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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

Progetto

(Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20211, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 30 settembre 20162 sull'energia Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Scopo, obiettivi e principi Art. 2

Obiettivi di incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

La produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, deve raggiungere nel 2035 almeno 17 000 GWh e nel 2050 almeno 39 000 GWh.

1

La produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica deve raggiungere nel 2035 almeno 37 400 GWh e nel 2050 almeno 38 600 GWh. Nel caso delle centrali di pompaggio, è computata soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

2

Il Consiglio federale può definire obiettivi intermedi globali o per singole tecnologie.

3

1 2

FF 2021 1666 RS 730.0

2021-2205

FF 2021 1667

Approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

Art. 3

Obiettivi di consumo

Il consumo medio annuo pro capite di energia è ridotto, rispetto al 2000, del 43 per cento entro il 2035 e del 53 per cento entro il 2050.

1

Il consumo medio annuo pro capite di elettricità è ridotto, rispetto al 2000, del 13 per cento entro il 2035 e del 5 per cento entro il 2050.

2

Art. 13 cpv. 1 lett. a Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente un interesse nazionale secondo l'articolo 12 a un impianto per l'impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l'importanza richieste, se: 1

a.

detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione;

Art. 15 cpv. 3 e 4 Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla rimunerazione, si applicano le seguenti disposizioni: 3

a.

per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili e proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell'immissione;

b.

per il biogas la rimunerazione si fonda sul prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

I capoversi 1­3 non si applicano fintanto che i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).

4

Art. 16 cpv. 1, quarto periodo, e 2 ... Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione; può consentire l'utilizzo di linee di raccordo.

1

Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o che beneficiano di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5.

2

Art. 17 cpv. 1, primo periodo, 2, 3, 3bis e 4, secondo periodo Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata del raggruppamento. ...

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Approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

I proprietari fondiari possono offrire il consumo proprio comune in un luogo di produzione anche ai consumatori finali con i quali hanno concluso un contratto di locazione o di affitto. Essi sono responsabili dell'approvvigionamento dei locatari e degli affittuari partecipanti al raggruppamento.

2

Quando il proprietario fondiario introduce il consumo proprio comune, i locatari o gli affittuari hanno la possibilità di: 3

a.

optare per il servizio universale garantito dal gestore di rete secondo l'articolo 6 della legge del 23 marzo 20073 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl); oppure

b.

avvalersi del proprio diritto di accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 LAEl.

I partecipanti al raggruppamento di cui al capoverso 3 conservano i propri diritti al servizio universale e di accesso alla rete per quanto tali diritti siano loro garantiti in conformità della LAEl.

3bis

... I proprietari fondiari non possono addossarli direttamente ai locatari o agli affittuari.

4

Art. 18, rubrica e cpv. 1 Relazioni esterne e altri dettagli I consumatori finali costituitisi in un raggruppamento devono essere trattati come un consumatore finale unico per quanto concerne il prelievo di energia elettrica dalla rete.

1

Art. 18a

Immissione di energia da parte della Confederazione

La Confederazione può vendere a prezzi di mercato energia elettrica e altre energie di rete, prodotte per soddisfare il fabbisogno di energia delle proprie unità amministrative, se non le può utilizzare direttamente.

1

Il DATEC limita tali vendite se i prezzi di mercato ne verrebbero influenzati in modo considerevole.

2

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzo delle garanzie di origine rilasciate per la produzione di energia e dei ricavi conseguiti dalla vendita dell'energia.

3

Art. 19 cpv. 6 Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.

6

3

RS 734.7

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Approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

Titolo prima dell'art. 24

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici Art. 24

Principi

Sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36), per gli impianti che producono energia elettrica da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento in virtù delle disposizioni del presente capitolo.

1

I contributi di cui agli articoli 26 capoverso 4, 27a capoverso 3 e 27b capoverso 3 possono essere concessi per le prestazioni di progettazione svolte a partire dal 3 aprile 2020.

2

Art. 25

Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l'ampliamento considerevole d'impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica).

1

La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.

2

Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la rimunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.

3

Art. 25a

Aste per la rimunerazione unica

Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici, a partire da una determinata potenza, il Consiglio federale può prevedere che l'importo della rimunerazione unica venga fissato tramite asta.

1

Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta e per quelli che la destinano al consumo proprio secondo l'articolo 16, il Consiglio federale può prevedere aste separate con condizioni differenti.

2

Il tasso di rimunerazione per chilowatt di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere come ulteriore criterio un contributo particolare per la produzione di energia elettrica d'inverno.

3

4 Il

Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione pari al massimo al 10 per cento di quanto ammonterebbe la rimunerazione unica per la potenza totale offerta e disciplinarne l'utilizzo.

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FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

Esso può prevedere sanzioni pari al massimo al 10 per cento di quanto ammonterebbe la rimunerazione unica per la potenza totale offerta, in particolare se il progetto: 5

a.

non viene realizzato entro la scadenza fissata;

b.

non raggiunge o raggiunge solo in parte gli obiettivi garantiti dall'offerta per la quale il partecipante all'asta ha ottenuto l'aggiudicazione;

c.

non presenta o presenta solo in parte le caratteristiche garantite dall'offerta per la quale il partecipante all'asta ha ottenuto l'aggiudicazione.

Art. 26 1

Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

Si può beneficiare di un contributo d'investimento per: a.

la costruzione di nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;

b.

l'ampliamento considerevole di impianti che, dopo l'ampliamento, presentano una potenza di almeno 300 kW; e

c.

il rinnovamento considerevole di impianti che, dopo il rinnovamento, presentano una potenza di almeno 300 kW e al massimo di 5 MW.

Non sussiste alcun diritto a un contributo d'investimento per la parte dell'impianto destinata al pompaggio-turbinaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe in caso di fabbisogno comprovato di capacità supplementari di stoccaggio al fine di permettere l'integrazione delle energie rinnovabili.

2

3

Il contributo d'investimento ammonta: a.

al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere a e b con una potenza fino a 10 MW;

b.

al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per: 1. gli impianti di cui al capoverso 1 lettere a e b con una potenza superiore a 10 MW, 2. gli impianti di cui al capoverso 1 lettera c.

