/81857 serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

1

Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell'EES, nell'ETIAS, nel C-VIS o nell'Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.

2

Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS: 3

a.

per l'sBMS, i template biometrici;

b.

per l'ESP, i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio.

Se tra i dati è presente un collegamento secondo gli articoli 30­33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identità secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.

4

Art. 16d

Verifica manuale delle identità diverse nel MID

Le autorità di cui all'articolo 110c capoverso 1 LStrI58 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

1

La verifica manuale delle identità diverse compete all'autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui all'articolo 2 2

55 56 57 58

RS 142.20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

RS 142.20

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, è competente l'Ufficio SIRENE.

La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/81759 e (UE) 2019/81860.

3

Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d'informazione Schengen/Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

4

Art. 16e

Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID

La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID è retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/81761 e (UE) 2019/81862.

Art 16f

Responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID

La responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/81763 e (UE) 2019/81864.

Titolo prima dell'articolo 17

Sezione 3b: Altri sistemi d'informazione di polizia Allegato Alla presente legge è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

59 60 61 62 63 64

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Allegato relativo alla modifica della LResp (art. 2 / all. 1 n. 3) Allegato (art. 19b cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

65 66 67 68 69 70

a.

l'Accordo del 26 ottobre 200465 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b.

l'Accordo del 26 ottobre 200466 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

la Convenzione del 22 settembre 201167 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;

d.

l'Accordo del 17 dicembre 200468 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

e.

l'Accordo del 28 aprile 200569 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

f.

il Protocollo del 28 febbraio 200870 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33 RS 0.362.311

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

71 72 73 74

a.

l'Accordo del 26 ottobre 200471 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b.

l'Accordo del 17 dicembre 200472 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c.

il Protocollo del 28 febbraio 200873 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

d.

il Protocollo del 28 febbraio 200874 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

RS 0.142.392.68 RS 0.362.32 RS 0.142.393.141 RS 0.142.395.141

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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Allegato relativo alla modifica della LSIP (art. 2 / all. 1 n. 4) Allegato 3 (art. 16 cpv. 2 lett. b)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

75 76 77 78 79 80

a.

l'Accordo del 26 ottobre 200475 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b.

l'Accordo del 26 ottobre 200476 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

la Convenzione del 22 settembre 201177 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;

d.

l'Accordo del 17 dicembre 200478 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

e.

l'Accordo del 28 aprile 200579 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

f.

il Protocollo del 28 febbraio 200880 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33 RS 0.362.311

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Allegato 2 (art. 3) I

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati 1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 202081 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della LStrI82 (all. 1 n. 1) hanno il tenore seguente: Art. 92a cpv. 4 [ex art. 104 cpv. 4] Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all'articolo 19 della legge federale del 25 settembre 202083 sulla protezione dei dati (LPD).

4

Art. 101 cpv. 1 La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

1

Art. 102c cpv. 1 [ex art. 105 cpv. 1] Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, sempreché siano adempite le condizioni di cui all'articolo 16 LPD84.

1

Art. 105 cpv. 1 Abrogato

81 82 83 84

RS 235.1; FF 2020 6695 RS 142.20 RS 235.1 RS 235.1

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

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2. Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati, la disposizione qui appresso della LSISA86 (all. 1 n. 2) ha il tenore seguente: Art. 15

Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati personali all'estero è retta dagli articoli 16 e 17 LPD87, 102c­102e, 109k, 109l e 111a­111d LStrI88, nonché 97, 98, 102abis, 102b e 102c LAsi89.

II

Coordinamento con il decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione a autorizzazione ai viaggi (ETIAS) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LStrI90(all. 1 n. 1) o la modifica della LStrI del 25 settembre 202091, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 120d

Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d'informazione

È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:

85 86 87 88 89 90 91

a.

di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a­109d;

b.

dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d;

c.

dell'ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f;

d.

del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a­110d;

e.

del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.

RS 235.1; FF 2020 6695 RS 142.51 RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31 RS 142.20 FF 2020 6695

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. DF

FF 2021 674

III

Coordinamento con il decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSIP92 (all. 1 n. 4) o la modifica della LSIP del 18 dicembre 202093 (all. 1 n. 5), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 16 cpv. 2 lett. b e c Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

92 93 94 95 96 97

b.

cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;

c.

ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis CP94 o l'articolo 49a o 49abis CPM95, la LStrI96 o la LAsi97 nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;

RS 361 FF 2020 8813 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31

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