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Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Disegno

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 20211, decreta: I La legge del 12 giugno 20092 sull'IVA è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. b 2

La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: b.

un'imposta sull'acquisto di prestazioni sul territorio svizzero che sono eseguite da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto);

Art. 3 lett. l Ai sensi della presente legge si intende per: l.

piattaforma elettronica: interfaccia elettronica che consente interazioni dirette online fra più persone in vista di una fornitura o una prestazione di servizi.

Art. 5 Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 31 capoverso 2 lettera c, 35 capoverso 1bis lettera b, 37 capoverso 1, 38 capoverso 1 e 45 capoverso 2 lettera b allorquando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento.

1 2

FF 2021 2363 RS 641.20

2021-3173

FF 2021 2364

Legge sull'IVA

FF 2021 2364

Art. 8 cpv. 2 lett. b 2

È considerato luogo della prestazione di servizi: b.

per prestazioni di servizi di agenzie di viaggio: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività;

Art. 10 cpv. 2 lett. b, frase introduttiva e n. 1bis, lett. c e d 2

È esentato dall'assoggettamento chi: b.

indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni: 1bis. prestazioni escluse dall'imposta,

c.

quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico od organizzazione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;

d.

esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta.

Art. 13 cpv. 1 Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede, domicilio o stabilimento d'impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d'imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un'impresa nonché persone fisiche.

1

Art. 15 cpv. 1 lett. g e 4bis 1

Sono solidalmente responsabili con il contribuente: g.

nei casi di cui all'articolo 93 capoverso 1bis: i membri degli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza della garanzia richiesta.

I venditori che eseguono forniture mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l'imposta dovuta per queste forniture dalla persona considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a.

4bis

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Legge sull'IVA

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Art. 18 cpv. 3 Se una collettività pubblica designa espressamente i mezzi finanziari da essa versati a destinatari come sussidio o altro contributo di diritto pubblico, questi mezzi sono considerati sussidio o altro contributo di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.

3

Art. 20a

Attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche

È considerato fornitore della prestazione nei confronti dell'acquirente chi, con l'ausilio di una piattaforma elettronica, consente l'esecuzione di una fornitura secondo l'articolo 3 lettera d numero 1 facendo interagire sulla piattaforma i venditori e gli acquirenti in modo tale che gli stessi possano concludere un contratto. In questo caso vi è fornitura sia tra questa persona e il venditore, sia tra questa persona e l'acquirente.

1

Non è considerato fornitore della prestazione chi adempie una o più delle seguenti condizioni: 2

a.

non partecipa né direttamente né indirettamente alla procedura di ordinazione;

b.

non realizza una cifra d'affari direttamente connessa alla transazione;

c.

effettua unicamente il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura;

d.

mette a disposizione unicamente lo spazio per gli annunci;

e.

esegue unicamente prestazioni pubblicitarie;

f.

effettua unicamente il reindirizzamento o il trasferimento dell'acquirente verso altre piattaforme elettroniche.

Art. 21 cpv. 2 n. 1, 3bis e 14bis 2

Sono esclusi dall'imposta: 1.

il trasporto di lettere che sottostanno al servizio riservato secondo l'articolo 18 della legge del 17 dicembre 20103 sulle Poste;

3bis. le prestazioni di cure coordinate in ambito medico; sono invece imponibili le prestazioni meramente amministrative; 14bis. le controprestazioni richieste (p. es. le tasse d'iscrizione) per i diritti di partecipazione a manifestazioni culturali comprese le prestazioni accessorie; Art. 23 cpv. 2 n. 10, 12 e 13, nonché cpv. 5, secondo periodo 2

Sono esenti dall'imposta: 10. le prestazioni di servizi eseguite in nome proprio da agenzie di viaggio che: a. sono eseguite all'estero, o b. sarebbero esenti dall'imposta secondo il presente articolo, se non fossero eseguite da un'agenzia di viaggio;

3

RS 783.0

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12. le cifre d'affari realizzate mediante operazioni con oro e leghe d'oro delle forme seguenti: a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010 e 9705.00004, b. oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di: ­ lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, o ­ lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera, c. oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto, d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami e rottami, e. leghe d'oro secondo la lettera d contenenti, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino; 13. la fornitura di beni da parte di un venditore consentita con l'ausilio di una piattaforma elettronica, se la persona che ha consentito tale fornitura è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti.