Per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici o l'ampliamento considerevole di impianti idroelettrici è possibile beneficiare di un contributo se l'impianto nuovo o ampliato adempie i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1.

4

I limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.

5

Il Consiglio federale può esonerare altri impianti idroelettrici dal rispetto del limite inferiore di potenza di cui al capoverso 1, se: 6

a.

sono ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; oppure

b.

non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali o preziosi sul piano ecologico.

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FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

Art. 27

Contributo d'investimento per impianti a biomassa

Per la costruzione di nuovi impianti a biomassa e per l'ampliamento o il rinnovamento considerevole di impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

1

Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2

3

Non si può beneficiare di un contributo d'investimento per: a.

impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);

b.

forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;

c.

impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

Art. 27a

Contributo d'investimento per impianti eolici

Per la costruzione di nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

1

Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2

Per la progettazione di nuovi impianti eolici è possibile beneficiare di un contributo.

Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1.

3

Art. 27b 1

Contributi d'investimento per impianti geotermici

Si può beneficiare di un contributo d'investimento per: a.

la prospezione di risorse geotermiche;

b.

lo sfruttamento di risorse geotermiche;

c.

la costruzione di nuovi impianti geotermici.

Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2

Per la progettazione di nuovi impianti geotermici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1 lettera c.

3

Art. 28 cpv. 1 e 2 Chi intende beneficiare di un contributo d'investimento secondo gli articoli 26­27b può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia. L'UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori.

1

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FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

Non riceve tale contributo d'investimento chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza la garanzia e senza l'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori.

2

Art. 29, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3, frase introduttiva e lett. bbis, nonché h­k Dettagli Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi d'investimento secondo il presente capitolo, in particolare: 1

Per la definizione degli importi il Consiglio federale si fonda sui costi non coperti per la costruzione di nuovi impianti oppure l'ampliamento o il rinnovamento degli impianti esistenti.

2

3

Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare: bbis. l'esame e la valutazione concreti di singole domande, se per un impianto sussistono indizi dell'assenza di costi non coperti; h.

diverse categorie all'interno delle singole tecnologie;

i.

importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per i contributi d'investimento di cui agli articoli 26­27b per determinate classi di potenza;

j.

l'abbassamento del valore superiore secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera c;

k.

l'obbligo per i promotori di progetti beneficiari di un contributo d'investimento di cui al presente capitolo di mettere a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico.

Art. 30 cpv. 4 lett. e 4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: e.

la delimitazione rispetto al contributo d'investimento per ampliamenti considerevoli (art. 26 cpv. 1 lett. b);

Art. 32 cpv. 2 Esso può prevedere, a integrazione del capoverso 1, programmi nazionali per gare pubbliche dirette concernenti le misure di cui al capoverso 1 lettera a.

2

Art. 33

Garanzie per la geotermia

Per coprire i rischi legati agli investimenti effettuati nell'ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche e della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

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Per un progetto geotermico non si può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l'articolo 27b capoverso 1.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento computabili e la procedura.

3

Art. 35 cpv. 2 lett. d, g, nonché 4 2

Con il supplemento rete sono finanziati: d.

i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;

g.

le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;

L'organo d'esecuzione riscuote anche il supplemento per la produzione in inverno (supplemento invernale) secondo l'articolo 9bis LAEl4.

4

Art. 36

Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti: 1

a.

una quota massima di 0,1 ct./kWh per: 1. i bandi di gara, 2. i contributi d'investimento e le garanzie per la geotermia, 3. l'indennizzo di cui all'articolo 34;

b.

una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW.

L'UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell'evoluzione dei costi.

2

Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d'attesa per i contributi d'investimento secondo il capitolo 5. Per i progetti figuranti sulle liste d'attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d'iscrizione in tali liste.

3

Art. 37 cpv. 1 Per il supplemento rete è gestito un fondo speciale secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione (Fondo per il supplemento rete). Il supplemento invernale è versato in questo fondo, su un conto separato.

1

4 5

RS 734.7 RS 611.0

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Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4 1

Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio: b.

del 2036 per: 1. le rimunerazioni uniche di cui agli articoli 25 e 25a, 2. i contributi d'investimento di cui agli articoli 26­27b, 4. le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

Art. 44 cpv. 1, 2, 4, secondo periodo, e 5 Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie, messi a disposizione sul mercato svizzero, prescrizioni concernenti: 1

a.

indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica, alle emissioni e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia osservate durante l'utilizzo e per l'intero ciclo di vita;

b.

la procedura di omologazione energetica;

c.

le esigenze per la messa a disposizione sul mercato;

d.

indicazioni relative al minore o maggiore impatto finanziario, sui consumi e sulle emissioni rispetto ad altri impianti, veicoli, apparecchi e ai loro componenti prodotti in serie.

Anziché emanare prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato.

2

... Le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

4

Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato si applichino anche all'uso proprio.

5

Art. 55 cpv. 1 e 3 L'UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia e altri servizi della Confederazione.

1

Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l'efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che i valori non possono essere raggiunti, propone le misure supplementari necessarie.

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FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

Art. 57 cpv. 1 Chiunque fabbrica, importa, mette a disposizione sul mercato o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni necessarie per la preparazione e la realizzazione delle misure, come pure per la verifica della loro efficacia.

1

Art. 64 cpv. 2, primo periodo I membri del consiglio di amministrazione e della direzione devono essere indipendenti dal settore dell'energia, possono tuttavia esercitare un'attività anche per la società nazionale di rete se rispettano questa esigenza di indipendenza. ...

2

Art. 70 cpv. 1 lett. b 1

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: b.

fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o dei contributi d'investimento (art. 25­27b);

Art. 73 cpv. 1 e 2 Abrogati Art. 75a

Disposizioni transitorie relative ai contributi d'investimento nonché ai contributi per l'esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia

Se al gestore di un impianto fotovoltaico o al gestore di un impianto idroelettrico o a biomassa sono stati assegnati di principio rispettivamente la rimunerazione unica o il contributo d'investimento prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., essi continuano ad averne diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 del diritto vigente nel tenore del 30 settembre 20166.