5

... È possibile fornire le prove in forma elettronica.

Art. 24 cpv. 5bis Il valore della controprestazione per la fornitura consentita da chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a corrisponde al valore che egli ha comunicato all'acquirente del bene.

5bis

Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 10 2

L'imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta): a.

sulla fornitura dei beni seguenti: 10. prodotti per l'igiene mestruale;

Art. 35 cpv. 1 e 1bis All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è trimestrale. In caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 1 e 2), il periodo di rendiconto è semestrale.

1

1bis

Su domanda del contribuente il periodo di rendiconto è:

a.

4

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in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente: mensile;

RS 632.10 all.

Legge sull'IVA

b.

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in caso di cifra d'affari pari o inferiore a 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili: annuale.

Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 35a

Rendiconto annuale

Ai contribuenti che non adempiono i loro obblighi di rendiconto e di pagamento o li adempiono soltanto in parte, l'AFC può negare o revocare l'autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale.

1

2

Il rendiconto annuale deve essere mantenuto almeno per un intero periodo fiscale.

Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo tre periodi fiscali.

3

4

La modifica della periodicità è possibile all'inizio di un periodo fiscale.

Art. 40 cpv. 3 Per l'imposta sull'acquisto, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 48).

3

Art. 45 cpv. 1 lett. e 1

Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: e.

il trasferimento, da parte di imprese con sede all'estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi che non è escluso dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e.

Art. 53 cpv. 1 lett. m 1

È esente da imposta l'importazione di: m. oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12.

Art. 63 cpv. 1 I seguenti contribuenti possono dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto d'imposta periodico che trasmettono all'AFC anziché versarla all'UDSC (procedura di riporto del pagamento): 1

a.

gli importatori registrati presso l'AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente;

b.

i fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti, se non è stata ordinata nei loro confronti alcuna misura amministrativa di cui all'articolo 79a.

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Art. 67 cpv. 1 e 1bis I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

1

L'AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante secondo il capoverso 1, se l'adempimento degli obblighi procedurali da parte del contribuente e la rapida esecuzione della presente legge sono garantiti in altro modo; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

1bis

Art. 73 cpv. 2 lett. e 2

Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che: e.

fanno interagire fornitori e destinatari di prestazioni con l'ausilio di una piattaforma elettronica.

Art. 74 cpv. 2 lett. e 2

L'obbligo del segreto non è dato: e.

nel caso delle misure di cui all'articolo 79a.

Art. 79a

Misure amministrative

L'AFC può ordinare misure amministrative nei confronti di un contribuente che esegue prestazioni sul territorio svizzero secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b, se questa persona: 1

a.

non si fa iscrivere nel registro dei contribuenti; o

b.

non adempie o adempie soltanto in parte i suoi obblighi di dichiarazione e di pagamento.

Prima di decidere una misura amministrativa, l'AFC sente il contribuente. I destinatari della prestazione non vengono sentiti.

2

L'AFC può decidere un divieto di importazione per i beni che, a causa dell'ammontare d'imposta irrilevante, sono esenti dall'imposta sull'importazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a. Se, nonostante il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l'AFC può ordinare la distruzione, senza indennità, dei beni.

3

4

Le misure sono eseguite dall'UDSC.

L'AFC pubblica i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state ordinate le misure di cui al capoverso 3 mediante una decisione passata in giudicato.

5

Art. 86 cpv. 10 10

I capoversi 1­9 si applicano a prescindere dal periodo di rendiconto scelto.