1

Le domande per un contributo d'investimento complete presentate entro l'ultimo giorno di riferimento prima dell'entrata in vigore della modifica del ... per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW vengono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto vigente nel tenore del 30 settembre 2016.

2

Le domande per un contributo d'investimento complete presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... per impianti idroelettrici già esistenti con una potenza non superiore a 10 MW o per impianti a biomassa vengono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto vigente nel tenore del 30 settembre 2016.

3

Chi, prima dell'entrata in vigore della modifica del ... , ha presentato una domanda per un contributo per l'esplorazione geotermica o per una garanzia per la geotermia di cui all'articolo 33 del diritto vigente nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già 4

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RU 2017 6839

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FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

concluso un contratto corrispondente, può richiedere all'UFE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica un contributo d'investimento di cui all'articolo 27b capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l'esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia.

Art. 75b

Disposizioni transitorie relative all'obbligo di ritiro e di rimunerazione

I gestori di impianti fotovoltaici hanno diritto per dieci anni a partire dall'entrata in vigore della modifica del ... al ritiro e alla rimunerazione delle garanzie di origine, se: 1

a.

il loro impianto adempie i requisiti di cui all'articolo 15;

b.

al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... il loro impianto era già in funzione; e

c.

non ricevono o non hanno ricevuto per l'impianto un finanziamento dei costi supplementari, una rimunerazione per l'immissione di elettricità o un sostegno cantonale o comunale comparabile.

La tariffa di ritiro corrisponde all'importo medio delle rimunerazioni pagate in Svizzera per l'energia elettrica e le garanzie di origine nel quadro dell'obbligo di ritiro e di rimunerazione nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del ..., dedotto il rispettivo prezzo di mercato di riferimento (art. 23).

2

La differenza tra la tariffa di ritiro e i ricavi dalla vendita delle garanzie di origine nonché i costi di esecuzione sono finanziati attraverso il supplemento rete.

3

2. Legge del 23 marzo 20077 sull'approvvigionamento elettrico Art. 4 cpv. 1 lett. b, e, f, j, nonché k 1

7

Nella presente legge s'intende per: b.

consumatore finale: cliente che preleva energia elettrica dalla rete per proprio uso o ai fini di stoccaggio; è eccettuato il consumo proprio da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;

e.

energia di regolazione: impiego di energia elettrica automatico o ordinato manualmente per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;

f.

zona di regolazione: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete; tale area è delimitata fisicamente da punti di misurazione;

j.

esercizio delle stazioni di misurazione: installazione, esercizio e manutenzione degli strumenti di misurazione in una stazione di misurazione;

k.

servizi di misurazione: rilevamento, trattamento e trasmissione dei dati di misurazione.

RS 734.7

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Inserire prima del titolo del capitolo 2 Art. 4a

Prelievo di energia elettrica della rete di corrente di trazione

La rete gestita dalle imprese ferroviarie con una frequenza di 16,7 Hz (rete di corrente di trazione) è considerata consumatore finale se preleva energia elettrica dalla rete a 50 Hz, tranne nei casi in cui il prelievo sia effettuato: 1

a.

per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica;

b.

per l'azionamento di pompe in centrali di pompaggio, se la quantità di energia elettrica in seguito prodotta è reimmessa nella rete a 50 Hz; oppure

c.

per ragioni di efficienza all'interno di una centrale di pompaggio, in via sostitutiva dalla rete a 50 Hz anziché dalla centrale elettrica stessa, se ciò permette di evitare il contemporaneo pompaggio e turbinaggio in questa centrale elettrica.

Il Consiglio federale può disciplinare ulteriori dettagli dell'interazione tra la rete a 50 Hz e la rete a 16,7 Hz.

2

Art. 6

Servizio universale

I consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo che non usufruiscono o cessano di usufruire dell'accesso alla rete hanno diritto a essere riforniti dal gestore di rete del proprio comprensorio, in qualsiasi momento, di energia elettrica a tariffe adeguate e nel quantitativo richiesto (servizio universale).

1

Nel servizio universale i gestori di rete offrono come standard un prodotto elettrico basato esclusivamente sull'utilizzo di energia rinnovabile indigena (prodotto elettrico standard).

2

Le tariffe del servizio universale sono valide per un anno e sono uniformi per i consumatori finali con un profilo di consumo equivalente. Esse sono considerate adeguate se rientrano nel quadro dei prezzi di mercato di prodotti elettrici comparabili dell'anno in questione (prezzi di mercato comparativi).

3

Il Consiglio federale disciplina i principi per la determinazione dei prezzi di mercato comparativi. Può emanare disposizioni sulla composizione del prodotto elettrico standard.

4

Art. 7

Approvvigionamento sostitutivo

Il consumatore finale che al termine di un rapporto di fornitura di energia elettrica non sceglie tempestivamente un nuovo fornitore o il cui fornitore cessa la propria attività, è approvvigionato in via sostitutiva dal gestore di rete del proprio comprensorio anche se presenta un consumo annuo superiore a 100 MWh per centro di consumo. Per tale approvvigionamento il gestore di rete non è vincolato alle tariffe del servizio universale.

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Art. 8 cpv. 1bis e 3 I produttori, i consumatori finali e i gestori di impianti di stoccaggio sostengono il proprio gestore di rete nell'attuazione di provvedimenti volti a garantire l'esercizio sicuro della rete. Essi seguono le sue istruzioni nel caso di disposizioni secondo l'articolo 20a. Questi obblighi valgono per analogia anche tra i gestori di rete con reti collegate.

1bis

I gestori di rete stilano piani pluriennali volti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.

3

Art. 8a

Riserva di energia per situazioni di approvvigionamento critiche

Come garanzia in caso di situazioni straordinarie, quali congestioni o interruzioni critiche dell'approvvigionamento, è costituita annualmente mediante gara pubblica una riserva di energia.

1

Possono partecipare alla costituzione della riserva i gestori di centrali ad accumulazione e di impianti di stoccaggio nonché i consumatori che dispongono di un potenziale di riduzione del carico. Per la detenzione di energia o per l'eventuale messa a disposizione della riduzione del carico i partecipanti ricevono un compenso. Essi trasmettono alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni necessarie e mettono a disposizione la documentazione necessaria.

2

La ElCom stabilisce annualmente i valori di base della riserva e sorveglia l'attuazione. I valori di base comprendono in particolare: 3

a.

il volume e la durata della riserva di energia;

b.

le linee generali: 1. della gara pubblica, compresi eventuali limiti massimi del compenso, 2. dell'indennizzo dovuto in caso di prelievo della riserva, 3. delle sanzioni per i partecipanti in caso di violazione degli obblighi connessi alla riserva.

La società nazionale di rete sostiene la ElCom e garantisce la gestione operativa annuale della riserva. Essa svolge in particolare i seguenti compiti: 4

a.

stabilisce le modalità della gara pubblica, compresi i criteri d'idoneità e i criteri di aggiudicazione nonché le modalità di prelievo;

b.

svolge la gara pubblica, se ragionevole anche per un periodo superiore a un anno, e stipula un accordo con i partecipanti.

Se si prospetta una situazione di approvvigionamento critica, la ElCom autorizza il prelievo della riserva. Se sul mercato non è disponibile energia sufficiente oppure sussiste una minaccia diretta per l'approvvigionamento per altri motivi, la società di rete preleva l'energia necessaria dietro indennizzo.

5

Il Consiglio federale può sospendere la riserva se non è più necessaria. Inoltre disciplina i dettagli relativi alla riserva, in particolare: 6

a.

i criteri per il dimensionamento e per lo scioglimento anticipato; 13 / 30

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FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

b.

il prelievo della riserva, evitando per quanto possibile perturbazioni sui mercati dell'energia e delle prestazioni di servizio relative al sistema;

c.

il pagamento dovuto dai gruppi di bilancio non equilibrati per il prelievo dalla riserva di energia, analogamente all'energia di compensazione;

d.

un eventuale obbligo per i gestori che usufruiscono del sostegno di cui all'articolo 9bis di partecipare alle gare pubbliche insieme alla centrale in questione.

e.

i rapporti con le centrali partner.

Art. 8b

Rilevamento e trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione

Il Consiglio federale designa un organo incaricato del rilevamento dei dati relativi al livello di riempimento, al deflusso e all'afflusso dei bacini di accumulazione. I gestori delle centrali elettriche mettono a disposizione di tale organo tutti i dati e le informazioni necessarie a tale scopo.

1

L'organo trasmette i dati alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia (UFE), alla società nazionale di rete, all'organizzazione per l'approvvigionamento economico del Paese e ad altri Uffici federali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Il Consiglio federale stabilisce i principi relativi al diritto di accesso ai dati.

2

I dati sono trattati in modo confidenziale. I destinatari di cui al capoverso 2 garantiscono attraverso provvedimenti tecnici e organizzativi che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato al momento della trasmissione.

3

Art. 9bis

Incremento della produzione di energia elettrica d'inverno

Per rafforzare la sicurezza di approvvigionamento d'inverno, entro il 2040 è attuato e sostenuto un incremento della produzione delle centrali elettriche di 2 TWh. La produzione invernale delle centrali elettriche è prelevabile in modo sicuro e neutra sotto il profilo climatico.

1

Questo incremento si raggiunge in primo luogo nelle centrali idroelettriche ad accumulazione. La procedura è la seguente: 2

a.

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), insieme alle parti interessate, in particolare Cantoni, gestori e associazioni ambientaliste, individua progetti adeguati e ne redige la lista. Per quanto possibile i progetti devono permettere di raggiungere l'obiettivo di incremento, ottenere un ampio consenso e comportare interventi minimi sull'ambiente;

b.

l'UFE concede ai progetti inclusi nella lista un contributo d'investimento ed eventualmente un contributo ai costi di progettazione, entrambi pari al massimo al 40 per cento dei costi computabili. In casi eccezionali, che non comportano un impiego sproporzionato delle risorse, il contributo può essere al massimo del 60 per cento. Un eventuale contributo ai costi di progettazione viene dedotto dal contributo d'investimento.

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Se si prospetta che l'incremento auspicato non può essere raggiunto attraverso le centrali idroelettriche ad accumulazione, possono beneficiare dei contributi anche altre centrali elettriche selezionate mediante gare pubbliche. Il DATEC ordina lo svolgimento delle gare pubbliche e l'UFE le esegue. I progetti devono rispettare i criteri di cui al capoverso 1 nonché eventuali criteri di idoneità e limiti massimi di prezzo specifici dell'asta.

3

Per finanziare i contributi di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 e il relativo onere di esecuzione si applica il supplemento di cui all'articolo 9 capoverso 4 nella misura massima di 0,2 ct./kWh (supplemento invernale); il Consiglio federale ne stabilisce l'importo in funzione delle necessità. La riscossione e la traslazione del supplemento sono disciplinate dall'articolo 35 della legge del 30 settembre 20168 sull'energia (LEne). Il supplemento non è rimborsabile (art. 39­43 LEne).

4

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere in particolare: a.

i casi in cui i promotori dei progetti che beneficiano dei contributi e che abbandonano il proprio progetto devono mettere a disposizione di altri soggetti interessati la documentazione di progetto;

b.

sanzioni fino al 10 per cento del contributo d'investimento ai gestori che attuano il proprio progetto in modo non conforme a quanto indicato e stabilito nella gara pubblica;

c.

la restituzione dei contributi d'investimento se generano una redditività eccessiva degli impianti nonché gli obblighi dei gestori di conservazione e diffusione dei dati rilevanti a tal fine.

Art. 9a cpv. 1, primo periodo L'UFE elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione ad alta tensione. ...

1

Art. 9b cpv. 2 Nella definizione dei principi occorre in particolare considerare che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un'ottimizzazione, incluso l'utilizzo della flessibilità, o un potenziamento nel corso dell'intera durata della pianificazione.