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Art. 86a

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Riscossione provvisoria dell'imposta in caso di rendiconto annuale

In caso di rendiconto annuale (art. 35a) si applica una riscossione provvisoria mediante acconti, fissati e fatturati dall'AFC.

1

Per fissare gli acconti è determinante il credito fiscale dell'ultimo periodo fiscale. Se non è ancora noto, il credito fiscale viene stimato dall'AFC. Nel caso di nuovi contribuenti è determinante il credito fiscale previsto entro la fine del primo periodo fiscale.

2

In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo (art. 36) e in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfettarie (art. 37 cpv. 5), un acconto ammonta a un quarto del credito fiscale; in caso di allestimento del rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 37 cpv. 1­4), un acconto ammonta alla metà del credito fiscale secondo il capoverso 2.

3

4

Non vengono fatturati gli importi esigui.

Se ritiene che gli acconti siano troppo elevati o troppo bassi, il contribuente può chiedere all'AFC un adeguamento degli stessi.

5

6

Gli acconti devono essere saldati: a.

in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie: 150, 240 e 330 giorni dall'inizio del periodo fiscale;

b.

in caso di allestimento del rendiconto secondo le aliquote saldo: 240 giorni dall'inizio del periodo fiscale.

Gli acconti pagati sono conteggiati nel credito fiscale in base al rendiconto annuale presentato.

7

Art. 87 cpv. 1bis Nella riscossione provvisoria dell'imposta in caso di rendiconto annuale è dovuto un interesse moratorio senza diffida, se il contribuente paga gli acconti in modo tardivo o non li paga integralmente.

1bis

Art. 88 cpv. 1 Se dal rendiconto fiscale o dal computo degli acconti pagati relativi al credito fiscale risulta un'eccedenza a favore del contribuente, questa eccedenza gli viene versata.

1

Art. 93 cpv. 1bis L'AFC può esigere che un membro dell'organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti garanzie per le imposte, gli interessi e le spese che sono dovute o saranno presumibilmente dovute da questa persona giuridica, se: 1bis

a.

il membro in questione apparteneva all'organo incaricato della gestione degli affari di almeno altre due persone giuridiche per le quali è stato dichiarato il fallimento su un breve arco di tempo; e

b.

esistono indizi secondo cui il membro in questione ha agito in modo punibile in relazione a questi fallimenti.

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Legge sull'IVA

Art. 93a

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Garanzie in caso di esportazione nel traffico turistico

Se l'acquirente utilizza una procedura elettronica per l'esportazione nel traffico turistico, al momento dell'acquisto può essergli richiesta una garanzia pari all'ammontare della relativa imposta.

1

La garanzia viene restituita se la prova d'esportazione è fornita entro il termine prescritto.

2

Art. 94 cpv. 1, frase introduttiva Un'eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d'imposta o dal computo degli acconti pagati relativi al credito fiscale può essere: 1

Art. 107 cpv. 2 Abrogato Art. 108 lett. d Il DFF: d.

determina, in caso di riscossione provvisoria dell'imposta, l'importo esiguo da non fatturare.

Art. 115b

Disposizioni transitorie della modifica del ...

I contribuenti che, nell'anno dell'entrata in vigore della modifica del ..., desiderano allestire il rendiconto annuale secondo l'articolo 35a devono presentarne richiesta all'AFC entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

1

In caso di fornitura di beni dall'estero in territorio svizzero, che secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a sono esenti dall'imposta sull'importazione a causa dell'ammontare d'imposta irrilevante, l'assoggettamento del fornitore della prestazione inizia con l'entrata in vigore della modifica del ..., se: 2

a.

il fornitore della prestazione è considerato tale secondo l'articolo 20a;

b.

nel corso dei 12 mesi precedenti ha realizzato con tali forniture una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi; e

c.

è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della modifica eseguirà forniture simili.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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