2

Art. 12

Informazione e fatturazione

I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano: 1

8

a.

le tariffe di utilizzazione della rete;

b.

le tariffe del servizio universale;

c.

le tariffe di misurazione; RS 730.0

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d.

la somma annua dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete;

e.

i requisiti tecnici e aziendali minimi per l'allacciamento alla rete;

f.

le basi di calcolo di eventuali contributi ai costi di rete; nonché

g.

i conti annuali.

Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di energia elettrica, al momento della conclusione del contratto, a divulgare determinate indicazioni sull'origine e sulla composizione dell'energia elettrica da fornire.

2

Le fatture emesse ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Sulla fattura sono indicati separatamente: 3

a.

l'importo fatturato per l'energia elettrica;

b.

il corrispettivo per l'utilizzazione della rete;

c.

il compenso per l'esercizio delle stazioni di misurazione;

d.

il compenso per i servizi di misurazione;

e.

i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;

f.

il supplemento invernale secondo l'articolo 9bis capoverso 4; e

g.

il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEne9.

Il Consiglio federale può obbligare la ElCom a gestire un sistema informativo che permetta ai consumatori finali di confrontare le offerte del servizio universale.

4

Art. 13 cpv. 3 Abrogato Art. 13a

Processi di cambio

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie per effettuare il cambio del fornitore nonché l'ingresso nel servizio universale e nell'approvvigionamento sostitutivo o l'uscita dagli stessi (processi di cambio). Disciplina in particolare: 1

a.

la procedura e i compiti di tutti i partecipanti;

b.

i termini per l'ingresso e il rientro nel servizio universale nonché per l'uscita;

c.

i termini per l'uscita dall'approvvigionamento sostitutivo;

d.

le condizioni di disdetta di contratti di fornitura dell'energia elettrica al di fuori del servizio universale per i consumatori finali aventi diritto al servizio universale.

I gestori di rete non possono addebitare individualmente al consumatore finale che effettua il cambio i costi generati dai processi di cambio.

2

9

RS 730.0

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Art. 14, rubrica, cpv. 1, 3, parte introduttiva e lett. a ed f, nonché 3bis Corrispettivo e tariffe per l'utilizzazione della rete Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Le differenze di copertura sono compensate tempestivamente.

1

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete è riscosso sulla base delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Queste sono fissate dai gestori di rete per un anno in base ai seguenti principi: 3

a.

devono presentare strutture comprensibili che riflettano i costi causati dai consumatori finali;

f.

non devono svantaggiare i consumatori finali con consumo proprio e i raggruppamenti ai fini del consumo proprio considerati nel loro complesso.

Nel determinare le tariffe per l'utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.

3bis

Art. 15 cpv. 1, 2 lett. a, d, 3 lett. b, 3bis, parte introduttiva e lett. a, d, nonché 3ter Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente.

1

Per costi d'esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare: 2

a.

i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e la riserva di energia;

d.

i costi per l'utilizzazione della flessibilità.

I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo: 3

b.

gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti, compreso un utile d'esercizio adeguato.

Il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti il trattamento delle differenze di copertura risalenti a periodi tariffari precedenti, segnatamente se e con quali modalità applicare un interesse nonché il termine per la loro compensazione. Inoltre disciplina a quali condizioni e in che misura i costi seguenti sono computabili ai costi d'esercizio e ai costi del capitale e le relative modalità di attribuzione: 3bis

a.

i costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;

d.

Abrogata

Il Consiglio federale disciplina inoltre a quali condizioni e in che misura i costi delle misure innovative per le reti intelligenti con determinate funzionalità sono computabili in via eccezionale ai costi d'esercizio e ai costi del capitale e le relative modalità di attribuzione.

3ter

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Art. 15a

Costi speciali della rete di trasporto

Sono pure considerati costi d'esercizio computabili della rete di trasporto, se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento: 1

a.

i costi dell'organo designato per il rilevamento e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione (art. 8b);

b.

i costi a carico di gestori di rete, produttori e gestori degli impianti di stoccaggio direttamente connessi con le misure necessarie a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica secondo la legge federale del 17 giugno 201610 sull'approvvigionamento economico del Paese.

L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese verifica a titolo preventivo il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b. Dopo aver consultato la ElCom, decide se i costi sono computabili come costi della rete di trasporto.

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità di esposizione dei costi attribuiti alla rete di trasporto e di rimborso degli aventi diritto da parte della società nazionale di rete.

3

Art. 15abis Ex art. 15a con la seguente modifica della rubrica e del cpv. 1 Costi da fatturare individualmente 1

La società nazionale di rete fattura individualmente: a.

ai gruppi di bilancio, i costi per l'energia di compensazione;

b.

ai gestori della rete di distribuzione e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, i costi da essi generati per la compensazione delle perdite di energia e in relazione all'energia reattiva.

Titolo prima dell'art. 17a

Sezione 2a: Misurazioni Art. 17a 1

Competenza e diritti di scelta

Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio.

I produttori e i gestori di impianti di stoccaggio possono scegliere liberamente il gestore delle stazioni di misurazione e il fornitore dei servizi di misurazione. I consumatori finali hanno questo diritto di scelta se nei corrispondenti centri di consumo: 2

10

a.

presentano un consumo annuo di almeno 100 MWh;

b.

si avvalgono del diritto al consumo proprio oppure all'aggruppamento ai fini del consumo proprio;

c.

necessitano dell'accesso ai loro dati di misurazione perché: RS 531

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FF 2021 1667 LF (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

1.

2.

offrono flessibilità concernente il consumo per un utilizzo diverso rispetto a quello al servizio della rete, oppure si avvalgono di servizi energetici per la riduzione del proprio consumo di energia.

I consumatori finali che svolgono un'attività imprenditoriale con un consumo annuo di almeno 100 MWh possono scegliere liberamente il gestore della stazione di misurazione e il fornitore dei servizi di misurazione, indipendentemente da queste condizioni e per l'intera azienda.

3

Il diritto di scelta può essere esercitato in tutte le stazioni di misurazione di un centro di consumo o di produzione. Se non viene esercitato, la competenza rimane del gestore di rete.

4

Il Consiglio federale può disciplinare la procedura di cambio del gestore della stazione di misurazione e del fornitore dei servizi di misurazione, incluse le condizioni di disdetta dei contratti.

5

Art. 17abis

Compenso e tariffe per la misurazione

Per i centri di consumo in cui i consumatori finali non possono scegliere liberamente il gestore della stazione di misurazione e il fornitore dei servizi di misurazione oppure in cui i consumatori finali, i produttori o i gestori degli impianti di stoccaggio non esercitano il proprio diritto di scelta, i gestori della rete di distribuzione stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità.

1

Sulla base di queste tariffe, essi riscuotono il compenso per la misurazione per ogni punto di misurazione. Il compenso per la misurazione riscosso non può superare i costi computabili. Le differenze di copertura devono essere compensate tempestivamente.

2

Sono computabili i costi d'esercizio e i costi del capitale di una misurazione affidabile ed efficiente nei centri di consumo di cui al capoverso 1; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato.

3

Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e stabilire se e con quali modalità applicare interessi alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti.

4

Art. 17ater

Requisiti posti all'esercizio delle stazioni di misurazione e ai servizi di misurazione

Previa consultazione della ElCom e delle cerchie interessate, i gestori di rete elaborano uno standard contrattuale unitario per il proprio rapporto giuridico con i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione e lo applicano ai contratti da concludere.

1

Il Consiglio federale può stabilire requisiti per lo standard contrattuale e assegnare ai gestori delle stazioni di misurazione e ai fornitori dei servizi di misurazione i compiti che incombono loro nel quadro di questi rapporti giuridici.

2

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Art. 17aquater Ex art. 17a con la seguente modifica dei cpv. 1 e 2, terzo periodo 1

Concerne soltanto il testo francese

... Può obbligare i gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati a utilizzare a partire da un dato termine sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di questi.

2

Art. 17b cpv. 2, primo periodo, e 3, primo periodo Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 17bbis

Sezione 2b: Sistemi di controllo e di regolazione, flessibilità Art. 17bbis

Utilizzo della flessibilità

La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio. I terzi si assicurano l'utilizzo mediante contratto.

1

I gestori della rete di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine essi concludono con i titolari della flessibilità contratti a condizioni uniformi per ogni tipo di flessibilità. Essi garantiscono un utilizzo della flessibilità e un'applicazione dei contratti senza discriminazioni.

2

Ai gestori della rete di distribuzione spettano nel proprio comprensorio, dietro versamento di un'adeguata indennità, i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: 3

a.

limitazione forzata di una determinata quota di immissione;

b.

utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete; per questo utilizzo l'indennità è versata soltanto nel caso in cui sarebbe stato ragionevolmente possibile evitare il pericolo.

Gli utilizzi garantiti spettano loro anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità è di avviso diverso oppure non consente l'utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente.

4

Il Consiglio federale stabilisce i principi applicabili all'indennità dell'utilizzo garantito, fissa per ogni tecnologia di produzione la quota assoggettabile alla limitazione forzata e disciplina gli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei gestori della rete di distribuzione. Inoltre può disciplinare in particolare: 5

a.

la tutela dei titolari della flessibilità nel caso di contratti di cui al capoverso 2;

b.

la standardizzazione dei prodotti di flessibilità;

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c.

le prescrizioni per i gestori della rete di distribuzione che, attraverso le condizioni applicate, precludono altri utilizzi della flessibilità tanto da impedire lo sviluppo del mercato;

d.

le prescrizioni per i partner contrattuali nel caso di utilizzi della flessibilità, di qualsiasi tipo, che si ripercuotono negativamente sugli altri attori;

e.

una valutazione della normativa di cui al presente articolo.

Titolo prima dell'art. 17bter

Sezione 2c: Scambio di dati Art. 17bter

Principio

I gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati comunicano reciprocamente e alle imprese del settore dell'energia elettrica, ai gruppi di bilancio, alla società nazionale di rete e all'organo di esecuzione secondo l'articolo 64 LEne11, tempestivamente, gratuitamente e senza discriminazioni, tutti i dati e le informazioni necessari per un approvvigionamento regolare di energia elettrica.

Art. 17bquater

Scambio di dati attraverso il registro dati

Lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i partecipanti di cui all'articolo 17bter avviene attraverso un registro dati centrale per le seguenti finalità: 1

a.

svolgimento dei processi di cambio secondo gli articoli 13a e 17a capoverso 5;

b.

conteggio dei costi di rete, dell'energia elettrica e di misurazione;

c.

allestimento di previsioni nel quadro della gestione del bilancio;

d.

rilevamento dell'energia elettrica mediante garanzie di origine.

I dati di base di cui al capoverso 1 sono salvati nel registro dati in Svizzera. Il gestore del registro dati gestisce i dati salvati e garantisce lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i partecipanti.

2

Le autorità federali e cantonali hanno accesso al registro dati conformemente alle rispettive autorizzazioni.

3

Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e i compiti dettagliati del gestore del registro dati. Può integrare il registro dati con i seguenti processi e funzionalità: 4

11

a.

analisi qualitativa dello scambio di dati svolto attraverso il registro dati;

b.

salvataggio dei dati di misurazione;

RS 730.0

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c.

comunicazione a terzi di dati di base e di misurazione aggregati e anonimizzati per scopi di ricerca, sicurezza di approvvigionamento, rafforzamento della competitività sul mercato dell'elettricità e fornitura di servizi energetici;

d.

scambio di dati di base e di misurazione per l'utilizzo della flessibilità;

e.

garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio alla consegna e alla trasmissione dei dati.

Art. 17bquinquies Istituzione del gestore del registro dati Al fine di realizzare e gestire il registro dati le imprese del settore dell'energia elettrica e di altri settori economici possono istituire il gestore del registro dati sotto forma di una società di capitali di diritto privato o di una cooperativa con sede in Svizzera.

1

Gli statuti del gestore del registro dati e le relative modifiche necessitano dell'approvazione del DATEC. Il DATEC verifica che gli statuti o le relative modifiche adempiano ai requisiti della presente legge.

2

Se il gestore del registro dati non è istituito entro il termine stabilito dal Consiglio federale, quest'ultimo trasferisce i compiti di realizzazione e gestione del registro dati a un organo di diritto pubblico.

3

4

I costi per la realizzazione del registro dati sono rimborsati dal suo gestore.

Art. 17bsexies

Organizzazione e finanziamento del gestore del registro dati

Il gestore del registro dati, incluso il suo personale, deve essere indipendente dal settore dell'energia elettrica. Esso è in mani svizzere.

1

Esso si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni esecutive e non opera a scopo di lucro.

2

Esso riscuote dai gestori della rete di distribuzione nonché dai gestori delle stazioni di misurazione e dai fornitori dei servizi di misurazione incaricati, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi sostenuti basato sul principio di causalità.

3

Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione, l'indipendenza e il finanziamento.

4

Titolo prima dell'art. 17c

Sezione 2d: Protezione e sicurezza dei dati Art. 17c, rubrica e cpv. 2 e 3 Abrogata Il gestore del registro dati può trattare dati di persone giuridiche nonché dati personali al fine di adempiere ai propri compiti. I partecipanti di cui all'articolo 17bter gli 2

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comunicano le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti e gli mettono a disposizione i documenti necessari.

Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari concernenti la protezione e la sicurezza dei dati nonché la verifica del loro rispetto, segnatamente per i sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti, compresi i dispositivi collegati, e per il registro dati.

3

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 3: Rete di trasporto svizzera e società nazionale di rete Art. 18 cpv. 4, 4bis, 6, terzo periodo, nonché 7 In caso di alienazione di azioni della società nazionale di rete, hanno diritto di prelazione su queste azioni, nel seguente ordine: 4

a.

i Cantoni;

b.

i Comuni;

c.

le aziende d'approvvigionamento elettrico in mani svizzere con sede in Svizzera.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al diritto di prelazione, in particolare: 4bis

a.

la pubblicazione del caso di prelazione;

b.

i termini entro i quali farlo valere;

c.

i casi non considerati di prelazione, quali gli acquisti effettuati da determinate unità in stretto rapporto con Cantoni e Comuni;

d.

i casi a cui non si applica il diritto di prelazione, quali gli acquisti di quote azionarie di modesta entità;

e.

la gestione di più aventi diritto di prelazione interessati.

... È ammesso altresì l'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema al di là della zona di regolazione insieme ai gestori delle reti di trasporto estere.

6

I membri del consiglio di amministrazione e della direzione non possono appartenere a organi di imprese che esercitano attività nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali imprese.

7

Art. 18a

Conseguenze in assenza della maggioranza cantonale e comunale

Se nella società di rete non sussiste la necessaria maggioranza cantonale e comunale di cui all'articolo 18 capoverso 3, si applicano le seguenti disposizioni: 1

a.

nell'assemblea generale sono sospesi conformemente al capoverso 3 i diritti di voto degli azionisti non controllati da Cantoni o Comuni;

23 / 30

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b.

non possono costituire la maggioranza del consiglio di amministrazione e della direzione i membri che vi partecipano per gli azionisti non controllati da Cantoni o Comuni.

La necessaria maggioranza cantonale o comunale non è data se, complessivamente, non vi è un numero sufficiente di azionisti, ponderati in base alle loro quote, che sono a loro volta controllati da Cantoni e Comuni. Per controllo si intende la possibilità di esercitare un'influenza determinante.

2

Il consiglio di amministrazione sospende per l'assemblea generale i diritti di voto degli azionisti che non hanno dimostrato il controllo necessario. Li sospende nella misura complessivamente necessaria e proporzionalmente per ogni azionista coinvolto.

3

Art. 20 cpv. 2 lett. b e c, nonché 3 2

3

In particolare, la società di rete: b.

è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazione. Se non fornisce direttamente le prestazioni di servizio relative al sistema, le acquista secondo una procedura orientata al mercato, trasparente e non discriminatoria. Per quanto concerne il consumo essa tiene conto prioritariamente delle offerte in cui l'energia è utilizzata in modo efficiente;

c.

affronta una minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto attraverso i necessari provvedimenti (art. 20a).

Abrogato

Art. 20a

Provvedimenti in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto

La società nazionale di rete concorda con i gestori della rete di distribuzione, produttori, consumatori finali e gestori di impianti di stoccaggio allacciati alla rete di trasporto, in modo uniforme, tutti i provvedimenti necessari per prevenire o eliminare una minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto.

1

I gestori della rete di distribuzione garantiscono attraverso accordi adeguati l'adempimento dei propri obblighi nei confronti della società nazionale di rete.

2

La società di rete ordina tali provvedimenti se sussiste una minaccia grave e imminente e non esiste alcun accordo. In seguito essa notifica immediatamente queste disposizioni alla ElCom.

3

Qualora i provvedimenti non siano attuati come concordato o ordinato, essa ordina provvedimenti sostitutivi. I costi supplementari connessi ai provvedimenti sostitutivi sono a carico dei soggetti negligenti.

4

Per il rimanente i costi per la preparazione e l'attuazione di questi provvedimenti secondo il presente articolo sono imputati nei costi della rete di trasporto e computabili 5

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conformemente all'articolo 15. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nell'imputazione dei costi alla rete di trasporto.

Art. 20b Ex art. 20a Art. 21 cpv. 3 Abrogato Art. 22 cpv. 2­2ter La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d'ufficio: 2

a.

decide sull'accesso alla rete e sulle condizioni per l'utilizzazione della rete.

Essa può autorizzare a titolo precauzionale l'accesso alla rete;

b.

verifica le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, il servizio universale nonché le tariffe di misurazione e il compenso per la misurazione secondo l'articolo 17abis capoversi 1 e 2. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione delle tariffe o vietarne un aumento;

c.

decide in merito alla modifica di condizioni abusive nell'approvvigionamento sostitutivo;

d.

prende decisioni concernenti l'utilizzo della flessibilità al servizio della rete in merito a: 1. gli utilizzi garantiti, 2. la modifica di indennità abusive;

e.

ordina, se necessario in relazione alle misure in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20a), la conclusione di un accordo tra le parti, di cui fissa il contenuto minimo. Inoltre decide in merito all'ammissibilità e ai costi conseguenti dei provvedimenti ordinati e, in caso di mancato rispetto di tali provvedimenti, dei provvedimenti sostitutivi ordinati;

f.

prende decisioni concernenti la riserva di energia (art. 8a), in particolare infligge sanzioni o ordina altri provvedimenti;

g.

verifica i costi e i compensi del gestore del registro dati secondo l'articolo 17bquinquies capoverso 1 per l'istituzione e la gestione del registro dati, la sua indipendenza e la limitazione delle sue attività ai compiti previsti.

La ElCom decide in merito all'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5.

2bis

2ter

Ex cpv. 2bis

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Art. 22a

Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza

Nel proprio ambito di competenza (art. 22 cpv. 1 e 2) la ElCom effettua confronti tra i gestori della rete di distribuzione con l'obiettivo di accrescere la trasparenza per i consumatori finali nonché favorire un'adeguata qualità e una maggiore efficienza delle prestazioni. Essa pubblica i risultati relativi a singoli gestori o a gruppi di gestori della rete di distribuzione in una rappresentazione comparativa.

1

2

La ElCom effettua confronti in particolare negli ambiti seguenti: a.

qualità dell'approvvigionamento;

b.

tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili;

c.

tariffe del servizio universale;

d.

qualità dei servizi nel settore della rete;

e.

investimenti in reti intelligenti;

f.

gestione delle stazioni di misurazione e servizi di misurazione, se competono esclusivamente al gestore della rete di distribuzione;

g.

adempimento di obblighi di comunicazione e pubblicazione.

L'UFE valuta i confronti ogni quattro anni in un rapporto. Se l'aumento dell'efficienza nel settore delle reti, con le corrispondenti ripercussioni sui costi di rete, risulta insufficiente, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge per l'introduzione di una regolazione per incentivi.

3

Art. 23

Tutela giurisdizionale

Contro le decisioni della ElCom è ammesso il ricorso secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

1

2

La ElCom ha diritto di ricorrere al Tribunale federale.

Titolo prima dell'art. 23

Capitolo 4a: Progetti pilota Art. 23a Il DATEC può autorizzare progetti pilota per lo sviluppo di tecnologie, modelli commerciali o prodotti innovativi nel settore energetico nella misura in cui siano necessari per raccogliere esperienze in vista di una modifica della legge.

1

I progetti pilota sono limitati nei contenuti, nel tempo e nello spazio. Essi durano al massimo quattro anni. Possono essere prorogati al massimo di due anni una sola volta.

2

Il DATEC disciplina mediante ordinanza le condizioni quadro per ogni progetto pilota nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti. A tal fine può derogare alle disposizioni della presente legge in merito al servizio universale, ai compiti del gestore di rete e all'utilizzazione della rete.

3

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Il DATEC può stabilire che i costi di rete non coperti rientrino nelle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete se nel quadro di un progetto pilota i consumatori finali devono essere esonerati dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

4

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di svolgimento, la procedura e la valutazione dei progetti pilota.

5

Art. 25 cpv. 1 Le imprese del settore dell'energia elettrica e il gestore del registro dati sono tenuti a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, compreso il suo sviluppo, e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

1

Art. 26 cpv. 1 Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, compreso il suo sviluppo, sottostanno al segreto d'ufficio.

1

Art. 27, rubrica e cpv. 1bis Trattamento dei dati Su richiesta essi si trasmettono reciprocamente i dati che l'altra autorità sarebbe autorizzata a richiedere per adempiere i propri compiti. Sono fatte salve prescrizioni contrarie a una trasmissione dei dati.

1bis

Art. 29 cpv. 1 lett. a, d, ebis ed f, nonché 2bis 1

È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

Abrogata

d.

non espone nel conteggio i costi per l'utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata (art. 12 cpv. 3) o addebita individualmente i costi per i processi di cambio (art. 13a cpv. 2);

ebis. non trasmette correttamente i dati e le informazioni ricavati nell'ambito dell'esercizio delle stazioni di misurazione o della fornitura dei servizi di misurazione (art. 17bter); f.

nega alle autorità competenti le informazioni richieste oppure fornisce indicazioni non veritiere (art. 25 cpv. 1) oppure viola i corrispondenti obblighi connessi alla riserva di energia nei confronti della società nazionale di rete (art. 8a cpv. 2);

Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197412 sul 2bis

12

RS 313.0

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diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Art. 30 cpv. 1bis 1bis

Il DATEC esegue l'articolo 23a.

Art. 33c

Disposizioni transitorie della modifica del ...

I consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo possono esercitare il proprio diritto di libera scelta del fornitore per l'inizio del primo anno civile dopo l'entrata in vigore della modifica del ... . Se la modifica entra in vigore nel secondo semestre, possono esercitare il proprio diritto solamente per l'inizio del secondo anno civile dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

1

I consumatori finali il cui diritto al servizio universale decade con l'entrata in vigore della modifica del ... e che fino a quel momento non hanno esercitato il proprio diritto di libera scelta del fornitore rimangono nel servizio universale sino alla fine dell'anno civile in questione. Se anche dopo tale termine non hanno ancora incaricato alcun fornitore, sono assegnati al servizio sostitutivo.

2

Dopo dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del ... il Consiglio federale valuta se permane la necessità di disposizioni legali concernenti l'adeguatezza delle tariffe del servizio universale e del prodotto elettrico standard e, se necessario, sottopone al Parlamento un disegno di legge per l'abrogazione di tali disposizioni.

3

Nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... il Consiglio federale osserva gli effetti della libera scelta del fornitore da parte dei consumatori finali sulle condizioni di lavoro nel mercato dell'energia elettrica. In caso di effetti negativi può segnatamente: 4

a.

informare la Commissione tripartita della Confederazione ai sensi dell'articolo 360b del Codice delle obbligazioni13 circa le condizioni di lavoro nel mercato dell'energia elettrica;

b.

adottare provvedimenti volti al coordinamento e allo sviluppo di offerte di formazione e formazione continua.

Al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... la ElCom può utilizzare i dati di cui già dispone per la pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza (art. 22a), a condizione che non siano antecedenti al 2022.

5

Art. 34 cpv. 2 e 3 2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Abrogato

13

RS 220

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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